Osservazioni conclusive sul Rapporto periodico combinato dell Italia (CERD/C/ITA/CO/19-20, 9 dicembre 2016)

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1 Osservazioni conclusive sul Rapporto periodico combinato dell Italia (CERD/C/ITA/CO/19-20, 9 dicembre 2016) (adottate dal Comitato nella sua 91^ sessione, 21 novembre-9 dicembre 2016) 1. Il Comitato ha esaminato il Rapporto periodico combinato dell Italia (CERD/C/ITA/19-20), trasmesso in un unico documento, nelle 2504^ e 2505^ sessione (CERD/C/SR. 2454, CERD/C/SR. 2455), tenutesi il 1 e 2 dicembre Nelle sue 2513^ e 2514^ sessione, tenutesi l 8 dicembre 2016, il Comitato ha adottato le seguenti Osservazioni conclusive. A. Introduzione 2. Il Comitato esprime apprezzamento per la trasmissione del Rapporto periodico combinato dell Italia entro i termini e le informazioni presentate. Il Comitato esprime apprezzamento per la risposta scritta alla Lista dei temi, il dialogo aperto e costruttivo con la Delegazione dello Stato parte, come anche le informazioni supplementari trasmesse per iscritto dopo la discussione. B. Aspetti positivi 3. Il Comitato loda lo Stato parte per l impegno nelle attività di salvataggio di migranti e richiedenti asilo in mare, come anche per l assistenza umanitaria e la protezione internazionale loro diretta. E consapevole delle importanti sfide affrontate dallo Stato parte, incluso il fatto che a fronte di tale impegno il Capo Delegazione abbia riportato che 355 corpi siano stati recuperati in mare nel Il Comitato apprezza anche l adozione delle seguenti misure di natura legislative e politica dello Stato parte: (a) la Legge n. 67/2014 dell aprile 2014 per l abolizione del reato di immigrazione clandestine nel territorio dello Stato parte e le correlate sanzioni di carattere amministrativo, come raccomandato dal Comitato nelle sue precedenti Osservazioni conclusive (CERD/C/ITA/CO/16-18, para.22); (b) il Decreto Legislativo n.18/2014 del 21 febbraio 2014, attuativo della Direttiva 2011/95/EU che stabilisce gli standard per la qualificazione dei cittadini di Stati terzi o degli apolidi quali beneficiari di protezione internazionale, per uno status uniforme dei rifugiati e dei richiedenti protezione sussidiaria, e per l applicazione di tali standard ai rifugiati; (c) il Piano d Azione Nazionale contro il razzismo, la xenofobia e le relative intolleranze, del 7 agosto Il Comitato apprezza anche la ratifica o adesione dello Stato parte ad alcuni strumenti internazionali quali: (a) il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura, del 3 aprile 2013; (b) il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 20 febbraio 2015; (c) la Convenzione sulla riduzione dell apolidia, del 1 dicembre 2015; (d) il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla procedura delle comunicazioni, del 4 febbraio C. Preoccupazioni e raccomandazioni Legislazione anti-discriminazione (Traduzione a cura del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani). 1

2 6. Il Comitato prende nota del contenuto dell art. 3 della Costituzione, che introduce in via generale il principio di eguaglianza, e la conferma da parte della Delegazione che il contenuto dell art. 1 della Convenzione sia stato recepito nella sua interezza nella legislazione nazionale. Tuttavia il Comitato esprime preoccupazione circa la mancata chiarezza in merito ad una specifica legislazione le cui disposizioni introducano il divieto di discriminazione sulla base del colore e dell origine nazionale o etnica, o disciplinino se la discriminazione sia una conseguenza di un fine o un effetto (art. 1). 7. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare le misure necessarie ad assicurare che la sua legislazione nazionale anti-discriminazione vieti tutte le forme di discriminazione in conformità all art. 1 della Convenzione, incluso sulla base del colore e dell origine nazionale o etnica, come anche la discriminazione causata da un intenzione o da un impatto negativo. Ribadisce che le garanzie legislative contro la discriminazione razziale dovrebbero applicarsi ai non cittadini indipendentemente dal loro status migratorio, come sottolineato nella raccomandazione generale n. 30 (2004) sulla discriminazione contro i non cittadini. Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire ulteriori chiarimenti, nel prossimo Rapporto periodico, sul quadro legislativo e sull esatta terminologia delle disposizioni che vietano tutte le forme di discriminazione in conformità all art. 1 della Convenzione. Dati statistici disaggregati 8. Pur considerando il recente impegno dello Stato parte nel migliorare la raccolta dati dei reati commessi sulla base di motivazioni razziste, il Comitato ribadisce la sua preoccupazione circa la mancanza di dati dettagliati sulla composizione razziale ed etnica dello Stato parte. Tali dati sono il punto di partenza fondamentale per la successiva disaggregazione di più dettagliati indicatori socio-economici per gruppo sociale che chiariranno fino a che punto vi sia un godimento differenziato dei diritti della Convenzione da parte degli individui protetti ai sensi dell art. 1 della Convenzione. Il Comitato sottolinea che tali dati statistici disaggregati sono essenziali per determinare una base empirica per identificare particolari gruppi che sono discriminati sulla base della razza, del colore, della discendenza, dell origine nazionale o etnica, e per adottare adeguate misure incluse le misure speciali per correggere situazioni di ineguaglianza e per valutare l impatto delle misure adottate (artt. 1, 2 e 5). 9. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di creare un meccanismo non soltanto per raccogliere dati disaggregati sui reati commessi sulla base di motivazioni razziste, ma anche sulle violazioni dell art. 1 della Convenzione che sono coperte dalla legislazione dello Stato parte in modo separato e supplementare rispetto al Codice Penale, ovvero in altre disposizioni di natura civile e amministrative che garantiscano l eguale godimento dei diritti indipendentemente dalla razza, dal coloro, dalla discendenza, dall origine nazionale o etnica. Ribadisce anche le sue precedenti raccomandazioni sulla raccolta di dati statistici disaggregati sulla composizione etnica della popolazione, tenendo in considerazione le sue linee guida revisionate sui Rapporti periodici (CERD/C/2007/1, paragrafi 10 and 12) e la raccomandazione generale n. 8 (1990) sull interpretazione e l applicazione dell art. 1, paragrafi 1 e 4, della Convenzione. Istituzione Nazionale sui diritti umani 10. Il Comitato esprime dispiacere per il mancato risultato nella creazione di una Istituzione nazionale sui diritti umani, nonostante le sue precedenti raccomandazioni nelle Osservazioni conclusive del 2012 e l impegno espresso dallo Stato a questo fine (art. 2). 11. Richiamando la sua raccomandazione generale n. 17 (1993) sulla creazione delle istituzioni nazionali per facilitare l attuazione della Convenzione, il Comitato raccomanda allo Stato parte di creare, senza ulteriori ritardi e con l effettiva partecipazione della società civile, una istituzione nazionale sui diritti umani in conformità ai Principi di Parigi (risoluzione dell Assemblea generale 48/134, allegato). 2

3 Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni razziali 12. Pur prendendo nota dell importante lavoro che l Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni razziali continua a condurre per promuovere l eguaglianza e combattere la discriminazione razziale nello Stato parte, il Comitato è preoccupato circa la mancanza di indipendenza dello stesso (art. 2). 13. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare l indipendenza dell UNAR de iure e de facto, e che abbia sufficienti risorse umane e finanziarie per espletare il suo mandato in modo efficace. Sottolinea anche che ogni ipotesi di inserire l UNAR in un autorità indipendente con un mandato più ampio dovrebbe garantire l indipendenza e l efficacia del suo mandato per combattere la discriminazione razziale. Discorso d odio razziale 14. Pur prendendo nota dell avvio di procedimenti giudiziari nei confronti di alcuni politici locali per la diffusione di idée basate sulla superiorità o sull odio razziale, il Comitato esprime preoccupazione per le disposizioni costituzionali che sanciscono l immunità dei parlamentari per le opinioni espresse nell esercizio delle loro funzioni, tali da prevenire ogni forma di responsabilità a loro carico. Esprime particolare preoccupazione sulla rilevanza di discorsi razzisti, sulla stigmatizzazione e gli stereotipi negativi propri del dibattito politico diretti contro i migranti, i musulmani, le persone di discendenza africana e le Comunità Rom, Sinti e Camminanti, che sono adottati anche dai mezzi di comunicazione. Il Comitato esprime ulteriore preoccupazione circa: (a) le formule di discorso d odio razziale su Internet, incluso il numero crescente di gruppi Facebook che promuovo ed incitano all odio razziale contro cittadini stranieri, e (b) la mancanza di dati sul perseguimento dei responsabili e sui rimedi per le vittime (artt. 2 e 4). 15. Prendendo in considerazione la raccomandazione generale n. 35 (2013) sul contrasto al discorso d odio razzista, il Comitato raccomanda allo Stato parte di: (a) garantire che tutti gli individui, inclusi i politici ad ogni livello, siano resi responsabili e sanzionati per la diffusione di idee basate sulla superiorità o sull odio razziale e per altre violazioni dell art. 4 della Convenzione, anche in riferimento all immunità parlamentare per discorso d odio razziale in conformità alla raccomandazione generale n. 7 (1985) relativa all attuazione dell art. 4; (b) garantire effettivi rimedi alle vittime di discorso d odio razziale; (c) creare un meccanismo per la coerente raccolta di dati al fine di registrare in modo sistematico i casi di discorso d odio razziale, l attuazione della relativa legislazione, le sanzioni nei riguardi dei responsabili, i rimedi forniti alle vittime; (d) condannare in modo chiaro al più alto livello politico la diffusione del discorso d odio e le idee d odio ed impegnarsi per la promozione di una cultura di tolleranza e rispetto; (e) garantire che il divieto di discorso d odio razziale sia esteso anche ad Internet, e ratificare il Protocollo Addizionale alla Convenzione sul Crimine Informatico relativa alla penalizzazione degli atti di natura razziale e xenofoba commessi attraverso i sistemi informatici; (f) incoraggiare i mezzi di comunicazione pubblici e privati ad adottare e ad impegnarsi per l inserimento nei codici professionali etici e della stampa dei principi della Convenzione e di altri standard in materia di diritti umani, prevenendo gli stereotipi ed inutili riferimenti alla razza, alla religione e ad altre caratteristiche collettive tali da promuovere intolleranza; (g) garantire il divieto della promozione o dell incitamento alla discriminazione razziale da parte delle autorità ed istituzioni pubbliche al livello nazionale e locale, ai sensi dell art. 4(c) della Convenzione; (h) utilizzare le piattaforme degli uffici pubblici per promuovere misure atte a eliminare le barriere inter-razziali, e a scoraggiare l adozione di politiche che tendono a rafforzare le divisioni razziali, ai sensi dell art. 2(1)(e) della Convenzione. 3

4 Crimini d odio razziale 16. Il Comitato prende nota delle misure adottate dallo Stato parte per combattere i crimini d odio razziale, inclusa la creazione dell Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti di discriminazione presso il Ministero dell Interno nel 2010 per incoraggiare le attività di reporting e recording dei crimini d odio. Tuttavia il Comitato esprime preoccupazione per: (a) i recenti dati sulla violenza e sui crimini di matrice razziale e la mancanza di effettive risposte a tali atti; (b) la disposizione che introduce la circostanza aggravante nella Legge n. 205/1993 (Legge Mancino), la quale sembra indebolire la legge riconoscendo la componente razziale quale circostanza aggravante solo quando essa è la unica motivazione ma non quando vi sono altre motivazioni congiunte; e (c) la mancanza di una raccolta dati sistematica e coerente dei casi di crimini d odio razziale, incluse le informazioni sulle decisioni adottate per applicare la Legge Mancino, le sanzioni a carico dei responsabili e i rimedi per le vittime (artt. 2, 4 e 6). 17. Prendendo in considerazione la raccomandazione generale n. 31 (2005) sull amministrazione ed il funzionamento della giustizia penale, il Comitato raccomanda allo Stato parte di: (a) investigare su tutti i casi segnati di crimini d odio razziale, di perseguire e punire i responsabili con sanzioni proporzionali alla gravità del reato, e di fornire efficaci rimedi alle vittime; (b) raccogliere sistematicamente dati disaggregate sui casi relativi ai crimini d odio, con riferimento alle misure adottate dall amministrazione giudiziaria, incluso il perseguimento e le motivazioni per non procedere quando il responsabile sia stato identificato; (c) adottare misure concrete, in consultazione con i gruppi interessati, per incrementare le attività di segnalazione dei crimini d odio razziale, assicurando ch il meccanismo sia trasparente ed accessibile e che le vittime ripongano fiducia nella polizia e nel sistema di giustizia; (d) rafforzare la legislazione relative alle circostanze aggravanti per l applicazione ai crimini ordinari quando l odio razziale è una delle motivazioni o è correlato a motivazioni miste. Flussi migratori misti: migranti, richiedenti asilo e rifugiati 18. Il Comitato è consapevole dell impegno dello Stato parte nell attuare i diritti specifici delle persone che fuggono dai conflitti armati e dalle persecuzioni ed arrivano sulle sue coste, assicurando il rispetto dei diritti dei migranti che arrivano in queste situazioni come rifugiati e richiedenti asilo che dovrebbero essere assistiti anche ricorrendo alla protezione internazionale rafforzata, in particolare da parte dell Unione europea, come anche dai Paesi d origine, di transito e di destinazione. 19. Il Comitato esprime apprezzamento per l adozione della Legge n. 67/2014 dell aprile 2014 per abolire il reato di immigrazione clandestina per l ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato parte, sebbene rimanga preoccupato per il fatto che migranti irregolari che rientrano nel Paese a seguito di una espulsione siano destinatari di sanzioni penali. Il Comitato esprime preoccupazione anche per l approccio degli hotspot adottato dallo Stato parte in ordine alla raccomandazione della Commissione europea del maggio 2015, il quale è stato configurato per la creazione di centri in cui i migranti irregolari ed i richiedenti asilo possono essere identificati rapidamente e trasferiti ai fini dell esame della domanda di asilo, il ricollocamento in altro Stato membro dell Unione europea o il ritorno al loro Paese d origine. Alcune delle preoccupazioni del Comitato in merito a tale approccio riguardano: (a) la lacuna della base giuridica per la creazione degli hotspot e la detenzione de facto dei migranti e dei richiedenti asilo oltre il termine temporale giuridicamente stabilito delle 48 ore; (b) l insufficiente numero dei centri di ricezione e le condizioni al di sotto degli standard in essi; (c) l inadeguata protezione dei minori non accompagnati e separati, il cui sistema di tutoraggio non è sufficientemente individualizzato ed attribuisce troppa responsabilità ad alcuni Comuni; (d) l uso della violenza per costringere gli individui a lasciare le loro impronte digitali; (e) l assenza di chiare linee guida, procedure e suddivisione di responsabilità in merito alla identificazione e all assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità per le quali si richiede specifica attenzione e misure di protezione, incluse le vittime di tortura, tratta e violenza sessuale e di genere; 4

5 (f) l assenza di efficaci misure di salvaguardia preventiva contro il respingimento, inclusa la rilevanza sproporzionata della nazionalità nell approccio degli hotspot, che aumenta la possibilità di violazioni in ordine al divieto di espulsioni collettive e al principio di non-refoulement (artt. 1, 2, 5 e 6). 20. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di: (a) considerare l introduzione nella legislazione di una prova contro la detenzione dei migranti che assicuri che essa sia attuata soltanto come misura di ultima istanza, dopo che sia stata considerata, per ogni singolo caso, strettamente necessaria, proporzionata, legittima, non arbitraria, e che sia imposta per il più breve tempo possibile; (b) depenalizzare tutte le istanze di rientro o permanenza irregolare; (c) garantire che tutte le strutture in cui migranti e richiedenti asilo siano privati della loro libertà abbiano un fondamento legale e che non vengano trattenuti oltre il termine temporale giuridicamente stabilito delle 48 ore; (d) garantire che vi siano sufficienti centri di accoglienza con le adeguate condizioni e che la gestione e il personale degli hotspots tengano conto degli interessi e dei bisogni di migranti e richiedenti asilo; (e) mettere in atto procedure di screening e valutazione che tengano conto del genere, attente alla componente culturale e all età per garantire una identificazione rapida e appropriata del bisogno di protezione internazionale o delle situazioni di vulnerabilità; (f) garantire che l integrità fisica di migranti e richiedenti asilo sia salvaguardata, che ricevano l assistenza di avvocati e di osservatori indipendenti e che i funzionari della giustizia siano guidati dal principio dell uso minimo della forza nel prendere le impronte digitali di migranti e richiedenti asilo; (g) osservare rigidamente il principio di non-refoulement, e rettificare le procedure di espulsione per assicurare che nessun individuo sia espulso senza una valutazione individuale affinché la persona non sia a rischio di violazioni serie dei diritti umani una volta rientrato; (h) dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nel rapporto del Relatore Speciale ONU sui diritti umani dei migranti a seguito della sua missione presso lo Stato parte (A/HRC/29/36/Add.2). Comunità Rom, Sinti e Camminanti 21. Nel prendere nota delle misure adottate dallo Stato parte, inclusa l adozione di una Strategia nazionale per l inclusione delle Comunità Rom, Sinti e Camminanti , il Comitato reitera la sua profonda preoccupazione per la persistente e radicata discriminazione che queste Comunità continuano a subire. Il Comitato esprime particolare preoccupazione per: (a) la continua pratica degli sgombri forzati delle Comunità Rom, Sinti e Camminanti in tutto lo Stato parte, che hanno un impatto particolarmente negativo sulla possibilità dei minori di rimanere nelle scuole; (b) il fatto che le Comunità Rom, Sinti e Camminanti continuino a vivere segregate in campi o in aree abitative con sistemazioni scadenti, molte non adatte ad abitazione umana, in zone remote lontane dai servizi base, inclusa la sanità e la scuola; (c) la costruzione da parte delle autorità comunali di nuovi campi segregati solo Rom; (d) l introduzione da parte delle autorità locali di criteri di valutazione per l assegnazione di case popolari ed altre forme di sussidi abitativi che discriminano Rom, Sinti e Camminanti; (e) l assenza di mezzi di ricorso legali forniti ai Rom, Sinti e Camminanti i cui diritti siano stati violati per l attuazione del Decreto Emergenza Nomadi in essere dal maggio 2008 al novembre 2011; (f) il numero di apolidi presso le Comunità Rom, Sinti e Camminanti e la mancanza di dati forniti dallo Stato parte sulle misure pratiche adottate per porre rimedio alla situazione (artt. 1, 2, 3, 5 e 6). 22. Richiamando la propria raccomandazione generale n. 27 (2000) sulla discriminazione contro i Rom, il Comitato raccomanda allo Stato parte di: (a) fermare qualsiasi piano per effettuare ulteriori sgombri di Comunità Rom, Sinti e Camminanti o di creare nuovi campi segregati o aree abitative segregate che li separino dalla maggioranza della società; 5

6 (b) terminare l uso di campi segregati ed assicurare una sistemazione adeguata e culturalmente appropriata per le Comunità Rom, Sinti e Camminanti come una questione prioritaria; (c) rivedere e rettificare la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali, regionali e dei Comuni in materia di alloggio per garantire che queste non discriminino le Comunità Rom, Sinti e Camminanti nel godimento dei loro diritti, con particolare riguardo al loro accesso alle case popolari e alle altre forme di sussidi abitativi; (d) dare priorità agli sforzi per garantire che i minori Rom, Sinti e Camminanti siano in grado di accedere ad una educazione di qualità che sia culturalmente e linguisticamente appropriata presso le scuole geograficamente accessibili, dove non subiscano alcuna forma di segregazione scolastica o trattamento negativo da parte del personale o degli studenti; (e) garantire che la Strategia nazionale per l inclusione delle Comunità Roma, Sinti e Camminanti porti ad un miglioramento concreto e tangibile del godimento dei diritti da parte dei Rom, Sinti e Camminanti, incluso attraverso l eliminazione della apolidia e garantendo che: (i) le Comunità Rom, Sinti e Camminanti siano in grado di partecipare in maniera efficace allo sviluppo e alla applicazione della Strategia; (ii) l impatto della Strategia sia monitorato e valutato regolarmente sulla base di dati globali; (iii) vi siano adeguate risorse umane e finanziarie per implementare in maniera effettiva la Strategia; (f) fornire rimedi e risarcimenti effettivi a Rom, Sinti e Camminanti che abbiano subito violazioni dei diritti umani come risultato della attuazione del Decreto Emergenza Nomadi, anche tenendo conto della sentenza n del 16 novembre 2011 del Consiglio di Stato. Situazione dei lavoratori migranti 23. Il Comitato prende nota delle misure adottate dallo Stato parte per contrastare lo sfruttamento del lavoro, inclusa l adozione del Piano di azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento e della recente Legge della Camera dei Deputati del 18 ottobre 2016 di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ( Legge sul Caporalato ), ed apprezza l informazione fornita sulle violazioni degli artt bis del Codice Penale sulla riduzione in schiavitù, traffico di esseri umani, l acquisto o la vendita di schiavi e la intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Tuttavia il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i datori di lavoro continuano a sfruttare fisicamente e finanziariamente i migranti senza il timore di sanzioni mentre i migranti non hanno accesso ad una protezione legale efficace ed appropriata contro l abuso e lo sfruttamento. Inoltre reitera la sua preoccupazione precedente riguardante il fatto che i migranti continuino a incontrare difficoltà nell accedere ad alcuni servizi sociali, in particolare quelli forniti dalle autorità locali (artt. 1, 5e 6). 24. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di: (a) garantire l attuazione efficace in pratica della nuova Legge approvata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2016 per il contrasto ai fenomeni del lavoro in nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura ( Legge sul Caporalato ); (b) adottare ulteriori misure per rafforzare l Ispettorato del Lavoro nell attuazione della legislazione per contrastare lo sfruttamento del lavoro e la discriminazione razziale e per assicurare che i datori di lavoro che violino i diritti dei migranti siano sanzionati; (c) garantire che tutti i migranti abbiano accesso alla giustizia e ad un risarcimento effettivo e che possano presentare ricorsi sulle violazioni ai loro diritti senza timore di arresto, detenzione o deportazione; (d) fornire accesso ai servizi di base a tutti i migranti a prescindere dal loro status di immigrazione, in accordo con gli standard internazionali in materia di diritti umani; (e) fornire ulteriori informazioni nel prossimo Rapporto periodico sull attuazione Legge sul Caporalato e su altra legislazione rilevante insieme al lavoro portato avanti dall Ispettorato del Lavoro sulla discriminazione razziale e sullo sfruttamento del lavoro, incluso il numero di visite effettuate, il numero e il tipo di sanzioni comminate e altre misure adottate nelle diverse Regioni e settori. 6

7 Persone di discendenza africana 25. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che le persone di discendenza africana, in tutti gli ambiti inclusi i politici, i giocatori di calcio e i minori nelle scuole, cittadini e non, continuano a subire molteplici discriminazioni quali violenza, discorsi di incitamento all odio, molestie e stigmatizzazione. Prende nota dell intenzione espressa dalla Delegazione dello Stato parte di organizzare un evento nel 2017 per sensibilizzare il pubblico in generale sulla situazione delle persone di discendenza africana nello Stato parte, tuttavia rimane preoccupato per la mancanza di misure concrete e globali adottate per eliminare tutte le forme di discriminazione contro tali comunità (artt. 1, 2 e 5). 26. Richiamando la raccomandazione generale n. 34 (2011) sulla discriminazione razziale contro le persone di discendenza africana, il Comitato raccomanda che lo Stato parte: (a) investighi tutti gli atti di discriminazione razziale contro persone di discendenza africana, cittadini e non, persegua o ritenga legalmente responsabili coloro i quali commettano le violazioni affinché forniscano risarcimento effettivo alle vittime; (b) raccolga e pubblichi dati sugli incidenti di discriminazione contro persone di discendenza africana nello Stato parte, il numero di indagini, azioni penali e condanne dei responsabili e gli esiti delle azioni legali civili ed amministrative; (c) adotti misure omnicomprensive e concrete per combattere la discriminazione contro le persone di discendenza africana, incluso il Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l intolleranza; (d) garantisca che vi siano insegnanti di discendenza africana nelle scuole e che tutti gli insegnanti e gli altri operatori delle istituzioni educative ricevano una formazione adeguata sui principi di eguaglianza e non discriminazione e sulle modalità da utilizzare per affrontare casi di discriminazione razziale nelle scuole; (e) garantisca che i curricula scolastici comprendano la storia coloniale italiana in modo da trasmettere la conoscenza delle conseguenze e l impatto continuato di politiche discriminatorie razziali; (f) dia piena applicazione alle raccomandazioni del Gruppo di Lavoro di esperti sulle persone di discendenza africana a seguito della missione in Italia di giugno 2015 (A/HRC/33/61/Add.1). Sistema di giustizia penale 27. Il Comitato esprime preoccupazione per l informazione fornita dalla Delegazione dello Stato parte circa il fatto che quasi la metà della popolazione nelle carceri è costituita da non cittadini. Inoltre, mentre prende nota della rassicurazione fornita dalla Delegazione dello Stato parte della non esistenza di un profiling razziale, il Comitato esprime preoccupazione sui rapporti relativi a tale pratica (artt. 1 e 5). 28. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di fornire nel suo prossimo Rapporto periodico ulteriori informazioni sulla rappresentanza dei non cittadini nel quadro del sistema di giustizia penale, con dati disaggregati in base ai criteri indicati nell art. 1 della Convenzione, ossia razza, colore, discendenza o origine nazionale o etnica. Richiede allo Stato parte di fornire ulteriori chiarimenti sulle ragioni sottostanti alla rappresentanza sproporzionata di non cittadini nelle sue prigioni e delle misure adottate per rettificare la situazione. Raccomanda inoltre lo Stato parte di garantire che la pratica del profiling razziale sia proibita e interamente rispettata da tutte le forze dell ordine. D. Altre raccomandazioni Ratifica di altri strumenti 29. Ricordando l indivisibilità di tutti i diritti umani, il Comitato incoraggia lo Stato parte a considerare la possibilità di ratificare quegli strumenti internazionali per i diritti umani che non ha ancor ratificato, in particolare i trattati con clausole che hanno diretta rilevanza per le comunità che possono essere soggette a discriminazione razziale, inclusa la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. 7

8 Follow-up della Dichiarazione e del Programma d azione di Durban 30. Alla luce della raccomandazione generale n. 33 (2009) sul follow-up della Conferenza per il riesame di Durban, il Comitato raccomanda che, nell applicare la Convenzione nel suo ordinamento legislativo interno, lo Stato parte dia effetto alla Dichiarazione e al Programma d azione di Durban adottato nel settembre 2001 dalla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l intolleranza, tenutasi a Ginevra nell aprile Il Comitato richiede allo Stato parte di includere nel suo prossimo Rapporto periodico informazioni specifiche sui piani d azione e altre misure adottate per dare seguito alla Dichiarazione e al Programma d azione di Durban a livello nazionale. Decennio internazionale per le persone di discendenza africana 31. In linea con la risoluzione 68/237 dell Assemblea generale, in cui l Assemblea ha proclamato il quale Decennio internazionale per le persone di discendenza africana, e con la risoluzione 69/16 sul programma di attività per l implementazione del Decennio, il Comitato raccomanda allo Stato parte di preparare e realizzare un programma appropriato di misure e linee politiche. Il Comitato richiede allo Stato parte di includere nel suo prossimo Rapporto periodico informazioni specifiche sulle misure concrete adottate in questa ottica, considerando la sua raccomandazione generale n. 34 (2011) sulla discriminazione razziale contro le persone di discendenza africana. Consultazioni con la società civile 32. Il Comitato raccomanda allo Stato parte, in relazione alla preparazione del prossimo Rapporto periodico e per il follow-up delle presenti Osservazioni conclusive, di continuare le consultazioni ed incrementare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel campo della protezione dei diritti umani, in particolare quelle che operano per il contrasto alla discriminazione razziale. Follow-up delle Osservazioni conclusive 33. In linea con l art. 9 (1) della Convenzione e la norma 65 del suo Regolamento, il Comitato richiede allo Stato parte di fornire, entro un anno dall adozione delle presenti Osservazioni conclusive, informazioni circa l adempimento delle raccomandazioni contenute nei paragrafi 17 (a) [crimini d odio razziale], 22 (a, b) [Comunità Rom, Sinti e Camminanti], e 20 (b, g) [flussi migratori misti: migranti, richiedenti asilo e rifugiati] di cui sopra. Paragrafi di particolare importanza 34. Il Comitato desidera attirare l attenzione dello Stato parte sulla particolare importanza delle raccomandazioni contenute nei paragrafi 15 (discorso d odio razziale), 20 (flussi migratori misti: migranti, richiedenti asilo, rifugiati), e 24 (situazione dei lavoratori migranti) di cui sopra e richiede allo Stato parte di fornire informazioni dettagliate nel suo prossimo Rapporto periodico circa le misure concrete adottate per dare corso a tali raccomandazioni. Diffusione delle informazioni 35. Il Comitato raccomanda che i Rapporti dello Stato parte siano resi immediatamente disponibili ed accessibili al pubblico al momento del loro invio e che le Osservazioni conclusive del Comitato con riferimento ai suddetti rapporti siano similarmente resi pubblici nella lingua ufficiale e in quelle comunemente usate, come più appropriato. Preparazione del prossimo Rapporto 8

9 36. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di inviare il suo 21 Rapporto periodico entro il 4 febbraio 2019, tenendo conto delle linee guida adottate dal Comitato durante la sua 71^ sessione (CERD/C/2007/1) e rispondendo a tutti i punti sollevati nelle presenti Osservazioni conclusive. Alla luce della risoluzione 68/268 dell Assemblea generale, il Comitato esorta lo Stato parte ad osservare il limite di 21,200 parole per i rapporti periodici. 9

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