COMUNICATO STAMPA COMUNICATO STAMPA. Seduta della Conferenza Stato Regioni

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1 COMUNICATO STAMPA COMUNICATO STAMPA Seduta della Conferenza Stato Regioni La Conferenza Stato Regioni comunica: La Conferenza si è riunita sotto la presidenza del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Locali, sono stati esaminati e discussi i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati: Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): Lo schema di decreto esaminato consta di un solo articolo strutturato su quattro commi. Il primo comma precisa che oggetto dello schema è la disciplina del potere di nomina del direttore scientifico spettante al Ministro della salute, ai sensi del menzionato articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n La disposizione, inoltre, fa salve le competenze statutarie di cui all articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, l atto di intesa adottato nella richiamata seduta della Conferenza Stato Regioni del 1 luglio 2004, nonché il parere del Presidente della Regione interessata in ordine al provvedimento di nomina nei termini stabiliti dal più volte detto articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n Il terzo e il secondo comma stabiliscono le modalità di scelta e di nomina del direttore scientifico. In particolare, un apposita commissione, la cui composizione è prevista dal terzo comma, è chiamata a selezionare una terna di candidati ritenuti idonei, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L ultimo comma disciplina il potere del Ministro di revocare l incarico ed indica i casi in cui tale potere può essere esercitato.

2 Le Regioni hanno espresso sullo schema di decreto parere favorevole formulando i seguenti emendamenti poi condivisi dal Governo: - all art. 1, comma 2, aggiungere dopo le parole selezionata da una apposita commissione le parole :, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute ; - all art. 1, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente. La commissione, nominata dal Ministro della salute, è composta dal Direttore generale della Ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante della Regione ove l Istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell equilibrio di genere ; - all articolo 1, comma 4, sopprimere le parole: e la commissione di cui al comma 3 e sostituire con e il consiglio di indirizzo e verifica di cui all art. 2 dell intesa del 1 luglio 2004 per gli IRCCS non trasformati in Fondazioni o il Consiglio di Amministrazione di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 288/2003 per gli IRCCS trasformati in Fondazioni PARERE FAVOREVOLE Intesa sul decreto ministeriale recante modalità di utilizzo del fondo per l internazionalizzazione del settore dell artigianato: La legge 24 dicembre 2003, n. 350, incrementa di 10 milioni di euro il fondo volto ad agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all esportazione a queste collegati. L utilizzo delle disponibilità del fondo è esteso al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane ed ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione. Il decreto lgs. n. 112/98 attribuisce alle regioni le competenze in materia di interventi in favore dell artigianato. Tuttavia lo strumento del decreto ministeriale appare motivato dall interesse nazionale al raggiungimento delle predette finalità attraverso un programma straordinario nazionale a sostegno dell internazionalizzazione del sistema imprenditoriale artigiano. Gli interventi agevolativi riguardano esclusivamente consorzi all esportazione collegati a imprese artigiane, raggruppamenti di almeno tre imprese produttive artigiane, distretti o filiere di settore. SANCITA INTESA Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la riduzione delle percentuali di sconto a carico delle

3 farmacie, di cui all articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51: Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, prevede che, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali dello sconto dovuto dai farmacisti al Servizio Sanitario Nazionale sono ulteriormente ridotte, rispetto alla riduzione prevista dall ultimo periodo dell articolo1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente alle farmacie con un fatturato annuo non superiore ad euro ,45 e limitatamente all arco temporale decorrente dal 1 marzo al 31 dicembre Ai sensi della predetta disposizione, la misura della riduzione di sconto di cui trattasi è stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l anno Per l attuazione della citata norma di legge, il Ministero della salute, ha predisposto lo schema di decreto esaminato che, oltre ad individuare le fattispecie di esenzione dal praticare lo sconto di cui trattasi e di riduzione della percentuale dello sconto medesimo, al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le stesse la somma di PARERE FAVOREVOLE Parere sulla proposta di riparto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano delle somme allocate nel capitolo 3430 dello stato di previsione del Ministero della Salute per l esercizio finanziario 2006 per le iniziative di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà, sull impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, da realizzarsi tramite le aziende sanitarie locali: Il capitolo 3430 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute prevede, per il corrente esercizio, prevede lo stanziamento della somma di euro ,00 da assegnare alle Regioni e Province autonome per le iniziative di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà, sull impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, da realizzarsi tramite le aziende sanitarie locali. Il Ministero ha individuato, quale tematica oggetto della destinazione di tali fondi per il 2006, quella del Rischio clinico connesso all uso di dispositivi medici. PARERE FAVOREVOLE

4 Parere sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni e Province autonome, per l anno 2006, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91 : La proposta di ripartizione esaminata è di un importo complessivo pari a , 00 ed è stata elaborata, su indicazioni del Centro Nazionale Trapianti, dal Ministero della salute per le finalità e in attuazione della legge 1 aprile 1999, n. 91, sulla base dei criteri generali utilizzati nei decorsi anni, con una riconsiderazione dei pesi attribuiti ai singoli criteri ai fini di una più adeguata rispondenza rispetto all attività effettivamente svolta. In particolare: - al criterio Attività regionale (Procurement) è stato destinato il 20% dei fondi da ripartire in base al numero di organi procurati e trapiantati; - al criterio Popolazione, è stato destinato il 20% dei fondi da distribuire in rapporto al numero degli abitanti; - al criterio Implementazione Registro Cerebrolesi, è stato attribuito il 40% dei fondi, da ripartire sulla base della trasmissione dei dati, con cadenza mensile, al Centro Nazionale Trapianti; - al criterio relativo alla Direttiva Europea 2004/23/CE su cellule e tessuti è stato attribuito il 20% dei fondi da attribuire in base alle iniziative volte a favorire dal punto di vista organizzativo e informatico l attuazione della medesima direttiva. PARERE FAVOREVOLE Parere sulla proposta del Ministero della salute di progetto formativo da realizzare con gli stanziamenti di bilancio 2006 per le finalità di cui all articolo 21, della legge 1 aprile 1999, n. 91: La legge 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, all art. 21, comma 1, prevede che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell università e della ricerca scientifica, con proprio decreto istituisca borse di studio per la formazione del personale delle strutture che svolgono le attività di cui alla legge medesima, nonché per la riqualificazione del personale addetto all assistenza ai donatori e alle persone sottoposte a trapianto, prevedendo a tal fine uno stanziamento annuo di ,00. Per tale attività, nell anno 2006, lo stanziamento sul capitolo 4110 dello stato di previsione del Ministero della salute è di ,00. La proposta esaminata si sostanzia in un programma che prevede borse di studio per la partecipazione a quattro corsi:

5 3 corsi dedicati al management del reperimento di organi e tessuti (corso TPM Transplant Procurement Management), in lingua italiana realizzati da una equipe comprendente docenti italiani e spagnoli; 1 corso dedicato alla morte encefalica; PARERE FAVOREVOLE Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la ripartizione dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l anno 2006, delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali: La legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), all articolo 6, comma 1, lett. c), prevede che con apposito accordo tra Governo, Regioni e province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale della attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità poste dalla legge medesima e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di annui a decorrere dall anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture. In attuazione della predetta disposizione di legge, nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 30 novembre 2006 è stato perfezionato l Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente la individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali, nonché la ripartizione dei fondi 2005 per sostenere gli oneri di impianto delle strutture medesime. Il Ministero della salute ha presentato la proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente la ripartizione dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l anno 2006, delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali. Con la proposta esaminata le somme da assegnare, pari a , sono ripartite secondo i seguenti criteri: - attribuzione del 60% dell intero ammontare suddiviso per ciascuna Regione e Provincia autonoma in base alla popolazione residente; - attribuzione del restante 40% suddiviso in base alla individuazione e attivazione delle strutture per il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali. SANCITO ACCORDO

6 Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di proroga del regime sperimentale del Programma di educazione continua in medicina: L articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede la realizzazione di un Piano nazionale dell aggiornamento del personale sanitario. Con l Accordo ponte Stato Regioni del 16 marzo 2006, nelle more della definizione del predetto Piano, da effettuarsi sulla base delle linee generali individuate con l Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, sono stati provvisoriamente confermati gli obiettivi di formazione continua in medicina e le relative sperimentazioni avviate con l Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2001 Con la proposta di accordo esaminata si prevede, per un periodo non superiore a sei mesi e con la finalità di consentire ad una Commissione paritetica Stato Regioni di predisporre una proposta condivisa sul futuro assetto del Programma di educazione continua in medicina, un ulteriore proroga del regime sperimentale del Programma medesimo con la conferma degli obiettivi formativi individuati dal citato Accordo Stato Regioni del 2001, nonché la fissazione del debito formativo che gli operatori sanitari dovranno soddisfare nel corso del SANCITO ACCORDO Proposta di accordo del Ministero della salute per l assegnazione alle Regioni per l anno 2006, dei fondi di cui all articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138: La proposta di accordo esaminata ripartisce, secondo le indicazioni del Centro Nazionale per i Trapianti, il fondo per l anno 2006, per un importo complessivo di ,00, come di seguito esplicitato: - la somma di ,00 viene assegnata all Ospedale Maggiore IRCCS Policlinico di Milano per il funzionamento dell NITp, - la somma di ,00 viene assegnata all Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino per il funzionamento dell AIRT, - la somma di ,00 viene assegnata all Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma per il funzionamento dell OCST. La rimanente somma pari a ,00, viene assegnata come di seguito:

7 - la somma di alla Regione Emilia Romagna (afferente al CIR AIRT) per il funzionamento del sistema informativo trapianti; - la somma di ,00 alla Regione Lazio (afferente al CIR OCST) per lo sviluppo e la gestione delle attività di scambio di organi con centri esteri; - la somma di ,00 alla Regione Lombardia (afferente al CIR NITp) per la promozione e il sostegno alla formazione della rete trapiantologica interregionale; - la somma di ,00 alla Regione Emilia Romagna (afferente al CIR AIRT) per la promozione e il sostegno alla formazione della rete trapiantologica interregionale; - la somma di ,00 alla Regione Lazio (afferente al CIR OCST) per la promozione e il sostegno alla formazione della rete trapiantologica interregionale; - la somma di ,00 alla Regione Toscana (afferente al CIR AIRT) inerenti alla rete della sicurezza e alle attività derivanti dall applicazione dell accordo Stato - Regioni del 23 settembre 2004 nella misura, rispettivamente, di ,00 e ,00; - la somma di ,00 alla Regione Veneto (afferente al CIR NITp) per lo promozione di attività formativa; - la somma di alla Regione Basilicata (afferente al CIR OCST) per il finanziamento di microprogetti operativi organizzativi e/o di ricerca applicata. SANCITO ACCORDO Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 : Lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali aggiorna le disposizioni e gli obblighi a livello nazionale sulle condizioni agronomiche ed ambientali - condizionalità - cui dovranno attenersi le aziende per poter ottenere i previsti aiuti comunitari diretti al reddito. Il mancato rispetto dei requisiti determina la riduzione percentuale dell aiuto diretto, in caso di violazioni accertate, e la revoca totale, in caso di infrazione dolosa. Con questo provvedimento viene abrogato il precedente decreto ministeriale 15 dicembre 2005, allo scopo di rendere compatibile e coerente la programmazione regionale con i nuovi Piani di sviluppo rurale Viene modificata, pertanto, la disciplina, in modo particolare sulle riduzioni ed esclusioni dall aiuto comunitario e prorogato, per l annualità

8 2007, il termine perentorio per la definizione dei provvedimenti regionali, in materia. PARERE FAVOREVOLE Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo al Piano assicurativo agricolo anno 2007: La nuova normativa disposta con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, abroga le precedenti disposizioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura e, per il sostegno dei redditi agricoli a seguito dei danni causati da fenomeni atmosferici o calamità, prevede un apposito Piano assicurativo a copertura dei rischi che determina l entità del contributo pubblico sui premi assicurativi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Detto Piano deve essere definito annualmente, d intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le proposte di un apposita Commissione tecnica composta da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, dei Consorzi di difesa e delle Cooperative, delle Assicurazioni nonché dell Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in qualità di organo tecnico dell Amministrazione. La proposta di Piano assicurativo per il 2007, elaborata con la citata Commissione tecnica, ricalca l impianto dei precedenti Piani con alcune integrazioni e con la conferma del principio dell alternatività tra interventi compensativi e copertura assicurativa, in coerenza con la normativa comunitaria. La disponibilità, prevista nel disegno di legge finanziaria, ammonta per gli incentivi assicurativi a 190 milioni per il 2007 ed 200 milioni per il 2008 a fronte dei 150 milioni dell anno in corso. PARERE FAVOREVOLE Approvazione della proroga del Protocollo d intesa per l effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole RICA e REA: L indagine sui risultati economici delle aziende agricole in oggetto ha cadenza annuale. La lista campionaria delle aziende agricole su cui viene effettuata l indagine è fornita all INEA dall ISTAT. Il provvedimento ha lo scopo di sottoporre all approvazione della Conferenza Stato-Regioni l estensione dell indagine in forma congiunta INEA ISTAT in collaborazione con le Regioni e Province autonome anche ai dati dell anno 2006, con validità fino a tutto l anno 2007, nelle stesse modalità stabilite dal Protocollo già in vigore, approvato, una prima volta, in Conferenza Stato-Regioni il 27 febbraio 2003 per gli anni 2002, 2003 e 2004 e, successivamente, prorogato dalla

9 stessa Conferenza il 3 marzo 2005, con l inserimento del Ministero delle politiche agricole e forestali tra i soggetti firmatari, con validità fino alla fine dell anno APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEL PROTOCOLLO D INTESA Intesa tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero caseario: L intesa è stata proposta in accordo tra gli Assessorati regionali all agricoltura ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per superare le difficoltà di carattere amministrativo ed organizzativo incontrate dalle amministrazioni regionali in considerazione dell imminente scadenza, al 31 dicembre 2006, del terzo pagamento della rateizzazione e al fine di dare certezza politica ai produttori agricoli che operano nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. SANCITA INTESA Proposta di accordo concernente un programma di collaborazione tra il Ministero della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di realizzare interventi di prevenzione in materia di tossicodipendenze: Con la proposta di accordo esaminata si definiscono, nell ambito di un programma di collaborazione tra il Ministero della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome volto alla lotta alle dipendenze, le modalità di realizzazione di due specifici progetti denominati: Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti e Progetto di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe. L onere economico per la realizzazione dei due progetti, a carico del Ministero della Solidarietà Sociale, é pari a cinque milioni di euro ( ,00) complessivamente ed è così suddiviso: ,00 per il Progetto per le persone migranti che hanno sviluppato dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti ed ,00 per il Progetto di prevenzione selettiva in materia di nuove droghe. Le risorse saranno attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alla popolazione target per le dipendenze presente sul territorio, rilevata dall ISTAT il 1 gennaio Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano redigeranno e trasmetteranno al Ministero della Solidarietà Sociale un rapporto finale, nel quale saranno esposti i risultati delle attività realizzate nell ambito dei progetti realizzati. SANCITO ACCORDO

10 Parere sullo schema di decreto legislativo, di attuazione della direttiva europea 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, su proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell interno e della salute, predisposto ai sensi dell art. 1, commi 1 e segg., allegato a), della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004): La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha predisposto lo schema di decreto esaminato, (approvato in pari data, con deliberazione preliminare, dal Consiglio dei Ministri). La direttiva europea 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, che integra le disposizioni di precedenti direttive, prevede di assoggettare ad autorizzazione preventiva ogni attività concernente le sorgenti di radiazioni ad alta radioattività e vengono dettagliate le modalità e le misure da indicare nell autorizzazione. Un primo obiettivo fondamentale è quello di individuare le figure che a vario titolo si occupano della gestione delle sorgenti, con le relative attribuzioni di responsabilità. Inoltre, vengono disposti obblighi di tenere una migliore contabilità delle sorgenti, nonché concernenti apposite previsioni per l identificazione e l apposizione di un contrassegno sulle sorgenti, al fine di limitare eventuali smarrimenti, furti o utilizzi impropri delle sorgenti. Vengono previste azioni nel campo della formazione e della informazione, nonché norme a carattere programmatico che prescrivono agli Stati procedure per affrontare eventuali emergenze e interventi per il recupero delle sorgenti orfane. La direttiva prevede anche l istituzione di un sistema di garanzia finanziaria o altro strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane, nonché disposizioni per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati. Le finalità della richiamata direttiva comunitaria hanno trovato attuazione nel decreto legislativo in esame, cercando di trovare soluzioni perseguibili per prevenire l esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive. PARERE FAVOREVOLE con accoglimento di proposte emendative condivise Acquisizione della designazione di un rappresentante nella Deputazione Nazionale prevista dal Regolamento per il

11 funzionamento del sistema telematico delle Borse Merci italiane con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari e ittici di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174: la Conferenza Stato Regioni ha acquisito la designazione del Dott. Gianni Anselmo Sostituzione di un rappresentante in seno alla Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate: La Conferenza Stato Regioni ha designato il Dott. Vincenzo Castoro della Regione Basilicata in sostituzione del dr. Giuseppe D Agrosa della medesima regione. Designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell Istituto di studi ricerche e informazione sul mercato agricolo (ISMEA): La Conferenza Stato Regioni ha designato, riconfermandolo, il Dott. Salvatore Calvanico della Regione Siciliana. Acquisizione della designazione di un rappresentante in seno al Comitato di coordinamento delle Zone di tutela biologica di cui all articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 marzo 2006: La Conferenza Stato Regioni ha acquisito la designazione del Dott. Giacomo Candi, funzionario del servizio Agricoltura e Forestazione e Pesca della regione Marche. Designazione di due componenti nel Nucleo di consulenza per l attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS): La Conferenza Stato Regioni ha designato i rappresentanti regionali. Designazione di tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in seno al Comitato Direttivo del Centro nazionale sangue: La Conferenza Stato Regioni ha designato: Dott. Michele Scelsi, esperto della Regione Puglia Dott. Michele Bajorek, esperto della Regione Sardegna Dott. Antonio Breda, responsabile del Coordinamento regionale per le Attività Trasfusionali Regione Veneto.

12 Nomina della Commissione per la cinematografia: La Conferenza Stato Regioni ha espresso PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto e ha riconfermato all interno della Commissione stessa, i rappresentanti di nomina regionale: Dott. Oscar Iarussi, Dott. Francesco Gesualdi, Dott. Massimo Bergami, Dott. Carlo Degli Esposti, Dott. Vito Zagarrio e Dott. Paolo Mereghetti. E STATO RINVIATO IL SEGUENTE PUNTO: Parere sulla richiesta di conferma del riconoscimento di carattere scientifico dell IRCCS Fondazione SDN per la ricerca e l alta formazione in diagnostica nucleare di Napoli Roma 14 dicembre 2006

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