PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA

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1 PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA Diretta da Adolfo Scalfati Comitato di direzione: Ennio Amodio, Giuseppe Di Chiara, Paolo Ferrua, Giulio Garuti, Luigi Kalb, Sergio Lorusso, Mariano Menna, Gustavo Pansini, Francesco Peroni, Giorgio Santacroce Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze Towards a reform of criminal matter? Doubts and perspectives Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale Probation for adults: analysis of a new proceedings model Sequestro e internet: un difficile binomio tra vecchie norme e nuove esigenze Seizure and internet: a "difficult" combination between old standards and new requirements La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta Breach of res iudicata: exegesis of an imperfect rule G. Giappichelli Editore Torino Processo penale e Giustizia: Rivista telematica bimestrale pubblicata da G. Giappichelli s.r.l. Registrazione Tribunale di Torino n. 2/2015 ISSN Direttore Responsabile Prof. Adolfo Scalfati

2 PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA Diretta da Adolfo Scalfati Comitato di direzione: Ennio Amodio, Giuseppe Di Chiara, Paolo Ferrua, Giulio Garuti, Luigi Kalb Sergio Lorusso, Mariano Menna, Gustavo Pansini, Francesco Peroni, Giorgio Santacroce G. Giappichelli Editore Torino

3 Copyright G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL FAX

4 Comitato di Direzione Ennio Amodio, professore di procedura penale, Università di Milano Statale Giuseppe Di Chiara, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo Paolo Ferrua, professore ordinario di procedura penale, Università di Torino Giulio Garuti, professore ordinario di procedura penale, Università di Modena e Reggio Emilia Luigi Kalb, professore ordinario di procedura penale, Università di Salerno Sergio Lorusso, professore ordinario di procedura penale, Università di Foggia Mariano Menna, professore ordinario di procedura penale, Seconda Università di Napoli Gustavo Pansini, professore di procedura penale, Università di Napoli SOB Francesco Peroni, professore ordinario di procedura penale, Università di Trieste Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte di cassazione Coordinamento delle Sezioni Teresa Bene, professore associato di procedura penale, Seconda Università di Napoli Maria Elena Catalano, professore associato di procedura penale, Università dell Insubria Paola Corvi, professore associato di procedura penale, Università Cattolica di Piacenza Donatella Curtotti, professore associato di procedura penale, Università di Foggia Mitja Gialuz, professore associato di procedura penale, Università di Trieste Vania Maffeo, professore associato di procedura penale, Università di Napoli Federico II Carla Pansini, professore associato di procedura penale, Università di Napoli Parthenope Nicola Triggiani, professore associato di procedura penale, Università di Bari Aldo Moro Cristiana Valentini, professore associato di procedura penale, Università di Ferrara Daniela Vigoni, professore associato di procedura penale, Università di Milano Statale Redazione Gastone Andreazza, magistrato Fulvio Baldi, magistrato Antonio Balsamo, magistrato Giuseppe Biscardi, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Orietta Bruno, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Lucio Camaldo, ricercatore di procedura penale, Università di Milano Statale Sonia Campailla, ricercatore di diritto dell unione europea, Università di Roma Tor Vergata Laura Capraro, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Assunta Cocomello, magistrato Marilena Colamussi, ricercatore di procedura penale, Università di Bari Aldo Moro Antonio Corbo, magistrato Gaetano De Amicis, magistrato Alessandro Diddi, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Ada Famiglietti, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Rosa Maria Geraci, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Paola Maggio, ricercatore di procedura penale, Università di Palermo Antonio Pagliano, ricercatore di procedura penale, Seconda Università di Napoli Giorgio Piziali, magistrato Roberto Puglisi, dottore di ricerca in procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Alessia Ester Ricci, assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Università di Foggia Nicola Russo, magistrato Alessio Scarcella, magistrato Elena Zanetti, ricercatore di procedura penale, Università di Milano Statale

5 Peer review La revisione dei pari garantisce il livello qualitativo dei contenuti della Rivista. La valutazione viene compiuta tenendo conto della fisionomia tradizionale dei generi letterari (Articolo e Nota), misurandone la chiarezza espositiva, i profili ricostruttivi, il grado di ricerca, la prospettiva critica e le soluzioni interpretative offerte. La verifica è effettuata a rotazione da due professori ordinari di discipline corrispondenti o affini alle materie oggetto dei lavori, i quali esprimono un giudizio sulla meritevolezza o meno della pubblicazione. Nell ipotesi di valutazioni contrastanti tra i revisori, detto giudizio è rimesso al Direttore della Rivista. Il controllo avviene in forma reciprocamente anonima. I contenuti editi nella Sezione denominata Scenari non sono soggetti a revisione. Peer reviewers Enrico Mario Ambrosetti, professore ordinario di diritto penale, Università di Padova Alessandro Bernasconi, professore ordinario di procedura penale, Università di Brescia Piermaria Corso, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale Agostino De Caro, professore ordinario di procedura penale, Università del Molise Mariavaleria del Tufo, professore ordinario di diritto penale, Università di Napoli SOB Marzia Ferraioli, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata Carlo Fiorio, professore straordinario di procedura penale, Università di Perugia Novella Galantini, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale Maria Riccarda Marchetti, professore ordinario di procedura penale, Università di Sassari Oliviero Mazza, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Bicocca Paolo Moscarini, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma LUISS Angelo Pennisi, professore ordinario di procedura penale, Università di Catania Tommaso Rafaraci, professore ordinario di procedura penale, Università di Catania Antonio Scaglione, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo Andrea Scella, professore ordinario di procedura penale, Università di Udine Gianluca Varraso, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Cattolica

6 Processo penale e giustizia n V Sommario Editoriale Editorial GIANLUCA VARRASO Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze / Towards a reform of criminal matter? Doubts and perspectives 1 Scenari Overviews Novità sovranazionali / Supranational news (ELENA ZANETTI) 7 De jure condendo (MARILENA COLAMUSSI) 12 Corti europee / European Courts (FRANCESCO TRAPELLA) 17 Corte costituzionale (DONATELLA CURTOTTI) 22 Sezioni Unite (ANTONIO PAGLIANO) 26 Decisioni in contrasto (PAOLA CORVI) 32 Avanguardie in giurisprudenza Cutting Edge Case Law Potere istruttorio d ufficio del giudice e prove inutilizzabili Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 26 giugno 2014, n Pres. Giordano; Rel. Magi 35 L iniziativa probatoria del giudice nel processo penale accusatorio: la Cassazione definisce i limiti all esercizio del potere di completamento istruttorio di cui all art. 507 c.p.p. / The Judge s power to complete the investigations in the adversary criminal trial (IRENE GUE- RINI) 42 L incompatibilità del giudice che ha applicato la pena su richiesta nei confronti del concorrente necessario Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26 giugno 2014, n Pres. Santacroce; Rel. Conti 55 Gli strumenti per rilevare il pre-giudizio di chi ha emesso la sentenza di patteggiamento verso il coimputato nel medesimo reato / Defining the tools to note when a judge has already voiced his own conviction (LUCIA IANDOLO) 62 Restituzione delle cose sequestrate: incertezze interpretative Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 4 giugno 2014, n Pres. Siotto; Rel. Magi 69 Procedimento di restituzione delle cose sequestrate: potenziali equivoci e problemi applicativi / Process of confiscated goods: potential misunderstandings and application problems (ROBERTO DE ROSSI) 73 L invalidità dell accertamento fiscale e i suoi effetti sul processo penale Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 1 aprile 2014, n Pres. Squassoni; Rel. Franco 84 L autorizzazione del procuratore della Repubblica all accesso presso i locali del contribuente: natura e regime giuridico / The Public Prosecutor s authorization to access into the premises of taxpayer: legal nature (TERESA ALESCI) 87 SOMMARIO

7 Processo penale e giustizia n VI Dibattiti tra norme e prassi Debates: Law and Praxis Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale / Probation for adults: analysis of a new proceedings model (LORENZO PULITO) 97 Sequestro e internet: un difficile binomio tra vecchie norme e nuove esigenze / Seizure and internet: a "difficult" combination between old standards and new requirements (ANTONINO PULVIRENTI) 111 Analisi e prospettive Analysis and Prospects La rescissione del giudicato: esegesi di una norma imperfetta / Breach of res iudicata: exegesis of an imperfect rule (GIANRICO RANALDI) 123 Il giudizio rapido spagnolo / The spanish speedy trial (IGNACIO FLORES PRADA) 134 Indici Index Autori / Authors 145 Provvedimenti / Measures 146 Materie / Topics 147 SOMMARIO

8 Processo penale e giustizia n Editoriale Editorial GIANLUCA VARRASO Professore ordinario di Diritto processuale penale Università Cattolica S. Cuore di Milano Verso una riforma della giustizia penale? Dubbi e speranze Towards a reform of criminal matter? Doubts and perspectives La riforma complessiva che si sta delineando in questi mesi in ambito penale, non sempre chiara nei contenuti e che dovrebbe impegnare il Parlamento e il Governo anche nei prossimi mesi, pare presentare due anime di non facile composizione. Da un lato, si adottano misure immediate e dettate dall emergenza che, seppur ispirate da lodevoli intenzioni, amplificano le aporie di sistema. Dall altro lato, si prefigurano deleghe per una risistemazione del codice penale e per una riforma coordinata del codice di procedura penale e della legge sull ordinamento penitenziario. È indubbio che le prospettive di ampio respiro sono da preferire, anche per superare il contingente. The overall reform that in the last months is being drafted in the criminal matter, which is not completely clear in its contents and that should involve the Parliament and the Government in the next months, seems to have two souls that not easily fit together. On the one hand, the reform provides immediate and emergency measures that, even if are inspired by praiseworthy intentions, amplify the aporias of the system. On the other hand, parliamentary decrees are envisaged about the reorganization of the criminal code, of the criminal procedure code and of the law on the penitentiary system. It is undeniable that perspectives of wider ambitions should be preferred, even to ride out of the present state. GLI INPUT SOVRANAZIONALI E LE LINEE DIRETTIVE PER UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE Dopo un periodo di sostanziale fermo si è registrata nel 2013 e nel 2014 una ripresa della produzione legislativa in ambito penale, ancora una volta sulla spinta dell emergenza e di situazioni contingenti e a seguito di imperativi input sovranazionali. L occasione è stata determinata in particolare dalle intollerabili condizioni di vita all interno degli istituti penitenziari italiani, motivo di condanna da parte degli organi di giustizia nazionali ed europei e di richiamo delle più alte Cariche dello Stato: comune la denuncia che la pena detentiva in Italia si è ormai trasformata in un trattamento inumano e degradante, con buona pace dei principi fissati dagli artt. 3 Cedu e 2, 3 e 27 comma 2 Cost. Riecheggiano ancora le parole contenute nella sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell uomo, Torregiani c. Italia dell 8 gennaio 2013 e, ancor prima, nella sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, nonché nella decisione n. 279 del 22 novembre 2013 della Corte costituzionale e nei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica: occorreva porre mano alle necessarie riforme del sistema penale, processuale e penitenziario, volte al ripristino di condizioni strutturali compatibili con i parametri costituzionali e sovranazionali, primo fra tutti la dignità della persona che dei diritti inviolabili EDITORIALE VERSO UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE?

9 Processo penale e giustizia n dell uomo è la matrice (v. art. 1 Carta di Nizza e 6 T.U.E.). E colpisce la perfetta sintonia con le parole recenti del Pontefice ai Professori dell Associazione Internazionale di Diritto penale del 23 ottobre Le linee direttive erano e sono ben chiare e si tratta, a dire il vero, dei principi base già espressi dal Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa soprattutto nelle Raccomandazioni (1999)22 e (2006)13, riguardanti proprio il sovraffollamento carcerario e che rappresentano altrettanti principi di civiltà giuridica, radicati anche nella nostra Carta fondamentale. La privazione della libertà personale deve considerarsi una extrema ratio, dovendosi, da un lato, ridurre al minimo il suo utilizzo per ragioni cautelari, dall altro lato, implementare le misure alternative alla detenzione; in stretta connessione occorre rafforzare la tutela giurisdizionale di diritti del detenuto, soprattutto alla luce dello stato di vulnerabilità di quest ultimo rispetto ai poteri dello Stato. L ampliamento delle strutture penitenziarie deve essere anch essa una misura eccezionale, in quanto non adatta ad offrire una soluzione duratura al problema del sovraffollamento. Occorre introdurre un insieme appropriato di sanzioni e di misure applicate nella comunità; valutare l opportunità di depenalizzare alcuni tipi di reato o di riqualificarli in modo da impedire l utilizzo di pene privative della libertà; semplificare, nel rispetto dei principi costituzionali e delle tradizioni giuridiche interne, la giustizia penale, ispirandosi, in particolare, a forme di diversion per deflazionare il carico processuale. Sono queste le linee di intervento lungo le quali si sono sviluppati gli interventi legislativi del 2013 e del 2014 in materia penitenziaria, sulla scorta anche dei risultati espressi dalla Commissione presieduta dal Prof. Glauco Giostra, istituita dal Ministro della Giustizia il 2 luglio LA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014 E LA DELEGA AL GOVERNO DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO Si tratta solo di primi passi che in sé sono ancora del tutto insoddisfacenti, ma che possono assumere un diverso significato se letti all interno della riforma complessiva che si sta delineando negli ultimi mesi e che dovrebbe impegnare il Governo e il Parlamento nei prossimi. In primis, non può trascurarsi come siano parte integrante di un disegno volto ad una depenalizzazione non solo in astratto, ma anche in concreto, le scelte alla base della l. n. 67 del 28 aprile È indubbio che questa legge sia piena di indicazioni eterogenee, disarmoniche e, a volte, di eccessiva timidezza nelle scelte. Allo stesso tempo, presenta innegabili punti di forza, sensibilità e aperture per un seppur limitato superamento della centralità della pena detentiva alla base del codice penale del Proprio nella direzione auspicata dalle Raccomandazioni del Consiglio d Europa e, a dire il vero, da tanti atti internazionali anche a carattere universale dell O.N.U., si assiste ai primi sforzi volti a rendere complementari i paradigmi della giustizia penale tradizionale con quelli della giustizia c.d. senza spada. Va così salutata con favore l estensione agli imputati adulti dell istituto della sospensione del processo con messa alla prova, che consente e impone percorsi di mediazione tra autore e vittima del reato e l espletamento di condotte riparatorie volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell illecito. I percorsi di giustizia riparativa devono far parte integrante della cassetta degli arnesi degli operatori giuridici in ambito penale e, ancor prima, imporre un cambiamento culturale sul ruolo di tutti i protagonisti coinvolti nel processo, non da ultimo della classe forense. Non significa ripudiare la finalità cognitiva del processo, ma attribuire pari dignità ai meccanismi alternativi al processo con compiti anche del difensore nuovi, che si affiancano, ma non si sostituiscono o si sovrappongono al tradizionale diritto dell accusato di difendersi cercando e provando. Del pari appare condivisibile, con i necessari caveat, l obiettivo comune alla legge delega contenuta nell art. 1 l. n. 67 del 2014 (di riforma del sistema sanzionatorio), volto a promuovere un diritto penale minimo che utilizzi il carcere come extrema ratio. 1 Ci riferiamo, in particolare, al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), al d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito nella l. 16 maggio 2014, n. 79 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti) e, da ultimo, al d.l. 26 giugno 2014, n. 92 convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 117 (Rimedi risarcitori in favore di detenuti ed internati): si permette rinviare, per un commento, a C. Conti-A. Marandola-G. Varraso (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, Per un commento, oltre al volume indicato nella nota 1, v. N. Triggiani (a cura di), La deflazione giudiziaria, Torino, EDITORIALE VERSO UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE?

10 Processo penale e giustizia n Tre sono infatti le direttrice lungo le quali si colloca tale legge delega e che, si spera, impegneranno il Governo in questi mesi: depenalizzazione, allargamento della classe delle pene principali; introduzione dell istituto dell irrilevanza del fatto con efficacia estintiva del reato. È chiaro che non vi sono solo luci. A titolo esemplificativo, molte delle fattispecie indicate per la depenalizzazione risultano di scarsa frequenza pratica, o già affidate al giudice di pace. L introduzione delle sanzioni pecuniarie civili (che evocano i punitive damages di matrice anglosassone e che si invocano a fronte della depenalizzazione) complicherà la distinzione degli illeciti a carico delle persone fisiche e giuridiche. L irrilevanza del fatto è costruita come causa di non punibilità e non come condizione di procedibilità, che avrebbe con più facilità prodotto benefici effetti di deflazione processuale. Il ruolo della persona offesa in tali meccanismi è tutto da definire, soprattutto alla luce della direttiva 2012/29/UE in tema proprio di giustizia riparativa e alla quale l Italia deve adeguarsi. Ed anche la messa alla prova, già introdotta, sconta contenuti precettivi per l accusato (soprattutto in tema di lavoro di pubblica utilità) ed ambiti di applicazione discutibili per i criteri di selezione utilizzati. I PROGETTI GOVERNATIVI DEL LUGLIO 2014 DI RIFORMA DEL CODICE PENALE, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELLA LEGGE SULL ORDINAMENTO PENITENZIARIO In questo quadro complessivo della riforma manca il tassello finale, non di certo di minore importanza. Le Raccomandazione del Consiglio d Europa, senza una particolare originalità, impongono di semplificare la giustizia penale e di salvaguardare i diritti fondamentali della persona. E si tratta di una direttiva rivitalizzata dalla crisi economica (e sociale), ma anche di valori, nella quale si dibatte il nostro Paese. L esigenza di recuperare la durata ragionevole del processo penale, al pari di quello civile, non è soltanto una necessità imposta dalla concreta attuazione dei principi del giusto processo legale di cui all art. 111 comma 1 Cost. e dalle Carte internazionali dei diritti dell uomo. Una giustizia civile e penale che non funziona allontana gli investitori esteri e affossa l economia. Una giustizia senza la lealtà dei suoi protagonisti è, comunque, destinata al fallimento. La semplificazione e l abbattimento dei tempi processuali, nel rispetto imprescindibile delle garanzie dei soggetti coinvolti, primo tra tutti l imputato, è oggi improcrastinabile per vivere con pari dignità all interno della comunità internazionale. In questa direzione è andato il Governo alla fine di luglio del 2014, con l approvazione di una serie complessa di progetti di cui però non sono ancora ben chiari (e noti) i contenuti e che dovrebbero occupare il Parlamento nei prossimi mesi. Sulla scorta dei lavori della Commissione istituita dal Ministro della Giustizia in data 10 giugno 2013 e presieduta dal Presidente della Corte d Appello di Milano Giovanni Canzio e dei risultati della Commissione ministeriale di studio per la riforma del codice di procedura penale, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 26 luglio 2006 e presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio, si sono proposte modifiche negli ambiti che nella prassi hanno rivelato le maggiori criticità proprio sulla tempistica delle cadenze procedimentali per il loro carattere complesso. Si tratta degli ambiti che necessitano di interventi urgenti, volti proprio a semplificare le procedure e a disincentivare le prassi devianti di abuso del processo: la prescrizione dei reati; le indagini preliminari, ancora una volta le misure cautelari, i procedimenti speciali, la prova in dibattimento, le impugnazioni, la cooperazione giudiziaria internazionale, l esecuzione penale. Possiamo tentare una sintesi almeno per quanto riguarda gli aspetti più significativi sotto il profilo sistematico di questi disegni di legge. Si deve partire dal primo, più complesso ed ampio, recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all ordinamento penitenziario per l effettività rieducativa della pena. Continuando nell opera di depenalizzazione in concreto già iniziata dalla l. n. 67 del 2014 con l introduzione della messa alla prova e della programmata particolare tenuità del fatto, si estende al sistema penale generale un altro istituto già previsto per i reati di competenza del giudice di pace: la causa estintiva delle condotte riparatorie del danno derivante da reato. Lo spettro delle fattispecie coinvolte è più ampio di quello della messa alla prova di cui condivide EDITORIALE VERSO UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE?

11 Processo penale e giustizia n gli effetti: una sospensione temporanea del procedimento, con contestuale sospensione della prescrizione, per dare all imputato il tempo necessario ad adempiere alle condotte e poter poi beneficiare di una sentenza di proscioglimento. Si introduce una delega per la riforma del regime di procedibilità di taluni reati che recano una modesta offesa all interesse tutelato di natura individuale della persona offesa e per una risistemazione del codice penale. Si modifica la disciplina della prescrizione: in particolare, il fulcro delle modifiche ruota attorno all emissione della sentenza di condanna di primo grado. Questa sentenza, ritenuta incompatibile con il decorso tout court del termine utile al c.d. oblio collettivo rispetto al fatto criminoso, determina una sospensione dei termini estintivi (due anni per l appello, un anno per il ricorso per cassazione) per consentire lo svolgimento dei giudizi di impugnazione Si prevede una delega per la revisione della disciplina processuale delle intercettazioni al fine di rafforzare il diritto alla riservatezza soprattutto delle persone estranee al procedimento e di coloro che, pur coinvolti nello stesso, siano controllati anche su aspetti della vita privata estranei al tema di prova. Con il fine dichiarato di evitare che l udienza preliminare si trasformi in un momento dai poteri giudiziali cognitivi talmente estesi da sovrapporsi ad un giudizio nel merito della vicenda processuale, vengono eliminati (art. 421 c.p.p.) o ridimensionati (art. 422 c.p.p.) i meccanismi introdotti dalla legge Carotti per garantire la completezza delle indagini. L incompletezza patologica delle indagini nelle intenzioni dei conditores dovrebbe condurre ad una sentenza di non luogo a procedere. Riguardo ai procedimenti speciali, il patteggiamento è il rito che subisce maggiori modifiche. Si elimina il c.d. patteggiamento allargato introdotto dalla l. n. 134 del 2003, riservando il patteggiamento oggi previsto dall art. 444 c.p.p. ai reati che consentono pene non superiori ai tre anni di reclusione (il limite della sospensione dell ordine di esecuzione), ai quali si estendono tutti i benefici del rito biennale di cui all art. 444 comma 1 c.p.p. Si introduce un istituto inedito: la condanna emessa su richiesta dell imputato, che prescinde dal consenso del p.m. Ad esclusione dei casi oggi elencati nell art. 444 comma 1 bis c.p.p., l imputato che ammette il fatto, rendendo confessione, può chiedere l emissione immediata di regola in udienza preliminare di una sentenza di condanna a pena non superiore a 8 anni, con una riduzione premiale da un terzo alla metà. Il giudice è chiamato a valutare la richiesta compiendo un accertamento pieno sula colpevolezza dell imputato, che deve essere previamente interrogato per una più ponderata valutazione della confessione. Il giudice rigetta la richiesta o per incongruità della pena o perché ritiene non sufficienti le fonti di prova a disposizione. In tal caso dispone però il giudizio abbreviato e non più il rito ordinario, in quanto l imputato ha già manifestato la sua volontà di essere giudicato sulla base degli atti di indagine preliminare. Appare chiara la ratio del legislatore di puntare su tale ultimo ed inedito istituto per tentare la massima deflazione possibile del dibattimento. Ancora più significative le novità in tema di impugnazioni, in un ottica sempre di deflazione, razionalizzazione ed efficacia. Si limita all appello la possibilità per l imputato di impugnare personalmente le sentenze, riservando al solo difensore il ricorso per cassazione. Si reintroduce il patteggiamento sui motivi d appello e si incide sull istituto della rinnovazione dell istruttoria dibattimentale, a fronte del ribaltamento di una sentenza di assoluzione, come imposto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo. Interessanti anche le modifiche del giudizio di cassazione, ormai ritenute indispensabili dalla stessa Suprema Corte 3. Si limita la ricorribilità per tutte le parti nel caso di doppia conforme. Si valorizza il contraddittorio cartolare a fronte di una possibile declaratoria di inammissibilità ex art. 610 c.p.p., che viene resa più facile a fronte di vizi formali. Si modifica l art. 618 c.p.p., imponendo alle sezioni unite l enunciazione del principio di diritto nell interesse della legge. Soffermandoci, seppure sempre in una necessaria prospettiva di sintesi, sul secondo disegno di legge approvato a fine luglio recante Delega al governo per la riforma del libro XI del codice di procedura 3 Cfr. AA.VV., La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità, Milano, EDITORIALE VERSO UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE?

12 Processo penale e giustizia n penale, questa si ispira a principi volti alla semplificazione soprattutto della cooperazione tra i Paesi membri dell Unione europea rispetto alla cooperazione con gli altri stati. In particolare, avendo riguardo all U.E, si chiede di modificare la disciplina codicistica in nome di una progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Da qui, per le rogatorie c.d. passive si valorizza la trasmissione diretta all autorità giudiziaria competente all esecuzione della rogatoria, assicurando l esame immediata delle rogatorie urgenti, al fine di depoliticizzare l assistenza giudiziaria, con il Ministro della Giustizia che vede ridimensionato il suo ruolo. Per l estradizione, si vogliono salvaguardare le garanzie giurisdizionali dell imputato o del condannato all estero, differenziando, allo stesso tempo, le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell autorità politica e dell autorità giudiziaria e potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell autorità giudiziaria con le autorità dello Stato richiedente. LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI RISISTEMAZIONE DEL CODICE PENALE, E DI RIFORMA DELLA DISCI- PLINA PROCESSUALE E PENITENZIARIA: L AUSPICIO DI MODIFICHE ORGANICHE Il Governo pare consapevole che i vari provvedimenti che si sono succeduti in materia penale e penitenziaria nel 2013 e nel 2014 hanno inciso sulla coerenza sistematica del sistema e impongono una rivisitazione complessiva della materia. Allo stesso tempo, sembra trasparire in nuce la coscienza che le riforme sostanziali e processuali messe in campo devono integrarsi in una prospettiva di più ampio respiro, nella quale sarà fondamentale il coordinamento. Non è un caso che gli artt. 4, dello Schema di disegno di legge recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale prevedano una delega per la risistemazione del codice penale e per una riforma coordinata del codice di procedura penale e della legge di ordinamento penitenziario, secondo le linee direttive già evidenziate e una delega in tema di appello. Quest ultimo cessa di essere un gravame ad effetto interamente devolutivo e si trasforma in uno strumento di verifica a critica vincolata sui motivi identificati dalla legge e non più ai punti. È indubbio che tale modifica si correla a quella del modello di motivazione della sentenza in primo grado ai sensi di un nuovo art. 546 lett. e) c.p.p., che impone al giudice di dar conto dell iter logico seguito nell accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all imputazione, alla qualificazione giuridica, alla punibilità e alla determinazione della pena, oltre che sulla responsabilità civile derivante da reato e sui fatti ai quali dipende l applicazione di norme processuali (è significativo il richiamo alla struttura dell art. 187 c.p.p.). Anche nei progetti legislativi approvati alla fine di luglio convivono, comunque, anime diverse e inconciliabili. Da un lato, ci troviamo di fronte a modifiche immediate, ispirate alla tradizionale logica dell emergenza e al più volte evidenziato bisogno di semplificare. È chiaro che in questo modo si finisce per incidere in profondità sugli equilibri già precari del codice penale, di procedura penale e della legge di ordinamento penitenziario, senza dimenticare l ambito (che non si è trattato) delle misure di prevenzione e più in generale del contrasto alla criminalità organizzata. È lodevole la volontà dichiarata de iure condendo di trovare un equilibrio tra l esigenza di efficienza connessa alla ragionevole durata delle procedure con i principi del giusto processo legale; ma al di là delle buone intenzioni qualsiasi modifica su segmenti del diritto penale e del procedimento non fa che complicare, in via ulteriore, il quadro astratto e le ricadute concrete, limitandosi a soddisfare il bisogno dell opinione pubblica del tutto e subito. Dall altro lato, sono, per contro, da apprezzare i propositi di ampio respiro. È forse utopico, ma nelle deleghe il seme in tale direzione esiste e va coltivato con cura ed attenzione. Riformare il sistema sanzionatorio senza una riforma organica del codice penale (è emblematico che si parli solo di una risistemazione di tale codice), nonché senza la contestuale e coordinata modifica del codice di rito e della l. n. 354 del 1975 serve a poco. Il sovraffollamento carcerario maschera, per quanto interessa, un problema antico: il dialogo tra sostanzialisti e processualisti non solo deve avvenire a livello accademico, ma tradursi in una concreta attività legislativa che superi la contingenza. EDITORIALE VERSO UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE?

13 Processo penale e giustizia n Processo penale e giustizia n Scenari Overviews SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

14 Processo penale e giustizia n NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS di Elena Zanetti LA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA MANIPOLAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE (CETS N. 215) In occasione della XIII Conferenza dei ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d Europa svoltasi a Macolin (Svizzera) il 18 settembre 2014, sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala paneuropea è stata aperta alla firma la Convenzione sulla manipolazione di competizioni sportive. La convenzione messa a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di Direzione dell EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport, organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri) era stata adottata il 9 luglio 2014, nel corso della 1205ª riunione dei delegati dei Ministri. Come si legge nel Rapporto esplicativo ( 3) che accompagna la convenzione, con l espressione manipolazione di competizioni sportive si è inteso far riferimento non soltanto agli incontri competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva al fine di interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. L accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito specie a partire dagli anni 2000 un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite ed anche illecite. In questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire. A ciò si aggiunge lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. Tali fenomeni legati alla frode, alla criminalità organizzata e alla corruzione generano indubbiamente interessi economici considerevoli, ma più in generale rappresentano una seria minaccia per il futuro dello sport, inteso come pratica sociale, culturale, economica e politica. Non sorprende, quindi, che il Consiglio d Europa abbia assunto varie iniziative in difesa dell integrità della partica sportiva, sia sul fronte della lotta al doping (v., in particolare, la Convenzione contro il doping del 1989, ETS n. 135; seguita dalla Risoluzione RES (2007) 8 dell 11 maggio 2007, istitutiva dell EPAS), sia su quello delle competizioni manipolate, della corruzione e delle scommesse illegali (v. la Risoluzione n. 1 sulla promozione dell integrità dello sport contro la manipolazione dei risultati, adottata all esito della Conferenza di Baku del 22 settembre 2010, nonché la Raccomandazione (2011) 10, del 28 settembre 2011, specificamente dedicata alle partite truccate ). In particolare, ai sensi della Raccomandazione (2011) 10, il segretariato dell EPAS è stato invitato a predisporre, di concerto con altri organismi nazionali ed internazionali, uno studio di fattibilità in merito all eventuale adozione di un nuovo strumento giuridico in tema di partite truccate atto a colmare le lacune della vigente normativa internazionale. Alcuni importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo sono, per vero, già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione rispetti- SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

15 Processo penale e giustizia n vamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione O.N.U. contro la corruzione (Merida, 2003). Esse, però, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta alle organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro sporco e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, STE n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, STE n. 198). La manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio. Alla luce di tali considerazioni, dunque, l opzione rappresentata dall elaborazione di uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. L interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell adozione di principi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive. Per perseguire efficacemente tale obiettivo la nuova convenzione associa sul piano del contenuto tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni de quibus, vale a dire autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, i governi vengono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o per limitare, in caso di necessità, l accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori (art. 11). Le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buona governance (art. 7). Nella stessa ottica, per garantirne una più ampia diffusione ai sensi dell art. 32, 1 la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri (art. 32, 2). Quanto alla data di entrata in vigore della convenzione, l art. 32, 4 dispone che essa coincida con il giorno successivo al decorso di un periodo di tre mesi seguenti il raggiungimento di cinque ratifiche (strumenti da depositarsi presso il Segretariato Generale del Consiglio), almeno tre delle quali provenienti da Stati membri del Consiglio d Europa. Rispetto alla struttura, il testo si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capitoli, rispettivamente dedicati a Scopo, linee guida e definizioni (artt. 1-3); Prevenzione, cooperazione ed altre misure (artt. 4-11); Scambio di informazioni (artt ); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia d esecuzione (artt ); Giurisdizione, procedura penale e misure d esecuzione (artt ); Sanzioni e misure (artt ); Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (artt ); Follow up (artt ); Disposizioni finali (artt ). Sul piano del contenuto, in tale articolazione spiccano, anche in ragione delle caratteristiche del fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive, gli aspetti della repressione e della cooperazione internazionale. In ordine al primo profilo come sottolinea il Rapporto esplicativo ( 20) la convenzione individua talune condotte da perseguire in ambito nazionale (in particolare il riciclaggio dei proventi derivanti dai reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive), senza peraltro imporre agli Stati la creazione di nuove fattispecie di reato. La definizione di tali comportamenti (riferimenti specifici sono operati al riciclaggio di denaro e alla responsabilità delle persone giuridiche) mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati parte. Al fine di assicurare, inoltre, un efficace sistema di applicazione, la convenzione considera un ampio ventaglio di possibili sanzioni di natura penale, amministrativa e disciplinare, raccomandando agli Stati di determinarle in modo effettivo, dissuasivo e proporzionato. SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

16 Processo penale e giustizia n In merito al secondo profilo, si rileva ancora nel Rapporto esplicativo ( 21) come la dimensione transnazionale assunta con sempre maggiore frequenza dai fenomeni di manipolazione abbia reso indispensabile il rafforzamento della cooperazione internazionale, sia sul fronte delle indagini, sia su quello della repressione dei reati. In tali ambiti la convenzione non interferisce comunque con gli strumenti vigenti nei settori dell assistenza giudiziaria e dell estradizione, quali in particolare la Convenzione europea di estradizione del 1957 e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 e il Protocollo addizionale del Il ruolo degli Stati parte nell incoraggiare il principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni disciplinari adottate da organizzazioni sportive nazionali di Paesi stranieri mira ad evitare che un atleta sanzionato da una federazione nazionale si sottragga all applicazione della sanzione partecipando a competizioni diverse o, viceversa, si esponga al rischio di una duplice sanzione. Ai sensi dell art. 2, i principi-guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, sono costituiti da: i diritti dell uomo, le regole di legalità e di proporzionalità, la protezione della vita privata e dei dati personali. Quanto alle numerose definizioni fornite dall art. 3, risultano particolarmente dettagliate quelle relative alle nozioni di scommessa sportiva rispetto alla quale sono differenziate le ipotesi di scommessa illegale, scommessa irregolare e scommessa sospetta e di partecipante alla competizione in cui rientrano le figure di atleti, personale di supporto ed official/officiel, ovvero proprietari, azionisti, dirigenti e personale delle società sportive nazionali ed internazionali, nonché arbitri e componenti delle giurie. Dopo aver illustrato gli strumenti di prevenzione e cooperazione coordinamento interno (art. 4); valutazione e gestione dei rischi (art. 5); educazione e sensibilizzazione (art. 6); misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni (art. 7); misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive (art. 8); misure dedicate all autorità di controllo sulle scommesse ed altre autorità (art. 9); misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive (art. 10) la convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali. A tal fine, l art. 11 indica, a scopo esemplificativo le seguenti ipotesi: blocco o limitazione diretta o indiretta dell accesso agli operatori remoti di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi; blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori de quibus di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. Tra gli interventi che gli Stati parte sono chiamati ad attuare sul piano dello scambio di informazioni si segnala l identificazione tenuto conto delle strutture già esistenti e della ripartizione di funzioni tra di esse di una piattaforma nazionale operativa nella lotta alla manipolazione delle manifestazioni sportive. Ai sensi dell art. 13, 1 la piattaforma nazionale dovrà, in particolare, fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare ed analizzare le informazioni relative a scommesse atipiche e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni allerta ; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. A cura di ciascuno Stato parte gli estremi e l indirizzo della piattaforma nazionale dovranno essere comunicati al Segretariato Generale del Consiglio d Europa (art. 13, 2). Le previsioni in tema di diritto penale sostanziale contenute negli artt appaiono ispirate all esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. A tale riguardo la convenzione ha operato la scelta di non elaborare fattispecie di reato ad hoc, limitandosi a ricondurre le condotte di manipolazione secondo la definizione fornita dall art. 3, 4 alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali. In quest ottica, l art. 16, 1 impone, in particolare, agli Stati parte l adozione delle misure necessarie all incriminazione sul piano interno delle condotte connesse al riciclaggio di denaro, qualora il reato principale, generando un profitto, integri una delle ipotesi previste dagli artt. 15 e 17 della convenzione in esame o, quantomeno, in caso di estorsione, corruzione o truffa. A tal fine, proprio per non introdurre una ulteriore definizione del reato di riciclaggio, la convenzione si riporta a quelle contenute, rispettivamente, nell art. 9, 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finan- SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

17 Processo penale e giustizia n ziamento del terrorismo (CETS 198); nell art. 6, 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e nell art. 23, 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Merida, 2003). Nel definire la gamma dei reati da considerare principali ai sensi e per gli effetti dell art. 16, 1 ogni Stato parte è comunque libero di decidere, secondo il diritto interno, come formulare tali fattispecie e i loro elementi costitutivi. Al fine di ricondurre i casi di manipolazione delle competizioni sportive nell ambito della prevenzione del riciclaggio gli Stati parte dovranno altresì adoperarsi perché gli operatori di scommesse sportive applichino la necessaria diligenza nei confronti dei consumatori e nell esercizio della loro attività (art. 16, 3). Sempre sul piano del diritto interno si dovrà, inoltre, intervenire perché siano sanzionate penalmente le attività intenzionali di concorso nella commissione dei reati indicati dall art. 15 della convenzione (art. 17). Come osserva il Rapporto esplicativo ( 146) l inserimento di una norma di questo tipo che richiama quella contenuta nell art. 5.1.b della Convenzione O.N.U. di Palermo, relativa alle condotte volte a fornire assistenza, aiuto o consiglio in vista della commissione del reato è di fondamentale importanza poiché nella manipolazione delle competizioni sportive con sempre maggiore frequenza sono coinvolte organizzazioni criminali, formate da numerose persone che concorrono in modo diverso, direttamente o indirettamente, alla commissione delle attività illecite. Alla medesima ratio va ascritta anche la previsione di una responsabilità per i reati considerati dagli artt della convenzione a carico delle persone giuridiche, in presenza delle condizioni indicate dall art. 18. In tal senso si dispone che, negli ordinamenti nazionali, vengano adottate misure legislative o di altra natura idonee a perseguire i reati commessi nell interesse di una persona giuridica da soggetti che agiscano sia individualmente sia come componenti di un organo dell ente dotato di poteri di direzione. In base al 1 dell art. 18 l esistenza di un simile potere nell agente viene presunta nei casi di rappresentanza della persona giuridica, di potere di adottare decisioni in nome dell ente e di esercitare un controllo su di esso. La convenzione non prende però posizione come del resto già la Convenzione O.N.U. di Palermo in ordine alla natura della responsabilità configurata a carico delle persone giuridiche, lasciando decidere agli Stati parte se qualificarla di tipo penale, civile o amministrativo. Si deve all art. 19 la previsione dei criteri in ossequio ai quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati de quibus. Ciascuno Stato dovrà, in primo luogo, perseguire i reati commessi sul proprio territorio, ai quali si aggiungono quelli avvenuti a bordo di navi battenti bandiera nazionale e su aerei immatricolati secondo la legge nazionale, nonché quelli commessi da un cittadino o da una persona che abbia la residenza abituale sul territorio dello Stato. La convenzione fa comunque salva la possibilità degli Stati di formulare all atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione riserve volte ad escludere l applicazione di alcune di tali regole, o a limitarne l impiego a casi o a condizioni determinati (art. 19, 2). Dal momento che i reati riconducibili all area della manipolazione di competizioni sportive implicano sovente l utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione, nella convenzione è considerato anche il profilo della conservazione delle prove elettroniche. A tale scopo, l art. 20 riconosce agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli artt , la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall art. 14 della convenzione. Completa il quadro delle disposizioni di rilievo processuale la previsione che gli Stati parte adottino misure idonee ad assicurare, sul piano interno, l efficace protezione di informatori, testimoni e dei loro familiari (art. 21). Quanto al profilo delle sanzioni applicabili, la convenzione non si limita a considerare l adozione di quelle penali a carico delle persone fisiche (art. 22), ma affianca ad esse la previsione di sanzioni dirette alle persone giuridiche (art. 23) e di quelle di natura amministrativa (art. 24). In merito alle prime, la cui definizione è comunque rimessa agli Stati parte, si precisa come esse tanto se di natura pecuniaria che detentiva debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Nel novero delle misure applicabili nei confronti delle persone giuridiche rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall esercizio di un attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento. L art. 23 denota quindi una certa flessibilità, non implicando in particolare nessun obbligo per gli Stati parte di prevedere sanzioni di tipo penale. SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

18 Processo penale e giustizia n Per quanto concerne, infine, il settore della cooperazione giudiziaria in ambito penale l art. 26 si limita a stabilire che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali ed internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. Anche a questo riguardo è evidente l intenzione di non creare un regime di assistenza differenziato a causa del significativo quadro normativo di cui già da tempo dispone il Consiglio d Europa v. le Convenzioni europee di estradizione e di assistenza giudiziaria ed i rispettivi protocolli addizionali che può applicarsi efficacemente anche alla cooperazione rispetto ai reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. A tal fine vengono inoltre in considerazione gli strumenti elaborati in seno all Unione Europea, quale in particolare la Decisione quadro del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato d arresto europeo. Qualora la Parte richiesta condizioni però la concessione dell estradizione o dell assistenza alla presenza di un trattato ad hoc la convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato ai sensi dell art. 26, 4 quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli artt , pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiesta. Completano la convenzione alcune disposizioni volte a favorirne l efficace applicazione, tra cui l istituzione di un apposito comitato, le cui funzioni sono disciplinate dall art. 31. SCENARI NOVITÀ SOVRANAZIONALI

19 Processo penale e giustizia n DE JURE CONDENDO di Marilena Colamussi DAI TRIBUNALI MILITARI A SEZIONI AD HOC DEI TRIBUNALI ORDINARI Apre un interessante dibattito in ordine alla semplificazione e al riassetto dell ordinamento giurisdizionale la proposta di legge costituzionale C. 2657, a firma dell on. D Ambruoso e altri, in tema di Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari, presentata l 8 ottobre 2014 e attualmente assegnata alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente. Il disegno di legge consta di tre articoli, dei quali i primi due incidono direttamente sulla Carta costituzionale, mentre il terzo è rappresentato da una norma finale utile a completare il quadro della riforma regolamentandone i profili attuativi. La principale novità consisterebbe nell abrogazione dell art. 103, comma 3, Cost., con la soppressione dei tribunali militari su tutto il territorio nazionale e delle rispettive corti d appello militare (art. 2 d.d.l.). L obiettivo è di eliminare tali giudici speciali, che attualmente sono titolari di una competenza per materia piuttosto circoscritta: in tempo di guerra secondo la giurisdizione statuita dalla legge e in tempo di pace limitatamente ai reati militari commessi da coloro che appartengono alle forze armate. Per colmare il vuoto che si creerebbe in termini di competenza per materia, la proposta di legge prevede l istituzione, presso ogni organo giudiziario ordinario, di «una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra», da realizzare ampliando il dettato dell art. 102, comma 2, Cost. (art. 1 d.d.l.). A completamento della riforma, l art. 3 d.d.l. prevede una delega al Governo utile a disciplinarne i profili attuativi, tra i quali: le modalità di soppressione dei tribunali militari e del Consiglio della magistratura militare; l istituzione delle sezioni specializzate militari presso gli organi giudiziari ordinari; i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari presso la magistratura ordinaria; le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato presso gli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia e la contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa; e, infine, la rimessione, all autorità giudiziaria ordinaria, dei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell esercizio della delega (in un termine utile a permettere la conclusione delle indagini ovvero delle fasi dibattimentali pendenti, specie per i delitti punibili con la pena dell ergastolo). Significativa appare la modifica proposta in termini di riassetto dell ordinamento giurisdizionale che, salvo per la particolare complessità del percorso normativo dovuta all introduzione di una norma di rango costituzionale, di per sé non comporta un particolare stravolgimento del dettato costituzionale, in quanto elimina un giudice speciale, di cui è vietata l istituzione ma non la soppressione e, al contempo, istituisce una sezione specializzata presso gli organi giudiziari ordinari in linea con il dettato dell art. 102, comma 2, Cost. Appare, invece, più complessa la regolamentazione del profilo attuativo. I vantaggi evidenziati anche dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge sembrano di rilevante entità sul piano dell ottimizzazione delle risorse umane e delle unità lavorative che attualmente risultano impiegate presso i tribunali militari e che, in fondo, mantengono in vita una giurisdizione autonoma fruibile da un numero di militari oramai piuttosto contenuto ( ), specie da quando il servizio di leva non è più obbligatorio. La ridistribuzione dello stesso personale presso gli uffici giudiziari ordinari contribuirebbe a far fronte alle ingenti carenze di forza lavoro favorendo, al tempo stesso, lo smaltimento del carico giudiziario, da tempo considerato concausa dello spaventoso rallentamento del sistema giustizia. Da non trascurare che anche il contenzioso di competenza dei tribunali militari risulta considere- SCENARI DE JURE CONDENDO

20 Processo penale e giustizia n volmente ridotto, innanzitutto per il venir meno dei tipici illeciti derivanti dal rapporto tra lo Stato e il cittadino chiamato alle armi, proprio da quando il servizio di leva non è più obbligatorio e, di conseguenza, coloro che scelgono di appartenere alle forze armate sono titolari di una più elevata professionalità. A tale considerazione si aggiunge un altro dato di tutto rilievo che concerne gli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, la quale, in numerose occasioni, ha sostanzialmente sottratto alla giurisdizione militare una cospicua parte della competenza per materia attribuendola alla magistratura ordinaria. D altronde un processo di razionalizzazione dell ordinamento giudiziario militare, al fine di contenere le spese della pubblica amministrazione, risulta da tempo avviato. La legge 24 dicembre 2007, n. 244, infatti, ha ridefinito la geografia dei tribunali militari e a partire dal 1 luglio 2008 sono stati soppressi i tribunali militari e le rispettive procure militari della Repubblica delle sedi di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, mantenendo in vita le sole sedi di: Verona, che ha assorbito la competenza territoriale per tutta l area coperta dalle regioni del Nord-Italia; Roma, a cui è stata attribuita la competenza per territorio delle regioni del centro-italia e della Sardegna; e, infine, Napoli, competente per le regioni del sud e della Sicilia (art. 2, comma 603, l. n. 244/2007). Con la stessa legge si è provveduto a: ridimensionare la composizione del Consiglio della magistratura militare (art. 2, comma 604, l. n. 244/2007); ridistribuire il carico giudiziario pendente tra le sedi rispettivamente competenti per territorio (art. 2, comma 605, l. n. 244/2007); fissare le modalità e i criteri di transito nella magistratura ordinaria dei magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica (art. 2, comma 606, l. n. 244/2007); rideterminare le nuove piante organiche degli uffici giudiziari militari (art. 2, comma 607, l. n. 244/2007). Tutte queste riforme sono poi transitate integralmente nel recente Codice dell ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha sostanzialmente abrogato la disciplina preesistente. Esiste ancora un altro argomento quanto mai significativo che, accanto all antieconomicità, nonché al notevole ridimensionamento del carico giudiziario dei tribunali militari, fa propendere per la definitiva soppressione di tale organo giudiziario: la necessità di adeguare l ordinamento giurisdizionale interno a quello della maggior parte degli Stati dell Unione europea, che propendono per l unicità della giurisdizione. SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI PER CONTRASTARE LA FENOMENOLOGIA CRIMINALE TRANSNAZIONALE Uno dei principali elementi di novità che caratterizza la sfera d azione attuale delle organizzazioni criminali è rappresentato dall espansione delle loro diramazioni ben oltre i confini del territorio nazionale, a cui si accompagnano anche il mutamento delle fattispecie criminose tipiche, nonché le modalità di commissione dei crimini transnazionali, definiti anche cross-border crime. Indubbiamente questa situazione si è determinata anche in seguito all approvazione dell Accordo di Schenghen del 1985 che, se da un lato ha favorito la libera circolazione delle persone e delle merci all interno dell Unione europea eliminando drastici controlli alle frontiere, dall altro ha facilitato la ramificazione dei mercati criminali gestiti da organizzazioni transnazionali che hanno esteso a dismisura il loro campo d azione. Basti pensare a fattispecie che hanno sempre maggiore risonanza su scala internazione in materia di terrorismo, traffico di stupefacenti e di armi, tratta di esseri umani, pedopornografia e reati informatici. Conseguenza inevitabile degli scenari criminali transnazionali è l amplificazione delle difficoltà che incontrano gli organi inquirenti sul terreno dell accertamento probatorio, causate, tra l altro, dalle connessioni tra diverse giurisdizioni nazionali in cui sono costretti ad operare. Difficoltà che si potrebbero superare elaborando uno spazio giudiziario comune per consentire una cooperazione più immediata e diretta tra le autorità dei singoli Stati in sede giudiziaria penale. In questa prospettiva, e nel preciso intento di contrastare in modo più efficace ed efficiente le nuove frontiere della criminalità organizzata, come pure per dare attuazione a diversi accordi internazionali, su iniziativa delll on. Garavini, in data 6 febbraio 2014, è stata presentata la proposta di legge C. 2055, dal titolo: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002»), attualmente assegnata all esame della Commissione Giustizia in sede referente. Il disegno di legge non è inedito, e ricalca sostanzialmente il d.d.l. S. 1271, dal titolo: Istituzione di SCENARI DE JURE CONDENDO

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