DOSSIER PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI

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1 DOSSIER PL n. 83/9 di iniziativa del Consigliere G. GIORDANO recante: "Norme per il sostegno dei gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 14/10/2010 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 15/10/2010 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 18/10/2010 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI MERITO ultimo aggiornamento: 12/11/2010

2 Testo del Provvedimento Normativa nazionale Progetto di legge n. 83/9^ pag. 4 Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità. Decreto Legislativo 30 aprile 1998 n pag. 10 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n Art. 8: Valorizzazione del patrimonio gastronomico. Decreto Ministeriale 8 settembre 1999 n. 350 pag. 12 Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998 n Decreto Ministeriale 18 luglio 2000 pag. 15 Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali - Regione Calabria. Decreto Ministeriale 8 maggio 2001 pag. 20 Prima revisione del'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali - Regione Calabria. D. Dirett. 14 giugno 2002 pag. 25 Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali - Regione Calabria. Normativa regionale Legge 24 dicembre 2007 n. 244 pag. 31 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Art. 1 comma 266: Gruppi di acquisto solidale. Art. 1 comma 267: Non commerciabilità ai fini Iva delle attività svolte dai gruppi di acquisto solidale nei confronti degli aderenti. Art. 1 comma 268: Copertura finanziaria commi 266 e 267. Legge regionale 14 agosto 2008 n. 29. pag. 32 Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli anche a chilometri zero. Documentazione correlata Legge regione Lazio 24 dicembre 2008 n. 29. pag. 37 Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte. Legge regione Lazio 4 agosto 2009 n. 20 pag. 54 Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio. Legge regione Piemonte 23 maggio 2008 n. 12 pag. 69

3 Legge finanziaria per l'anno Art. 11: Aiuti alla filiera corta. Legge regione Toscana 9 gennaio 2009 n. 2 pag. 70 Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA). Legge regione Veneto 27 febbraio 2008 n. 1 pag. 77 Legge finanziaria regionale per l'esercizio Art. 21: Istituzione dell'albo regionale dei gruppi d'acquisto solidale.

4 Proposta di legge n. 83/9^ RELAZIONE La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di «filiere lunghe», modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e che operano su mercati globali, in cui la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all'omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale e ad un consistente impatto ecologico, nonché alla forte riduzione della possibilità per il cittadino consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma. Negli anni recenti, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, abbiamo però assistito anche al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori. Nella gran parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative «corte», radicate nel territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali, e fondate su concezioni diverse del produrre e del consumare. Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati, in questo contesto, i farmer's market (mercati contadini o mercatali) nati circa 20 anni fa negli Stati Uniti d'america, i Gruppi d'acquisto solidale (GAS). La filiera corta è quindi quella modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, conseguentemente, il prezzo finale. Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette inoltre al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce, oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende. Numerose indagini hanno infatti testimoniato che i prezzi degli alimenti, dal produttore alla tavola, aumentano esponenzialmente: nel caso ad esempio degli articoli ortofrutticoli si registra una crescita media del 200 per cento mentre con la presenza di mercati locali i cittadini possono risparmiare il 30 per cento rispetto alla grande distribuzione. Oltre alle garanzie di qualità ed al risparmio, la filiera corta offre anche la possibilità di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola. Utilizzare prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi a «chilometro zero», quando la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, significa ridurre considerevolmente le emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia), i numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento, oltre a promuovere modelli virtuosi ed eco-compatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è quello dell'agricoltura biologica. Va infine ricordato che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona. Pagina 4 di 77

5 In questi ultimi anni anche i consumatori italiani hanno mostrato un'attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. E' infatti in netta crescita il fenomeno dei GAS. La storia dei gruppi d'acquisto solidali in Italia inizia- alla metà degli anni '90 quando nascono i primi gruppi. Nel 1997 nasce la rete dei gruppi d'acquisto, allo scopo di collegare tra loro i diversi gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere l'idea dei gruppi d'acquisto. Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità. Ad oggi sono oltre 500 i Gruppi di Acquisto Solidale registrati sul sito Molti GAS però non si sono registrati, per cui si stima che il numero di GAS presenti effettivamente in Italia sia all'incirca il doppio. Anche in Calabria si stanno sviluppando numerose esperienze di famiglie che decidono di costituire un Gas o aderire a proposte di associazioni che li organizzano, in maniera distribuita sul territorio regionale. Tali esperienze rivestono caratteristiche sia informali che più strutturate, con la costituzione di vere e proprie associazioni. Il numero di famiglie che partecipa ad un GAS può variare molto da gruppo a gruppo, da 10 ad alcune centinaia per i gruppi più grossi. Mediamente si stima che ad un GAS partecipino 25 famiglie, corrispondenti a 100 consumatori. Secondo queste stime, il numero di persone che in Italia utilizzano i prodotti dei GAS sono circa 100 mila, ovvero 25 mila famiglie. La spesa media per famiglia all'interno di un GAS è stimata intorno ai 2000 euro all'anno. I Gas hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la Legge 244/2007 (Legge finanziaria) che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. La finalità della presente proposta di legge è quindi di sostenere nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e di promuovere il consumo di prodotti alimentari a «chilometro zero» provenienti da filiera corta. L'obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale in cui devono essere consumati anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore. Il progetto va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità nutrizionali, di sicurezza, di eticità e di eco compatibilità degli alimenti. Al fine di promuovere il consumo di prodotti locali, la Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP di un punto percentuale alle attività di ristorazione che usino almeno il 30% (in termine di valore) di prodotti agricoli e biologici di origine regionale. La presente proposta di legge, nel solco tracciato dalla normativa regionale del 14 agosto 2008 n 29 ("Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri zero"), ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale. Preservandone l'identità e la sopravvivenza e contribuendo, così, al loro mantenimento sul territorio. È in questa direzione che vengono quindi incentivate nuove forme di scambio capaci di veicolare e promuovere le filiere corte limitando il numero degli intermediari, a partire da opportunità di incontro e da strumenti di cooperazione basati sul rapporto diretto tra chi produce e chi consuma. Pagina 5 di 77

6 RELAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE La presente proposta di legge focalizza la propria attenzione su tre livelli. Il primo, senza oneri finanziari aggiuntivi, attraverso una forma incentivante alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale e operanti nel territorio regionale attraverso la riduzione dell'aliquota Irap nella misura di un punto percentuale. Il secondo promuovendo una campagna di informazione e sensibilizzazione sul consumo sostenibile le cui risorse sono stimate per l'esercizio finanziario 2011 in Euro ,00 per gli interventi di cui all'art. 5, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) (ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore agricolo) capitolo Il terzo livello, infine, si propone di favorire la nascita e la costituzione in Calabria dei Gruppi di acquisto solidale prevedendo un minimo supporto finanziario per la loro operatività. In tal senso l'investimento di Euro ,00 determinerà la creazione di diversi gruppi, al cui onere si farà fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) ( interventi strutturali nelle imprese per il rafforzamento delle filiere agroalimentari) capitoli e Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in Euro ,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna. Pagina 6 di 77

7 Art. 1 (Principi) 1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini. 2. La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell'ambiente ed espressione del principio di solidarietà. Art. 2 (Finalità) 1. Nel rispetto dei principi previsti nell'art. 1, la Regione sostiene i gruppi di acquisto solidale (GAS), di seguito denominati GAS, incentiva la filiera corta e la produzione di prodotti di qualità attraverso la concessione di contributi economici. 2. La Regione sostiene l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli da filiera corta, a "chilometro zero" e di qualità. 1. Ai fini della presente legge, si intende per: Art. 3 (Definizioni) a) "gruppi di acquisto solidale" (GAS), ai sensi dell'art. 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007 n 244, i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266 della legge n. 244; b) "prodotti da filiera corta": i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore consumatore; c) "prodotti a chilometro zero": i prodotti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale, secondo quanto previsto dal comma dell'art. 1 della legge regionale del 14 agosto 2008 n 29 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometri zero); d) "prodotti di qualità": i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti tipici e tradizionali. Art.4 (Misure di sostegno) Pagina 7 di 77

8 1. Per incentivare e sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di all'anno per ciascun gruppo d'acquisto. 2. Per accedere al beneficio, il Gruppo d'acquisto solidale deve avere la forma giuridica dell'associazione e deve presentare apposita domanda secondo le modalità definite con atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri: a) dimostrazione dell'avvenuto scambio; b) preferenza per l'agricoltura biologica e l'agricoltura sociale; c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di contributo; d) numero minimo di partecipanti al gruppo; e) corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero dei partecipanti al gruppo. 4. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti di qualità e a chilometro zero, oltre a quanto previsto negli artt. 3 e 4 della legge regionale del 14 agosto 2008 n 29, la Regione, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale e che, nell' ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il cinquanta per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e biologici di origine regionale. 5. La Giunta Regionale definisce le modalità di applicazione delle riduzioni di cui al comma Per pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, alle imprese è assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale. 7. Per incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti di vendita riservati agli imprenditori agricoli locali e di qualità per la vendita diretta (farmer's markets). 8. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata. Art.5 (Azioni di informazione) 1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso: Pagina 8 di 77

9 a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità; b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole. 2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un'apposita sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella Regione. Art.6 (Attività di controllo e sanzioni) Per le attività di controllo e sanzioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 2008 n 29. Art.7 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio istituendo un apposito capitolo di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge la cui dotazione sarà composta da entrate regionali, nazionali e comunitarie. 2. Le risorse regionali per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono stimate per l'esercizio finanziario 2011 in Euro ,00 per gli interventi di cui all'art. 5 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) (ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore agricolo) capitolo , Euro ,00 per gli interventi di cui all'art. 4, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) (interventi strutturali nelle imprese per il rafforzamento delle filiere agroalimentari) capitoli e Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in Euro ,00, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge dalla regione Calabria. Pagina 9 di 77

10 D.Lgs n. 173 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1998, n Valorizzazione del patrimonio gastronomico. 1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali» (8). 2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria (9). 3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (10). 4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare (11). 5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico (12). (8) Per il regolamento, vedi il D.M. 8 settembre 1999, n (9) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 25 luglio (10) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano. (11) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio Pagina 10 di 77

11 alimentare italiano. (12) Con D.M. 28 marzo 2001, è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano. Pagina 11 di 77

12 D.M. 8 settembre 1999, n. 350 (1). Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n (2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di individuazione dei prodotti tradizionali agroalimentari; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive CE n. 93/43 e n. 96/3, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 149/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732; Adotta il seguente regolamento: Art.1 Finalità ed ambito d'applicazione 1. Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. 2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Pagina 12 di 77

13 Art. 2 Elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali. 2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni prodotto, le seguenti informazioni: a) nome del prodotto; b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio; c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti; d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura. 3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3. Art. 3 Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. 2. L'elenco è formato dai prodotti definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti nei rispettivi elenchi. 3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (3). (3) L'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali è stato approvato con D.M. 18 luglio 2000 (Gazz. Uff. 21 agosto 2000, n. 194, S.O.) e revisionato con D.M. 8 maggio 2001 (Gazz. Uff. 14 giugno 2001, n. 136, S.O.), modificato dal D.M. 19 giugno 2001 (Gazz. Uff. 13 luglio 2001, n. 161) e con D.Dirett. 14 giugno 2002 (Gazz. Uff. 18 luglio 2002, n. 167, S.O.), rettificato dal D.Dirett. 30 luglio 2002 (Gazz. Uff. 17 agosto 2002, n. 192). Successivamente il D.Dirett. 6 settembre 2002 (Gazz. Uff. 23 settembre 2002, n. 223) ha corretto il citato D.Dirett. 30 luglio 2002 e modificato il suddetto D.Dirett. 14 giugno Il D.Dirett. 25 luglio 2003 (Gazz. Uff. 29 agosto 2003, n. 200, S.O.), modificato dal D.Dirett. 4 settembre 2003 (Gazz. Uff. 13 settembre 2003, n. 213) e rettificato dal Comunicato 15 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), ha disposto la terza revisione del citato elenco. Con D.Dirett. 22 luglio 2004 (Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193, S.O.), modificato dal D.Dirett. 12 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251), è stata approvata la quarta revisione dell'elenco suddetto. Con D.Dirett. 18 luglio 2005 (Gazz. Uff. 28 Pagina 13 di 77

14 luglio 2005, n. 174, S.O.) è stata approvata la quinta revisione dell'elenco di cui sopra. Con D.Dirett. 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 20 luglio 2006, n. 167, S.O.) è stata approvata la sesta revisione dell'elenco di cui sopra. Con D.Dirett. 19 giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 147, S.O.) è stata approvata la settima revisione dell'elenco di cui sopra. Con D.Dirett. 16 giugno 2008 (Gazz. Uff. 30 giugno 2008, n. 151, S.O.) è stata approvata l'ottava revisione dell'elenco di cui sopra. Con Decr. 5 giugno 2009 (Gazz. Uff. 30 giugno 2009, n. 149, S.O.) è stata apportata la nona revisione dell'elenco di cui sopra. Da ultimo, con Decr. 16 giugno 2010 (Gazz. Uff. 5 luglio 2010, n. 154, S.O.) è stata apportata la decima revisione dell'elenco di cui sopra. Art. 4 Accesso alle deroghe 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica. 2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanità ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformità con le disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, è trasmesso dal Ministero della sanità al Ministero per le politiche agricole, per la comunicazione alla regione o provincia autonoma competente, nonché per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato. Pagina 14 di 77

15 D.M. 18 luglio 2000 (1). Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 2000, n. 194, S.O. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 3 dell'art. 3, D.M. 8 settembre 1999, n (3) Con D.M. 8 maggio 2001, integrato dal D.M. 19 giugno 2001, è stata disposta la prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Con D.Dirett. 14 giugno 2002 è stata disposta la seconda revisione; con D.Dirett. 25 luglio 2003 è stata disposta la terza revisione; con D.Dirett. 22 luglio 2004 è stata disposta la quarta revisione. Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 9 aprile (4) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Considerato che le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall'art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco; Decreta: In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto. Pagina 15 di 77

16 2. L'elenco pubblicato non è esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell'elenco avrà luogo entro il 31 gennaio 2001 (5). (5) Con D.M. 8 maggio 2001, integrato dal D.M. 19 giugno 2001, è stata disposta la prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Con D.Dirett. 14 giugno 2002 è stata disposta la seconda revisione; con D.Dirett. 25 luglio 2003 è stata disposta la terza revisione; con D.Dirett. 22 luglio 2004 è stata disposta la quarta revisione. 3. L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico. 4. L'inserimento nella classe di appartenenza risponde all'esigenza di individuare il comparto merceologico più idoneo a rappresentarlo. 5. Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sarà cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato. 2. Della concessione della deroga verrà fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato. 7. Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, può presentare a tal fine motivata istanza alla regione o provincia autonoma interessata. Regione Calabria (8) Tipologia N. Prodotto Bevande analcoliche, distillati e liquori Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione 1 amaro alle erbe 2 anice 3 fragolino 4 liquore alla liquirizia 5 liquore di bergamotto 6 liquore di cedro 7 'nduia 8 'nnuglia 9 ciccioli 10 cotenne di maiale Pagina 16 di 77

17 11 cularina 12 gelatina di maiale 13 guanciale 14 pancetta arrotolata 15 salato di crotone 16 salsiccia di coretto 17 sazizzunu Formaggi Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 18 animaletti di provola 19 butirro 20 caciocavallo podolico 21 cacioricotta 22 canestrato 23 farci-provola 24 felciata 25 giuncata 26 mozzarella silana 27 pecorino crotonese 28 pecorino del monte poro 29 pecorino misto 30 pecorino primo sale 31 provola 32 ricotta 33 ricotta affumicata 34 ricotta di pecora 35 ricottone salato 36 'a maritata 37 amarene sciroppate 38 cannonata calabrese 39 cedro candito 40 cicorie selvatiche sott'olio 41 cipolline sott'olio 42 collane di peperoni secchi 43 confettura di pomodori rossi 44 coroncine di fichi secchi al mirto 45 crocette 46 farina di castagne 47 fichi essiccati 48 funghi misti di bosco sott'olio 49 funghi porcini sott'olio 50 funghi rositi sott'olio 51 marmellata di arance 52 marmellata di limoni 53 marmellata di mandarini 54 miele di fichi 55 olive alla calce 56 olive in salamoia 57 olive nella giara 58 olive nere infornate Pagina 17 di 77

18 59 olive schiacciate 60 olive sotto sale 61 pallone di fichi 62 panicilli 63 peperoncini sott'olio 64 pistilli 65 pomodori secchi 66 pomodori secchi ripieni 67 pomodori secchi sott'olio 68 trecce di fichi 69 tritato di peperoncino Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi 70 'nzulli 71 anicini 72 biscotti alle mandorle e al miele 73 bucconotto 74 chinulille 75 fichi ricoperti al cioccolato 76 frese bianche 77 frese integrali 78 liquirizia 79 mostaccioli 80 pane casareccio 81 pane con la giuggiulena 82 pane di castagne 83 pane di patate 84 pasta di mandorle 85 pitta 'mpigliata 86 sanguinaccio 87 scalille 88 susumelle 89 taralli morbidi 90 tarallini ai semi di anice 91 tarallini ai semi di finocchio 92 tarallini al peperoncino 93 torrone di arachidi con zucchero 94 turdilli 95 acciughe marinate 96 acciughe salate 97 alici salate 98 alici salate e pepate 99 alici sott'olio 100 bottarga di tonno 101 rosamarina 102 sarde salate 103 sarde salate e pepate Pagina 18 di 77

19 104 sardella salata di crotone (8) Per la revisione dell'elenco vedi il D.M. 8 maggio Pagina 19 di 77

20 D.M. 8 maggio 2001 (1). Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2001, n. 136, S.O. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 3 dell'art. 3, D.M. 8 settembre 1999, n (3) Per la seconda revisione dell'elenco vedi il D.Dirett. 14 giugno 2002; per la terza revisione dell'elenco vedi il D.Dirett. 25 luglio (4) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n.130 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»; Considerato che l'art.2 del citato decreto prevedeva che la prima revisione dell'elenco predetto avrebbe avuto luogo entro il 31 gennaio 2001; Considerato che nel termine stabilito dall'art.2 del citato decreto sono pervenuti gli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, ad accezione di quelli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia e della Provincia Autonoma di Bolzano, che non hanno ritenuto dover apportare modifiche agli elenchi già pubblicati con il decreto ministeriale 18 luglio 2000; Considerato che le Regioni Campania e Toscana pur avendo trasmesso i rispettivi elenchi, nei termini sopra individuati, non hanno completato l'invio della rispettiva documentazione e che pertanto gli elenchi delle predette Regioni saranno pubblicati con successivo provvedimento che integrerà il presente decreto; Considerato che nell'elenco nazionale sono stati eliminati o modificati denominazioni e termini confliggenti con l'art.13 del reg. (CEE) n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della prima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali in conformità del disposto dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350; Pagina 20 di 77

21 Decreta: In attuazione dell'art.3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione della prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione dell'allegato al presente decreto con gli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizionali delle Regioni Campania e Toscana (5). (5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 19 giugno REGIONE CALABRIA (8) Tipologia N. Prodotto bevande analcoliche, distillati e liquori 1 amaro alle erbe 2 anice 3 fragolino 4 gassosa al caffè 5 gassosa al limone 6 liquore alla liquirizia 7 liquore di agrumi (limoni o limetta) 8 liquore di bergamotto 9 liquore di cedro 10 liquore di finocchieto selvatico carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione formaggi 11 'nduia 12 'nnuglia 13 carne caprina calabrese 14 carne di maiale nero calabrese 15 carne di maiale salata 16 carne ovina calabrase 17 carne podolica calabrese 18 ciccioli 19 cotenne di maiale 20 cularina 21 culatta 22 frittole 23 gelatina di maiale 24 guanciale 25 pancetta arrotolata 26 salato di crotone 27 salsiccia di coretto 28 salsiccia pezzente 29 sazizzunu 30 animaletti di provola 31 butirro 32 caciocavallo podolico 33 cacioricotta 34 caciotto di cirella di platì 35 canestrato 36 caprino dell'aspromonte 37 farci-provola Pagina 21 di 77

22 38 felciata 39 giuncata 40 mozzarella silana 41 musulupu dell'aspromonte 42 pecorino crotonese 43 pecorino del monte poro 44 pecorino del pollino 45 pecorino della locride 46 pecorino misto 47 pecorino primo sale 48 provola 49 ricotta 50 ricotta affumicata 51 ricotta di capra affumicata 52 ricotta di pecora 53 ricottone salato 54 strazzatella silana grassi (burro, oli) prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 55 olio extra vergine di oliva di calabria 56 olio extra veraine di oliva «colli di tropea» 57 'a maritata 58 amarene sciroppate 59 asparago selvatico della calabria 60 biondo tardivo di trebbisacce 61 cannonata calabrese 62 castagne al mosto cotto 63 castagne di calabria 64 cedro 65 cedro candito 66 cicoria selvatica calabrese 67 cicorie selvatiche sott'olio 68 cipolla rossa di tropea 69 cipolline sott'olio 70 clementine della piana di sibari 71 collane di peperoni secchi 72 confettura di pomodori rossi 73 coroncine di fichi secchi al mirto 74 crocette 75 fagiolo di caria 76 fagiolo poverello bianco 77 farina di castagne 78 fichi del cosentino 79 fichi d'india di calabria 80 fichi essiccati 81 finocchietto selvatico di calabria 82 finocchio di isola capo rizzuto 83 funghi «rosito» 84 funghi misti di bosco sott'olio 85 funghi porcini silani «sillo» 86 funghi porcini sott'olio 87 funghi rositi sott'olio 88 involtini di melanzane 89 limetta 90 limoni di rocca imperiale 91 marmellata di arance 92 marmellata di cipolla rossa di tropea 93 marmellata di clementine 94 marmellata di limoni 95 marmellata di mandarini 96 marmellata di bergamotto 97 marmeliata di uva 98 mele di montagna (cotogna-coccia-limoncelle) 99 miele di fichi 100 olive alla calce 101 olive in salamoia 102 olive nella giara 103 olive nere infornate 104 olive schiacciate Pagina 22 di 77

23 105 olive sotto sale 106 origano selvatico della calabria 107 pallone di fichi 108 panicilli 109 patata della sila 110 peperoncini sott'olio 111 peperone roggianese 112 pistilli 113 pomodori secchi 114 pomodori secchi ripieni 115 pomodori secchi sott'olio 116 pomodoro di belmonte 117 trecce di fichi 118 tritato di peperoncino paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria preparazione di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi 119 'nzullini 120 anicini 121 biscotti alle mandorle e al miele 122 bucconotto 123 chinulille 124 cotognata 125 cuzzupa 126 fichi ricoperti al cioccolato 127 frese bianche 128 frese integrali 129 frise al peperoncino 130 ginetti 131 liquirizia 132 liquirizia alla menta 133 liquirizia all'anice 134 mostaccioli 135 mozzetti 136 nepitelle 137 pan di spagna di dipignano 138 pane al miele di cerzeto 139 pane casereccio 140 pane con la giuggiulena 141 pane di castagne 142 pane di patate 143 pasta col ferretto 144 pasta di mandorle 145 pasta fileja 146 pezzo duro 147 pitta 148 pitta 'mpigliata 149 sammartine 150 sanguinaccio 151 scalille 152 stomatico 153 susumelle 154 taralli morbidi 155 tarllini ai semi di anice 156 tarallini ai semi di finocchio 157 tarallini al peperoncino 158 tartufo di pizzo 159 torroncino 160 torrone di arachidi con zucchero 161 turdilli 162 acciughe marinate 163 acciughe salate 164 alici salate 165 alici salate e pepate 166 alici sott'olio 167 bottarga di tonno 168 rosamarina 169 sarde salate Pagina 23 di 77

24 170 sarde salate e pepate 171 sardella salata di crotone prodotti di origine animale 172 miele di arancio calabrese 173 miele di castagno calabrese 174 miele di corbezzolo 175 miele di eucaliptus calabrese 176 miele di melata di abete calabrese 177 miele di sulla calabrese (8) Per la revisione dell'elenco vedi il D.Dirett. 14 giugno Pagina 24 di 77

25 D.Dirett. 14 giugno 2002 (1). Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (2) (3) (4). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2002, n. 167, S.O. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 3 dell'art. 3, D.M. 8 settembre 1999, n (3) Per la terza revisione dell'elenco vedi il D.Dirett. 25 luglio (4) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 147 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001 «Prima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali»; Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001 «Integrazione dell'allegato al decreto ministeriale 8 maggio 2001»; Considerato che entro la data del 12 aprile 2002 sono pervenuti gli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, ad eccezione di quelli delle regioni Basilicata, Friuli- Venezia Giulia, Umbria, Valle d'aosta, Veneto e della provincia autonoma di Bolzano, che non hanno ritenuto di dover apportare modifiche agli elenchi già pubblicati con il decreto ministeriale 8 maggio 2001; Considerato che dall'elenco nazionale sono state eliminate le denominazioni che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della seconda revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali in conformità del disposto dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350: Decreta: Articolo unico. Pagina 25 di 77

26 1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione della seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto. REGIONE CALABRIA Tipologia N. Prodotto Bevande analcoliche, distillati e liquori 1 amaro alle erbe 2 anice 3 fragolino 4 gassosa al caffè 5 gassosa al limone 6 liquore alla liquirizia 7 liquore di agrumi (limoni o limetta) 8 liquore di bergamotto 9 liquore di cedro 10 liquore di finocchietto selvatico Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione Formaggi 11 'nduia 12 'nnuglia 13 carne caprina calabrese 14 carne di maiale nero calabrese 15 carne di maiale salata 16 carne ovina calabrese 17 carne podolica calabrese 18 ciccioli 19 cotenne di maiale 20 cularina 21 culatta 22 frittole 23 gelatina di maiale 24 guanciale 25 pancetta arrotolata 26 prosciutto crudo di san lorenzo bellizzi 27 prosciutto di maiale nero calabrese 28 salame crudo di albidona 29 salato di crotone 30 salsiccia di coretto 31 salsiccia pezzente 32 sazizzunu 33 soppressata di decollatura 34 animaletti di provola 35 butirro 36 caciocavallo di ciminà Pagina 26 di 77

27 37 caciocavallo podolico 38 cacioricotta 39 caciotto di cirella di platì 40 canestrato 41 caprino dell'aspromonte 42 farci-provola 43 felciata 44 formaggio caprino della limina 45 giuncata 46 mozzarella silana 47 musulupu dell'aspromonte 48 pecorino crotonese 49 pecorino del monte poro 50 pecorino del pollino 51 pecorino della locride 52 pecorino della vallata «stilaro allaro» 53 pecorino misto 54 pecorino primo sale 55 provola 56 rasco 57 ricotta 58 ricotta affumicata 59 ricotta di capra affumicata 60 ricotta di pecora 61 ricottone salato 62 strazzatella silana Grassi (burro, oli) Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati 63 olio extra vergine di oliva «colli di tropea» 64 olio extra vergine di oliva del savuto 65 olio extra vergine di oliva della locride 66 olio extra vergine di oliva di calabria 67 'a maritata 68 amarene sciroppate 69 asparago selvatico della calabria 70 biondo tardivo di trebbisacce 71 broccoli di rapa 72 cannonata calabrese 73 castagne al mosto cotto 74 castagne di calabria 75 cedro 76 cedro candito 77 cicoria selvatica calabrese 78 cicorie selvatiche sott'olio 79 cipolla rossa di tropea 80 cipolline sott'olio 81 clementine della piana di sibari 82 collane di peperoni secchi 83 confettura di pomodori rossi Pagina 27 di 77

28 84 coroncine di fichi secchi al mirto 85 crocette 86 fagiolo di caria 87 fagiolo poverello bianco 88 farina di castagne 89 fichi del cosentino 90 fichi d'india di calabria 91 fichi essiccati 92 fichi freschi cotti al forno 93 finocchietto selvatico di calabria 94 finocchio di isola capo rizzuto 95 funghi «rosito» 96 funghi misti di bosco sott'olio 97 funghi porcini silani «sillo» 98 funghi porcini sott'olio 99 funghi rositi sott'olio 100 involtini di melanzane 101 limetta 102 limoni di rocca imperiale 103 marmellata di arance 104 marmellata di bergamotto 105 marmellata di cipolla rossa di tropea 106 marmellata di clementine 107 marmellata di limoni 108 marmellata di mandarini 109 marmellata di uva 110 melanzane sott'olio 111 mele di montagna (cotogna-coccialimoncelle) 112 miele di fichi 113 olive alla calce 114 olive in salamoia 115 olive nella giara 116 olive nere infornate 117 olive schiacciate 118 olive sotto sale 119 origano selvatico della calabria 120 pallone di fichi 121 panicilli 122 patata della sila 123 peperoncini piccanti ripieni 124 peperoncini sott'olio 125 peperoncino di spilinga 126 peperoncino piccante calabrese 127 peperone roggianese 128 pistilli 129 pomodori secchi 130 pomodori secchi ripieni 131 pomodori secchi sott'olio 132 pomodori verdi conservati 133 pomodoro di belmonte Pagina 28 di 77

29 134 trecce di fichi 135 tritato di peperoncino 136 zucchini sott'olio Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria 137 'nzullini 138 anicini 139 biscotti alle mandorle e al miele 140 bucconotto 141 chinulille 142 cotognata 143 crostini di grano 144 cupeta 145 cuzzupa 146 fichi ricoperti al cioccolato 147 frese bianche 148 frese integrali 149 frise al peperoncino 150 ginetti 151 liquirizia 152 liquirizia alla menta 153 liquirizia all'anice 154 mostaccioli 155 mozzetti 156 nacatole 157 nepitelle 158 pan di spagna di dipignano 159 pane al miele di cerzeto 160 pane casereccio 161 pane con la giuggiulena 162 pane di castagne 163 pane di patate 164 pane di segale di canolo 165 pasta col ferretto 166 pasta di mandorle 167 pasta fileja 168 paste con lo zucchero 169 pezzo duro 170 pitta 171 pitta 'mpigliata 172 pizzi ccu niebiti 173 pizziccul'ova 174 rafioli 175 sammartine 176 sanguinaccio 177 scalille 178 sguta 179 stomatico 180 susumelle Pagina 29 di 77

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