Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord

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1 Traduzione Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord Conchiuso a Londra il 5 aprile 1950 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrata in vigore il 8 giugno 1951 Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord, considerando: che è opportuno favorire e incoraggiare la massima diffusione possibile dei vantaggi offerti dai trasporti aerei alle più basse tariffe compatibili con i principi di un economia sana, che occorre promuovere le comunicazioni aeree internazionali allo scopo di sviluppare la comprensione amichevole e la buona volontà tra i popoli, come pure allo scopo di assicurarsi i numerosi vantaggi indiretti di questo nuovo mezzo di trasporto per la prosperità comune dei due paesi, che ambedue fanno parte della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre , e animati dal desiderio di conchiudere un accordo supplementare per organizzare le comunicazioni aeree mediante servizi regolari in provenienza dai territori della Svizzera e del Regno Unito e a loro destinazione, oppure in transito al disopra di detti territori, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art Le Parti contraenti s accordano l un l altra i diritti specificati nell allegato al presente atto per istituire servizi aerei (chiamati qui di seguito «servizi convenuti») sulle aviolinee definite nell allegato stesso. Con riserva dell articolo 2, i servizi convenuti possono essere istituiti immediatamente o ad una data ulteriore, a scelta della Parte contraente cui sono accordati i diritti. 2. Un impresa di trasporti aerei è designata, per ogni servizio convenuto, dalla Parte contraente cui è accordato il diritto di istituire il servizio. RU ; FF 1949 II 841 ediz. franc II 849 ediz. ted. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art.1. del DF del 26 aprile 1951 (RU ) 3 RS

2 Aviazione Art Un impresa designata da una Parte contraente può esercitare i servizi convenuti per i quali è stata designata non appena le autorità aeronautiche dell altra Parte contraente le abbiano rilasciato l autorizzazione d esercizio necessaria. Con riserva del numero 2 qui appresso e dell articolo 7 del presente accordo, l autorizzazione dev essere rilasciata senza indugio. 2. Le imprese designate possono essere richieste di provare, davanti alle autorità aeronautiche della Parte contraente che accorda i diritti, che adempiono le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da queste autorità per l esercizio commerciale di trasporti aerei. Art La capacità di trasporto aereo offerta al pubblico dai servizi convenuti deve essere in stretto rapporto con la richiesta del traffico. 2. Le imprese designate dalle Parti contraenti fruiscono di possibilità eguali ed eque di esercitare, tra i territori delle Parti stesse, le aviolinee previste dal presente accordo e dal suo allegato. 3. Le imprese designate da ciascuna Parte contraente devono tenere conto, nell esercizio dei servizi convenuti, degli interessi delle imprese designate dall altra Parte contraente, per non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti che queste esercitano sulla stessa aviolinea o su parte di essa. 4. I servizi convenuti perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto adeguata al traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l impresa o proveniente dallo stesso. Finchè eserciteranno detti servizi, le imprese designate da ciascuna Parte contraente avranno il diritto d imbarcare e quello di sbarcare passeggeri, invii postali e merci negli scali indicati nell allegato situati sul territorio dell altra Parte contraente, nel traffico internazionale a destinazione o proveniente da terzi paesi, conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo alle quali hanno sottoscritto le Parti contraenti e in modo che la capacità sia adeguata: a. alla richiesta del traffico a destinazione del territorio della Parte contraente che ha designato l impresa o in provenienza dallo stesso; b. alle esigenze dell esercizio di un servizio su lunghe distanze; c. alla richiesta del traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali. 5. Allo scopo di accertarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che le loro disposizioni siano applicate in modo sodisfacente, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di frequente ed agiranno in stretta collaborazione. 6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente, a loro domanda: a. statistiche del traffico che permettano di controllare la frequenza e la capacità dei servizi convenuti; 2

3 Servizi aerei Accordo con il Regno Unito b. rapporti periodici, per quanto possano ragionevolmente essere domandati a una Parte contraente, sul traffico svolto dalle sue imprese designate a destinazione o proveniente dal territorio dell altra Parte contraente oppure in transito attraverso lo stesso, comprese le informazioni concernenti l origine e la destinazione di questo traffico. Art Le tariffe applicabili ai servizi convenuti saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi che entrano in considerazione, in particolare del coste dell esercizio, di un utile ragionevole, delle caratteristiche di ciascun servizio, come la rapidità e la comodità, nonchè delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei su un determinato percorso dell aviolinea di cui si tratta. Le tariffe saranno fissate secondo i numeri qui di seguito. 2. Le tariffe indicate nel numero 1 qui sopra saranno per quanto possibile convenute per ogni aviolinea specificata nell allegato tra le imprese designate interessate, dopo che saranno state consultate le altre imprese di trasporti aerei che prestano servizio sulla stessa aviolinea o su parte di essa; l accordo sarà raggiunto, quando ciò sia possibile, in base alla procedura di fissazione delle Tariffe dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe in tal modo convenute saranno sottoposte alla approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 3. Se le imprese designate non avranno potuto intendersi tra di loro, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissare le tariffe di comune accordo. 4. Un impresa designata dall una o dall altra Parte contraente depositerà presso le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti qualsiasi tariffa fissata conformemente al numero 2 qui sopra, di cui proponga l applicazione, almeno trenta giorni prima della data prevista per la sua entrata in vigore; resta inteso che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti potranno, in determinati casi, modificare la durata di questo termine. 5. Se le autorità aeronautiche di una Parte contraente si oppongono a una tariffa depositata conformemente al numero 4 qui sopra, esse lo notificheranno per iscritto alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente e alle imprese designate che abbiano depositato la tariffa, entro il termine di quindici giorni a contare dalla data del deposito oppure, in determinati casi, entro un altro termine convenuto tra le due autorità. 7. Se le autorità aeronautiche delle Parti contraenti non possono accordarsi su questo punto, la divergenza sarà regolata in conformità dell articolo Ciascuna Parte contraente invigila affinchè nessuna tariffa depositata conformemente al numero 4 qui sopra entri in vigore finchè le autorità aeronautiche dell una o dell altra Parte contraente vi fanno opposizione. 9. Se non sono fatte notificazioni nel senso del numero 5 qui sopra, la tariffa presentata conformemente al numero 4 entra in vigore alla scadenza del termine specificato nella tariffa stessa e rimane applicabile fino al momento in cui sia adempiuta una delle due condizioni seguenti: 3

4 Aviazione a. scadenza del periodo cui le autorità aeronautiche di una Parte contraente abbiano eventualmente limitato la loro approvazione; b. sostituzione di tale tariffa con una tariffa nuova o modificata fissata conformemente al presente articolo. 10. Una tariffa nuova o modificata, fissata secondo il numero 2 qui sopra, può in ogni tempo essere depositata da un impresa designata per la sostituzione di una tariffa già fissata; il presente articolo le è applicabile, come se si trattasse di una tariffa iniziale; resta inteso che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti potranno approvare, di comune accordo, una procedura di deposito e di fissazione delle tariffe modificate che preveda termini più brevi di quelli specificati dai numeri 4 e 5 qui sopra. Art Per ciò che concerne i dazi, le spese d ispezione e le altre tasse o imposte nazionali del genere sui carburanti, sui lubrificanti, sulle parti di ricambio, sul normale equipaggiamento e sulle provviste di bordo introdotti o presi a bordo sul territorio di una delle Parti contraenti da un impresa designata dall altra Parte contraente o per conto di una tale impresa e destinati unicamente ad essere usati o consumati dagli aeromobili o negli aeromobili di detta impresa, la prima Parte contraente concede il trattamento seguente: a. l esenzione, se i carburanti restano nell aeromobile all ultimo aeroporto su cui l aeromobile ha fatto scalo prima di lasciare detto territorio; b. il trattamento nazionale o quello di cui fruisce l impresa estera di trasporti aerei più favorita adibita a servizi aerei internazionali, se si tratta di carburanti che non sono previsti nella lettera a, di lubrificanti, di parti di ricambio, del normale equipaggiamento e di provviste di bordo; resta tuttavia convenuto che nessuna Parte contraente è tenuta a concedere a un impresa designata dall altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello che quest ultima Parte contraente concederebbe in un caso analogo. 2. Siffatto trattamento sarà concesso in più e indipendentemente dal trattamento che le Parti contraenti sono tenute a concedere in virtù dell articolo 24 della Convenzione di Chicago I numeri 1 e 2 qui sopra abrogano l accordo concernente l esenzione reciproca dal pagamento dei dazi e delle altre tasse sui carburanti e sui lubrificanti per gli aeromobili destinati ai servizi aerei regolari, che era stato conchiuso mediante scambio di note del 26 luglio 1938 tra il consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito. Art. 6 Un impresa designata da una Parte contraente può procedere a un cambio di aeromobile in uno scalo situato sul territorio dell altra Parte contraente, ma solo alle seguenti condizioni: 4 RS

5 Servizi aerei Accordo con il Regno Unito a. siffatta misura dev essere giustificata dall interesse di un esercizio economico; b. gli aeromobili adibiti sulla tratta più lontana dal territorio della prima Parte contraente devono avere una capacità inferiore a quella degli aeromobili adibiti sulla tratta più vicina; c. gli aeromobili di piccola capacità non circoleranno che in corrispondenza con quelli di grande capacità ed il loro orario sarà fissato in conformità; per determinare la capacità degli aeromobili più piccoli, è avantutto preso in considerazione il carico che dev essere trasbordato negli aeromobili di capacità maggiore e viceversa; d. il traffico di transito deve essere di volume adeguato; e. per gli accordi in materia di cambio di aeromobili fa stato l articolo 3. Art Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un autorizzazione d esercizio a un impresa designata dall altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà, ed il controllo effettivo di quest impresa sono nelle mani dell altra Parte contraente o di suoi cittadini, o quando l impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che concede l autorizzazione d esercizio, o ancora quando non adempie le condizioni cui è subordinata la concessione dei diritti previsti nel presente accordo e nel suo allegato. 2. Il diritto riservato nel numero 1 qui sopra può essere esercitato solo dopo che le Parti contraenti si siano consultate. Art. 7 bis5 1. Le Parti contraenti, consapevoli del fatto che la sicurezza degli aeromobili civili, dei loro passeggeri ed equipaggi costituisce una condizione essenziale per l esercizio dei servizi aerei internazionali, riaffermano che il loro reciproco obbligo di garantire la sicurezza dell aviazione civile e proteggerla contro atti illeciti è parte integrante del presente accordo (in particolare i loro obblighi stipulati nella Convenzione relativa all aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre , nella Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre , nella Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili firmata all Aia il 16 dicembre e nella Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile firmata a Montreal il 23 settembre Introdotto mediante allegato allo scambio di lettere del 29 sett./23. nov (RU ). 6 RS RS RS RS

6 Aviazione 2. Le Parti contraenti si accordano, su richiesta, reciproca assistenza per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e taluni altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, passeggeri, equipaggi, aeroporti, impianti e servizi di navigazione aerea, come anche qualsiasi altra minaccia contro la sicurezza dell aviazione civile. 3. Le Parti contraenti si confermeranno, nei loro reciproci rapporti, alle norme e, nella misura in cui venissero applicate alle Parti, alle raccomandazioni relative all aviazione civile internazionale, indicate in Allegato alla Convenzione; esigeranno inoltre dagli esercenti di aeromobili da esse immatricolati o dagli esercenti di aeromobili con sede principale o con residenza permanente sul loro territorio, come anche dagli esercenti d aeroporto situati sul loro territorio, che si conformino alle disposizioni sulla sicurezza aerea. Il riferimento, in questo paragrafo, alle norme sulla sicurezza aerea include ogni divergenza che verrà notificata dalla Parte contraente interessata. Ciascuna Parte contraente comunicherà in anticipo all altra Parte tutte le divergenze che intende notificare. 4. Ciascuna Parte contraente dichiara che le proprie imprese designate possono essere tenute ad osservare le disposizioni relative alla sicurezza aerea di cui al paragrafo 3 del presente articolo e che l altra Parte stabilisce, in virtù dell articolo 2 paragrafo 2 del presente accordo, per l entrata sul territorio di quest altra Parte. Ciascuna Parte contraente vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti adeguati allo scopo di proteggere gli aeromobili, controllare i passeggeri e i loro bagagli a mano nonché garantire adeguatamente l ispezione degli equipaggi, delle merci e delle provviste di bordo, prima e durante l imbarco o durante il carico. Ciascuna Parte contraente terrà favorevolmente conto delle richieste che le venissero sottoposte dall altra Parte ai fini di speciali provvedimenti di sicurezza atti a fronteggiare una minaccia particolare. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, passeggeri, equipaggi, aeroporti, impianti e servizi di navigazione aerea, le Parti contraenti si accordano reciproco aiuto agevolando le telecomunicazioni e altri provvedimenti adeguati, destinati a porre rapidamente fine a detto incidente o minaccia di incidente. 6. Qualora una Parte contraente abbia validi motivi per credere che l altra Parte non rispetti le disposizioni di sicurezza di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la prima Parte può chiedere l avvio immediato di negoziati con l altra Parte. I negoziati avranno inizio entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta. Se nel termine di 30 giorni le Parti non giungono ad un intesa soddisfacente, e qualora l altra Parte non adempia adeguatamente gli obblighi derivanti dai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, una delle Parti può adottare immediatamente i provvedimenti che ritenesse opportuni, e che possono comportare restrizioni delle condizioni o l imposizione di condizioni per le autorizzazioni d esercizio o per le autorizzazioni tecniche di un impresa o delle imprese dell altra Parte contraente. Qualsiasi provvedimento preso in conformità del presente paragrafo sarà abrogato non appena l altra Parte rispetterà le prescrizioni del presente articolo. Ove si trattasse di un caso urgente giustificato, che presenti un pericolo immediato per la sicurezza dei passeggeri, dei membri dell equipaggio o degli aeromobili, una Parte contraente può adottare misure provvisorie innanzi lo scadere dei 30 giorni. 6

7 Servizi aerei Accordo con il Regno Unito Art. 8 Il presente accordo e tutti i contratti che vi si riferiscono saranno registrati presso il Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione di Chicago. Art. 9 Se una Parte contraente desidera modificare una disposizione del presente accordo o del suo allegato, la modificazione può avvenire mediante intesa diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti ed entrerà in vigore non appena sia stata confermata in via diplomatica. Art Se tra le Parti contraenti sorgesse una contestazione concernente l interpretazione o l applicazione del presente accordo e del suo allegato, le Parti contraenti si sforzeranno avantutto di risolverla mediante trattative dirette. 2. Se le Parti contraenti non riescono a regolare la contestazione mediante trattative dirette: a. esse possono portare la contestazione sia davanti a un tribunale arbitrale designato di comune accordo, sia davanti ad un altra persona od organizzazione; oppure b. se esse non possono giungere ad un intesa in merito o se non sono d accordo circa la composizione del tribunale arbitrale al quale la contestazione dev essere sottoposta, ciascuna Parte può deferire il caso, per la decisione, a qualsiasi tribunale competente che fosse istituito in seno all Organizzazione dell avia-zione civile internazionale oppure, in mancanza di siffatto tribunale, al Consiglio di detta Organizzazione. 3. Le Parti contraenti s impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione del numero 2 qui sopra. 4. Qualora una Parte contraente o un impresa designata da essa non si conformasse a una decisione presa in applicazione del numero 2, l altra Parte contraente potrà, finchè ciò sia il caso, rifiutare o revocare totalmente o parzialmente alla Parte contraente che non s è conformata o alle sue imprese designate, ovvero all impresa designata che non si è conformata, l esercizio dei diritti concessi in virtù del presente accordo e del suo allegato. Art. 11 Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale concernente la concessione di diritti commerciali per l esercizio di servizi aerei regolari che dovesse vincolare più tardi le Parti contraenti. 7

8 Aviazione Art. 12 Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare all altra Parte contraente che essa desidera porre fine al presente accordo. La notificazione è in pari tempo fatta al Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale. Una volta notificata la disdetta, il presente accordo cessa di spiegare i suoi effetti alla data specificata nella notificazione, al più presto dodici mesi dopo che questa è stata ricevuta dall altra Parte contraente, a meno che la disdetta non sia stata ritirata di comune accordo. In mancanza di una dichiarazione di ricevimento dell altra Parte contraente, la notificazione è considerata ricevuta quattordici giorni dopo che è giunta al Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale. Art. 13 Per l applicazione del presente accordo e del suo allegato: a. con l espressione «Convenzione di Chicago» s intendono la Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, conchiusa a Chicago il 7 dicembre , come pure gli allegati emanati in applicazione dell articolo 90 di detta Convenzione e le modificazioni apportate agli allegati oppure alla Convenzione in virtù degli articoli 90 e 94 della Convenzione stessa; b. con l espressione «autorità aeronautiche» s intendono, per ciò che riguarda la Svizzera, l Ufficio aeronautico del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie 11 e qualsiasi persona od organizzazione abilitata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio oppure funzioni analoghe e, per ciò che riguarda il Regno Unito, il Ministro dell aviazione civile e qualsiasi persona od organizzazione abilitata ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministro oppure funzioni analoghe; c. con l espressione «impresa designata» s intende un impresa di trasporti aerei che le autorità aeronautiche di una Parte contraente hanno definito, mediante uno scritto alle autorità aeronautiche dell altra Parte contraente, come designata per esercitare i servizi convenuti su una o più aviolinee indicate nelle tavole I e II dell allegato al presente accordo; d. 12 Il termine «territorio» riferito ad uno Stato comprende tutti i territori per i quali tale Stato assume la responsabilità in materia di relazioni internazionali (escluso Hong-Kong qualora si tratti del Regno Unito); e. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il senso che loro è dato dall articolo 96 della Convenzione di Chicago 13 ; f. con l espressione «cambio di aeromobile» s intende l esercizio di un servizio aereo da parte di un impresa designata, assicurato in modo che una tratta sia 10 RS Oggi «Ufficio federale dell aviazione civile» del «Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni». 12 Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 1 o feb (RU ) 13 RS

9 Servizi aerei Accordo con il Regno Unito servita da aeromobili diversi, quanto alla capacità, da quelli che sono usati su un altra tratta. Art Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Londra il più presto possibile. 2. Il presente accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della sua firma e definitivamente al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione. 3. Se gli strumenti di ratificazione non sono scambiati entro dodici mesi a contare dalla data della firma del presente accordo, ciascuna Parte contraente potrà porre fine alla sua applicazione provvisoria, notificando per iscritto all altra Parte contraente la sua disdetta, la quale avrà effetto dodici mesi dopo la data della notificazione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Londra, il cinque aprile 1950, in doppio esemplare, nelle lingue francese ed inglese, l una e l altra facendo parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero (firm.) H. de Torrenté Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord: (firm.) Pakenham 9

10 Aviazione Allegato 1. Le imprese designate dal Regno Unito sono le British Airways Corporations e/o qualsiasi altra impresa di trasporti aerei debitamente notificata dalle autorità aeronautiche del Regno Unito alle autorità aeronautiche svizzere. 2. Le imprese svizzere designate sono la Swissair, Società anonima svizzera per la navigazione aerea, e/o qualsiasi altra impresa di trasporti aerei debitamente notificata dalle autorità aeronautiche svizzere alle autorità aeronautiche del Regno Unito. 3. Con riserva delle disposizioni dell accordo, le imprese designate di ciascuna Parte contraente fruirannno, per l esercizio dei servizi convenuti: a. del diritto di sorvolare con i loro aeromobili il territorio dell altra Parte contraente; b. del diritto di effettuarvi scali non commerciali; c. del diritto di scalo, nei punti indicati nelle tavole, per imbarcare e sbarcare passeggeri, invii postali e merci nel traffico internazionale; siffatto diritto include, negli scali di cui si tratta, l uso degli aeroporti e le facilitazioni complementari. 4. Il numero 3 qui sopra non può essere interpretato nel senso che esso conceda alle imprese designate di una Parte contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell altra Parte contraente, a pagamento, passeggeri, merci o invii postali a destinazione di altri scali situati sul territorio di detta altra Parte contraente. Tavola I 14 Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: 1. Punti in Svizzera punti nel Regno Unito. 2. Punti in Svizzera Manchester o Prestwick Shannon Islanda Groenlandia Gander e/o Nuova York o un punto in Canada e un punto verso gli Stati Uniti d America. Tavola II 15 Linee sulle quali l impresa designata dal Regno Unito può esercitare servizi aerei: 1. Punti nel Regno Unito Punti in Svizzera. 2. Londra Zurigo o Ginevra Belgrado o Atene e/o Tel-Aviv o Beyrouth o Nicosia o Istanbul. 3. Punti nel Regno Unito Zurigo o Ginevra un punto in Turchia Tel-Aviv o Beyrouth o Damasco o il Cairo un punto in Irak Koweit Bahrein o Doha o Dubai o Abu Dhabi o Mascate un punto in Iran un punto in Pakistan punti in India Dacca Rangoon Bangkok Kuala Lumpur Singapore Brunei Hong Kong Beijing Seoul Manila Osaka Tokyo Giacarta Port Moresby punti in Australia punti in Nuova Zelanda. 14 Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 1 o feb (RU ) 15 Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 1 o feb (RU ) 10

11 Servizi aerei Accordo con il Regno Unito Londra Zurigo o Ginevra Tripoli Bengasi Il Cairo Bahrein o Doha o Dubai o Abu Dhabi o Mascate Khartoum Aden Kinshasa Kano Lagos Accra Entebbe Nairobi Kilimandjario Dar es Salaam Seychelles Mauritius punti in Malawi punti in Zambia punti nello Zimbabwe Johannesburg. Note riguardo alle tavole I e II 16 A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate durante tutti i voli o taluni di essi e i punti convenuti non devono necessariamente essere serviti nell ordine in cui sono enumerati sempreché i servizi convenuti inizino in un punto del territorio della Parte che ha designato l impresa. L espressione «Regno Unito» che figura nella tavola I e II include le isole della Manica e l isola di Man. Ciascuna Parte contraente può designare due o più imprese per servire ogni paio di aeroporti 17 situate sulla linea 1 dell allegato corrispondente. Le imprese designate da una Parte contraente possono combinare i servizi esercitati sulla linea 1 della tavola corrispondente in qualunque punto situato nel territorio dell altra Parte con qualsiasi altro servizio a destinazione di qualunque punto situato su detta linea, a condizione che non vengano esercitati i diritti di cabottaggio. Le imprese designate da una Parte contraente possono combinare ogni servizio a destinazione di uno o più punti sulla linea 1 della tavola corrispondente situati nel territorio dell altra Parte con qualsiasi servizio a destinazione di uno o più punti situati in altri Paesi europei, compresi Cipro, Islanda, Malta e Turchia. Per esercitare i diritti di traffico su queste linee sarà necessario l accordo preliminare delle rispettive autorità aeronautiche. 16 Nuovo testo giusta lo scambio di lettere del 1 o feb (RU ) 17 Aggiornato giusta lo scambio di note del 21 dic (RU ) 11

12 Aviazione 12

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