POLICY ANTICORRUZIONE

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1 POLICY ANTICORRUZIONE

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3 Sommario 1. O 2. C 3. D 4. P G 5. F S A 6. B P 6.1 P G G A B P 6.2 I O S 6.3 I 6.4 J V 7. O, V E A U 8. A S, C B D 9. P C 10. C V

4 OBIETTIVO CONTENUTI 1 O Al fine di preservare la reputazione e l elevato livello di moralità e legalità del Gruppo, Chiesi adotta un approccio a tolleranza zero nei confronti degli atti di corruzione. Chiesi svolge il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità e nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, standard e linee guida, sia nazionali sia internazionali, che si applicano alle attività di Chiesi, in tutte le giurisdizioni in cui il Gruppo opera. Ai sensi della normativa vigente nei Paesi in cui Chiesi opera, qualsiasi attività che implichi l offerta, la promessa, la dazione, la richiesta o il ricevimento (diretto o indiretto) di denaro o altra utilità allo scopo di ottenere un vantaggio in relazione al proprio business o come incentivo o compenso per agire in maniera impropria, laddove commessa da Chiesi o dalle proprie Affiliate, dalle Persone di Chiesi, dai relativi Business Partner o da chiunque agisca per conto di Chiesi è illegale. Lo scopo della presente Policy è di fornire alle Persone di Chiesi (ovunque ubicate e ovunque operino) e a chiunque agisca per conto di Chiesi un set di principi generali su come riconoscere e gestire questioni connesse alla corruzione e come rispettare la relativa normativa, in linea con quanto previsto nel Codice Etico e di Condotta di Chiesi. Il training sulla presente Policy costituisce parte del processo di formazione delle Persone di Chiesi e verrà realizzato su base regolare, a seconda delle necessità. L approccio a tolleranza zero adottato da Chiesi con riferimento agli atti di corruzione verrà opportunamente comunicato a tutti i relativi Business Partner all inizio della relazione commerciale e anche in seguito. La prevenzione, scoperta e comunicazione di condotte corruttive rientra nella responsabilità delle Persone di Chiesi. 2 C La presente Policy è stata valutata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi Il 22 dicembre La Policy si applica alle Persone di Chiesi e a chiunque operi per conto del Gruppo e integra il Codice Etico e di Condotta di Chiesi. La Policy introduce degli standard di comportamento generali ed è in linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione applicabile. Se la normativa locale applicabile definisce regole più stringenti di quelle stabilite dalla presente Policy, le stesse prevalgono su quest ultima. La casistica delle condotte anticorruzione riportata all interno della Policy non ha carattere esaustivo in caso di dubbi, è possibile chiedere chiarimenti alla Funzione Compliance. 02

5 DEFINIZIONI 3 D BUSINESS PARTNER: ciascuna persona fisica o giuridica che agisce per conto di Chiesi (o in nome e per conto di Chiesi) o che è probabile instauri nel corso dell attività svolta per conto e/o nell interesse di Chiesi una relazione significativa con un Pubblico Ufficiale (a titolo esemplificativo: Joint Venture, mediatori, Consulenti, Intermediari, distributori, fornitori, agenti, franchisee, etc.). CHIESI o GRUPPO CHIESI o GRUPPO: Chiesi Farmaceutici S.p.A. e le relative affiliate. CONSULENTE: ciascuna persona fisica o giuridica che agisce nell interesse e/o per conto di Chiesi allo scopo di fornire un parere specialistico, o un servizio di natura intellettuale, richiesto da Chiesi per sostenere decisioni manageriali. FACILITATION PAYMENT: pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l effettuazione di un attività di routine o attività prevista nell ambito dei propri doveri da parte di Pubblici Ufficiali. FUNZIONE COMPLIANCE: il compliance manager/compliance officer (ovvero ogni funzione equivalente) nominato da ciascuna società del Gruppo. INTERMEDIARIO: una persona fisica o giuridica che Chiesi si propone di tenere al proprio servizio al fine di: (i) promuovere gli interessi commerciali di Chiesi in relazione a una singola operazione o a uno specifico progetto; (ii) agevolare la stipula e/o l esecuzione di contratti con soggetti terzi e/o (iii) mettere in contatto/presentare Chiesi a una o più altre parti allo scopo di promuovere o raggiungere un affare. JOINT VENTURE: contratti finalizzati alla costituzione di joint venture, consorzi, associazioni temporanee di impresa (ATI), associazioni, accordi di collaborazione o altri enti, con o senza personalità giuridica, in cui Chiesi detiene un interesse. PERSONE DI CHIESI: ciascun legale rappresentante, amministratore, dirigente o dipendente di Chiesi. POLICY: la presente policy anticorruzione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Chiesi, così come di volta in volta modificata da Chiesi. PUBBLICO UFFICIALE: chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; chiunque agisca in qualità ufficiale nell interesse o per conto di (i) una Pubblica Amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un agenzia, ufficio od organo dell Unione Europea o di una Pubblica Amministrazione, nazionale o straniera, regionale o locale, (iii) un impresa di proprietà, controllata o partecipata da una Pubblica Amministrazione (nazionale o straniera), (iv) un organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, nazionale o straniero; qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest ultima. Sono esclusi da tale definizione lo svolgimento di semplici mansioni ordinarie e la prestazione di opera meramente materiale. 03

6 PRINCIPI GENERALI 4 P G Chiesi adotta un approccio a tolleranza zero nei confronti delle condotte corruttive, senza alcuna eccezione. Chiesi, in particolare, VIETA alle Persone di Chiesi e ai Business Partner di offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a offrire, promettere, dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico od ogni altro beneficio a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato ( corruzione attiva ); o accettare una richiesta o sollecitazione o autorizzare qualcuno ad accettare una richiesta o una sollecitazione di un vantaggio economico o di ogni altro beneficio da un Pubblico Ufficiale o da un privato ( corruzione passiva ); qualora tali attività siano finalizzate a indurre o influenzare un Pubblico Ufficiale a svolgere, in maniera impropria, una funzione pubblica o a realizzare un atto ufficiale (o una omissione) o a prendere ogni ulteriore decisione violando un dovere pubblico; o compensare lo stesso Pubblico Ufficiale per lo svolgimento di un dovere pubblico; o indurre o influenzare un privato (incluse le Persone di Chiesi) a svolgere qualsiasi attività connessa al proprio business: (i) violando i doveri che pertengono all ufficio del soggetto privato o (ii) allo scopo di ottenere un attività impropria e/o un vantaggio competitivo; o in ogni caso, violare le leggi applicabili. La corruzione può essere commessa attraverso molteplici attività (che possono implicare o meno l impiego di denaro). Le attività quotidiane di ordinaria amministrazione o le attività di tipo sociale possono, in taluni casi, integrare gli estremi di condotte corruttive. Il suddetto divieto non è limitato ai pagamenti in denaro e, ad eccezione dei normali atti di cortesia di cui al paragrafo 7 che segue, può includere (da un punto di vista anticorruzione) l impropria dazione o ricezione di: omaggi; contributi in natura (es: spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti, training o corsi, sconti o crediti personali); accordi commerciali (es: servizi di consulenza e sponsorizzazioni); opportunità di lavoro o di investimento; informazioni riservate che potrebbero essere usate per commerciare in titoli e prodotti regolati; Facilitation Payment; assistenza o supporto ai familiari; e altri vantaggi o utilità. Chiesi proibisce ogni forma di corruzione, incluse ma non limitate a quelle sopra descritte (indipendentemente dalla persona a favore della quale sono commesse), e tutti gli atti di corruzione (anche sospetti) devono essere comunicati alla Funzione Compliance. Tutti i destinatari della Policy sono responsabili, nei limiti delle relative competenze, del suo rispetto. In particolare, i dirigenti sono responsabili di garantire che la Policy sia rispettata dai propri colleghi e collaboratori e devono inoltre implementare misure idonee a prevenire, identificare e comunicare potenziali violazioni della Policy. 04

7 FASE DI SELEZIONE E ASSUNZIONE BUSINESS PARTNER Ogni persona destinataria di questa Policy sarà ritenuta consapevole che il pagamento o altra utilità a beneficio di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei suoi familiari o delle persone segnalate dallo stesso Pubblico Ufficiale/privato integra gli estremi di un atto vietato ai sensi della presente Policy, se: (i) costui ha agito ignorando consapevolmente i segnali di allarme o i motivi di sospetto (i cc.dd. red flags ), ovvero se (ii) ha agito con negligenza (ad esempio omettendo di condurre un adeguata due diligence, secondo le circostanze). Il rispetto delle leggi anticorruzione e della presente Policy è obbligatorio per tutte le Persone di Chiesi e per i suoi Business Partner. 5 F S A La politica di assunzione delle Persone di Chiesi non deve essere finalizzata a conseguire vantaggi illeciti. In particolare, l assunzione di personale (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) non deve costituire una forma di corruzione diretta o indiretta. Per tale ragione, durante la fase di selezione, Chiesi deve ottenere la conferma che la persona da selezionare e i familiari stretti della stessa non siano Pubblici Ufficiali che esercitano o hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Chiesi per conto di Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, durante la selezione del personale che verrà investito di poteri gestionali e/o di poteri decisionali, dovranno essere raccolte le seguenti informazioni: procedimenti penali nei confronti della persona da selezionare; e sentenze e/o sanzioni civili, penali e/o amministrative, ovvero inchieste connesse (anche asseritamente) a condotte non etiche o illegali ascrivibili alla persona da selezionare, ai sensi della normativa locale applicabile. 6 B P In talune circostanze, Chiesi può essere ritenuta responsabile degli atti di corruzione commessi dai propri Business Partner. Di conseguenza, Chiesi richiede (i) ai propri Business Partner di rispettare relativamente a tutte le attività svolte per conto di Chiesi le leggi applicabili (incluse le leggi in materia di anticorruzione) e la Policy e (ii) alle Persone di Chiesi di rispettare quanto previsto nella presente Policy con riferimento ai Business Partner. Nella gestione dei rapporti con i Business Partner, le Persone di Chiesi devono rispettare i seguenti standard di comportamento minimi: Il Business Partner deve godere di un eccellente reputazione in quanto a onestà, pratiche commerciali corrette e standard etici; deve essere svolta una due diligence sul potenziale Business Partner, proporzionata e adeguata al tipo di attività richiesta al Business Partner (scopo della due diligence deve essere, in particolare, quello di stabilire l identità del Business Partner e verificare se lo stesso sia o sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative ad atti di corruzione o altre attività illegali commesse anche asseritamente dallo stesso Business Partner); 05

8 PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DEGLI ACCORDI CON I BUSINESS PARTNER i Business Partner devono essere comunque selezionati tra soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che oltre a possedere tutti i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa locale applicabile dichiarino (i) di non svolgere (o di non aver svolto nei tre anni precedenti) il ruolo di Pubblico Ufficiale esercente poteri autoritativi o negoziali nei confronti di Chiesi per conto di Pubbliche Amministrazioni e (ii) che i poteri di cui alla lettera (i) che precede non siano o non siano stati esercitati (nei tre anni precedenti all incarico) dai propri familiari conviventi, o da altri familiari stretti. Nel caso in cui il requisito di cui alla lettera (ii) non sia accertato o non venga dimostrato, verrà avviato un apposito processo di valutazione al fine di verificare se il potenziale rapporto con il Business Partner possa condurre ad attività illegali; la selezione del Business Partner e la stipula del relativo contratto devono essere effettuate nel rispetto di un iter di approvazione definito; gli accordi con i Business Partner devono essere stipulati per iscritto e devono riportare l impegno di tutte le parti al rispetto della Policy; l ammontare pagato in conformità con il contratto concluso con il Business Partner deve avere un giusto valore di mercato, essere ragionevole e adeguato alla prestazione richiesta, deve corrispondere a quanto previsto nel contratto stipulato e deve essere registrato in modo corretto e trasparente nei libri e registri contabili di Chiesi; salvo il caso in cui nell accordo scritto risulti che determinati servizi, materiali o lavori necessitino di un pagamento anticipato, i pagamenti sono effettuati esclusivamente a condizione che la prestazione sia stata resa e/o si siano verificate le condizioni previste nel contratto relative al pagamento del corrispettivo; la documentazione in originale relativa al rapporto commerciale con il Business Partner deve essere conservata per un congruo periodo di tempo, nel rispetto della normativa locale applicabile. 6.1 P G G A B P Qualsiasi accordo stipulato con un Business Partner deve prevedere, almeno: una descrizione dettagliata del servizio fornito dal Business Partner; il rispetto, da parte dei Business Partner, delle leggi applicabili e della presente Policy, per i Business Partner ad alto rischio (come gli Intermediari e le Joint Venture in Paesi a elevato rischio di corruzione), questi dovranno porre in essere e mantenere, per tutta la durata del contratto, qualsiasi strumento ritenuto congruo per assicurare la compliance con le leggi applicabili e la presente Policy; la dichiarazione e l obbligo del Business Partner che la somma di denaro esigibile ai sensi del contratto sarà usata unicamente come corrispettivo per la propria prestazione professionale e che nessuna parte di quella sarà impiegata per finalità corruttive; l impegno del Business Partner a garantire che qualunque soggetto terzo autorizzato a svolgere parte dei sevizi per conto del Business Partner svolgerà tali compiti solo sulla base di un contratto scritto, che imponga a tali soggetti condizioni equivalenti a quelle previste per il Business Partner ai sensi del contratto stipulato con Chiesi; l impegno del Business Partner di riportare tempestivamente a Chiesi qualsiasi richiesta di pagamento illecito (di denaro o di altra utilità) ricevuta dal Business Partner in relazione all esecuzione del contratto; la possibilità per Chiesi di svolgere audit sul e/o presso il Business Partner al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto; il diritto di Chiesi di risolvere o di sospendere l esecuzione del contratto e/o di richiedere il risarcimento dei danni in caso di violazione degli obblighi, dichiarazioni e garanzie sopra riportati e/o di violazione della Policy e/o delle leggi anticorruzione; salvo autorizzazione sulla base di uno specifico processo di escalation, l impegno che i pagamenti effettuati nei confronti del Business Partner siano effettuati esclusivamente su conti registrati a nome 06

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10 INTERAZIONI CON GLI OPERATORI SANITARI INTERMEDIARI JOINT VENTURE dello stesso Business Partner e all interno del Paese in cui questo è registrato, o in cui opera, conformemente a quanto previsto nel contratto, e nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti o su conti anonimi. 6.2 I O S Il Gruppo Chiesi pone particolare attenzione alle interazioni con gli operatori sanitari e con le organizzazioni sanitarie, anche alla luce del fatto che, in alcune delle giurisdizioni in cui Chiesi opera, gli operatori sanitari sono considerati pubblici ufficiali. In questo senso, le Persone di Chiesi sono chiamate a conformare la propria condotta ai principi operativi enucleati nelle procedure sulle interazioni con gli operatori sanitari e con le organizzazioni sanitarie adottate e implementate da ciascuna affiliata del Gruppo Chiesi. 6.3 I Gli Intermediari sono una sotto-categoria di Business Partner, la cui attività può essere esposta a particolari rischi di comportamenti corruttivi, in virtù dello specifico settore di business in cui operano. Di conseguenza, nell intrattenere rapporti e nella selezione degli Intermediari, Chiesi dovrà attenersi a quanto previsto nella presente Policy con riferimento ai Business Partner (cfr. par. 6). Il contratto di intermediazione deve almeno contenere (in aggiunta a quanto si è già visto con riferimento ai contratti con i Business Partner): la dichiarazione e l obbligo dell Intermediario che la somma di denaro esigibile ai sensi del contratto scritto d intermediazione sarà usata unicamente come corrispettivo per la propria prestazione professionale e che nessuna parte di quella sarà corrisposta alla controparte con la quale Chiesi intende concludere l'affare, in ogni caso tramite la prestazione dell Intermediario, in violazione delle leggi applicabili; il divieto per l Intermediario di trasferire, in via diretta o indiretta, il corrispettivo percepito per l attività professionale svolta ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali, dipendenti di Chiesi, a chiunque operi per conto di Chiesi o ai relativi familiari; l impegno dell Intermediario a informare Chiesi di ogni cambiamento intervenuto nella sua struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite a Chiesi durante la fase di selezione e/o in riferimento a qualsiasi ulteriore informazione possa avere un impatto sulla capacità dell Intermediario di condurre le attività previste dal contratto; una clausola che disponga la non cedibilità del contratto o di qualsiasi diritto od obbligazione nascente dallo stesso. 6.4 J V In talune circostanze, Chiesi può essere ritenuta responsabile per le attività corruttive poste in essere da propri partner nelle Joint Venture. Nello svolgere attività che contemplino il ricorso a Joint Venture, Chiesi deve conformarsi a quanto previsto nella Policy con riferimento ai Business Partner (cfr. par. 6) e ai seguenti ulteriori requisiti di comportamento minimi: 08

11 OMAGGI, VANTAGGI ECONOMICI E ALTRE UTILITÀ nei casi in cui Chiesi non controlla la Joint Venture, i rappresentanti di Chiesi che agiscono nella Joint Venture faranno tutto quanto possibile per far sì che la Joint Venture operi nel rispetto dei principi descritti nella presente Policy; le attività svolte da ciascuna Joint Venture e da ciascun partner della Joint Venture devono essere costantemente monitorate. Il rappresentante di Chiesi nella Joint Venture deve prontamente informare Chiesi in relazione a ogni notizia inerente a possibili indagini (in materia di corruzione) che coinvolgano la Joint Venture o violazioni delle leggi anticorruzione (anche asseritamente) commesse da qualunque operatore della Joint Venture, dai partner della Joint Venture, dai componenti degli organi sociali o dai rappresentanti della Joint Venture. 7 O, V E A U Omaggi, vantaggi economici e altre utilità possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto degli atti di cortesia commerciale e a condizione che siano tali da non compromettere l integrità e/o la reputazione di una delle parti coinvolte e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. Gli omaggi, i vantaggi economici e altre utilità offerti o ricevuti devono essere ragionevoli, appropriati e in buona fede. In ogni caso, tutti gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità offerti o ricevuti devono essere conformi alle regole interne di Chiesi e devono essere registrati e supportati da appropriata documentazione. Qualunque omaggio, vantaggio economico e altra utilità deve: non consistere in un pagamento in contanti; essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede; non essere impiegato come uno strumento finalizzato a esercitare un influenza illecita sul beneficiario, ovvero a ricevere un vantaggio reciproco dal beneficiario; essere ragionevole secondo le circostanze; essere conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati; e rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili ai Pubblici Ufficiali e ai privati. Qualora un omaggio, vantaggio economico o altra utilità sia considerato alla stregua di un comune atto di cortesia in taluno dei Paesi in cui Chiesi opera, ciò non implica che tale atto sia consentito ai sensi della presente Policy. In tal caso, sarà necessario chiedere ragguagli alla Funzione Compliance. Contributi Politici I contributi politici possono costituire forme o metodi di corruzione e, pertanto, presentano il rischio di ingenerare responsabilità collegate alla violazione delle norme vigenti in materia. I contributi politici non possono essere utilizzati da Chiesi come mezzo improprio di corruzione finalizzato a mantenere od ottenere un vantaggio di business (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: aggiudicarsi un contratto, ottenere un permesso o una licenza, far definire la legislazione in senso favorevole per il business). A causa di questi rischi, Chiesi non permette alcun contributo diretto o indiretto, in qualunque forma, a partiti politici, movimenti, comitati, organizzazioni politiche o sindacali, né ai loro rappresentanti, ad eccezione di quelli specificamente considerati obbligatori dalle norme locali applicabili. 09

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13 ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE, CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA E DONAZIONI PROCEDURE CONTABILI 8 A S, C B D Le attività di sponsorizzazione, i contributi di beneficienza e le donazioni possono essere utilizzati come strumenti diretti o indiretti di corruzione. Anche se un Pubblico Ufficiale o un privato non ricevono un diretto vantaggio economico, un contributo legittimo, erogato in cambio dell ottenimento o mantenimento di un attività di business o per assicurarsi un vantaggio economico, potrebbe essere considerato un pagamento illecito in base alle leggi anticorruzione. Pertanto, ognuna delle suddette attività (i.e. sponsorizzazioni, contributi di beneficienza e donazioni) deve essere condotta nel rispetto dei seguenti standard di comportamento minimi: i contributi devono essere versati solo in favore di enti affidabili, con un eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali corrette, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile; l ente beneficiario deve dimostrare di aver soddisfatto tutti i requisiti e di avere tutte le certificazioni per operare in conformità alle leggi applicabili; i contributi in denaro devono essere effettuati in coerenza con il budget approvato; Chiesi deve garantire che (i) i pagamenti verranno effettuati conformemente alle previsioni stabilite nell accordo con il beneficiario e che (ii) le attività sponsorizzate siano sottoposte a verifica; l ammontare pagato deve essere registrato nei libri e registri contabili di Chiesi in modo corretto, accurato e trasparente; Il contratto tra Chiesi e il beneficiario deve essere redatto per iscritto e deve prevedere che (i) la controparte rispetti i principi e le regole di cui alla presente Policy e che (ii) l ammontare pagato da Chiesi costituisca con riferimento alle sponsorizzazioni il corrispettivo per la prestazione effettuata e che non sia devoluto per il perseguimento di finalità corruttive; i pagamenti relativi al contratto di sponsorizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in favore della controparte contrattuale e nel relativo Paese di costituzione (sulla base delle previsioni contrattuali); nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti o su conti anonimi. 9 P C Ai sensi delle leggi applicabili, incluse quelle in materia contabile e fiscale, Chiesi è tenuta e mantenere registri contabili dettagliati e completi con riferimento alle proprie operazioni di business. Le scritture contabili di Chiesi devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere, in modo completo e trasparente, i fatti alla base di ogni operazione. Tutti i costi, gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa devono essere inseriti tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata. Essi devono essere adeguatamente documentati, emessi e riportati in conformità a tutte le leggi applicabili e alle disposizioni interne in tema di controllo e auditing. Tutte le registrazioni nelle scritture contabili di Chiesi e la relativa documentazione informativa devono essere a disposizione del revisore esterno per le attività di verifica, laddove richieste. Tutti i pagamenti e le operazioni di business devono essere registrati accuratamente nei relativi libri e registri di Chiesi, cosicché i libri, i registri e la contabilità di Chiesi riflettano dettagliatamente e correttamente le operazioni di business, le acquisizioni e le cessioni dei beni effettuate. Tale principio si applica a tutte le operazioni e alle spese, siano esse significative o meno sotto il profilo contabile. I Business Partner e chiunque intrattenga rapporti finanziari con Chiesi sono tenuti a fornire alla stessa la 11

14 COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI documentazione connessa alla relativa operazione finanziaria, al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite. Tale documentazione deve essere completa, veritiera e accurata. 10 C V Qualunque attività (reale, temuta o sospettata) che possa integrare gli estremi di una condotta corruttiva (incluse le richieste improprie o non convenzionali da o per conto di Pubblici Ufficiali o privati) deve essere comunicata (dalle Persone di Chiesi, dal Business Partner, dai membri delle Joint Venture o dalle controparti contrattuali che individuino le condotte corruttive) al diretto supervisore o superiore, o al contatto principale del Business Partner o della Joint Venture in Chiesi, o al contatto della controparte contrattuale in Chiesi e alla Funzione Compliance. Le Persone di Chiesi non possono essere licenziate, subire demansionamenti, sospese, minacciate, isolate o discriminate sul lavoro qualora si rifiutino di effettuare attività in violazione dei principi definiti nella presente Policy. Nessuna violazione della Policy sarà ammessa da Chiesi, che adotterà le necessarie misure disciplinari, fino a ed inclusa la sospensione o la conclusione di accordi commerciali. In particolare: le Persone di Chiesi che violano le disposizioni della Policy saranno soggette alle azioni disciplinari ritenute adeguate, fino alla conclusione del rapporto di lavoro, e a ogni ulteriore azione legale necessaria al fine di proteggere gli interessi e la reputazione di Chiesi; i Business Partner che violano le disposizioni della Policy saranno soggetti ai rimedi contrattuali ritenuti appropriati, inclusa la sospensione o la conclusione dell accordo, il divieto di condurre il business con Chiesi e ogni possibile azione di risarcimento per i danni subiti. 12

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16 Chiesi People and ideas for innovation in healthcare CHIESI FARMACEUTICI S. p. A. Via Palermo, 26/A Parma Italy Tel.: Fax: Website: La presente Policy è stata redatta in collaborazione con lo Studio Legale BonelliErede

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