Convegno. Le novità del bilancio di esercizio

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1 Convegno Le novità del bilancio di esercizio 15 marzo 2017 Sala Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano Barbara Zanardi

2 D.Lgs. 139/2016 Le novità per il bilancio Le novità per il bilancio Il percorso normativo di restyling del bilancio, giunto a conclusione attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 4 settembre 2015, del D.Lgs. 139/2015, ha introdotto rilevanti novità per la redazione dei bilanci di esercizio. Nel materiale sono trattai i seguenti argomenti: - I principi di redazione del bilancio; - Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e nuovi criteri di valutazione; - l bilanci delle imprese minori ; - Rendiconto finanziario; - Problematiche organizzative di gestione del passaggio; - Gli effetti sulle attività di controllo; - Le modifiche alla disciplina del bilancio consolidato

3 D.Lgs. 139/2016 Le novità: entrata in vigore Le novità: entrata in vigore L art. 12 co. 1 del DLgs. 139/2015 ha previsto che, in linea generale, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore dall e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. In pratica, si tratta: dei bilanci 2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l anno solare; dei bilanci a cavallo , per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l anno solare. Nel dettaglio, l art. 12 co. 2 del decreto stabilisce che le modifiche all'articolo 2426, comma 1, numeri 1) (Titoli) 6) (avviamento) e 8) (crediti e debiti), del codice civile possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Tale disciplina implica che, in relazione a tali fattispecie: le operazioni pregresse, cioè le operazioni già in essere all , potranno continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni attualmente vigenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio; le operazioni poste in essere a decorrere dall dovranno essere contabilizzate secondo le nuove disposizioni. ATTENZIONE ALLA INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

4 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale - Schema di stato patrimoniale novità

5 Le novità del bilancio di esercizio I principi di redazione

6 Le novità introdotte dal Dlgs 139/2015 Il DLgs n. 139 (c.d. decreto bilanci ) ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina La direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e, quindi, del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio Il DLgs. 139/2015 integra e modifica, tra l altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della dire*va, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti ai fini della redazione del bilancio d esercizio delle societa di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall

7 Principi di redazione del bilancio PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Il DLgs. 139/2015 modifica l art bis c.c., eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell elemento dell a*vo o del passivo considerato e stabilendo che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto. Viene, quindi, conferita chiarezza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali. Le operazioni di leasing? L introduzione piena, nel nostro ordinamento, del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario. Per contro, il DLgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all art co. 1 n. 22 c.c. (che individua l informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l adozione del c.d. metodo patrimoniale Il legislatore ha, infatti, preferito mantenere l attuale impianto normativo, in attesa lo Iasb pubblicasse il nuovo principio contabile sulla contabilizzazione dei leasing. Il nuovo principio IFRS 16 pubblicato nel gennaio 2016 è valido dal 1 gennaio 2019, ma l'applicazione anticipata è consentita per le aziende che applicano anche l'ifrs 15 - Ricavi da contratti con clienti

8 Principi di redazione del bilancio PRINCIPIO DI RILEVANZA Il DLgs. 139/2015 stabilisce che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Viene, quindi, dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza, che, nonostante trovasse riscontro in alcune norme relaave alla redazione e al contenuto del bilancio, è stato finora individuato espressamente, tra i postulati del bilancio d esercizio, soltanto dai principi contabili nazionali. Il DLgs. 139/2015: - ribadisce che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità - richiede di illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.

9 Le novità del bilancio di esercizio Stato patrimoniale, conto economico, nota Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e nuovi criteri di valutazione

10 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Le nuove disposizioni introducono diverse novità nella classificazione delle voci di bilancio: nell attivo dello stato patrimoniale scompaiono le azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), i conti d ordine e aggi e disaggi di emissione. d altro canto vengono introdotte specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti e nel passivo, si introduce la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del patrimonio netto. Il D.Lgs. 139/2015 pertanto innova il rigido schema di stato patrimoniale previsto dall art cc. introducendo rilevanti modifiche in seguito riportate

11 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità La relazione illustrativa al decreto di recepimento della direttiva 2013/34/UE chiarisce che le modifiche apportate allo schema di stato patrimoniale previsto dall art 2424 C.c. sono state introdotte al fine di recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità e sulle azioni proprie. La relazione prosegue precisando che sono state introdotte anche specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè c.d. imprese sorelle). Infine ha specificato che sono state eliminate le disposizioni relative ai conti d ordine, la cui informativa ai sensi della direttiva è ora fornita nella nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d della direttiva).

12 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale ATTIVO NUOVO SCHEMA A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia richiamata. B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I. Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. I. Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. VECCHIO SCHEMA A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I. Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre II. Immobilizzazioni materiali: 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

13 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale ATTIVO NUOVO SCHEMA III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d bis) verso altri; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi. VECCHIO SCHEMA III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l esercizio successivo: 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie

14 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale ATTIVO NUOVO SCHEMA C) Attivo circolante I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5 quater) verso altri. VECCHIO SCHEMA C. Attivo circolante I. Rimanenze: 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo: 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 4-bis) crediti tributari 4-ter) imposte anticipate 5) verso altri

15 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale ATTIVO NUOVO SCHEMA C) Attivo circolante III - Attivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) strumenti finanziari derivati attivi; 6) altri titoli. IV - Disponibilita liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa D) Ratei e risconti VECCHIO SCHEMA C) Attivo circolante III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie 6) Altri titoli IV. Disponibilità liquide: 1) Depositi bancari e postali 2) Assegni 3) Denaro e valori in cassa D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

16 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale PASSIVO NUOVO SCHEMA A. Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da sopraprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell esercizio. X-Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio B. Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri. C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato VECCHIO SCHEMA A. Patrimonio netto: I. Capitale II. Riserva da sopraprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Altre riserve, distintamente indicate VII. Utili (perdite) portati a nuovo VIII. Utile (perdita) dell esercizio B. Fondi per rischi ed oneri: 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Per imposte, anche differite 3) Altri C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

17 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale PASSIVO NUOVO SCHEMA D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) Altri debiti E. Ratei e risconti VECCHIO SCHEMA D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo: 1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso soci per finanziamenti 4) Debiti verso banche 5) Debiti verso altri finanziatori 6) Acconti 7) Debiti verso fornitori 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 9) Debiti verso imprese controllate 10) Debiti verso imprese collegate 11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari 13) Debiti verso istituti di previdenze e di sicurezza sociale 14) Altri debiti E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell aggio su prestiti

18 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche B.I.2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita B.I.2) Costi di sviluppo I costi di ricerca e pubblicita non saranno piu capitalizzabili nell attivo di Stato patrimoniale e dovranno essere rilevati a Conto economico nell esercizio di sostenimento. Viene modificato il periodo di ammortamento dei costi di sviluppo, che non saranno piu ammortizzati entro un periodo di cinque anni, bensì in funzione della loro vita utile. Tutte le operazioni in essere all Con riferimento alle voci in esame, e in specie ai costi di ricerca e pubblicita, nonche ai costi di sviluppo risultanti dal bilancio 2015, la mancanza di una specifica disciplina transitoria pone rilevanti problematiche applicative. B.I.5) Avviamento (i) Viene modificato il periodo di ammortamento dell avviamento, che non sara piu ammortizzato entro un pe- riodo di cinque anni, bensì in funzione della sua vita utile; (i) Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti. (ii) Viene precisato che non sono ammessi ripristini di valore su rettifiche relative all avviamento. (ii) Non è prevista una disciplina transitoria. La modifica in esame trova, quindi, applicazione a decorrere dall

19 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche B.III.1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Stessa modifica per la voce C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni B.III.1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese Viene introdotta una voce relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle ). Bilancio 2016.

20 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche B.III.2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri Stessa modifica per la voce C.II Crediti B.III.2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) Verso controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) verso altri Viene previsto che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, attualizzando i crediti che non sono produttivi di interessi. Viene introdotta una voce relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle ). Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti. Bilancio B.III.3) Altri titoli Viene previsto che le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato (ove le caratteristiche del titolo lo consentano). Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti.

21 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche B.III.4) Azioni proprie Stessa modifica per la voce C.III 5) Azioni proprie B.III.4) Strumenti finanziari derivati attivi È stata eliminata la voce destinata ad accogliere le azioni proprie, che non potranno piu essere iscritte nell attivo patrimoniale, ma dovranno essere iscritte in riduzione del patrimonio netto. È stata inserita una voce destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. Bilancio Tutte le operazioni in essere all

22 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti D) Ratei e risconti È stato eliminato il riferimento al disaggio di emissione, in considerazione dell introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti. Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti

23 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche I Capitale II Riserva da soprapprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Riserva per azioni proprie in portafoglio VII Altre riserve VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell esercizio I Capitale II Riserva da soprapprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserve statutarie VI Altre riserve VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell esercizio X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio È stata eliminata la voce A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio ed è stata inserita la voce A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina delle azioni proprie. È stata inserita la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati. Bilancio Tutte le operazioni in essere all

24 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) strumenti 3) altri finanziari derivati passivi 4) Altri È stata inserita una voce destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi, in considerazione della nuova disciplina che prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value. Tutte le operazioni in essere all

25 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti 7) debiti verso fornitori 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti 7) debiti verso fornitori 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti Viene previsto che i debiti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, attualizzando i debiti che non sono produttivi di interessi. Viene introdotta una voce relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle ). Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti Bilancio 2016.

26 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Schema di stato patrimoniale novità Voce di bilancio Nuova denominazione Modifiche apportate dal DLgs. 139/2015 Decorrenza delle modifiche E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell aggio su prestiti E) Ratei e risconti È stato eliminato il riferimento all aggio di emissione, in considerazione dell introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti. Operazioni poste in essere dall Le operazioni pregresse possono continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni vigenti. Conti d ordine - Vengono eliminati i conti d ordine. La relativa informativa (su impegni, garanzie e passivita potenziali) dovra essere fornita nella Nota integrativa. Bilancio 2016.

27 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Azioni proprie in portafoglio Viene modificato il trattamento contabile delle azioni proprie, allineandolo alla prassi internazionale (IAS/IFRS). Il comma 1 dell art. 6 dello schema di D.Lgs. modifica l art ter c.c. in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l art. 10 della Direttiva 2013/34/UE, che non consente l iscrizione nell attivo immobilizzato delle azioni proprie. In particolare, il co. 3 dell art ter c.c. (contenente la disciplina delle proprie azioni ), ai sensi del quale una riserva indisponibile pari all importo delle azioni proprie iscritto all attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate, viene sostituito con il seguente l acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo. Si prevede, quindi, che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto. Parallelamente, viene modificato l art bis c.c. (che reca disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale), con l inserimento del co. 7, ai sensi del quale le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell articolo 2357-ter.

28 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Azioni proprie in portafoglio Ratio della modifica La modifica è stata indotta dall art. 10 della direttiva 2013/34/UE, che, nel disciplinare gli schemi per la presentazione dello Stato patrimoniale, non consente l iscrizione nell attivo immobilizzato delle azioni proprie, mentre prevede una specifica voce ad esse destinata all interno dell attivo circolante. La relazione illustrativa ha, a tal proposito, sottolineato che il legislatore, allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, ha optato per il divieto di iscrizione in bilancio anche delle azioni proprie non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società (e, quindi, rilevate nell attivo circolante). Peraltro, con l intervento in esame, si risolvono i dubbi interpretativi circa la natura e il regime di disponibilità della riserva per azioni proprie. Modifiche agli schemi di bilancio Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, è stato modificato l art c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale): eliminando le specifiche voci nell attivo dello Stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e C.III.5); eliminando la voce A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio ed inserendo la voce A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

29 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Conti d ordine Vengono eliminate le disposizioni relative ai conti d ordine. Parallelamente, viene stabilito che la relativa informativa (su impegni, garanzie e passività potenziali) deve essere fornita nella Nota integrativa. In particolare, è stato modificato l art c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale), abrogando il co. 3, ai sensi del quale in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

30 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Conti d ordine Informativa in Nota integrativa Viene sostituito l art co. 1 n. 9 c.c., ai sensi del quale la Nota integrativa deve indicare gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Per contro, viene stabilito che: la Nota integrativa deve indicare l importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dalla stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate ; sono distintamente indicati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest ultime (c.d. sorelle ). Tale disposizione recepisce l art. 16 co. 1 lett. d) della direttiva 2013/34/UE.

31 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Disaggi e aggi su prestiti Il metodo del costo ammortizzato deve essere applicato anche per la valutazione dei disaggi e degli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra i ratei e risconti. Viene, infatti, sostituito l art co. 1 n. 7 c.c., ai sensi del quale il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito, con il seguente il disaggio e l aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8) e, quindi, secondo il metodo del costo ammortizzato. Per coerenza, sono stati eliminati i riferimenti alla rilevazione in bilancio dei disaggi e degli aggi di emissione. In particolare, all art c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale): la voce D - Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti è stata sostituita dalla seguente D - Ratei e risconti ; la voce E - Ratei e risconti, con separata indicazione dell aggio su prestiti è stata sostituita dalla seguente E - Ratei e risconti

32 Valutazione degli strumenti derivati Viene introdotta una disciplina civilistica per la rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura ispirata alla prassi internazionale, che, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, prevede la rilevazione dei diritti contrattuali e delle obbligazioni relativi agli strumenti derivati nello Stato patrimoniale, rispettivamente come attività e passività Le disposizioni in esame meritano particolare attenzione, in quanto, da un lato, introducono nel nostro ordinamento tecniche di misurazione complesse, che richiedono competenze specialistiche, e, dall altro lato, potrebbero avere effetti rilevanti sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico delle imprese interessate Rilevazione iniziale Il DLgs. 139/2015 prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti finanziari derivati al fair value. Tale obbligo è esteso anche ai derivati incorporati in altri titoli

33 Valutazione degli strumenti derivati Valutazioni successive Il DLgs. 139/2015 stabilisce che le variazioni del fair value dei derivati sono imputate: - al Conto economico; - oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un operazione programmata (c.d. cash flow hedge), direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto Tale riserva è imputata al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell operazione oggetto di copertura Il DLgs. 139/2015 stabilisce, inoltre, che gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito (c.d. fair value hedge, ndr) sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura Per quanto detto, nel caso di strumenti derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari od operazioni di futura manifestazione Infatti, ferma restando la valutazione al fair value del derivato: - nel primo caso, la norma richiede di valutare l elemento oggetto di copertura evidenziando a Conto economico le variazioni di valore relative al rischio coperto; - nel secondo caso, in assenza di elementi da valutare in bilancio, in quanto la copertura si riferisce a fenomeni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati in una voce del patrimonio netto. Una volta manifestaasi gli effe* dell operazione a cui si è inteso dare copertura, gli uali o le perdite maturaa sullo strumento derivato sono rilevaa nel Conto economico, così da sterilizzare le oscillazioni di valore sull elemento oggetto di copertura

34 Valutazione degli strumenti derivati Per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati, sono stati modificati gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico A fronte della modifica normativa in esame, il DLgs. 139/2015 integra l informativa da fornire in Nota integrativa sugli strumenti finanziari derivati Le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura non sono applicabili, per espressa disposizione normativa, alle c.d. micro imprese (che non superano i limiti di cui al nuovo art ter c.c.), mentre non sono previste esenzioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata

35 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Costi di ricerca e pubblicità Viene modificata la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità, prevedendo che gli stessi non siano più capitalizzabili nell attivo di Stato patrimoniale, in linea con la prassi internazionale. Nel dettaglio, viene modificato l art c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale), eliminando i costi di ricerca e di pubblicità (in precedenza iscrivibili, alle condizioni previste dal documento OIC 24, nella voce B.I.2 dell attivo) dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali. Coerentemente, viene modificato l art co. 1 n. 5 c.c. (che disciplina attualmente i criteri di valutazione degli oneri pluriennali), eliminando il richiamo ai costi di ricerca e di pubblicità. I costi in esame costituiranno, quindi, costi di periodo e dovranno essere rilevati a Conto economico nell esercizio del loro sostenimento. Informativa in Nota integrativa Viene modificato l art co. 1 n. 3 c.c., che richiede di indicare in Nota integrativa la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento, eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità.

36 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Costi di sviluppo Viene modificata la disciplina dei costi di sviluppo, con particolare riferimento al periodo di ammortamento, per coordinarla con le disposizioni di cui all art. 12 co. 11 della direttiva 2013/34/UE. Nel dettaglio, viene modificato l art co. 1 n. 5 c.c., che stabiliva che i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale... devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Il DLgs. sostituisce la disposizione riportata, stabilendo che i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs., i costi di sviluppo non devono più, quindi, essere ammortizzati entro un periodo di cinque anni, bensì in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita utile non possa essere determinata attendibilmente, i costi di sviluppo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Detto ciò, anche a seguito della modifica in esame, resta fermo che i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. Inoltre, fino a che l'ammortamento dei costi... di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l ammontare dei costi non ammortizzati. Costi di impianto e ampliamento Si noti che, nonostante il DLgs. sostituisca interamente l art co. 1 n. 5 c.c., non vengono apportate modifiche alla disciplina dei costi di impianto e ampliamento, che continuano a dover essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Tale disposizione è coerente con l art. 12 co. 11 della direttiva 2013/34/UE.

37 STATO PATRIMONIALE D.Lgs. 139/2016 novità stato patrimoniale Imprese sorelle Vengono modificati gli artt (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale) e 2425 (che disciplina il contenuto del Conto economico) c.c., introducendo specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle ). Nell attivo di Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie: è inserita la nuova voce B.III.1.d) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti, mentre le partecipazioni in altre imprese sono rilevate nella successiva voce B.III.1.d-bis) - Partecipazioni in altre imprese ; è inserita la nuova voce B.III.2.d) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, mentre i crediti verso altri sono rilevati nella successiva voce B.III.2.d-bis) Crediti verso altri. Nell attivo di Stato patrimoniale, tra l attivo circolante: è inserita la nuova voce C.II.5) - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, mentre i crediti tributari sono rilevati nella successiva voce C.II.5-bis) - Crediti tributari, le imposte anticipate sono rilevate nella voce C.II.5-ter) - Imposte anticipate e i crediti verso altri sono rilevati nella voce C.II.5-quater) - Crediti verso altri ; è inserita la nuova voce C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Nel passivo di Stato patrimoniale, tra i debiti, è inserita la nuova voce D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

38 CONTO ECONOMICO D.Lgs. 139/2016 novità Conto economico Per quanto concerne il Conto economico, le principali variazioni ed integrazioni riguardano: - I proventi e oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti; - Rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alla dinamica registrata dal fair value ; - Abrogazione delle voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri straordinari In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che precedentemente li evidenziava. Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota integrativa la loro separata identificazione e il loro commento. Difatti, l art c.c., nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota integrativa l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. E al riguardo da precisare che un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell impresa; l impostazione è stata ribaltata. In sostanza ora, se i proventi e oneri sono di ammontare apprezzabile essi vanno indicati e commentati in Nota integrativa.

39 CONTO ECONOMICO D.Lgs. 139/2016 novità Schema di conto economico NUOVO SCHEMA A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) VECCHIO SCHEMA A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

40 CONTO ECONOMICO D.Lgs. 139/2016 novità NUOVO SCHEMA C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.. 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; VECCHIO SCHEMA C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) ) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

41 CONTO ECONOMICO D.Lgs. 139/2016 novità Schema di conto economico NUOVO SCHEMA D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: d) di strumenti finanziari derivati; VECCHIO SCHEMA D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie: 18) rivalutazioni: 19) svalutazioni:

42 CONTO ECONOMICO D.Lgs. 139/2016 novità Schema di conto economico NUOVO SCHEMA Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) VECCHIO SCHEMA Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) E) Proventi e oneri straordinari: Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21) utile (perdite) dell'esercizio 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio

43 Contenuto della nota integrativa ORDINE Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. AMMINISTRATORI E SINDACI La Nota integrativa deve indicare: - l ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; - l ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci; - il tasso d interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. Rimane ferma la disciplina dell art c.c., che vieta i rapporti patrimoniali che possano compromettere l indipendenza dei sindaci.

44 Contenuto della nota integrativa FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO L informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio, che prima doveva essere fornita nella Relazione sulla gestione, deve essere inserita nell ambito della Nota integrativa Le informazioni da indicare riguardano la natura e l effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio DESTINAZIONE DEGLI UTILI O LA COPERTURA DELLE PERDITE In Nota integrativa devono essere indicate informazioni riguardanti la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

45 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato La riforma contabile introduce il modello del costo ammortizzato, da utilizzare per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. È obbligatorio attualizzare i crediti e i debiti il cui incasso o pagamento è previsto oltre il normale ciclo operativo Il costo ammortizzato è definito come il valore a cui l attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell interesse effettivo sulla differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza Dedotta ogni riduzione di valore o per irrecuperabilità Vanno attualizzati tutti i crediti ed i debiti (commerciali e finanziari) Occorre tener conto del fattore temporale nella valutazione, pertanto in sede di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con il tasso di mercato Il credito ed il debito vanno iscritti inizialmente al valore nominale al netto di premi, abbuoni e includendo i costi direttamente attribuibili alla transazione. Ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito

46 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato I costi di transazione possono essere: - spese di istruttoria; - gli oneri di perizia del valore dell immobile e altri costi accessori per l ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari - le eventuali commissioni attive e passive iniziali - le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza.

47 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva ed è il tasso interno di rendimento (TIR), costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazioni iniziale. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l incasso o il pagamento anticipato si verifichi. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito

48 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Supponiamo che, in data 1 gennaio 20X0, Alfa S.p.A. si indebiti con una banca, stipulando un contratto di finanziamento che preveda le seguenti condizioni: - importo complessivo del finanziamento, ; - tasso di interesse fisso del 3%; - interessi annuali posticipati che maturano dal 1 gennaio 20X0 e saranno pagati posticipatamente il 31 dicembre di ciascun esercizio; - oneri accessori sostenuti dalla stessa Alfa S.p.A., in sede di stipula del contratto, pari a 2.000; - rimborso del capitale a scadenza dopo 5 anni.

49 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Determinazione del valore iniziale d iscrizione (Fair value) Il valore di iscrizione iniziale corrisponde al fair value del finanziamento ed è pari a , ottenuto per somma algebrica tra: - l importo complessivo del finanziamento: gli oneri accessori sostenuti dalla società in sede di stipula del contratto: (2.000) Valore di iscrizione iniziale (fair value)

50 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Quantificazione degli oneri e dei proventi che rendono differente il valore iniziale e a scadenza dello strumento finanziario Nel nostro esempio non sono stati ipotizzati proventi, ma solamente oneri, pari a 2.000, che rendono il fair value iniziale del finanziamento ( ) differente dal fair value a scadenza ( ). L'importo di tali oneri, dovrà essere ammortizzato durante tutta la durata del finanziamento, anziché essere interamente iscritto nel conto economico nell esercizio in cui si sostiene finanziariamente determinando un progressivo allineamento del fair value iniziale al fair value a scadenza.

51 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Determinazione del tasso d interesse effettivo Il tasso di interesse effettivo viene determinato attualizzando alla data della stipula del contratto tutti i flussi di cassa collegati all'operazione di finanziamento, rappresentati dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale a scadenza e ponendo tale valore pari al fair value iniziale del finanziamento che, come sappiamo, è pari a Tale tasso è pari al 3,4422%, come risulta dal seguente calcolo: = 3.000/(1+ x) /(1+ x) /(1+ x) /(1+ x) (1+ x)5 da cui X = 3,4422%

52 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Il tasso di interesse effettivo dell'operazione, pari a 3,4422%, si può determinare molto semplicemente con un foglio elettronico. Il tasso di interesse effettivo (3,4422%) è superiore al tasso previsto contrattualmente (3%), proprio per la presenza degli oneri accessori.

53 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato ESEMPIO Presentazione del piano di ammortamento del finanziamento Il piano di ammortamento del prestito è un prospetto, come quello che presentiamo nella seguente tabella, che mostra i flussi di capitale e di interesse dell'operazione durante l'intero periodo di durata. Anni Capitale (e oneri) (A) Interessi nominali (B= *3 %) Interessi effettivi (C) Delta (D=C-B) Sommato ria di Delta (E) Costo ammortizzato (F= E) , ,00 1 0, , ,39 373,39 373, ,39 2 0, , ,25 386,25 759, ,64 3 0, , ,54 399, , ,18 4 0, , ,30 413, , , , , ,52 427, ,00 Tot , ,00

54 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato Si evidenzia che il criterio del costo ammortizzato non prescinde totalmente dal fair value: in effetti la rilevazione iniziale avviene proprio al fair value ( ) e sarà oggetto di rettifiche contabili sulla base del tasso di interesse effettivo. Si presentano di seguito le scritture contabili del primo periodo, per mettere in evidenza le problematiche contabili relative alla valutazione al costo ammortizzato di un debito.

55 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato In sede di initial recognition del debito (all atto di erogazione del mutuo), lo strumento finanziario si rileva a fair value. 1/1/20X0 DARE AVERE Banca x c/c Debiti verso banche All atto del pagamento della prima quota interessi, si tiene conto che: da un punto di vista economico si pagano gli interessi effettivi (calcolati al tasso di interesse effettivo del 3,4422%); finanziariamente, si pagano gli interessi effettivi (al tasso del 3%).

56 I criteri di valutazione Il costo ammortizzato Le scritture contabili saranno pertanto le seguenti: 31/12/20X0 DARE AVERE Interessi passivi su finanziamenti 3.373,39 Debiti verso banche 3.373,39 31/12/20X0 DARE AVERE Debiti verso banche Banca x c/c 3.000

57 I criteri di valutazione Le vie d uscita dal costo ammortizzato Disciplina transitoria Crediti e debiti inferiori a 12 mesi Costi di transazione irrilevanti Bilancio abbreviato e micro imprese

58 Criteri di valutazione AVVIAMENTO Il DLgs. 139/2015 modifica la disciplina dell avviamento prevedendo che sia ammortizzato in funzione della sua vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la vita uale non possa essere samata arendibilmente, l avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell avviamento Resta fermo che l avviamento puo essere iscritto nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto Il DLgs. 139/2015 inoltre prevede che qualora vengano meno i motivi di una precedente svalutazione dell avviamento, il valore originario non può essere ripristinato (come accade invece per le altre immobilizzazioni)

59 Le novità del bilancio di esercizio I bilanci minori

60 BILANCIO ABBREVIATO Il DLgs. 139/2015 ha modificato gli obblighi di informativa previsti dall art bis per le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata, vale a dire le societa, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell attivo dello Stato patrimoniale: euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; dipendenti occupaa in media durante l esercizio: 50 unità Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono indicare nell attivo dello Stato patrimoniale il solo valore nero delle immobilizzazioni, così come previsto per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria. Alcune voci del Conto economico possono essere raggruppate. Ad esempio relativo schema. In particolare, viene stabilito che le voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) possono essere raggruppate, rispettivamente, con le altre voci dedicate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di attività finanziarie Le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario

61 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Dal vecchio al nuovo bilancio abbreviato nota integrativa 2435 bis vecchio 2435 bis nuovo Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, - Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. - Rilevanza - Deroga dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, Schemi e comparabilità dal secondo comma dell'articolo 2424, - Elementi che ricadono in più voci dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, Partecipazioni al patrimonio netto Avviamento la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

62 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Dal vecchio al nuovo bilancio abbreviato la nota integrativa 2435 bis vecchio 2435 bis nuovo 1) Criteri di valutazione 4) Variazioni nelle voci PN, fondi, TFR e altre voci 5) Elenco partecipazioni e dettagli 6) Ammontare globale debiti sup. a 5 anni e assistiti da garanzie reali 8) Oneri finanziari imputati all attivo 11) Proventi da partecipazione diversi dai dividendi (voce 15 di CE) 18) Azioni di godimento e obbligazioni convertibili 19) Altri strumenti finanziari emessi 20) Patrimonio destinati a specifici affari 21) Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 22) Leasing finanziari 22-bis) Operazioni con parti correlate 22-ter) Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, se significativi 1) Criteri di valutazione 2) Movimenti delle immobilizzazioni 6) Ammontare globale debiti sup. a 5 anni e assistiti da garanzie reali 8) Oneri finanziari imputati all attivo 9) Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo SP 13) Importo e natura dei ricavi o dei costi con entità o incidenza eccezionali; 15) Numero medio dipendenti, Senza ripartizione per categoria 16) Compensi anticipazioni, crediti concessi ad amm.ori/sindaci 22-bis) Operazioni con parti correlate 22-ter) Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, se significativi (solo le indicazioni sugli effetti patrimoniali, finanziari ed economici) 22-quater) fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio 22-sexies) senza indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; primo comma 2427-bis 1 strumenti finanziari derivati

63 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Dal vecchio al nuovo bilancio abbreviato 2435 bis vecchio 2435 bis nuovo Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

64 Il passaggio alle nuove norme di bilancio La nuova nota integrativa per gli abbreviati Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata nota integrativa semplificata ma non troppo. Con il D.Lgs. 139/2015, infatti, si riducono alcuni obblighi informativi (es. leasing) e se ne sommano altri nuovi in aggiunta a quelli previsti in precedenza (es. ricavi e costi straordinari). Ma andiamo con ordine nel dettaglio delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all informativa da indicare in nota integrativa a partire dai bilanci abbreviati Novità e riduzioni introdotte Innanzitutto, a differenza della precedente formulazione che individuava in negativo le informazioni che si potevano omettere nella nota integrativa, il nuovo testo normativo enuncia in positivo le informazioni che devono essere fornite. Dal confronto dei due testi normativi si rileva l intento di mantenere in nota le sole informazioni ritenute utili per i lettori dei bilanci delle piccole società, infatti, le informazioni sono numericamente inferiori rispetto al passato. Operativamente, per esempio, è significativo il venir meno dell obbligo di evidenziare in nota gli effetti che la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario avrebbe prodotto sul bilancio. E, inoltre, lunga la lista degli accadimenti con riferimento ai quali non si dovrà più dire nulla: riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, variazioni del patrimonio netto, fondi e TFR, partecipazioni in imprese controllate e collegate, variazioni nei cambi valutari, crediti e debiti relativi ad operazioni pronti contro termine, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, corrispettivi del revisore legale, azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi, finanziamenti effettuati dai soci, patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

65 Il passaggio alle nuove norme di bilancio La nuova nota integrativa per gli abbreviati Richieste aggiuntive Chi è alle prese con la composizione della nota integrativa abbreviata deve fare attenzione perché per la prima volta fanno ingresso nel documento i fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio, gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e gli elementi di ricavo e costo eccezionali. Questi ultimi, devono essere indicati nella nota integrativa anche a causa, rispettivamente, dell abrogazione dei conti d ordine e della parte straordinaria del conto economico. Infine, altre informazioni in più rispetto al passato devono essere date con riguardo ai movimenti delle immobilizzazioni, al numero medio dei dipendenti, ai rapporti economici con amministratori e sindaci, agli strumenti finanziari derivati, ai dati dell impresa controllante che redige il bilancio consolidato. Informazioni ulteriori Anche i soggetti che redigono il bilancio abbreviato devono attrezzarsi per illustrare in nota i criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. È il caso, ad esempio, di una società che abbia scelto - in forza del principio di rilevanza - di applicare la metà dell aliquota ordinaria per ammortizzare i cespiti acquistati durante l anno, avendo valutato come irrilevanti le differenze rispetto all applicazione del pro rata temporis. La nuova norma, inoltre, ribadisce la necessità di fornire spiegazioni sulla scelta del periodo di ammortamento dell avviamento e sulle ragioni delle differenze iscritte nell attivo con riferimento alle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto. Infine, vale la regola in base alla quale vanno indicate comunque le informazioni che, seppur non obbligatorie in base all articolo 2435-bis, siano considerate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

66 Il passaggio alle nuove norme di bilancio La nota integrativa abbreviata Criteri di Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori in valutazione e le valuta. variazioni nelle Movimenti delle immobilizzazioni, specificando costo, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, immobilizzazioni acquisizioni, riclassifiche, alienazioni, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell esercizio, nonché il totale delle rivalutazioni riferite alle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell esercizio Impegni, garanzie e passività potenziali Ricavi e costi con entità o incidenza eccezionali Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest ultime Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali per consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che non ripetibili nel tempo. Alcuni esempi: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; cessioni di attività immobilizzate; ristrutturazioni aziendali; operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d azienda etc.) Fatti intervenuti Informazioni sui fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di dopo la chiusura bilancio, in quanto di competenza dell esercizio successivo. Se rilevanti tali fatti devono essere illustrati perché la loro dell esercizio mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i lettori del bilancio di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni. Esempio: la distruzione di impianti di produzione causata da calamità Criteri applicazione principio rilevanza di Criteri con i quali hanno dato attuazione al principio di rilevanza in base al quale non occorre rispettare gli obblighi in del tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Esempio: la società che abbia scelto di applicare la metà dell aliquota ai fini dell ammortamento ai cespiti acquistati durante l anno Inoltre informazioni su valore iscritto all attivo per partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto; periodo di ammortamento dell avviamento, debiti superiori ai 5 anni con garanzie su beni sociali; oneri finanziari capitalizzati; numero medio dei dipendenti; rapporti economici con amministratori e sindaci; operazioni con maggiori azionisti, amministratori, sindaci e partecipate; natura e obiettivo economico di accordi fuori bilancio; derivati; dati della consolidante

67 BILANCIO ABBREVIATO I CRITERI DI VALUTAZIONE Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società in esame non sono, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato Non sono previste, invece, esenzioni, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, con riferimento alle disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura

68 MICRO IMPRESE L articolo 2435-ter c.c. disciplina il nuovo regime semplificato per la redazione del bilancio delle imprese che non superano determinati limiti dimensionali: cosiddette micro imprese Sono considerate micro imprese le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell attivo dello Stato patrimoniale: euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; dipendenti occupati in media durante l esercizio: 5 unità Le micro imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (schemi e criteri), salvo le ulteriori semplificazioni per esse previste

69 MICRO IMPRESE Le micro imprese sono esonerate - dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino: - l informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale; - l informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci; - dalla Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino: le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società; le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell esercizio

70 Inoltre, alle micro imprese non sono applicabili: - la disposizione di cui all art co. 5 c.c., secondo cui se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione contenuta negli articoli del c.c. relativi al bilancio fosse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata; - le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura Le società che si avvalgono delle esenzioni previste per le micro imprese devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, abbiano superato due dei limiti sopra indicati per l accesso al regime semplificato.

71 Le novità del bilancio di esercizio Il rendiconto finanziario

72 Il rendiconto finanziario Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su: a. le disponibilita liquide prodotte/assorbite dall attivita operativa e le modalita di impiego/copertura; b. la capacità della societa di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e c. la capacità della societa di autofinanziarsi.

73 Le disponibilità liquide Per comprendere cosa si intenda per «disponibilità liquide» occorre fare riferimento ai principi contabili nazionali. Secondo l Oic 10 «Rendiconto finanziario» le «disponibilità liquide» sono rappresentate dai: - depositi bancari e postali, - dagli assegni - e dal denaro e valori in cassa. Lo stesso principio contabile ha eliminato la possibilità di redigere il rendiconto finanziario facendo riferimento alla risorsa finanziaria del «capitale circolante netto», in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.

74 Le disponibilità liquide La nozione di disponibilità liquide prevista dall Oic 10 si differenzia da quella prevista dai principi contabili internazionali, i quali includono nelle risorse finanziarie anche i «mezzi equivalenti» (cash equivalents), rappresentati dagli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro. Lo Ias 7, inoltre, include tra le disponibilità liquide e mezzi equivalenti anche gli scoperti bancari rimborsabili a vista che formano parte integrante della gestione della liquidità dell impresa. Tali strumenti sono stati esclusi dall Oic 10, come chiarito dallo standard setter nazionale nell introduzione al documento, a causa di incertezze applicative che ne potrebbero derivare.

75 Le tre aree di attività L articolo 2425-ter del codice civile prevede che dal rendiconto finanziario risultano, per l esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l ammontare e la composizione delle disponibilita liquide, all inizio e alla fine dell esercizio, ed i flussi finanziari dell esercizio derivanti dall attivita operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci. L attivita operativa comprende generalmente le operazioni connesse all acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonche le altre operazioni non ricomprese nell attivita di investimento e di finanziamento. L attivita di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attivita finanziarie non immobilizzate. L attivita di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilita liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

76 I metodi Il flusso finanziario dell attivita operativa puo essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l utile o la perdita d esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari). La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilita liquide avvenuta nel corso dell esercizio.

77 I flussi finanziari dell attività operativa I flussi finanziari dell attivita operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell attivita di investimento e di finanziamento. Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall attivita operativa sono: - incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; - incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi; - pagamenti per l acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi; - pagamenti per l acquisizione di servizi; - pagamenti a, e per conto di, dipendenti; - pagamenti e rimborsi di imposte; - incassi per proventi finanziari.

78 I flussi finanziari dell attività operativa Le rettifiche all utile/perdita per ottenere il flusso finanziario dell attività operativa: - elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilita liquide nel corso dell esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto; alcuni esempi sono: ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non distribuiti relativi a partecipazioni in societa collegate valutate con il metodo del patrimonio netto; - variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell attivita operativa. Alcuni esempi sono: variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi. Le variazioni del capitale circolante netto rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell esercizio precedente; - operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall attivita di investimento e finanziamento. Ad esempio: le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attivita. Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioe in variazioni disponibilita liquide).

79 I flussi finanziari dell attività operativa Le variazioni del capitale circolante: - l incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall utile (perdita) dell esercizio, in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispero ai ricavi di competenza dell esercizio e accreditaa al conto economico; al contrario una diminuzione dei credia è aggiunta all utile (perdita) dell esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell esercizio e accreditati al conto economico; - l incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all utile (perdita) dell esercizio, in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in piu rispetto ai costi di competenza); - l incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all utile (perdita) dell esercizio poiche nel calcolo dell utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilita liquida hanno rilievo solo gli acquisa. A Atolo esemplificaavo, nel caso di aumento delle rimanenze di merci, dero aumento è sottratto dall utile (perdita) dell esercizio, in quanto durante l esercizio gli acquisti effettuati sono stati superiori alle merci vendute per un ammontare pari alla differenza tra magazzino finale (superiore) e magazzino iniziale (inferiore). Sottraendo dall utile/perdita dell esercizio la variazione delle rimanenze ne viene neutralizzato l effetto economico, affinche il rendiconto rifletta esclusivamente l effetto sulla situazione finanziaria delle disponibilita liquide impiegate per gli acquisiti nel corso dell esercizio; - l aumento dei ratei passivi è aggiunto all utile/perdita dell esercizio in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico

80 I flussi finanziari dell attività di investimento I flussi finanziari dell attivita di investimento comprendono i flussi che derivano dall acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attivita finanziarie non immobilizzate. In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall attivita di investimento derivano da: - acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna); - acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati; - acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate; - acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni; - acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni; - erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.

81 I flussi finanziari dell attività di investimento I flussi finanziari derivanti dall acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell attivita di investimento, per l uscita effettivamente sostenuta nell esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; cio al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite dall operazione di acquisto. I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell attivita di investimento, per l entrata effettivamente incassata nell esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioe il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni; cio al fine di evidenziare in modo unitario la fonte di risorse finanziarie generate dall operazione di vendita. Considerato che nel conto economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell immobilizzazione, la societa rettifica l utile/perdita dell esercizio nell attivita operativa per il valore della plus/minusvalenza.

82 I flussi finanziari dell attività di finanziamento I flussi finanziari dell attivita di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall ottenimento o dalla restituzione di disponibilita liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall attivita di finanziamento sono: - incassi derivanti dall emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio; - pagamento dei dividendi; - pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; - incassi o pagamenti derivanti dall emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine; - incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

83 Casi particolari Interessi e dividendi Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell attivita operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attivita di investimento) o a finanziamenti (attivita di finanziamento). I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell attivita operativa e nell attivita di finanziamento. I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentaa nel rendiconto finanziario in modo disanto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo.

84 Casi particolari Imposte sul reddito I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell attivita operativa. Esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorita fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta. Esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorita fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi.

85 Valuta estera Casi particolari Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzaa non rappresentano flussi finanziari; l uale (o perdita) dell esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

86 Casi particolari Acquisto o cessione di rami d azienda Il flusso finanziario derivante dal corrispe*vo pagato/incassato per l acquisizione e la cessione di un ramo d azienda è presentato distintamente nell attivita di investimento, al netto delle disponibilita liquide acquisite o dismesse come parte dell operazione. La societa indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilita liquide; e c) l ammontare delle disponibilita liquide acquisito o ceduto con l operazione di acquisizione/cessione del ramo d azienda e d) il valore contabile delle attivita /passivita acquisite o cedute. Il flusso finanziario relativo all acquisizione di un ramo d azienda non puo essere compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d azienda.

87 Casi particolari OPERAZIONI NON MONETARIE Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l impiego di disponibilita liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) lo scambio di partecipazioni; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attivita.

88 Disciplina transitoria OPERAZIONI NON MONETARIE L aracolo 2425-ter del codice civile prevede che dal rendiconto finanziario risultano, per l esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l ammontare e la composizione delle disponibilita liquide, all inizio e alla fine dell esercizio, ed i flussi finanziari dell esercizio derivanti dall attivita operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci. L articolo 12 del d.lgs. 139/2015 non prevede un eccezione all applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell esercizio precedente.

89 Il rendiconto nel bilancio consolidato Il nuovo articolo 29, comma 1, del Dlgs 127/1991 prevede ora l obbligo di includere nel bilancio consolidato anche il rendiconto finanziario. Da un punto di vista operativo, ciò potrebbe comportare un significativo impegno nel raccogliere da tutte le imprese incluse nell area di consolidamento le informazioni necessarie a tale scopo.

90 Il rendiconto nel bilancio consolidato La rilevanza Con riguardo ai criteri generali che devono essere seguiti nella redazione del bilancio consolidato, il nuovo comma 3-bis dell articolo 29 dispone che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta». Il medesimo comma prevede che nella nota integrativa siano illustrati i criteri adottati dal redattore del bilancio consolidato per distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è (quali, ad esempio, soglie quantitative, in valore assoluto oppure in termini di incidenza percentuale rispetto da un dato aggregato di bilancio consolidato).

91 Il rendiconto nel bilancio consolidato La rilevanza dei rapporti infragruppo Avendo così introdotto tra i criteri generali quello della irrilevanza, è stata rimossa dall articolo 31 la facoltà di non eliminare dal bilancio consolidato i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento e i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime se irrilevanti. Ex articolo 33, inoltre, tale eliminazione deve avvenire a decorrere dalla data di acquisizione oppure, in alternativa, dalla data in cui l impresa é inclusa per la prima volta nel bilancio consolidato

92 L interpretazione del risultato La fase interpretativa dei risultati relativi ai flussi finanziari dell impresa, prende avvio dall indagine sulla composizione del cash flow totale In generale, i flussi prodotti dall impresa dovrebbero essere positivi, tali da garantire il soddisfacimento delle aspettative dei dipendenti, sotto forma di salari e stipendi, dei finanziatori esterni, attraverso il rimborso dei finanziamenti ed il pagamento degli interessi, dello stato mediante il pagamento delle imposte, del sistema azienda, sotto forma di autofinanziamento e dei soci, mediante l erogazione dei dividendi. Il cash flow totale, così come gia detto in precedenza, scaturisce dalla somma algebrica tra il CF reddituale ed il CF extra-reddituale. Dalla combinazione delle due grandezze è possibile registrare quarro ipotesi, così some segue:

93 L interpretazione del risultato Il cash flow totale scaturisce dalla somma algebrica tra il CF reddituale ed il CF extrareddituale

94 L interpretazione del risultato Dalla combinazione delle due grandezze è possibile registrare quattro ipotesi

95 L interpretazione del risultato L ipotesi1: CFred+CFextrared+ L ipotesi migliore è sicuramente la prima, contrassegnata da una situazione di CF reddituale e extra- reddituale positiva. Analisi del cash flow totale: verifica in termini assoluti dei flussi di cassa prodotti dalla gestione ordinaria rispetto a quelli che derivano dalla gestione degli investimenti e dei finanziamenti. Esempio: cash flow totale pari ad Al verificarsi di questa situazione, è però differente la condizione dell azienda i cui flussi reddituali sono pari, ad esempio, ad ed i flussi extra-reddituali pari ad , rispetto alla medesima azienda, qualora si registrassero flussi reddituali pari ad rispetto a quelli extra-reddituali pari ad È evidente che nella prima circostanza il cash flow totale positivo presenta una maggiore solidita, poiche l origine dei flussi di cassa totali è indubbiamente piu rassicurante trattandosi in misura maggiore di cash flow derivante dalle risorse finanziarie prodotte dalla gestione tipica dell impresa, cioe dal suo core business

96 L interpretazione del risultato L ipotesi2:cfred+cfextrared- Si trara di un ipotesi che è molto vicina alla realta di molte imprese, in quanto sovente la gestione extra- reddituale, ed in particolare quella finanziaria, assorbe parte delle risorse prodotte dalla gestione operativa. Il problema si pone se l erosione della gesaone extra-reddituale è tale da assorbire per intero i flussi prodotti dalla gestione reddituale, a tal punto da far registrare un cash flow totale negativo. Esempio: flusso reddituale di totalmente assorbito dai flussi in uscita di natura extra-reddituale pari ad ; flusso della gestione totale negativo di È evidente che, in questa circostanza, sarebbe meglio se i flussi reddituali in entrata venissero assorbiti a seguito del verificarsi di eventi di natura straordinaria, quali la registrazione di una minusvalenza, piuttosto che da fatti di gestione ripetitivi, come il pagamento degli oneri finanziari correlati all alta esposizione bancaria.

97 L interpretazione del risultato L ipotesi3:cfred-cf extrared+ La terza ipotesi denota un anomalia nella struttura finanziaria dell impresa, in quanto il contributo positivo, in termini di flussi di cassa prodotti, non proviene dalla gestione reddituale, bensì da quella extrareddituale. In quest ottica, l impresa potrebbe soffrire di un disequilibrio finanziario che a lungo andare potrebbe tradursi in un vero e proprio deficit finanziario. Ne consegue che, l attenzione dell analista, nel caso di specie, dovrebbe incentrarsi sulle motivazioni alla base del CF reddituale negativo, al fine di verificare le potenzialita di ripresa della realta aziendale in termini economici. Infatti, qualunque strategia indirizzata in tal senso, avrebbe di buono che l impresa potrebbe affiancare ai risultati del CF extra operativo positivi un CF reddituale di eguale segno.

98 L interpretazione del risultato L ipotesi 4:CFred-CFextrared- L ultima ipotesi è la più preoccupate, molto spesso sintomo di una difficoltà finanziaria di Apo patologico, è rappresentata da un CF reddituale negativo e da un CF extra reddituale anch esso negativo. Gli interventi realizzati, al verificarsi di questa condizione, si rivelano spesso tardivi ed inefficaci, anzi del tutto inutili. Pertanto, paradossalmente, azioni liquidatorie tempestive possono rappresentare il modo migliore per evitare che il patrimonio dell impresa continui ad essere depauperato.

99 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione % degli impieghi Un ulteriore passaggio nell analisi dei flussi finanziari potrebbe essere rappresentata dalla verifica, del peso, in termini percentuali, degli impieghi e fonti di ciascuna area gestionale, sul totale impieghi e sul totale fonti. L utilizzo della percentuale nella rappresentazione dei risultati rende piu netta ed immediata l indagine finanziaria.

100 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% di impieghi e fonti Pertanto, un totale impieghi che è in prevalenza riconducibile all attivita della gestione reddituale, denota una difficoltà da parte dell impresa, poiche il core business anziche generare risorse finanziarie le assorbe. È questo il caso in cui i costi monetari operativi superano i ricavi monetari operativi. In questa circostanza, il giudizio da parte dell analista non puo che essere negativo. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile approfondire lo studio di tipo finanziario, verificando la natura fisiologica o patologica della condizione appena descritta. E differente la situazione di prevalenza di impieghi di natura reddituale in una realta aziendale in fase di start up, rispetto ad un impresa in fase di declino, che sta vivendo una crisi irreversibile del proprio settore, oppure che sta perdendo quote di mercato. Così come è differente un assorbimento di flussi reddituali in un impresa che opera nel settore dell edilizia e che sta avviando un nuovo cantiere, rispetto ad un impresa che deve vendere gli immobili gia completati.

101 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione % di impieghi e fonti Meno preoccupante potrebbe, invece, dirsi il caso in cui si registri una prevalenza sul totale, degli impieghi relativi alla gestione dei finanziamenti. Anche in questo caso, necessiterebbe fare i dovuti distinguo, a seconda, ad esempio, che trattasi del rimborso di finanziamenti attinti da terze economie, piuttosto che una condizione di rimborso del capitale proprio relativamente al recesso di un socio. Ma anche con riferimento al rimborso dei finanziamenti si modifica il giudizio se, ad esempio, la restituzione dei mezzi monetari sia legata alla naturale scadenza delle rate del finanziamento oppure sia riconducibile ad una richiesta di revoca fido da parte di un istituto bancario.

102 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% di impieghi e fonti Con riferimento all area degli investimenti, una prevalenza sul totale impieghi, puo essere salutata con favore se i deflussi finanziari sono causati in prevalenza da nuovi investimenti, siano essi correlati alle immobilizzazioni immateriali, che materiali e finanziarie. Infatti, in quest ipotesi, in via generale, è possibile ravvisare una certa vivacità dell impresa, che è sul punto di ampliare il proprio portafoglio prodotti o sostituire i macchinari obsoleti. Meglio se, anche in questa circostanza, l analisi sui flussi, avvenisse sulla scorta di ulteriori informazioni. Si pensi a titolo esemplificativo, al caso in cui i nuovi investimenti siano stati effettuati senza una pianificazione strategica accorta (IRR?), ma sulla scorta della sensazione di una necessità di ampliare la propria capacità produttiva. Oppure si pensi al caso in cui, l incremento del valore degli inveskmenk durevoli fosse delato da una scelta di polikca di bilancio, ovvero da una necessità di capitalizzazione dei costi di esercizio.

103 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione % di impieghi e fonti

104 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% delle fonti

105 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% delle fonti Tra le situazioni prospettate, la piu auspicabile, è quella che vede la produzione di flussi finanziari di estrazione reddituale. Infatti i flussi finanziari che sono il frutto di redditi positivi della gestione caratteristica non possono che rassicurare il top management sul fatto che si sta facendo bene

106 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione % delle fonti A seguire, un ruolo importante è assegnato anche ai flussi finanziari provenienti in prevalenza dalla gestione dei finanziamenti, meglio se relativi all apporto di capitale proprio. Cio denoterebbe una particolare sensibilita dell impresa al processo di patrimonializzazione. Il che non vuol significare che il finanziamento di terzi debba essere giudicato, aprioristicamente negativo, ma sicuramente oggetto di un monitoraggio sotto un ottica di leva finanziaria, evitando quindi condizioni di alto indebitamento e scarsa patrimonializzazione.

107 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% delle fonti La terza ipotesi è dettata dalla prevalenza, sul totale, dei flussi finanziari derivi dalla gestione degli investimenti in una fase di dismissione di tipo patologico, ovvero non correlata alla rinnovo degli impianti o alla riorganizzazione della struttura aziendale. Sicuramente si tratta di una casistica da non salutare favorevolmente.

108 L interpretazione del risultato Ulteriori analisi L analisi della composizione% delle fonti La terza ipotesi è dettata dalla prevalenza, sul totale, dei flussi finanziari derivi dalla gestione degli investimenti in una fase di dismissione di tipo patologico, ovvero non correlata alla rinnovo degli impianti o alla riorganizzazione della struttura aziendale. Sicuramente si tratta di una casistica da non salutare favorevolmente.

109 Le novità del bilancio di esercizio Problematiche organizzative Problematiche organizzative di gestione del passaggio

110 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Riclassificare il bilancio di verifica: l area straordinaria La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione. Sopravvenienze e insussistenze passive In B14 possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.

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116 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Riclassificare il bilancio di verifica: gli accantonamenti per rischi Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure alla voce 20, se riguardano imposte dirette. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi: - fondo rischi per cause in corso; - fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.); - fondo rischi su crediti ceduti

117 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Riclassificare il bilancio di verifica: gli accantonamenti per oneri B13) Altri accantonamenti Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione tra la natura dell accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri: - fondo per garanzia prodotti; - fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.); - fondo per buoni sconti e concorsi a premio; - fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; - fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; - fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso; - fondo recupero ambientale.

118 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Riclassificare il bilancio di verifica: i nuovi conti Stato patrimoniale Crediti e debiti commerciali verso le sorelle ; Crediti e debiti finanziari verso le sorelle ; Partecipazioni immobilizzate nelle sorelle ; Partecipazioni non immobilizzate nelle sorelle ; Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati; Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati; Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio; Strumenti finanziari derivati passivi (fondi)

119 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Riclassificare il bilancio di verifica: i nuovi conti Conto economico Dividendi da partecipazioni in sorelle Interessi attivi verso le sorelle Altri proventi da sorelle Svalutazioni di strumenti finanziari derivati Rivalutazione di strumenti finanziari derivati Accantonamento spese legali Accantonamento per contenziosi con dipendenti Sopravvenienze passive per servizi Sopravvenienze passive per materie prime Sopravvenienze passive per costi dei dipendenti

120 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Attenzione al piano dei conti Nuovi conti per le sopravvenienze A seguito dell eliminazione dell area straordinaria del conto economico, gli oneri e i proventi di natura straordinaria dovranno essere riclassificati per natura nelle varie voci di costo e di ricavo. Ad oggi sono necessarie varie voci che tengano conto della natura dei costi cui si riferiscono e dunque vari conti di sopravvenienze, per servizi, per spese relative ai dipendenti, alle materie prime, etc. Vari tipi di accantonamenti Gli accantonamenti devono essere iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle classi pertinenti (B, C o D), dovendo, anche in questo caso, prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. E necessario disporre di conti ad hoc riferiti, ad esempio, agli accantonamenti per costi di servizi (B7), per cause con i dipendenti (B9) o per imposte indirette (B14). I conti dedicati alle sorelle I conti per le altre voci nuove Sia nel conto economico che nello stato patrimoniale sono introdotte voci riferibili alle imprese sorelle cioè quelle sottoposte al controllo delle controllanti. Da tale novità discende l opportunità di creare nel piano dei conti voci ad hoc per la contabilizzazione di crediti, debiti, dividendi, interessi attivi e altri proventi finanziari riferibili alle sorelle. Nel conto economico, area D, sono aggiunte due voci per le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati. Nello stato patrimoniale si fa posto alla valorizzazione degli strumenti finanziari derivati attivi mentre quelli passivi si collocano trai fondi per rischi ed oneri. Nel patrimonio netto nascono la riserva per derivati di copertura e quella negativa per azioni proprie. Il piano dei conti deve essere specularmente integrato. Le nuove informazioni richieste in nota integrativa La comparabilità Anche per essere in grado di fornire in nota integrativa le nuove informazioni richieste, può essere opportuna l attivazione di conti ad hoc. Si pensi, ad esempio, a conti destinati a rilevare fin da subito componenti di entità o di incidenza eccezionali oppure a rapporti economici con amministratori e sindaci (crediti verso sindaci, interessi attivi su prestiti concessi agli amministratori). Le modifiche esaminate comportano la riesposizione dei valori relativi al bilancio 2015 al fine della comparabilità degli stessi con quelli del I principi contabili precisano che se, dopo aver faro ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l effetto pregresso del cambiamento o la determinazione dell effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società può evitare di farlo dandone giustificazione in nota integrativa.

121 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio La riesposizione del bilancio al 31 dicembre 2015 L applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dell esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l effetto di competenza dell esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all inizio dell esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio in corso.

122 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Declinazione del principio di rilevanza Il nuovo principio inserito nell articolo 2423 del codice civile Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione E necessario individuare una soglia di rilevanza ed illustrare i criteri applicativi nella nota integrativa

123 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Declinazione del principio di rilevanza Il vecchio OIC11 (in vigore dal 2005) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

124 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività La relazione al Dlgs 139/2015 precisa che il principio consente di migliorare l informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze. Esempio: Oic 16 «Immobilizzazioni materiali» - L ammortamento decorre dal momento in cui l immobilizzazione è disponibile e pronta per l uso. La regola di utilizzare la metà dell aliquota normale d ammortamento per i cespiti acquistati nell anno è accettabile se la quota d ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l uso. - Le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all attivo di bilancio, possono essere iscritte nell attivo ad un valore costante. Questa valutazione approssima il costo effettivo delle attrezzature industriali e commerciali sempreché non si abbiano variazioni sensibili nell entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. A seguito della rilevazione iniziale non si procede all ammortamento sistematico di tali beni lungo la loro vita utile, e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesati a conto economico.

125 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Esempio: Oic 15 «Rimanenze» Esempi di applicazione del principio generale della rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono: l utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo. Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, possono essere impiegate per praticità se i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze. I costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento. Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantita di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell entità, valore e composizione di tali rimanenze.

126 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Metodo dei prezzi al dettaglio Il metodo dei prezzi al dettaglio si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo ed i valori di vendita dei beni ai fini della determinazione delle rimanenze. Per la sua applicazione occorre: - raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico (differenza tra costo e prezzo di vendita); - rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori (le uscite sono rilevate a ricavo, ossia a prezzi di vendita, le entrate sono rilevate sia a costo sia a ricavo, in modo da permettere l individuazione del ricarico; - modificare la valorizzazione a ricavo ogniqualvolta cambia il prezzo di vendita; - determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino a ricavo dei ricavi effettivamente realizzati; - calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita la percentuale di ricarico.

127 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Si riporta un esempio illustrativo di una valutazione delle rimanenze di magazzino con il metodo del dettaglio. Si ipotizzino i seguenti dati: - rimanenze iniziali unità con costo unitario pari ad euro 32 - nel corso dell anno sono effettuati a livello giornaliero ripetuti acquisti e vendite - in totale sono state acquistate unità al prezzo unitario di euro 30 e unità al prezzo unitario di euro 34 - i ricavi complessivi nel corso dell anno sono pari a euro (prezzo unitario pari ad euro 40). La rilevazione degli scarichi di magazzino nella scheda di magazzino è effettuata in base ai prezzi di vendita, indipendentemente dalle quantità effettivamente vendute.

128 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Carichi di magazzino Scarichi di magazzino Data di carico Quantità Costo unitario Valore acquisto Prezzo unitario Valore vendita Ricavo 1/ Totale Per determinare il valore delle rimanenze si procede come segue: Determinazione della percentuale di costo delle merci rispetto al ricavo: / x 100 =79,52% Valutazione delle rimanenze al prezzo di vendita: Totale carichi al prezzo di vendita euro Totale ricavi = Rimanenze al prezzo di vendita Valutazione delle rimanenze al costo: Rimanenze al prezzo di vendita X Percentuale di costo X 79,52% = euro.

129 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Per verificare che il valore delle rimanenze calcolato con il metodo del prezzo al dettaglio approssimi il costo effettivamente sostenuto, in sede di chiusura dell esercizio la società effettua l inventario dei beni in rimanenza, da cui emerge che le unità presenti in magazzino sono 41. La società procede quindi a dividere il valore delle rimanenze ( ) per il numero delle unità (41) ottenendo così un costo unitario pari ad euro 31,80, e cioè un importo in linea con i costi effettivamente sostenuti dalla società per l acquisto di tali unità.

130 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Sempre sul concetto di rilevanza/significatività Esempio: Oic 15 e Oic 19 «Crediti» e «Debiti» Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)

131 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Le nuove informazioni richieste dalla nota integrativa Ad esempio: - l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; - l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

132 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Le nuove informazioni richieste dalla nota integrativa Ad esempio: - l indicazione circa l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali è richiesta dall art.2427,c.1, numero 13) L obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d esercizio, non sono ripetibili nel tempo. Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell informazione richiesta dal n 13, comma 1, dell art 2427, sono i seguenti: - picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; - cessioni di attività immobilizzate; - ristrutturazioni aziendali; - operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d azienda, ecc.). - Opportuno indicare ai fini fiscali le plus/minus da trasferimenti azienda o rami

133 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Il nuovo modello di nota integrativa Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. Le informazioni vanno fornite in paragrafi e sotto paragrafi, distinguendo quelle relative ai vari prospetti, numerando i paragrafi ed includendo negli stessi accanto alle voci oggetto di commento in nota integrativa, il riferimento al numero del paragrafo stesso.

134 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Problematiche di gestione organizzativa del passaggio Le informazioni necessarie per la redazione del rendiconto finanziario Ad esempio, l individuazione delle operazioni non monetarie ovvero delle operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l impiego di disponibilità liquide Tali operazioni non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) lo scambio di partecipazioni; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività.

135 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Il rischio di un deficit patrimoniale La neutralità delle scritture relative ai derivati di copertura ai fini degli articoli 2446 e 2447 È essenziale predisporre un adeguato set documentale per poter considerare sussistente una relazione di copertura e quindi per poter applicare lo specifico modello di rappresentazione contabile, per beneficiare degli specifici regimi previsti per le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi in termini di computabilità per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice civile. Lo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità invece incide sul Pn (valutare la possibilità di riclassificare)

136 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Sul tema dell approvazione entro 180 gg, il comunicato del CNDCEC del 16 gennaio 2017 L applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare una delle cause di differimento per l approvazione del bilancio 2016 da parte dell assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto. L art. 2364, co.2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall art bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L art. 12 del Decreto disponeva che l OIC dovesse aggiornare i principi contabili nazionali. In questo contesto l OIC ha pubblicato sul proprio sito 20 Principi in data 22 dicembre Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di istituto nazionale per i principi contabili attribuita all OIC dal legislatore dell art.9-bis del dl 91/2014 Non c è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori

137 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Sul tema dell approvazione entro 180 gg, il comunicato del CNDCEC del 16 gennaio 2017 Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l impatto derivante dall applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell esercizio L attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull'analisi delle problematiche che possono emergere nell'applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter L attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili. Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all art. 2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l approvazione del bilancio entro i 180 giorni.

138 Le novità del bilancio di esercizio Gli effetti sull attività di controllo

139 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Gli effetti sull attività di controllo La vigilanza del collegio sindacale Articolo 2403 del codice civile Il collegio sindacale: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare: - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e - sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma. Norme di comportamento per società non quotate (CNDCEC) in tema di doveri del collegio sindacale Norma 3.2. Vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione Norma 3.4. Vigilanza sull adeguatezza e sul funzionamento dell assetto organizzativo Norma 3.5. Vigilanza sull adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno Norma 3.6. Vigilanza sull adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativocontabile Norma 3.7. e 3.8 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio/consolidato e alla relazione sulla gestione

140 Il passaggio alle nuove norme di bilancio Il Sole 24 Ore del 25 gennaio 2017

141 Il passaggio alle nuove norme di bilancio

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