CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA ALBERGO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA ALBERGO"

Transcript

1 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FORMULA ALBERGO LA POLIZZA CHE PROTEGGE LE STRUTTURE ED I BENI DELL ALBERGATORE, TUTELA LA SUA ATTIVITÀ E GARANTISCE I SUOI OSPITI E GLI ADDETTI

2 Gentile Cliente, grazie per aver scelto per tutelare la sua attività alberghiera. è stata progettata e realizzata per tutelare Hotel, Pensioni, Agriturismi, Bed & Breakfast e tutte le attività assimilabili rientranti nella categoria alberghiera, inclusi i servizi accessori di intrattenimento e ristorazione. Questo libretto contiene tutti i dettagli e le norme contrattuali che riguardano la sua polizza e va conservato insieme alla sua scheda di polizza personale, che Lei deve sottoscrivere. Le consigliamo di conservare entrambi i documenti in un luogo sicuro. Se dovesse smarrirli, informi al più presto il suo Agente e provvederemo a sostituirli. All interno di questo documento Lei troverà la descrizione di tutte le possibili tutele che può offrirle. Le tutele che Lei ha effettivamente selezionato all interno delle opzioni proposte sono specificate sulla sua scheda di polizza che contiene, tra l altro, i dettagli relativi alle cose tutelate e gli importi assicurati. La invitiamo a leggere con attenzione il contratto prima di sottoscriverlo: le agenzie Lloyd Italico sono a sua disposizione per i chiarimenti necessari. Per sua comodità, le consigliamo di annotare il suo numero di polizza e il numero telefonico del suo Agente negli spazi riportati qui sotto. Ricordi che il suo Agente è a sua completa disposizione per ottenere risposta a qualsiasi domanda o dubbio Lei avesse, controllare la scadenza o le tutele previste dalla sua polizza e offrire assistenza nel caso Lei ne avesse bisogno. il suo numero di polizza il suo Agente Lloyd Italico numero telefonico

3 Nota informativa precontrattuale Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, in conformità alle circolari ed ai regolamenti dell ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), in materia. 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Alleanza Toro S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per azioni con sede legale in Italia. La Società è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n ed appartiene al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Mazzini, Torino (Italia). Sede di Genova: via Fieschi, Genova (Italia) - Tel Indirizzo telematico: info@alleanzatoro.it Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'isvap n dell 11 Giugno ) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione applicabile Ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto o ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Alleanza Toro S.p.A. - Reclami Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami.lloyditalico@alleanzatoro.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 2 nota informativa precontrattuale

4 Indice Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale 5 Norme che regolano la sezione 1 incendio 7 Norme che regolano la sezione 2 furto 14 Norme che regolano la sezione 3 elettronica 20 Norma che regolano la sezione 4 responsabilità civile 24 Cosa fare in caso di sinistro 31 Norme di liquidazione sinistri - Norme valide per le sezioni 1 - incendio; 2 - furto; 3 - elettronica 33 - Norma valida per la sezione 4 - responsabilità civile 34 Normativa di riferimento Codice Civile 35 Codice Penale e di Procedura Penale 40 Dizionario assicurativo 41 indice 3

5 Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza Noi di Lloyd Italico vogliamo essere il più chiari e trasparenti possibile con i nostri Clienti. Per questo motivo non troverà paragrafi scritti in caratteri piccoli su questo documento. Tuttavia, qualunque tipo di contratto assicurativo contiene inevitabilmente alcuni termini tecnici e legali, che hanno l obiettivo di evitare fraintendimenti ed equivoci. Sappiamo che non tutti i nostri Clienti possono avere familiarità con alcuni termini tecnici: per questo motivo abbiamo cercato di ridurre al minimo indispensabile il gergo assicurativo e abbiamo elencato nel dizionario assicurativo, in fondo a questo libretto, il significato delle espressioni tecniche più comuni. I termini contenuti nel dizionario assicurativo appaiono sottolineati nel testo di questo documento. Nel caso in cui Lei non fosse certo del significato di un termine utilizzato in questa polizza, le consigliamo di: - controllare il dizionario assicurativo, che contiene definizioni in linguaggio non tecnico; - se necessario, contattare il suo Agente di fiducia che farà del suo meglio per assisterla. 4 Il nostro impegno per la chiarezza e la trasparenza

6 Norme che regolano l assicurazione in generale L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 1. Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto proprio e/o di terzi, gli obblighi derivanti dalla polizza debbono comunque essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato contenute nell allegata scheda di polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. ASSICURAZIONE PER CONTO PROPRIO E/O DI TERZI MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. DIMINUZIONE DEL RISCHIO 5. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla Società anche limitatamente alla sola Sezione colpita da sinistro. RECESSO IN CASO DI SINISTRO 6. norme che regolano l assicurazione in generale 5

7 7. 8. PROROGA DELLA ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE ONERI FISCALI In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Gli oneri fiscali presenti e/o futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato da parte della Società. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 10. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, così come previsto dall art del Codice Civile. Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escludendo dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 11. COMPETENZA DELL AUTORITÀ GIUDIZIARIA Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla valutazione del danno demandate dai periti per l arbitraggio previsto dagli art. 44 e 45 delle condizioni di polizza, sono demandate all Autorità Giudiziaria Ordinaria. 6 norme che regolano l assicurazione in generale

8 Norme che regolano la sezione 1 - incendio La Società si obbliga a indennizzare, con i limiti, scoperti e franchigie, eventualmente previsti dall art. 16, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da: a) Incendio e fulmine. b) Implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. c) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate nonché da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. d) Urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza. e) Danni consequenziali: la Società indennizza altresì: le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza; i guasti alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l incendio; e inoltre i danni causati alle cose assicurare da sviluppo di fumi, gas, vapori; i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; i danni da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell ambito di 20 metri da esse. f) Fenomeno Elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti ed alle apparecchiature elettriche nonché loro componenti elettroniche. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. La Società non risponde dei danni: ad apparecchiature elettroniche (assicurabili nell apposita Sezione Elettronica ); causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dei quali deve rispondere, per legge o contratto il costruttore o il fornitore; dovuti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipula della polizza; ad elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine. g) Acqua condotta - Ricerca e riparazione del guasto La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d acqua e liquidi condotti in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, norme che regolano la sezione 1 - incendio RISCHI ASSICURATI E LORO SPECIFICHE DELIMITAZIONI 12. 7

9 igienici e tecnici, esistenti nel fabbricato assicurato o contenenti le cose medesime. La Società risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione, purché sia assicurata la partita Fabbricato. La Società non risponde dei danni dovuti a: umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; gelo; colaggio o accidentale messa in funzione degli impianti automatici di estinzione. h) Apparecchi televisivi La Società risponde dei danni materiali e diretti agli apparecchi televisivi (escluse le rigature allo schermo) causati da fatto accidentale dei clienti dell albergo. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. i) Precipitazioni e fenomeni atmosferici in genere La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non. La Società non risponde: 1. dei danni da bagnamento verificatisi all interno dei fabbricati, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza delle precipitazioni e fenomeni atmosferici in genere; 2. dei danni causati, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, da: inondazioni, alluvioni, allagamenti; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni d acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; cedimento o franamento del terreno; gelo e sovraccarico di neve; 3. dei danni subiti da: alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e simili installazioni esterne; cose all aperto ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. l) Eventi sociopolitici: La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, escluse le insegne - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante 8 norme che regolano la sezione 1 - incendio

10 anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dall art. 16. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La Società non risponde dei danni: di inondazione o frana; di rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche. La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del legale rappresentante; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti; e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; g) alle cose in locazione finanziaria già coperte da apposita assicurazione. Le seguenti condizioni particolari e garanzie aggiuntive sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 16. A) Maggiori Spese La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l interruzione parziale o totale dell attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell attività. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività, che sarebbero state comunque sostenute dall Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causate da: norme che regolano la sezione 1 - incendio ESCLUSIONI 13. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI) 14. 9

11 scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, ad esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia è prestata per il tempo necessario per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, con il massimo di un anno. B) Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre L assicurazione vale relativamente agli eventi garantiti dall art. 12 lett. a) e b) per le cose assicurate anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre. L assicurazione non vale per i gioielli ed oggetti preziosi. Agli effetti della presente estensione si precisa che i capitali eventualmente previsti alla partita Ricorso Terzi, sono ridotti del 50%. C) Assicurazione parziale (con deroga del 15% alla regola proporzionale) Se dalle stime fatte con le norme dell articolo 17 risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. D) Anticipo sugli indennizzi A richiesta del Contraente, l Assicurato ha diritto di ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società pari al 50% dell ammontare presumibile dell indennizzo a condizione che: il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall art. 44, Obblighi in caso di sinistro, e che ne faccia esplicita richiesta; non esistano dubbi sulla risarcibilità del danno; l indennizzo presumibile non sia inferiore a e ; non esistano impedimenti (vincoli, interessi di terzi, ipoteche); siano trascorsi almeno 60 giorni dal verificarsi del sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque superare e qualunque sia l entità del danno stimato. E) Cose particolari La Società indennizza il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari distrutte o danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. F) Costo di ricostruzione (Fabbricato/Rischio Locativo). L assicurazione è prestata al costo di ricostruzione. Per costo di ricostruzione s intende la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell area. G) Costo di rimpiazzo (attrezzatura - cose particolari) L assicurazione è prestata al costo di rimpiazzo. Per costo di rimpiazzo s intende la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove equivalenti per rendimento economico e per qualità. H) Onorario periti In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. 10 norme che regolano la sezione 1 - incendio

12 Le seguenti garanzie aggiuntive sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 16. A) Rischio Locativo Se il fabbricato è di proprietà di terzi e l Assicurato ha inteso limitare l assicurazione al solo Rischio Locativo, la Società risponde esclusivamente delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, ed altri eventi garantiti in polizza, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 14 lett. C) qualora la somma assicurata alla relativa partita risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. B) Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni: derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso; ai veicoli dei dipendenti dell Assicurato e ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi mezzi trasportate. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto l Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi della normativa di legge vigente, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. Il Contraente o l Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. C) Merci in refrigerazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate, causati da: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti ad eventi garantiti in polizza o ad accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA 15. norme che regolano la sezione 1 - incendio 11

13 La garanzia, ha effetto se la mancata od anormale produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. D) Lastre e insegne La Società risponde dei danni materiali e diretti, inclusa rimozione e posa in opera, derivanti da fatto accidentale o intenzionale di terzi a: lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro; insegne (incluse quelle in policarbonato); facenti parte del fabbricato o del relativo contenuto, installate su porte e finestre o collocate all interno dei locali assicurati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. A parziale deroga delle esclusioni di cui all art, 12 lettera i) e l), la garanzia è prestata anche per i sinistri cagionati da eventi atmosferici o sociopolitici. Sono esclusi i danni: che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai; dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature; alle vetrinette esterne. 16. LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Relativamente alle garanzie sottospecificate, si conviene che, ferme le somme assicurate per ciascuna partita riportata in scheda di polizza, in caso di sinistro saranno applicati i seguenti ulteriori limiti di indennizzo, scoperti e franchigie: GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA E ANNUALITÀ ASSICURATIVA Fenomeno elettrico e % e 150 Acqua condotta: e Danni materiali e diretti e % - Spese di ricerca e % e 150 e riparazione guasto Lastre e Insegne e per singola lastra o insegna e 100 Maggiori spese 10% dell indennizzo Onorario periti 2% dell indennizzo con il massimo di e Apparecchi televisivi e 500 e 30 Spese di demolizione 10% dell indennizzo e sgombero Precipitazioni e fenomeni 70% della somma assicurata e 200 atmosferici in genere Eventi socio politici 70% della somma assicurata e 500 Cose Particolari 10% della somma assicurata 10% alla voce contenuto, con il massimo di e Partecipazione 30% della somma assicurata alla voce e 150 ad esposizioni, fiere, mostre contenuto, con il massimo di e Valori 5% della somma assicurata alla voce contenuto, con il massimo di e norme che regolano la sezione 1 - incendio

14 L attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: Fabbricato - Rischio Locativo - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione) assicurato, escludendo soltanto il valore dell area. Contenuto: arredamento - attrezzatura - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per qualità. Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l ammontare del danno si determina: a) per il fabbricato o rischio locativo - stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; b) per il contenuto: arredamento - attrezzatura - si stima l importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate) decurtato del valore ricavabile dai residui; c) per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento stesso e la sostituzione dei titoli distrutti o danneggiati. Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che l assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Per quanto riguarda: i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento; i titoli per i quali pur essendo ammessa, la procedura di ammortamento non fosse esperibile; i documenti rappresentativi di credito e le carte valore; la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i titoli distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 17. norme che regolano la sezione 1 - incendio 13

15 Norme che regolano la sezione 2 - furto 18. RISCHI ASSICURATI E LORO SPECIFICHE DELIMITAZIONI La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate in scheda di polizza alle rispettive partite e con i limiti, scoperti e franchigie eventualmente previsti all art. 23, l indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza della perdita o danneggiamento del contenuto pertinente l attività dichiarata nella scheda di polizza, causati da: A) Furto all interno dei locali assicurati, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura (inclusi muri, soffitti e pavimenti) mediante: 1) rottura, scasso, sfondamento; 2) grimaldelli o arnesi similari; 3) uso di chiavi false; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o con l impiego di agilità personale, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina ed estorsione. Tale copertura è operante per 48 ore dal momento in cui l Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligato soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dai punti a1) e a2). B) Rapina o estorsione avvenute all interno dei locali indicati in polizza, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. C) Rapina commessa sui clienti: l assicurazione vale anche quando la rapina viene commessa sui clienti, compresa la sottrazione di valori e preziosi, avvenuta nei locali dell albergo assicurato. D) Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste di cui al punto A) lettere a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie alle sue mansioni. E) Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati: alle cose assicurate; ai fabbricati contenenti le cose assicurate; agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali. Il furto di fissi ed infissi viene equiparato al guasto. F) Atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati. G) Merci trasportate L assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina, del contenuto (escluso i valori) necessario per la conduzione dell albergo durante il trasporto su 14 norme che regolano la sezione 2 - furto

16 autoveicoli propri o detenuti in leasing condotti dall Assicurato o da suoi addetti. L assicurazione vale anche durante eventuali soste intermedie limitatamente ai periodi dalle ore 6 alle ore 22 purché i veicoli siano lasciati chiusi a chiave con i vetri completamente alzati con antifurto attivo ed inserito. La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, degli amministratori, del legale rappresentante o dei soci a responsabilità illimitata; c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con quelle indicate al punto b) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere; da persone legate al Contraente o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n.1, 2, 3), anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; d) relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere, vale quanto previsto dal successivo art. 22.4; e) indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso delle cose sottratte o danneggiate o di altri eventuali pregiudizi; f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; g) alle cose in locazione finanziaria già coperte da apposita assicurazione. Le seguenti condizioni particolari sono prestate con gli eventuali limiti, scoperti e franchigie previsti dall art. 23. A) Assicurazione a primo rischio assoluto: l assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare alcuna riduzione proporzionale nei casi previsti dall art del Codice Civile. B) Cose particolari: la Società indennizza il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di cose particolari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. C) Spese per sostituzione serratura: in presenza di denuncia di sinistro avvenuto con uso di chiavi vere, con le modalità e nei tempi previsti dall art. 18 lett. A) punto d), la Società rimborsa anche le spese per l avvenuta sostituzione della serratura con altra eguale od equivalente. D) Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre: l assicurazione vale, secondo le norme che regolano l Assicurazione Furto art. 18 lett.a) commi a) b) c) per le attrezzature, oggetto dell attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre. L assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. E) Spese sanitarie: l assicurazione rimborsa le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio, dovuto allo scippo o alla rapina in relazione all attività assicurata, subito dall Assicurato, suo familiare o suo addetto. norme che regolano la sezione 2 - furto ESCLUSIONI 19. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

17 21. PRESTAZIONE AGGIUNTIVA (VALIDA SE RICHIAMATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA) F) Attrezzature esterne dell albergo Sono compresi in garanzia le attrezzature site all esterno dell albergo, ma comunque nell ambito dello stesso, purché fisse per uso e destinazione. La seguente prestazione aggiuntiva è prestata con i limiti, scoperti e franchigie previste dall art. 23. G) Rapina e furto di valori trasportati (Portavalori): l assicurazione vale, fino alla concorrenza dell importo assicurato, per i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza di danneggiamento, distruzione o perdita dei valori intendendosi per tali esclusivamente denaro, carte valori e titoli di credito derivanti dall attività svolta, durante il trasporto degli stessi, a causa di: furto in seguito ad infortunio, od improvviso malore della persona incaricata del loro trasporto; furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori stessi, escluso il furto con destrezza. rapina; commessi sulla persona dell Assicurato, di suoi familiari o addetti di fiducia incaricati del trasporto, mentre al di fuori dei locali detengono i valori sopra indicati durante il trasporto al domicilio dell Assicurato, alle banche, ai fornitori, purché: - avvenuti entro i confini della provincia ove ubicato l albergo o di provincia ad essa limitrofa; - il Portavalori sia di età compresa tra i 18 ed i 70 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all effettuazione del trasporto dei valori stessi. Condizioni di operatività della garanzia furto 22.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE La garanzia furto all interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato e non. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato ad un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto sia posta a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro venga accertato che il fabbricato contenente le cose assicurate non abbia le caratteristiche costruttive sopraindicate e descritte, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI (TIPO ANIA 24/B) STANDARD L assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto, che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettango- 16 norme che regolano la sezione 2 - furto

18 lari, di superficie non superiore a 900 cm 2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non superiore a 400 cm 2. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm 2. Sono pertanto esclusi, se non diversamente convenuto, i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora venga accertato che, l introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società liquiderà all Assicurato il 75% dell importo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 25% a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 10 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Sono comunque esclusi i furti commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura, o mediante effrazione o scasso di aperture protette al momento del sinistro da solo vetro fisso (non antisfondamento), fatto salvo per quanto previsto all art che segue. A parziale deroga di quanto prescritto all art. 22.2, la garanzia rimane operante anche qualora non vengano poste in essere le prescrizioni previste all articolo stesso, sempreché vi sia presenza di persone nei locali nei quali si sia verificato il furto o in quelli immediatamente attigui. Per quanto attiene la sola partita Valori, la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia previsti (e descritti nel Dizionario Assicurativo) come previsto dall art. 18 comma A) punti a1) e a2). Fermo quanto stabilito all articolo 22.2, si precisa che, quando l albergo stagionale non è nel periodo di apertura dichiarato in scheda di polizza, si intende non operante la garanzia relativa alle sole partite Valori e Portavalori. Resta invece confermata l operatività delle altre partite assicurate in scheda di polizza. PARZIALE INOPERATIVITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA 22.3 ALBERGO STAGIONALE 22.4 Relativamente alle garanzie sottospecificate, si conviene che, ferme le somme assicurate per ciascuna partita riportata i scheda di polizza, in caso di sinistro saranno applicati i seguenti ulteriori limiti di indennizzo, scoperti e franchigie: LIMITI DI INDENNIZZO SCOPERTI E FRANCHIGIE 23. GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA E ANNUALITÀ ASSICURATIVA Furto, rapina ed estorsione e del contenuto per singolo oggetto Furto, rapina ed estorsione e2.600 di quadri e oggetti d arte per singolo oggetto Attrezzature esterne 30% della somma assicurata 20% con con il massimo di e il minimo di e 260 Merci trasportate 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di e 500 norme che regolano la sezione 2 - furto 17

19 GARANZIE LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO SCOPERTO FRANCHIGIA E ANNUALITÀ ASSICURATIVA Furto, rapina ed estorsione 15% di valori custoditi Portavalori 15% Rapina commessa sui clienti 10% della somma assicurata con il massimo di e Guasti cagionati dai ladri: - alle cose assicurate - Somma assicurata alla voce contenuto - ai fabbricati e agli infissi - 10% della somma assicurata con il massimo di e Atti vandalici 10% della somma assicurata alla voce contenuto con il massimo di e Partecipazione ad esposizioni, 30% della somma assicurata 10% con fiere e mostre alla voce contenuto con il minimo il massimo di e di e 250 Spese sanitarie e 600 COESISTENZA DI SCOPERTI A CARICO 24. DELL ASSICURATO Qualora in caso di sinistro, risulti la concomitanza di due o più condizioni di assicurazione che limitino l indennizzo, si conviene che detti scoperti si sommino fino alla percentuale massima del 40% complessivo, pertanto in tal caso la Società corrisponderà all Assicurato il 60% dell importo indennizzabile a termine di polizza, restando il rimanente 40% a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 10 delle Norme che regolano l assicurazione in generale senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. 25. DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO a) L ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro. b) Per quanto riguarda i titoli di credito, per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l ammortamento stesso e la sostituzione dei titoli sottratti o distrutti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che l assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento; i titoli per i quali pur essendo ammessa, la procedura di ammortamento non fosse esperibile; i documenti rappresentativi di credito e le carte valore; la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora i titoli sottratti o distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. 18 norme che regolano la sezione 2 - furto

20 Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questo ha risarcito integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore di recupero spetterà all Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. RECUPERO DELLE COSE RUBATE, RAPINATE E/O ESTORTE 26. norme che regolano la sezione 2 - furto 19

21 Norme che regolano la sezione 3 - elettronica 27. RISCHI ASSICURATI La Società si obbliga ad indennizzare con i limiti, scoperti e franchigie, eventualmente previsti dall art. 30, i danni materiali e diretti causati ad apparecchiature elettroniche, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 28. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) assicurati o assicurabili nella Sezione 1-Incendio, nella Sezione 2-Furto; b) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante; c) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; f) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; h) attribuibili a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; i) ai tubi elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; l) dovuti a smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti; n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; o) la cui riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica e cioè: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; danni e disturbi verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo quelle non esplicitamente escluse; p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; 20 norme che regolano la sezione 3 - elettronica

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081

Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa Condizioni Contrattuali Mod. MULTI 57081 ABC casa è un contratto di assicurazione a copertura di uno dei beni più preziosi per ognuno di noi la nostra

Dettagli

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione

UDG Il ramo furto. le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione. Il furto e l assicurazione UDG UDG Il ramo furto Il furto e l assicurazione le caratteristiche del furto per essere coperto dall assicurazione I rischi assicurabili che cosa è assicurabile e che cosa è escluso dall assicurazione

Dettagli

La polizza globale fabbricati per i condomini

La polizza globale fabbricati per i condomini . La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale

Dettagli

Si chiede inoltre di formulare un preventivo, alle medesime condizioni sopra

Si chiede inoltre di formulare un preventivo, alle medesime condizioni sopra AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI Con la presente sottoponiamo alla Vostra

Dettagli

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout

AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout AGESCI Polizza assicurativa All Risks per le Basi Scout Sito web: www.masrhaffinity.it/agesci Mail: assicurazioni.agesci@marsh.com Call center: 02/48538556 Premessa La Base Scout è il luogo dove ci si

Dettagli

20 di 120. Scoperti. Somma assicurata in Polizza. Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti. Caduta di ascensori, montacarichi

20 di 120. Scoperti. Somma assicurata in Polizza. Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti. Caduta di ascensori, montacarichi Garanzie Art. 2.1 Garanzia Base Incendio Fulmine Esplosione, Implosione, Scoppio Urto di veicoli e natanti Bang sonico Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti Fumo, gas, vapori Caduta di ascensori,

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

11 di 42. Groupama Protezione SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FABBRICATI

11 di 42. Groupama Protezione SETTORE A - INCENDIO LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FABBRICATI LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti, anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell Assicurato,

Dettagli

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel.

FAC SIMILE OFFERTA TECNICA DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO. La, con sede in, Via, tel. FAC MILE OFFERTA TECNICA Spett.le A.S.L. di Mantova Via dei Toscani 1 46100 Mantova MN DICHIARAZIONE D OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 INCENDIO La, con sede in, Via, tel., iscritta al Registro delle Imprese

Dettagli

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale:

RIEPILOGO GARANZIE. assicurate nella garanzia incendio. Scoperto del 10% minimo 1.500,00, limite d indennizzo Strutturale: RIEPILOGO GARANZIE Sezione 1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE 1. Autocombustione: Danni materiali diretti. 2. Beni tutelati/ Costi di Abbellimenti in genere, ove presenti e assicurati fino a un massimo

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

Polizza globale abitazioni

Polizza globale abitazioni Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione FURTO Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare nel

Dettagli

SCHEMA OFFERTA TECNICA

SCHEMA OFFERTA TECNICA SCHEMA OFFERTA TECNICA Spettabile FNM S.p.A. Il/la sottoscritto/a...... nato/a a... il...... residente in...via...n... in qualità di......... della Società...... con sede in......... via... n....... telefono

Dettagli

Le Condizioni integrative della Sezione R.C.

Le Condizioni integrative della Sezione R.C. Le Condizioni integrative della Sezione R.C. (sempre operanti) A. Committenza veicoli a motore L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art. 2049 del Codice

Dettagli

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

18 di 42. Groupama Protezione SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE SETTORE B RESPONSABILITÀ CIVILE LE GARANZIE, PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ ART. 23 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,

Dettagli

CITTA DI ALBA (PROVINCIA DI CUNEO) Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/03/ /03/2018 Offerta tecnica

CITTA DI ALBA (PROVINCIA DI CUNEO) Appalto dei servizi di copertura assicurativa Periodo 31/03/ /03/2018 Offerta tecnica Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile LOTTO 1 Il sottoscritto nato a il, nella sua qualita di della Compagnia assicuratrice per conto della quale agisce, dichiara la disponibilita

Dettagli

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni

UDH Il ramo incendio. che cos è un incendio e che cosa non lo è. Definizioni UDH UDH Il ramo incendio Definizioni che cos è un incendio e che cosa non lo è Eventi assicurabili gli eventi garantiti dalla polizza incendio (eventi naturali, fulmine, scoppio, esplosione, danni d acqua

Dettagli

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell

Dettagli

Soluzione Fata per la casa

Soluzione Fata per la casa Soluzione Fata per la casa Cosa assicura Abitazioni adibite a dimora abituale o saltuaria e abitazioni locate a terzi; Nucleo familiare dell Assicurato; Cani e gatti di proprietà dell Assicurato regolarmente

Dettagli

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione

CVT EXTRA. Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 2. Spese di immatricolazione CVT EXTRA 1. Tassa di proprietà Tassa di circolazione In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio od Incidente della circolazione

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI. Estratto della polizza Assicurazione Furti per Titolari Carte di pagamento BNL PIU DEFINIZIONI

DOCUMENTO DI SINTESI. Estratto della polizza Assicurazione Furti per Titolari Carte di pagamento BNL PIU DEFINIZIONI DOCUMENTO DI SINTESI Estratto della polizza Assicurazione Furti per Titolari Carte di pagamento BNL PIU DEFINIZIONI ASSICURATO: CARTA: CONTRAENTE: DESTREZZA: PERDITA: RAPINA: SCIPPO: SOCIETA : il Titolare

Dettagli

Soluzione Fata per l impresa

Soluzione Fata per l impresa Soluzione Fata per l impresa Prodotto Multirischi destinato ad aziende e imprenditori che svolgono attività artigianale o commerciale, alle piccole industrie appartenenti alle categorie elencate in polizza.

Dettagli

ALLEGATO 1. I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI. B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI

ALLEGATO 1. I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI. B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue PER IL LOTTO I RCTO: A) PREZZO Massimo Punteggio= 60 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 40 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta

Dettagli

Polizza globale abitazioni

Polizza globale abitazioni Polizza globale abitazioni Studio comparativo tra i prodotti delle primarie compagnie di assicurazione FURTO Il presente studio ha lo scopo di confrontare, sul piano tecnico-giuridico e senza entrare nel

Dettagli

Assicurazione elettronica

Assicurazione elettronica LINEA LAVORO Assicurazione elettronica Definizioni Il contratto di assicurazione è costituito: dal presente fascicolo, che contiene le definizioni, le garanzie prestate e i rischi esclusi, le condizioni

Dettagli

(Allegato B) Lotto N. I

(Allegato B) Lotto N. I (Allegato B) Lotto N. I Scheda di Offerta Tecnica per la procedura aperta, relativa all affidamento dei servizi assicurativi dell Ateneo, periodo 01.05.2013 31.12.2016, Lotto I All Risks beni patrimoniali.

Dettagli

ASSICURAZIONI. Con la presente si intende fornire chiare indicazioni in merito alla copertura assicurativa parrocchiale.

ASSICURAZIONI. Con la presente si intende fornire chiare indicazioni in merito alla copertura assicurativa parrocchiale. ASSICURAZIONI Con la presente si intende fornire chiare indicazioni in merito alla copertura assicurativa parrocchiale. Cosa deve sapere un parroco per poter stipulare una buona copertura assicurativa?

Dettagli

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova

Dettagli

RINNOVO ED INCASSO RATA

RINNOVO ED INCASSO RATA FABBRICATI BROKER FONDIARIA-SAI DIV.SAI AREA TECNICA MILANO / 0040 Appendice N 30 alla Polizza N M12003765/07 - CONVENZIONE MULTIRISCHI CASA- CONTRAENTE : BANCA POPOLARE DI MILANO INDIRIZZO : PIAZZA F.

Dettagli

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica

LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI. Scheda di offerta tecnica Non stampare le schede relative ai Lotti per i quali non si presenta offerta. LOTTO 1 COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI PATRIMONIALI Scheda di offerta tecnica Premesso che la stazione appaltante si

Dettagli

Capitolato speciale d appalto POLIZZA FURTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

Capitolato speciale d appalto POLIZZA FURTO CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI COMUNE DI GRASSOBBIO P R O V I N C I A D I B E R G A M O C o d i c e f i s c a l e 8 0 0 2 7 4 9 0 1 6 0 AREA FINANZIARIA Settore Personale Tel. 035/38.43.416 Fax 035/38.43.444 Capitolato speciale d appalto

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI POLIZZA FURTO LOTTO 3 CIG: CC

CAPITOLATO D ONERI POLIZZA FURTO LOTTO 3 CIG: CC CAPITOLATO D ONERI POLIZZA FURTO LOTTO 3 CIG: 68535597CC DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono : per CONTRAENTE : l Ente che stipula il contratto e pertanto: LAZIODISU per ASSICURATO : il soggetto

Dettagli

Fabbricato. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili.

Fabbricato. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili. Fabbricato FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili. Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario;

Dettagli

Fabbricato. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili.

Fabbricato. FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili. Fabbricato FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili. Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario;

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY

RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, INCENDIO E FURTO PONTE BAILEY PERIODO 14/4/2013-13/04/2015. CONDIZIONI CONTRATTUALI * * * * * * * * * * * IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

Dettagli

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Prodotto MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Il Medico Amministratore e dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica è il prodotto per i medici dipendenti pubblici che consente

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL PATRIMONIO DI BENI ALLEGATO N. 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS Con la presente polizza All Risks ( tutti i rischi ) la Compagnia Assicurativa aggiudicataria

Dettagli

Assicurazione e Sinistri

Assicurazione e Sinistri Assicurazione e Sinistri Filiale Milano Sud Tel. 02 55784.1 Servizio.milano-sud@grenke.it ZEPRINT.IT 1 L assicurazione GRENKE: Coperture Errori di utilizzo, imperizia, negligenza Tensione eccessiva, induzione

Dettagli

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela

Dettagli

PREMESSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO GARANZIE

PREMESSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO GARANZIE F A B B R I C A T O PREMESSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello MULTI53151 e dalla scheda di polizza modello MULTI53150 riportante le somme assicurate:

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 01/2016 Pagina 1 di 8

Data ultimo aggiornamento: 01/2016 Pagina 1 di 8 SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE GENERALI CONTRAENTE DESTINATA A DURATA EFFETTO E SCADENZA PAGAMENTO DEL PREMIO CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE IMPOSTE ASSICURATIVE LEGISLAZIONE FORO GIUDIZIARIO

Dettagli

POLIZZA RELA N o v i t à

POLIZZA RELA N o v i t à POLIZZA RELA 2017 N o v i t à 2 0 1 7 Nessuna franchigia sul primo ammanco di cassa Nuovo massimale R.C. Patrimoniale 2.000.000 Nuovo massimale ammanchi di cassa da 15.000 Copertura attività recupero crediti

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

ITAS IMPRESA TURISMO CON TE, DAL 1821.

ITAS IMPRESA TURISMO CON TE, DAL 1821. attività IMPRESA TURISMO CON TE, DAL 1821. PER CHI OPERA NEL SETTORE TURISTICO SICUREZZA E SERENITà COS è IMPRESA TURISMO è la polizza pensata per proteggere l attività degli operatori turistici, le strutture

Dettagli

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod ) sia richiamata la relativa lettera.

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod ) sia richiamata la relativa lettera. ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA A - RESPONSABILITÀ DELL ASSICURATO PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO Qualora l Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale

Dettagli

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT

ESTRATTO DI POLIZZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT ESTRATTO DI POLIZZA NORE CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE POLIZZA CONVENZIONE RCT 1 Definizioni Nel testo che segue, s Intende per: - Assicurato

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Lotto n. 5 CAPITOLATO FURTO Definizioni Assicurato: persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall Assicurazione.

Dettagli

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Contraente / Assicurato

Dettagli

Associati Federalberghi Palermo. GLOBALE ATTIVITA' ALBERGHIERA "All-Risks"

Associati Federalberghi Palermo. GLOBALE ATTIVITA' ALBERGHIERA All-Risks Associati Federalberghi Palermo GLOBALE ATTIVITA' ALBERGHIERA "All-Risks" Alta Stagione FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER Lí IMPRESA TURISTICA. Il presente Fascicolo Informativo

Dettagli

Linea Azienda. Commercio & Mercato SASA. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante

Linea Azienda. Commercio & Mercato SASA. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante Linea Azienda Commercio & Mercato SASA Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante INDICE Pag. C5 Nota informativa Pag. C6 Definizioni Pag. 11 Norme che regolano l assicurazione

Dettagli

MASTER FABBRICATI. Progress. Ampia protezione per tutelare l immobile, i condomini e i proprietari CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59G200.

MASTER FABBRICATI. Progress. Ampia protezione per tutelare l immobile, i condomini e i proprietari CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59G200. MASTER FABBRICATI Progress Ampia protezione per tutelare l immobile, i condomini e i proprietari CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59G200.D08 Indice Pagina 3 INTRODUZIONE 4 PREMESSA SEZIONE I INCENDIO ED ELEMENTI

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni

Dettagli

A) Offerta tecnica (varianti) 60 punti B) Offerta Economica (prezzo) 40 punti

A) Offerta tecnica (varianti) 60 punti B) Offerta Economica (prezzo) 40 punti Criteri di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 del D.lgs.

Dettagli

Caratteristiche generali del prodotto. A chi si rivolge

Caratteristiche generali del prodotto. A chi si rivolge Caratteristiche generali del prodotto A chi si rivolge Chiaro e Tondo casa è un prodotto multiramo che si articola nelle seguenti sezioni obbligatorie: Sezione Incendio; Sezione Responsabilità Civile;

Dettagli

domicilio (via, n civico) Comune c.a.p. prov. giorno mese anno giorno mese anno

domicilio (via, n civico) Comune c.a.p. prov. giorno mese anno giorno mese anno SCHEDA DI POLIZZA SCHEDA DI POLIZZA Mod. GE-SCH-Vsg/01.11-Ediz. 04.12.11 ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI GeneraEnergia Mod. GERG/01 POLIZZA N Bozza AGENZIA

Dettagli

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per

Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula

Dettagli

Condizioni Generali. Edizione Assistance «Home»

Condizioni Generali. Edizione Assistance «Home» Condizioni Generali Edizione 01.01.2016 Assistance «Home» 2 Condizioni Generali Vaudoise Indice Introduzione 4 Introduzione...4 Regole da rispettare in caso di richiesta d assistenza...4 A Definizioni

Dettagli

Leasing Reale. Strumentale. Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

Leasing Reale. Strumentale. Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Leasing Reale Strumentale Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5345/FI INC - Ed. 12/10 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 06/2011 Pagina 1 di 13

Data ultimo aggiornamento: 06/2011 Pagina 1 di 13 SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE GENERALI CONTRAENTE DESTINATA A DURATA EFFETTO E SCADENZA PAGAMENTO DEL PREMIO CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE IMPOSTE ASSICURATIVE LEGISLAZIONE FORO GIUDIZIARIO

Dettagli

ALLEGATO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ALLEGATO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ALLEGATO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Criteri di aggiudicazione L Appalto sarà aggiudicato per ogni singolo Lotto con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del D.Lgs

Dettagli

Dedicato alle professioni

Dedicato alle professioni progettista impianti Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2320 Allegato a Polizza 2027 Responsabilità Civile del Professionista Progettista Impianti

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA POLIZZA NR.: COMPAGNIA: B50/07/0001508 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA Soci della Cassa Rurale Alta Vallagarina titolari di conto corrente e loro familiari conviventi MASSIMALI:

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS OPERE D ARTE COMUNE DI SINNAI

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS OPERE D ARTE COMUNE DI SINNAI CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ALL RISKS OPERE D ARTE COMUNE DI SINNAI 2 CONDIZIONI DI POLIZZA ALL RISKS OPERE D ARTE DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Dettagli

Multibusiness. Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali MB 912 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

Multibusiness. Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali MB 912 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Multibusiness Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Commerciali IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Nota informativa, comprensiva di Glossario; Condizioni di assicurazione; DEVE

Dettagli

In Commercio Reale. Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni

In Commercio Reale. Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni In Commercio Reale Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5427/FI INC - Ed. 10/2014 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Dettagli

Soggiorno Reale. del patrimonio e dei beni IL TUO AGENTE REALE. Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Soggiorno Reale. del patrimonio e dei beni IL TUO AGENTE REALE. Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it IL TUO AGENTE REALE Soggiorno Reale Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Il presente FASCICOLO INFORMATIVO

Dettagli

Contratto di assicurazione

Contratto di assicurazione Contratto di assicurazione Furto Rami 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 Ed. Marzo 2017 Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 06/2013 Pagina 1 di 6

Data ultimo aggiornamento: 06/2013 Pagina 1 di 6 SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE GENERALI CONTRAENTE DESTINATA A DURATA EFFETTO E SCADENZA PAGAMENTO DEL PREMIO CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE IMPOSTE ASSICURATIVE LEGISLAZIONE FORO GIUDIZIARIO

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA ARTIGIANO E P.M.I. DEFINIZIONI

CONDIZIONI DI POLIZZA ARTIGIANO E P.M.I. DEFINIZIONI CONDIZIONI DI POLIZZA ARTIGIANO E P.M.I. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Addetti: persone partecipanti all attività, compresi i titolari e i loro familiari. Assicurato: il soggetto il cui

Dettagli

Assicurazione Eventi Catastrofali

Assicurazione Eventi Catastrofali Department: Distribution Formazione E-Learning Country: Italia Assicurazione Eventi Catastrofali Mod. 199 5 aprile 2017 Italia e rischio sismico La Mappa Sismica in Italia Il rischio sismico Popolazione

Dettagli

Multirischi Impresa. Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per le attività produttive IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

Multirischi Impresa. Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per le attività produttive IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Multirischi Impresa Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per le attività produttive IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa, comprensiva di Glossario Condizioni di Assicurazione

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

INCENDIO MUTUI. Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali

INCENDIO MUTUI. Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali INCENDIO MUTUI Contratto di Assicurazione Incendio dedicato ad Abitazioni Civili, Studi Professionali, Attività Commerciali, Rurali o Artigianali Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa

Dettagli

Differenze polizze 2010/2014

Differenze polizze 2010/2014 La Vallée Consulenze Assicurative Reg. Saraillon,27/a - 11100 Aosta tel. 0165/1852604 fax. 0165/548486 cell. 349/2997120 e-mail : brokerangeli@me.com Differenze polizze 2010/2014 Corte dei Conti - Danni

Dettagli

Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE

Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE Condizioni generali di vendita e fornitura dell UNIONE DELLE SEGHERIE DELL ALTO ADIGE versione 21.05.2012 1. Oggetto e ambito di applicazione Le presenti condizioni generali disciplinano tutti rapporti

Dettagli

Leasing Reale Strumentale CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Leasing Reale Strumentale CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI Leasing Reale Strumentale CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

Dettagli

Linea Persona. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per la famiglia Casa & Cose SASA

Linea Persona. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per la famiglia Casa & Cose SASA Linea Persona Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per la famiglia Casa & Cose SASA Indice Pag. 6 Nota informativa Pag. 7 Definizioni Pag. 9 Norme che regolano l assicurazione in generale

Dettagli

La polizza che protegge gli artigiani.

La polizza che protegge gli artigiani. La polizza che protegge gli artigiani. L'IMPRESA E IL SUO VALORE È un prodotto della Linea Protezione Professione INDICE GRUPPO ERGO PAG. 3 POLIZZA L IMPRESA E IL SUO VALORE PAG. 5 DEFINIZIONI PAG. 6 CONDIZIONI

Dettagli

Capitolo 16. Stima dei danni

Capitolo 16. Stima dei danni Capitolo 16 Stima dei danni Definizione di danno Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre

Dettagli

DOCUMENTO DI SINTESI DANNI DIRETTI LINATE - LINATE OVEST VIALE DELL AVIAZIONE 65 (MI) SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.

DOCUMENTO DI SINTESI DANNI DIRETTI LINATE - LINATE OVEST VIALE DELL AVIAZIONE 65 (MI) SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. DOCUMENTO DI SINTESI DANNI DIRETTI LINATE - LINATE OVEST VIALE DELL AVIAZIONE 65 (MI) SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. Tale documento di sintesi non costituisce in alcun modo un analisi

Dettagli

Linea Azienda. Commercio & Mercato. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante

Linea Azienda. Commercio & Mercato. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante Linea Azienda Commercio & Mercato Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante INDICE Nota Informativa Pag. 5 Definizioni Pag. 7 Norme che regolano l assicurazione in generale

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO CAR Completa Singola Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

FASCICOLO INFORMATIVO CAR Completa Singola Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili FASCICOLO INFORMATIVO CAR Completa Singola Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di

Dettagli

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA

FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA 1 FIRST/CISL RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone

Dettagli

TuttoImpresa. Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Produttive TI 912 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

TuttoImpresa. Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Produttive TI 912 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: TuttoImpresa Contratto di Assicurazione Multirischi per Attività Produttive IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: Nota informativa, comprensiva di Glossario; Condizioni di assicurazione DEVE ESSERE

Dettagli

ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRICATI CIVILI

ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRICATI CIVILI Generali Italia S.p.A. ASSICURAZIONI GLOBALE FABBRICATI CIVILI Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato Mod. GL34B/06 Contraente Polizza N. Edizione 20.03.2016 Pagina 1 di

Dettagli

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI N. 2000071297 STIPULATA FRA FINECOBANK S.p.A. e CARGEAS Assicurazioni S.p.A INFORMAZIONI RELATIVE

Dettagli

Vicini per costruire il tuo mondo

Vicini per costruire il tuo mondo Vicini per costruire il tuo mondo Il nostro impegno La convenzione con il CNEC, attiva dal 1966, ha visto RAS, oggi Allianz Ras, sempre più impegnata nello sviluppo di un rapporto di fiducia con gli Istituti

Dettagli

INDICE. Norme che regolano l assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11

INDICE. Norme che regolano l assicurazione indicate nelle seguenti sezioni Pag. 11 Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per la Famiglia Casa & Cose Light Sasa Mod. SA1983/C - Ed. 09/2011 INDICE Definizioni Pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale Pag. 9

Dettagli

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro.

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Lo scopo del presente manuale è quello di orientare l utente ad una corretta istruzione delle denunce di sinistro. 1 INDICE La denuncia di sinistro pag. 3 La gestione

Dettagli

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI. Ravenna, 30 settembre 2011

LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI. Ravenna, 30 settembre 2011 LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI Ravenna, 30 settembre 2011 Dott.Matteo Gervasi: Rischi, responsabilità ed incertezze a cui l impresa è esposta 1 Alcune definizioni presenti nel settore

Dettagli

Assicurazione piccola impresa

Assicurazione piccola impresa LINEA LAVORO Assicurazione piccola impresa Sommario pag 2 Definizioni 6 12 16 17 19 21 29 31 33 35 Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile

Dettagli

FESR PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE INDICE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE...

FESR PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE INDICE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... INDICE FAC-SIMILE DI POLIZZA ASSICURATIVA 1 Misura Nuove Iniziative d Impresa della Regione Puglia PO FESR 2007 2013 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE Linea d intervento 6.1.5 CONDIZIONI GENERALI DI

Dettagli

Capitolo 16. Stima dei danni

Capitolo 16. Stima dei danni Capitolo 16 Stima dei danni Definizione di danno Il danno può essere definito come un fatto in grado di determinare una variazione anormale nel valor capitale di un bene e nella sua capacità di produrre

Dettagli

COMUNE DI ITRI PROVINCIA DI LATINA. Medaglia di Bronzo al Valor Civile Tel. 0771/7321 Fax 0771/ CAPITOLATO TECNICO

COMUNE DI ITRI PROVINCIA DI LATINA. Medaglia di Bronzo al Valor Civile Tel. 0771/7321 Fax 0771/ CAPITOLATO TECNICO COMUNE DI ITRI PROVINCIA DI LATINA Medaglia di Bronzo al Valor Civile Tel. 0771/7321 Fax 0771/721108 www.comune.itri.it CAPITOLATO TECNICO Comune di Itri Lotto 1.3. - Copertura Assicurativa Incendio -

Dettagli