Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2

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1 Traduzione Accordo tra il Consiglio federale e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concernente i trasporti aerei 2 Conchiuso a Berna l 8 giugno 1967 Approvato dall Assemblea federale il 6 giugno Entrato in vigore il 17 luglio 1968 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale Svizzero e il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 4, desiderosi d incrementare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei. determinati pertanto a conchiudere un accordo volto a stabilire servizi aerei tra i due Paesi, hanno designato i loro plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Le Parti contraenti (appresso: «Parti») riconoscono che ciascuna di esse esercita la sovranità completa ed esclusiva sul proprio territorio. Art. 2 Per l applicazione del presente accordo e dei suoi allegati: a. l espressione e «territorio» significa le regioni terrestri, le acque territoriali adiacenti, le acque interne e lo spazio atmosferico sopra di esse, sottoposti alla sovranità dello Stato; b. l espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 5 e, per l URSS, il Ministero dell aviazione civile, oppure, nei due casi, qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente attribuite a dette autorità; c. l espressione «impresa designata» significa un impresa di trasporti aerei, designata da una Parte, conformemente all articolo 5 del presente accordo, per esercitare i servizi aerei convenuti; RU ; FF 1967 II Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Questo accordo cessa di essere in vigore a partire dall 11 luglio 1997 per quanto concerne la Confederazione svizzera e la Federazione Russa (vedi art. 21 dell'acc. del 2 set RS ). 3 DF del 6 giugno 1968 (RU ) 4 In seguito USSR 5 Oggi: «Ufficio federale dell aviazione civile». 1

2 Aviazione d. l espressione «servizio aereo» designa qualsiasi servizio aereo regolare destinato al trasporto pubblico di passeggeri, posta o merci, mediante aeromobili; e. l espressione «servizio aereo internazionale» indica un servizio aereo attraversante il territorio di due o più Stati; f. l espressione «impresa di trasporti aerei» significa un impresa di trasporti aerei esercitante un servizio internazionale; g. l espressione «scalo non commerciale» indica un atterramento con uno scopo diverso dall imbarcare dallo sbarcare passeggeri, posta o merci. Art Ciascuna Parte accorda all altra i privilegi previsti nel presente accordo per stabilire i servizi aerei sulle linee specificate nelle tavole dell allegato I. I servizi aerei e le linee suddette sono designati appresso «servizi convenuti» o «linee indicate». 2. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell esercizio dei servizi convenuti, dei privilegi seguenti: a. di eseguire scali non commerciali nei punti specificati nell allegato I; b. d imbarcare e di sbarcare, nel traffico internazionale e nei punti specificati nell allegato I, passeggeri, posta e merci. Art Gli itinerari degli aeromobili assicuranti i servizi convenuti e i corridoi aerei delle frontiere statali sono stabiliti, nel rispettivo territorio, da ciascuna Parte. 2. Oltre agli aeromobili delle imprese designate assicuranti i servizi convenuti, nessun altro aeromobile d una Parte può sorvolare il territorio dell altra o atterrarvi senza averne prima ottenuto l autorizzazione mediante un accordo speciale; l aeromobile deve inoltre conformarsi alle condizioni stabilite nell autorizzazione. Art Ciascuna parte ha il diritto di designare un impresa di trasporti aerei per esercitare i servizi convenuti. La designazione deve avvenire mediante una comunicazione scritta delle autorità aeronautiche di una Parte a quelle dell altra. 2. La Parte cui è stata comunicata la designazione accorda immediatamente, con riserva dei numeri 3 e 4 del presente articolo, il permesso d esercizio occorrente all impresa designata dell altra Parte. 3. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere che l impresa designata dell altra provi di essere in grado di soddisfare le condizioni richieste dalle leggi e dai regolamenti, normalmente applicati dalle autorità suddette all esercizio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte ha la facoltà di negare il permesso d esercizio, di cui al numero 2 del presente articolo, o di sottoporne il rilascio alle condizioni reputate necessarie 2

3 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica affinché l impresa designata possa prevalersi dei privilegi elencati all articolo 3, qualora l altra Parte non dimostri che una quota preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell impresa appartengano alla Parte designante l impresa o a suoi cittadini. 5. L impresa designata, non appena ha ricevuto il permesso d esercizio previsto al numero 2, può, in ogni momento, iniziare l esercizio di qualsiasi servizio convenuto. Art. 6 Le questioni attenenti all esercizio dei servizi convenuti, e segnatamente le frequenze, gli orari e i servizi terrestri, sono disciplinate d intesa tra le imprese designate, con riserva d approvazione da parte delle autorità aeronautiche delle Parti. Art Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un permesso oppure di sospendere all impresa designata dell altra l esercizio dei privilegi, indicati all articolo 3, o di sottoporlo alle condizioni che reputa necessarie: a. quando manchi la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa appartengono alla Parte che l ha designata o a suoi cittadini, oppure b. se tale impresa viola le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i privilegi, o c. se detta impresa non esercita i servizi convenuti alle condizioni prescritte nel presente accordo e nei suoi allegati. 2. Semprechè la revoca, la sospensione o la determinazione delle condizioni previste al numero 1 non si rivelino d immediata necessità per evitare nuove infrazioni alle leggi o ai regolamenti, tale diritto può essere unicamente esercitato previa consultazione dell altra Parte. Art Le imprese designate godono, nell esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti, di possibilità uguali ed eque. 2. L impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell impresa designata dell altra, in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti di quest ultima. 3. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dev essere adeguata alla domanda di traffico. 4. Le imprese designate devono essenzialmente perseguire lo scopo di offrire, sui servizi convenuti, una capacità de trasporto adeguata alla domanda di traffico tra il territorio della Parte che ha designato l impresa e i punti serviti sulle linee indicate. 5. Il diritto spettante a ciascuna impresa designata di eseguire trasporti in traffico internazionale, tra il territorio di una Parte e i territori di terzi Paesi, è specificato nell allegato I al presente accordo. 3

4 Aviazione 6. Le imprese designate comunicano alle autorità aeronautiche delle due Parti, il più tardi trenta giorni prima di iniziare l esercizio dei servizi convenuti, la natura del servizio, i tipi di aeromobili e gli orari previsti. La stessa norma è applicabile alle successive modificazioni. Art. 9 Ciascuna Parte si riserva il diritto, per motivi d ordine pubblico e di sicurezza, di disciplinare o di vietare il trasporto di taluni articoli nel proprio territorio. Art Gli aeromobili utilizzati, nel servizio internazionale, dall impresa designata di una parte, gli equipaggiamenti normali, le riserve di carburante, i lubrificanti e le provviste di bordo, compresi le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono liberati, all entrata nel territorio dell altra Parte, da ogni dazio, spesa d ispezione, altri diritti e tasse, semprechè tali equipaggiamenti, riserve e provviste siano tenuti a bordo fino alla loro riesportazione. 2. Sono parimente liberati dagli stessi diritti, spese e tasse, ad eccezione delle tasse riscosse per servizi resi: a. le provviste di bordo, imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità di detta Parte, e destinate ad essere consumate, a bordo degli aeromobili utilizzati, nel servizio internazionale, dall impresa designata dell altra Parte; b. i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti normali di bordo, importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili utilizzati in servizio internazionale; c. i carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati, nel servizio internazionale, dall impresa designata di una Parte, anche qualora tali provviste debbano essere usate sulla tratta di rotta seguita sul territorio della parte nel quale sono stati imbarcati. 3. Gli equipaggiamenti normali, i prodotti e le provviste di bordo degli aeromobili utilizzati dall impresa designata di una Parte non possono essere scaricati sul territorio dell altra senza il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tale caso, essi possono essere sottoposti alla vigilanza delle autorità suddette fino al momento in cui siano stati riesportati o abbiano ricevuto un altra destinazione, giusta le disposizioni doganali. Art Le leggi e i regolamenti che, sul territorio di una Parte, disciplinano l entrata, l uscita, l esercizio e la navigazione degli aeromobili adibiti alla navigazione internazionale, si applicano agli aeromobili dell impresa designata dell altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che, sul territorio di una Parte, disciplinano l entrata, il soggiorno e l uscita di passeggeri, equipaggi, posta o merci trasportati per aeromobile e, in particolare, gli ordinamenti concernenti i passaporti, le dogane, i cambi e le 4

5 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica misure sanitarie, si applicano anche ai passeggeri, agli equipaggi, alla posta o alle merci, trasportati per aeromobile dall impresa designata dell altra Parte, durante tutto il tempo in cui rimangono su detto territorio. 3. Ciascuna Parte si obbliga a non favorire le proprie imprese, rispetto a quella designata dell altra, quanto all applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel precedente articolo. 4. Le tasse e gli emolumenti analoghi per l uso degli aeroporti, compresi gli impianti, i dispositivi tecnici e gli altri mezzi accessori e i servizi, come anche qualsiasi emolumento per l uso dei mezzi e dei servizi aeronautici e di comunicazione, vanno riscossi in conformità delle tasse e delle aliquote fissate nei rispettivi Paesi e non devono eccedere, in nessun caso, l ammontare delle tasse e dei pagamenti corrisposti da altre imprese. 5. Le autorità competenti di ciascuna Parte hanno la facoltà di verificare, in arrivo o in partenza, senza però provocare inutili ritardi, gli aeromobili dell altra Parte come anche di esaminare i certificati e ogni altro documento di cui al presente accordo. 6. Gli aeromobili destinati ai servizi convenuti devono recare i distintivi di nazionalità e d immatricolazione, conformemente all ordinamento della Parte nella cui matricola sono stati iscritti. 7. Le Parti sono tenute a collaborare al fine di agevolare l esercizio dei servizi convenuti. 8. Le Parti devono reciprocamente trasmettersi le leggi e i regolamenti, indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo. Art Gli aeromobili di ciascuna Parte, assegnati ai servizi convenuti, devono recare a bordo i documenti seguenti: a. il certificato d immatricolazione; b. il certificato di navigabilità; c. le licenze e i certificati di membro dell equipaggio; d. il libro di rotta nel quale vanno iscritte le informazioni concernenti l aeromobile, l equipaggio e ogni volo; e. se l aeromobile è provvisto di apparecchi radioelettrici, la licenza della stazione radio; f. se l aeromobile trasporta passeggeri, l elenco dei loro nomi e dei luoghi d imbarco e di sbarco; g. se l aeromobile trasporta merci, un manifesto e delle dichiarazioni dettagliate delle stesse. 2. I certificati d immatricolazione e di navigabilità, le licenze e i certificati di membro d equipaggio, rilasciati o convalidati da una Parte, vanno riconosciuti dall altra, durante il periodo della loro validità. 5

6 Aviazione 3. Ciascuna Parte si riserva nondimeno il diritto di negare il riconoscimento, per la circolazione sul proprio territorio, delle licenze e dei certificati di membro d equipaggio, rilasciati o convalidati a suoi cittadini dall altra Parte o da qualsiasi altro Stato. Art. 13 Le questioni attenenti all esecuzione e alla sicurezza di volo sono disciplinati secondo le disposizioni dell allegato II e sono di competenza delle autorità aeronautiche delle Parti. Art Ciascuna Parte si obbliga a fornire ogni possibile assistenza agli aeromobili, assegnati ai servizi convenuti, in caso d emergenza o d infortunio sul suo territorio, alle stesse condizioni di quelle stabilite per i propri aeromobili. 2. Le questioni concernenti la procedura da osservare per le ricerche, salvataggi e i ricuperi di aeromobili e per le inchieste sugli infortuni, spettano alle autorità competenti delle Parti. 3. In caso di sparizione, d atterramento forzato o d infortunio di un aeromobile di un impresa designata di una Parte nel territorio dell altra, quest ultima devi informare immediatamente la prima e prendere ogni possibile e necessario provvedimento per: a. organizzare la ricerca dell aeromobile disperso; b. prestare assistenza ai passeggeri e ai membri dell equipaggio; c. assicurare la custodia dell aeromobile e del materiale recato a bordo; d. assicurare il contatto tra il rappresentante dell impresa designata, l equipaggio e i passeggeri; e. stabilire le cause dell infortunio; f. provvedere affinchè il relitto dell aeromobile o le tracce d atterramento restino intatte fintato che le persone, incaricate dell inchiesta sull infortunio, abbiano raccolto i dati necessari. 4. La Parte nella cui matricola è iscritto l aeromobile ha il diritto di designare il proprio rappresentante e i periti incaricati di partecipare all inchiesta. 5. Le parti prendono i provvedimenti necessari per autorizzare temporaneamente e senza indugio, l entrata, nel loro territorio, del personale necessario alle inchieste sugli infortuni, alle riparazioni e al ricupero dell aeromobile. 6. Ciascuna Parte deve agevolare l importazione temporanea, nel proprio territorio, degli aeromobili, degli utensili e dei materiali occorrenti per le inchieste sugli infortuni, le riparazioni o il ricupero dell aeromobile avariato dell altra Parte. Tali articoli vanno temporaneamente ammessi in franchigia doganale e devono essere esonerati dalle altre tasse e diritti come anche esclusi dal campo di applicazione degli ordinamenti che limitano l importazione. 7. La Parte che conduce l inchiesta è tenuta a comunicare all altra il risultato. 6

7 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica Art Ciascuna Parte accorda all impresa designata dell altra Parte il diritto di mantenere, sul territorio di quest ultima, i rappresentanti, cittadini delle Parte, di cui abbisogna l impresa designata per l esercizio dei servizi convenuti. 2. A meno che sia stato convenuto altrimenti, i rappresentanti di cui al numero 1 del presente articolo, come anche i membri d equipaggio delle imprese designate, devono essere cittadini delle due Parti. Art Le tariffe applicabili ai trasporti sui servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo dell esercizio, un beneficio ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei. 2. Le tariffe indicate al numero 1 sono stabilite di comune intesa dalle imprese designate delle due Parti, tenendo conto delle tariffe delle altre imprese di trasporti aerei esercitanti, in tutto o in parte, la stessa rotta. 3. Le tariffe così stabilite vanno sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno sessanta giorni innanzi la data prevista per l entrata in vigore. In casi speciali, il termine può essere ridotto, riservato il consenso di dette autorità. Ove un autorità aeronautica non abbia espresso il suo dissenso entro trenta giorni dalla data di presentazione delle tariffe, quest ultima sono considerate approvate. 4. Se le imprese designate non si intendono su una tariffa o se le autorità aeronautiche di una Parte non approvano le tariffe, le autorità aeronautiche delle due Parti devono collaborare per fissare la tariffa di comune intesa. 5. Mancando questa intesa, la controversia va composta conformemente alle disposizioni previste all articolo 21 del presente accordo. 6. Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando verranno fissate nuove tariffe, giusta le disposizioni del presente articolo o dell articolo 21, ma al massimo un anno a contare dal giorno in cui sono state disapprovate dalle autorità aeronautiche di una delle Parti. Art. 17 Ciascuna Parte accorda all impresa designata dell altra il diritto di trasferire alla sede sociale l eccedenza degli introiti conseguiti nell esercizio dei servizi convenuti conformemente agli accordi disciplinanti le relazioni finanziare tra le Parte. Tali somme vanno liberamente trasferite al saggio ufficiale di cambio e non soggiacciono ad alcuna tassa o restrizione. 7

8 Aviazione Art. 18 Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, i dati statistici periodici o altre informazioni analoghe concernenti il volume del traffico svolto sui servizi convenuti. Art. 19 In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano periodicamente onde sia assicurata l applicazione dei principi definiti nel presente accordo e siano realizzati, in modo soddisfacente, gli scopi prefissi. Art. 20 La parte, che giudica conveniente di modificare una qualsiasi disposizione del presente accordo, può chiedere all altra una consultazione. Tale consultazione dev essere avviata entro un termine di sessanta giorni dalla data in cui la pertinente demanda è stata ricevuta. Le modificazioni del presente accordo entreranno in vigore non appena le due Parti si saranno reciprocamente notificate l adempimento delle formalità costituzionali sulla conclusione e l entrata in vigore di accordi internazionali. 2. Le modificazioni degli allegati al presente accordo, compresa l istituzione di linee oltre i due Stati, possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Tali modificazioni entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche. Art Le controversie concernenti l interpretazione o l applicazione del presente accordo o dei suoi allegati devono essere composte, mediante intesa diretta, tra le autorità aeronautiche delle Parti. 2. Qualora le autorità aeronautiche non si accordino, la controversia dev essere composta dalle Parti. 3. Se nemmeno le Parti risultassero in grado di comporre la controversia, può essere fatto ricorso a periti designati, di comune intesa, dalle due Parti. 4. Se le Parti non possono accordarsi circa la designazione dei periti, entro un termine di tre mesi a contare dalla comunicazione ufficiale della controversia, o se i periti non pervengono a comporre la controversia, oppure se le Parti non applicano tempestivamente la raccomandazione peritale, ciascuna Parte può limitare, sospendere o sopprimere i privilegi toccati dalla vertenza. Art. 22 Ciascuna Parte può notificare all altra che intende disdire il presente accordo. La disdetta ha effetto dopo dodici mesi a contare dal giorno in cui l altra Parte l ha ricevuta, a meno che essa sia stata ritirata, di comune intesa, innanzi la scadenza del periodo suddetto. 8

9 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica Art. 23 Il presente accordo è provvisoriamente applicabile dal giorno della firma; esso entrerà definitivamente in vigore non appena le Parti si saranno reciprocamente notificate l adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l entrata in vigore di accordi internazionali. In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Berna, l 8 giugno 1967, in doppio esemplare, nelle lingue francese e russa, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Consiglio federale Svizzero: Spühler Per il Governo dell Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: Loquinov 9

10 Aviazione Allegato I 6 A Tavola delle linee I Linee che l impresa di trasporti aerei designata dall Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche può esercitare: 1. Punti in URSS punti intermedi in Europa punti in Svizzera, nelle due direzioni. 2. Punti in URSS punti intermedi in Europa punti in Svizzera, e oltre verso Paesi terzi, nelle due direzioni. 3. Punti in Svizzera Mosca Tokyo e/o un punto supplementare in Giappone, nelle due direzioni, secondo accordo particolare. 4. Punti in Svizzera Mosca Beijing e/o Shanghai, nelle due direzioni, secondo accordo particolare. II Linee che l impresa di trasporti aerei designata dalla Svizzera può esercitare: 1. Punti in Svizzera punti intermedi in Europa Mosca e/o Leningrado e/o Kiev, nelle due direzioni. 2. Punti in Svizzera punti intermedi in Europa Mosca e/o Taschkent (con o senza scalo tecnico) punti in Afganistan, in Pakistan, in India, in Thailandia e oltre verso Paesi terzi, nelle due direzioni. 3. Punti in Svizzera Mosca (con o senza scalo intermedio) Tokyo e/o un punto supplementare in Giappone, nelle due direzioni, secondo accordo particolare. 4. Punti in Svizzera Mosca (con o senza scalo intermedio) Beijing e/o Shanghai, nelle due direzioni, secondo accordo particolare. B 1. I servizi convenuti di ciascuna impresa designata possono essere esercitati utilizzando i punti intermedi scelti dalle imprese e i corridoi aerei di frontiera corrispondenti a tali punti. 2. I voli attraverso i territori di terzi Stati e gli scali situati nei loro territori vanno eseguiti con l accordo degli Stati interessati. 6 Nuovo testo giusta il prof. del 17 giugno 1988 (RU ). Aggiornato giusta lo scambio di note del 20 aprile 1991 (RU ). 10

11 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica Le imprese possono, lungo le linee 1 e 2 designati nelle tavole delle linee I e II, tralasciare tutti i punti intermedi o alcuni di essi, nonché punti in Afganistan, in Pakistan, in India e in Thailandia. 4. Su richiesta dell impresa designata, lungo le linee specificate possono essere effettuati voli supplementari, speciali o altri voli fuori orario. La relativa domanda devi essere presentata al più tardi 24 ore prima del decollo dell aeromobile, domeniche e giorni festivi non compresi. Le domande relative ai voli speciali occasionali lungo linee non specificate saranno depositate conformemente alle prescrizioni nazionali definite negli AIP della Svizzera e dell URSS. 5. Le imprese designate si sforzano di svolgere il traffico per il tramite dei servizi convenuti dai loro Paesi nonché sulle linee oggetto di una collaborazione tra le dette imprese. C I L impresa designata dall URSS gode dei seguenti diritti nell esercizio dei servizi sulle linee specificate nella tavola A.I: 1. Il diritto di sorvolare il territorio della Svizzera e di effettuarvi scali tecnici nell ambito dei voli in tutte le direzioni. 2. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in URSS e punti in Svizzera, nelle due direzioni. 3. Il diritto di imbarcare e di sbarcare, nelle due direzioni, passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e due punti intermedi in Europa, stabiliti previo accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Il diritto di imbarcare e di sbarcare, nelle due direzioni, passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e due punti in Africa nonché due punti in America del Sud, secondo accordo particolare. 5. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e Tokyo e/o un punto supplementare in Giappone, nelle due direzioni. 6. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e Beijing e/o Shanghai, nelle due direzioni. II L impresa designata dalla Svizzera gode dei seguenti diritti nell esercizio dei servizi sulle linee specificate nella tavola A. II: 1. Il diritto di effettuare scali tecnici sugli aeroporti internazionali situati sul territorio dell URSS. 2. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e Mosca e/o Leningrado e/o Kiev, nelle due direzioni. 11

12 Aviazione 3. Il diritto di imbarcare e di sbarcare, nelle due direzioni, passeggeri, invii postali e merci ha Mosca e/o Leningrado e/o Kiev e due punti intermedi in Europa, stabiliti previo accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e Tokyo e/o un punto supplementare in Giappone, nelle due direzioni. 5. Il diritto di imbarcare e di sbarcare passeggeri, invii postali e merci tra punti in Svizzera e Beijing e/o Shanghai, nelle due direzioni. 12

13 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica Allegato II 7 Disposizioni generali 1. Le Parti si obbligano ad adottare ogni necessario provvedimento per assicurare l esercizio dei servizi convenuti in condizioni sicure ed efficaci. A tale riguardo, ciascuna Parte deve accordare agli aeromobili dell impresa designata dell alta ogni facilità nell ambito delle telecomunicazioni, della navigazione aerea e dell ulteriore assistenza occorrente all esercizio dei servizi convenuti. 2. Le informazioni e la collaborazione fornite da ciascuna Parte, giusta le disposizioni del presente allegato, devono essere tali da soddisfare le esigenze ragionevoli dell impresa designata di ciascuna Parte. Informazioni 3. Le informazioni fornite da ciascuna Parte devono comprendere tutti i dati necessari: a. sugli aeroporti principali e divisionali che devono essere utilizzati per l esercizio dei servizi convenuti e per gli itinerari di volo entro il proprio territorio; b. su tutti i servizi-radio, di comunicazione e di navigazione, messi a disposizione della navigazione aerea; c. su tutti gli altri mezzi necessari agli aeromobili per conformarsi ai regolamenti vigenti come anche per applicare le procedure richieste dal controllo della navigazione aerea. A tale scopo, a ciascuna Parte e a ciascuna impresa designata è trasmesso un esemplare della Pubblicazione d informazione aeronautica (AIP). 4. Le informazioni meteorologiche necessarie alla preparazione e all esecuzione dei voli devono essere fornite tempestivamente. Le autorità aeronautiche delle Parti devono utilizzare il Codice internazionale in uso per la trasmissione delle informazioni meteorologiche e accordarsi circa i periodi adeguati per la comunicazione di previsioni del tempo, tenendo conto degli orari stabiliti per i servizi convenuti. 5. Le autorità aeronautiche delle Parti devono assicurate la diffusione continua di ogni modificazione e la trasmissione immediata degli avvisi concernenti le informazione, di cui ai numeri 3 e 4 del presente allegato, mediante l impiego di «NOTAM», trasmessi, sia attraverso linee di comunicazione internazionali esistenti e successivamente confermati per scritto, sia soltanto per scritto, qualora il destinatario possa ricevere il messaggio tempestivamente. I «NOTAM» scritti devono essere trasmessi in russo e in inglese oppure solo in inglese. 6. Lo scambio d informazioni per «NOTAM» deve iniziare il più presto possibile e, in ogni caso, innanzi l avvio dei servizi convenuti. 7 Aggiornato giusta la modifica del 5 aprile 1990 (RU ). 13

14 Aviazione Compilazione dei piani di volo e procedure di controllo della circolazione aerea 7. Gli equipaggi degli aeromobili utilizzati sui servizi convenuti dall impresa designata di una Parte devono conoscere perfettamente le norme di volo e le procedure della navigazione aerea, applicate sul territorio dell altra Parte. 8. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte devono, prima di ogni volo e, ove occorra, durante il volo nelle regioni d informazione di volo, comunicare agli equipaggi degli aeromobili dell impresa designata dell altra Parte: a. le informazioni concernenti lo stato degli aeroporti e degli impianti ausiliari di navigazione occorrenti all esecuzione del volo; b. le informazioni scritte, le carte, gli schemi e un complemento d informazioni verbali riguardo alle condizioni meteorologiche, effettivamente esistenti su tutto il percorso e nel luogo di destinazione; c. le previsioni meteorologiche. 9. Prima di ogni volo, il comandante dell aeromobile deve sottoporre il piano di volo all approvazione delle autorità di controllo della navigazione aerea del Paese di partenza. Il volo dev essere eseguito conformemente al piano approvato. Quest ultimo può essere modificato soltanto con l autorizzazione del competente servizio di controllo della navigazione aerea, a meno che circostanze eccezionali costringano il comandante di bordo ad adottare, di propria responsabilità, misure immediate. In tale caso, il competente servizio della navigazione aerea va informato, senza indugio, sulle modificazioni del piano di volo. 10. Il comandante dell aeromobile deve assicurare una sorveglianza permanente della radiofrequenza assegnata dal competente servizio di controllo della navigazione aerea. Egli dev essere continuamente preparato a rispondere sulla frequenza suddetta e, in particolare, devi fornire ogni informazione concernente la posizioni dell aeromobile e le osservazioni meteorologiche, conformemente all ordinamento nazionali vigente. 11. Salvo nel caso in cui le autorità aeronautiche delle Parti dispongano altrimenti, il collegamento tra gli aeromobili e il competente servizio di controllo della navigazione aerea dev essere stabilito per radiotelefonia (in russo o in inglese, con le stazioni situati nell URSS e in inglese, con le stazioni situate in Svizzera) sulle frequenze assegnate dalle Parti. Per le esigenze d informazione a grande distanza, può essere impiegata la radiotelegrafia con il codice internazionale «Q», semprechè esso sia utilizzato. Equipaggiamento degli aeromobili 12. Gli aeromobili destinati ai servizi convenuti dall impresa designata di ciascuna parte devono possibilmente essere equipaggiati in modo da poter utilizzare i mezzi di navigazione aerea che consentono loro di eseguire il volo sull itinerario autorizzato, nonché d impiegare uno o più dei mezzi di atterramento disponibili sul territorio dell altra Parte. 13. Gli aeromobili assegnati ai servizi convenuti dall impresa designata di ciascuna Parte devono essere provvisti di un apparecchio radio a frequenze adeguate per i collegamenti con le stazioni terrestri, situate sul territorio dell altra Parte. 14

15 Trasporti aerei Acc. con Unione Sovietica Procedimento di volo e controllo della navigazione aerea 14. Secondo il presente allegato, per procedimenti di volo, del controllo della navigazione aerea e altri procedimenti, s intendono quelli applicati sul territorio di ciascuna Parte. Telecomunicazioni 15. Per consentire lo scambio delle informazioni necessarie all esercizio dei servizi convenuti, compresa la trasmissione di «NOTAM», e al fine di assicurare il controllo della navigazione aerea, le autorità aeronautiche delle Parti devono utilizzare i collegamenti esistenti tra i territori delle Parti. 16. Se le autorità aeronautiche delle Parti lo reputano auspicabile, un collegamento radio verrà stabilito tra i centri di comunicazione dei due Paesi. Tale collegamento va possibilmente messo a disposizione delle imprese designate delle Parti per lo scambio delle informazione e per agevolare un esercizio regolare e soddisfacente dei servizi convenuti. Sicurezza dell aviazione Conformemente ai loro diritti ed obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l obbligo reciproco di proteggere l aviazione civile dagli atti d intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti ed obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all Aia il 16 dicembre 19709, e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre Le Parti si accordano mutuamente, dietro domanda, ogni possibile assistenza necessaria a prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illeciti conto la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea, come pure ogni altra minaccia alla sicurezza dell aviazione civile. 3. Le Parti, nei loro rapporti reciproci, si conformano alle disposizioni concernenti la sicurezza dell aviazione che sono state stabilite dall Organizzazione per l Aviazione civile internazionale e sono designate come Allegati della Convenzione relativa all Aviazione civile internazionale, per quanto tali disposizioni si applichino a dette Parti; esigono che gli esercenti di aeromobili da loro immatricolati, o gli esercenti di aeromobili che hanno la sede principale del loro esercizio o la dimora permanente sul loro territorio, e gli esercenti di aeroporto situati sul loro territorio, si conformino a tali disposizioni concernenti la sicurezza dell aviazione. 8 RS RS RS

16 Aviazione 4. Ogni Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti ad osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell aviazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un altra Parte prescriva per l entrata, l uscita o il soggiorno sul proprio territorio. Ogni Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l imbarco o il carico. Ogni Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall altra Parte allo scopo di ottenere l adozione di ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una particolare minaccia. 5. In caso d incidente o di minaccia d incidente di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni e servizi di navigazione aerea, le Parti si assistono facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d incidente. 16

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