Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan"

Transcript

1 Traduzione Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan Conchiuso il 17 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Istrumenti di ratificazione scambiati 24 luglio 1953 Entrato in vigore il 24 luglio 1953 (Stato 4 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Pakistan, qui di seguito chiamati «Parti contraenti», avendo ratificato la convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale 3 e l accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali 4, firmati a Chicago il 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo allo scopo di aprire e di esercitare servizi aerei tra i territori della Svizzera e del Pakistan, hanno convenuto quanto segue: Art. I Ciascuna Parte contraente concede all altra Parte contraente il diritto di esercitare i servizi aerei definiti nell allegato al presente accordo (qui di seguito chiamati «servizi convenuti») e di eseguire trasporti a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, in provenienza da esse come pure in transito attraverso questo territorio, alle condizioni previste nel presente accordo. Art. II A. I servizi convenuti potranno essere aperti non appena: 1. la Parte contraente cui sono conferiti i diritti avrà designato una impresa di trasporti aerei (chiamata qui di seguito «impresa designata») per servire le aviolinee descritte nell allegato (chiamate qui di seguito «aviolinee descritte»); 2. la Parte contraente che accorda i diritti avrà concesso a detta impresa l autorizzazione d esercizio richiesta, secondo le condizioni previste nella lettera B qui di seguito, ciò che essa farà nel più breve termine possibile. B. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad aprire i servizi convenuti, l impresa designata potrà essere richiesta di provare, davanti alla autorità aeronautica della Parte RU ; FF 1952 III 185 ediz. franc., 1952 III 181 ediz. ted. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 del DF del 16 dic (RU ) 3 RS RS

2 Aviazione contraente che accorda i diritti, che essa adempie le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità per l esercizio dei servizi aerei internazionali. La Parte contraente che accorda i diritti può parimente esigere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo dell impresa designata dall altra Parte contraente sono nelle mani di detta Parte contraente o di suoi cittadini. Art. III A. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l impresa designata da una Parte contraente fruirà, nell esercizio di un servizio convenuto su un aviolinea descritta: 1. del diritto di far sorvolare il territorio dell altra Parte contraente dai suoi aeromobili; 2. del diritto di fare scali non commerciali su detto territorio; 3. del diritto di scalo su detto territorio, nei punti indicati per tale aviolinea nell allegato, per imbarcare e sbarcare passeggeri, invii postali e merci nel traffico internazionale, in provenienza o a destinazione d altri punti indicati. B. La lettera A non può essere interpretata nel senso che essa conferisce all impresa designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell altra Parte contraente, a pagamento, passeggeri, merci o invii postali a destinazione di altri scali situati sul territorio di detta altra Parte contraente. C. Ciascuna Parte contraente s impegna a non conchiudere nessun accordo in base al quale un privilegio del genere indicato nella lettera B sarebbe concesso in esclusiva a un altro Stato o a un impresa di trasporti aerei di un altro Stato e s impegna parimente a non farsi concedere siffatto privilegio esclusivo da un altro Stato. Art. IV 5 A. Le imprese designate dalle Parti contraenti fruiranno di possibilità uguali ed eque di esercitare i servizi aerei convenuti sulle aviolinee descritte, nei propri territori. B. Nell esercizio dei servizi convenuti, l impresa designata da ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi dell impresa dell altra Parte allo scopo di non pregiudicare ingiustificatamente i servizi svolti da quest altra Parte sulla stessa aviolinea o su parte di essa. C. Per le aviolinee descritte, la capacità offerta impresa designate dalle Parti contraenti deve essere mantenuta in un rapporto ragionevolmente adeguato alla domanda di traffico su dette linee. D. Per l applicazione dei principi definiti alle lettere precedenti: 1) I servizi convenuti, svolti dalle imprese designate, perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire, sulla base di un coefficiente di carico ragionevole, 5 Nuovo tenore giusta l accordo del 10 ago (RU ), approvato dall Assemblea federale il 6 mar (RU ) e in vigore dal 20 ago

3 Servizi aerei Accordo con Pakistan una capacità commisurata ai bisogni normali e prevedibili di detta impresa per il traffico tra i paesi sulle aviolinee descritte e il territorio della Parte che ha designato l impresa. 2) I diritti delle imprese designate dalle Parti di effettuare imbarchi e sbarchi, in punti sul territorio dell altra Parte, attenenti ai trasporti internazionali a destinazione o in provenienza di altri Paesi toccati dalle aviolinee descritte, saranno esercitati seguendo il principio che conferisce a detti trasporti il carattere sussidiario e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di aerotrasporti tra il territorio dell impresa designata e quella dei Paesi di destinazione come anche a quella delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi aerei regionali o locali; e b. all esercizio economico d un servizio di lungo corso. Art. V L impresa designata da una Parte contraente potrà, per attuare economie, procedere a un cambio di aeromobile (sostituzione dell aeromobile con un altro di capacità diversa) sul territorio dell altra Parte contraente, alle seguenti condizioni: 1. gli aeromobili usati sulla tratta di un aviolinea descritta, più lontana dal territorio della prima Parte contraente, devono avere una capacità inferiore a quella degli aeromobili usati sulla tratta più vicina; 2. gli aeromobili di capacità inferiore circoleranno secondo un orario che assicuri la corrispondenza con gli aeromobili di maggiore capacità e dovranno normalmente attenderne l arrivo; 3. gli aeromobili più piccoli saranno avantutto usati per trasportare alla loro destinazione i passeggeri che avranno viaggiato negli aeromobili più grandi; per determinare la capacità degli aeromobili più piccoli, sarà in particolare tenuto conto del traffico cui provvedono i grandi aeromobili e della necessità che tale traffico sia diretto più lontano, come pure dell articolo IV. Art. VI A. Le tariffe applicate dalle imprese designate per i singoli servizi convenuti devono essere fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi che entrano in considerazione, in particolare della economia dell esercizio, di un utile normale, delle caratteristiche di ciascun servizio (comprese la rapidità e la comodità), come pure delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei sull aviolinea o sulla tratta di cui si tratta. Le tariffe saranno fissate secondo le lettere qui di seguito. B. Le tariffe devono per quanto possibile essere convenute, per ciascuna aviolinea descritta, tra le Parti contraenti, dopo che siano state sentite le altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa aviolinea o una sua tratta. L accordo dev essere raggiunto, quanto ciò sia possibile, in base alla procedura di fissazione delle tariffe dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe in tal modo convenute saranno sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti. 3

4 Aviazione C. Se le tariffe non possono formare oggetto di un accordo in conformità della lettera B o se le imprese designate non riescono a intendersi in merito, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissarle di comune accordo. D. Se questo autorità non s intendono, la contestazione sarà regolata conformemente all articolo XI. E. Fino a quando una contestazione del genere indicato nelle lettere C e D non sarà stata regolata, rimarranno applicabili le tariffe già in uso. Art. VII A. A richiesta dell autorità aeronautica dell altra Parte contraente, l autorità aeronautica di ciascuna Parte contraente le trasmetterà, il più rapidamente possibile, informazioni circa le autorizzazioni concesse alla sua impresa designata d esercitare servizi aerei a destinazione del territorio delle Parte contraente richiedente, in provenienza da esso, come pure in transito attraverso questo territorio. Le informazioni comprenderanno in particolare copie dei certificati correnti e delle autorizzazioni necessari a un servizio aereo sulle aviolinee descritte, come pure le indicazioni circa le modificazioni, esenzioni da obblighi e condizioni dell esercizio. B. L autorità aeronautica o l impresa designata da ciascuna Parte contraente comunicherà all autorità aeronautica dell altra Parte contraente il più presto possibile gli orari, le tariffe e qualsiasi altra informazione concernenti l esercizio o la modificazione dei servizi convenuti. C. L autorità aeronautica di ciascuna Parte contraente comunicherà, a richiesta, all autorità aeronautica dell altra Parte contraente le statistiche del traffico dei suoi servizi convenuti a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, proveniente da esso, o in transito attraverso questo territorio, indicando la provenienza e la destinazione del traffico. Art. VIII A. Per l uso degli aeroporti ed altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l impresa designata dall altra Parte contraente non deve pagare tasse superiori a quelle che sono pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali del genere. B. I carburanti, i lubrificanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dall altra Parte contraente o dalla sua impresa designata ovvero per conto di esse e destinati unicamente all uso degli aeromobili di questa impresa fruiranno di un trattamento favorevole almeno quanto quello applicato alle imprese nazionali che esercitano servizi aerei internazionali per ciò che concerne i dazi, le spese d ispezione e le altre tasse o imposte riscossi dalla prima Parte contraente; rimane tuttavia convenuto che nessuna Parte contraente è tenuta a concedere all impresa designata dall altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello che quest ultima Parte contraente concederebbe in un caso analogo. C. Durante i loro voli a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, in provenienza da esso, o in transito attraverso questo territorio, gli aeromobili di ciascuna Parte contraente saranno esenti da qualsiasi diritto previsto nella legisla- 4

5 Servizi aerei Accordo con Pakistan zione doganale. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili dell impresa designata da una Parte contraente saranno, sul territorio dell altra Parte contraente, esenti da dazio, da spese d ispezione o altre tasse e imposte affini, anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio. Le merci in tal modo esentate non potranno essere scaricate se non con il consenso delle autorità doganali dell altra Parte contraente e saranno poste sotto sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione. Art. IX A. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto, dopo aver sentito l altra Parte contraente, di rifiutare, di revocare o di far dipendere dalle condizioni che essa considera necessarie un autorizzazione d esercizio all impresa designata dall altra Parte contraente, quando questa impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti della prima Parte contraente oppure, secondo il modo di vedere di quest ultima Parte contraente, non osserva le condizioni alle quali le sono concessi i diritti previsti nel presente accordo. B. Qualora una Parte contraente agisca in applicazione del presente articolo, i diritti conferiti all altra Parte contraente dall articolo 11 sono riservati. Art. X A. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che le norme definite nel presente accordo siano osservate. B. Qualora desideri modificare il presente accordo, ciascuna Parte contraente potrà in ogni tempo domandare che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consultino. Le modificazioni dell accordo in tal modo convenute entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note in via diplomatica. C. Non appena iniziata la procedura di consultazione prevista nella lettera B, ciascuna Parte contraente potrà notificare in ogni tempo all altra Parte contraente il suo desiderio di porre fine al presente accordo, conformemente all articolo XIV. Della notificazione è contemporaneamente informata l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. D. 6 Art. XI A. Se tra le Parti contraenti sorgesse una contestazione concernente l interpretazione o l applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzeranno avantutto di risolverla mediante trattative dirette. 6 Abrogato giusta l accordo del 10 ago (RU ), approvato dall Assemblea federale il 6 mar (RU ) e in vigore dal 20 ago

6 Aviazione B. Se le Parti contraenti non riescono a regolare la contestazione mediante trattative dirette: 1. esse possono portare la contestazione sia davanti a un tribunale arbitrale designato di comune accordo, sia davanti ad un altra persona od organizzazione; oppure 2. se esse non possono giungere ad un intesa in merito o se non sono d accordo circa la composizione del tribunale arbitrale al quale la contestazione dev essere sottoposta, ciascuna Parte può deferire il caso, per la decisione, a qualsiasi tribunale competente che fosse istituito in seno all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale oppure, in mancanza di siffatto tribunale, al Consiglio di detta Organizzazione. C. Le Parti contraenti s impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione della lettere B qui sopra. D. Qualora una Parte contraente o la sua impresa designata non si conformasse a una decisione presa in applicazione della lettera B, l altra Parte contraente potrà, finché ciò sia il caso, rifiutare totalmente o parzialmente l esercizio dei diritti concessi in virtù del presente accordo e del suo allegato. Art. XII Nel caso in cui fosse conchiusa una convenzione o un accordo di carattere multilaterale concernente il traffico aereo cui le Parti contraenti dovessero aderire, il presente accordo sarà modificato conformemente alle disposizioni di tale convenzione od accordo. Art. XIII A. Per l applicazione del presente accordo, le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale» e «impresa di trasporti aerei» hanno il senso che loro è dato nella Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale. B. Con l espressione «territorio», riferita a uno Stato, s intendono i territori e le acque territoriali adiacenti posti sotto la sovranità, la protezione o la tutela di questo Stato. C. Con l espressione «autorità aeronautica» s intendono, per ciò che concerne la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 7 e, per ciò che concerne il Pakistan, il Direttore generale dell aviazione civile e, in ambedue i casi, qualsiasi persona od organizzazione che fosse dichiarata competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità. D. L allegato al presente accordo è considerato come facente parte dell accordo stesso e qualsiasi riferimento all «accordo» concerne, salvo disposizione contraria esplicita, parimente l «allegato». 7 Oggi «Ufficio federale dell aviazione civile». 6

7 Servizi aerei Accordo con Pakistan Art. XIV Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare all altra Parte contraente che essa desidera porre fine al presente accordo. L accordo cessa di spiegare i suoi effetti 12 mesi dopo che la notificazione è stata ricevuta dall altra Parte contraente, a meno che la disdetta non sia stata ritirata di comune accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di una dichiarazione di ricevimento dell altra Parte contraente, la notificazione è considerata ricevuta 14 giorni dopo che è giunta al Consiglio dell Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, conformemente alla lettera C dell articolo X. Art. XV Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui la sua ratificazione sarà notificata da ambedue le parti mediante uno scambio di note diplomatiche. L accordo sarà registrato presso l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Karachi, il diciassette marzo 1952, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, l una e l altra facendo parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) W. Hofer Per il Governo del Pakistan: (firm.) A. T. Naqvi 7

8 Aviazione Allegato 8 Traduzione 9 Tavola delle linee Tavola I Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Pakistan Punti oltre il Pakistan Punti in Svizzera Punti Punti Punti Tavola II Linee sulle quali l impresa designata dal Pakistan può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera Punti in Pakistan Punti Punti Punti 8 Nuovo testo in vigore giusta lo scambio di note del 12 nov (RU ). 9 Traduzione dal testo originale inglese. 8

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia Traduzione 1 0.748.127.197.63 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia Conchiuso il 16 febbraio 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine 0.748.127.196.45 Conchiuso l 8 marzo 1952 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq 0.748.127.194.32 Conchiuso il 31 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1952 2 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda Traduzione 1 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda 0.748.127.194.41 Conchiuso il 6 maggio 1948 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore:

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014)

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014) Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile

Dettagli

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946 Traduzione 1 Accordo Provvisorio concernente i trasporti aerei fra la Svizzera ed il Portogallo 0.748.127.196.54 Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele Traduzione dal testo originale francese 1 0.748.127.194.49 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele Conchiuso il 19 novembre 1952 Approvato dall Assemblea federale il 24 marzo 1955

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia Traduzione 1 0.748.127.197.14 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia Conchiuso il 18 ottobre 1950 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrato in vigore il 16

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca Traduzione 1 0.748.127.193.14 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca Conchiuso il 22 giugno 1950 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore il 11

Dettagli

0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi

0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi Traduzione 1 0.748.127.196.36 Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi Conchiuso il 7 marzo 1949 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 0.748.127.192.72 Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 24 ottobre 1964 Approvato dall Assemblea federale il 9 dicembre 1965 3

Dettagli

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004) Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Traduzione 1 0.748.127.196.27 Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Conchiuso il 21 aprile 1964 Approvato dall Assemblea federale il 9 dicembre 1965

Dettagli

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

(Guadalajara, 18 settembre 1961) Convenzione supplementare alla convenzione di Varsavia per l unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale (Guadalajara, 18 settembre

Dettagli

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci; Traduzione 1 0.741.619.291 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 30 giugno

Dettagli

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari 0.748.127.194.76 Conchiuso il 24 gennaio 1968 Approvato dall Assemblea federale il 6 marzo 1969

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada 0.741.619.345 Conchiuso il 16 gennaio 1980 Entrato in vigore con scambio

Dettagli

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Traduzione 1 0.221.211.4 Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee Conchiusa all Aia il 15 giugno 1955 Approvata dall

Dettagli

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria Traduzione 1 Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria 0.748.127.191.63 Conchiuso a Vienna il 19 dicembre 1949 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 in vigore: 19 dicembre

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia 0.748.127.194.541 Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il

Dettagli

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia Traduzione 1 Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia 0.748.127.193.72 Conchiuso il 26 maggio 1948 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore

Dettagli

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP Traduzione 1 Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP 0.631.145.272 Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1958 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.195.19 Concluso il 5 settembre 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 aprile

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea 0.748.127.192.34 Concluso il 14 dicembre 1998 Applicato provvisoriamente

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art. Traduzione 1 0.748.127.192.94 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Concluso il 19 ottobre 2000 Entrato in vigore mediante

Dettagli

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia Traduzione 1 Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia 0.946.293.721 Conchiusa il 29 novembre 1926 Entrata in vigore il 30 novembre 1926 (Stato 1 gennaio 1960) Il Consiglio federale

Dettagli

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione

Dettagli

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

0.741.619.136. I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose

Dettagli

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università 0.414.11 Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964 Approvato dall Assemblea

Dettagli

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Traduzione 1 0.748.127.193.45 Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei Conchiuso a Berna il 7 gennaio 1959 Approvato dall Assemblea federale il 21 giugno 1961 2 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo Concluso il 28 aprile 2003 Entrato in vigore mediante scambio di note

Dettagli

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone

0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Traduzione 1 0.748.127.194.63 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone Conchiuso il 24 maggio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il 3 aprile

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari. Traduzione 1 0.748.127.195.491 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari Concluso il 23 giugno 2011 Applicato provvisoriamente dal 23 giugno

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei Concluso il 13 gennaio 2009 Applicato provvisoriamente dal 13 gennaio 2009 La Confederazione

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1 Traduzione 1 0.747.224.31 Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per la navigazione sul Lago Inferiore e il Reno tra Costanza e Sciaffusa Conchiuso il 1 giugno 1973

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea Concluso il 24 gennaio 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note

Dettagli

0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari

0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 0.748.127.192.81 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 15 dicembre 1975 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 0.748.127.196.16 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea Concluso il 27 settembre 1986 Approvato dall Assemblea federale il 6 ottobre

Dettagli

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.837.951.4 Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Conchiuso il 15 gennaio 1979 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia Traduzione 1 Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia 0.274.187.631 Conchiusa il 1 giugno 1933 Approvata dall Assemblea federale il 12 ottobre

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea Concluso il 10 novembre 2008 Entrato in vigore mediante scambio di note l 8 gennaio

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016) Traduzione 1 0.191.011 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 18 aprile

Dettagli

0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna Traduzione 1 0.748.127.193.32 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna Conchiuso il 3 agosto 1950 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 Entrata in vigore il 3 agosto

Dettagli

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960 2 Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960 2 Entrata in vigore il 1 o luglio 1960 Traduzione 1 0.831.109.332.1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna sulla sicurezza sociale Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo 1960 2 Entrata in

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.142.115.142 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea Concluso il 29 luglio 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni

Concluso il 23 giugno 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio Titolo I: Campo d applicazione e definizioni Traduzione 1 0.741.619.127 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci Concluso

Dettagli

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo Concluso il 17 luglio 1996 Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 aprile 1997 Considerando

Dettagli

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania

Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania Traduzione 1 Accordo economico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista di Romania 0.946.296.631 Conchiuso il 13 dicembre 1972 Entrato in vigore il 15 aprile 1973 (Stato 15 aprile 1973)

Dettagli

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 0.276.191.631 Conchiusa il 15 marzo 1927 Approvata dall Assemblea federale il 14

Dettagli

Convenzione

Convenzione Traduzione 1 0.783.594.542 Convenzione fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio postale sulla linea del Sempione fra Briga e Domodossola e nella stazione internazionale di Domodossola Conchiusa

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea Concluso il 17 aprile 2007 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.748.131.916.31 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria concernente gli effetti dell esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine sul territorio nazionale

Dettagli

0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia Traduzione 1 0.748.127.195.98 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia Conchiuso il 30 dicembre 1954 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrata in vigore il 4

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulle facilitazioni accordate ai voli ambulanza e ai voli di ricerca e di salvataggio Concluso il 3 marzo 2011 Strumenti di

Dettagli

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno Traduzione 1 Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno 1934 2 0.232.121.1 Conchiuso a Londra il 2 giugno 1934 Approvato dall

Dettagli

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento

Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento Traduzione 1 Accordo tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo del Pakistan concernente l apertura dei crediti di trasferimento 0.973.262.31 Conchiuso il 22 giugno 1964 Entrato in vigore

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo delle Barbados concernente il traffico aereo di linea Concluso il 27 ottobre 2009 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 giugno

Dettagli

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi

Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi Traduzione 1 Convenzione internazionale per l unificazione di alcune regole concernenti la competenza civile in materia di urto fra navi 0.747.313.24 Conchiusa a Bruxelles il 10 maggio 1952 Approvata dall

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati

Dettagli

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Traduzione 1 Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa 0.748.127.2 Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4

Dettagli

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 Traduzione 1 Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 0.211.231.01 Conchiusa all Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti: Traduzione 1 0.742.140.334.93 Convenzione tra la Svizzera e la Francia per la congiunzione della ferrovia Ginevra Annemasse colla rete ferroviaria della Savoia presso Annemasse Conchiusa il 14 giugno 1881

Dettagli

0.748.127.195.45 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta concernente i trasporti aerei regolari

0.748.127.195.45 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta concernente i trasporti aerei regolari Traduzione 1 0.748.127.195.45 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta concernente i trasporti aerei regolari Conchiuso il 4 ottobre 1977 Approvato dall Assemblea federale il 27

Dettagli

Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza

Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza Traduzione 1 Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza 0.721.423 Conchiusa il 30 aprile 1966 Approvata dall Assemblea federale il 6 dicembre 1966 2 Entrata in vigore il 25 novembre

Dettagli

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Testo originale 0.721.194.546.2 Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Conclusa il 23 giugno 1972 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali 0.232.121.13 Conchiuso a Ginevra il 29 agosto 1975 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti 0.975.278.5 Concluso il 18 novembre 1993 Entrato

Dettagli

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo

Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo Traduzione 1 Accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei Diritti dell Uomo 0.101.1 Conchiuso a Londra il 6 maggio 1969 Approvato

Dettagli

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Traduzione 1 Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria 0.274.137 Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvato dall Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento

Dettagli

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 1 aprile 2016)

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 1 aprile 2016) Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA) 748.411 del 17 agosto 2005 (Stato 1 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione

Dettagli

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla

Dettagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008) Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sull attuazione, l applicazione e lo sviluppo dell acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi

Dettagli

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2 0.276.191.632 Conchiusa il 16 dicembre 1960 Approvata

Dettagli

0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina

0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina Traduzione 1 0.748.127.191.54 Accordo concernente i trasporti aerei regolari tra la Svizzera e la Repubblica Argentina Conchiuso a Buenos Aires il 25 gennaio 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4

Dettagli

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati Traduzione 1 Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati 0.142.305 Concluso a Strasburgo il 16 ottobre 1980 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre 1985 2 Istrumenti

Dettagli

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza Traduzione 1 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l acquisto della cittadinanza 0.191.012 Concluso a Vienna il 18 aprile 1961 Approvato dall

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti

Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti Traduzione 1 Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti 0.454 Conchiusa a Strasburgo il 10 marzo 1976 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Accordo aggiuntivo. Traduzione 1

Accordo aggiuntivo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa

Dettagli

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Traduzione I Protocollo dell Aia 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Conchiuso all Aia il 14 maggio 1954 Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: I 1. Ogni

Dettagli

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli Traduzione 1 0.818.109.454 Convenzione fra la Svizzera e l Italia che regola il servizio di polizia santaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola Conchiusa il 24 marzo 1906

Dettagli

Traduzione non ufficiale

Traduzione non ufficiale L. 23 luglio 1980, n. 508 (1). Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (2). 1. Il

Dettagli

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo

0.973.228.11. Traduzione 1 Accordo Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall Ufficio federale dell economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l apertura di crediti di trasferimento 0.973.228.11

Dettagli

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero

Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero Traduzione 1 Accordo riguardante le linee ferroviarie germaniche su territorio svizzero 0.742.140.313.67 Conchiuso il 25 agosto 1953 Entrato in vigore il 1 settembre 1953 Animati dal desiderio di definire

Dettagli

Ordinanza sul trasporto aereo

Ordinanza sul trasporto aereo Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA) del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6a e 75 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA); in applicazione

Dettagli