COMUNE DI NONE Provincia di TORINO REGOLAMENTO

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1 COMUNE DI NONE Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) NELL ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO E SOCIO-ASSISTENZIALE Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 6/2/2012 MODIFICATO IN ULTIMO con deliberazione consiliare n. 7 del

2 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione pag. 3 CAPO II SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI Articolo 2 Servizi disciplinati.. pag. 3 Articolo 3 Destinatari dei servizi. pag. 4 Articolo 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario. pag. 4 Articolo 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe. pag. 5 Articolo 6 Determinazione della tariffa pag. 5 Articolo 7 Definizione di nucleo familiare.. pag. 7 Articolo 8 Definizione di reddito. pag. 7 Articolo 9 Definizione di patrimonio... pag. 8 Articolo 10 Criteri per la determinazione della situazione economica.. pag. 9 Articolo 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali. pag. 9 Articolo 12 Controlli.. pag. 10 Articolo 13 Revoca dei benefici concessi.. pag. 10 CAPO III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Articolo 14 Aree di intervento. pag. 11 Articolo 15 Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria..pag. 12 Articolo 16 Requisiti per l accesso. pag. 12 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 Abrogazione pag. 12 Articolo 18 Decorrenza pag. 13 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 2

3 Finalità ed ambito di applicazione Il presente regolamento, adottato invia sperimentale, disciplina l accesso e la partecipazione al costo dei servizi che il Comune di None fornisce, nell ambito dei servizi socio-assistenziali non delegati al CISA e dei servizi realizzati in campo socioeducativo, al fine di concorrere all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno e di emarginazione. L ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti: Prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti; Prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica agli utenti, al fine di definire l accesso ai servizi e i criteri relativi alla determinazione delle tariffe per la fruizione degli stessi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate. Si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130 del e relativi provvedimenti attuativi (D.P.C.M. 221/99, D.P.C.M. 305/99, D.M. 29 luglio 1999) e si richiama la legge 449/97, art. 59 commi 51 e 52. CAPO II SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI Art. 2 Servizi disciplinati Allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che ne facilitino l integrazione sociale e la socializzazione, il Comune di None attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale: - Soggiorni estivi per anziani - Mensa scolastica - Trasporto scolastico - Servizi parascolastici (pre e post scuola, ecc.) - Eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all utenza. Per i servizi di cui al presente articolo, gestiti attraverso concessione da Soggetto esterno, l Amministrazione, sulla scorta dei principi di equità e solidarietà, al fine di garantire il sistema di gradualità rispetto all onere da sostenere, corrisponderà direttamente al Concessionario del servizio, per ogni utente avente diritto, la differenza fra il costo effettivo del servizio stesso ed il costo agevolato calcolato in applicazione del Sistema ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di fasce di reddito differenziate e tenendo conto dei criteri di cui al presente Regolamento. 3

4 - L accesso alla prestazione viene per il resto assoggettato alle medesime prescrizioni stabilite dal Regolamento.(comma aggiunto con Deliberazione C.C. n. 48 del ) Art. 3 Destinatari dei servizi I servizi come sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno. Fermo restando i diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l accesso è regolato da un espressa domanda dell utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa. Art. 4 Caratteri e finalità del sistema tariffario La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio. L accesso ai servizi può comportare per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni di equità, l agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti. Tenuto conto delle finalità dei servizi e delle necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura dei costi compatibili con gli equilibri di bilancio e eventualmente previste da norme di legge, la Giunta Comunale determina ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti da calcolo ISEE come stabilite dall art. 6 e delle modalità operative per la concessione di benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente regolamento. Il possesso (anche se solo con contratto di leasing) di: di uno o più immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali : A1 abitazioni signorili; A7 abitazioni in villini; A8 abitazioni in ville; di autovettura di cilindrata pari o superiore ai 1900 cc., immatricolata negli ultimi quattro anni; di Natanti a motore regolarmente registrati o similari, camper; determina l esclusione dall accesso alle prestazioni agevolate e ai benefici di cui al Capo II del presente Regolamento. 4

5 Il possesso di tali beni dovrà essere auto-certificato dall utente all atto della richiesta di prestazione agevolata. I beni intestati a ditte individuali il cui titolare sia uno dei familiari del richiedente la prestazione agevolata, vengono considerati alla medesima stregua dei beni per i quali si ha il pieno possesso. (comma aggiunto con Deliberazione C.C. 24/2002 e sostituito con Deliberazione C.C. n. 48/2006) Art. 5 Criteri generali per la determinazione delle tariffe La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base del principio di gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive. Per la valutazione delle condizioni economiche degli utenti è utilizzato l I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al D. Lgs. 109/98. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi: 1) Analisi dei costi dei servizi attraverso tutte le diverse componenti dirette e indirette; 2) Individuazione da parte dell Amministrazione Comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della percentuale complessiva eventualmente prevista da norme di legge; 3) Differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, in relazione alla condizione economica effettiva dei beneficiari del servizio, valutata sulla base dell I.S.E.E. Nella determinazione della percentuale di copertura dei costi stessi, si rende necessario altresì tenere conto delle finalità dei singoli servizi e dei benefici in termini sociali delle prestazioni. Art. 6 Determinazione della tariffa Il richiedente la prestazione agevolata presenta un unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell I.S.E.E. Chi non richiede le agevolazioni e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio. All utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi. 5

6 Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma della legge 15/1968 art. 2 e 4 e s.m.i. e del D.P.R. 403/98. In particolare, l autocertificazione della situazione economica dichiarata è disciplinata dal D.P.C.M. 305/99. Il richiedente dichiara, ai sensi dell art. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata ai Centri di assistenza fiscale convenzionati ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 305/99, ovvero al Comune se non attivate le convenzioni, all INPS o ad altri Enti del settore pubblico erogatori di prestazioni. Tali Enti, dopo una verifica sulla corretta compilazione, rilasciano un attestazione provvisoria. Successivamente viene rilasciata la certificazione dell I.S.E.E. La validità della certificazione è fissata in 12 mesi dalla data del suo rilascio. Tale certificazione, una volta attuati i disposti dei commi 2 e 3-bis, art. 1 del D. Lgs. 109/98, sarà calcolato dall INPS 1. Infine, il responsabile del Servizio approva con determinazione l esito dell istruttoria erogando la prestazione. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è stabilito in 30 gg. dalla presentazione della domanda. Il richiedente deve comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione economica, sopravvenuti dopo il rilascio della certificazione e durante l intera durata della certificazione stessa, allegando tuta la documentazione atta a rappresentare nel modo migliore possibile l attuale capacità reddituale. Il calcolo della tariffa viene effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri: Costo del servizio effettivo Tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l autocertificazione e a chi supera la soglia massima derivante da calcolo I.S.E.E. Tale tariffa, in linea generale, è applicata anche a coloro che non risultano residenti presso il Comune, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l accesso ai singoli servizi; Soglia massima derivante da calcolo I.S.E.E. La determinazione della tariffa viene attuata mediante la seguente proporzione: soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E. : retta massima = I.S.E.E. utente : X(tariffa) retta massima x I.S.E.E. utente 6

7 Tariffa = soglia massima derivante dal calcolo I.S.E.E. La tariffa viene arrotondata alle superiori per gli importi di tariffa maggiori a e alle 500 superiori per importi minori di Viene infine individuata una soglia minima al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione, senza operare ulteriori proporzioni. In linea generale è prevista l esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla. 1 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Art Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste Art. per 7 l accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui l articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all articolo 2, comma 3 (3). Entro la medesima data l INPS predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all articolo 4-bis. 3-bis. Nell ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate Art. 7 di accesso ai servizi di rispettiva competenza. Definizione di nucleo familiare Il nucleo familiare corrisponde a quella che è la famiglia anagrafica e cioè quella risultante nello stato di famiglia, secondo l art. 4 del D.P.R. 30 maggio1989, n 223, riguardante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, con le precisazioni contenute nell art. 2 commi 2 e 3 del D. Lgs. 109/98 2. In particolare si intende par famiglia un insieme di persone, anche non legate da vincoli di parentela, che risultano coabitanti a aventi dimora abituale nello stesso Comune, sulla base delle evidenze anagrafiche, alla data di presentazione della domanda. Tale nucleo, agli effetti del presente Regolamento e ai sensi del D. Lgs. 109/98 art. 3 comma 2, integrato da: 7

8 - Eventuali persone in affidamento - I coniugi non legalmente separati Art. 8 Definizione di reddito La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1 allegata al D. Lgs. 109/ D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Art Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stesa residenza, per i minorenni conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 3 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Tabella 1. Criteri unificati di valutazione di situazione reddituale Parte I La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall art. 2, si ottiene sommando: a) Il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un apposita circolare ministeriale; b) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Vengono sommati, per ciascun componente del nucleo familiare: a) Il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione ai fini I.R.P.E.F. al netto dei redditi agrari eventualmente conseguiti; b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia; c) I provenienti derivanti da attività agricole (per le quali è obbligatoria la dichiarazione IVA) tenendo a riferimento la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale; 8

9 d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, così come definito dall art. 9. Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo in cui è riferita l ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata. Art. 9 Definizione del patrimonio La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dall art. 4 del Dpcm 221/99 dalla Tabella 1 allegata al D. Lgs. 109/98 4, tenendo contadi due componenti: Patrimonio mobiliare Patrimonio immobiliare Ai fini del calcolo ISEE, il valore patrimoniale così ottenuto viene sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore. Art. 10 Criteri per la determinazione della situazione economica La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo come definito all art. 7 del presente regolamento, secondo la scala di equivalenza definita dal D. Lgs. 109/ Parte II Definizione del patrimonio a) Patrimonio immobiliare: Fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: diverse da imprese: il valore dell imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per i mutui contratti per l acquisto dell immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il tempo residuo, è detratto, se più favorevole e fino concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella. b) Patrimonio mobiliare: l individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata in un unico ammontare complessivo l entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall amministrazione. A tal fine la valutazione dell intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal Valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui la parte I della presente tabella. 9

10 Art. 11 Acquisizione e trattamento dei dati personali L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE, devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96, del D. Lgs. 135/99 e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competenti. La Giunta Comunale e i Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE, contenenti dati personali. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa. Dopo due anni dal rilascio della certificazione ISEE il competente servizio procede alla distruzione dei dati acquisiti (autocertificazioni, copia certificazioni, ISEE acquisita, ecc.). 5 D. Lgs. 31 marzo n Tabella 2 La scala di equivalenza Numero componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 6 3,20 7 3,55 8 3,90 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo dì figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3. comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. 10

11 Art. 12 Controlli Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98, l Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficiò Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.). Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità. L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposito accordo con il Ministero delle Finanze per incrociare quanto dichiarato con i dati posseduti dal Ministero stesso. Ai sensi dell'art. 4. comma 8 del D. Lgs. n. 109/98, l Amministrazione Comunale potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali. I tempi previsti per le verifiche e i controlli sullo stato economico dei soggetti saranno definiti a seguito dell'accordo di cui sopra con il Ministero delle Finanze. Art. 13 Revoca dei benefici concessi In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati. l'amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'autorità Giudiziaria per le sanzioni penali c procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. CAPO III SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Art. 14 Aree di intervento II Comune, in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali, delega l'organizzazione e la gestione di tali servizi al Consorzio C.I.S.A.; pertanto la regolamentazione riguardante l'accesso a tali servizi è demandata a tale Ente. Ad oggi, rimane in capo al Comune l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. ticket) secondo quanto disposto al successivo art. 15. Il servizio è messo a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che versano in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione. 11/12

12 Art. 15 Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale intervento è previsto per i cittadini che non risultano già esenti per altra previsione di legge e che si trovino in condizioni di indigenza limitatamente alle prestazioni diagnostiche, di laboratorio e specialistiche, essendo stato introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2008, l esonero dal pagamento dei ticket sui farmaci per i cittadini richiedenti con reddito inferiore ai ,98, direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Art. 16 L accesso al beneficio di cui al precedente articolo, avverrà per i richiedenti che si trovano in condizione di disagio economico e per tale ragione risultano seguiti dai Servizi Sociali del Consorzio Socio Assistenziale CISA 12, di cui fa parte l Ente. Indipendentemente dalla tipologia, dall entità e dalla durata dei benefici per il sostegno del reddito riconosciuti dal CISA 12, l esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria comunale di cui al precedente articolo sarà attribuita per un periodo di anni 1 (uno). In deroga al requisito generale della residenza nel Comune, l accesso all esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al precedente articolo, sarà consentito anche ai minori in affido presso nuclei familiari di None a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria, nonché per minori nonesi in affidamento familiare fuori dal territorio del Comune o inseriti in Comunità, a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria. Gli interessati, al fine di ottenere la predetta esenzione, dovranno presentare formale istanza presso gli Uffici Comunali preposti, dichiarando la condizione di assistito dal Servizio Sociale. Il Responsabile del Servizio provvederà a richiedere riscontro sulla predetta circostanza al competente Servizio del CISA 12. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Abrogazione È abrogata ogni altra disposizione relativa alla determinazione di fasce di riduzione ed esenzione tariffaria per l'accesso alle prestazioni di cui al presente Regolamento. Art. 18 Decorrenza I criteri stabiliti dal presente Regolamento a titolo sperimentale entreranno in vigore ad esecutività della deliberazione che lo approva e decorso il termine della seconda pubblicazione. 12/12

(approvato con deliberazione consiliare n.5 del , successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 11 del

(approvato con deliberazione consiliare n.5 del , successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 11 del CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine Via Garibaldi 23-33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302 www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it Servizio Amministrativo U.O. Segreteria e Iniziative

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