Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE n del O G G E T T O Assistenza termale. Approvazione accordo per l'anno 2017 con la struttura termale accreditata Terme di Recoaro S.p.A. e previsione della relativa spesa. Proponente: AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 1142 AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO/2017/1142 1

2 Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedale - Territorio riferisce quanto segue. Con deliberazione di Giunta n. 815 del 6/6/2017, trasmessa con nota prot del 27/6/2017, la Regione ha recepito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2018. Tale Accordo nazionale prevede la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle risorse rese disponibili per l erogazione delle prestazioni termali con legge 208/2015 (legge di stabilità per l anno 2016) per il triennio e l aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale in incremento nella misura del 3% sulle tariffe 2015 con decorrenza dal 1/1/2016 e fino al 31/12/2018, fermo restando che l'incremento tariffario non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Viene altresì precisato che per i cicli di cura iniziati prima del 1/1/2016 e terminati successivamente, si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura. Le tariffe stabilite si intendono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica. Con la citata DGR 815/2017 la Regione ha confermato, anche per l'assistenza termale, il sistema dei tetti annuali di spesa introdotto con DGR 438/2014, assegnando ad ogni stabilimento termale accreditato, per l'anno 2017, un budget lordo complessivo per la remunerazione delle prestazioni erogate sia a utenti residenti in Veneto che a residenti in altre Regioni. I budget assegnati sono espressi al lordo del ticket eventualmente versato dagli utenti, ticket che costituisce, per la struttura, un anticipo di pagamento. Contestualmente alla ripartizione del budget lordo così determinata, la Regione ha determinato una riserva da sommare alle eventuali economie di budget e destinata a remunerare, parzialmente o in toto, le prestazioni erogate oltre il budget assegnato, come di seguito specificato. La stessa DGR 815/2017 stabilisce che ogni struttura termale accreditata potrà fatturare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno Nel caso di totale utilizzo del budget lordo annuale assegnato per gli anni 2017 e 2018, ciascuno stabilimento termale accreditato può scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale, non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate. Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità intraregionale ed interregionale, la citata DGR 815/2017 dispone che gli addebiti per le prestazioni erogate dal 1/1/2016 al 31/12/2018 siano valorizzati secondo le tariffe vigenti al 1/1/2016, cioè secondo le nuove tariffe appena approvate. Come sopra richiamato, per i cicli di cura iniziati prima del 1/1/2016 e terminati successivamente, si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. 18 marzo 2017 n. 65 ed entrato in vigore dal giorno successivo, 19 marzo, sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale eroga per il tramite degli Enti e delle Aziende Sanitarie Locali pubbliche o delle strutture private accreditate. In materia di assistenza termale il DPCM all'art. 20 e nell'allegato 9 aggiorna le patologie, le prestazioni e le modalità di erogazione dell'assistenza termale a carico del SSN. La DGR 815/2017 recepisce con AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO/2017/1142 2

3 l'allegato D tale aggiornamento dei LEA, il cui contenuto, peraltro, si discosta solo in modo residuale dalla normativa omologa previgente; più precisamente l'unica modifica significativa riguarda non le patologie trattabili, bensì le sole prestazioni erogabili ad assistiti INPS per le quali sono state eliminate alcune prestazioni complementari/accessorie (idromassoterapia, marconiterapia, radarterapia, ultrasuonoterapia). Tale modifica è irrilevante per questa Azienda Ulss in quanto l'unica struttura presente non è accreditata per l'erogazione di prestazioni per assistiti INPS. In ambito aziendale insiste infatti lo stabilimento termale Terme di Recoaro spa, il quale, con Decreto della Direzione Regionale Acquisti n. 71 del 24/2/2017 ha ottenuto l'aggiudicazione della concessione dello sfruttamento delle sorgenti termali di Recoaro Terme a seguito della messa in liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa, che aveva gestito il compendio nell'anno Con deliberazione di Giunta n. 985 del 27/6/2017 la Regione ha confermato, per Terme di Recoaro spa, l'accreditamento per le prestazioni bagno terapeutico per malattie artroreumatiche seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale) seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico. La citata DGR n. 985/2017 ha altresì confermato, per Terme di Recoaro spa, il livello tariffario B, corrispondente al livello tariffario nazionale II. Il budget lordo assegnato con DGR n. 815/2017 alla struttura termale accreditata Terme di Recoaro spa è determinato in per l'anno 2017, mentre i budget per l'anno 2018 saranno rideterminati con decreto del Direttore dell'area Sanità e Sociale. Si propone pertanto di approvare l'accordo contrattuale con Terme di Recoaro spa per l'erogazione delle prestazioni termali oggetto di accreditamento e per l'anno 2017, accordo allegato al presente provvedimento. Si dà atto che la DGR n. 815/2017 impegna le strutture termali accreditate ad assicurare la gestione della ricetta dematerializzata entro il 31/12/2017. Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra, IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO/2017/1142 3

4 2. di recepire la deliberazione di Giunta Regionale n. 815 del 6 giugno 2017 con la quale, in attuazione dell Intesa Stato-Regioni sull Accordo nazionale per l erogazione delle prestazioni termali, nell allegato A vengono aggiornate, con decorrenza dal 1/1/2016 e fino al 31/12/2018, le tariffe delle citate prestazioni, viene determinato il budget lordo annuale per ciascuna struttura termale accreditata e nell'allegato D viene recepito l'allegato 9 al DPCM 12/1/2017 inerente all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in materia di assistenza termale; 3. di dare atto che a seguito dell'aggiornamento dei LEA non vi sono novità significative riguardanti le prestazioni termali erogate dall'unica struttura accreditata presente in questa Azienda Ulss, cioè Terme di Recoaro spa; 4. di dare atto che ai sensi della citata DGR 815/2017 il budget lordo assegnato per l'anno 2017 alla struttura termale Terme di Recoaro spa è determinato in ; 5. di approvare, conseguentemente, per l'anno 2017, l'accordo contrattuale con la società termale accreditata Terme di Recoaro spa per l'erogazione delle prestazioni termali indicate in premessa, accordo che, allegato A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 6. di dare atto che la relativa spesa annuale per l'anno 2017, quantificata in base all'andamento storico in ,00, trova copertura nel budget 2017 fissato con deliberazione n. 208 dell'8/3/2017 al conto Prestazioni termali in convenzione da privato ; 7. di dare atto che la struttura termale accreditata Terme di Recoaro spa potrà fatturare prestazioni esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno Nel caso di totale utilizzo del budget lordo annuale assegnato per gli anni 2017 e 2018, Terme di Recoaro spa può scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale annuale, non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate; 8. di dare atto altresì che, ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità intraregionale ed interregionale, per le prestazioni erogate dal 1/1/2016 al 31/12/2018 trovano applicazione le tariffe vigenti al 1/1/2016, cioè le nuove tariffe appena approvate. Per i cicli di cura iniziati prima del 1/1/2016 e terminati successivamente, si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura. 9. di trasmettere la presente deliberazione all Area Sanità e Sociale della Regione Veneto; 10. di pubblicare la presente deliberazione all Albo dell Ente e nel sito internet aziendale alla pagina Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. ***** AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO/2017/1142 4

5 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI AR - DIREZIONE AMM.VA OSPEDALE TERRITORIO/2017/1142 5

6 REGIONE VENETO AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA ACCORDO ai sensi dell art. 8-quinquies del D. Leg.vo n. 502/92 e delle DD.GG.RR. n del e n. 815 del 6/6/2017 per l erogazione delle prestazioni termali previste dall art. 36 L. 833/78 T R A l Azienda ULSS 8 BERICA con sede in Vicenza viale Rodolfi, 37 (Partita I.V.A ) in persona del Direttore Generale Giovanni Pavesi - di seguito denominata più brevemente ULSS E l Azienda Termale denominata Terme di Recoaro spa con sede in Recoaro Terme Via Fonti Centrali, (Partita I.V.A ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Alberto Camposilvan - legale rappresentante (C.F. CMPLRT62M30L551W), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A. PREMESSO - che le cure termali sono erogate a carico del SSN negli stabilimenti delle Aziende Termali accreditate ai sensi dell art. 8 quater del D.Leg.vo 502/1992 e s.m.i. e della L.R.22/2002; - che la Regione Veneto con D.G.R. n del avente ad oggetto Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per i livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ha disciplinato organicamente i requisiti per l erogazione delle prestazioni di assistenza termale in ambito regionale, sia per quanto attiene la valutazione dei presupposti all autorizzazione all esercizio che all accreditamento per gli stabilimenti già convenzionati con il SSR; - che Terme di Recoaro spa è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 985 del 27/6/2017 con livello tariffario B (corrispondente al livello tariffario nazionale II) per l'erogazione delle prestazioni bagno terapeutico per malattie artroreumatiche seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale) seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico. - che relativamente alla determinazione delle tariffe delle prestazioni termali a carico del SSN, è intervenuta l Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 6

7 del 9/2/2017 rep. Atti n. 18/CSR, intesa recepita dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta n. 815 del 6/6/2017 trasmessa alle Aziende Ulss con nota prot del 27/6/2017; - che la Regione con deliberazione di Giunta n. 815 del 6/6/2017 ha determinato, per l'anno 2017 e per Terme di Recoaro spa, il budget per l'erogazione delle prestazioni termali in ,00 ; - che ai sensi dell art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate di cui all art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche; - che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere all'area Sanità e Sociale della Regione Veneto a cura dell'azienda ULSS; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L Azienda Termale, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, la cui durata va dal 1/6/2017 al 31/12/2017, è ammessa ad erogare, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali da riconoscersi nel livello tariffario B con adesione (corrispondente al livello tariffario nazionale II con adesione): IN REGIME SSN: bagno terapeutico per malattie artroreumatiche seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale) seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive seduta di cura idriponica per malattie dell'apparato gastroenterico in stabilimenti che usano acque ad effetto catartico IN REGIME INAIL: bagno terapeutico per malattie artroreumatiche seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol/doccia nasale o humages con acqua termale) ART. 2 L Azienda Termale si impegna ad erogare durante il periodo annuale di apertura, alle condizioni appresso indicate e senza richiedere alcun pagamento da parte degli assistiti fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista secondo le vigenti disposizioni di legge le prestazioni termali di cui al precedente art. 1, a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta su esibizione di valida proposta-richiesta di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, nel limite complessivo del budget annuo di ,00 quantificato a tariffa regionale, al lordo del ticket eventualmente versato dal paziente, così come stabilito dalla deliberazione regionale n. 815/

8 L'Azienda Termale può fatturare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno Una volta esaurito il budget assegnato, l Azienda Termale può scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale, non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate. Le somme eventualmente riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l'anno successivo. ART. 3 L Azienda Termale: - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza; - si impegna all osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; in particolare si impegna a dettagliare separatamente, nelle fatture mensili, il valore lordo della produzione, il ticket dovuto dagli utenti, il fatturato netto; - si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: tariffe di cui alla vigente disciplina regionale; verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; incompatibilità del personale adibito all erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo; compartecipazione alla spesa da parte del cittadino; movimentazione (accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali; mantenimento e adeguamento continuo di requisiti prescritti in materia di autorizzazione all esercizio e accreditamento istituzionale; tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell azienda, della Regione e del Ministero. - si impegna a trasmettere le fatture all ULSS in formato elettronico, secondo le regole tecniche definite con DM 55/2013 e le indicazioni operative che saranno fornite dai competenti uffici aziendali. Ai fini della trasmissione della fattura elettronica al sistema di Interscambio il Codice Univoco Ufficio di ULSS 8 è: MWGYHM, il Nome dell'ufficio: SEDE ARZIGNANO Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all azienda termale cui rivolgersi, l accesso è subordinato, come previsto dall art. 8-bis 2 comma - d.lgs. n. 502/92, esclusivamente alla proposta-richiesta da redigersi su ricettario del SSN, da parte del medico di medicina generale dell assistito o di altro medico specialista in una delle branche attinenti alle patologie identificate dall'allegato D alla DGRV n. 815/2017. La proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie, ed il correlato ciclo o i cicli di cura da praticare. 3 8

9 L accesso alle cure da parte degli aventi diritto a beneficiare del regime speciale INAIL ai sensi dell art. 5, c. 1 della L n. 323, è subordinato alla prescrizione, redatta sull apposita modulistica da medico specialista dell Istituto. Ai cittadini dell Unione Europea si applicano le disposizioni dello stato competente. L'Azienda Termale si impegna ad adeguare le proprie modalità di ricezione e gestione della ricetta dematerializzata entro il 31 dicembre ART. 4 L Azienda Termale, prima di ammettere l assistito all effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale dell assistito o dallo specialista; è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell assistito. Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura. I compiti di cui ai due punti precedenti spettano al Direttore Sanitario responsabile dell Azienda, od altro sanitario incaricato, i quali sono anche tenuti, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d urgenza, praticabili nell Azienda Termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la cartella clinica termale individuale. ART. 5 Tutti i cicli di cura relativi alle prestazioni di cui al precedente articolo 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di 12 giorni, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche dell assistito. ART. 6 L Azienda Termale, all atto dell accettazione dell assistito, dovrà verificare che la propostarichiesta, redatta sul modulario del SSN rechi la dichiarazione, sottoscritta dall assistito stesso, di poter usufruire delle esenzioni normativamente previste e di non aver usufruito, nell anno solare in corso, di altro ciclo di cure termali, con oneri a carico del SSN, oppure di appartenere alle categorie protette ex lege n. 833/78 che possono fruire, nel corso dell anno, di un ulteriore ciclo di cure. L ULSS: ART. 7 - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall assistito, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa stabilita, per l anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, dalla Regione Veneto. Le tariffe si intendono vigenti, fisse per 4 9

10 tutto l arco dell anno d interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione, e comprensive di ogni prestazione prevista nell allegato D alla D.G.R. n. 815/2017 inclusa la visita medica di ammissione e la compilazione della cartella clinica. - effettua il pagamento delle competenze spettanti all Azienda Termale entro entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all Azienda Termale ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore. ART. 8 L'Azienda Termale invia all ULSS, entro il giorno 10 di ogni mese successivo all erogazione della prestazione, gli originali delle prescrizioni-proposte e il flusso informativo formato da due Files (File E1 dati anagrafici e File E2 dati prestazioni sanitarie) contenenti tutte le informazioni obbligatoriamente previste, concernenti l assistito, l ULSS di residenza, la struttura erogatrice, le prestazioni erogate ed i corrispettivi dovuti nel tracciato record e le codifiche già a suo tempo individuate dalla Regione. L invio delle fatture deve effettuarsi mensilmente, anche se esse si riferiscono ad un esiguo numero di prestazioni erogate. Ricevuto il materiale relativo alle fatturazioni (cartaceo ed informatico), gli uffici dell'ulss provvedono, entro il mese stesso, ad effettuare un primo controllo, richiedendo eventualmente alla Azienda Termale informazioni integrative per la correzione degli errori non informatici. E nell interesse dell Azienda Termale fornire con tempestività le precisazioni richieste. Qualora quest ultime non vengano tempestivamente fornite, l ULSS provvederà a liquidare solamente le prestazioni non oggetto di contestazione. ART. 9 L Azienda Termale solleva l ULSS da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati agli assistiti sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse. L ULSS ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell ambito dell Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili in accreditamento e le conseguenti liquidazioni. ART. 10 Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto: 1. ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa la concessione mineraria o l autorizzazione all esercizio o l accreditamento come disciplinato ai sensi della normativa regionale vigente; 2. in caso di ingiustificata chiusura dell Azienda Termale durante il periodo di attività. Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questo si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile; ove l impedimento abbia carattere temporaneo il presente accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata di esso. L ULSS inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto della presente convenzione secondo i modi di cui al secondo comma dell art C.C.: 5 10

11 a) nel caso in cui l Azienda Termale abbia preteso dagli assistiti il pagamento di prestazioni dedotte in accordo, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 6; b) in caso di mancato rispetto da parte dell Azienda Termale dell obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre l assistito a visita medica prima di ammetterlo all effettuazione della cura; c) nel caso in cui l Azienda Termale impedisca l effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 9. ART. 11 Il presente accordo ha durata dal 1/6/2017 al 31/12/2017; lo stesso può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali. Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell attività su iniziativa dell Azienda Termale, corre l obbligo per la medesima di darne preventiva comunicazione all ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni. ART. 12 L Azienda Termale si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che: 3. l accreditamento, al pari dell autorizzazione all esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento previa acquisizione del parere favorevole dell ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell ULSS, l Azienda Termale subentrata deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale; 4. ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive, attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell ULSS, (ad es. cessione ramo d azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all ULSS competente territorialmente. L ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza; 5. la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all Azienda Termale previamente accertato dall ULSS, determina l avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell ULSS. ART. 13 Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del Foro di Vicenza, competente in via esclusiva. 6 11

12 ART. 14 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Letto, approvato e sottoscritto. Lì, IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE DELL AZIENDA ULSS N. 8 DELL AZIENDA TERMALE Giovanni Pavesi Alberto Camposilvan 7 12

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