Direzione Generale C.da Melissari - Feo di Vito Reggio Calabria Tel Fax
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- Gianleone Costantino
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1 Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) PTPC (Piano Triennale Prevenzione della Corruzione ). Premesse Con l emanazione della c.d. Legge Anticorruzione è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto, di derivazione anglosassone, sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ex art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. L introduzione nell ordinamento nazionale di un adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall interno dell ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d Europa) ratificate dall Italia, oltre che in raccomandazioni dell Assemblea parlamentare del Consiglio d Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell art. 1, co. 51, che introduce l art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari (nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 1
2 Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato); il controllo che il Dipartimento della funzione pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori (l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere); la sottrazione delle segnalazioni al diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo; la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni). Inoltre la recente modifica dell'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 ad opera del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114) ha, tra l'altro, previsto che anche l'anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) può essere aggiunta quale soggetto destinatario delle segnalazioni. L A.N.AC., pertanto, è chiamata a gestire, oltre alle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti per fatti illeciti avvenuti all interno della propria struttura, anche le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54 bis. Il presente Regolamento di whistleblowing è uno strumento di supporto all azione di prevenzione della corruzione all interno delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) ed è relativo alle ipotesi di segnalazione comunicate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell Ateneo, quale superiore gerarchico, dal personale docente, dai ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, dal personale Tecnico Amministrativo e, infine, da consulenti e collaboratori. La segnalazione del whistleblower va considerata quale comportamento positivo del dipendente teso al buon andamento della P.A.. Le P.A., pertanto, sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente pubblico (whistleblower) che effettua segnalazioni di cui all art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001, aggiunto dall art. 1, c. 51, della L. 190/2012, al quale viene offerta una parziale forma di tutela. 2
3 In ogni caso, restano comunque fermi gli obblighi di denuncia a carico del pubblico agente/dipendente che conosca di fatti che possono costituire reato nell'esercizio o a causa del suo ufficio o servizio. Art. 1) Definizione di corruzione Tutto ciò premesso si emana il seguente Regolamento Poiché il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione, preso in considerazione nel presente Regolamento e già esplicitato nel PTPC adottato dall Ateneo per come previsto dalla normativa vigente, ha un accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l inquinamento dell azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Art. 2) Oggetto della segnalazione L art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, come già in precedenza segnalato, non solo l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale ma anche le situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del 3
4 potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un mal funzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l inquinamento dell azione amministrativa ab externo. A titolo esemplificativo, le denunce (segnalazioni) dei whistleblowers possono essere di varia natura e riguardare: - reati; - violazione di una legge, di un regolamento o del contratto collettivo di comparto; - violazione del Codice di Comportamento; - irregolarità nei procedimenti; - frodi interne; - casi di corruzione, intesa quest ultima in senso lato; - comportamenti; - mobbing; - molestie; - un malfunzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite; - l inquinamento dell azione amministrativa ab externo. Art. 3) Contenuto della segnalazione Il segnalante/whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell Università; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; 4
5 d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. Art.4) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (ai sensi dell art. 54 bis D.Lgs. 165/01 e del PNA). Tutela dell anonimato del segnalante. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell art c.c. e delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è anche responsabile della effettiva riservatezza di tutte le informazioni acquisite e della relativa gestione del flusso delle segnalazioni. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tutti coloro che ricevono la segnalazione o sono coinvolti nella sua gestione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni. L eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza è fonte di grave responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Per quanto concerne l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante 5
6 può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui: - vi sia il consenso espresso del segnalante; - la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante memorie difensive. La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e segg. Della L.241/90. Il documento non può essere,pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia di cui all art. 24 c.1 lett. a) della L.241/90. Nei confronti del lavoratore che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il lavoratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all U.P.D., che per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 6
7 In conformità con quanto auspicato dall ANAC con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le misure di tutela sopra disciplinate sono estese anche ai consulenti e/o collaboratori dell Ateneo che presentino segnalazioni. Art.5) Gestione e verifica della segnalazione La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze riportate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Una volta pervenuta la segnalazione sarà compito del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvedere, nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza: 1.alla protocollazione della segnalazione in apposito registro riservato; 2.all'apertura del relativo fascicolo al quale dovrà essere attribuito un numero/codice progressivo che corrisponderà al nominativo del segnalante di cui solo il Responsabile conoscerà l'identità (fatte salve le ipotesi nel precedente art.4); 3.all'attivazione e conclusione della relativa istruttoria. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà: 1.richiedere notizie agli uffici interessati; 2.acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione; 3.ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti; 4.procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dal Responsabile stesso. Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare, per quanto di competenza, l'esito dell'accertamento: 7
8 a) al Responsabile della struttura di appartenenza; b) all'ufficio Procedimenti Disciplinari; c) alla ; d) all'autorità Giudiziaria, Corte dei Conti ovvero all'a.n.ac.. Nel caso in cui, alla fine dell intera istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà all archiviazione del fascicolo. Art.6) Responsabilità del segnalante La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art del codice civile. Il segnalante risponde sul piano disciplinare di segnalazioni "manifestamente infondate" o in caso di ripetuti abusi. Art.7) Modalità e destinatari della segnalazione La segnalazione, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell Ateneo, Prof. Santo Marcello Zimbone, può essere presentata con le seguenti modalità: - attraverso la compilazione dell apposito modello, allegato al presente regolamento, in formato elettronico, al seguente indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@unirc.it ad accesso esclusivo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; - a mezzo servizio postale o tramite posta interna; in tal caso per poter usufruire della garanzia dell anonimato, è necessario che la segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi la dicitura riservata/personale ; 8
9 - verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con il supporto di un suo stretto collaboratore. - La segnalazione dovrà essere, inoltre, trasmessa all ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) utilizzando la procedura presente nel sito internet dell Autorità. Art.8) Conservazione e catalogazione delle segnalazioni Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito. Nella relazione annuale sull attuazione del P.T.P.C., il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a informare ed evidenziare le criticità riscontrate nell applicazione del regolamento, il numero e l esito dei casi gestiti. Art.9) Segnalazioni Anonime Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentono di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione nell ambito delle procedure volte a tutelare il lavoratore che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e considerate per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Art.10) Disposizioni Finali La procedura utilizzata potrà essere sottoposta a revisione periodica per verificarne l efficacia e produrre eventuali aggiornamenti che ne migliorino l applicazione e ne eliminino eventuali criticità riscontrate. 9
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