Scrutatori: Salaris Novelli - Volterrani

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1 Comune di Agliana - Sessione straordinaria di prima convocazione 29 settembre 2014 ore 21,00 Luogo di riunione: Palazzo Comunale - Sala Consiliare. Presidenza Dr. Alfredo Fabrizio Nerozzi = Presidente - Assistenza Dr.ssa Donatella D Amico = Segretario Generale Comunale Presenti n. 17 Nerozzi Alfredo Fabrizio Mangoni Giacomo Manetti Matteo Banci Silvia Galardini Serena Signori Elena Santini Rachele Salaris Lucia Novelli Silvia Cheli Giorgio Buscioni Alfredo Guercini Alberto Pieri Silvia Bartoli Massimo Lafranceschina Massimo Volterrani Fabrizio Ciottoli Maurizio Assenti n Scrutatori: Salaris Novelli - Volterrani N. 63 DEL OGGETTO: Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Democratico in merito all istituzione del registro delle unioni civili. IL PRESIDENTE invita il Consigliere Santini ad illustrare la mozione in oggetto. Il Consigliere Santini dà lettura della mozione che di seguito si riporta: Premesso che La comunità cittadina, a pari di quella italiana, è caratterizzata da! crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che ai sensi dell art. 2 dello Statuto del Comune di Agliana: "il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo. Ispira la propria azione ai valori della giustizia e della solidarietà, opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza tra i cittadini. Garantisce pari dignità ed opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali"; nel documento programmatico dell'attuale maggioranza si afferma: "la comunità cittadina è composta da forme di legami affettivi e di vita stabili diversi dall'istituto del matrimonio; una pluralità da tutelare e non discriminare. Per questo nei prossimi cinque anni ci impegneremo a far nascere il registro delle unioni civili, che diventerà lo strumento dei diritti e dei doveri per tutti i cittadini che non si riconoscono nel legame matrimoniale." Preso atto che Ad oggi, il registro delle unioni civili è stato istituito in Italia da centocinquantacinque Amministrazioni comunali, tra cui ben trentuno nella Regione Toscana, dove figura peraltro il primo esempio nazionale rappresentato dal Comune di Empoli; Atteso che Già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto ai riconoscimento delle formazioni sociali; La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"; Con la stessa sentenza n. 138/2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione dì coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

2 Da ultimo la Corte di Cassazione I sezione civile, con la sentenza del 15 Marzo 2012 n. 4184, ha affermato sulla scorta dell art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto della vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale"; La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'ari. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 Settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 Agosto 1955, n. 848 come confermato da ultimo dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza del 24 Giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric /04); La direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti; La creazione di un nuovo status personale spetta al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale, dove si riconosce al Comune la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per la finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; Il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal D.lgs. 267/2000; Il Comune quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale; Per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate sul vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; Analoghi principi sono contenuti nell'ari. 4 dello Statuto della regione Toscana. Ritenuta Pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di un'attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'ari. 4 del D.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico), IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A Istituire il registro delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale con apposito atto; Tutelare, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell'unione civile e promuoverne il pubblico rispetto; Assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate; Adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini; Dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall'amministrazione Comunale; Fissare i seguenti criteri ai quali la competente Commissione Consiliare dovrà attenersi durante l'elaborazione del regolamento per la tenuta del registro: a) l'iscrizione nello stesso può essere richiesta da: 1)due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non legate da vincoli dì matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Agliana; 2)due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Agliana; b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio Comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1) o 2) lett. a); c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Agliana e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene al-

3 tresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell'ufficio competente; d)per i fini consentiti dalla legge e a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro. Il Consigliere Santini dà lettura di un emendamento alla mozione in oggetto : Aggiungere dopo il punto 2) dei seguenti criteri ai quali la competente Commissione Consiliare dovrà attenersi durante l'elaborazione del regolamento per la tenuta del registro: il seguente punto: 3) due persone maggiorenni, dello stesso sesso, coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Agliana, che abbiano celebrato il matrimonio all estero ; DATO ATTO che non si ritiene necessario acquisire il parere di regolarità tecnica avuto riguardo della natura squisitamente politica del presente deliberato DOPO esame e discussione, (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale), nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri: Pieri (Agliana in comune) riferisce di aver presentato una mozione che perde di valore se passa l emendamento proposto. Ciottoli (FDI-Alleanza Nazionale) propone di rinviare la discussione del presente punto ad una prossimo seduta consiliare. Presidente Nerozzi, alle ore 01,09 del 30/09/2014 sospende la seduta per convocare i Capigruppo. Alle ore 01,15 riprende la seduta. Ciottoli (FDI-Alleanza Nazionale) preannuncia il voto contrario. Salaris (Partito Democratico). Volterrani (Obiettivo Agliana) preannuncia voto di astensione. Bartoli (Movimento 5 Stelle) preannuncia voto contrario dato il valore simbolico. Guercini (Agliana in comune) sottolinea che il voto inizialmente era favorevole ma si è persa una grandissima occasione e si rischia di far cadere nel nulla la sua mozione e per questo preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo all emendamento: se la mozione non sarà emendata, il voto sarà favorevole. Manetti (Partito Democratico) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla mozione nel testo emendato. Presidente Nerozzi mette in votazione l emendamento. CON VOTI favorevoli n. 11 (Partito Democratico), contrari n. 5 (Agliana in comune + Movimento 5 stelle + FDI-Alleanza Nazionale) ed astenuti n. 1 (Obiettivo Agliana) IL CONSIGLIO COMUNALE A P P R O V A l emendamento che di seguito si riporta: 3) due persone maggiorenni, dello stesso sesso, coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Agliana, che abbiano celebrato il matrimonio all estero ; Il PRESIDENTE mette in votazione la mozione come sopra emendata: CON VOTI favorevoli n. 11 (Partito Democratico), contrari n. 5 (Agliana in comune + Movimento 5 stelle + FDI-Alleanza Nazionale) ed astenuti n. 1 (Obiettivo Agliana) IL CONSIGLIO COMUNALE A P P R O V A La mozione, come sopra emendata, nel testo che di seguito si riporta: Premesso che La comunità cittadina, a pari di quella italiana, è caratterizzata da! crescere di forme di legami affettivi che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che ai sensi dell art. 2 dello Statuto del Comune di Agliana: "il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo. Ispira la propria azione ai valori della giustizia e della solidarietà, opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza tra i cittadini. Garantisce pari dignità ed opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali"; nel documento programmatico dell'attuale maggioranza si afferma: "la comunità cittadina è composta da forme di legami affettivi e di vita stabili diversi dall'istituto del matrimonio; una pluralità da tutelare e non discriminare. Per questo nei prossimi cinque anni ci impegneremo a far nascere il registro delle unioni civili, che diventerà lo strumento dei diritti e dei doveri per tutti i cittadini che non si riconoscono nel legame matrimoniale." Preso atto che

4 Ad oggi, il registro delle unioni civili è stato istituito in Italia da centocinquantacinque Amministrazioni comunali, tra cui ben trentuno nella Regione Toscana, dove figura peraltro il primo esempio nazionale rappresentato dal Comune di Empoli; Atteso che Già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto ai riconoscimento delle formazioni sociali; La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"; Con la stessa sentenza n. 138/2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione dì coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"; Da ultimo la Corte di Cassazione I sezione civile, con la sentenza del 15 Marzo 2012 n. 4184, ha affermato sulla scorta dell art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari del diritto della vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale"; La stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'ari. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 Settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 Agosto 1955, n. 848 come confermato da ultimo dalla Corte Europea dei diritti umani nella sentenza del 24 Giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric /04); La direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti; La creazione di un nuovo status personale spetta al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale, dove si riconosce al Comune la possibilità di operare in materia, nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per la finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; Il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal D.lgs. 267/2000; Il Comune quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale; Per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate sul vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono; Analoghi principi sono contenuti nell'ari. 4 dello Statuto della regione Toscana. Ritenuta Pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di un'attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'ari. 4 del D.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico), IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A Istituire il registro delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale con apposito atto; Tutelare, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità dell'unione civile e promuoverne il pubblico rispetto; Assicurare, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate; Adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale e assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini; Dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile e che viene tenuto dall'amministrazione Comunale; Fissare i seguenti criteri ai quali la competente Commissione Consiliare dovrà attenersi durante l'elaborazione del regolamento per la tenuta del registro:

5 b) l'iscrizione nello stesso può essere richiesta da: 1)due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, non legate da vincoli dì matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nel Comune di Agliana; 2)due persone maggiorenni, coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi dimora abituale nel Comune di Agliana; 3)due persone maggiorenni, dello stesso sesso, coabitanti da almeno un anno e residenti nel Comune di Agliana, che abbiano celebrato il matrimonio all estero; b) le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio Comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1) o 2) lett. a); c) il venir meno della situazione di coabitazione e di dimora abituale nel Comune di Agliana e della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione dal registro, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o entrambe le persone interessate previa verifica da parte dell'ufficio competente; d)per i fini consentiti dalla legge e a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro. Il Presidente F.to Dr. Alfredo Fabrizio Nerozzi Il Segretario Generale Comunale F.to Dr.ssa Donatella D Amico

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