2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 31 ottobre 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 83 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 ottobre 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2105)... Pag. 1 Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell autorizzazione di un indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (16CE2106)... Pag. 6 Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2107)... Pag. 8 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1414 della Commissione, del 24 agosto 2016, che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2108)... Pag. 16 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1415 della Commissione, del 24 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (TSG)] (16CE2109)... Pag. 20 Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (16CE2110)... Pag. 22 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1417 della Commissione, del 24 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2111)... Pag. 43 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 83/15/COL, del 18 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell Unione per il secondo periodo di riferimento (16CE2131)... Pag. 45

2 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL, del 31 marzo 2015, recante modifica dell elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell allegato I dell accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 311/13/COL [2016/1419] (16CE2132)... Pag. 51 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 221/15/COL, del 3 giugno 2015, che modifica la decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 83/15/COL relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell Unione per il secondo periodo di riferimento [2016/1420] (16CE2133)... Pag. 56 Decisione dell Autorità di vigilanza EFTA n. 293/15/COL, del 14 luglio 2015, con cui si approva il programma nazionale per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame elaborato dall Islanda [2016/1421] (16CE2134)... Pag. 58 Pubblicati nel n. L 230 del 25 agosto 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1422 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (16CE2135)... Pag. 60 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1423 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2136)... Pag. 79 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1424 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2137)... Pag. 84 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1425 della Commissione, del 25 agosto 2016, che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2138)... Pag. 89 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l approvazione della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2139)... Pag. 93 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1427 della Commissione, del 25 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2140)... Pag. 98 Regolamento n. 34 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UNECE) Disposizioni uniformi relative all omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2016/1428] (16CE2141)... Pag. 100 Pubblicati nel n. L 231 del 26 agosto 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1429 della Commissione, del 26 agosto 2016, che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE2142)... Pag. 126 II

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1430 della Commissione, del 26 agosto 2016, recante duecentocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell ISIL (Da esh) e di Al-Qaeda (16CE2160)...Pag. 131 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1431 della Commissione, del 26 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2175)... Pag. 133 Decisione (UE, Euratom) 2016/1432 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 agosto 2016, relativa alla nomina del direttore dell Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (16CE2176)... Pag. 135 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1433 della Commissione, del 26 agosto 2016, relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (16CE2177)... Pag. 138 Pubblicati nel n. L 232 del 27 agosto 2016 Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (16CE2178)... Pag. 140 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1435 della Commissione, del 29 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2179)... Pag. 143 Pubblicato nel n. L 233 del 30 agosto 2016 Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell accordo euromediterraneo che istituisce un associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (16CE2180)... Pag. 145 Pubblicati nel n. L 233 del 30 agosto 2016 Regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell Unione (16CE2181)... Pag. 178 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1438 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)] (16CE2182)... Pag. 185 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1439 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)] (16CE2183)... Pag. 186 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1440 della Commissione, del 30 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2184)... Pag. 187 Decisione di esecuzione (UE) 2016/1441 della Commissione, del 30 agosto 2016, che modifica l allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 5670] (16CE2185)... Pag. 189 III Pubblicati nel n. L 234 del 31 agosto 2016

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/1411 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'autorità. (5) In seguito a una domanda presentata da SmithKline Beecham Limited a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la caffeina e un aumento della lucidità mentale (domanda n. EFSA-Q ( 2 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale» (6) Il 21 febbraio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità. In tale parere l'autorità ricordava di aver già valutato, con esito favorevole, un'indicazione relativa alla caffeina e all'aumento della lucidità mentale nella popolazione adulta per i prodotti contenenti almeno 75 mg di caffeina per porzione ( 3 ). Nella presente domanda il richiedente ha proposto che, per recare l'indicazione, un prodotto ( 1 ) GU L 404 del , pag. 9. ( 2 ) The EFSA Journal (2014); 12(2):3574. ( 3 ) The EFSA Journal (2011); 9(4):

6 deve contenere una dose di caffeina pari ad almeno 40 mg per porzione. L'Autorità ha considerato che la fondatezza scientifica di questa indicazione fosse riferita a dosi di caffeina comprese tra 40 mg per porzione ( 1 ) e 75 mg per porzione ( 2 ) e ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di caffeina e un aumento della lucidità mentale alle condizioni di impiego proposte dal richiedente. L'Autorità ha inoltre ribadito la sua precedente conclusione secondo la quale un prodotto, per poter recare l'indicazione, dovrebbe contenere almeno 75 mg di caffeina per porzione. Alle condizioni di impiego proposte l'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (7) In seguito a una domanda presentata da BASF SE e Stepan Lipid Nutrition a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante una miscela equimolare (commercializzata con le denominazioni commerciali Clarinol e Tonalin ) dei due isomeri di acidi linoleici coniugati (CLA) c9,t11 e t10,c12, e il loro contributo alla riduzione della massa grassa (domanda n. EFSA-Q ( 3 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di Clarinol o Tonalin contribuisce alla riduzione della massa grassa». (8) L'8 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una miscela equimolare dei due isomeri CLA c9,t11 e t10,c12, commercializzata con le denominazioni commerciali Clarinol e Tonalin, e l'effetto dichiarato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (9) In seguito a una domanda presentata da Synbiotec S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante SYNBIO, una miscela di Lactobacillus rhamnosus IMC 501 e Lactobacillus paracasei IMC 502, e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q ( 4 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «SYNBIO permane nel tratto intestinale e ne favorisce la naturale regolarità, contribuendo a mantenere e a migliorare il benessere intestinale dell'uomo» (10) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra l'assunzione di SYNBIO e il mantenimento della normale funzione di defecazione. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (11) In seguito a una domanda presentata da WILD-Valencia SAU a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante FRUIT UP, un estratto carboidratico da baccelli di carrube (Ceratonia siliqua L.), e la riduzione delle risposte glicemiche postprandiali (domanda n. EFSA-Q ( 5 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «FRUIT UP riduce le risposte glicemiche postprandiali rispetto ai carboidrati ad alto indice glicemico». (12) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di FRUIT UP e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali superiore al già consolidato effetto di riduzione delle risposte glicemiche postprandiali del fruttosio ( 6 ) quale sostituto del glucosio nei prodotti alimentari. L'Autorità ha inoltre dichiarato che non è stato osservato alcun effetto nel raffronto tra FRUIT UP e il saccarosio. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (13) In seguito a una domanda presentata da Nerthus ApS a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute ( 1 ) Dose efficace minima proposta dal richiedente. ( 2 ) Dose efficace minima proposta dall'efsa. ( 3 ) The EFSA Journal (2015); 13(1):3953. ( 4 ) The EFSA Journal (2015); 13(5):4095. ( 5 ) The EFSA Journal (2015); 13(5):4098. ( 6 ) The EFSA Journal (2011); 9(6):2223. Un'indicazione sulla salute relativa al fruttosio è stata autorizzata dal regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 160 del , pag. 4). 2

7 riguardante una miscela di estratto di residui di melagrana (standardizzato per il tenore di punicalagine) e di polvere di rizoma di galanga maggiore (standardizzata per il tenore di acetossicavicolo acetato) e un aumento del numero di spermatozoi mobili nello sperma (domanda n. EFSA-Q ( 1 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Una miscela di estratto standardizzato di residui di melagrana e di polvere standardizzata di rizoma di galanga maggiore aumenta il numero di spermatozoi mobili nello sperma.» (14) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una miscela di estratto di residui di melagrana (standardizzato per il tenore di punicalagine) e di polvere di rizoma di galanga maggiore (standardizzata per il tenore di acetossicavicolo acetato) e l'effetto dichiarato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (15) In seguito a una domanda presentata da Lallemand Health Solutions a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 e la difesa dagli agenti patogeni nelle vie respiratorie superiori (domanda n. EFSA-Q ( 2 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 aumenta la proporzione dei giorni in salute mantenendo la normale funzione immunitaria negli adulti sani nelle situazioni di vita quotidiana quali uno stress moderato». (16) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di B. bifidum CNCM I-3426 e la difesa dagli agenti patogeni nelle vie respiratorie superiori. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (17) In seguito a una domanda presentata da Tchibo GmbH a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il caffè C21, un tipo di caffè standardizzato per il tenore di acidi caffeoilquinici, trigonellina e N-metilpiridinio, e la riduzione dei danni al DNA tramite una riduzione delle rotture spontanee dei filamenti di DNA (domanda n. EFSA-Q ( 3 )) L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l'integrità del DNA nelle cellule corporee». (18) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di caffè C21 e l'effetto dichiarato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (19) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. ( 1 ) The EFSA Journal (2015); 13(5):4097. ( 2 ) The EFSA Journal (2015); 13(5):4094. ( 3 ) The EFSA Journal (2015); 13(5):

8 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 4

9 ALLEGATO Indicazioni sulla salute respinte Domanda Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Riferimento del parere EFSA Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati Caffeina La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale * * per dosi di caffeina comprese tra 40 mg per porzione e 75 mg per porzione. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati Clarinol e Tonalin Il consumo di Clarinol o Tonalin contribuisce alla riduzione della massa grassa. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati SYNBIO SYNBIO permane nel tratto intestinale e ne favorisce la naturale regolarità contribuendo a mantenere e a migliorare il benessere intestinale dell'uomo. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati FRUIT UP FRUIT UP riduce le risposte glicemiche postprandiali rispetto ai carboidrati ad alto indice glicemico. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati Una miscela di estratto di residui di melagrana e di polvere di rizoma di galanga maggiore Una miscela di estratto standardizzato di residui di melagrana e di polvere standardizzata di rizoma di galanga maggiore aumenta il numero di spermatozoi mobili nello sperma. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 Il Bifidobacterium bifidum CNCM I aumenta la proporzione dei giorni in salute mantenendo la normale funzione immunitaria negli adulti sani nelle situazioni di vita quotidiana quali uno stress moderato. Q Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati Caffè C21 (caffè standardizzato per il tenore di acidi caffeoilquinici, trigonellina e N-metilpiridinio) Il consumo regolare di caffè C21 contribuisce a mantenere l'integrità del DNA nelle cellule corporee. Q CE2105 5

10 REGOLAMENTO (UE) 2016/1412 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'autorità». (3) Alla ricezione di una domanda l'autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda. (4) Spetta alla Commissione decidere riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'autorità. (5) Con domanda presentata dalla Han-Asiabiotech GmbH a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il «Symbiosal», l'abbassamento della pressione arteriosa e il rischio ridotto di ipertensione (domanda EFSA-Q ( 2 )). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «È stato dimostrato che l'uso di Symbiosal in sostituzione del tradizionale sale da tavola riduce l'aumento della pressione arteriosa, che costituisce un fattore di rischio di ipertensione». (6) Il 1 o luglio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di Symbiosal in sostituzione del sale da tavola e l'abbassamento della pressione arteriosa. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. ( 1 ) GU L 404 del , pag. 9. ( 2 ) The EFSA Journal 2015;13(7):

11 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ALLEGATO Indicazione sulla salute respinta Domanda Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006 Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti Indicazione Riferimento del parere EFSA Indicazione sulla salute riguardante la riduzione dei rischi di malattia [articolo 14, paragrafo 1, lettera a)]. Symbiosal È stato dimostrato che l'uso di Symbiosal in sostituzione del tradizionale sale da tavola riduce l'aumento della pressione arteriosa, che costituisce un fattore di rischio di ipertensione. Q CE2106 7

12 REGOLAMENTO (UE) 2016/1413 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. (2) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 ( 2 ), che ha definito un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. (3) L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite e le loro condizioni d'uso figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012. Sono state autorizzate due indicazioni applicabili ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Le condizioni d'uso di tali indicazioni stabiliscono che, per poter recare l'indicazione in questione, l'alimento deve soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE della Commissione ( 3 ). (4) Tali indicazioni sono state inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite in base al parere favorevole dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») del 2010 [Question EFSA-Q , EFSA-Q ( 4 )], secondo il quale risulta stabilita una relazione causa-effetto tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari e il mantenimento del peso corporeo dopo una perdita di peso, come anche tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari nell'ambito di diete ipocaloriche e la riduzione del peso corporeo. L'Autorità ha precisato che per poter recare le indicazioni in questione l'alimento deve fornire al massimo 250 kcal per porzione e soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE. (5) La direttiva 96/8/CE stabilisce i requisiti di composizione degli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, che sostituiscono, interamente o in parte, la razione alimentare giornaliera, e precisa le indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta di tali prodotti. Essa stabilisce che, per quanto riguarda i prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti della razione alimentare giornaliera, la denominazione di vendita è «sostituto di un pasto per il controllo del peso». (6) Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) modifica il quadro giuridico applicabile agli alimenti destinati a scopi nutrizionali particolari. Esso prevede che a decorrere dal 20 luglio 2016 la direttiva 96/8/CE non si applichi ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, che in futuro dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e soddisfare i requisiti ivi stabiliti. ( 1 ) GU L 404 del , pag. 9. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del , pag. 22). ( 4 ) The EFSA Journal 2010; 8(2):1466. ( 5 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del , pag. 35). 8

13 (7) È pertanto necessario sostituire i riferimenti alla direttiva 96/8/CE per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che possono essere fornite sui sostituti di un pasto per il controllo del peso indicando le condizioni d'uso di dette indicazioni nell'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012. (8) L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 conferisce alla Commissione il potere, previa consultazione dell'autorità, di adottare modifiche dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite basate su prove dati scientifici generalmente accettati. (9) Al momento di introdurre i necessari adeguamenti tecnici delle indicazioni sulla salute dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, dovrebbero essere prese in considerazione le prescrizioni relative alle quantità di vitamine e minerali negli alimenti di cui alla direttiva 96/8/CE. (10) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'allegato XIII, parte A, stabilisce i valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali sulla base di recenti pareri scientifici. (11) La Commissione ha pertanto chiesto all'autorità di indicare in un parere scientifico se una modifica delle condizioni d'uso delle indicazioni relative ai sostituti di un pasto per il controllo del peso, per quanto riguarda la loro composizione in vitamine e minerali [il 30 % dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e sali minerali previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, invece del 30 % dei valori di vitamine e minerali di cui alla direttiva 96/8/CE], incida sulle conclusioni esposte nel parere dell'autorità del 2010 per quanto riguarda la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute relative ai sostituto di un pasto per il controllo del peso. (12) L'Autorità ha adottato un parere il 28 ottobre 2015 (Question EFSA-Q ) ( 2 ) e ha concluso che le differenze nel tenore di micronutrienti dei sostituti del pasto dovute alla sostituzione delle condizioni d'uso della direttiva 96/8/CE con quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011 non pregiudicano la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute riguardanti i sostituti di un pasto per il controllo del peso, la riduzione del peso corporeo e il mantenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso. (13) I valori nutritivi di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno figurano nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. La direttiva 96/8/CE non richiede l'aggiunta di tali micronutrienti ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Tenendo presente che gli effetti dichiarati dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono correlati al valore energetico controllato e al tenore relativamente alto di proteine associato a un basso tenore di grassi, non è necessario imporre che un sostituto di un pasto per il controllo del peso fornisca per pasto almeno il 30 % del valore nutritivo di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. (14) L'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 non stabilisce un valore nutritivo di riferimento per il sodio. Tuttavia, tenendo presente l'uso previsto dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, l'obbligo di fornire il 30 % della quantità di sodio per pasto, stabilito nell'allegato I della direttiva 96/8/CE, dovrebbe essere mantenuto nelle condizioni d'uso di tali indicazioni sulla salute. (15) Il valore nutritivo di riferimento per il potassio è stabilito a milligrammi nella parte A dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. La direttiva 96/8/CE non prescrive che i sostituti di un pasto per il controllo del peso forniscano il 30 % del fabbisogno di potassio, ma stabilisce un tenore minimo di 500 milligrammi per pasto. Questo valore dovrebbe essere mantenuto. (16) Dal momento che il parere dell'autorità del 2015 ha confermato le conclusioni del parere del 2010 per quanto riguarda il valore energetico dei prodotti in questione, si dovrebbe stabilire un limite massimo di 250 kcal per porzione. Le prescrizioni di cui alla direttiva 96/8/CE in materia di grassi, proteine e amminoacidi dovrebbero essere mantenute. (17) Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie sull'etichetta dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, le prescrizioni in materia di informazioni sugli alimenti che figurano nella direttiva 96/8/CE dovrebbero essere mantenute nelle condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute pertinenti. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18). ( 2 ) EFSA Journal 2015; 13(11):

14 (18) Per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle necessarie modifiche per quanto riguarda le condizioni d'uso delle indicazioni sulla salute per i sostituti di un pasto per il controllo del peso, in particolare per quanto riguarda il valore energetico e il tenore di vitamine e minerali, è opportuno prevedere un periodo transitorio. (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 10

15 ALLEGATO Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, le voci relative alle categorie di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso» sono sostituite dalle seguenti: Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Numero dell'efsa Journal «Sostituto di un pasto per il controllo del peso La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le seguenti condizioni: 1. Valore energetico Il valore energetico non è inferiore a 200 kcal (840 KJ) e non è superiore a 250 kcal (1 046 KJ) per pasto (*). 2. Tenore di grassi e composizione L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30 % del valore energetico totale disponibile del prodotto. L'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 3. Tenore di proteine e composizione Le proteine contenute nell'alimento devono fornire non meno del 25 % e non più del 50 % del valore energetico totale del prodotto. Per poter utilizzare l'indicazione sulla salute è indispensabile informare i consumatori sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi e sul fatto che i prodotti sono utili per l'uso previsto solo nell'ambito di una dieta ipocalorica che deve necessariamente comprendere altri alimenti. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto principale con un sostituto di un pasto. 2010; 8(2): ; 13(11):4287 L'indice chimico delle proteine deve essere uguale a quello fissato dall'organizzazione mondiale della sanità in «Energy and protein requirements». Relazione di una riunione congiunta OMS/FAO/UNU. Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (serie di relazioni tecniche dell'oms, n. 724): Schema del fabbisogno di amminoacidi (g/100 g di proteine) Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'efsa

16 Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3 L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento. Se l'indice chimico è inferiore al 100 % della proteina di riferimento, i livelli proteinici minimi devono essere aumentati di conseguenza. In ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80 % di quello della proteina di riferimento. L'aggiunta di amminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 4. Vitamine e sali minerali L'alimento deve fornire per pasto almeno il 30 % dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e sali minerali di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa condizione non si applica a fluoro, cromo, cloruro e molibdeno. Il quantitativo di sodio per pasto fornito dall'alimento deve essere almeno pari a 172,5 mg. Il quantitativo di potassio per pasto fornito dall'alimento deve essere almeno pari a 500 mg (**). Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Numero dell'efsa Journal Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'efsa 12

17 Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Sostituto di un pasto per il controllo del peso Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso Per poter recare l'indicazione, un alimento deve soddisfare le seguenti condizioni: 1. Valore energetico Il valore energetico non è inferiore a 200 kcal (840 KJ) e non è superiore a 250 kcal (1 046 KJ) per pasto (*). 2. Tenore di grassi e composizione L'energia derivata dai grassi non deve superare il 30 % del valore energetico totale disponibile del prodotto. L'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non deve essere inferiore a 1 g. 3. Tenore di proteine e composizione Le proteine contenute nell'alimento devono fornire non meno del 25 % e non più del 50 % del valore energetico totale del prodotto. L'indice chimico delle proteine deve essere uguale a quello fissato dall'organizzazione mondiale della sanità in «Energy and protein requirements». Relazione di una riunione congiunta OMS/FAO/UNU. Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità, 1985 (serie di relazioni tecniche dell'oms, n. 724): Schema del fabbisogno di amminoacidi (g/100 g di proteine) Cistina + metionina 1,7 Istidina 1,6 Isoleucina 1,3 Leucina 1,9 Lisina 1,6 Fenilalanina + tirosina 1,9 Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Per poter utilizzare l'indicazione sulla salute è indispensabile informare i consumatori sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi e sul fatto che i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica che deve necessariamente comprendere altri alimenti. Per poter ottenere l'effetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti principali con sostituti di un pasto. Numero dell'efsa Journal 2010; 8(2): ; 13(11):4287 Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'efsa

18 Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Condizioni d'uso dell'indicazione Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Numero dell'efsa Journal Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'efsa Treonina 0,9 Triptofano 0,5 Valina 1,3 L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento. Se l'indice chimico è inferiore al 100 % della proteina di riferimento, i livelli proteinici minimi devono essere aumentati di conseguenza. In ogni caso, l'indice chimico della proteina deve essere almeno uguale all'80 % di quello della proteina di riferimento. L'aggiunta di amminoacidi è comunque permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie. 4. Vitamine e sali minerali L'alimento deve fornire per pasto almeno il 30 % dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e minerali di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. Questa condizione non si applica a fluoro, cromo, cloruro e molibdeno. Il quantitativo di sodio per pasto fornito dall'alimento deve essere almeno pari a 172,5 mg. Il quantitativo di potassio per pasto fornito dall'alimento deve essere almeno pari a 500 mg (**). (*) A decorrere dal 21 luglio 2016 fino al 14 settembre 2019 il valore energetico dell'alimento non è inferiore a 200 kcal (840 KJ) e non è superiore a 400 kcal (1 680 KJ). (**) A decorrere dal 21 luglio 2016 fino al 14 settembre 2019 l'alimento deve fornire per pasto almeno il 30 % del quantitativo di vitamine e sali minerali specificato nella tabella seguente: Vitamina A (μg RE) 700 Vitamina D (μg) 5 14

19 Vitamina E (mg) 10 Vitamina C (mg) 45 Tiamina (mg) 1,1 Riboflavina (mg) 1,6 Niacina (mg-ne) 18 Vitamina B 6 (mg) 1,5 Folato (μg) 200 Vitamina B 12 (μg) 1,4 Biotina (μg) 15 Acido pantotenico (mg) 3 Calcio (mg) 700 Fosforo (mg) 550 Ferro (mg) 16 Zinco (mg) 9,5 Rame (mg) 1,1 Iodio (μg) 130 Selenio (μg) 55 Sodio (mg) 575 Magnesio (mg) 150 Manganese (mg) 1 A decorrere dal 21 luglio 2016 fino al 14 settembre 2019 il quantitativo di potassio per pasto fornito dall'alimento deve essere almeno di 500 mg.» 16CE

20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1414 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che approva la sostanza attiva cyantraniliprole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 29 giugno 2011 le società DuPont Crop Protection e Syngenta Crop Protection hanno presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva cyantraniliprole. In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 10 agosto 2011 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») dell'ammissibilità della domanda. (2) Il 31 maggio 2013 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'autorità, un progetto di relazione di valutazione in cui si valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (3) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'autorità il 12 giugno 2014 sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornato. (4) Il 18 agosto 2014 l'autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva cyantraniliprole soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ( 2 ). L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. Una versione riveduta di tali conclusioni è stata pubblicata l'11 novembre 2014 e il 28 maggio 2015 ( 3 ). (5) Il 13 luglio 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame per la sostanza cyantraniliprole e un progetto di regolamento inteso ad approvare tale sostanza. (6) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame. (7) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il cyantraniliprole. (8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) EFSA Journal (2014); 12(9):3814. Disponibile online all'indirizzo: ( 3 ) EFSA Journal (2014); 12(9):3814. Disponibile online all'indirizzo: 16

21 (9) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ). (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva cyantraniliprole, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). 17

22 ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Cyantraniliprole N. CAS: N. CIPAC: non attribuito. 3-bromo-1-(3-chloro-2- pyridyl)-4 -cyano-2 - methyl-6 -(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide 940 g/kg IN-Q6S09 max. 1 mg/kg IN-RYA13 max. 20 mg/kg acido metanosolfonico max. 2 g/kg acetonitrile max. 2 g/kg eptano max. 7 g/kg 3-picoline max. 3 g/kg 14 settembre 2016 ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. Scadenza dell'approvazione 14 settembre 2026 Disposizioni specifiche Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul cyantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli operatori; b) al rischio per gli organismi acquatici, le api e gli altri artropodi non bersaglio; c) al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre; d) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. 18

23 ALLEGATO II Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce: Numero Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione «99 Cyantraniliprole N. CAS: N. CIPAC: non attribuito. 3-bromo-1-(3-chloro-2- pyridyl)-4 -cyano-2 - methyl-6 -(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide 940 g/kg IN-Q6S09 max. 1 mg/kg IN-RYA13 max. 20 mg/kg acido metanosolfonico max. 2 g/kg acetonitrile max. 2 g/kg eptano max. 7 g/kg 3-picoline max. 3 g/kg 14 settembre 2016 (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. Scadenza dell'approvazione 14 settembre 2026 Disposizioni specifiche Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul cyantraniliprole, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli operatori; b) al rischio per gli organismi acquatici, le api e gli altri artropodi non bersaglio; c) al rischio per le api e i bombi liberati per l'impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre; d) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.» 16CE

24 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1415 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (TSG)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 26 e l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'ungheria ha presentato il nome «Tepertős pogácsa» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012. (2) Il nome «Tepertős pogácsa» era stato precedentemente registrato ( 2 ) senza riserva del nome a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio come specialità tradizionale garantita. (3) La presentazione del nome «Tepertős pogácsa» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 3 ). (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Tepertős pogácsa» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Tepertős pogácsa» (STG) è registrata con riserva del nome. Il disciplinare di produzione della STG «Tepertős pogácsa» è considerato il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Tepertős pogácsa» con riserva del nome. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 4 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1144/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Tepertős pogácsa (STG)] (GU L 303 del , pag. 17). ( 3 ) GU C 94 del , pag. 8. ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 20

25 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

26 REGOLAMENTO (UE) 2016/1416 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d),e), h), i) e j), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ( 2 ) (il regolamento) stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Esso stabilisce in particolare un elenco dell'unione delle sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (2) Successivamente all'adozione del regolamento, l'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») ha pubblicato ulteriori relazioni su determinate sostanze che possono essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari, nonché sull'utilizzo autorizzato delle sostanze che sono state autorizzate in precedenza. Inoltre sono stati individuati alcuni errori e ambiguità nel testo. Al fine di garantire che il regolamento rispecchi le più recenti conclusioni dell'autorità e dissipare ogni dubbio sulla sua corretta applicazione, il regolamento dovrebbe essere modificato e rettificato. (3) La definizione di «alimenti non grassi» di cui all'articolo 3, punto 16, del regolamento contiene un riferimento ai simulanti alimentari che figurano in un allegato del regolamento. La definizione voleva far riferimento ai simulanti alimentari elencati nella tabella 2 dell'allegato III; è pertanto opportuno correggere di conseguenza il riferimento. (4) Nel regolamento (UE) n. 10/2011 è utilizzato il termine «a caldo» nell'ambito della fissazione delle restrizioni per l'utilizzazione di taluni monomeri autorizzati in materiali e oggetti destinati a fungere da recipienti per alimenti caldi. Per precisare il campo di applicazione di tali restrizioni è opportuno fornire una definizione del termine che specifichi a quali temperature si applicano tali restrizioni. (5) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 10/2011 stabilisce una deroga per l'uso dei sali di determinati metalli derivati da acidi, fenoli o alcoli autorizzati, anche se questi sali non figurano nell'elenco dell'unione delle sostanze autorizzate. Considerando che la conclusione dell'autorità sulla quale si basa la deroga non riguarda specificamente determinate categorie di sali ( 3 ), è superflua la qualificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), che la deroga si estende anche a «sali doppi e sali acidi». Poiché tale qualificazione potrebbe dare adito a interpretazioni contrastanti, secondo cui potrebbero esserci categorie di sali cui la definizione non si applica, si dovrebbe chiarire che la deroga si applica a tutti i sali dei metalli elencati; è pertanto opportuno sopprimere tale qualificazione. (6) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento stabilisce un limite generico di migrazione specifica per tutte le sostanze per le quali non siano stati indicati limiti di migrazione specifica. L'assenza di un limite prescritto per determinate sostanze riflette il parere che tale limitazione non era necessaria per garantire la conformità ai criteri di sicurezza di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. I livelli di migrazione da tutte le sostanze sono già sottoposti a un limite di migrazione globale; di conseguenza un limite generico di migrazione specifica parallelo è superfluo e risulta nella duplicazione delle prove di migrazione e dello sviluppo di metodi di prova. Al fine di evitare di imporre inutilmente onerosi obblighi di prova, è opportuno sopprimere la disposizione che stabilisce i limiti generici di migrazione specifica. ( 1 ) GU L 338 del , pag. 4. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del , pag. 1). ( 3 ) The EFSA Journal 2009; 7(10):

27 (7) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e degli allegati I e II del regolamento, vi sono alcune sostanze per le quali non deve essere rilevabile alcun livello di migrazione. Il divieto è giustificato dal fatto che qualunque livello di migrazione di tali sostanze potrebbe presentare un rischio per la salute. La presenza di una sostanza particolare può essere determinata solo nella misura in cui essa raggiunga una soglia di rilevamento; allo stesso modo, anche la sua assenza può essere determinata soltanto in riferimento a tale soglia. Poiché le norme che disciplinano l'istituzione e l'indicazione delle soglie di rilevamento si ripetono in tutto il regolamento, è opportuno semplificare il regolamento sopprimendo le ripetizioni di tali norme e consolidandole in un'unica disposizione nel regolamento. (8) I limiti di migrazione specifica sono espressi in mg/kg di prodotto alimentare e quindi la stessa unità di misura dovrebbe essere utilizzata anche per la verifica della conformità dei coperchi e delle chiusure, in quanto un approccio coerente evita il rischio di ottenere potenziali risultati contrastanti. Di conseguenza è opportuno eliminare la possibilità di esprimere la migrazione dai coperchi e dalle chiusure in mg/dm 2. (9) A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento, la conformità dei materiali e degli oggetti che non sono ancora stati a contatto con prodotti alimentari deve essere verificata conformemente alle norme di cui al capo 3, punto 3.1, dell'allegato V. Considerando che anche le disposizioni stabilite nei punti 3.2, 3.3 e 3.4 dello stesso capo possono essere pertinenti per la verifica della conformità, è opportuno modificare l'articolo 18, paragrafo 4, in modo che esso si riferisca al capo 3 nella sua interezza. (10) Nell'allegato I, tabella 1, del regolamento figura l'elenco dell'unione delle sostanze autorizzate che comprende un riferimento al simulante D. Il regolamento distingue tra i simulanti alimentari D1 e D2, quindi i riferimenti al simulante alimentare D dovrebbero essere sostituiti da riferimenti più specifici al simulante alimentare D1 o D2 per tutte le sostanze. (11) La sostanza diossido di silicio sililato (sostanza MCA (materiale a contatto con alimenti) n. 87] è attualmente autorizzata per l'impiego come additivo in tutte le materie plastiche. La sostanza MCA n. 87 comprende anche una sottocategoria di tale sostanza, il diossido di silicio sililato amorfo sintetico, prodotto da nanoparticelle primarie. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, le sostanze in nanoforma sono utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche di cui all'allegato I. Tenendo conto delle informazioni scientifiche disponibili e dell'assenza di migrazione di nanoparticelle primarie di questa forma sintetica, l'autorità ha concluso che il diossido di silicio sililato amorfo sintetico prodotto da nanoparticelle primarie non presenta problemi di sicurezza quando sono presenti nel materiale finale soltanto aggregati di dimensioni superiori a 100 nm e agglomerati di dimensioni superiori ( 1 ). È pertanto opportuno modificare l'elenco dell'unione aggiungendo una specifica della sostanza MCA n. 87 relativa alla forma consentita per l'impiego nel materiale finale. (12) L'Autorità ha adottato un parere scientifico sull'ampliamento dell'uso del perfluorometil per fluorovinil etere (MVE, MCA n. 391) ( 2 ). In base al suddetto parere la sostanza non presenta problemi di sicurezza in caso di uso come monomero per fluoro- e perfluoropolimeri destinati ad applicazioni ad uso ripetuto, se il rapporto di contatto è pari a 1 dm 2 di superficie a contatto con almeno 150 kg di prodotto alimentare, come nel caso delle chiusure e delle guarnizioni. È pertanto opportuno aggiungere quest'applicazione alle specifiche relative alla sostanza MCA n (13) L'autorizzazione della sostanza «miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino- 2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p)» (sostanza MCA n. 641) fa riferimento, nella colonna 11, all'allegato I, tabella 3, nota 10, del regolamento. La conformità è pertanto verificata sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA) nel caso di reazione con il prodotto alimentare o con il simulante alimentare. La verifica della conformità sulla base del QMA è appropriata solo se un metodo di prova della migrazione non è disponibile o presenta difficoltà pratiche. Poiché sono disponibili metodi di prova della migrazione adeguati ed è stato indicato un limite di migrazione specifica, la possibilità di verificare la conformità sulla base del contenuto residuo dovrebbe essere soppressa dalla voce riguardante tale sostanza nel regolamento. (14) L'autorizzazione della sostanza bis(metilbenziliden)sorbitolo (sostanza MCA n. 752) fa riferimento, nella colonna 3, a quattro numeri CAS. Tali numeri CAS sono stati separati erroneamente nella versione cartacea. È pertanto opportuno rettificare l'autorizzazione di tale sostanza, separando i numeri CAS correttamente. (15) Nel 2007 l'autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la sostanza MCA n. 779 ( 3 ). Nel suo parere l'autorità ha osservato che metodi analitici per la verifica della conformità ai limiti di migrazione sono disponibili e ben definiti. L'attuale autorizzazione di tale sostanza contiene tuttavia un riferimento all'allegato I, tabella 3, nota 1, del regolamento che stabilisce che, in attesa che sia disponibile un metodo analitico, la conformità deve essere verificata sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA). La ( 1 ) The EFSA Journal 2014; 12(6):3712. ( 2 ) EFSA Journal 2015;13(7):4171. ( 3 ) EFSA Journal 2007, , 1-31, doi: /j.efsa

28 verifica della conformità sulla base del QMA è appropriata solo se un metodo di prova della migrazione non è disponibile o presenta difficoltà pratiche. Poiché l'autorità ritiene che metodi analitici sono disponibili e ben definiti, è opportuno sopprimere il riferimento alla nota 1. Nel suo parere l'autorità ha rilevato inoltre che sussiste il rischio che i livelli di migrazione nei prodotti alimentari grassi superino il limite di migrazione applicabile, elemento che non è indicato nell'attuale autorizzazione. È pertanto opportuno inserire un riferimento all'allegato I, tabella 3, nota 2, del regolamento, onde assicurare che il rischio è considerato parte delle verifiche di conformità. (16) Attualmente la sostanza MCA n. 974 è inclusa nell'elenco dell'unione e può essere utilizzata a condizione che la migrazione del suo prodotto di idrolisi 2,4-di-tert-amilfenolo (numero CAS ) non superi 0,05 mg/kg. La migrazione della sostanza MCA n. 974 è espressa come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza e del prodotto di idrolisi 4- tert-amilfenolo. L'Autorità ha adottato un parere scientifico secondo cui il limite di migrazione applicabile a questo prodotto di idrolisi potrebbe essere aumentato, senza destare preoccupazioni per la salute, fino a 1 mg/kg di prodotto alimentare, purché la migrazione dal prodotto sia aggiunta alla somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza e del prodotto di idrolisi 4- tert-amilfenolo e che la somma di queste quattro sostanze sia soggetta al limite di migrazione specifica esistente di 5 mg/kg per la sostanza MCA n È pertanto opportuno modificare di conseguenza le specifiche della sostanza MCA n (17) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 1 ) sull'impiego dell'additivo acido dodecanoico, 12-ammino-, polimero con etene, 2,5-furandione, α-idro-ω-idrossipoli (ossi-1,2-etanediil) e 1-propene, sostanza MCA n Se tale sostanza è usata come additivo nelle poliolefine a livelli non superiori a 20 percento in peso, a temperatura ambiente o inferiore, a contatto con alimenti secchi, come indicato per il simulante alimentare E, e se la migrazione della frazione oligomerica di peso molecolare inferiore a Da non supera in totale 50 μg/ kg di prodotto alimentare, l'impiego come additivo non è pericoloso per la salute umana. È pertanto opportuno includere detto additivo nell'elenco dell'unione e autorizzarne l'uso conformemente a tali specifiche. (18) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 2 ) relativo all'impiego della sostanza di partenza acido furan-2,5-dicarbossilico (MCA n. 1031). Quando è utilizzato come monomero nella produzione del polietilene furanoato polimero (PEF), la sostanza non presenta problemi di sicurezza per il consumatore, purché la migrazione della sostanza stessa non superi i 5 mg/kg di prodotto alimentare e la migrazione degli oligomeri di peso molecolare inferiore a Da non superi 50 μg/kg di prodotto alimentare. È pertanto opportuno includere tale sostanza di partenza nell'elenco dell'unione e autorizzarne l'uso conformemente ai limiti di migrazione specificati. (19) L'Autorità ha osservato che i PEF contenenti una sostanza con MCA n possono essere utilizzati in sicurezza a contatto con prodotti alimentari non alcolici in conformità ai limiti di migrazione specificati. Tuttavia se la conformità di tale materia plastica è verificata con il simulante alimentare D1 conformemente all'assegnazione specifica dei simulanti per le categorie alimentari di cui alla tabella 2 dell'allegato III, esiste il rischio di interazione tra tale simulante alimentare e le materie plastiche. Poiché tale interazione non avverrebbe a contatto con prodotti alimentari non alcolici per i quali è assegnato tale simulante alimentare, l'utilizzo del simulante alimentare D1 per verificare la conformità potrebbe dare risultati non realistici in questi casi. Quindi, secondo l'autorità, al momento di verificare se l'uso della sostanza sia conforme al presente regolamento, il simulante alimentare C dovrebbe essere utilizzato per i prodotti alimentari non alcolici, per i quali l'allegato III, tabella 2, assegna il simulante D1. È pertanto opportuno aggiungere una nota sulla verifica della conformità della sostanza MCA n in modo da indicare che il simulante alimentare D1 dovrebbe essere sostituito con il simulante alimentare C in caso di prova. (20) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 3 ) relativo all'impiego della sostanza di partenza 1,7-ottadiene (MCA n. 1034). L'impiego di tale sostanza non è pericoloso per la salute umana, se essa è utilizzata come comonomero reticolante nella fabbricazione di poliolefine che vengono a contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari destinati alla conservazione prolungata a temperatura ambiente, comprese le condizioni di riempimento a caldo, e se la migrazione della sostanza non supera 0,05 mg/kg di prodotto alimentare. È pertanto opportuno includere detto additivo nell'elenco dell'unione e autorizzarne l'uso conformemente a tali specifiche. (21) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 4 ) sull'impiego della sostanza ausiliaria della polimerizzazione sale di ammonio dell'acido perfluoro-2-{[(5-metossi-1,3-diossolano-4-il)-ossi]acetico} (sostanza MCA n. 1045). Se usata come sostanza ausiliaria della polimerizzazione nella fabbricazione di fluoropolimeri ad alte temperature (almeno 370 C), l'impiego di questa sostanza non è pericoloso per la salute umana. È pertanto opportuno aggiungerla all'elenco dell'unione e autorizzarne l'impiego, purché siano rispettate tali specifiche. ( 1 ) EFSA Journal 2014;12(11):3909. ( 2 ) EFSA Journal 2014;12(10):3866. ( 3 ) EFSA Journal 2015;13(1):3979. ( 4 ) EFSA Journal 2014;12(6):

29 (22) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 1 ) relativo all'impiego dell'additivo glicole etilenico dipalmitato (MCA n. 1048) e ha concluso che l'impiego di tale additivo non è pericoloso per la salute umana se la sostanza viene prodotta utilizzando un precursore degli acidi grassi convenzionalmente ottenuto da grassi od oli alimentari e la migrazione di glicole etilenico viene limitata mediante l'inclusione della sostanza nel gruppo LMS(T) per il glicole etilenico. È pertanto opportuno includere tale additivo nell'elenco dell'unione, a condizione che esso sia conforme a tali specifiche. In particolare, esso dovrebbe essere aggiunto al gruppo al quale si applica l'lms(t); è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, tabella 2, voce 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. (23) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 2 ) sull'impiego degli additivi ossido di zinco, nanoparticelle, non rivestite (sostanza MCA n. 1050) e ossido di zinco, nanoparticelle, rivestite di [3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano (sostanza MCA n. 1046) e ha concluso che questi additivi non migrano sotto nanoforma a partire dalle poliolefine. In un ulteriore parere l'autorità ha esteso tale conclusione alla migrazione di nanoparticelle di ossido di zinco verso polimeri non plastificati ( 3 ). Essa ha pertanto affermato che la sua valutazione della sicurezza si è concentrata sulla migrazione dello zinco ionico solubile, che dovrebbe rispettare il limite di migrazione specifica per lo zinco specificato nell'allegato II del regolamento. Per l'ossido di zinco, nanoparticelle rivestite, i livelli di migrazione del [3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano dovrebbero rimanere entro gli attuali limiti di migrazione specifica per tale sostanza, ossia 0,05 mg/kg. È pertanto opportuno includere questi due additivi nell'elenco dell'unione. (24) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 4 ) relativo all'impiego dell'additivo N,N -bis(2,2,6,6-tetrametil-4- piperidinil) isoftalamide (MCA n. 1051) e ha concluso che l'impiego di tale additivo non è pericoloso per la salute umana se la sua migrazione non supera 5 mg/kg di prodotto alimentare. È pertanto opportuno includere tale additivo nell'elenco dell'unione prescrivendo un limite di migrazione di 5 mg/kg di prodotto alimentare. (25) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 5 ) relativo all'impiego della sostanza di partenza 2,4,8,10-tetraossispiro[5.5]undecan-3,9-dietanolo, β3,β3,β9,β9-tetrametil- («SPG», MCA n. 1052) e ha concluso che l'impiego di tale sostanza non è pericoloso per la salute umana, se essa è usata come monomero nella produzione di poliesteri, se la sua migrazione non supera 5 mg/kg di prodotto alimentare e se la migrazione degli oligomeri di peso molecolare inferiore a Da non supera 50 μg/kg di prodotto alimentare (espresso come SPG). È pertanto opportuno includere tale sostanza all'elenco dell'unione e autorizzarne l'impiego purché siano rispettate tali specifiche. (26) Per l'autorizzazione delle sostanze con MCA n. 871, n e n di cui al presente regolamento, la migrazione della frazione oligomerica di peso molecolare inferiore a Da non deve superare, in totale, un limite di migrazione di 50 μg/kg di prodotto alimentare. I metodi analitici per determinare la migrazione di tale frazione oligomerica sono complessi. e la descrizione di questi metodi non è necessariamente a disposizione delle autorità competenti. Senza una descrizione, l'autorità competente non può verificare che la migrazione di oligomeri dal materiale o dall'oggetto sia entro il limite di migrazione per questi oligomeri. Gli operatori che immettono sul mercato il materiale o l'oggetto finale contenente tale sostanza dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire una descrizione del metodo e un campione di calibrazione, se richiesto dal metodo. (27) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 6 ) relativo all'impiego dell'additivo acidi grassi, C16 18 saturi, esaesteri con dipentaeritrite (MCA n. 1053). Poiché qualsiasi contenuto di esteri inferiori (ad esempio, penta-, tetra-) non presenta problemi di sicurezza, l'autorità ha concluso che l'impiego di acidi grassi, C16-18 saturi, esteri con dipentaeritrite non è pericoloso per la salute umana, purché la sostanza sia prodotta utilizzando un precursore degli acidi grassi ottenuto da grassi od oli alimentari. È pertanto opportuno includere nell'elenco dell'unione l'additivo acidi grassi, C16 18 saturi, esteri con dipentaeritrite, senza limitarlo agli esaesteri, a condizione che il suo precursore di acidi grassi sia ottenuto da grassi od oli alimentari. (28) L'Autorità ha adottato un parere scientifico ( 7 ) sulla sicurezza dell'alluminio assunto con l'alimentazione che stabilisce una dose settimanale tollerabile di 1 mg di alluminio/kg di peso corporeo. Applicando l'ipotesi convenzionale di esposizione per i materiali a contatto con i prodotti alimentari, il limite di migrazione dovrebbe essere fissato a 8,6 mg/kg di prodotto alimentare. Nel parere si osserva tuttavia che l'attuale esposizione alimentare di una parte significativa della popolazione dell'unione probabilmente supera tale livello. È pertanto opportuno limitare il contributo dell'esposizione mediante i materiali a contatto con gli alimenti all'esposizione complessiva applicando un fattore di attribuzione del 10 % al limite di migrazione ottenuto convenzionalmente. Si considera pertanto appropriato un limite di migrazione per l'alluminio di 1 mg/kg di prodotto alimentare per i materiali a contatto con gli alimenti. ( 1 ) EFSA Journal 2015;13(2):4019. ( 2 ) EFSA Journal 2015;13(4):4063. ( 3 ) EFSA Journal 2016;14(3):4408. ( 4 ) EFSA Journal 2014;12(10):3867. ( 5 ) EFSA Journal 2014;12(10):3863. ( 6 ) EFSA Journal 2015;13(2):4021. ( 7 ) The EFSA Journal (2008) 754, pagg

30 (29) L'Autorità ha adottato un parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per lo zinco ( 1 ), che conferma il parere espresso dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) nel 2002 ( 2 ), che stabilisce il livello massimo di assunzione tollerabile di zinco a 25 mg al giorno per gli adulti. Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 10/2011, il limite di migrazione per lo zinco è fissato a 25 mg/kg di prodotto alimentare. Secondo l'autorità, l'esposizione alimentare da altre fonti contribuisce significativamente all'esposizione totale; quindi mantenendo l'attuale limite di migrazione è possibile superare il limite superiore. Di conseguenza, per ridurre il contributo dei materiali a contatto con gli alimenti all'esposizione complessiva allo zinco e tenendo conto del fatto che l'esposizione alimentare totale allo zinco si avvicina al limite superiore ma è generalmente inferiore, è opportuno applicare un fattore di attribuzione del 20 % per l'esposizione dovuta ai materiali a contatto con gli alimenti. È pertanto opportuno modificare il limite di migrazione di cui all'allegato II del regolamento, portandolo a 5 mg/kg di prodotto alimentare. (30) È sufficiente un'unica specifica del tenore di sostanza saponificabile nell'olio vegetale da utilizzare per il simulante alimentare D2 per specificare tale simulante alimentare. Qualsiasi ulteriore specifica non è necessaria ed è pertanto opportuno sopprimere la nota in fondo alla tabella 1 dell'allegato III del regolamento. (31) Il regolamento non stabilisce disposizioni specifiche per le prove di migrazione per la frutta e gli ortaggi freschi non pelati, poiché nessun simulante alimentare è stato assegnato per tali prodotti. Di conseguenza è possibile che non vengano rilevati eventuali rischi per la salute dei consumatori dovuti a sostanze che migrano, comprese le sostanze che non dovrebbero essere presenti in nessuna misura. È pertanto opportuno assegnare un simulante alimentare per tali prodotti nell'allegato III, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011. Tali frutti e ortaggi hanno proprietà che variano in modo considerevole, ma sono secchi. Il simulante alimentare E è adatto per gli alimenti secchi, ma rischia di sovrastimare la superficie di contatto in funzione delle dimensioni e della forma dei prodotti ortofrutticoli. La frutta e gli ortaggi possono inoltre essere pelati prima del consumo, eliminando una parte delle sostanze che migrano. La stima per eccesso dovrebbe essere rettificata con un coefficiente di correzione e la procedura di rettifica dovrebbe essere stabilita nell'allegato III, punto 3, del regolamento. (32) Solo il simulante alimentare A è assegnato per gli ortaggi freschi che sono pelati e/o a pezzi. Poiché tali ortaggi possono essere acidi, è opportuno che sia indicato anche il simulante alimentare B per gli ortaggi pelati e/o a pezzi. È pertanto opportuno aggiungere tale categoria all'allegato III, tabella 2, del regolamento. (33) Le prove effettuate in diversi simulanti alimentari non apportano alcun valore aggiunto se è scientificamente evidente che un simulante alimentare permette sempre di ottenere i massimi risultati di migrazione per una sostanza specifica o un materiale e che tale simulante alimentare può pertanto essere considerato il più rigoroso per tale sostanza o materiale. Una deroga generale all'assegnazione dei simulanti alimentari dovrebbe pertanto essere inclusa nell'allegato III del regolamento per consentire di effettuare le prove in un solo simulante alimentare, qualora prove scientifiche documentate attestino che il simulante alimentare in questione sia quello più rigoroso. (34) L'allegato IV, punto 5, del regolamento prescrive una dichiarazione scritta che sono state rispettate le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1935/2004. La maggior parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 non può essere applicata direttamente a materiali o oggetti di materia plastica o alle sostanze impiegate per la fabbricazione di tali materiali od oggetti. Il riferimento al regolamento (CE) n. 1935/2004 dovrebbe pertanto essere più preciso ed includere riferimenti alle disposizioni del suddetto regolamento che prescrive una conferma della conformità. (35) Le sostanze presenti negli alimenti già a contatto con un materiale od oggetto che viene sottoposto a prova per verificarne la conformità, non provengono necessariamente da tale materiale o oggetto, ma possono provenire da altre fonti, compresi gli altri materiali a contatto con gli alimenti o gli oggetti con cui l'alimento è stato a contatto in precedenza. Di conseguenza non dovrebbero essere presi in considerazione al fine di determinare la conformità al regolamento i quantitativi di una sostanza presente in un alimento che non provengono dal materiale o dall'oggetto sottoposto a prova. Detta rettifica dovrebbe essere applicata anche a tutte le sostanze per le quali il regolamento fissa un limite di migrazione specifica o per cui non è consentita la migrazione. Sebbene l'allegato V, capo 1, punto 1.4, del regolamento preveda già l'obbligo di tenere conto della contaminazione proveniente da altre fonti, ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che prima di confrontare i risultati delle prove al limite di migrazione specifica applicabile, i risultati delle prove dovrebbero essere corretti in modo da tener conto di tale contaminazione. (36) Le condizioni delle prove di migrazione dovrebbero sempre essere rigorose almeno quanto le condizioni reali d'impiego. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, capo 2, punto 2.1.3, secondo comma, del regolamento in modo da precisare che le condizioni di prova non possono essere adattate a condizioni meno rigorose rispetto alle condizioni reali d'impiego. ( 1 ) EFSA Journal 2014;12(10):3844. ( 2 ) SCF/CS/NUT/UPPLEV/62 Final, 26

31 (37) Gli operatori del settore utilizzano apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari in grado di controllare con precisione le condizioni di durata e di temperatura cui sono sottoposti gli alimenti e l'apparecchiatura, oppure l'imballaggio (se il prodotto alimentare è già imballato), ad esempio durante la pastorizzazione e la sterilizzazione degli alimenti. Tali apparecchiature devono essere sempre utilizzate conformemente alle buone pratiche di fabbricazione. Di conseguenza, quando per le prove di migrazione si applicano alle apparecchiature le peggiori condizioni di trasformazione prevedibili, le prove saranno rappresentative della migrazione in condizioni reali e potranno escludere potenziali effetti negativi per la salute umana. Le condizioni di prova standardizzate di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato V possono sovrastimare in maniera significativa la migrazione e imporre, di conseguenza, un onere irragionevole agli operatori del settore. È pertanto opportuno modificare il regolamento in modo da consentire l'uso delle reali condizioni di trasformazione applicate alle apparecchiature come condizioni di prova per le prove di migrazione. (38) Alcune delle peggiori condizioni d'uso prevedibili che possono verificarsi nella pratica non consentono, per motivi tecnici, di utilizzare il simulante D2 per le prove. Per tali condizioni si dovrebbero specificare gli appropriati simulanti alimentari alternativi e le relative norme di verifica della conformità. (39) All'allegato V, capo 2, punto 2.1.3, del regolamento il titolo e i titoli delle colonne delle tabelle 1 e 2 non indicano chiaramente che la temperatura specificata per la prova rappresenta la temperatura del simulante alimentare utilizzato nel corso della prova. È pertanto opportuno modificare tali tabelle per garantire un'applicazione corretta delle condizioni di prova specificate. (40) La temperatura specificata per le prove effettuate a temperature superiori a 175 C non è rappresentativa di tutte le condizioni prevedibili a cui possono essere sottoposti i materiali a contatto con i prodotti alimentari. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato V, capo 2, punto 2.1.3, del regolamento le modalità appropriate per le prove effettuate a temperature superiori a 175 C. (41) L'allegato V, punto 2.1.4, del regolamento indica le condizioni di prova specifiche per i tempi di contatto superiori a 30 giorni. Tali condizioni includono una formula e prevedono condizioni specifiche che possono essere utilizzate entrambe per determinare la temperatura di prova per una prova accelerata. Tuttavia non viene specificato che questa formula deve essere applicata soltanto se non sono applicabili le condizioni di prova standardizzate. Inoltre questo punto non indica chiaramente le condizioni di prova per la conservazione in condizioni di congelamento oppure per il riempimento a caldo cui sono sottoposti inizialmente gli oggetti o i materiali. È pertanto opportuno modificare questo punto in modo da garantire che la formula sia applicata esclusivamente alle condizioni non specificate dalle condizioni standard e specificare le condizioni di prova in caso di riempimento a caldo e congelamento. (42) L'allegato V, punto 2.1.6, del regolamento (UE) n. 10/2011 indica che quando vengono provati materiali sottoposti ad uso ripetuto, il limite di migrazione deve essere rispettato già nella prima prova di migrazione, se il regolamento stabilisce che la migrazione specifica per le sostanze deve essere non rilevabile. Tale indicazione dovrebbe tuttavia includere tutte le sostanze in questione e, pertanto anche quelle specificate nell'allegato II del regolamento. È pertanto opportuno sopprimere dal regolamento il riferimento specifico e chiarire che la disposizione si applica a tutte le sostanze per le quali la migrazione deve essere non rilevabile. (43) Se il comportamento di migrazione di un materiale o di un oggetto è ben consolidato, un'unica prova può essere sufficiente per verificare la conformità al regolamento. Una serie di prove rappresentative di varie combinazioni di durata e temperatura che potrebbero prevedibilmente essere utilizzate nell'impiego reale di un materiale od oggetto, può essere sostituita con una prova unica, purché sia documentata la giustificazione di tale sostituzione sulla base della conoscenza del comportamento del materiale. Una tale sostituzione potrebbe ridurre notevolmente l'onere delle prove senza compromettere l'elevato livello di protezione della salute umana che il regolamento intende conseguire. È pertanto opportuno prevedere la possibilità di applicare un'unica prova di verifica in determinate circostanze. (44) L'allegato V, capo 3, tabella 3, del regolamento attualmente dispone che la condizione di prova standardizzata OM6 rappresenti le condizioni peggiori per i simulanti alimentari A, B e C. Tuttavia essa rappresenta la condizione peggiore anche per il simulante alimentare D1 che può, anch'esso, essere utilizzato in questa prova. È pertanto opportuno rettificare il regolamento in modo da includervi i riferimenti al simulante D1 in questo contesto. (45) Secondo il testo di cui all'allegato V, punto 3.1, tabella 3, del regolamento, la condizione di prova standardizzata OM7 rappresenta le condizioni peggiori per i simulanti alimentari dei cibi grassi. Tuttavia essa rappresenta le condizioni peggiori solo per il simulante alimentare D2 e quindi il regolamento dovrebbe essere rettificato di conseguenza. 27

32 (46) Non sempre è tecnicamente possibile svolgere prove della migrazione globale con il simulante alimentare D2. All'allegato V, punto 3.2, il regolamento prevede solo una prova sostitutiva della condizione di prova standardizzata OM7. Tuttavia dovrebbero essere indicate prove sostitutive anche per le condizioni da OM1a OM6 in modo da consentire lo svolgimento di prove di migrazione globale quando il simulante alimentare D2 non può essere utilizzato in condizioni di prova standardizzate. È pertanto opportuno aggiungere, in questo punto, prove sostitutive idonee. (47) Non è sempre tecnicamente fattibile svolgere prove di migrazione globale di oggetti di uso ripetuto in mezzo oleoso utilizzando lo stesso campione per tre volte. È pertanto opportuno specificare un approccio di prova alternativo. (48) Il regolamento (UE) n. 10/2011 non specifica un metodo per verificare la conformità al limite di migrazione globale di cui all'articolo 12 del regolamento. Tuttavia l'accuratezza della determinazione della conformità di materiali o oggetti al limite prescritto è subordinata all'esistenza di un metodo appropriato di verifica. È pertanto opportuno inserire un riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), che specifica le regole per la selezione dei metodi appropriati di verifica della conformità. (49) Il regolamento non specifica chiaramente che l'applicazione del coefficiente di riduzione del consumo dei grassi (FRF) non dovrebbe consentire alla migrazione specifica di un'unica sostanza di superare il limite di migrazione globale. È pertanto opportuno includere tale divieto nell'allegato V, capo 4, punto 4.1, del regolamento. (50) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011. (51) Al fine di limitare l'onere amministrativo e fornire agli operatori tempo sufficiente per adattare le loro pratiche in modo da rispettare le prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere misure transitorie. (52) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il punto 16 è sostituito dal seguente: «16) alimenti non grassi : alimenti per i quali l'allegato III, tabella 2, del presente regolamento prevede simulanti alimentari diversi dai simulanti D1 o D2 per le prove di migrazione;»; b) il punto 18 è sostituito dal seguente: «18) specifica : composizione di una sostanza, criteri di purezza di una sostanza, caratteristiche fisico-chimiche di una sostanza, indicazioni relative al processo di fabbricazione di una sostanza o ulteriori informazioni concernenti l'espressione dei limiti di migrazione;»; c) è aggiunto un nuovo punto 19: «19) riempimento a caldo, il riempimento di qualsiasi oggetto con un alimento ad una temperatura non superiore a 100 C al momento del riempimento, dopo di che la temperatura dell'alimento scende a 50 C o a una temperatura inferiore entro 60 minuti oppure a 30 C entro 150 minuti.»; ( 1 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1). 28

33 2) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutti i sali di alluminio, ammonio, bario, calcio, cobalto, rame, ferro, litio, magnesio, manganese, potassio, sodio e zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati;»; 3) l'articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, gli additivi che sono anche autorizzati come additivi alimentari dal regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal regolamento (CE) n. 1334/2008 non devono migrare nei prodotti alimentari in quantità tali da produrre un effetto tecnico nei prodotti alimentari finiti e: a) non devono superare le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008, al regolamento (CE) n. 1334/2008 o all'allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti è autorizzato; oppure b) non devono superare le restrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento nei prodotti alimentari in cui il loro utilizzo come additivi alimentari o sostanze aromatizzanti non è autorizzato.» c) è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Qualora sia specificato che non è consentita la migrazione di una sostanza particolare, la conformità è stabilita mediante metodi idonei di prova della migrazione, selezionati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, che possono confermare l'assenza di migrazione al di sopra di un determinato limite di rilevamento. Ai fini del primo comma, a meno che non siano stati fissati limiti di rilevamento specifici per particolari sostanze o gruppi di sostanze, si applica un limite di rilevamento pari a 0,01 mg/kg.»; 4) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, le sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), non devono migrare nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare. Il limite di rilevamento di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, si applica a gruppi di sostanze, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, compresi gli isomeri o le sostanze con lo stesso gruppo funzionale, o a singole sostanze che non sono correlate e comprende gli eventuali trasferimenti (set-off).»; 5) all'articolo 17, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) mg/kg, sulla base del contenuto effettivo del contenitore al quale è destinata la chiusura, sulla base della superficie di contatto totale del dispositivo di chiusura e del contenitore chiuso, se la destinazione dell'oggetto è nota, tenendo conto delle disposizioni di cui al paragrafo 2;»; 6) l'articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i materiali e gli oggetti non ancora a contatto con prodotti alimentari, la verifica del rispetto dei limiti di migrazione globale è effettuata sui simulanti alimentari indicati nell'allegato III conformemente alle norme di cui al capo 3 dell'allegato V.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Prima di confrontare i risultati delle prove di migrazione specifica e globale con i limiti di migrazione, si applicano i coefficienti di correzione di cui all'allegato III, punto 3, e all'allegato V, capo 4, conformemente alle norme in esso contenute.»; 7) gli allegati I, II, III, IV e V sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. 29

34 Articolo 2 I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011, come applicabile prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere immessi sul mercato fino al 14 settembre 2017 e rimanere sul mercato fino all'esaurimento delle scorte. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Le disposizioni relative ai limiti di migrazione specifica per l'alluminio e lo zinco di cui al punto 2, lettera a), dell'allegato e le assegnazioni dei simulanti alimentari di cui al punto 3, lettera c), dell'allegato si applicano a decorrere dal 14 settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 30

35 ALLEGATO Gli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (UE) n. 10/2011 sono così modificati: 1) l'allegato I è così modificato: a) al punto 1, il comma relativo alla colonna 8 della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Colonna 8 (LMS [mg/kg]): limite di migrazione specifica applicabile alla sostanza. È espresso in mg di sostanza per kg di prodotto alimentare e contrassegnato «NR» (non rivelabile) se la sostanza è una di quelle per cui la migrazione non è consentita, da determinare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.»; b) al punto 1, l'ultimo comma prima della tabella 1 è soppresso; c) al punto 1, tabella 1, colonna 10, alle voci relative alle sostanze con il n. sostanza FCM 72, 642, 672, 776, 782, 923 e 974, i termini «non deve eccedere», «non può comportare», «non può superare» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «non eccede», «non comporta», «non supera»; d) al punto 1, la tabella 1 è così modificata: i) nella colonna 10, alle voci relative alle sostanze con il n. sostanza FCM 93, 199, 262, 326, 637, 768, 803, 810, 815, 819 e 884, i termini «simulante D» sono sostituiti dai termini «simulante D1 e/o D2»; ii) le voci relative alle sostanze con il n. sostanza FCM 87, 391, 641, 752, 779 e 974 sono sostituite dalle seguenti: « Diossido di silicio sililato sì no no Per il diossido di silicio sililato amorfo sintetico: particelle primarie di nm che sono aggregate in 0,1 1 μm e che potrebbero formare agglomerati all'interno dell'intervallo di distribuzione granulometrica di 0,3 μm mm.» « Perfluorometil per fluorovinil etere no sì no 0,05 Da utilizzare unicamente per: rivestimenti antiaderenti; fluoropolimeri e perfluoropolimeri per applicazioni ad uso ripetuto, in cui il rapporto di contatto è pari a 1 dm 2 di superficie a contatto con almeno 150 kg di prodotto alimentare.» « Miscela di 1,6- diammino-2,2,4- trimetilesano (35-45 % p/p) e 1,6-diammino- 2,4,4-trimetilesano (55-65 % p/p) no sì no 0,05» 31

36 « Bis(metilbenziliden)sorbitolo sì no no» « ,9-bis(metossimetil)fluorene sì no sì 0,05 (2)» « Acido fosforoso, miscela di triesteri di 2,4-bis (1,1-dimetilpropil)fenile e di 4- (1,1-dimetilpropil)fenile sì no sì 5 LMS espresso come somma delle forme fosfito e fosfato della sostanza, 4-tert-amilfenolo e 2,4-di-tert-amilfenolo. La migrazione di 2,4-di-tertamilfenolo non deve superare 1 mg/kg di prodotto alimentare.» iii) le seguenti voci sono inserite secondo l'ordine dei numeri di sostanza FCM: « Acido dodecanoico, 12-ammino-, polimero con etene, 2,5- furandione, α- idro-ω-idrossipoli (ossi-1,2-etanediil) e 1-propene sì no no Da utilizzare unicamente nelle poliolefine a livelli non superiori, in peso, al 20 %. Queste poliolefine vanno utilizzate solo a contatto con i prodotti alimentari per i quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante alimentare E, a temperatura ambiente o inferiore, e qualora la migrazione della frazione oligomerica totale inferiore a Da non superi 50 μg/kg di prodotto alimentare. (23)» « Acido furan-2,5- dicarbossilico no sì no 5 Da utilizzarsi unicamente come monomero nella produzione di polietilene furanoato. La migrazione della frazione oligomerica inferiore a Da non deve superare 50 μg/kg di prodotto alimentare (espresso come acido furan-2,5-dicarbossilico). (22) (23) ,7-ottadiene no sì no 0,05 Da utilizzarsi unicamente come comonomero reticolante nella fabbricazione di poliolefine per il contatto con tutti i tipi di prodotti alimentari destinati alla conservazione prolungata a temperatura ambiente, anche quando imballato in condizioni di riempimento a caldo.» 32

37 « Sale di ammonio dell'acido perfluoro-2-{[(5-metossi-1,3-diossolano-4-il)ossi]acetico} sì no no Da utilizzarsi unicamente come sostanza ausiliaria di polimerizzazione nella fabbricazione di fluoropolimeri ad alte temperature (almeno 370 C)». «1046 Ossido di zinco, nanoparticelle, rivestito con [3- (metacrilossi) propil] trimetossisilano (FCM n. 788) sì no no Da utilizzarsi unicamente nei polimeri non plastificati. Le restrizioni e le specifiche precisate per il n. sostanza FCM 788 devono essere rispettate Glicole etilenico dipalmitato sì no no (2) Da utilizzarsi unicamente se prodotto a partire da un precursore di acidi grassi ottenuto da grassi o oli commestibili Ossido di zinco, nanoparticelle, non rivestito sì no no Da utilizzarsi unicamente nei polimeri non plastificati N,N -bis(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil) isoftalamide sì no no ,4,8,10-tetraossispiro [5.5] undecan-3,9-dietanolo, β3,β3,β9, β9-tetrametil- («SPG») no sì no 5 Da utilizzarsi unicamente come monomero nella produzione di poliesteri. La migrazione di oligomeri inferiori a Da non deve superare 50 μg/kg di prodotto alimentare (espresso come SPG). (22) (23) 1053 Acidi grassi, C16 18 saturi, esteri con dipentaeritrite sì no no Da utilizzarsi unicamente se sono prodotti a partire da un precursore di acidi grassi proveniente da grassi o oli commestibili»; e) al punto 2 della tabella 2, la voce relativa alla restrizione di gruppo con n. restrizione di gruppo 2 è sostituita dalla seguente: « espresso come etilenglicole»; 33

38 f) alla tabella 3, colonna 2, punto 3, alle voci relative alle note 4 e 5, i termini «vanno effettuate» sono sostituiti dai termini «devono essere effettuate»; g) al punto 3, nella tabella 3, sono aggiunte le voci seguenti: «(22) Quando utilizzato a contatto con prodotti alimentari non alcolici per i quali la tabella 2 dell'allegato III assegna il simulante D1, per la verifica della conformità è utilizzato il simulante alimentare C anziché il simulante alimentare D1; (23) In caso di immissione sul mercato di un materiale o di un oggetto finale contenente tale sostanza, un metodo ben definito atto a determinare se la migrazione oligomerica rispetta le restrizioni specificate nella colonna 10 della tabella 1 deve essere accluso ai documenti di supporto di cui all'articolo 16. Tale metodo deve essere adatto all'utilizzo da parte di un'autorità competente per verificare la conformità. Se un metodo idoneo è disponibile al pubblico, si deve fare riferimento a tale metodo. Se il metodo richiede un campione di calibrazione, va fornito all'autorità competente, su richiesta, un numero sufficiente di campioni.»; 2) l'allegato II è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare le seguenti sostanze in quantità eccedenti i limiti di migrazione specifica indicati di seguito: Alluminio = 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Bario = 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Cobalto = 0,05 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Rame = 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Ferro = 48 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Litio = 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Manganese = 0,6 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. Zinco = 5 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.»; b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, le ammine aromatiche primarie che non figurano nella tabella 1 dell'allegato I non devono migrare od essere rilasciate da materiali e oggetti di materia plastica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare. Il limite di rivelabilità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, si applica alla somma delle ammine aromatiche primarie rilasciate.»; 3) l'allegato III è così modificato: a) la tabella 1 «Elenco di simulanti alimentari» è integralmente sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Elenco di simulanti alimentari Simulante alimentare Abbreviazione Etanolo 10 % (v/v) Simulante alimentare A Acido acetico 3 % (p/v) Simulante alimentare B 34

39 Simulante alimentare Abbreviazione Etanolo 20 % (v/v) Simulante alimentare C Etanolo 50 % (v/v) Simulante alimentare D1 Qualunque olio vegetale contenente meno dell'1 % di sostanza insaponificabile Simulante alimentare D2 poli(ossido di 2,6-difenil-p-fenilene), dimensioni delle particelle mesh, dimensioni dei pori 200 nm Simulante alimentare E» b) il punto 3, esclusa la tabella 2, è sostituito dal seguente: «3. Assegnazione specifica dei simulanti alimentari per i prodotti alimentari in vista delle prove di migrazione di materiali ed oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari Per le prove di migrazione da materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, vengono scelti i simulanti alimentari corrispondenti ad una determinata categoria alimentare secondo quanto indicato nella tabella 2 a seguire. Per le prove di migrazione da materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari che non figurano nella tabella 2 a seguire, o con una combinazione di prodotti alimentari, si applicano le assegnazioni generali dei simulanti alimentari di cui al punto 2 per le prove di migrazione specifica e le assegnazioni dei simulanti alimentari di cui al punto 4 per le prove di migrazione globale. La tabella 2 contiene le seguenti informazioni: Colonna 1 (Numero di riferimento): contiene il numero di riferimento della categoria alimentare Colonna 2 (Descrizione del prodotto alimentare): contiene una descrizione dei prodotti alimentari compresi nella categoria alimentare. Colonna 3 (Simulante alimentare): contiene sotto-colonne per ciascuno dei simulanti alimentari. Il simulante alimentare nella cui sotto-colonna della colonna 3 compare una croce è utilizzato per le prove di migrazione di materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con prodotti alimentari. Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 od E è seguita da una barra obliqua e da un numero, il risultato della prova di migrazione va corretto dividendolo per tale numero. Il risultato della prova corretto va quindi confrontato con il limite di migrazione per stabilire la conformità. I risultati delle prove per le sostanze che non migrano in quantità rilevabile non vanno corretti in questo modo. Per la categoria alimentare il simulante alimentare D2 è sostituito con etanolo al 95 %. Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna B è seguita da (*), la prova nel simulante alimentare B può essere omessa se il ph del prodotto alimentare è superiore a 4,5. Quando per una categoria alimentare la croce nella sotto-colonna D2 è seguita da (**), la prova nel simulante alimentare D2 può essere omessa se è possibile dimostrare che non c'è alcun contatto fra prodotti alimentari grassi e il materiale di materia plastica destinato al contatto con i prodotti alimentari.»; 35

40 c) la tabella 2 è così modificata: i) le voci con i numeri di riferimento e sono sostituite dalle seguenti: «04.01 Frutta, fresca o refrigerata: A. non pelati e non a pezzi X/10»; B. pelata e/o a pezzi X X (*) «04.04 Ortaggi, freschi o refrigerati: A. non pelati e non a pezzi X/10»; B. pelati e/o a pezzi X X (*) ii) la voce con il numero di riferimento è sostituita dalla seguente: «04.05 Ortaggi trasformati: A. Ortaggi secchi o disidratati, interi o a pezzi, sotto forma di farina o polvere X»; B. (obsoleto) C. Ortaggi sotto forma di purea, conserva, pasta o nel loro stesso succo (compresi sott'aceto e in salamoia). X (*) X D. Ortaggi conservati: I. In mezzo oleoso X X II. In mezzo alcolico X d) è aggiunto il punto 5 seguente: «5. Deroga generale all'assegnazione di simulanti alimentari In deroga alle assegnazioni di simulanti alimentari di cui ai punti da 2 a 4 del presente allegato, in cui sono prescritte prove con vari simulanti alimentari, un unico simulante alimentare è sufficiente se, sulla base degli elementi di prova acquisiti ricorrendo a metodi scientifici generalmente riconosciuti, tale simulante alimentare risulta essere il più rigoroso per il particolare materiale o oggetto sottoposto a prova alle condizioni di durata e temperatura selezionate in conformità all'allegato V, capi 2 e 3. In tali casi la base scientifica cui la deroga si applica costituisce parte integrante dei documenti di supporto di cui all'articolo 16 del presente regolamento.»; 4) all'allegato IV il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004, articolo 3, articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17;» 36

41 5) l'allegato V è così modificato: a) al capo 1, il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4. Quantità di sostanze provenienti da altre fonti Nel caso in cui vi siano dati relativi al campione alimentare secondo cui una sostanza proviene, interamente o in parte, da una fonte o da fonti diverse dal materiale o dall'oggetto sottoposto a prova, i risultati della prova vanno corretti tenendo conto della quantità di tale sostanza proveniente dall'altra fonte o dalle altre fonti prima di confrontarli con il limite di migrazione specifica applicabile»; b) al capo 2, punto 2.1.3, il testo prima della tabella 1 è integralmente sostituito dal seguente: «Il campione va messo a contatto con il simulante alimentare in maniera tale da riprodurre le peggiori condizioni d'uso prevedibili per quanto riguarda il tempo di contatto (tabella 1) e la temperatura di contatto (tabella 2). In deroga alle condizioni di cui alle tabelle 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni: i) qualora si osservi che effettuando le prove nelle condizioni di contatto specificate nelle tabelle 1 e 2 i campioni di prova subiscono cambiamenti fisici o di altra natura che non si verificano nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili del materiale o dell'oggetto in esame, si devono effettuare le prove di migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili in cui detti cambiamenti fisici o di altra natura non si verificano; ii) se il materiale o l'oggetto, durante l'uso previsto, è sottoposto solo a condizioni di durata e temperatura controllate con precisione nelle apparecchiature di trasformazione dei prodotti alimentari, come componente dell'imballaggio o dell'apparecchiatura stessa, le prove possono essere effettuate nelle peggiori condizioni d'uso possibili che possono verificarsi durante la trasformazione del prodotto alimentare in tale apparecchiatura; iii) se il materiale o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato solamente in condizioni di riempimento a caldo, va effettuata solo una prova di 2 ore a 70 C. Se tuttavia il materiale o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato anche per la conservazione a temperatura ambiente o inferiore, le condizioni di prova di cui alla tabella 1 e 2 del presente punto o del punto del presente capitolo si applicano in funzione della durata della conservazione. Qualora le condizioni di prova rappresentative per le peggiori condizioni d'uso prevedibili per il materiale o l'oggetto non siano tecnicamente possibili nel simulante alimentare D2, le prove di migrazione vengono effettuate utilizzando etanolo al 95 % e isoottano. Inoltre se nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili la temperatura supera i 100 C, una prova di migrazione va effettuata utilizzando il simulante alimentare E. La prova che ha come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità al presente regolamento.»; c) nella tabella 1, il titolo della tabella è sostituito dal seguente: «Selezione della durata della prova»; d) nella tabella 1, il titolo della colonna 2 è sostituito dal seguente: «Durata della prova da selezionare»; e) la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2 Selezione della temperatura della prova Temperatura di contatto nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili Temperatura di contatto da selezionare per la prova T 5 C 5 C 5 C < T 20 C 20 C 37

42 Temperatura di contatto nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili Temperatura di contatto da selezionare per la prova 20 C < T 40 C 40 C 40 C < T 70 C 70 C 70 C < T 100 C 100 C o temperatura di riflusso 100 C < T 121 C 121 C (*) 121 C < T 130 C 130 C (*) 130 C < T 150 C 150 C (*) 150 C < T < 175 C 175 C (*) 175 C < T 200 C 200 C (*) T > 200 C 225 C (*) (*) Questa temperatura va utilizzata solo per i simulanti alimentari D2 ed E. Per applicazioni riscaldate sotto pressione può essere effettuata una prova di migrazione sotto pressione alla temperatura adeguata. Per i simulanti A, B, C o D1 la prova può essere sostituita da una prova a 100 C o a una temperatura di riflusso per una durata corrispondente a quattro volte la durata selezionata secondo le condizioni indicate nella tabella 1.»; f) al capo 2, il punto è sostituito dal seguente: « Condizioni specifiche per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente e inferiore alla temperatura ambiente Per tempi di contatto superiori a 30 giorni a temperatura ambiente, o inferiore, il campione è sottoposto a prova, a condizioni di prova accelerate, a temperatura elevata per una durata massima di 10 giorni a 60 C (*). a) La prova per 10 giorni a 20 C comprende tutte le durate di conservazione in condizioni di congelamento. Tale prova può comprendere i processi di congelamento e scongelamento se l'etichettatura o altre istruzioni garantiscono che non sono superati i 20 C e che, durante l'uso prevedibile del materiale o dell'oggetto, il tempo complessivo superiore a 15 C non supera 1 giorno in totale. b) La prova per 10 giorni a 40 C deve comprendere tutte le durate di conservazione in condizioni di refrigerazione e congelamento, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 C T 100 C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo. c) La prova per 10 giorni a 50 C deve comprendere tutte le durate di conservazione fino a 6 mesi a temperatura ambiente, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 C T 100 C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo. d) La prova per 10 giorni a 60 C deve comprendere tutte le durate di conservazione superiori a 6 mesi a temperatura ambiente e inferiore, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70 C T 100 C per t = 120/2^[(T-70)/10) minuti al massimo. e) Per la conservazione a temperatura ambiente le condizioni della prova possono essere ridotte a 10 giorni a 40 C in presenza di dati scientifici che confermano che la migrazione della rispettiva sostanza nel polimero ha raggiunto l'equilibrio in dette condizioni di prova. 38

43 f) Per le peggiori condizioni prevedibili di uso previsto non contemplate dalle condizioni di prova di cui alle lettere da a) a e), le condizioni di durata e di temperatura della prova vanno basate sulla formula seguente: t2 = t1 * Exp (9627 * (1/T2 1/T1)] t1 è il tempo di contatto t2 è la durata della prova T1 è la temperatura di contatto in Kelvin. Per la conservazione a temperatura ambiente tale temperatura è regolata a 298 K (25 C). Per le condizioni di refrigerazione è regolata a 278 K (5 C). Per la conservazione in condizioni di congelamento è regolata a 258 K ( 15 C). T2 è la temperatura di prova in Kelvin. (*) Quando le prove vengono effettuate a tali condizioni di prova accelerate il campione di prova non subisce cambiamenti fisici o di altro genere rispetto alle condizioni d'uso reali, compresa una fase di transizione del materiale.»; g) al capo 2, punto 2.1.5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se un materiale o un oggetto è destinato a diverse applicazioni che comprendono diverse combinazioni di tempo e temperatura di contatto, la prova deve essere limitata alle condizioni di prova riconosciute come più severe sulla base di evidenze scientifiche.»; h) al capo 2, punto 2.1.6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il materiale o oggetto rispetta il limite di migrazione specifica già nella prima prova per le sostanze la cui migrazione o il cui rilascio in quantità rilevabili sono vietati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.»; i) al capo 2, punto 2.2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati severi almeno quanto il metodo di verifica descritto al punto 2.1.»; j) al capo 2, il punto è sostituito dal seguente: « Modellizzazione della migrazione Per effettuare lo screening della migrazione specifica è possibile calcolare il potenziale di migrazione in base al contenuto residuo di sostanza nel materiale o nell'oggetto applicando i modelli di diffusione universalmente riconosciuti, basati su dati scientifici, costruiti in modo da non dover mai sottostimare i livelli di migrazione effettivi.»; k) al capo 2, il punto è sostituito dal seguente: « Sostituti di simulanti alimentari Per lo screening della migrazione specifica è possibile sostituire i simulanti alimentari con sostituti di simulanti se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione che sia rigorosa almeno quanto la migrazione che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati al punto 2.1.2»; l) al capo 2, punto 2.2, è aggiunto il punto seguente: « Prova unica per combinazioni successive di tempo e temperatura Se il materiale o l'oggetto è destinato a un'applicazione a contatto con i prodotti alimentari in cui è sottoposto, in successione, a due o più combinazioni di durata e temperatura, può essere definito un tempo di contatto unico sulla base della temperatura di contatto più elevata di cui ai punti e/o utilizzando l'equazione indicata al punto 2.1.4, lettera f). Il ragionamento secondo il quale la prova unica è severa almeno quanto le combinazioni di durata e temperatura è contenuto nella documentazione giustificativa di cui all'articolo 16.»; 39

44 m) al capo 3, la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Condizioni di prova standardizzate per la migrazione globale Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Numero della prova Tempo di contatto in giorni [g] o ore [h] alla temperatura di contatto in [ C] per la prova Condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari OM1 10 g a 20 C Qualunque contatto con il prodotto alimentare in condizioni di congelamento e refrigeramento. OM2 10 g a 40 C Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso quando imballato in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove 70 C T 100 C per t = 120/2^ [(T-70)/10) minuti al massimo. OM3 2 h a 70 C Qualunque condizione di contatto che comprenda il riempimento a caldo e/o il riscaldamento fino a una temperatura T, laddove 70 C T 100 C per t = 120/2^ [(T-70)/10) minuti al massimo, cui non seguono temperatura ambiente o conservazione refrigerata prolungate. OM4 1 h a 100 C Applicazioni ad alta temperatura per tutti i tipi di simulanti alimentari a una temperatura fino a 100 C. OM5 2 h a 100 C o alla temperatura di riflusso, o alternativamente 1 h a 121 C Applicazioni ad alta temperatura fino a 121 C. OM6 4 h a 100 C o alla temperatura di riflusso. Qualunque condizione di contatto con i prodotti alimentari a una temperatura superiore a 40 C e con i prodotti alimentari per i quali vengono assegnati i simulanti A, B, C o D1 a norma dell'allegato III, punto 4. OM7 2 h a 175 C Applicazioni ad alta temperatura con cibi grassi che superano le condizioni di OM5.»; n) al capo 3, punto 3.1, i paragrafi che seguono la tabella 3 sono sostituiti dai seguenti: «La prova OM7 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per il simulante alimentare D2 a contatto con non poliolefine. In caso sia tecnicamente impossibile svolgere la prova OM7 con il simulante alimentare D2, la prova può essere sostituita come descritto al punto 3.2. La prova OM6 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per i simulanti alimentari A, B, C e D1 a contatto con non poliolefine. La prova OM5 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1, OM2, OM3 e OM4. Essa corrisponde alle condizioni peggiori per tutti i simulanti alimentari a contatto con poliolefine. La prova OM2 comprende anche le condizioni di contatto con prodotti alimentari descritte per OM1 e OM3.»; 40

45 o) al capo 3, il punto 3.2 è sostituito dal seguente: «3.2. Prove di migrazione globale sostitutive per le prove con il simulante alimentare D2 In caso sia tecnicamente impossibile effettuare una o più delle prove da OM1 a OM6 con il simulante alimentare D2, le prove di migrazione sono effettuate utilizzando etanolo al 95 % e isoottano. Viene inoltre effettuata una prova utilizzando il simulante alimentare E nel caso in cui le peggiori condizioni d'uso prevedibili superino i 100 C. La prova avente come risultato la migrazione specifica più elevata è utilizzata per stabilire la conformità al presente regolamento. In caso sia tecnicamente impossibile effettuare la prova OM7 con il simulante alimentare D2, essa può essere sostituita dalle prove OM8 o OM9, secondo il caso, dato l'uso previsto o prevedibile. Entrambe comportano due condizioni di prova per ognuna delle quali viene utilizzato un nuovo campione di prova. Le condizioni di prova che comportano la migrazione globale più elevata sono utilizzate per stabilire la conformità al presente regolamento. Numero della prova Condizioni di prova Condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari Comprende le condizioni di contatto previste con i prodotti alimentari descritte in OM8 Simulante alimentare E per 2 ore a 175 C e simulante alimentare D2 per 2 ore a 100 C Solo applicazioni ad alta temperatura OM1, OM3, OM4, OM5 e OM6 OM9 Simulante alimentare E per 2 ore a 175 C e simulante alimentare D2 per 10 giorni a 40 C Applicazioni ad alta temperatura compresa la conservazione prolungata a temperatura ambiente OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 e OM6»; p) al capo 3, il punto 3.3 è sostituito dal seguente: «3.3. Verifica della conformità Materiali e oggetti monouso Al termine del tempo di contatto prescritto, per verificare la conformità viene analizzata la migrazione globale nel simulante alimentare secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/ Materiali e oggetti a uso ripetuto La prova di migrazione globale applicabile è effettuata tre volte su un unico campione, utilizzando ogni volta un'altra porzione del simulante alimentare. La migrazione va determinata secondo un metodo analitico conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. La migrazione globale nella seconda prova deve essere inferiore rispetto alla prima prova e la migrazione globale nella terza prova deve essere inferiore rispetto alla seconda prova. La conformità a limite di migrazione globale viene verificata in base al livello della migrazione globale riscontrato nella terza prova. Se è tecnicamente impossibile sottoporre a prova lo stesso campione per tre volte, ad esempio in caso di prove in olio, la prova di migrazione globale può essere effettuata utilizzando campioni diversi per tre diversi periodi di tempo corrispondenti a uno, due e tre volte il tempo di contatto applicabile. La differenza tra i risultati della terza e della seconda prova sono considerati rappresentativi della migrazione globale. La conformità è verificata in base a tale differenza, che non deve superare il limite di migrazione globale. Inoltre essa non deve essere superiore al primo risultato e alla differenza tra i risultati della seconda e della prima prova. In deroga al primo comma, se è stabilito, in base a dati scientifici, che per il materiale o l'oggetto sottoposto a prova la migrazione globale non aumenta nella seconda e nella terza prova, e se il limite di migrazione globale non è superato nella prima prova, quest'ultima è sufficiente.»; 41

46 q) al capo 3, punto 3.4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effettuare lo screening di un materiale o di un oggetto al fine di determinarne la conformità ai limiti di migrazione, è possibile applicare uno qualsiasi degli approcci seguenti, considerati rigorosi almeno quanto il metodo di verifica descritto ai punti 3.1. e 3.2.»; r) al capo 3, il punto è sostituito dal seguente: « Sostituti di simulanti alimentari Per effettuare lo screening della migrazione globale è possibile sostituire i simulanti alimentari se, in base a dati scientifici, detti sostituti comportano una migrazione che sia severa almeno quanto quella che si otterrebbe utilizzando i simulanti alimentari specificati nell'allegato III.»; s) al capo 4, punto 4.1, il quinto comma è sostituito dal seguente: «La migrazione specifica nel prodotto o nel simulante alimentare non supera il valore di 60 mg/kg di prodotto alimentare prima dell'applicazione dell'frf.»; t) al capo 4, punto 4.1, è aggiunto il comma seguente: «Quando si effettua una prova nel simulante alimentare D2 od E e quando i risultati della prova sono corretti in applicazione del coefficiente di correzione di cui all'allegato III, tabella 2, tale correzione può essere applicata in combinazione con l'frf moltiplicando entrambi i coefficienti. Il coefficiente di correzione combinato non deve essere superiore a 5, a meno che il coefficiente di correzione di all'allegato III, tabella 2, sia superiore a 5.»; u) al capo 4, i punti 4.2 e 4.3 sono soppressi. 16CE

47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1417 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

48 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AR 186,0 MA 149,6 ZZ 167, TR 158,2 ZZ 158, TR 144,5 ZZ 144, AR 172,4 CL 147,5 MA 95,0 TR 154,0 UY 186,1 ZA 153,0 ZZ 151, EG 222,1 TR 133,9 ZZ 178, AR 161,5 BR 102,1 CL 154,7 CN 160,3 NZ 139,0 US 141,5 UY 93,1 ZA 86,7 ZZ 129, AR 91,8 CL 120,4 TR 138,2 ZA 99,0 ZZ 112, , TR 130,8 ZZ 130,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

49 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 83/15/COL del 18 marzo 2015 relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione per il secondo periodo di riferimento [2016/1418] L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, Visto l'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (in appresso: «regolamento quadro») ( 1 )], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento quadro, il Regno di Norvegia (in appresso: «la Norvegia») adotta i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (in appresso: «FAB»), compresi gli obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione. Tale regolamento prevede inoltre che l'autorità di sorveglianza EFTA (in appresso: «l'autorità») valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che l'autorità possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nell'atto di cui al punto 66xf dell'allegato XIII all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ( 2 )] (in appresso: «regolamento sulle prestazioni»), quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1. (2) Con la decisione di esecuzione n. 2014/132/UE della Commissione ( 3 ) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'unione nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica, per il secondo periodo di riferimento ( ), che sono stati integrati nel punto 66xe dell'allegato XIII all'accordo SEE. (3) Con lettera del 17 luglio 2014 (documento n ), la Norvegia ha presentato all'autorità i piani di prestazione a livello di FAB, insieme con gli altri Stati che fanno parte del blocco funzionale di spazio aereo del Nord Europa (in appresso: «NEFAB»). Tale piano è stato successivamente modificato da rettifiche, di cui l'ultima in data 14 novembre Per la valutazione, l'autorità si è basata sulle informazioni più recenti presentate. (4) L'organo di valutazione delle prestazioni, che ha assistito l'autorità nella valutazione dell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento sulle prestazioni, ha presentato all'autorità una relazione di ( 1 ) GU L 96 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 390/2013 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento (GU L 71 del , pag. 20). 45

50 valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato all'autorità delle relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle prestazioni. (5) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Norvegia riguardo agli Stati NEFAB, in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza e all'applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (in appresso: «RAT»), in conformità al principio di cui al punto 2 dell'allegato IV del regolamento sulle prestazioni. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati dalla Norvegia per quanto riguarda la NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'unione. (6) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Norvegia riguardo agli Stati NEFAB, in conformità al principio di cui al punto 3 dell'allegato IV del regolamento sulle prestazioni. La valutazione si avvale dei rispettivi valori di riferimento FAB per l'efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva che, se applicati, garantiscono il conseguimento a livello dell'unione dell'obiettivo prestazionale in questione, calcolato dal gestore della rete e definito dal piano operativo della rete ( /2019) nella sua versione più recente del giugno 2014 (in appresso: «piano operativo della rete»). Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati dalla Norvegia per quanto riguarda la NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'unione. (7) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Norvegia riguardo agli Stati NEFAB, in relazione al ritardo ATFM di rotta, in conformità ai principi di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento sul sistema di prestazione, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo prestazionale dell'unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati dalla Norvegia per quanto riguarda la NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'unione. (8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Norvegia riguardo agli Stati NEFAB, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento sulle prestazioni, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento ( ), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati con un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che gli obiettivi presentati dalla Norvegia per quanto riguarda la NEFAB sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'unione. (9) Pertanto, l'autorità ritiene che gli obiettivi contenuti nei piani di prestazione elaborati dalla Norvegia, per quanto riguarda la NEFAB, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione in tutti i quattro settori essenziali di prestazione. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli obiettivi inclusi nei piani di prestazione presentati dalla Norvegia, per quanto riguarda la NEFAB, ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE. 46

51 Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2015 Per l'autorità di vigilanza EFTA Oda Helen SLETNES Presidente Helga JÓNSDÓTTIR Membro del Collegio 47

52 ALLEGATO Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione per il secondo periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY) Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT) Stato EFTA FAB EOSM RAT al suolo livello STATO % RAT generale livello ANSP % A livello di Stato A livello di ANSP SC Altri MO SMI RI ATMS SMI RI ATMS SMI RI ATMS SMI RI ATMS Norvegia [Finlandia] [Lettonia] NEFAB C C D [Estonia] 48

53 SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE Efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva Stato EFTA FAB Obiettivo FAB ambiente 2019 Norvegia [Finlandia] [Lettonia] NEFAB 1,22 % [Estonia] SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ Ritardo ATMF (Air Traffic Flow Management) di rotta espresso in min/volo Norvegia Stato EFTA FAB Obiettivo FAB di capacità durante la rotta [Finlandia] [Lettonia] NEFAB 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 [Estonia] SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA Legenda: Segno convenzionale Voce Unità (A) Totale dei costi determinati di rotta (in divisa nazionale e in termini nominali) (B) Tasso d'inflazione (%) (C) Indice di inflazione (100 = 2009) (D) Totale dei costi determinati di rotta (in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009) (E) Unità di servizi di rotta totali (numero delle unità di servizio TSU) (F) Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta (in divisa nazionale e in termini di prezzi reali del 2009) 49

54 NEFAB Zona tariffaria: Norvegia Valuta: NOK (A) (B) 1,6 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,5 % (C) 109,5 111,4 113,7 116,6 119,5 (D) (E) (F) 401,75 391,44 378,90 365,25 352,12 16CE

55 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 111/15/COL del 31 marzo 2015 recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 311/13/COL [2016/1419] L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto il punto 5(b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 1 )), modificato e adeguato all'accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto, visto l'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE (decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità ( 2 )) modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto, adattato all'accordo SEE dal punto 4(d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte, considerando quanto segue: Con lettera del 19 gennaio 2015 (doc n , IS rif. Mast / ), l'autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato l'autorità che il posto d'ispezione frontaliero Húsavik (IS HUS 1) era stato chiuso. MAST ha pertanto dato ordine che il posto d'ispezione frontaliero fosse rimosso dalla lista dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. A norma della direttiva 97/78/CE, l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti viene costituito e pubblicato dalla Commissione e tali posti potranno successivamente essere modificati o completati per riflettere i cambiamenti negli elenchi nazionali. Il presente elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti è stato adottato dall'autorità il 17 luglio 2013 mediante la decisione n. 311/13/COL. Spetta quindi all'autorità modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per riflettere il cambiamento riguardante il posto d'ispezione frontaliero Húsavik negli elenchi nazionali. Con decisione n. 65/15/COL, l'autorità ha informato in materia il comitato veterinario e fitosanitario EFTA che la assiste, quest'ultimo ha approvato all'unanimità la proposta di modifica dell'elenco. Di conseguenza il progetto di misure è conforme al parere del comitato EFTA. Conformemente al punto 6 della decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 494/13/COL dell'11 dicembre 2013, il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie è abilitato ad adottare i progetti di misure recanti modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in uno Stato EFTA riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi se i progetti di misure sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, che assiste l'autorità di vigilanza EFTA. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1. Il PIF di Húsavik (IS HUS 1) è soppresso dall'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 9. ( 2 ) GU L 306 del , pag

56 2. I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti elencati in allegato alla presente decisione. 3. La decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 311/13/COL, del 17 luglio 2013, è abrogata. 4. La presente decisione entra in vigore alla data della firma. 5. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione. 6. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015 Per l'autorità di vigilanza EFTA Helga JÓNSDÓTTIR Membro del Collegio Xavier LEWIS Direttore 52

57 ALLEGATO ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI Paese: Islanda Akureyri IS AKU1 P HC-T(1)(2)(3), NHC(16) Hafnarfjörður IS HAF 1 P HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6) (16) Ísafjörður IS ISA1 P HC-T(FR)(1)(2)(3) Keflavík Airport IS KEF 4 A HC(2), NHC(2) O(15) Reykjavík Eimskip IS REY 1a P HC(2), NHC(2) Reykjavík Samskip IS REY 1b P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1) (2)(3), NHC-NT(2)(6)(16) Þorlákshöfn IS THH1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6) Paese: Norvegia Borg NO BRG 1 P HC (2), NHC(2) E(7) Båtsfjord NO BJF 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1) (2)(3) Egersund NO EGE 1 P HC-NT(6), NHC-NT(6)(16) 53

58 Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1) (2)(3) Honningsvåg NO HVG 1 P Honningsvåg HC-T(FR)(1)(2)(3) Kirkenes NO KKN 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1) (2)(3) Kristiansund NO KSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T (FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6) Larvik NO LAR 1 P HC(2) Måløy NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T (FR)(2)(3) Oslo NO OSL 1 P HC(2), NHC(2) Oslo NO OSL 4 A HC(2), NHC(2) U,E,O Sortland NO SLX 1 P Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3) Storskog NO STS 3 R HC, NHC U,E,O Tromsø NO TOS 1 P Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3) Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3) 54

59 Ålesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T (FR)(2)(3) Skutvik HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6) 1 = Nome 2 = Codice TRACES 3 = Tipo A F P R = Aeroporto = Ferrovia = Porto = Strada 4 = Centro d'ispezione 5 = Prodotti HC NHC NT T T(FR) T(CH) 6 = Animali vivi U E O = Tutti i prodotti destinati al consumo umano = Altri prodotti = Prodotti che non richiedono temperature specifiche = Prodotti che richiedono temperature specifiche = Prodotti congelati = Prodotti refrigerati = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio = Altri animali 5-6 = Note particolari 1. = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio 2. = Unicamente prodotti confezionati 3. = Unicamente prodotti della pesca 4. = Unicamente proteine animali 5. = Unicamente lana e pelli 6. = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce 7. = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre) 8. = Unicamente equidi 9. = Unicamente pesci tropicali 10. = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti 11. = Unicamente alimenti per animali in massa 12. = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo 13. = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione 14. = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria 15. = Unicamente animali di acquacoltura 16. = Unicamente farina di pesce 16CE

60 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 221/15/COL del 3 giugno 2015 che modifica la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 83/15/COL relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'unione per il secondo periodo di riferimento [2016/1420] L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, Visto l'atto di cui al punto 66 t dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (in appresso: «regolamento quadro») ( 1 )], quale adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), considerando quanto segue: Nella tabella relativa al settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety) contenuta nell'allegato alla decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 83/15/COL, del 18 marzo 2015, sono stati rilevati dati errati riguardanti il Regno di Norvegia che devono essere corretti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato alla decisione n. 83/2015/COL del Collegio, la parte relativa al settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety) è sostituita dalla seguente: «SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA (SAFETY) Efficienza della gestione della sicurezza (EOSM) e applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT) Stato EFTA FAB EOSM Al livello del suolo % (RAT) Livello globale % (RAT) A livello di Stato A livello di ANSP SC Altri MO SMI RI ATMS SMI RI ATMS SMI RI ATMS SMI RI ATMS Norvegia [Finlandia] NEFAB C C D » [Lettonia] [Estonia] ( 1 ) GU L 96 del , pag

61 Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2015 Per l'autorità di vigilanza EFTA Oda Helen SLETNES Il presidente Helga JÓNSDÓTTIR Membro del Collegio 16CE

62 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 293/15/COL del 14 luglio 2015 con cui si approva il programma nazionale per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame elaborato dall'islanda [2016/1421] L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'atto di cui al punto 8b della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 1 )], visto l'atto di cui al punto 17 della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 2 )], visto l'atto di cui al punto 53 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus ( 3 )], visto l'atto di cui al punto 55 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ( 4 )], visto l'atto di cui al punto 57 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )], visto l'atto di cui al punto 51 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 )], adattato all'accordo SEE dal punto 4(d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'autorità di vigilanza e sulla Corte, vista la decisione n. 494/13/COL dell'autorità di vigilanza EFTA («l'autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure (documento n ), in particolare il punto 1, Considerando quanto segue: L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la salute pubblica. È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi dei riproduttori di Gallus gallus a livello della produzione primaria mediante il regolamento (UE) n. 200/2010. ( 1 ) GU L 325 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 139 del , pag. 55. ( 3 ) GU L 61 dell' , pag. 1. ( 4 ) GU L 138 del , pag. 45. ( 5 ) GU L 71 del , pag. 31. ( 6 ) GU L 340 del , pag

63 È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della prevalenza di alcuni sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nelle ovaiole di Gallus gallus mediante il regolamento (UE) n. 517/2011. È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium nei branchi di polli da carne mediante il regolamento (UE) n. 200/2012. È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini mediante il regolamento (UE) n. 1190/2012. Al fine di conseguire gli obiettivi del SEE, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nelle popolazioni rilevanti e presentarli all'autorità conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003. L'Islanda ha presentato un programma nazionale per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame. Il programma per il controllo mira a ridurre la prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella a meno dell'1 % per tutti i branchi di pollame, vale a dire i gruppi di riproduttori di Gallus gallus, le galline ovaiole di Gallus gallus, i branchi di polli da carne e i gruppi di tacchini. L'Autorità ha ritenuto che il programma presentato dall'islanda debba essere approvato in quanto conforme alla normativa veterinaria pertinente del SEE e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. In subordine, l'autorità rileva che l'islanda non ha fornito le informazioni necessarie per valutare se il programma di controllo equivale a quello approvato per la Finlandia e la Svezia, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 853/2004. Pertanto, con decisione n. 209/15/COL, l'autorità ha sottoposto la questione al comitato veterinario e fitosanitario EFTA. Il comitato ha approvato all'unanimità il programma nazionale elaborato dall'islanda per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame. Le misure progettate sono dunque conformi al parere del comitato EFTA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 1. Il programma nazionale elaborato dall'islanda per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus, nelle galline ovaiole di Gallus gallus, nei branchi di polli da carne e nei gruppi di tacchini è approvato. 2. L'Islanda è destinataria della presente decisione. 3. La presente decisione entra in vigore immediatamente. 4. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015 Per l'autorità di vigilanza EFTA Helga JÓNSDÓTTIR Membro del Collegio Markus SCHNEIDER Direttore f.f. 16CE

64 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1422 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE) 2016/837 ( 2 ) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'unione europea, l'islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il , dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo , del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'islanda. (2) Il testo del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (di seguito «il protocollo aggiuntivo»), allegato alla decisione (UE) 2016/837, stabilisce il rinnovo di sette contingenti tariffari esenti da dazio che erano scaduti il 30 aprile 2014 e di tre nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. (3) Ai sensi del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo compreso tra il 1 o maggio 2014 e la data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso tra la data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e il 30 aprile (4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo. (5) I contingenti tariffari dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2016/837. ( 1 ) GU L 101 del , pag. 1. ( 2 ) Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'unione europea, l'islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il , dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo , del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'islanda (GU L 141 del , pag. 1). 60

65 (6) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 2 ) e ha posto fine al regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca. È pertanto necessario sopprimere la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 992/95 riguardante il rispetto dei prezzi di riferimento. (7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che definisce la nozione di prodotti originari e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 dell'8 febbraio 2016 ( 3 ). È quindi necessario stabilire che si applica il protocollo n. 3 modificato. (8) I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine , e sono stati applicati in conformità all'allegato del regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio ( 4 ) dal 2005 al È pertanto necessario sopprimere l'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 992/95 che si riferisce a tali contingenti tariffari. (9) Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ), che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 6 ) a decorrere dal 1 o maggio È opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 992/95 per tener conto delle nuove norme. (10) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata («codici NC») previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 7 ), nonché delle suddivisioni TARIC. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) l'articolo 1 è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*). (*) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del , pag. 63).»; ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del , pag. 22). ( 3 ) GU L 72 del , pag. 63. ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (GU L 331 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 558). ( 6 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell' , pag. 1). ( 7 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del , pag. 1). 61

66 2) l'articolo 2 bis è soppresso; 3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*). (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 343 del , pag. 558).»; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 62

67 ALLEGATO «ALLEGATO Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex ex Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg Dall'1.1 al , Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al ex Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus Dall'1.4 al ex Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi ( 1 ) Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al

68 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Preparazioni e conserve di pesci: Dall'1.1 al ex Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati Anguille Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ex Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) altri ex Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati ex Preparazioni e conserve di sgombri (Scomber australasicus) Sgombri delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus, congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al

69 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall' al Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi) Dall' al ex Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus, Trachurus murphyi e i suri (Caranx trachurus) Dall' al Cobia (Rachycentron canadum) Dall' al Altri pesci Dall' al Razze (Rajidae) Orate (Sparus aurata) Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Dall' al ex Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati ( 2 ) Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al

70 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus) ex Salmoni dell'atlantico (Salmo salar) Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) Dall'1.1 al Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 66

71 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Molva (Molva spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al Passere di mare (Pleuronectes platessa) Sogliole (Solea spp.) Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita Suri e sugarelli (Trachurus spp.) Cobia (Rachycentron canadum) Pesci spada (Xiphias gladius) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) ex Melù australe (Micromesistius australis) Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae Razze (Rajidae) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Spigole (Dicentrarchus spp.) Orate (Sparus aurata) Orate (Sparidae) escluse le specie Dentex dentex o Pagellus spp Rane pescatrici (Lophius spp.) 67

72 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Abadeci (Genypterus blacodes) Altri pesci Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Rombo chiodato (Psetta maxima) Passere pianuzze (Platichtys flesus) Pesci del genere Rhombosolea Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere Rhombosolea e pesci della specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae Carne congelata di: Dall'1.1 al Pesci spada (Xiphias gladius) Merluzzi d'alaska (Theragra chalcogramma), esclusi i surimi ex ex Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'alaska (Theraga chalcogramma), esclusi i surimi della sottovoce Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al

73 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di: Dall'1.1 al Tilapia (Oreochromis spp.) Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) Persico africano (Lates niloticus) Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.) Trote delle specie Oncorhynchus apache o Oncorhynchus chrysogaster Altri pesci di acqua dolce Filetti, freschi o refrigerati, di: Dall'1.1 al Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 69

74 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci spada (Xiphias gladius) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Scorfani (Sebastes spp.) Altri pesci Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce Dall'1.1 al Lati di aringhe, freschi o refrigerati ( 3 ) Filetti congelati di: Dall'1.1 al Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) Pesci della specie Boreogadus saida Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae) Altri pesci Passere di mare (Pleuronectes platessa) ex Altri pesci di forma appiattita, esclusi Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra 70

75 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci spada (Xiphias gladius) Austromerluzzi (Dissostichus spp.) Scorfani (Sebastes spp.) Rane pescatrici (Lophius spp.) ex Altri pesci, esclusi i pesci castagna (Brama spp.) ex Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati Dall'1.1 al Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Pinne di squalo affumicate 71

76 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: Dall'1.1 al Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) ex Altri pesci, esclusi ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) Pinne di squalo non affumicate Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al Scampi (Nephrops norvegicus) congelati, non affumicati Dall'1.1 al Gamberetti rosa congelati, non affumicati ex Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo, non affumicati Dall'1.1 al ex Scampi (Nephrops norvegicus) non congelati, non affumicati Dall'1.1 al

77 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Gamberetti rosa, non congelati, non affumicati, destinati alla trasformazione ( 4 ) ex Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati Dall'1.1 al Anguille Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) Merluzzi carbonari (Pollachius virens) Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Merluzzi dell'alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) Altro Preparazioni o conserve di carne di altri pesci 73

78 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Preparazioni o conserve di carne di salmone Dall'1.1 al ex Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall'1.1 al ex ex ex Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati Dall'1.1 al ex ex Preparazioni o conserve di granchi Dall'1.1 al

79 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall' al ex Dall' al ex Dall' al Dall' al Dall' al ex Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato 0 ex Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato Dall' al tonnellate di peso netto sgocciolato ex Cavolfiori, freschi o refrigerati Dall'1.8 al Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Dall'1.1 al

80 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) ex Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati Ciliege, fresche Dal 16.7 al ( 5 ) Prugne, fresche Dall'1.9 al ( 5 ) Fragole, fresche Dal 9.6 al Fragole, fresche Dall'1.8 al Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato Dall'1.1 al Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Dall'1.1 al Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate Dall'1.1 al Altre lattughe, fresche o refrigerate Dall'1.1 al Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee Dall'1.1 al EUR Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Dall'1.1 al Lamponi, freschi Dall'1.1 al Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Dall'1.1 al

81 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto Dall'1.1 al ex Filetti di sgombri, congelati Dall' al ex Lati di sgombri, congelati Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al ex Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), freschi o refrigerati Dall' al Lati di aringhe, freschi o refrigerati Dall' al Dall' al Dall' al Dall' al Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana Dall' al Dall' al

82 Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) Dall' al Dall' al Dall' al ( 1 ) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo. ( 2 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 3 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 4 ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'unione (GU L 269 del , pag. 1)]. ( 5 ) Si applica il dazio specifico addizionale.» 16CE

83 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1423 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva picolinafen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ), scade il 30 giugno (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del picolinafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ( 4 ), entro i termini previsti in detto articolo. (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (4) In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 maggio 2014 lo ha presentato all'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») e alla Commissione. (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. (6) Il 22 ottobre 2015 l'autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni ( 5 ) sulla possibilità che il picolinafen soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per il picolinafen al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 29 gennaio (7) È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell' , pag. 10). ( 5 ) EFSA Journal 2015; 13(11):4279. Disponibile online all'indirizzo: 79

84 (8) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del picolinafen. (9) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del picolinafen si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti picolinafen possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida. (10) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni. (11) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione ( 1 ) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del picolinafen fino 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva picolinafen, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-m, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del , pag. 4). 80

85 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 81

86 ALLEGATO I 82

87 ALLEGATO II L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato: 1) nella parte A è soppressa la voce 38 relativa al picolinafen; 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente: Numero Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Disposizioni specifiche «103 Picolinafen N. CAS N. CIPAC 639 Scadenza dell'approvazione 4 -fluoro-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)pyridine-2-carboxanilide 980 g/kg 1 o novembre giugno 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: alle impurezze presenti nella sostanza attiva tecnica; alla protezione dei mammiferi, soprattutto dei grandi mammiferi erbivori; alla protezione delle piante terrestri non bersaglio; alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è utilizzata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle alghe. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 16CE

88 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1424 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ), scade il 30 giugno (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del tifensulfuron metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) è stata presentata, in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ( 4 ), entro i termini previsti in detto articolo. (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (4) In consultazione con lo Stato membro correlatore, lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 17 luglio 2014 lo ha presentato all'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'autorità») e alla Commissione. (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. (6) Il 15 luglio 2015 l'autorità ha comunicato alla Commissione le conclusioni ( 5 ) sulla possibilità che il tifensulfuron metile soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per il tifensulfuron metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. (7) È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Tali criteri di approvazione sono quindi considerati rispettati. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell' , pag. 10). ( 5 ) EFSA Journal 2015; 13(7): Disponibile online all'indirizzo: 84

89 (8) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del tifensulfuron metile. (9) La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione del tifensulfuron metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che però non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tifensulfuron metile possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.. (10) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È opportuno in particolare richiedere ulteriori informazioni di conferma. (11) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione ( 1 ) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del tifensulfuron metile fino 30 giugno 2017, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva tifensulfuron metile, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-m, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del , pag. 4). 85

90 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 86

91 ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche Tifensulfuron metile N. CAS N. CIPAC 452 methyl 3-(4-methoxy-6- methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl) thiophene-2-carboxylate 960 g/kg 1 o novembre ottobre 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare nelle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: alla protezione delle acque sotterranee; alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di controllare le acque sotterranee, se del caso. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti: 1) l'assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei suoi derivati IN-B5528, IN-A 5546 e IN -W8268; 2) i dati meccanicistici per escludere un meccanismo di azione endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria; 3) il rischio per gli organismi acquatici derivante dal tifensulfuron metile e dal metabolita IN- D8858 e il rischio per gli organismi del suolo derivante dai metaboliti IN-JZ789 e 2 acido 3 triuret; 4) la rilevanza dei metaboliti IN-A4098, IN L9223 e IN-JZ789, qualora il tifensulfuron metile venga classificato tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e il rischio che tali metaboliti possano contaminare le acque sotterranee. Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1 entro il 31 marzo 2017, quelle richieste ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017 e quelle richieste al punto 4 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1). 87

92 ALLEGATO II L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato: 1) nella parte A è soppressa la voce 26 relativa al tifensulfuron metile; 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente: Numero Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione «104 Tifensulfuron metile N. CAS N. CIPAC 452 methyl 3-(4-me thoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) thiophene-2-carboxylate 960 g/kg 1 o novembre ottobre 2031 (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. Disposizioni specifiche Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella rapporto di riesame sul tifensulfuron metile, in particolare nelle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: alla protezione delle acque sotterranee; alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di controllare le acque sotterranee, se del caso. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti: 1) l'assenza di genotossicità del metabolita IN-A4098 e dei suoi derivati IN-B5528, IN-A 5546 e IN -W8268; 2) i dati meccanicistici per escludere un meccanismo di azione endocrino-mediato per i tumori alla ghiandola mammaria; 3) il rischio per gli organismi acquatici derivante dal tifensulfuron metile e dal metabolita IN- D8858 e il rischio per gli organismi del suolo derivante dai metaboliti IN-JZ789 e 2 acido 3 triuret; 4) la rilevanza dei metaboliti IN-A4098, IN L9223 e IN-JZ789, qualora il tifensulfuron metile venga classificato tra le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il rischio che tali metaboliti possano contaminare le acque sotterranee. Il richiedente presenta le informazioni richieste al punto 1 entro il 31 marzo 2017, quelle richieste ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2017 e quelle richieste al punto 4) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa al tifensulfuron metile.» 16CE

93 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1425 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che approva la sostanza attiva isofetamid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) No 1107/2009, la ISK Biosciences Europe NV ha presentato al Belgio il 22 gennaio 2013 una domanda di approvazione della sostanza attiva isofetamid. (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 3 aprile 2013 il Belgio, Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l' Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'autorità») riguardo all'ammissibilità della domanda. (3) Il 3 ottobre 2014 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (4) L'Autorità ha rispettato il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione il 31 agosto (5) Il 28 ottobre 2015 l'autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ( 2 ) sulla possibilità che la sostanza attiva isofetamid soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. (6) L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sull'isofetamid e un progetto di regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza. (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame. (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame della Commissione, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. (9) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) EFSA Journal 2015;13(10):4265. Disponibile online all'indirizzo: 89

94 (10) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ). (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva isofetamid, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). 90

95 ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche Isofetamid N. CAS: N. CIPAC: 972 N-[1,1-dimethyl-2-(4- isopropoxy-o-tolyl)-2- oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide 950 g/kg 15 settembre settembre 2026 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'isofetamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, in particolare i pesci. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti: 1) le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze; 2) la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate; 3) l'effetto della clorazione (processo di trattamento delle acque) sulla natura dei residui, compresa la possibilità di formazione di residui clorati a partire dai residui presenti nelle acque di superficie, qualora queste ultime siano utilizzate per ricavare acqua potabile. Il richiedente presenta le informazioni richieste ai punti 1 e 2 entro il 15 marzo 2017 e le informazioni richieste al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame. 91

96 ALLEGATO II Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente: Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche «100 Isofetamid N. CAS: N. CIPAC: 972 N-[1,1-dimethyl-2-(4- isopropoxy-o-tolyl)-2- oxoethyl]-3-methylthiophene-2-carboxamide 950 g/kg 15 settembre settembre 2026 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'isofetamid contenute nella relazione di esame, in particolare nelle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli organismi acquatici, in particolare i pesci. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'autorità informazioni di conferma riguardanti: 1) le specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta (sulla base della produzione su scala commerciale), compresa la rilevanza delle impurezze; 2) la conformità dei batch di tossicità ed ecotossicità alle specifiche tecniche confermate; 3) l'effetto della clorazione (processo di trattamento delle acque) sulla natura dei residui, compresa la possibilità di formazione di residui clorati a partire dai residui presenti nelle acque di superficie, qualora queste ultime siano utilizzate per ricavare acqua potabile. Il richiedente presenta le informazioni richieste ai punti 1 e 2 entro il 15 marzo 2017 e le informazioni richieste al punto 3 entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.» (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame. 16CE

97 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1426 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'approvazione della sostanza attiva etofumesate, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ), scade il 31 luglio (2) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 3 ), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'etofumesate. (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. (4) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 28 gennaio 2015 la ha presentata all'autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'autorità») e alla Commissione. (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. (6) Il 18 dicembre 2015 l'autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ( 4 ) sulla possibilità che l'etofumesate soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'etofumesate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo. (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. (9) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'etofumesate. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del , pag. 26). ( 4 ) EFSA Journal 2016;14(1):4374, 141 pp. doi: /j.efsa

98 (10) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'etofumesate si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti etofumesate possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida. (11) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno stabilire limiti massimi per due impurezze tossicologicamente rilevanti nella sostanza attiva prodotta. (12) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di detto regolamento, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione ( 1 ) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione dell'etofumesate, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che la decisione di rinnovo è stata presa prima della data di scadenza prorogata, è tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva etofumesate, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-p, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del , pag. 3). 94

99 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 95

100 ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Disposizioni specifiche Etofumesate N. CAS N. CIPAC 233 Scadenza dell'approvazione (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate 970 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico: EMS; metanosolfonato di etile: massimo 0,1 mg/kg ibms; metanosolfonato di isobutile: massimo 0,1 mg/kg 1 o novembre ottobre 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'etofumesate contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 96

101 ALLEGATO II L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato: 1) nella parte A è soppressa la voce 29 sull'etofumesate; 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente: Numero Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Disposizioni specifiche «102 Etofumesate N. CAS N. CIPAC 233 Scadenza dell'approvazione (RS)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl methanesulfonate 970 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico: EMS; metanosolfonato di etile: massimo 0,1 mg/kg ibms; metanosolfonato di isobutile: massimo 0,1 mg/kg 1 o novembre ottobre 2031 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni sull'etofumesate contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.» (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 16CE

102 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1427 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

103 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AR 186,0 MA 153,0 ZZ 169, TR 241,9 ZZ 241, TR 138,5 ZZ 138, AR 173,7 CL 122,5 MA 95,0 TR 156,0 UY 181,2 ZA 166,6 ZZ 149, EG 227,1 TR 133,3 ZZ 180, AR 147,6 BR 106,9 CL 149,1 CN 160,3 NZ 150,5 UY 93,1 ZA 97,9 ZZ 129, AR 93,2 CL 117,6 TR 147,0 ZA 110,4 ZZ 117, , TR 131,1 ZZ 131,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

104 Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: Regolamento n. 34 della Commissione economica per l'europa delle Nazioni Unite (UNECE) Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio [2016/1428] Comprendente tutti i testi validi fino a: Supplemento 1 alla serie di modifiche 03 data di entrata in vigore 8 ottobre 2016 SOMMARIO REGOLAMENTO 1. Campo di applicazione 2. Domanda di omologazione 3. Omologazione Parte I Omologazione di veicoli per quanto concerne i loro serbatoi di combustibile 4. Definizioni 5. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido 6. Prova dei serbatoi di combustibile liquido Parte II-1 Omologazione di veicoli per quanto concerne prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto Parte II-2 Omologazione di veicoli per quanto concerne prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto posteriore 7. Definizioni 8. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido 9. Prove sul veicolo Parte III Omologazione dei serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche 10. Definizioni 11. Prescrizioni per i serbatoi di combustibile liquido Parte IV Omologazione di un veicolo per quanto concerne il montaggio di un serbatoio omologato 12. Definizioni 13. Prescrizioni per l'installazione di serbatoi di combustibile liquido 14. Modifiche del tipo di veicolo o di serbatoio 15. Conformità della produzione 100

105 16. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 17. Disposizioni transitorie 18. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità di omologazione ALLEGATI Allegato 1 Appendice 1 Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo al serbatoio del combustibile liquido, alla prevenzione dei rischi d'incendio in caso di urto frontale, laterale e/o posteriore e al tipo di serbatoio di combustibile liquido, a norma del regolamento n. 34 Appendice 2 Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto, la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un serbatoio di combustibile, a norma del regolamento n. 34 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Allegato 5 Esempi di marchi di omologazione Prova di urto frontale contro un ostacolo fisso Procedura di prova per urto posteriore Prova dei serbatoi di combustibile fatti di materiale plastico Appendice 1 Prova di resistenza al fuoco Appendice 2 Dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: 1.1. parte I: all'omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O ( 1 ) per quanto riguarda i serbatoi di combustibile liquido; 1.2. parte II-1: su richiesta del costruttore, all'omologazione dei veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, omologati a norma della parte I o IV del presente regolamento, muniti di serbatoi di combustibile liquido, per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto frontale e/o laterale, e all'omologazione dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di massa massima autorizzata non superiore a 2,8 tonnellate, e ai veicoli appartenenti alle categorie M 2, M 3, N 2, N 3 e O, muniti di serbatoi di combustibile liquido, che sono stati omologati a norma della parte I o IV del presente regolamento per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto posteriore; parte II-2: all'omologazione dei veicoli delle categorie M 1 e N 1, di massa massima autorizzata non superiore a 2,8 tonnellate, muniti di serbatoi di combustibile liquido omologati a norma della parte I o IV del presente regolamento per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio in caso di urto posteriore; 1.3. parte III: all'omologazione di serbatoi di combustibile liquido come entità tecniche; 1.4. parte IV all'omologazione di veicoli per quanto concerne l'installazione di serbatoi di combustibile liquido omologati. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 2.1. Domanda di omologazione a norma della parte I e/o della parte II del presente regolamento La domanda di omologazione di un tipo di veicolo a norma della parte I o della parte II del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.3, paragrafo

106 La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e dalle seguenti informazioni: descrizione dettagliata del tipo di veicolo rispetto a quanto specificato ai punti 4.2. e/o 7.2. I numeri e/o i simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo devono essere specificati; uno o più disegni che illustrino le caratteristiche del serbatoio di combustibile e precisino il materiale di cui è fatto; uno schema dell'intero sistema di alimentazione, indicante l'ubicazione sul veicolo di ciascuna componente; e per l'omologazione a norma della parte II del presente regolamento, uno schema dell'impianto elettrico che ne indichi l'ubicazione e le modalità di fissazione al veicolo Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione deve essere presentato quanto segue: un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione; se un veicolo è munito di un serbatoio fatto di materiale plastico: sette serbatoi supplementari con i rispettivi accessori; se un veicolo è munito di un serbatoio di altro materiale: due serbatoi supplementari con i rispettivi accessori Domanda di omologazione a norma della parte III del presente regolamento La domanda di omologazione di un tipo di serbatoio per combustibile liquido a norma della parte III del presente regolamento deve essere presentata dal fabbricante del serbatoio o dal suo mandatario La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti: una descrizione dettagliata del tipo di serbatoio di combustibile riguardo agli aspetti indicati al punto 10.2; specificare se la domanda viene presentata per un tipo di serbatoio con o senza accessori e se esso sia destinato a un uso generale o all'uso su un veicolo specifico. Se la domanda riguarda l'omologazione di un tipo di serbatoio senza accessori, accludere un elenco preciso degli accessori usati per le prove; uno o più disegni indicanti le caratteristiche del serbatoio di combustibile e il materiale di cui è fatto e, se trattasi di un serbatoio da usare su un veicolo specifico, le caratteristiche delle parti del veicolo usate durante le prove Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione devono essere presentati: se un serbatoio è fatto di materiale plastico: sette serbatoi con i rispettivi accessori. Se un serbatoio deve essere omologato senza accessori, devono essere presentate sette serie di accessori di un tipo normalmente installato sul veicolo; se un serbatoio è fatto di un altro materiale: due serbatoi con i rispettivi accessori. Se un serbatoio deve essere omologato senza accessori, devono essere presentate due serie di accessori di un tipo normalmente installato sul veicolo; se un serbatoio fatto di materiale plastico è destinato a essere usato su un veicolo specifico, devono essere presentate le parti del veicolo di cui al punto dell'allegato Domanda di omologazione a norma della parte IV del presente regolamento La domanda di omologazione di un tipo di veicolo a norma della parte IV del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. 102

107 La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti: descrizione dettagliata del tipo di veicolo rispetto a quanto specificato al punto I numeri e/o i simboli che identificano il tipo di motore e il tipo di veicolo devono essere specificati; uno schema dell'intero sistema di alimentazione, indicante l'ubicazione sul veicolo di ciascuna componente; un elenco di tutti i tipi di serbatoi di combustibile liquido omologati a norma della parte III del presente regolamento e destinati a essere installati al tipo di veicolo Al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione devono essere presentati: un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare; eventualmente, due serbatoi supplementari con i rispettivi accessori se ciascun tipo di serbatoio di combustibile è omologato senza accessori. 3. OMOLOGAZIONE 3.1. Domanda di omologazione a norma della parte I e/o della parte II del presente regolamento Se il veicolo presentato all'omologazione a norma del presente regolamento rispetta le prescrizioni della seguente parte I o parte II, a tale tipo di veicolo deve essere rilasciata l'omologazione A ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione; le prime due cifre rappresentano il numero della più recente serie di modifiche, inserita nel regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente può tuttavia assegnare lo stesso numero di omologazione a tipi di veicolo diversi, definiti ai punti 4.2. e/o 7.2., se i tipi sono varianti dello stesso modello di base e se ogni tipo, provato separatamente, risulta conforme alle condizioni del presente regolamento Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere notificati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1, appendice 1, del presente regolamento, corredata da disegni, indicanti i particolari di cui ai precedenti punti , e (forniti da chi chiede l'omologazione), di formato A4 ( mm) o piegati secondo tale formato e in scala adeguata Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da: un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ( 1 ); il numero del presente regolamento, seguito da «RI», se il veicolo è omologato a norma del parte I del regolamento, o da «RII-1», se il veicolo è omologato a norma della parte I o IV e della parte II-1 del regolamento, o da «RII-2», se il veicolo è omologato a norma della parte I o IV e della parte II-2 del regolamento, da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento non occorre ripetere il simbolo di cui al punto ; in tal caso, i numeri aggiuntivi, i numeri di omologazione e i simboli di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. ( 1 ) I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 wp29resolutions.html. 103

108 Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo collocata dal costruttore o accanto ad essa L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione Omologazione a norma della parte III del presente regolamento Se il serbatoio presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta le prescrizioni della parte III, a tale tipo di serbatoio deve essere rilasciata l'omologazione A ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione; le prime due cifre rappresentano il numero della più recente serie di modifiche, inserita nel regolamento alla data del rilascio dell'omologazione Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di serbatoio a norma del presente regolamento devono essere notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1, appendice 2, del presente regolamento, corredata da disegni, indicanti i particolari di cui ai precedenti punti e (forniti da chi chiede l'omologazione), di formato A4 ( mm) o piegati secondo tale formato e in scala adeguata Su ogni serbatoio conforme a un tipo di serbatoio omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da: un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ( 1 ); il numero del presente regolamento, seguito da «RIII», dalla lettera «U» se il serbatoio è omologato per un uso universale o «S» se il serbatoio è omologato per l'uso su un tipo di veicolo specifico, dall'indicazione «+A» se il serbatoio è omologato con i rispettivi accessori o «#A» se il serbatoio è omologato senza accessori, da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio prescritto al punto Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile una volta che il serbatoio è montato sul veicolo L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione Omologazione a norma della parte IV del presente regolamento Se il veicolo presentato all'omologazione a norma del presente regolamento rispetta le prescrizioni della parte IV, a tale tipo di veicolo deve essere rilasciata l'omologazione A ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione; le prime due cifre rappresentano il numero della più recente serie di modifiche, inserita nel regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una parte contraente può tuttavia assegnare lo stesso numero di omologazione a diversi tipi di veicolo, definiti al punto 12.2, se i tipi sono varianti dello stesso modello di base e se ogni tipo, provato separatamente, risulta conforme alle condizioni del presente regolamento Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere notificati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1, appendice 1, del presente regolamento, corredata da disegni, indicanti i particolari di cui ai precedenti punti , e (forniti da chi chiede l'omologazione), di formato A4 ( mm) o piegati secondo tale formato e in scala adeguata Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da: un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ( 1 ); ( 1 ) I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3 wp29resolutions.html. 104

109 il numero del presente regolamento, seguito da «RIV», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio prescritto al punto Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento non occorre ripetere il simbolo di cui al punto ; in tal caso, i numeri aggiuntivi, i numeri di omologazione e i simboli di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento, devono essere riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo collocata dal costruttore o accanto ad essa L'allegato 2 del presente regolamento riporta alcuni esempi di marchi di omologazione. PARTE I OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE I LORO SERBATOI DI COMBUSTIBILE 4. DEFINIZIONI Ai fini di questa parte del regolamento: 4.1. «omologazione di un veicolo» indica l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di combustibile liquido; 4.2. «tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda: la designazione del tipo stabilita dal costruttore; nei veicoli appartenenti alla categoria M 1 ( 1 ), l'ubicazione dei serbatoi sul veicolo, se essa può avere effetti negativi sulle prescrizioni di cui al punto 5.10; 4.3. «abitacolo» indica lo spazio destinato agli occupanti, delimitato da tetto, pavimento, pareti laterali, porte, finestrini, paratia anteriore e piano della paratia posteriore o piano d'appoggio dello schienale del sedile posteriore; 4.4. «serbatoio» indica il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il combustibile liquido, definito al punto 4.6 e usato sostanzialmente per la propulsione del veicolo, esclusi i suoi accessori (tubo di riempimento, se elemento separato, bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, tubi di collegamento al motore o destinati a compensare una sovrappressione interna ecc.); 4.5. «capacità del serbatoio di combustibile» indica la capacità del serbatoio di combustibile, specificata dal fabbricante; e 4.6. «combustibile liquido» indica un combustibile che è liquido in condizioni normali di temperatura e di pressione. 5. PRESCRIZIONI PER I SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO 5.1. I serbatoi devono essere costruiti in modo da resistere alla corrosione I serbatoi devono superare, se muniti degli accessori normalmente montati su di essi, le prove di tenuta stagna eseguite nei modi indicati al punto 6.1. a una pressione interna relativa pari al doppio della sovrappressione di esercizio, ma comunque pari a una sovrappressione di 30 kpa (0,3 bar). Si ritiene che i serbatoi fatti di materiale plastico rispettino questa prescrizione se superano la prova descritta nell'allegato 5, punto Un'eventuale pressione in eccesso o pressione che superi la pressione d'esercizio deve essere automaticamente compensata con dispositivi appropriati (sfiatatoi, valvole di sicurezza ecc.). ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.3, paragrafo

110 5.4. Gli sfiatatoi devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di incendio. In particolare, il combustibile che può fuoriuscire durante il riempimento del serbatoio o dei serbatoi non deve poter entrare in contatto col sistema di scarico, ma deve essere incanalato verso il terreno I serbatoi non devono essere posti all'interno o costituire una superficie (pavimento, fiancata, divisorio) dell'abitacolo o di un altro vano che ne sia parte integrante Deve esistere una parete divisoria che separi l'abitacolo dai serbatoi. La parete divisoria può avere delle aperture (ad esempio, per il passaggio di cavi), sistemate in modo che il combustibile non possa insinuarsi dai serbatoi nell'abitacolo o in un altro vano che in normali condizioni d'uso ne sia parte integrante Ogni serbatoio deve essere fissato saldamente e disposto in modo che in normali condizioni d'uso un'eventuale perdita di combustibile dal serbatoio o dai suoi accessori coli verso il suolo e non nell'abitacolo Il bocchettone di riempimento non deve essere situato nell'abitacolo, nel cofano bagagli o nel vano motore Nelle condizioni di uso prevedibili del veicolo, il combustibile non deve fuoriuscire dal tappo del serbatoio o dai dispositivi destinati a compensare una sovrappressione. In caso di capovolgimento del veicolo, è tollerato un gocciolamento non superiore a 30 g/min; questa prescrizione deve essere verificata durante la prova descritta al punto Il tappo del serbatoio deve essere fissato al tubo di riempimento Le prescrizioni di cui al punto saranno ritenute soddisfatte se vengono prese precauzioni per impedire emissioni eccessive per evaporazione e spargimento di combustibile dovuto alla perdita del tappo del serbatoio. Tale risultato può essere ottenuto nel modo seguente: l'uso di un tappo inamovibile, ad apertura e chiusura automatiche, ricorrendo a caratteristiche costruttive che permettano di evitare eccessive emissioni per evaporazione se manca il tappo del serbatoio, ricorrendo ad altri accorgimenti che sortiscano lo stesso effetto. Ad esempio: un tappo del serbatoio, collegato al veicolo con una catenella o in altro modo, oppure dotato di un'apertura azionata dalla chiave di accensione del veicolo. In tal caso, la chiave deve poter essere estratta dal tappo solo se quest'ultimo è chiuso. Tuttavia, un tappo del serbatoio legato o incatenato non è di per sé sufficiente per i veicoli diversi da quelli appartenenti alle categorie M 1 e N La guarnizione tra tappo e tubo di riempimento deve restare fermamente al suo posto. Il tappo una volta chiuso deve aderire perfettamente alla guarnizione e al tubo di riempimento I serbatoi devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di urti frontali o posteriori del veicolo; in prossimità dei serbatoi non devono trovarsi parti sporgenti, spigoli vivi ecc Il serbatoio di combustibile e i suoi accessori devono essere progettati e installati sul veicolo in modo da evitare rischi d'accensione dovuti a scariche elettrostatiche. Se necessario, il veicolo deve essere munito di dispositivi di dissipazione delle stesse. Per i serbatoi progettati per contenere un combustibile con un punto di infiammabilità di almeno 55 C, tuttavia, non è richiesto alcun sistema di dissipazione come indicato al punto 5.1 della scheda di notifica di cui all'allegato 1, appendice 2. Il punto di infiammabilità deve essere determinato in conformità alla norma ISO 2719:2002. Il fabbricante deve indicare al servizio tecnico la misura o le misure che permettono di rispettare tali prescrizioni I serbatoi di combustibile devono essere di materiale metallico resistente al fuoco. Essi possono essere di materiale plastico se rispettano le prescrizioni di cui all'allegato

111 6. PROVA DEI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO 6.1. Prova idraulica Il serbatoio deve essere sottoposto a una prova di pressione idraulica interna da eseguirsi su una unità singola, munita di tutti i suoi accessori. Il serbatoio deve essere riempito completamente di un liquido non infiammabile (per esempio, acqua). Interrotta ogni comunicazione con l'esterno, si aumenta gradualmente la pressione attraverso il condotto che alimenta il motore di combustibile, fino a una pressione interna relativa pari al doppio della pressione di esercizio e comunque pari a una sovrappressione di 30 kpa (0,3 bar), che va mantenuta per un minuto. Durante questo periodo, l'involucro del serbatoio non deve incrinarsi o avere perdite; sono tuttavia ammesse deformazioni permanenti Prova di capovolgimento Il serbatoio e tutti i suoi accessori devono essere montati su un supporto di prova che simuli il modo di installazione sul veicolo cui il serbatoio è destinato; ciò vale anche per i dispositivi destinati a compensare la sovrappressione interna Il supporto di prova deve ruotare attorno a un asse parallelo all'asse longitudinale del veicolo La prova deve essere eseguita con il serbatoio riempito al 90 % della sua capacità e poi al 30 % della sua capacità di un liquido non infiammabile di densità e viscosità simili a quelle del combustibile normalmente usato (si può usare acqua) Dalla posizione in cui è montato, il serbatoio deve essere ruotato di 90 verso destra e deve restare in tale posizione per almeno cinque minuti. Successivamente, deve essere fatto ulteriormente ruotare di 90 nella stessa direzione e deve essere mantenuto in questa posizione, completamente capovolto, per almeno altri cinque minuti. Il serbatoio deve quindi essere riportato nella sua posizione normale. Il liquido di prova che non è rifluito dal sistema di ventilazione nel serbatoio deve essere drenato ed eventualmente riportato a livello. Il serbatoio deve essere ruotato di 90 nella direzione opposta e lasciato in tale posizione per almeno cinque minuti. Successivamente, deve essere ruotato di ulteriori 90 nella stessa direzione. Questa posizione completamente capovolta deve essere mantenuta per almeno cinque minuti. Il serbatoio deve quindi essere riportato in posizione normale. Tra un movimento rotatorio di 90 e quello successivo deve trascorrere un intervallo di tempo compreso tra 1 e 3 minuti. PARTE II-1 OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO IN CASO DI URTO 7. DEFINIZIONI Ai fini di questa parte del regolamento: 7.1. «omologazione di un veicolo» indica l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la prevenzione dei rischi di incendio; 7.2. «tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda: la struttura, la forma, le dimensioni e il materiale (metallo/plastica) dei serbatoi; nei veicoli appartenenti alla categoria M 1 ( 1 ), l'ubicazione dei serbatoi sul veicolo, se essa può avere effetti negativi sulle prescrizioni di cui al punto 5.10.; le caratteristiche e l'ubicazione del sistema di alimentazione (pompa, filtri ecc.); e ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.3, paragrafo

112 le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto elettrico, se possono avere conseguenze sui risultati delle prove d'urto prescritte dal presente regolamento; 7.3. «piano trasversale» indica il piano verticale trasversale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo; 7.4. «massa a vuoto» indica la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di combustibile, refrigerante, lubrificanti, attrezzi e ruota di scorta (se fornita in dotazione standard dal costruttore del veicolo); 8. PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO 8.1. Impianto di alimentazione I veicoli devono essere omologati a norma della parte I o IV del presente regolamento Le componenti dell'impianto di alimentazione devono essere adeguatamente protette dal contatto con eventuali ostacoli al suolo dalle parti contigue del telaio o della carrozzeria. Tale protezione non è necessaria se le componenti della parte inferiore del veicolo distano dal suolo più della parte di telaio o di carrozzeria immediatamente davanti a loro Le condutture e tutte le altre componenti dell'impianto di alimentazione devono essere montate sul veicolo in modo che siano il più protette possibile. Torsioni, piegamenti e vibrazioni della carrozzeria o dello sterzo del veicolo non devono sottoporre le componenti dell'impianto di alimentazione ad attriti, compressioni o altre sollecitazioni anormali Le connessioni di tubi pieghevoli o flessibili a parti rigide di componenti dell'impianto di alimentazione devono essere progettate e costruite per mantenere una tenuta perfettamente stagna in tutte le condizioni d'uso del veicolo, nonostante torsioni, piegamenti e vibrazioni del telaio o dello sterzo del veicolo Se l'imboccatura del serbatoio è collocata su un lato del veicolo, il suo tappo, chiuso, non deve sporgere rispetto alle superfici adiacenti della carrozzeria Impianto elettrico I fili elettrici che non siano sistemati in componenti cave devono essere fissati al telaio o a pareti divisorie del veicolo nelle cui vicinanze essi si trovano. I punti in cui essi attraversano le pareti divisorie devono essere protetti in modo soddisfacente e atto a impedire l'interruzione dell'isolamento L'impianto elettrico deve essere progettato, costruito e montato in modo che le sue componenti possano resistere ai fenomeni di corrosione cui sono esposte. 9. PROVE SUL VEICOLO Nella prova d'urto frontale contro un ostacolo fisso effettuata in conformità alla procedura di cui all'allegato 3 del presente regolamento, in quella d'urto laterale effettuata in conformità alla procedura dell'allegato 4 del regolamento n. 95, serie di modifiche 01 e in quella d'urto posteriore effettuata in conformità alla procedura di cui all'allegato 4, 9.1. durante l'urto, sarà tollerata solo una leggera perdita di liquido dall'impianto di alimentazione; 9.2. se dopo l'urto si verifica una perdita continua dall'impianto di alimentazione, essa non deve superare 30 g/min.; se il liquido che fuoriesce dall'impianto di alimentazione si mescola con liquidi di altri sistemi, e se è difficile separare e individuare i vari liquidi, la perdita continua sarà calcolata come somma di tutti i liquidi raccolti; 9.3. non dovrà verificarsi alcun incendio alimentato dal combustibile Durante e dopo gli urti descritti al precedente punto 9., la batteria deve restare ancorata al suo dispositivo di fissaggio. 108

113 9.5. Su richiesta del costruttore, la prova d'urto frontale di cui all'allegato 3 del presente regolamento può essere sostituita dalla procedura descritta all'allegato 3 del regolamento n. 94, serie di modifiche 01. PARTE II-2 OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO IN CASO DI URTO POSTERIORE 9.6. Definizioni e requisiti per le prove I punti da 7. a si applicano alla parte II La prova del veicolo deve essere effettuata secondo le procedure di cui all'allegato 4 del presente regolamento Dopo la prova d'urto, i requisiti di prestazione di cui ai punti da 9.1. a 9.4. della parte II-1, devono essere soddisfatti. PARTE III OMOLOGAZIONE DEI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO COME ENTITÀ TECNICHE 10. DEFINIZIONI Ai fini di questa parte del regolamento: «serbatoio» indica il serbatoio o i serbatoi destinato/i a contenere il combustibile liquido, quale definito al punto 10.3, utilizzato principalmente per la propulsione del veicolo; il serbatoio può essere omologato con o senza accessori (tubo di riempimento, se elemento separato, bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, tubi di collegamento al motore o destinati a compensare una sovrappressione interna ecc.); «capacità del serbatoio di combustibile» indica la capacità del serbatoio di combustibile, specificata dal fabbricante; «combustibile liquido» indica un combustibile che è liquido in condizioni normali di temperatura e di pressione «omologazione di un serbatoio» indica l'omologazione di un tipo di serbatoio per combustibile liquido; «tipo di serbatoio» indica serbatoi che non differiscono tra loro per aspetti essenziali come: la struttura, la forma, le dimensioni e il materiale (metallo/plastica) dei serbatoi; l'uso cui è destinato il serbatoio: uso generale o uso su un veicolo specifico; la presenza o assenza degli accessori. 11. PRESCRIZIONI PER I SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO I serbatoi devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti 5.1., 5.2, 5.3, 5.9, 5.12, 6.1 e 6.2 completi degli accessori di cui sono normalmente equipaggiati Se i serbatoi devono essere omologati senza accessori la documentazione del fabbricante deve indicare chiaramente quali vadano usati per la prova. PARTE IV OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DI SERBATOI OMOLOGATI 12. DEFINIZIONI Ai fini di questa parte del regolamento: «omologazione di un veicolo» indica l'omologazione di un tipo di veicolo rispetto all'installazione di uno o più serbatoi omologati ai sensi della parte III del presente regolamento; 109

114 12.2. «tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda: la designazione del tipo stabilita dal costruttore; nei veicoli appartenenti alla categoria M 1 ( 1 ), l'ubicazione dei serbatoi sul veicolo, se essa può avere effetti negativi sulle prescrizioni di cui al punto 5.10; 13. PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI COMBUSTIBILE LIQUIDO Devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 e Se i serbatoi sono omologati senza accessori, gli accessori indicati dal fabbricante in conformità al punto e usati durante le prove sui serbatoi, devono essere acclusi, su richiesta del fabbricante, nell'omologazione conforme alla parte IV del presente regolamento. Devono essere acclusi accessori aggiuntivi se il servizio tecnico appura che il veicolo rispetta le prescrizioni delle parti III e IV del presente regolamento. 14. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO O DI SERBATOIO Ogni modifica del tipo di veicolo o di serbatoio deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo. L'autorità di omologazione può: ritenere improbabile che le modifiche apportate avranno conseguenze negative apprezzabili e che comunque il veicolo rispetta ancora le prescrizioni; o chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove A prescindere da quanto disposto dal precedente punto 14.1., una variante del veicolo, provata in conformità alla parte II del presente regolamento e la cui massa a vuoto non differisca per più di ± 20 % da quella del veicolo omologato, non deve essere considerata una modifica del tipo di veicolo Una notifica di conferma o di rifiuto dell'omologazione, con l'elenco delle modifiche, deve essere inviata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui ai punti 3.1.3, o CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Le procedure per verificare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle dell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare le seguenti prescrizioni: ogni veicolo o serbatoio cui sia stato conferito il marchio di omologazione a norma del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato e soddisfare le prescrizioni delle rispettive parti, sopra descritte Per verificare la conformità come prescritto al punto 15.1., un numero sufficiente di veicoli o serbatoi prodotti in serie recanti il marchio di omologazione richiesto dal presente regolamento deve essere sottoposto a controlli casuali In generale, la conformità del veicolo o del serbatoio al tipo omologato si verifica in base alla descrizione data dalla scheda di omologazione e relativi allegati. Tuttavia il veicolo o il serbatoio, se necessario, dovranno essere sottoposti ai controlli di cui al precedente punto SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE L'omologazione di un tipo di veicolo o di serbatoio rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessa di essere rispettata la prescrizione di cui al punto o se il veicolo non supera i controlli prescritti al precedente punto Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca l'omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti all'accordo che applicano il presente regolamento inviando loro copia della scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 1 o 2 al presente regolamento. ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/ WP.29/78/Rev.3, paragrafo

115 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento deve rifiutare il rilascio di un'omologazione ECE a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni ECE solo se il tipo di veicolo da omologare rispetta le prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche Durante i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 al presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo omologato a norma della precedente serie di modifiche del presente regolamento Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare l'immatricolazione iniziale nazionale (prima messa in circolazione) del veicolo che non rispetti le prescrizioni della serie di modifiche 02 al presente regolamento A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio dell'omologazione ECE a norma del presente regolamento, come modificato dal supplemento 3 alla serie di modifiche Anche dopo l'entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 02 al presente regolamento, le omologazioni dei veicoli a norma dei precedenti supplementi alla serie di modifiche 02 devono continuare a essere valide; le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a estendere e ad accettare tali omologazioni Dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio di un'omologazione ECE a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche A decorrere dal 1 o settembre 2018 le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare omologazioni soltanto se il tipo di veicolo da omologare rispetta le prescrizioni del presente regolamento, quale modificato dalla serie di emendamenti Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni di omologazioni ai tipi esistenti che siano state rilasciate conformemente alla precedente serie di modifiche del presente regolamento Anche dopo l'entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento che non sono interessate dalla serie di modifiche In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento, a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche più recente, non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate ai sensi di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento. 18. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELL'AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE Le parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione e ai quali vanno inviate le schede che attestano l'avvenuto rilascio, rifiuto o revoca di un'omologazione in altri paesi. 111

116 ALLEGATO 1 Appendice 1 112

117 113

118 Appendice 2 114

119 ALLEGATO 2 ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE MODELLO A (cfr. punto del presente regolamento) a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo interessato è stato omologato con il n nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 34, parte I. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata a norma del regolamento n. 34 modificato dalla serie di modifiche 03. MODELLO B (cfr. punto del presente regolamento) a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 34, parte I o IV, e del regolamento n. 33 (*). I numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 34 comprendeva la serie di modifiche 03 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale. a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 34, parte I o IV e II-2, e del regolamento n. 33 (*). I numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 34 comprendeva la serie di modifiche 03 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale. (*) Il secondo numero è dato solo a titolo di esempio. 115

120 MODELLO C (cfr. punto del presente regolamento) a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un serbatoio di combustibile, indica che il tipo interessato è stato omologato con il n nei Paesi Bassi (E4), a norma della parte III del regolamento n. 34, per un uso generale insieme ai suoi accessori. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata a norma del regolamento n. 34 modificato dalla serie di modifiche 03. MODELLO D (cfr. punto del presente regolamento) a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo interessato è stato omologato con il n nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 34, parte IV. Le prime due cifre (03) del numero di omologazione indicano che essa è stata rilasciata a norma del regolamento n. 34 modificato dalla serie di modifiche 03. MODELLO E (cfr. punto del presente regolamento) a = minimo 8 mm Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 34, parte IV, e del regolamento 33 (*). I numeri di omologazione indicano che, alla data del rilascio delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 34 comprendeva la serie di modifiche 03 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale. (*) Il secondo numero è dato solo a titolo di esempio. 116

121 ALLEGATO 3 PROVA DI URTO FRONTALE CONTRO UN OSTACOLO FISSO 1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE Scopo di questa prova è simulare le condizioni di urto frontale contro un ostacolo fisso o contro un altro veicolo che proceda in senso opposto. 2. INSTALLAZIONI, PROCEDURE E STRUMENTI DI MISURAZIONE 2.1. Area di prova Il luogo in cui avviene la prova deve poter contenere la pista di lancio del veicolo, l'ostacolo e le attrezzature tecniche necessarie alla prova. La parte finale della pista deve essere orizzontale, piana e uniforme, per una lunghezza di almeno 5 m prima dell'ostacolo fisso Ostacolo fisso L'ostacolo fisso consiste in un blocco di cemento armato largo almeno 3 m e alto almeno 1,5 m nella parte anteriore. Esso deve essere di spessore tale da pesare almeno 70 tonnellate. La parte anteriore deve essere verticale, perpendicolare all'asse della pista e munita di pannelli di compensato in buone condizioni spessi 2 cm. L'ostacolo fisso deve essere ancorato al terreno o su di esso appoggiato ed eventualmente fissato con dispositivi d'arresto supplementari per limitarne lo spostamento. Si può anche usare un ostacolo avente caratteristiche diverse ma che dia risultati almeno altrettanto conclusivi Propulsione del veicolo Al momento dell'urto, il veicolo non deve più essere soggetto all'azione di alcun dispositivo di guida o di propulsione aggiuntivo. Esso deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla barriera da urtare; il disassamento laterale massimo tollerato tra la linea mediana verticale della parte anteriore del veicolo e la linea mediana verticale del fronte d'urto è ± 30 cm Stato del veicolo Il veicolo in prova deve essere munito di componenti e accessori normalmente inclusi nel suo peso a vuoto in ordine di marcia o deve soddisfare tale prescrizione riguardo a componenti e accessori che influiscono sui rischi di incendio Se il veicolo è spinto da mezzi esterni, l'impianto di alimentazione deve essere riempito almeno al 90 % della sua capacità di combustibile o di liquido non infiammabile avente densità e viscosità prossime a quelle del combustibile normalmente usato. Tutti gli altri sistemi (serbatoi del liquido dei freni, radiatore ecc.) possono restare vuoti Se il veicolo è spinto dal proprio motore, il serbatoio del combustibile deve essere pieno almeno al 90 %. Tutti gli altri serbatoi contenenti liquidi possono essere riempiti del tutto Su richiesta del costruttore, il servizio tecnico che esegue le prove può permettere che lo stesso veicolo usato per prove imposte da altri regolamenti (anche quelle che possono danneggiare il telaio) sia usato anche per prove imposte dal presente regolamento Velocità al momento dell'urto La velocità al momento dell'urto deve essere compresa tra 48,3 e 53,1 km/h. Se tuttavia il test è avvenuto a una velocità superiore al momento dell'urto e il veicolo ha soddisfatto le condizioni prescritte, la prova deve essere considerata soddisfacente Strumenti di misurazione La precisione dello strumento che registra la velocità di cui al punto 2.5. deve ammettere una tolleranza dell'1 %. 117

122 3. METODI DI PROVA EQUIVALENTI 3.1. Sono consentiti metodi di prova equivalenti a condizione che le prescrizioni del presente regolamento siano rispettate o integralmente grazie alla prova sostitutiva o mediante calcoli a partire dai risultati della prova sostitutiva Se si usa un metodo diverso da quello descritto al punto 2. ne va dimostrata l'equivalenza. 118

123 ALLEGATO 4 PROCEDURA DI PROVA PER URTO POSTERIORE 1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. Scopo della prova è simulare le condizioni d'urto posteriore causato dal sopraggiungere di un altro veicolo. 2. INSTALLAZIONI, PROCEDURE E STRUMENTI DI MISURAZIONE 2.1. Area di prova Il luogo in cui avviene la prova deve poter contenere il sistema di propulsione del dispositivo d'urto (striker), permettere lo spostamento del veicolo dopo l'urto e accogliere l'attrezzatura di prova. La zona in cui avvengono l'urto del veicolo e il relativo spostamento deve essere orizzontale, piana e non inquinata, rappresentativa di una normale superficie stradale asciutta e non inquinata Dispositivo d'urto Il dispositivo d'urto deve essere di acciaio e a struttura rigida La superficie d'urto deve essere piatta, larga non meno di mm e alta non meno di 800 mm, con bordi arrotondati aventi una curvatura tra 40 e 50 mm di raggio e rivestita di compensato spesso 20 +/ 2 mm in buone condizioni Al momento dell'urto devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: la superficie d'urto deve essere verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo colpito; la direzione di movimento del dispositivo d'urto deve essere sostanzialmente orizzontale e parallela al piano longitudinale mediano del veicolo colpito; la deviazione laterale massima tollerata tra la linea verticale mediana della superficie del dispositivo d'urto e il piano longitudinale mediano del veicolo colpito è di 300 mm. Inoltre, la superficie d'urto deve estendersi sull'intera larghezza del veicolo colpito; la distanza dal suolo del bordo inferiore della superficie d'urto deve essere di 175 ± 25 mm Propulsione del dispositivo d'urto Il dispositivo d'urto può essere fissato a un carrello (barriera mobile) o far parte di un pendolo Disposizioni particolari applicabili se viene usata una barriera mobile Se il dispositivo d'urto è fissato a un carrello (barriera mobile) da un elemento di ritenuta, quest'ultimo deve essere rigido e non deformarsi in seguito all'urto; il carrello, al momento dell'urto, deve potersi muovere liberamente senza essere più soggetto all'azione del propulsore La velocità al momento dell'urto deve essere compresa tra 48 e 52 km/h Il peso totale (massa) del carrello e del dispositivo d'urto deve essere di ± 20 kg Disposizioni particolari applicabili se viene usato un pendolo La distanza tra il centro della superficie d'urto e l'asse di rotazione del pendolo non deve essere inferiore a 5 m Il dispositivo d'urto deve essere liberamente sospeso mediante bracci rigidi rigidamente fissati ad esso. Il pendolo così costituito deve essere sostanzialmente indeformabile all'urto. 119

124 Nel pendolo deve essere incorporato un meccanismo d'arresto per impedire urti secondari da parte del dispositivo d'urto sul veicolo di prova Al momento dell'urto la velocità del centro di percussione del pendolo dovrebbe essere compresa tra 48 e 52 km/h La massa ridotta «m r» al centro di percussione del pendolo è definita in funzione della massa totale «m», della distanza «a» ( 1 ) tra il centro di percussione e l'asse di rotazione e della distanza «l» tra il baricentro e l'asse di rotazione, in base alla seguente equazione: La massa ridotta «m r» deve essere di ± 20 kg. m r = m (1/a) 2.6. Disposizioni generali relative alla massa e alla velocità del dispositivo d'urto Se la prova avviene a una velocità d'urto superiore a quella prescritta ai punti e e/o con una massa maggiore di quella prescritta ai punti e 2.5.6, e il veicolo risulta conforme alle condizioni prescritte, la prova è ritenuta soddisfacente Stato del veicolo durante la prova Il veicolo in prova deve essere munito di componenti e accessori normalmente inclusi nel suo peso a vuoto in ordine di marcia o deve soddisfare tale prescrizione riguardo a componenti e accessori che influiscono sui rischi di incendio Il serbatoio di combustibile deve essere riempito di combustibile o di liquido non infiammabile di densità e viscosità prossime a quelle del combustibile normalmente usato, almeno al 90 % della sua capacità. Tutti gli altri sistemi (serbatoi del liquido dei freni, radiatore ecc.) possono restare vuoti Si può inserire una marcia e tirare i freni A richiesta del costruttore, sono permesse le deroghe che seguono: il servizio tecnico che esegue le prove può permettere che lo stesso veicolo usato per prove imposte da altri regolamenti (anche quelle che possono danneggiare il telaio) sia usato anche per prove imposte dal presente regolamento; e il veicolo può essere appesantito in misura non superiore al 10 % del suo peso a vuoto con pesi supplementari solidamente fissati al telaio in modo da non influire sul comportamento della struttura dell'abitacolo durante la prova Strumenti di misurazione La precisione degli strumenti che registrano la velocità di cui ai punti e ammettono una tolleranza dell'1 %. 3. METODI DI PROVA EQUIVALENTI 3.1. Sono consentiti metodi di prova equivalenti a condizione che le prescrizioni del presente regolamento siano rispettate o integralmente grazie alla prova sostitutiva o mediante calcoli a partire dai risultati della prova sostitutiva Se si usa un metodo diverso da quello descritto al punto 2 ne deve essere dimostrata l'equivalenza. ( 1 ) La distanza «a» è pari alla lunghezza del pendolo sincrono considerato. 120

125 ALLEGATO 5 PROVA DEI SERBATOI DI COMBUSTIBILE FATTI DI MATERIALE PLASTICO 1. RESISTENZA AGLI URTI 1.1. Il serbatoio deve essere riempito completamente di una miscela di glicole e acqua o altro liquido che abbia un punto di congelazione basso, che non cambi le proprietà del materiale del serbatoio, il quale sarà poi sottoposto a una prova di perforazione Durante la prova la temperatura del serbatoio deve essere di 233 K ± 2 K ( 40 C ± 2 C) Per la prova deve essere usato un supporto di prova d'urto a pendolo. Il corpo urtante deve essere d'acciaio, avente una forma piramidale con lati a triangolo equilatero e base quadrata, con vertice e spigoli arrotondati a un raggio di 3 mm. Il centro di percussione del pendolo deve coincidere con il baricentro della piramide; la sua distanza dall'asse di rotazione del pendolo deve essere di 1 m. La massa totale del pendolo deve essere di 15 kg. L'energia del pendolo al momento dell'urto deve essere il più vicino possibile a 30 Nm, ma non inferiore a tale valore Le prove devono essere effettuate sui punti del serbatoio ritenuti vulnerabili agli urti frontali o posteriori. I punti ritenuti vulnerabili sono quelli più esposti o più deboli per la forma del serbatoio o il modo in cui è installato sul veicolo. I punti scelti dai laboratori devono essere indicati nel verbale della prova Durante la prova, il serbatoio deve essere tenuto in posizione con dispositivi di fissaggio sul/sui lato/i opposto/i al lato dell'urto. La prova non deve dar luogo ad alcuna perdita A scelta del costruttore, le prove d'urto si possono effettuare tutte su un serbatoio o una prova per volta su un serbatoio diverso. 2. RESISTENZA MECCANICA Il serbatoio deve essere provato alle condizioni di cui al punto 6.1 del presente regolamento per verificare le perdite e la rigidità della sua forma. Il serbatoio, e tutti i suoi accessori, devono essere montati su un supporto di prova in modo analogo a quello con cui lo sarebbero sul veicolo cui è destinato il serbatoio, sul veicolo stesso o su un supporto costituito da una sezione del veicolo. Su richiesta del costruttore e d'accordo con il servizio tecnico, il serbatoio può essere provato senza usare alcun supporto di prova. Come liquido di prova deve essere usata acqua a 326 K (53 C), a serbatoio colmo. Il serbatoio deve essere sottoposto a una pressione interna relativa pari al doppio della pressione di esercizio e comunque non inferiore a 30 kpa alla temperatura di 326 K ± 2K (53 C ± 2 C) per cinque ore. Durante la prova, il serbatoio e i suoi accessori non devono incrinarsi o dar luogo a perdite; sono tuttavia ammesse deformazioni permanenti. 3. PERMEABILITÀ AL COMBUSTIBILE 3.1. Il combustibile usato per la prova di permeabilità dev'essere quello di riferimento di cui all'allegato 9 del regolamento n. 83 o un combustibile commerciale di tipo super. Se è concepito per essere installato solo su veicoli con motore ad accensione spontanea, il serbatoio deve essere riempito di combustibile diesel Prima della prova, riempire il serbatoio, al 50 % della sua capacità, di combustibile di prova e depositarlo, non sigillato, a una temperatura ambiente di 313 K ± 2K (40 C ± 2 C) finché la perdita di peso per unità di tempo non divenga costante, ma per non più di quattro settimane (periodo di deposito preliminare) Il serbatoio deve quindi essere svuotato e riempito di nuovo, al 50 % della sua capacità, di combustibile di prova, dopo di che deve essere sigillato ermeticamente e conservato a una temperatura di 313 K ± 2K (40 C ± 2 C). La pressione deve essere regolata quando il contenuto del serbatoio ha raggiunto la temperatura di prova. Nel successivo periodo di prova di otto settimane, deve essere calcolata la perdita di peso dovuta all'evaporazione. La perdita media massima ammissibile di combustibile è di 20 g ogni 24 ore di periodo di prova. 121

126 3.4. Se la perdita dovuta a diffusione supera il valore di cui al punto 3.3., la prova ivi descritta deve essere ripetuta, sullo stesso serbatoio, per calcolare la perdita da diffusione alle stesse condizioni ma alla temperatura di 296 K ± 2 K (23 C ± 2 C). La perdita così misurata non deve superare i 10 g ogni 24 ore. 4. RESISTENZA AL COMBUSTIBILE Dopo la prova di cui al punto 3, il serbatoio deve continuare a soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 1 e RESISTENZA AL FUOCO Il serbatoio deve essere sottoposto alle seguenti prove Il serbatoio, fissato come se fosse sul veicolo, deve essere esposto alla fiamma per due minuti. Il serbatoio non deve presentare alcuna perdita di combustibile liquido Con le modalità che seguono, devono essere effettuate tre prove su diversi serbatoi riempiti di combustibile: se il serbatoio è destinato a essere installato su veicoli con motore sia ad accensione comandata che ad accensione spontanea, devono essere effettuate tre prove con serbatoi riempiti di combustibile di tipo super; se il serbatoio è destinato a essere installato solo su veicoli con motore ad accensione spontanea, devono essere effettuate tre prove con serbatoi riempiti di combustibile diesel; per ogni prova il serbatoio e i suoi accessori devono essere fissati a un supporto di prova che simuli, per quanto possibile, le reali condizioni di installazione. Il modo in cui il serbatoio è fissato al supporto di prova deve corrispondere alle pertinenti norme di installazione. Se i serbatoi sono destinati a essere usati su un determinato tipo di veicolo, si deve tener conto delle parti del veicolo che proteggono il serbatoio e i suoi accessori dall'esposizione alla fiamma o che comunque influiscono sulla sua propagazione, nonché delle connessioni e delle componenti speciali montate sul serbatoio. Durante la prova, tutte le aperture devono essere chiuse ma con i sistemi di sfiato in funzione. Immediatamente prima della prova il serbatoio deve essere riempito, al 50 % della sua capacità, del combustibile prescritto La fiamma cui il serbatoio deve essere esposto si ottiene bruciando, in un bacino, combustibile commerciale (nel prosieguo denominato «combustibile») per motori ad accensione comandata, in quantità sufficiente da permettere alla fiamma di ardere, in condizioni di combustione libera, per l'intera procedura di prova Le dimensioni del bacino devono essere scelte in modo da poter esporre alla fiamma i lati del serbatoio. Le dimensioni del bacino devono perciò superare la proiezione orizzontale del serbatoio di almeno 20 cm, ma non di oltre 50 cm. All'inizio della prova, la distanza tra la sommità delle laterali del bacino e il livello del combustibile non deve superare 8 cm Il bacino pieno di combustibile deve essere posto sotto il serbatoio in modo che la distanza, tra livello del combustibile nel bacino e parte inferiore del serbatoio, corrisponda all'altezza di progetto tra serbatoio del veicolo a vuoto e fondo stradale (cfr. punto 7.4). Bacino, supporto di prova, o entrambi, devono poter essere liberamente spostati Durante la fase C della prova, il bacino deve essere coperto da una griglia posta 3 cm ± 1 cm sopra il livello del combustibile. La griglia deve essere di materiale refrattario, come prescritto nell'appendice 2. Tra gli elementi che compongono la griglia non devono esserci interstizi; la griglia deve essere sostenuta al di sopra del bacino in modo che i suoi fori non siano ostruiti. La cornice intorno alla griglia deve avere una lunghezza e larghezza di 2-4 cm inferiore alle dimensioni interne del bacino in modo da lasciare uno spazio di ventilazione di 1-2 cm tra essa e le pareti del bacino Se le prove avvengono all'aperto, occorre una protezione che impedisca al vento di superare la velocità di 2,5 km/h all'altezza del bacino di combustibile. Prima della prova la griglia deve essere riscaldata a 308 K ± 5 K (35 C ± 5 C). I mattoni refrattari possono essere raffreddati con acqua affinché ogni prova successiva avvenga in condizioni identiche. 122

127 5.8. La prova deve comprendere quattro fasi (cfr. appendice 1) Fase A: preriscaldamento (figura 1) Il combustibile del bacino deve essere acceso a una distanza di almeno 3 m dal serbatoio sottoposto a prova. Dopo 60 secondi di preriscaldamento, il bacino deve essere posto sotto il serbatoio Fase B: esposizione diretta alla fiamma (figura 2) Il serbatoio deve essere esposto alla fiamma del combustibile che brucia liberamente per 60 secondi Fase C: esposizione indiretta alla fiamma (figura 3) Una volta terminata la fase B, tra il bacino acceso e il serbatoio deve essere sistemata la griglia. Il serbatoio deve essere esposto a questa fiamma ridotta per altri 60 secondi Fase D: termine della prova (figura 4) Il bacino ardente coperto dalla griglia deve essere ricollocato nella posizione originale (fase A). Se, al termine della prova, il serbatoio brucia, il fuoco deve essere immediatamente estinto I risultati della prova saranno ritenuti soddisfacenti se dal serbatoio non fuoriesce combustibile liquido. 6. RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE 6.1. La configurazione del supporto di prova deve simulare l'installazione del serbatoio sul veicolo, anche nel funzionamento dello sfiatatoio del serbatoio Il serbatoio pieno d'acqua a 293 K (20 C) al 50 % della sua capacità viene lasciato per un'ora alla temperatura ambiente di 368 K ± 2 K (95 C ± 2 C) I risultati della prova saranno ritenuti soddisfacenti se, al termine della prova, il serbatoio non perde né risulta seriamente deformato. 7. ISCRIZIONI SUL SERBATOIO DI COMBUSTIBILE Sul serbatoio deve essere apposto il marchio o la denominazione commerciale che deve essere sarà indelebile e chiaramente leggibile sul serbatoio, una volta che quest'ultimo sia installato sul veicolo. 123

128 Appendice 1 PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO Figura 1 Fase A: preriscaldamento Figura 2 Fase B: esposizione diretta alla fiamma Figura 3 Fase C: esposizione indiretta alla fiamma Figura 4 Fase D: fine della prova 124

129 Appendice 2 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATTONI REFRATTARI Resistenza al fuoco (Seger-Kegel) SK 30 Contenuto di Al 2 O % Porosità aperta (P o ) % in volume. Densità kg/m 3 Superficie effettiva perforata 44,18 % 16CE

130 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1429 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016 che approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 28 giugno 2013 la società BASF Agricultural Specialities Ltd ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600. (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 4 settembre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'autorità») riguardo all'ammissibilità della domanda. (3) Il 5 gennaio 2015 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'autorità, un progetto di relazione di valutazione in cui si valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'autorità il 21 settembre 2015, sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornato. (5) Il 4 dicembre 2015 l'autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni ( 2 ) sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico. ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600). EFSA Journal 2016;14(1):4359, 37 pp. doi: /j.efsa

131 (6) L'8 marzo 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 e il progetto del presente regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza. (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame. (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nel rapporto di riesame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. (9) È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600. (10) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. (11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ). (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Approvazione della sostanza attiva La sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell' , pag. 1). 127

132 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 128

133 ALLEGATO I Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza ( 1 ) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 Numero di registrazione nella raccolta National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd (NCIMB), Scozia: NCIMB Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD Non pertinente Concentrazione minima: 5, CFU/kg 16 settembre settembre 2026 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti; b) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione. ( 1 ) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 129

134 ALLEGATO II Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente: Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (*) Data di approvazione Scadenza dell'approvazione Disposizioni specifiche «101 Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 Numero di registrazione nella raccolta «National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd» (NCIMB), Scozia: NCIMB Numero di registrazione nella raccolta American Type Culture Collection (ATCC): SD Non pertinente Concentrazione minima: 5, CFU/kg 16 settembre settembre 2026 Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600, in particolare delle sue appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti; b) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI 600 va considerato un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.» (*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame. 16CE

135 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1430 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016 recante duecentocinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'isil (Da'esh) e di Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'isil (Da'esh) e di Al-Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 22 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del Servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag

136 ALLEGATO All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce «Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titolo: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 30th Street defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data di nascita: Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cittadinanza: indiana. N. passaporto: (a) A (passaporto indiano rilasciato il a Bombay, India), (b) M (passaporto indiano rilasciato il a Bombay, India), (c) R (passaporto indiano rilasciato il a Bombay), (d) F (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il ), (e) A (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il ), (f) K (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il ), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il ), (h) P (BOMBAY) (rilasciato il ), (i) A (MISUSE) (rilasciato il a Dubai, (j) G (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il a Rawalpindi), (k) C (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC Altre informazioni: il passaporto n. A è stato revocato dal governo indiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Dawood Ibrahim Kaskar [alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat, (q) Dawood Bhai, (r) Sheikh Farooqi, (s) Bada Seth, (t) Bada Bhai, (u) Iqbal Bhai, (v) Mucchad, (w) Haji Sahab]. Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 30th Street defence, Housing Authority, Karachi Pakistan, (c) villetta nella zona collinare di Noorabad, a Karachi. Data di nascita: Luogo di nascita: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Cittadinanza: indiana. N. passaporto: (a) A (passaporto indiano rilasciato il a Bombay, India), (b) M (passaporto indiano rilasciato il a Bombay, India), (c) R (passaporto indiano rilasciato il a Bombay), (d) F (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il ), (e) A (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il ), (f) K (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il ), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il ), (h) P (BOMBAY) (rilasciato il ), (i) A (MISUSE) (rilasciato il a Dubai, (j) G (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il a Rawalpindi), (k) C (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC Altre informazioni: (a) il passaporto n. A è stato revocato dal governo indiano, (b) il nome del padre è Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, il nome della madre è Amina Bi, il nome della moglie è Mehjabeen Shaikh. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): » 16CE

137 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1431 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

138 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AR 186,0 MA 149,7 ZZ 167, TR 179,1 ZZ 179, TR 138,8 ZZ 138, AR 186,9 CL 141,0 MA 95,0 TR 156,0 UY 140,6 ZA 182,5 ZZ 150, EG 224,7 TR 130,8 ZZ 177, AR 120,9 BR 106,9 CL 145,7 CN 160,3 NZ 158,5 UY 93,1 ZA 91,8 ZZ 125, AR 93,2 CL 107,6 TR 143,2 ZA 109,5 ZZ 113, , TR 130,5 ZZ 130,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

139 DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1432 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2016 relativa alla nomina del direttore dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, visto l'elenco di candidati stilato il 14 luglio 2016 da un comitato di selezione composto dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sulla scorta di un invito generale a presentare candidature, al fine della nomina del direttore dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. (2) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che il direttore dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sia nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione per un periodo di cinque anni non rinnovabile, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il signor Michael ADAM è nominato direttore dell'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee per il periodo dal 1 o settembre 2016 al 31 agosto Il direttore è nominato in qualità di agente temporaneo di grado AD 12, scatto La nomina è subordinata alla firma, da parte del direttore designato, della dichiarazione di indipendenza e di assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione. ( 1 ) GU L 317 del , pag

140 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2016 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Per la Commissione Il presidente Il presidente Il primo vicepresidente M. SCHULZ M. LAJČÁK F. TIMMERMANS 136

141 ALLEGATO DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI Il sottoscritto... dichiara di aver preso atto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di direttore dell'autorità in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste. Nell'agire in nome dell'autorità, il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni. Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di direttore dell'autorità è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un beneficiario. Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo né titolare di un mandato elettorale e di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Fatto a Bruxelles, il [DATA + FIRMA del direttore designato] 16CE

142 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1433 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016 relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 7 ter e7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri. (2) Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. (4) La richiesta di riconoscere che «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», 11, rue de Monceau, Parigi, Francia, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 25 luglio Il sistema copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. (5) L'esame del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. (6) Dalla valutazione del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE. ( 1 ) GU L 350 del , pag. 58. ( 2 ) GU L 140 del , pag

143 (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. Articolo 2 La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto. Articolo 3 La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati: a) qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; b) qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui i all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; c) qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

144 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1434 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2015 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8, considerando quanto segue: (1) In tutte le versioni linguistiche sono presenti alcuni errori nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione ( 2 ). (2) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/63 contiene erroneamente la parola «original», che riduce la portata dell'esclusione relativa alle passività degli istituti di credito agevolato. Per chiarire l'obiettivo politico sarebbe necessario eliminare la parola «original». (3) All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 il riferimento all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione ( 4 ). Questo riferimento dovrebbe essere sostituito con un riferimento agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013. (4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe indicare chiaramente che si fa riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, e non prima del 31 dicembre. (5) L'articolo 20, paragrafo 1, contiene un refuso. Il termine dovrebbe essere allineato a quello previsto al paragrafo 4 dello stesso articolo: il 1 o settembre ( 1 ) GU L 173 del , pag ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del , pag. 44). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del , pag. 37). 140

145 (6) L'articolo 20, paragrafo 5, deve essere allineato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio ( 1 ), al fine di assicurare coerenza nel mercato interno e nel diritto dell'unione. L'obiettivo politico è stato tenuto in considerazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ma erroneamente non è stato tenuto in considerazione all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63. (7) Altri errori sono presenti nella versione in lingua tedesca del testo dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63. (8) Il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. (9) Gli errori nel regolamento delegato (UE) 2015/63 richiedono una correzione al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a partire dal 1 o gennaio 2015, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così rettificato: 1) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.»; 2) all'articolo 5, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma degli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.»; 3) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.»; 4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all'importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l'ente è stato inserito nella vigilanza.»; 5) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).; (*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del , pag. 19).» ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU L 15 del , pag. 1). 141

146 6) [Riguarda solo la versione in lingua tedesca.] 7) [Riguarda solo la versione in lingua tedesca.] 8) all'articolo 20, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 1 o settembre di una o più delle informazioni previste all'articolo 16 ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all'articolo 5, l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data.»; 9) all'articolo 20, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a EUR a versare una somma forfettaria di EUR per i primi EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

147 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1435 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

148 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AR 186,0 MA 155,2 ZZ 170, TR 172,1 ZZ 172, TR 132,0 ZZ 132, AR 192,3 CL 143,1 TR 156,0 UY 138,9 ZA 169,5 ZZ 160, EG 230,9 TR 132,4 ZZ 181, AR 120,9 BR 106,9 CL 145,6 NZ 152,8 UY 93,1 ZA 93,9 ZZ 118, AR 93,2 CL 101,2 TR 139,2 ZA 110,5 ZZ 111, , TR 130,7 ZZ 130,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

149 DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 19 luglio 2016 che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA, visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 94 dell'accordo e l'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, considerando quanto segue: (1) Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha presentato alla comunità internazionale proposte per un approccio olistico al fine di dare una risposta economica alla crisi dei rifugiati siriani e, nell'ambito di questa iniziativa, il 12 dicembre 2015 ha specificamente richiesto un allentamento delle norme di origine applicate nell'ambito dell'accordo al fine di rafforzare le esportazioni giordane nell'unione e di creare ulteriori opportunità di impiego, in particolare per i rifugiati siriani e per la popolazione giordana. (2) Nel quadro della conferenza internazionale sul sostegno alla Siria e alla regione, tenutasi a Londra il 4 febbraio 2016, la Giordania ha espresso la sua intenzione di promuovere la partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale nel paese e, in tale contesto, di creare opportunità di impiego per i rifugiati siriani entro un anno dalla conferenza, con l'obiettivo generale di innalzare tale livello ad approssimativamente nei prossimi anni. (3) Un allentamento temporaneo delle norme di origine applicabili consentirebbe a determinate merci prodotte in Giordania di essere soggette a norme di origine per la determinazione del trattamento preferenziale all'importazione nell'unione meno rigorose di quanto sarebbero altrimenti. Questo allentamento temporaneo delle norme di origine applicabili farebbe parte del sostegno dell'unione alla Giordania nel contesto della crisi siriana, con lo scopo di attenuare i costi imposti dall'accoglienza di un gran numero di rifugiati siriani. (4) L'Unione ritiene che il richiesto allentamento delle norme di origine contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo generale di creare approssimativamente opportunità di impiego per i rifugiati siriani. (5) L'allentamento delle norme di origine sarebbe soggetto a determinate condizioni al fine di garantire un beneficio agli esportatori che contribuiscono allo sforzo giordano di dare impiego ai rifugiati siriani. (6) L'allegato della presente decisione si applica alle merci prodotte in stabilimenti di produzione situati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate in Giordania che contribuiscono alla creazione di opportunità di impiego per i rifugiati siriani e la popolazione giordana. (7) L'obiettivo della presente iniziativa è stimolare gli scambi commerciali e gli investimenti in tali zone di sviluppo e aree industriali, contribuendo in tal modo a offrire migliori opportunità economiche e occupazionali ai rifugiati siriani e alla popolazione giordana. 145

150 (8) L'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo dovrebbe pertanto essere integrato al fine di precisare l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere originario. Tale elenco integrativo delle lavorazioni o trasformazioni dovrebbe essere basato sulle norme di origine applicate dall'unione alle importazioni dai paesi meno avanzati nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate/iniziativa «tutto tranne le armi». (9) Dovrebbe esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione che istituisce un elenco integrativo delle lavorazioni e delle trasformazioni in uno specifico impianto di produzione, se tale impianto non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, punto 1, dell'allegato della presente decisione. (10) Dovrebbe altresì esistere la possibilità di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'allegato della presente decisione relativamente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2 dell'allegato della presente decisione che siano importati in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell'unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'unione, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia dell'unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo. (11) La presente decisione dovrebbe essere valida per un limitato periodo di tempo sufficiente a incentivare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro aggiuntivi, e dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre L'Unione e la Giordania effettueranno una revisione intermedia ai sensi dell'articolo 1, punto 7, dell'allegato della presente decisione, e potranno modificare tale allegato mediante una decisione del comitato di associazione alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione. (12) Il conseguimento da parte della Giordania dell'obiettivo, stabilito nell'ambito della conferenza internazionale del 4 febbraio 2016, di creare approssimativamente opportunità di impiego per i rifugiati siriani rappresenterebbe una tappa significativa anche per l'attuazione della presente decisione; dopo il raggiungimento del quale, l'unione e la Giordania prenderanno in considerazione l'ulteriore semplificazione della misura di sostegno. Questo richiederebbe una modifica dell'allegato della presente decisione mediante una decisione del comitato di associazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è modificato e integrato dall'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione, precisa le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in specifiche zone geografiche connesse all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario. Articolo 3 L'allegato costituisce parte integrante della presente decisione. 146

151 Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del comitato di associazione. Essa si applica fino al 31 dicembre Fatto ad Amman, il 19 luglio 2016 Per il comitato di associazione UE-Giordania S. AL-KHARABSHEH 147

152 ALLEGATO «ALLEGATO II bis ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO A. Definizione di origine Articolo 1 Disposizioni comuni 1. Per i prodotti di cui all'articolo 2 è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo n. 3 se tali prodotti rispettano le seguenti condizioni: a) le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati in una delle seguenti zone di sviluppo e aree industriali: Alhussein Bin Abdullah II Industrial City Alkarak, Aljeeza Industrial Area Amman, Alqastal Industrial Area Amman, Al Quwayrah Industrial Area- Aqaba, Al Tajamuat Industrial City Sahab, Dulail Industrial City Zarqa, El-Hashmieh Industrial Area- Zarqa, El- Ressaiefeh Industrial Areas- Zarqa, El-Sukhneh Industrial Area- Zarqa, Irbid Development Zone e Irbid Alhassan Industrial City, King Abdullah II Bin Alhussein City Sahab, King Hussein Bin Talal Development Zone Mafraq (compresa Mafraq Industrial City), Màan Development Zone Màan, Marka Industrial Area Amman, Muwaqqar Industrial City Amman, Wadi El-Eisheh Industrial Area- Zarqa; e b) la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato in tali zone di sviluppo e aree industriali in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % per il primo e il secondo anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato, e di almeno il 25 % a partire dall'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente allegato. La percentuale è calcolata in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente allegato e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupatisu base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di dodici mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania. 2. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare il rispetto delle condizioni di cui al punto 1, concedono agli esportatori dei prodotti che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se dette condizioni non sono più soddisfatte. B. Prova dell'origine 3. Una prova dell'origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione in lingua inglese: «Derogation Annex II(a) of Protocol 3 name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan». C. Cooperazione amministrativa 4. Quando, a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del presente protocollo, come modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania ( 1 ), le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell'unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all'articolo 2 soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al punto 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini. ( 1 ) Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Giordania del 15 giugno 2006 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 209 del , pag. 30). 148

153 D. Relazione, monitoraggio e revisione 6. Ogni anno, dopo l'entrata in vigore del presente allegato, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti del presente allegato, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di 8 cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile, nonché un elenco che identifica le società che producono in zone di sviluppo e aree industriali e precisa la percentuale di rifugiati siriani che ciascuna di esse ha impiegato su base annua. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio del presente allegato nel quadro degli attuali organismi istituiti nell'ambito dell'accordo di associazione, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti prendono inoltre in considerazione il coinvolgimento nel processo di monitoraggio delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale. 7. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente allegato le parti effettuano una revisione intermedia per stabilire se sia necessario apportare modifiche alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente allegato e dell'evoluzione del conflitto in Siria. Sulla base di tale revisione intermedia, il comitato di associazione può prendere in considerazione eventuali modifiche del presente allegato. 8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di circa permessi di lavoro a loro destinati, le parti esamineranno la possibilità di semplificare ulteriormente le disposizioni del presente allegato prendendo in considerazione gli sviluppi della crisi dei rifugiati siriani Il comitato di associazione può modificare il presente allegato in tal senso. E. Sospensione temporanea 9. a) L'Unione può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o unospecifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui al pargrafo 1. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia attribuibile alla Giordania o a un impianto di produzione. b) Se entro 90 giorni dalla data in cui la questione è stata deferita al comitato di associazione, esso non dichiara che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, o non modifica il presente allegato, l'applicazione del presente allegato è sospesa. La portata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall'unione al comitato di associazione. c) Il comitato di associazione può anche decidere di prorogare il termine di 90 giorni, nel qual caso la sospensione ha effetto se il consiglio di associazione non ha adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato. d) L'applicazione del presente allegato può riprendere se il comitato di associazione decide in tal senso. e) In caso di sospensione, il presente allegato continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento alle merci che, alla data di sospensione temporanea, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell'unione, e per le quali è stata compilata una prova dell'origine secondo le disposizioni del presente allegato prima della data di sospensione temporanea. F. Meccanismo di salvaguardia 10. Qualora un prodotto di cui all'articolo 2, che beneficia dell'applicazione del presente allegato, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell'unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell'unione, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia dell'unione, a norma degli articoli 24 e 26 dell'accordo, l'unione può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l'applicazione del presente allegato è sospesa per quanto riguarda tale prodotto finché il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o finché non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato d'associazione. G. Entrata in vigore e applicazione 11. Il presente allegato si applica dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato di associazione, alla quale esso è allegato, e fino al 31 dicembre

154 Articolo 2 Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni L'elenco dei prodotti cui il presente allegato si applica e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell'allegato II sono riportati qui di seguito. L'allegato I del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente le note introduttive all'elenco dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo si applica mutatis mutandis al seguente elenco, con gli emendamenti riportati qui di seguito: Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base: fibre di vetro; fibre di metallo. Il testo della nota 7.3 è sostituito dal seguente: Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. ex capitolo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato ex capitolo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2707 Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 1 ) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 150

155 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 2 ) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ( 1 ) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 151

156 ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2843 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 ex 2852 Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Composti di mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 29 Prodotti chimici organici, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2905 Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 152

157 ; ; Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2932 Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2933 Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 153

158 capitolo 31 Concimi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ( 3 ) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3404 Cere artificiali e cere preparate: a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 154

159 capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3805 Essenza di trementina al solfato, depurata Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto «Gomme-esteri» Fabbricazione a partire da acidi resinici o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3807 Pece nera (pece di catrame vegetale) Distillazione del catrame di legno o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 155

160 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Sorbitolo diverso da quello della sottovoce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 39 Materie plastiche e lavori di plastica, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3907 Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 4 ) o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Poliestere Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 156

161 ex 3920 Fogli e pellicole di ionomeri Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 3921 Fogli di plastica, metallizzati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron ( 5 ) o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 40 Gomma e lavori di gomma, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma Rigenerazione di pneumatici usati altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 4101 a 4103 Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) o 1 c) del capitolo 41 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 157

162 da 4104 a 4106 Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci , , , , o o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 4107, 4112, 4113 Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottovoci , , , , e solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: tavole, croci e manufatti simili Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate altro Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 ex capitolo 44 Legno; carbone di legna e lavori di legno, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 158

163 ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa da ex 4410 a ex 4413 Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Fabbricazione di liste o modanature ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato ex 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Liste e modanature Fabbricazione di liste o modanature ex 4421 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409 ex capitolo 51 Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5106 a 5110 Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 6 ) da 5111 a 5113 Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: Tessitura ( 6 ) o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 52 Cotone, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5204 a 5207 Filati di cotone Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 6 ) 159

164 da 5208 a 5212 Tessuti di cotone: Tessitura ( 6 ) o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5306 a 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 6 ) da 5309 a 5311 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: Tessitura ( 6 ) Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5401 a 5406 Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ( 6 ) 5407 e 5408 Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: Tessitura ( 6 ) o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 5501 a 5507 Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco Estrusione di fibre sintetiche o artificiali da 5508 a 5511 Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura ( 6 ) da 5512 a 5516 Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: Tessitura ( 6 ) o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 160

165 ex capitolo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa ( 6 ) 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: feltri all'ago Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia: i filati di polipropilene della voce 5402, le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 6 ) altro Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto, o Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ( 6 ) 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili altro Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ( 6 ) 5605 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco ( 6 ) 161

166 5606 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o Filatura accompagnata da floccaggio o Floccaggio accompagnato da tintura ( 6 ) capitolo 57 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa O Fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ( 6 ) Tuttavia: i filati di polipropilene della voce 5402, le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto ex capitolo 58 Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: Tessitura ( 6 ) o Stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5805 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 162

167 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o stampa 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili Tessitura altro Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ( 6 ) 5905 Rivestimenti murali di materie tessili: impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura altro Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 6 ): 163

168 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: tessuti a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ( 6 ) altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura altro Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura 5907 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 5908 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: reticelle ad incandescenza, impregnate Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 5909 a 5911 Manufatti tessili per usi industriali: dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 Tessitura 164

169 tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 Tessitura ( 6 ) altro Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco ( 6 ) o Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura capitolo 60 Tessuti a maglia Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta Fabbricazione a partire da tessuti altro Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ( 6 ) ex capitolo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Fabbricazione a partire da tessuti 165

170 6213 e 6214 Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: ricamati Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) O Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 ) O Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 6 )( 7 ) altro Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 6 )( 7 ) 6217 Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: ricamati Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 ) equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ( 7 ) tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 166

171 ex capitolo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto da 6301 a 6304 Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento: in feltro, non tessuti Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) altro: ricamati Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ( 7 )( 8 ) altro Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 6305 Sacchi e sacchetti da imballaggio Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ( 6 ) 6306 Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: non tessuti Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) altro Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ( 6 )( 7 ) o Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 6308 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 167

172 ex capitolo 64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto capitolo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 6803 Lavori di ardesia naturale o agglomerata Fabbricazione a partire da ardesia lavorata ex 6812 Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 6814 Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) capitolo 69 Prodotti ceramici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 70 Vetro e lavori di vetro, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7006 Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ( 9 ) Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce

173 altro Fabbricazione a partire da materiali della voce Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7013 Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 7019 Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o lana di vetro ex capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7106, 7108 e 7110 Metalli preziosi: greggi Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni semilavorati o in polvere Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi 169

174 ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi 7115 Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7117 Minuterie di fantasia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 73 Lavori ferro o acciaio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Fabbricazione a partire da materiali della voce , 7305 e 7306 Tubi e profilati cavi di ferro o di acciaio Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224 ex 7307 Accessori per tubi di acciai inossidabili Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 7308 Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati ex 7315 Catene antisdrucciolevoli Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 74 Rame e lavori di rame, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7403 Rame raffinato e leghe di rame, greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 170

175 ex capitolo 76 Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7601 Alluminio greggio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 7607 Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 ex capitolo 78 Piombo e lavori di piombo, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 7801 Piombo greggio: piombo raffinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce altro Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati capitolo 80 Stagno e lavori di stagno Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex capitolo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8206 Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 8211 Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8214 Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 8215 Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati 171

176 ex capitolo 83 Lavori diversi di metalli comuni, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8302 Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 8306 Statuette e altri oggetti ornamentali, di metalli comuni Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8401 Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8407 Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8408 Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8482 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 172

177 8501, 8502 Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8513 Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8519 Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8523 Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8526 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 173

178 8527 Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8528 Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da 8535 a 8537 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto da ex a ex e ex Circuiti integrati monolitici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte 8544 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8545 Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8546 Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 174

179 8547 Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8548 Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9002 Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9033 Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 91 Orologeria Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 175

180 capitolo 94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 9506 Mazze da golf e parti delle mazze Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf ex capitolo 96 Lavori diversi, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9601 e 9602 Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 9603 Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9605 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti Ogni articolo dell'assortimento deve rispettare la norma applicabile qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento 176

181 9606 Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9608 Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce 9612 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Accendini tascabili, a gas, ricaricabili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 9614 Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ( 1 ) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3. ( 2 ) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nella nota introduttiva 7.2. ( 3 ) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. ( 4 ) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. ( 5 ) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico misurato secondo l'astm-d dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) è inferiore al 2 %. ( 6 ) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ( 7 ) Cfr. la nota introduttiva 6. ( 8 ) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. ( 9 ) SEMII Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.» 16CE

182 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1437 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2016 che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'unione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) Per garantire un accesso rapido su base non discriminatoria alle informazioni previste dalla regolamentazione e metterle a disposizione degli utenti finali, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha l'obbligo di predisporre e gestire un punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»). Il punto di accesso dovrebbe essere concepito come portale accessibile attraverso il sito web dell'esma e, dato il suo ruolo di centralizzazione, non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione. Il punto di accesso dovrebbe consentire di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate da tutti i meccanismi ufficialmente stabiliti, evitare la duplicazione dello stoccaggio dei dati e ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dello scambio dei dati. (2) Per agevolare la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione e garantire il rapido accesso a tali informazioni, il punto di accesso dovrebbe offrire agli utenti finali la possibilità di effettuare la ricerca in base all'identità dell'emittente, allo Stato membro d'origine o al tipo di informazione prevista dalla regolamentazione. Allo stesso tempo il punto di accesso dovrebbe consentire agli utenti finali di accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione da loro richieste attraverso collegamenti ipertestuali al sito web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove tali informazioni sono stoccate. (3) Il corretto funzionamento del punto di accesso e il suo collegamento con i meccanismi ufficialmente stabiliti dipendono dalla sicurezza, dall'efficacia, dall'efficienza e dall'adattabilità delle tecnologie della comunicazione utilizzate. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Tuttavia, dati i continui sviluppi nelle tecnologie della comunicazione e l'esigenza di garantire l'integrità e la sicurezza dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'esma e i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero collaborare per individuare e mettere in atto in futuro tecnologie della comunicazione alternative. Inoltre, qualora l'esma ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a tal fine sia inefficace, dovrebbe essere in grado di indicare quali tecnologie di comunicazione alternative devono essere utilizzate dal punto di accesso e dai meccanismi ufficialmente stabiliti. (4) Per consentire le ricerche transfrontaliere e ottenere risultati della ricerca accurati, il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe utilizzare un identificativo univoco per ciascun emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'armonizzazione degli identificativi univoci utilizzati dai meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbe consentire agli utenti finali del punto di accesso di individuare più prontamente gli emittenti riguardo ai quali cercano informazioni. Inoltre, data l'integrazione dei mercati finanziari a livello ( 1 ) GU L 390 del , pag

183 internazionale, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare identificativi univoci che siano accettati a livello internazionale, che siano idonei ad essere assegnati a qualsiasi emittente e coerenti nel tempo, che abbiano un impatto finanziario limitato sugli emittenti e sui meccanismi ufficialmente stabiliti e che tengano conto degli sviluppi futuri in questo settore. Pertanto, i meccanismi ufficialmente stabiliti dovrebbero utilizzare come identificativo univoco degli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato gli identificativi dei soggetti giuridici. (5) Ai fini del funzionamento efficace del punto di accesso è necessario armonizzare il formato utilizzato per lo scambio di informazioni tra il punto di accesso e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Pertanto, il formato idoneo per lo scambio di informazioni dovrebbe essere individuato tenendo conto degli attributi di sicurezza relativi alla convalida e allo scambio dei formati standard più comunemente utilizzati sul mercato. Poiché il punto di accesso non dovrebbe assumere le funzioni dei meccanismi ufficialmente stabiliti per quanto riguarda lo stoccaggio delle informazioni previste dalla regolamentazione, il formato di scambio delle informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe determinare i metadati sulle informazioni previste dalla regolamentazione che il meccanismo ufficialmente stabilito dovrebbe abilitare per consentire la ricerca mirata e l'accesso rapido degli utenti finali alle informazioni previste dalla regolamentazione. (6) La definizione di un elenco comune di tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione dovrebbe consentire agli investitori una migliore comprensione delle informazioni cui si applicano i requisiti di accuratezza, completezza e diffusione tempestiva da parte degli emittenti ai sensi della direttiva 2004/109/CE. La denominazione e la classificazione comuni delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti affinché gli utenti finali possano accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione tramite il punto di accesso dovrebbero consentire agli utenti finali di concentrare le loro ricerche sulle tipologie di informazioni che li interessano e determinare incrementi di efficienza nel processo decisionale degli investitori. (7) La visualizzazione o lo scaricamento da parte degli utenti finali di documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione dipendono dalle politiche tariffarie applicate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro. Tuttavia, i meccanismi ufficialmente stabiliti non dovrebbero addebitare al punto di accesso la fornitura di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione. (8) È necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per garantire l'utilizzo degli identificativi dei soggetti giuridici come identificativo univoco per gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È inoltre necessario dare ai meccanismi ufficialmente stabiliti e agli emittenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le modifiche legislative e tecnologiche necessarie per lo stoccaggio e la marcatura delle informazioni ai fini della classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione. (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'esma ha presentato alla Commissione. (10) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), nell'ambito dell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si fonda il presente regolamento, l'esma ha effettuato consultazioni pubbliche, analizzato i potenziali costi e benefici e chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento. Al tempo stesso l'esma ha tenuto conto dei requisiti tecnici del sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese di cui alla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il punto di accesso elettronico europeo L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituisce un portale web, denominato punto di accesso elettronico europeo (di seguito «il punto di accesso»), per l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione, che consente agli utenti finali la ricerca delle informazioni previste dalla regolamentazione stoccate nei meccanismi ufficialmente stabiliti. Il portale è accessibile tramite il sito web dell'esma. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 84). ( 2 ) Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del , pag. 1). 179

184 Articolo 2 Tecnologie della comunicazione, disponibilità e livello di assistenza del punto di accesso 1. Sono garantite la sicurezza e l'integrità dei metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione scambiate tra i meccanismi ufficialmente stabiliti e il punto di accesso. Per collegarsi tra loro, il punto di accesso e ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizzano il protocollo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). 2. L'ESMA collabora con i meccanismi ufficialmente stabiliti per individuare e mettere in atto una tecnologia di comunicazione alternativa all'https e definirne il calendario di attuazione. 3. Qualora l'esma ritenga, sulla base di criteri tecnici oggettivi, che la cooperazione richiesta a norma del paragrafo 2 sia inefficace per garantire la sicurezza e l'integrità dello scambio di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, l'esma può specificare una tecnologia di comunicazione alternativa all'https. 4. Il punto di accesso è facilmente scalabile e adattabile alle variazioni del volume delle ricerche e dei metadati che i meccanismi ufficialmente stabiliti devono trasmettere. 5. Il punto di accesso è a disposizione degli utenti finali almeno per il 95 % del tempo ogni mese. 6. Il back up del sistema del punto di accesso è effettuato con cadenza almeno giornaliera. 7. L'ESMA fornisce assistenza agli utenti finali del punto di accesso e ai meccanismi ufficialmente stabiliti durante l'orario di lavoro dell'esma, come stabilito dal suo direttore esecutivo e pubblicato sul sito web dell'esma. Articolo 3 Funzione di ricerca 1. Il punto di accesso offre i seguenti criteri di ricerca: a) il nome degli emittenti dai quali provengono le informazioni previste dalla regolamentazione; b) l'identificativo univoco degli emittenti di cui all'articolo 7; c) lo Stato membro d'origine dell'emittente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE; d) la classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo Il punto di accesso abilita gli utenti finali a effettuare ricerche dei nomi degli emittenti in tutte le versioni linguistiche disponibili dei nomi stessi stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti. 3. Il punto di accesso fornisce i risultati della ricerca conformemente ai criteri di ricerca selezionati dagli utenti finali. I risultati della ricerca appaiono sotto forma di elenco di metadati come stabilito alla sezione A dell'allegato. Articolo 4 Agevolazione dell'accesso tramite il punto di accesso 1. I metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla sezione A dell'allegato comprendono collegamenti ipertestuali alla pagina specifica dei siti web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Tali pagine web comprendono collegamenti ipertestuali a tutte le versioni linguistiche dei documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione diffuse dagli emittenti e stoccate dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. 180

185 2. Nella misura del possibile, il punto di accesso fornisce agli utenti finali l'accesso al suo sistema di ricerca tramite browser, compresi quelli su dispositivi mobili. Articolo 5 Tecnologie della comunicazione, assistenza e manutenzione da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti 1. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il suo collegamento con il punto di accesso sia disponibile almeno per il 95 % del tempo ogni mese. 2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito fornisce assistenza al punto di accesso durante il suo orario di lavoro, al fine di mantenere il collegamento con il punto di accesso e attuare la procedura in caso di incidente. Tali servizi di assistenza sono forniti in una lingua comunemente utilizzata per le comunicazioni elettroniche. Articolo 6 Agevolazione dell'accesso da parte dei meccanismi ufficialmente stabiliti 1. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito assicura che il punto di accesso possa estrarre i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione. 2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione che ha stoccato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. 3. I metadati comprendono collegamenti ipertestuali alle pagine web dei meccanismi ufficialmente stabiliti dove gli utenti finali hanno la possibilità di visualizzare e scaricare documenti contenenti le informazioni previste dalla regolamentazione. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito mette a disposizione tutte le versioni linguistiche di tali documenti diffusi dagli emittenti e stoccati dai meccanismi ufficialmente stabiliti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. 4. Qualora venga modificato un documento contenente informazioni previste dalla regolamentazione, il meccanismo ufficialmente stabilito interessato aggiorna immediatamente i metadati relativi al documento in questione. 5. I meccanismi ufficialmente stabiliti non addebitano al punto di accesso la trasmissione di metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione. Articolo 7 Identificativo univoco utilizzato dai meccanismi ufficialmente stabiliti Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza come identificativi univoci per tutti gli emittenti gli identificativi dei soggetti giuridici (LEI). Articolo 8 Formato comune per la trasmissione dei metadati 1. Per trasmettere al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione, ciascun meccanismo ufficialmente stabilito utilizza un formato basato sul linguaggio di marcatura estensibile (XML). 2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito trasmette al punto di accesso i metadati relativi alle informazioni previste dalla regolamentazione nel formato stabilito alla sezione A dell'allegato. 181

186 Articolo 9 Elenco comune e classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione 1. L'elenco comune delle tipologie di informazioni previste dalla regolamentazione include le seguenti informazioni: a) le relazioni finanziarie annuali e le relazioni di revisione annuali, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE; b) le relazioni finanziarie semestrali e le relazioni di revisione semestrali ovvero le revisioni limitate, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE; c) i pagamenti ai governi, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE; d) lo Stato membro d'origine scelto, comprese le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE; e) le informazioni privilegiate che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); f) le notifiche relative ai diritti di voto, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE; g) l'acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE; h) il totale dei diritti di voto e del capitale, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE; i) le modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari, comprese tutte le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE; j) tutte le informazioni che non rientrano nelle lettere da a) a i) ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE. 2. Ciascun meccanismo ufficialmente stabilito classifica tutte le informazioni previste dalla regolamentazione conformemente alla sezione B dell'allegato. Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Tuttavia, gli articoli 7 e 9 si applicano a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del , pag. 16). 182

187 ALLEGATO SEZIONE A Scambio di informazioni Formato dei metadati da trasmettere Campo dei metadati Nome dell'emittente (in tutte le lingue utilizzate dall'emittente) Caratteristiche del campo dei metadati campo alfanumerico a contenuto libero, codifica UTF-8 Stato membro d'origine dell'emittente codice dello Stato a 2 caratteri, ISO Identificativo univoco Tipologia delle informazioni previste dalla regolamentazione Uniform Resource Locator (URL) codice LEI, ISO 17442:2012, campo alfanumerico, 20 caratteri tassonomia secondo l'elenco comune delle informazioni previste dalla regolamentazione stabilito alla sezione B del presente allegato campo alfanumerico. Il collegamento ipertestuale deve permettere l'accesso a tutti i documenti contenenti informazioni previste dalla regolamentazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in funzione dei criteri di ricerca. SEZIONE B Classi e sottoclassi delle informazioni previste dalla regolamentazione Classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione Base giuridica 1. Informazioni periodiche previste dalla regolamentazione 1.1. Relazioni finanziarie annuali e relazioni di revisione annuali 1.2. Relazioni finanziarie semestrali e relazioni di revisione semestrali/revisioni limitate tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE 1.3. Pagamenti ai governi tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2004/109/CE 2. Informazioni previste dalla regolamentazione fornite su base continuativa 2.1. Stato membro d'origine tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE 2.2. Informazioni privilegiate tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE 2.3. Notifiche di partecipazioni rilevanti tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/109/CE 2.4. Acquisizione o cessione di azioni proprie dell'emittente tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/109/CE 2.5. Totale dei diritti di voto e del capitale tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2004/109/CE 2.6. Modifiche dei diritti inerenti alle categorie di azioni o di valori mobiliari tutte le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2004/109/CE 183

188 Classificazione delle informazioni previste dalla regolamentazione Base giuridica 3. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare 3.1. Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare tutte le informazioni che non rientrano nelle sottoclassi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e ai punti da 2.1 a 2.6, ma che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, ha comunicato in ottemperanza a un obbligo previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE 16CE

189 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1438 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oriel Sea Minerals» presentata dall'irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oriel Sea Minerals» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Oriel Sea Minerals» (DOP) è registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Carlos MOEDAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 155 del , pag. 11. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 16CE

190 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1439 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2016 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oriel Sea Salt» presentata dall'irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oriel Sea Salt» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Oriel Sea Salt» (DOP) è registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Carlos MOEDAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 141 del , pag. 21. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 16CE

191 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1440 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

192 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 168,9 ZZ 168, TR 179,1 ZZ 179, TR 133,1 ZZ 133, AR 137,6 CL 187,3 TR 156,0 UY 185,1 ZA 183,1 ZZ 169, EG 230,9 TR 127,5 ZZ 179, AR 120,9 BR 106,9 CL 155,3 NZ 131,3 UY 93,1 ZA 94,3 ZZ 117, AR 93,2 CL 103,1 TR 136,8 ZA 115,9 ZZ 112, , TR 130,6 ZZ 130,6 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

193 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1441 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2016 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 5670] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ( 4 ) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone dell'estonia. (2) Nell'agosto 2016 si sono verificati un focolaio di peste suina africana nei suini domestici e un caso in un suino selvatico nella contea di Saare in Estonia, in una zona che non figura attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di questo focolaio e il caso occorso nei suini selvatici costituiscono un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone dell'estonia dovrebbero di conseguenza essere elencate nell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'unione relativo alle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) GU L 18 del , pag. 11. ( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell' , pag. 63). 189

194 (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2016 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 190

195 Estonia Lettonia Lituania 191

196 Polonia 192

197 Estonia 193

198 194

199 Lettonia 195

200 196

201 Lituania 197

202 Polonia Estonia 198

203 199

204 Lettonia 200

205 Lituania Polonia 201

206 Italia 16CE2185 VITTORIA ORLANDO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 083 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 202

207 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

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211 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

212 * * 14,00

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