COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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1 COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

2 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento Articolo 2 Definizione di suolo pubblico Articolo 3 Modalità per le concessioni di occupazione Articolo 4 Occupazioni di urgenza Articolo 5 Richiesta di occupazione Articolo 6 Pronuncia sulla richiesta Articolo 7 Rilascio dell atto di concessione o di autorizzazione Articolo 8 Obblighi del concessionario Articolo 9 Decadenza della concessione o dell autorizzazione Articolo 10 Revoca della concessione o dell autorizzazione Articolo 11 Rinnovo della concessione o dell autorizzazione Articolo 12 Sospensione dell occupazione Articolo 13 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive Articolo 14 Autorizzazione ai lavori Articolo 15 Occupazioni occasionali Articolo 16 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico Articolo 17 Occupazioni con tende, insegne ed arredi similari Articolo 18 Affissioni Articolo 19 Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari Articolo 20 Esposizione di merci Articolo 21 Mestieri girovaghi ed artistici Articolo 22 Concessioni di suolo pubblico per l esercizio del commercio Articolo 23 (Abrogato) Articolo 24 Istituzione del Canone Articolo 25 Inapplicabilità del Canone Articolo 26 Classificazione de territorio comunale Articolo 27 Durata delle occupazioni Articolo 28 Determinazione della misura di tariffa base Articolo 29 Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell occupazione Articolo 30 Criteri ordinari di determinazione del canone Articolo 31 Criteri particolari di determinazione del Canone Occupazione realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi Articolo 32 Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzato Articolo 33 Occupazioni di suolo poste in essere da spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante Articolo 34 Occupazioni con impalcature e cantieri per l esercizio dell attività edilizia Articolo 35 Occupazioni in occasione di fiere gestite da unico concessionario Articolo 36 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti Articolo 37 Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico Articolo 38 Occupazioni poste in essere per attività culturali, sportive e politiche Articolo 39 Modalità e termini di pagamento del Canone Articolo 40 Versamenti omessi o tardivi Articolo 40.Bis Sanzioni per occupazioni abusive Articolo 41 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi Articolo 42 Funzionario responsabile Articolo 43 Disciplina transitori Articolo 44 Disposizioni finali Articolo 45 Entrata in vigore del presente Regolamento

3 Articolo 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo n Articolo 2. Definizione di suolo pubblico 1. Con i termini suolo pubblico e spazio pubblico, usati nel presente Regolamento si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada. 2. Sono escluse dall area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale. Articolo 3. Modalità per le concessioni di occupazione 1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia, su richiesta dell'interessato. 2. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio di Polizia Municipale in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada. 3. La concessione per le occupazioni occasionali di cui all art. 15 si intende accordata a seguito di richiesta da presentare al Protocollo generale almeno cinque giorni prima dell occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e di ogni altra normativa in materia. 4. Nei casi di occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale secondo le modalità stabilite dall art L autorizzazione è richiesta anche per l allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, qualora l occupazione non sia riconducibile alle fattispecie previste dall art. 25, comma 2, lett. g) e q). 6. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell art. 10. Articolo 4. Occupazioni di urgenza 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria. 2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall art Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell avvenuta occupazione al Servizio di Polizia Municipale, via fax o mediante telegramma. 4. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

4 Articolo 5. Richiesta di occupazione 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita al Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all arrivo. 2. La richiesta deve contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) L ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura, evidenziato a mezzo di eventuale planimetria in scala adeguata; c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area; d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati. 3. Nei casi di occupazioni con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell esame della richiesta. Articolo 6. Pronuncia sulla richiesta 1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Settori comunali per il rilascio. 2. All atto della presentazione della richiesta oppure successivamente, in attesa del rilascio del provvedimento concessorio, viene reso noto, mediante comunicazione ai soggetti individuati nell art. 7 della legge n. 241/90, l avvenuto avvio del procedimento, l unità organizzativa competente, il nome del responsabile del procedimento ed il termine della sua conclusione. Detta procedura non è necessaria nel caso in cui il rilascio sia previsto nei dieci giorni successivi alla richiesta. 3. Le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall ufficio competente nel termine stabilito dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. 4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego. Articolo 7. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione 1. Il Dirigente, così come individuato all art. 3, rilascia l atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. 2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione e l ammontare del canone, salvo verifica dell esatta superficie occupata, nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. 3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione. 4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata: a) a termine per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

5 c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi; d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. 5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione. 6. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'amministrazione Comunale. 7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. 8. Il concessionario per ottenere lo svincolo della garanzia eventualmente prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori di cui al comma 6. Articolo 8. Obblighi del concessionario 1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate al richiedente e non ne è consentita la cessione. 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi. 3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. 4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. 5. A garanzia, il Comune, specie quando l occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione. 6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso. Articolo 9. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione 1. Sono cause della decadenza della concessione o dell autorizzazione: a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo; c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti; d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nella legge , n. 112 e Regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale , n. 248; e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Per gli assegnatari giornalieri di posteggi resisi vacanti ("spuntisti"), il mancato pagamento del canone comporta il decadimento dalla graduatoria con conseguente azzeramento delle presenze.

6 Articolo 10. Revoca della concessione o dell'autorizzazione 1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. 2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo. Tale restituzione viene promossa d ufficio contestualmente all atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. Articolo 11. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione 1. E facoltà dell Ente rinnovare a scadenza i provvedimenti di concessione e di autorizzazione. 2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, richiesta di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. Articolo 12. Sospensione dell occupazione 1. E sempre possibile disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell interesse della viabilità. Articolo 13. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi 1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio atto per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. Articolo 14. Autorizzazione ai lavori 1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi. Articolo 15. Occupazioni occasionali 1. Le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento purché non abbiano durata superiore a ore 6. Articolo 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico 1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.

7 2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l altezza dei fili dal suolo. Articolo 17. Occupazioni con tende, insegne ed arredi similari 1. Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l autorizzazione edilizia. 2. Per ragioni di arredo urbano, può essere disposta la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato. Articolo 18. Affissioni 1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. Articolo 19. Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari 1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate fatto salvo il rispetto della normativa in materia urbanistica. Articolo 20. Esposizione di merce 1. L esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico ed è soggetta alla relativa concessione comunale. 2. All esterno di laboratori artigianali, adibiti alla produzione di pizza, prodotti di gastronomia, gelati e pasticceria in genere, possono essere tenute sedie e panche in numero tale da non arrecare intralcio al traffico pedonale e veicolare, nel pieno rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada. 3. Nei giorni di mercato, l esposizione delle merci all esterno dei negozi è consentita, ove possibile, purché l occupazione risulti arretrata rispetto al filo dei banchi di vendita di metri uno con un fronte non superiore comunque a metri tre. Sotto i porticati e sui marciapiedi, l esposizione è consentita, nelle rispetto delle anzidette prescrizioni, purché risulti uno spazio per il transito pedonale non inferiore a metri due. 4. In occasione di fiere, feste, sagre ed iniziative varie, l esposizione delle merci all esterno dei negozi, ove possibile, può avvenire compatibilmente con le esigenze organizzative della manifestazione e previ accordi con gli organizzatori medesimi, alle stesse condizioni indicate nel comma Negli altri giorni invece, l esposizione delle merci è consentita, purché compatibile con le norme contenute nel vigente codice della strada. 6. Su aree pubbliche o su aree private date in concessione al Comune, l esposizione effettuata a soli scopi promozionali o pubblicitari è soggetta alla sola autorizzazione all occupazione di suolo pubblico da richiedere con le modalità di cui al precedente art. 3. Articolo 21. Mestieri girovaghi ed artistici 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici, quali cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, ecc., non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività, senza avere ottenuto la concessione per l occupazione. 2. Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un ora sullo stesso luogo.

8 3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche appositamente individuate e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri. Articolo 22. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio 1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dei Comune. 2. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l igiene annonaria, il rispetto del verde, dell arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, e, comunque, nel rispetto della legge n. 112/91 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248/ E facoltà del Dirigente vietare, con proprio provvedimento motivato, l uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l occupazione. 1. ABROGATO Articolo 23. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive Articolo 24. Istituzione del canone 1. Il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall 'art 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall art. 31, comma 20, della Legge n. 448 del 23/12/98, esclude l applicazione nel proprio territorio della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/93 e assoggetta, invece, a far tempo dal l'occupazione sia permanente che temporanea del suolo e spazio pubblici, così come individuati all articolo 2 del presente Regolamento, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Articolo 25. Inapplicabilità del canone 1. Il canone non si applica alle occupazione con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle tende solari poste a copertura dei balconi. 2. Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazione: a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi dallo stato, da enti pubblici di cui all art. 87, comma 1 lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

9 d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) gli accessi carrabili; g) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e di durata non superiore a 24 ore; g-bis) per esonerare dal versamento del canone a titolo di patrocinio comunale (a seguito di autorizzazione della Giunta) le iniziative o manifestazioni di cui alla lettera g) in caso di attività di vendita, di somministrazione o comunque a rilevanza economica e/o di durata superiore a 24 ore, occorre che venga predisposta idonea determinazione dirigenziale che quantifichi l importo del Canone, ne disponga l esenzione previa attestazione della congruità delle previsioni di bilancio inerenti la Cosap temporanea, nonché disponga l iscrizione all albo dei beneficiari del soggetto patrocinato; h) commercio ambulante itinerante: limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate; i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, scenografie e allestimenti connessi, ecc. in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nonché di manifestazioni a carattere culturale, politico, sindacale. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente; j) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione di infissi, pareti e coperti, di durata non superiore a sei ore; k) occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore; m) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del comune; n) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali; o) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l area occupata non ecceda i 10 mq; p) occupazioni temporanee con tende o simili; q) occupazioni di suolo pubblico da parte di privati realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con parcheggi pubblici e relativi cavi e condutture del sottosuolo; s) occupazioni che siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare; t) occupazione di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti; u) occupazioni di suolo e sottosuolo realizzati con condutture relative ad impianti per asservimento e controllo centralizzato semaforico; v) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

10 Articolo 26. Classificazione del territorio comunale 1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata dall importanza dell area sulla quale insiste l occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in categorie di importanza territoriale secondo la planimetria allegata che è parte integrante del presente Regolamento: - I CATEGORIA di importanza territoriale (1 zona): centro storico ed urbano ad esclusione del CCN; - CCN (Centro Commerciale Naturale): come individuato dalla Delibera di Giunta n.97/2006; - II CATEGORIA di importanza territoriale (2 zona): periferia e frazioni e comunque tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima categoria; Articolo 27. Durata delle occupazioni 1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee. 2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata è superiore all anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all anno sono computate in misura pari all anno intero. 3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è superiore all anno. 4. ABROGATO Articolo 28. Determinazione della misura di tariffa base 1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblico la tariffa giornaliera per mq. o metro lineare è determinata annualmente, con apposito provvedimento della Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma della tariffa già vigente. 2. OCCUPAZIONI PERMANENTI Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazio pubblico, la tariffa annua per mq. o ml. è determinata: a) nella misura percentuale del 100% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazione temporanee di cui al comma 1 del presente articolo della tipologia Esposizione di merci, occupazione con tavoli e sedie, pedane, fioriere, chioschi, ecc. poste in essere dai titolari di pubblici esercizi ; b) nella misura percentuale del 50% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazione temporanee di cui al comma 1 del presente articolo di ogni altra tipologia. Articolo 29. Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell occupazione 1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell occupazione è il valore attribuito all attività connessa all occupazione. 2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di seguito riportata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 2,5. 3.

11 TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ATTIVITA Spazi sottostanti e soprastanti il suolo 1,00 Aree di mercato/attività mercatali 2,00 Aree di mercato attrezzate 1,70 Distributori di carburante 1,40 Attività dello spettacolo viaggiante mestieri 0,50 girovaghi Commercio in forma itinerante 2,00 Esposizione di merci, occupazione con tavoli e sedie, 2,00 pedane, fioriere, chioschi, ecc. poste in essere da esercizi e negozi e attività commerciali in genere. Esposizione di merci, occupazione con tavoli e sedie, 2,10 pedane, fioriere, chioschi, ecc. poste in essere dai titolari di pubblici esercizi Impalcature, ponteggi, traslochi, potature, cantieri per 2,00 l attività edilizia Attività e manifestazioni culturali, sportive, 0,50 turistiche, politiche. Impianti pubblicitari 0,10 Altre attività 1,50 Fiere gestite da unico concessionario 1,50 Articolo 30. Criteri ordinari di determinazione del canone 1. La misura complessiva del canone è determinata come segue: a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE La tariffa base (TB) prevista a giorno per ciascuna categoria di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale di cui all art.26 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell art. 29 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. FORMULA: TB. CE. MQ/ML b) OCCUPAZIONI PERMANENTI La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per ciascuna categoria di importanza e per la specifica tipologia di occupazione per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all art.28 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell art.29. L importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e successivamente per il numero di metri quadri o lineari. FORMULA: PTB. CE MQ/ML c) OCCUPAZIONI ABUSIVE Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50%. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

12 2. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale. 3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore. 4. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, dalla misura complessiva del canone, come sopra determinato, va detratto l importo degli altri canoni previsti da disposizioni di legge e eventualmente riscossi per la medesima concessione autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizio. Articolo 31. Criteri particolari di determinazione del canone occupazione realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camere di manutenzione, cabine, ecc., da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall art.63, comma 2, letterera f) del D.Lgs.446/1997 e seccessive modificazioni. 2. ABROGATO 3. ABROGATO 4. ABROGATO Articolo 32. Occupazioni nei mercati settimanali e in aree di mercato attrezzate 1. Per i mercati settimanali, individuati e disciplinati da apposito Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n.34 del e successive modificazioni, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione/concessione posteggio rilasciato ai singoli operatori commerciali. 2. Per le occupazioni degli operatori di commercio su area pubblica non assegnatari di posteggio è dovuto, per ogni giorno di effettiva occupazione, un canone forfettario così determinato: Euro 5,00 (cinque/00) per gli operatori di commercio; Euro 2,50 (due/50) per i produttori agricoli. In caso di tardivo versamento si applicano le penalità di cui all'art.40, comma 2 del presente regolamento. In caso di omesso versamento, oltre alla penalità di cui all'art.40, comma 1, si applica l'art.9, comma 1, lettera e) avente ad oggetto "Decadenza della concessione o dell'autorizzazione"; 3. INVARIATO 4. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito atto di autorizzazione/concessione, rilasciato ai sensi del D.Lgs.114/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4 della L.59/1997" e della L.R. n.12/1999 recante "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs.114/1998". Articolo 33. Occupazioni di suolo poste in essere da spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante 1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall atto di autorizzazione. Nelle

13 occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. 2. Per le occupazioni nell esercizio dell attività commerciale in forma itinerante la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l atto di autorizzazione. 3. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l esercizio dell attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone. Articolo 34. Occupazioni con impalcature e cantieri per l esercizio dell attività edilizia 1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, etc. finalizzate all esercizio dell attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall atto di autorizzazione. Articolo 35. Occupazioni in occasione di fiere gestite da unico concessionario 1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, la cui gestione sia affidata ad unico concessionario, la superficie da assoggettare al pagamento del canone è quella risultante dall atto di concessione/autorizzazione rilasciato al concessionario medesimo. La tariffa applicabile è quella risultante dall art. 30 per le occupazioni di carattere temporaneo nella specifica categoria di importanza, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica appositamente individuato per fiere gestite da unico concessionario di cui alla tabella dell art.29. Articolo 36. Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti 1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all intera area di esercizio dell attività risultante dal provvedimento di concessione autorizzazione, o da verbale di P.M. o da relazioni di sopralluogo e accertamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di esercizio. Articolo 37. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico 1. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo della stessa, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. 2. Nell ipotesi di copertura con tende, tettoie o simili di spazi già occupati, si procede all applicazione del canone di concessione sul soprasuolo solo sulle eventuali sporgenze: a) se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo; b) per attività economiche e pubblici esercizi che abbiano una concessione del suolo temporanea. 3. In altre ipotesi si procede all applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie di occupazione. Articolo 38. Occupazioni poste in essere per attività culturali, sportive, politiche 1. Per le occupazioni relative a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, politico, non aventi finalità di lucro e svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, le tariffe sono calcolate in ragione del 10% per la parte di occupazione che eccede i 1000 Mq.

14 Articolo 39. Modalità e termini di pagamento del canone 1. Per le occupazioni temporanee annuali (anche se effettuate solo in alcuni giorni fissi della settimana, per esempio le occupazioni mercatali) e per le occupazioni permanenti diverse dalle occupazioni del soprasuolo (ad eccezione dell anno solare in cui avviene la concessione) il pagamento del canone deve essere effettuato alla fine del mese di marzo. Per importi superiori a Euro 500,00 il versamento può essere effettuato in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, ottobre, dicembre, senza applicazione di interessi legali. 2. Per le occupazioni temporanee non aventi durata annuale, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento. Per dette occupazioni, qualora l importo sia superiore a Euro 500,00 è ammessa la possibilità di pagamento in due rate scadenti la prima l ultimo giorno del mese d inizio dell occupazione oppure entro altra data stabilita, la seconda alla fine del mese in cui termina l occupazione, senza applicazione di interessi legali. 3. Per le occupazioni permanenti diverse dalle occupazioni del soprasuolo, per l anno solare in cui avviene la concessione, il pagamento del canone va effettuato entro l ultimo giorno del mese di inizio dell occupazione oppure entro altra scadenza stabilita nella comunicazione di determinazione del canone. 4. Per le occupazioni permanenti del soprasuolo il pagamento del canone deve essere effettuato alla fine del mese di ottobre. 5. Per le occupazioni degli operatori di commercio su area pubblica non assegnatari di posteggio (SPUNTISTI) il pagamento di detto canone deve avvenire inderogabilmente alla fine di ogni semestre come di seguito determinato: - entro il 30 giugno per le occupazioni effettuate dal 1 dicembre al 31 maggio; - entro il 31 dicembre per le occupazioni dal 1 giugno al 30 novembre; 6. Nel caso in cui la data di scadenza prevista per il pagamento del canone cada in un giorno festivo, verrà considerato regolarmente eseguito anche il versamento effettuato entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza. Articolo 40. Versamenti omessi o tardivi 1. Nel caso di omesso versamento del canone si applica una penalità di importo pari al 50% del canone dovuto. 2. Nel caso di tardivo versamento del canone rispetto alla scadenza si applicano le seguenti penalità (qualora non ci si sia avvalsi della facoltà di cui al comma 3 e seguenti): - 1% del Canone dovuto per ogni giorno di ritardo, per un versamento tardivo effettuato nel periodo compreso tra il 5 (quinto) ed il 14 (quattordicesimo) giorno oltre la scadenza; - 15% del Canone dovuto per un versamento tardivo effettuato nel periodo compreso tra il 15 (quindicesimo) ed il 30 (trentesimo) giorno oltre la scadenza; - 30% del Canone dovuto per un versamento tardivo effettuato dal 31 (trentunesimo) giorno oltre la scadenza. 3. Nel caso non sia stato tempestivamente versato tutto o parte del canone alle prescritte scadenze, è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione (qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza) effettuando versamenti comprensivi di canone, penalità ed interessi, con le seguenti penalità: - 0,2% del Canone dovuto per ogni giorno di ritardo, per un versamento tardivo effettuato nel periodo compreso tra il 5 (quinto) ed il 14 (quattordicesimo) giorno oltre la scadenza;

15 - 3% del Canone dovuto per un versamento tardivo effettuato nel periodo compreso tra il 15 (quindicesimo) ed il 30 (trentesimo) giorno oltre la scadenza; - 3,75% del Canone dovuto per un versamento tardivo effettuato dal 31 (trentunesimo) giorno oltre la scadenza e fino ad un massimo di un anno oltre la stessa. 4. Il pagamento della penalità ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o parte di esso non versato alle prescritte scadenze, nonché contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 5. E necessario comunicare al Comune l avvenuto versamento del canone oltre le prescritte scadenze effettuato con le modalità, penalità ed interessi di cui ai commi precedenti. 6. Per il conteggio dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza (salvo il caso di proroga della scadenza ricadente in un giorno festivo, come previsto dall art.39 comma 6) si fa riferimento a giorni come da calendario. Articolo 40.Bis Sanzioni per occupazioni abusive 1. Per le occupazioni abusive si applica, oltre alle sanzioni accessorie stabilite dall art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all indennità di cui all art. 30, comma 1, lett. c) del presente Regolamento. La decadenza dalla concessione o dell autorizzazione intervenuta ai sensi dell art.9 del presente Regolamento, le occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all atto di concessione/autorizzazione comportano l equiparazione delle stesse a quelle abusive. Articolo 41. Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi 1. L amministrazione, anche per tramite del concessionario, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/ autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. 2. L amministrazione, anche per tramite del concessionario, provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termini di 60 gg. 3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell obbligazione stabilita nel foglio allegato all atto di concessione. 4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l ufficio competente dandone notizia all interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell art. 52, comma 6, del DLgs. 15 dicembre 1997 N 446, mediante iscrizione a ruolo. 6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Articolo 42. Funzionario responsabile 1. L Amministrazione provvederà alla nomina del funzionario responsabile del canone oggetto del presente Regolamento.

16 Articolo 43. Disciplina transitoria 1. Le concessioni e le autorizzazioni per l occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate, ferma restando la scadenza originaria, a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone previsto, semprechè le predette concessioni non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Articolo 44. Disposizioni finali 1. Laddove il presente Regolamento prevede il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché la definizione e l attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma. 2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente Regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenenre utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri uffici dell Ente, competenti per materia, l eventuale rilascio di certificazioni o l espletamento di formalità previste per il completamento dell iter procedurale, senza per ciò richiedere agli interessati ulteriori adempimenti. Articolo 45. Entrata in vigore del presente Regolamento 1. Il presente Regolamento viene pubblicato con le modalità previste dall art. 36 comma 3 dello Statuto Comunale ed entra in vigore il 1 gennaio 1999.

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