Capo V GIUSTIZIA. Art. 27. (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

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1 Capo V GIUSTIZIA Art. 27. (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile) 1. All articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»; b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro». 2. L articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art (Incompetenza). L incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. L incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall articolo 28 sono rilevate d ufficio non oltre l udienza di cui all articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni». 3. All articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»; b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»; c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso». 4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza». 5. All articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»; b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell ordinanza».

2 6. Al primo comma dell articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»; b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi». 7. All articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250». 8. All articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500». 9. All articolo 83, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato». 10. Al primo comma dell articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell articolo 92». 11. All articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,». 12. All articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell articolo 91, il giudice, anche d ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a euro e non superiore a euro ». 13. All articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione». 14. Al primo comma dell articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti ammessi o non contestati». 15. All articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500». 16. All articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive o in siti internet da lui designati». 17. Al secondo comma dell articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

3 «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione». 18. All articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell articolo 294, secondo e terzo comma». Art. 28. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. Il secondo comma dell articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione». 2. Al sesto comma, alinea, dell articolo 183 del codice di procedura civile, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano gravi motivi, può concedere». 3. L articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato. 4. Il primo comma dell articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l udienza nella quale il consulente deve comparire». 5. Il terzo comma dell articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente». 6. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l articolo 257 è aggiunto il seguente: «Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, avuto particolare riguardo all oggetto della causa, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

4 Quando il testimone si avvale della facoltà d astensione di cui all articolo 249, ha l obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all articolo 255, primo comma. Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato». 7. All articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l ulteriore istruzione della causa»; b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse. 8. All articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell articolo 170,». 9. L articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art (Sospensione su istanza delle parti). Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l udienza per la prosecuzione del processo medesimo». 10. All articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi». 11. All articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi». 12. All articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «L estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio». 13. All articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi». 14. All articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti». 15. All articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»; b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

5 16. All articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato. 17. Al primo comma dell articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi». Art. 29. (Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) 1. Dopo l articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 360-bis. - (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; 2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; 3) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo; 4) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell articolo 363. Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado. Sull ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto. L ordinanza che dichiara l inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. L ordinanza provvede sulle spese a norma dell articolo 96, terzo comma». 2. L articolo 366-bis del codice di procedura civile è abrogato. 3. All articolo 375, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, le parole: «o per difetto dei requisiti previsti dall articolo 366-bis» sono soppresse. Art. 30. (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile) 1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l articolo 614 è aggiunto il seguente:

6 «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell esecuzione del provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 409. Il giudice determina l ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile, delle condizioni personali e patrimoniali delle parti, e di ogni altra circostanza utile». 2. All articolo 616 del codice di procedura civile, l ultimo periodo è soppresso. 3. All articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono abrogati. Art. 31. (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile) 1. Il terzo comma dell articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «La condanna alle spese è immediatamente esecutiva». 2. All articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»; b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma». Art. 32. (Procedimento sommario di cognizione) 1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Capo III-bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato al convenuto almeno

7 trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Art. 702-ter. - (Procedimento). Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l udienza di cui all articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all accoglimento o al rigetto delle domande. L ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. - (Appello). L ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell articolo 702-ter produce gli effetti di cui all articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio». Art. 33. (Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368) 1. Al primo comma dell articolo 23 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura

8 superiore al 10 per cento di quelli affidati dall ufficio, e garantisce che sia assicurata l adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». 2. Dopo l articolo 103 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all indicazione del procedimento e dell ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l inserimento delle complete generalità del testimone, dell indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l ammonimento del testimone ai sensi dell articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall imposta di bollo e da ogni diritto». 3. Il primo comma dell articolo 104 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l altra parte dichiari di avere interesse all audizione». 4. Dopo il terzo comma dell articolo 118 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Nel caso di domande manifestamente fondate o infondate, la sentenza è succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore». Art. 34. (Abrogazione dell articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie) 1. L articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della

9 presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell articolo 426 del codice di procedura civile. Art. 35. (Notificazione a cura dell Avvocatura dello Stato) 1. L Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n Per le finalità di cui al comma 1, l Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 36. (Modifica all articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205) 1. Al comma 2 dell articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l avviso di fissazione dell udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034». Art. 37. (Disposizioni transitorie) 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l articolo 118 delle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo Art. 38.

10 (Decisione delle questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l estinzione del processo, che è dichiarata anche d ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. Art. 39. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest ultimo è prorogata di sessanta giorni. 3. Nell esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

11 a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l accesso alla giustizia; b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all erogazione del servizio di conciliazione; c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l iscrizione di tali organismi nel medesimo registro; d) prevedere che i requisiti per l iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali; m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti; n) prevedere il dovere dell avvocato di informare il cliente, prima dell instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall anno precedente l introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143; p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni

12 legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; r) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l espropriazione forzata, per l esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l iscrizione di ipoteca giudiziale. Art. 40. (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia) 1. All articolo 36, secondo comma, del codice penale, le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni». 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 535: 1) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse; 2) il comma 2 è abrogato; b) all articolo 536, comma 1, le parole: «e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita» sono soppresse. 3. Al comma 4 dell articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell articolo 36, secondo comma, del codice penale». 4. All articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da: «in uno o più giornali indicati dal giudice» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero della giustizia. La sentenza è altresì pubblicata mediante affissione nel comune ove l ente ha sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni». 5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»; b) al comma 2 dell articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»; c) all articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall obbligo della registrazione. (L)»;

13 d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente: «TITOLO XIV-bis REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). 1. La trasmissione della sentenza all ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all ufficio del giudice dell esecuzione»; e) all articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»; 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le spese del processo penale anticipate dall erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, ai sensi dell articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n L ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l imposta di registro prenotati a debito per l azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»; f) all articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle

14 cui si rinvia, l ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell esecuzione. (L)»; g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»; h) all articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l espiazione della pena in istituto» sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell espiazione della pena in istituto» sono soppresse; i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo: «TITOLO II-bis DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE Capo I RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell importo dovuto). 1. La quantificazione dell importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall articolo 211. Ad essa provvede l ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa. Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l espiazione in istituto, l ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all iscrizione a ruolo. Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220». 6. Fino all emanazione del decreto di cui all articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

15 7. L articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 8. All articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) iscrizione a ruolo del credito»; d) la lettera c) è abrogata. Art. 41. (Abrogazioni e modificazione di norme) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato; b) al comma 1 dell articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all articolo 25» sono soppresse; c) l articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato. Art. 42. (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione) 1. All articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati». 2. All articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

16 a) al primo comma: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»; 2) il secondo periodo è soppresso; b) il secondo comma è abrogato.

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