Documento di consultazione n. 2/2014
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- Annunziata Evangelina Giusti
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1 Documento di consultazione n. 2/2014 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI IN ATTUAZIONE DELL ART. 22, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N Legenda Nella riga Commentatore i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata. Nella riga Osservazioni generali i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale. Nelle colonne Paragrafo e Riferimento andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l aspetto cui si riferisce l osservazione e la proposta di modifica. Nella colonna Contributi e proposte andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima. Commentatore SNA
2 Osservazioni generali Premessa: dalla visione globale del nuovo schema di regolamento, emerge palese la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi, riunificando e armonizzando la disciplina già esistente ma ampliandola alle nuove esigenze normative che lasciano intravedere un notevole sviluppo della gestione telematica dell attività assicurativa. Necessita pertanto una maggiore capacità di comunicazione e gestione in tal senso verso un consumatore sempre più propenso a comunicare anche attraverso i social network. Riteniamo condivisibile, pertanto, l introduzione nelle aree tematiche di corsi di formazione e aggiornamento professionale, dell area informatica che costituisce uno degli aspetti evolutivi più pressanti della professione di intermediario assicurativo professionista. A questo proposito si evidenzia come sarebbe auspicabile, anche in virtù di quanto specificatamente previsto dalla legge 221/12, che si realizzasse una piattaforma tecnologica comune a tutte le compagnie; ciò comporterebbe una concreta semplificazione delle procedure informatiche che favorirebbe l interscambio delle informazioni necessarie ad una corretta e trasparente comparazione dei prodotti per il tramite dell'intermediario, a vantaggio del consumatore. La repentina evoluzione del mercato e l'innovazione normativa di questi ultimi anni, impongono l'adozione di nuove modalità operative basate anche su nuove tecnologie che permettano maggiore efficienza alle reti distributive professionali. Gli intermediari assicurativi appaiono gli unici professionisti, a veder approvata la loro formazione a seguito del superamento di un test certificato. Procedure di formazione e valutazione così complesse ed articolate per lo sviluppo e la certificazione della formazione/aggiornamento, rendono quasi impossibile l operatività nel settore per coloro che non possono contare su dimensioni aziendali-agenziali sufficientemente ampie. A questo proposito gioverà rammentare che la rete agenziale è ancora caratterizzata, nel nostro Paese, da micro imprese che raramente raggiungono dimensioni tali da permettere i rilevanti investimenti che una simile complessa regolamentazione imporrebbe. Paragrafo Riferimento Contributi e proposte Articolo 5 Si chiede di specificare che i soggetti erogatori di formazione possano essere Le imprese e/o gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, o D del RUI e/o le associazioni di rappresentanza degli intermediari
3 Articolo 5 Si richiede che anche agli addetti del call center sia imposto lo stesso numero di ore sia per la formazione iniziale, sia per l aggiornamento nell ottica della protezione del consumatore. Articolo 6 Si richiede che sia inserita la facoltà di eccedere il numero massimo di discenti in aula in occasione di convegni formativi per aggiornamenti normativi afferenti alla disciplina dell intermediazione assicurativa. Inoltre si ritiene utile rivedere, pur mantenendolo, il numero minimo di ore in aula, riducendolo a 10 (anziché 15) e 20 (anziché 30) rispettivamente per l aggiornamento e per la formazione iniziale Posta l'importanza e la nota finalità dell aggiornamento professionale, da una prima lettura della bozza di Regolamento sembrerebbe equiparata la formazione di prodotto a quella normativa e a quella di sviluppo futuro dell attività, definizione quest ultima poco chiara; non è indicato se debba esistere una ripartizione proporzionale di ore nei vari orientamenti da perseguire o se l aggiornamento possa essere tenuto esclusivamente nello studio dei prodotti, qualora non ci siano aggiornamenti normativi cui adeguarsi. Si ribadiscono le osservazioni espresse relativamente all articolo 6 comma 3, per il numero massimo delle unità. Comma 6 Comma1 Si ritiene opportuno che nelle definizioni, art. 2, si specifichi cosa s intende per nuovo prodotto e che non debba essere inteso come tale qualsiasi aggiornamento delle garanzie esistenti che devono essere comunque comunicate agli intermediari come già previsto dalla normativa vigente. riteniamo debbano essere chiariti nel dettaglio gli obblighi formativi per il rientro lavorativo post gravidanza Le modalità di accertamento delle competenze acquisite si ritengono sproporzionate. In base a quanto esposto, nel caso in cui il corso fosse erogato in un unica soluzione di 60 ore, se il discente, causa malattia, fosse stato assente per una lezione di 8 ore, perderebbe l opportunità di sostenere il test e quindi vanificherebbe tutte le ore di formazione seguite? Dovrebbe ripetere l intero corso? Si ritiene doveroso prevedere una minima tolleranza di assenze, come normalmente avviene per la maggior parte dei programmi formativi.
4 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 14 Comma 4 Comma 5 Comma 8 Comma 9 0 Comma 7 Sostituire il termine effettuare con predisporre. Il presente comma deve essere abrogato in quanto irrealizzabile per i corsi a distanza e sarebbe contradditorio e discriminante rispetto ai corsi svolti in e learning in quanto, negli stessi, il test potrebbe essere ragionevolmente svolto esclusivamente presso la sede del discente e nessuno potrebbe controllare né l identità né che ci si possa eventualmente avvalere di supporti cartacei e/o elettronici, o l utilizzo di telefoni cellulari. Tra l altro non si comprende la logica d escludere la possibilità di consultare materiale di supporto, per cui si chiede espressamente l eliminazione di tale previsione. Cosa si intende per corso svolto in un'unica soluzione considerando che l articolo 13 comma 1 prevede fasi intermedie di valutazione dell apprendimento? La disciplina relativa al test, risulta farraginosa, dispendiosa e sostanzialmente impraticabile. Le 60 domande previste in caso di un unica soluzione del corso, ognuna con 3 risposte, risultano eccessive, così come la procedura di estrazione del test. Una simile sproporzionata procedura rischia di comportare un ingiustificato aggravio alla struttura erogatrice con conseguente probabile lievitazione dei costi diretti ed indiretti dei corsi, tanto più se ci riferiamo agli intermediari che forniscono formazione ai propri collaboratori. Si richiede sia valutata l'opportunità di mantenere l'attuale procedura di valutazione delle conoscenze acquisite A ns. avviso, l inserimento di una eventuale terza figura di controllo per lo svolgimento del test, ridimensionerebbe la responsabilità che l intermediario e/o la Compagnia ha nell'erogazione del corso di formazione. Inoltre, non ci risulta che una simile previsione sia presente in altri ambiti professionali. Anche questo provvedimento aggraverebbe in modo sproporzionato i costi della formazione. Non si ritiene praticabile, nel concreto, quanto previsto al comma 9 per cui ne richiediamo l'abrogazione; in materia riterremmo opportuno mantenere le attuali previsioni obbligatorie. la disposizione risulta di difficile comprensione ed apparentemente incoerente con le finalità del provvedimento; se ne richiede pertanto la sostituzione o l'abrogazione L oggetto dei corsi i formazione e di aggiornamento anziché è integrato scrivere può essere integrato. Si richiede una modifica nella definizione quale: (i corsi sono erogati) Dalle imprese e/o intermediari iscritti nelle sezioni A,B o D del RUI e/o da associazioni di rappresentanza degli intermediari. si richiede altresì di omettere limitatamente alla propria rete distributiva. gli enti di comprovata e consolidata esperienza, possono essere considerati tali le società di formazione gestite e organizzate da intermediari assicurativi di comprovata esperienza? Se così fosse riteniamo inopportuno limitare la loro attività ai soli corsi di aggiornamento professionale e richiediamo conseguentemente la rimozione di tale limitazione.
5 Articolo 14 Articolo 15 /c Si richiede di specificare nel caso di dirigenti e funzionari d impresa che abbiano una comprovata e appropriata esperienza maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell attività specifica e inerente la materia da insegnare. A nostro parere L art. 15 va modificato radicalmente in quanto risente della concezione di rete distributiva proprietaria, superata dalle recenti innovazioni legislative. L'impostazione della norma risulta inadeguata all'attuale esigenza formativa degli Intermediari. Se ne raccomanda l'abrogazione o la riformulazione senza pregiudizio per la libertà formativa e di aggiornamento professionale degli Intermediari. - Articolo 16 idem come per art. 15
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