Risoluzione Agenzia Entrate sulle Erogazioni Liberali di una Associazione

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1 Risoluzione Agenzia Entrate sulle Erogazioni Liberali di una Associazione Erogazioni liberali concesse per produzioni di spettacoli anche per il tramite di un altro Ente. Con Istanza di Interpello una Associazione Culturale specificatamente coinvolta nella Musica, ha chiesto all Agenzia delle entrate un parere circa gli introiti provenienti da Erogazioni Liberali. Il Fatto sottoposto all Agenzia delle Entrate L associazione X è un associazione senza fini di lucro legalmente riconosciuta e, in base al proprio atto costitutivo, opera per conseguire e promuovere la realizzazione delle finalità delle associazioni musicali operanti nei teatri Per il raggiungimento dei suoi fini programma attività ed eventi culturali di vario tipo e si adopera per la raccolta di risorse finanziarie, beni e servizi.

2 L associazione raccoglie fondi per mezzo di erogazioni liberali da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti. Tali fondi vengono utilizzati in minima parte per remunerare i musicisti che esercitano lo spettacolo musicale organizzato dalla medesima associazione e per la parte restante, più consistente, sono erogati ad altro ente Y, che svolge attività musicale per mezzo di un orchestra e che utilizza dette somme secondo le indicazioni vincolanti dell istante. Soluzione interpretativa del contribuente: anche se indiretta produzione valgono gli stessi benefici. A parere dell istante non osterebbe, ai fini della fruizione del beneficio in questione, il fatto che l elargizione avvenga per la diretta produzione di spettacoli o per la produzione degli stessi per il tramite di altro ente, quale Y, esclusivamente deputato a tale scopo. La norma relativa alle Erogazioni Liberali per lo spettacolo L Associazione prospetta all Agenzia il pieno rispetto della norma riguardante le Erogazioni Liberali per le Associazioni dello spettacolo e dell arte Art. 15 lettera i) D.P.R. n. 917 del le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la

3 realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all entrata dello Stato (76) Il parere dell Agenzia delle Entrate L Agenzia delle Entrate ritiene che non osti alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo cui sono finalizzate le erogazioni liberali sia attuata anche tramite Y, fermo restando che, ai sensi del medesimo articolo 15 lett. i), le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all entrata dello Stato, e, di conseguenza, sarà onere dell associazione istante verificare l effettivo utilizzo, da parte di Y, delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Ulteriori raccomandazioni dell Agenzia L Agenzia raccomanda ulteriormente che per il fenomeno delle erogazioni a catena l Associazione che a sua volta concede dette erogazione ad una Associazione terza, non potrà godere di ulteriori facilitazioni sulle somme concesse. Facendo riferimento all art. bonus D.l. 31/05/2014 n.83. L art-bonus consente consente un credito di imposta, pari al 65% dell importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

4 Il testo della risoluzione 59/E dell agenzia delle entrate di seguito > RISOLUZIONE+N E+DEL+12+MAGGIO+2017 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita

5 TUIR Articolo 15 Detrazioni per oneri. Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI Articolo 15 comma i-ter) Le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d imposta non superiore a euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

6 Finanziare l associazione con le donazioni. Regole e vantaggi per il donatore Le donazioni ricevute dall associazione sono un ottimo modo per finanziare le attività. Approfondiamo i vantaggi fiscalid el donatore. Scopri tutto quello che devi sapere sulle Erogazioni Liberali per le Associazioni. Le donazioni, tecnicamente chiamate erogazioni liberali, danno un vantaggio fiscale al donatore che sia una Persona Fisica o un Impresa, rendendo così più appetibile il finanziamento dell associazione. Vediamo in questo articolo quali sono tutte le regole che devi conoscere riguardo erogazioni liberali. In questo articolo ci occupiamo di sole Associazioni Sportive. Le erogazioni liberali riguardanti le Associazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate dal TUIR art. 15, comma 1, lett. i-ter. Cosa imparerai con questo articolo?

7 1. Quali tipi di associazione possono ricevere donazioni; 2. la percentuale di detrazione dal reddito delle persone fisiche e giuridiche; 3. I metodi di pagamento ammessi per le donazioni; 4. I requisiti delle erogazioni liberali: divieto della connessione tra denaro e obbligo di fare ; 5. Obblighi di Contabilità; 6. EXTRA BONUS: Fac-simile Ricevuta di erogazione liberale in Word alla fine dell articolo. 1) QUALI TIPI DI ASSOCIAZIONI POSSONO RICEVERE EROGAZIONI LIBERALI? Possono ricevere erogazioni liberali le seguenti Associazioni: ONLUS; ONG (organizzazioni non governative); Associazioni di Promozione Sociale; Associazioni Sportive Dilettantistiche; Associazioni Musicali; Associazioni Religiose; Associazioni di volontariato; ONLUS; Associazioni culturali e dello Spettacolo; Associazioni per la tutela dell ambiente, dell interesse artistico o paesaggistico; 2) PERCENTUALI DI DETRAZIONE DAL REDDITO PER LE EROGAZIONI LIBERALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. Le percentuali di detrazione e deduzione variano a seconda della tipologia di Associazione e della tipologia di Donatore (persona fisica o giuridica). Per non confondere le idee esaminiamo in questo articolo il caso delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. BENEFICIARI Persone Fisiche

8 Le persone fisiche possono scaricare il 19% dell erogazione liberale fino a Euro l anno (quindi un recupero di imposte fino a 258 l anno); Sono incluse in questa categoria oltre alla persone fisiche (lavoratori) anche: imprese individuali; Soci di società di persone. 3) METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI, RICEVUTA DA PARTE DELL ASD. L erogazione liberale deve essere effettuato con mezzi tracciabili ovvero tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari. Tale tracciabilità dei pagamenti è dovuta dal fatto che in caso di controllo l Amministrazione Finanziaria è in grado di intercettare tali somme attraverso le cosiddette indagini finanziarie. L erogazione liberale deve essere supportata dalla ricevuta da parte dell Associazione. I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità. 4 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA EROGAZIONE LIBERALE. DIVIETO DELL OBBLIGO DI FARE. Le erogazioni liberali sono somme o beni concessi da un donatore ad un ente senza richiedere alcuna controprestazione. Ovvero non va confusa la donazione con la sponsorizzazione, classicamente fonte di reddito per l associazione. La motivazione di base del donatore è la volontà di sostenere le finalità e le attività dell Ente No Profit, senza che questo sia in qualche modo in dovere di dover fare una controprestazione in cambio. 5 OBBLIGHI PER LA SOCIETA SPORTIVA. COSA FARE PER NON

9 SBAGLIARE? Tenere scritture contabili e chiudere il Bilancio entro 4 mesi. Le Erogazioni Liberali, come detto, godono di agevolazioni fiscali, tuttavia le norme sottopongono l ASD all obbligo di: tenere scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione; rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria; E PER LE ONLUS? La Legge di Bilancio 2015 ha introdotto una forte agevolazione per le Erogazioni liberali verso le Onlus. Queste agevolazioni fanno diventare molto più interessante il finanziamento alle ONLUS da parte di privati e imprese. I privati possono: dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005); detrarre dall imposta lorda il 26% dell importo donato fino ad un massimo di euro (art.15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). Le imprese possono: dedurre le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005); dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non

10 superiore a euro o al 2% del reddito d impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86). 6 FAC SIMILE RICEVUTA EROGAZIONE LIBERALE Come preannunciato abbiamo predisposto un Fac Simile che potete utilizzare per comprovare l erogazione liberale. facsimile ricevuta erogazioni liberale ASSO360 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita D.l. 35 del 2005 art 14

11 Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI Art. 14 D.L. 35 del 2005 ONLUS e Terzo Settore 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di euro annui. 2. Costituisce in ogni caso presupposto per l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui

12 all articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e maggiorata del duecento per cento. 5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all ente beneficiario dell erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1- ter) e aggiunta, in fine, la seguente: «1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la

13 prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»; b) all articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalità di ricerca scientifica» sono soppresse; nel medesimo comma, la lettera c) e sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;». 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, ivi compresi l Istituto superiore di sanità e l Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento

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