Il contratto, elemento base della relazione Idm/Gdo: applicazione dell art. 62 nella negoziazione 2013 Massimo Maggiore
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1 Il contratto, elemento base della relazione Idm/Gdo: applicazione dell art. 62 nella negoziazione 2013 Massimo Maggiore Studio Legale Maschietto Maggiore
2 Articolo 62 Principi ispiratori «( ) necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti ( )» (Ris. Commissione Agricoltura della Camera del 14 giugno 2012) «( ) riallineare i rapporti tra produzione e distribuzione orientandoli verso una effettiva interdipendenza ( )» (Prof.ri Adinolfi - Università di Bologna e Frascarelli - Università di Perugia) «( ) necessità di costruire un assetto della filiera diverso rispetto all attuale ( ) costruire rapporti nuovi in grado di garantire una crescita della filiera più integrata, che possa programmare volumi e richieste ( )» (Ministro Catania - dichiarazione sul sito MIPAAF)
3 Articolo 62 Obiettivo Un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica che il settore agroalimentare riveste in Italia. Da ciò deriva il principio cardine della norma: Il contratto garantisce l espressione della volontà delle parti, pertanto «i contratti di cessione [di prodotti agroalimentari] devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni»
4 Articolo 62 Decreto Interministeriale Applicativo Previsto dal Comma 11bis dell articolo 62. «( ) adottare un decreto attuativo il più funzionale possibile alle esigenze del comparto, privo di eccessi di burocrazia e di aggravi per le imprese ( )» (Ris. Commissione Agricoltura della Camera del 14 giugno 2012) L attuale testo del D.M., ancora all esame del Consiglio di Stato, accoglie in gran parte gli indirizzi parlamentari e i suggerimenti pervenuti da una pluralità di soggetti. Particolare attenzione è stata data alle indicazioni di Centromarca e Federalimentare che hanno elaborato una bozza congiunta di Decreto e sono intervenute con successivi emendamenti.
5 Decreto Interministeriale Applicativo Ambito di applicazione / 1 L art. 1 comma 1 del DM «( ) si applica ai contratti di cui al comma 1 dell art. 62 [contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari] e alle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana», ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale.
6 Decreto Interministeriale Applicativo Ambito di applicazione / 2 anche a prestazioni di servizi promozionali o accessori (ad eccezione del solo comma 3 sui termini di pagamento) anche a fornitori esteri di prodotti agroalimentari, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, ove la consegna avvenga in Italia anche alle cessioni in cui l acquirente sia la Pubblica Amministrazione anche ai contratti di cessione di prodotti pet food
7 Decreto Interministeriale Applicativo Ambito di applicazione / 3 non rientrano i conferimenti ( ) dai soci alle cooperative e alle organizzazioni di produttori agricole e della pesca ( ) è esclusa l applicazione dei requisiti di forma scritta e contenuto dei contratti e dei termini di pagamento (si applica comunque il comma 2) alle cosiddette «vendite istantanee» (o «tentata vendita»)
8 Articolo 62 Requisiti di forma e contenuto dei contratti L art. 62 precisa gli elementi essenziali dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari a pena di nullità: Forma scritta Contenuto minimo Durata Quantità caratteristiche del prodotto venduto Prezzo Indicazione delle modalità di consegna e pagamento
9 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Tipologie Contrattuali Il D.M. in un ottica di semplificazione delle procedure distingue 4 tipologie contrattuali. 1) Assenza di forma* vendite istantanee o tentata vendita (art. 1 comma 3 D.M.) 2) Forma semplificata* fattura o documento di consegna o trasporto «parlanti» (art. 3 comma 5 D.M.) 3) Forma ordinaria* scambi di singole comunicazioni o ordini di acquisto (art. 3 comma 4 D.M.) 4) Forma articolata* accordi o contratti quadro (art. 2 e art. 3 comma 3 D.M.) * Definizioni funzionali e non ufficiali
10 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Assenza di forma* Forma scritta e contenuto minimo non sono richiesti per le vendite istantanee e la tentata vendita. Specificità = contestualità della consegna e del pagamento. * Definizione funzionale e non ufficiale
11 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma semplificata* Requisiti assolti anche attraverso fatture o documenti di trasporto o di consegna che contengano tutti gli elementi previsti al comma 1 e che riportino la dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» Specificità = possibilità di documentare il rapporto commerciale nella sua interezza con la sola fattura/documento di trasporto. Il rapporto si esaurisce nella singola cessione di prodotti, non è necessario che consegna e pagamento siano contestuali. * Definizione funzionale e non ufficiale
12 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma ordinaria* Scambio di ordini o comunicazioni antecedenti la consegna. Specificità = Adatta ad ogni tipo di accordo il singolo ordine/comunicazione deve contenere tutti gli elementi essenziali della transazione in conformità all art. 62 (forma scritta, durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, indicazione delle modalità di consegna e pagamento) Non si presta a disciplinare una serie indefinita di forniture. * Definizione funzionale e non ufficiale
13 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma articolata* / 1 Accordi o contratti quadro: «accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni dei servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato.» * Definizione funzionale e non ufficiale
14 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma articolata* / 2 Specificità = sopperire all impossibilità di documentare fin dall inizio nella sua interezza l accordo tra le parti relativo alle singole forniture/servizi. Si limita a prevedere le «regole del gioco» Lascia ampi margini di manovra alla disciplina del rapporto Possono essere previsti accordi quadro «a più livelli» (supercentrali, centrali, singole insegne) * Definizione funzionale e non ufficiale
15 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma articolata* / 3 Non è necessario che tutti gli elementi essenziali di cui al comma 1 dell art. 62 siano contenuti nell accordo quadro, purché gli stessi siano rinvenibili quantomeno da uno dei conseguenti documenti di seguito elencati (o dalla somma tra accordo quadro e uno dei documenti seguenti): - contratti di cessione dei prodotti; - documenti di trasporto o di consegna ovvero la fattura; - ordini di acquisto con cui l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. i documenti sopra citati devono riportare gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti accordi quadro. * Definizione funzionale e non ufficiale
16 Requisiti di forma e contenuto dei contratti Forma articolata* / 4 Non è previsto che il prezzo di listino individuato all inizio dell accordo sia immodificabile «Con riferimento ai prezzi il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino» * Definizione funzionale e non ufficiale
17 Articolo 62 Requisiti della forma scritta È sufficiente qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche se inviata a mezzo fax o semplice e «priva di sottoscrizione» se ha la funzione di manifestare la volontà delle parti. È necessario che le parti si scambino (anche via ) il consenso con documenti di identico contenuto (altrimenti il contratto non può ritenersi concluso). È opportuno individuare nell accordo quadro l indirizzo di posta elettronica e/o il destinatario/mittente delle parti abilitato allo scambio e l indirizzo cui inviare le fatture. Questa semplificazione può essere adottata per tutti i contratti. Quindi anche per la conclusione degli accordi quadro e per lo scambio degli ordini conseguenti, ovvero per la conclusione di accordi estemporanei (ad esempio promozioni temporanee non programmate con l accordo quadro).
18 Articolo 62 Trasparenza e proporzionalità requisito generale «I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni» (art. 62 comma 1) Si lascia al giudice o all Agcm un ampio margine di discrezione per sindacare l equilibrio di diritti ed obblighi, non l adeguatezza del corrispettivo né l oggetto del contratto Sanzioni Nullità del contratto totale o parziale, rilevabile anche d ufficio Sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro ; potrebbe essere molto più alta in presenza di pluralità di rapporti non conformi
19 Entrata in vigore Obbligo di adeguamento dei contratti Nuovi contratti sono soggetti a tutte le nuove disposizioni a decorrere dal 24 ottobre 2012 Vecchi contratti a partire dal 24 ottobre 2012 sono automaticamente adeguati alle sole disposizioni di cui al comma 2 (pratiche commerciali scorrette) e 3 (termini di pagamento) senza necessità di espliciti adeguamenti contrattuali = sostituzione automatica delle clausole; limitatamente ai soli requisiti di contenuto e forma scritta dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro il 31 dicembre Accordo ponte in caso di nuovo accordo 2013 non concluso entro il 31 dicembre, proroga temporanea delle condizioni 2012, purché ciò risulti da un documento conforme all art. 62.
20 Entrata in vigore Decorrenza dei contratti non esiste nel D.M. alcuna norma che disciplini espressamente la decorrenza degli effetti di un contratto di cessione di prodotti agroalimentari non è esclusa la possibilità che le parti, di comune accordo, facciano retroagire gli effetti del contratto a data antecedente a quella di sottoscrizione, a condizione che: - le forniture eventualmente effettuate medio tempore (ossia durante la negoziazione) siano comunque coperte da una forma contrattuale valida ai sensi dell art. 62; - Rimangano fermi i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività previsti dalla norma.
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