I.N.A.I.L. AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI 2016/2017

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1 RIF. N COLMANO/aa I.N.A.I.L. AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI 2016/2017 Informiamo le Imprese Associate che, nell'approssimarsi della scadenza per l'autoliquidazione del premio 2016/2017 l'i.n.a.i.l. ha provveduto ad inserire nel proprio sito Internet le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2016, per il calcolo della regolazione 2016 e della rata anticipata 2017, riportate all interno della Guida all autoliquidazione 2016/2017, reperibile al seguente indirizzo: A decorrere dall autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione Fascicolo aziende appositamente realizzata in Servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire la comunicazione in formato pdf delle basi di calcolo. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquidazione 2016/2017 in unica soluzione e per la prima rata, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 febbraio 2015, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 1124/1965 è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno 2016, da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari, scade il 28 febbraio A decorrere dall'anno 2012 devono essere effettuate esclusivamente in via telematica: - la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi; - unicazione del pagamento del premio in forma rateale; - la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane; - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato. Per l'autoliquidazione 2016/2017 entro il 16 febbraio 2017 le Imprese dovranno: - calcolare il premio anticipato per l anno in corso (rata) e il conguaglio per l anno precedente (regolazione); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il Modello di pagamento unificato - F24 ; - comunicare l eventuale riduzione delle retribuzioni presunte per l anno 2017.

2 DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI L obbligatorietà di presentazione della dichiarazione in modalità telematica, riguarda soltanto le imprese attive. In caso di cessazione dell attività assicurata (cessazione codice ditta) nel corso dell anno, la denuncia delle retribuzioni deve continuare ad essere effettuata con il modulo cartaceo (mod. 1031), entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell attività, da inviare esclusivamente tramite P.E.C. alla sede I.N.A.I.L. competente. I campi relativi alle retribuzioni devono, a pena di sanzioni amministrative, essere sempre compilati, indicando il valore "0" in caso di assenza di retribuzioni da denunciare. In caso di PAT ponderate, le retribuzioni devono essere indicate suddivise per voce in base alla percentuale di ponderazione indicata. Per quanto riguarda le retribuzioni imponibili da dichiarare si ricorda che per le categorie per le quali sono state stabilite retribuzioni convenzionali collegate agli importi del minimale e del massimale per la determinazione e rivalutazione delle prestazioni economiche (dirigenti, lavoratori parasubordinati, soci di società) si deve fare riferimento agli importi indicati nel ns. RIF. N. 286 del 13 dicembre minimale settore industria: anno 2016 euro ,20 - massimale settore industria: anno 2016 euro ,80. Si ricorda che per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità il premio I.N.A.I.L. è dovuto per intero, mentre per gli apprendisti il contributo I.N.A.I.L. è già compreso nella contribuzione versata all'i.n.p.s.. ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME AMIANTO (art. 1, commi , Legge 244/2007; D.M. 19 gennaio 2015) Anche per l anno 2016 l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle Imprese è fissata nella misura dell'1,33%. La misura si applica sia al premio di regolazione 2016 sia al premio di rata Si ricorda che l'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento: Gestione artigianato 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200 Gestione industria 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220 Gestione terziario 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220 Gestione altre attività 3620, 4100, 6100, 7100 Nelle basi di calcolo del premio inviate dall'i.n.a.i.l. è presente il Campo Addizionale amianto L. 244/2007. Se valorizzato con SI, al premio calcolato per la voce corrispondente deve essere applicata l'addizionale per il Fondo amianto. RIDUZIONI CONTRIBUTIVE Si forniscono di seguito le percentuali di riduzione previste dalla normativa vigente. Riduzione dell'11,50% per il settore edile (Tipo codice 1 ) - (art. 29, comma 2, Legge n. 341/1995; art. 36 bis, comma 8, Legge 248/2006)

3 L agevolazione contributiva fissata nella misura dell'11,50% - confermata dal Decreto Direttoriale 10 novembre 2016 (V. ns. RIF. N. 294 del 21 dicembre 2016) - è riconosciuta ai datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e si applica, per l'anno 2016, alla sola regolazione 2016 ed esclusivamente sul premio infortunio e silicosi. La riduzione non si applica sul premio speciale unitario artigiani. L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza stessa. Per dimostrare l'assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede I.N.A.I.L. competente territorialmente, esclusivamente tramite P.E.C., entro il termine di scadenza della dichiarazione delle retribuzioni, 28 febbraio 2017, l'apposita autocertificazione, allegata alla presente, così come previsto dall'art. 36 bis, comma 8, della Legge n. 248/2006, unitamente alla fotocopia del documento di identità valido del titolare o del legale rappresentante dell'impresa. In merito, si ricorda che il D.M. 30 gennaio 2015, all art. 8, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, ha previsto che i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva da parte di I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile, devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali e inoltre devono autocertificare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A del richiamato decreto, oppure il decorso del periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito (vedi ns. RIF. NN. 341 del 30 dicembre 2008 e 120 del 27 aprile 2009). Per quanto concerne gli adempimenti datoriali, per i datori di lavoro che per la prima volta richiedono l'applicazione del beneficio l invio dell autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro deve, comunque, precedere la richiesta del beneficio. Tale invio deve essere effettuato o per via telematica od in forma cartacea, con allegata la fotocopia della carta d identità del sottoscrittore. Tale modulo, come precedentemente rilevato attesta l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (V. ns. RIF. N. 341 del 30 dicembre 2008). Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dello sconto in parola e quindi abbia già presentato alla D.T.L. il suddetto modulo, tale adempimento non dovrà essere ripetuto, a meno che non siano intervenute modifiche rispetto alle precedenti dichiarazioni. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione Retribuzioni soggette a sconto, il Tipo codice 1 e l importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione del premio per le imprese artigiane (cod. 127) - (D.M. 30 settembre art. 1, commi 780 e 781, Legge 296/2006 D.M. 30 settembre 2016) L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1 gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. Regolazione 2016 La riduzione si applica alla regolazione 2016 nella misura del 7,61%. Si ricorda che sono ammesse alla riduzione le Imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, inviata entro il 29 febbraio 2016.

4 Regolazione 2017 L applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2017/2018 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l apposita casella Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 nella dichiarazione delle retribuzioni 2016 da presentare entro il 28 febbraio Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (Tipo codice 7 ) - (art. 4, comma 3, D.Lgs. 151/2001) Per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità e paternità, è prevista una riduzione del premio nella misura del 50%, da applicare sia in regolazione che in rata, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC Online. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7 e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Riduzione del premio per le PAT con sede lavori a Campione d'italia (cod. 003) (art. 1-quater, Legge 11/1986) Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2016 che per la rata Si ricorda che la riduzione è indicata per le PAT interessate nelle basi di calcolo del premio con il codice 003. Riduzione Legge n. 147/2013 (Decreto Ministeriale 30 settembre 2015 V. ns. RIF. N. 318 del 22 dicembre 2015 D.M. 9 novembre 2016 V. ns. RIF. N. 10 del 10 gennaio 2017) La misura della riduzione del premio assicurativo, come previsto dalla Legge n. 147/2013, art. 1, comma 128, al premio di regolazione 2016 è pari al 16,61%; la misura da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. La riduzione, ove applicabile, opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni cui l impresa già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. Si ricorda che per la verifica della sussistenza dei requisiti per l applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Polizze dipendenti - Lavorazioni iniziate da oltre un biennio La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio Per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2013/2015 (TA) e il tasso di tariffa (TM). La riduzione spetta se il TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Polizze artigiani Lavorazioni iniziate da oltre un biennio La riduzione si applica alle lavorazioni con data precedente al 3 gennaio Per ogni voce (lavorazione) si confronta l Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM).

5 Polizze dipendenti - Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall I.N.A.I.L. ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Polizze artigiani Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio Le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio La riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o hanno già presentato nel corso del biennio l istanza I/P Legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall I.N.A.I.L. Assunzioni Legge n. 407/1990, art. 8 comma 9 Come noto, l art. 1, comma 121 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto la soppressione dei benefici contributivi di cui all art. 8, comma 9 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407 che prevedeva, per i datori di lavoro che assumevano a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o sospesi in GIGS da almeno 24 mesi, una riduzione delle specifiche retribuzioni pari al 50% e 100% (V. ns. RIF N. 302 del 22 novembre 2011 e RIF. N. 5 del 9 gennaio 2015). Le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014 e per la durata massima di 36 mesi. I datori di lavoro aventi diritto alle suddette riduzioni dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti ed il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Assunzioni Legge n. 92/2012, art. 4 commi 8-11 Per tutte le fattispecie di assunzioni disciplinate dalla Legge 92/2012 (cinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi e donne aventi i requisiti richiesti) è prevista una riduzione del 50% dei premi per 12 o 18 mesi a seconda del tipo di contratto (vedi ns. RIF. N. 333 del ). I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni. L indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI I datori di lavoro devono determinare la regolazione premio 2016, calcolata sulle retribuzioni dichiarate al netto dell'anticipazione già versata, e la rata anticipata 2017 sulla base delle stesse retribuzioni ovvero del minor importo comunicato all'istituto. I datori di lavoro che intendono corrispondere l'importo della rata premio 2017 sulla base di un imponibile inferiore a quello denunciato in sede di regolazione premio 2016 devono darne comunicazione motivata entro il 16 febbraio 2017 avvalendosi del servizio di trasmissione telematica.

6 MODALITA' DI VERSAMENTO Il versamento dei premi, anche se riferiti a più PAT, dovrà essere effettuato in forma unificata riportando i dati nella sezione I.N.A.I.L. del modello F24 secondo le seguenti modalità: Cod. sede: è quello di identificazione della Sede I.N.A.I.L. competente territorialmente rispetto alla sede legale della Ditta, rilevabile dal modello di dichiarazione delle retribuzioni; Codice ditta: indicare il "Codice ditta"; C.C.: indicare il codice di controllo; N. di riferimento: indicare "902017"; Causale: valorizzare con "P"; Importi a debito versati: l'importo del premio dovuto al netto della compensazione tra regolazione positiva o negativa 2016 e rata anticipata 2017; Importi a credito compensati: il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare eventuali scoperture I.N.A.I.L. purché non iscritti a ruolo esattoriale o quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Possono essere detratti eventuali crediti riferiti ad anni precedenti previa richiesta ed autorizzazione della competente Sede I.N.A.I.L., che provvederà a verificare l'effettiva sussistenza del credito. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2017 versando il 25% dell importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017 maggiorate degli interessi. La volontà di avvalersi della predetta rateazione va segnalata all Istituto barrando la casella SI posta in calce al modulo virtuale di Dichiarazione delle retribuzioni (1031). ***** Ricordiamo alle Imprese Associate che l'art. 39, comma 8, della L. 133/2008 ha introdotto, a partire dal 18 agosto 2008, un nuovo adempimento a carico dei datori di lavoro, anche artigiani, che sono tenuti a denunciare nominativamente all'i.n.a.i.l., prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i collaboratori ed i coadiuvanti delle imprese familiari ed i soci lavoratori di imprese in forma societaria per i quali non sussista l'obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l'impiego. L'I.N.A.I.L., con nota 6793/2008, ha evidenziato che nell'obbligo di denuncia sono compresi anche i soci artigiani, nonché i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane, sempre escludendo coloro per i quali il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego. ***** Per comodità si allega alla presente: - modello di autocertificazione per l'ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile; - tabella riepilogativa dei codici Riduzione per retribuzioni parzialmente o totalmente esenti. All.: n. 2

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