COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO

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1 COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI Provincia di Cremona REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Approvato con delibera C.C. n. 43 del IL SINDACO F.to Bergonzi Pieremilio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Nanni dott.ssa Maria Rita 1

2 Titolo I Attribuzioni del servizio economato ART. 1 Oggetto del regolamento 1. Con il presente regolamento viene disciplinato il servizio di economato in applicazione del disposto dell art. 153 del D. Lgs. n. 267/ Il Servizio di economato provvede: a. L acquisto e fornitura di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dei vari uffici e degli istituti scolastici per i quali il comune è tenuto, per legge, a provveder quali: cancelleria e stampati, prodotti per la pulizia; b. Alla manutenzione e riparazione di tutti i mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature degli uffici comunali, al fine di assicurarne la buona conservazione e l efficienza per il normale svolgimento dei servizi d istituto; c. Alle forniture del vestiario e divise al personale avente diritto a norma del regolamento; d. Alla provvista dei carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento di tutti i mezzi di trasporto, nel caso in cui non sia possibile provvedere con la ditta convenzionata; e. Agli abbonamenti ed agli acquisti di pubblicazioni periodiche, nonché alle pubblicazioni necessarie per i vari settori e servizi, richiesta in corso d anno; f. Al servizio di cassa, relativamente alle anticipazioni ed alle riscossioni come specificato negli articoli seguenti; g. Alla tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili di proprietà comunale; h. Alle operazioni riguardanti gli oggetti rinvenuti a norma degli artt. 927, e 930 del codice civile; i. Alla alienazione, cessione o distruzione del materiale non più necessario o dichiarato fuori uso; j. Alla provvista e distribuzione, previa presa in carico delle marche segnatasse, occorrenti per le esigenze funzionali degli uffici comunali, se non gestite con sistema informatico. 3. In ogni caso trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con DPR , n. 573, recante Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con particolare riguardo al regolamento comunale dei contratti ed a quanto previsto negli artt. 59 e 60 della Legge n. 388/2000 e successive modificazione, e 24, comma 6, della legge , n ART. 2 Affidamento del servizio - compenso 1 Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta comunale, ad un impiegato a tempo indeterminato coadiuvato, eventualmente, da altro personale, in conformità al Regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 2 All economo spetta i trattamento economico in relazione alla categoria di inquadramento e nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-enti locali e dai contratti integrativi locali. 2

3 ART. 3 Competenze dell economo 1 Le competenze sono quelle risultanti dal presente regolamento. 2 In ordine al maneggio dei valori l economo si attiene, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile. 3 All economo comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e dei consegnatari ei beni individuati con deliberazione della Giunta comunale. 3

4 Titolo II Approvvigionamenti, forniture e prestazioni ART. 4 Albo dei fornitori 1. Per le forniture, servizi e prestazioni occorrenti, l Ufficio economato deve curare la compilazione e l aggiornamento dell Albo delle ditte che, per capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e specializzazione, possono essere invitate a concorrere alle varie forniture servizi e prestazioni, corredato delle necessarie notizie di referenza. ART. 5 Approvvigionamenti 1. Di norma, per assolvere alle incombenze indicate dall art. 1, l Uffici economato, provvede mediante procedure stabilite dal Regolamento dei contratti e dal Regolamento forniture e servizi in economia, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia. 2. Le ditte assegnatarie devono attenersi a quanto indicato nei disciplinari di incarico approvati con determina e sottoscritti a seguito dell assegnazione. ART. 6 Controlli e collaudi 1. L assunzione incarico dei beni acquistati deve essere preceduta da un rigoroso accertamento circa l esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche ed ai campioni. 2. A fornitura avvenuta l Ufficio economato accerta direttamente, o per mezzo del settore o servizio destinatario, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato. 3. Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione, analogamente per quanto attiene all espletamento di servizi e prestazioni. 4. Per ogni fattura ricevuta l Ufficio economato provvede ai seguenti adempimenti: a. Controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle forniture, servizi e prestazioni effettivamente ordinati ed eseguiti; b. Accerta che siano applicati i prezzi convenuti; c. Verifica la regolarità dei conteggi e l osservanza delle disposizioni fiscali in materia. ART. 7 Liquidazione delle forniture, servizi e prestazioni 1. Effettuati i controlli di cui all articolo precedente, l Ufficio economato provvede alal formale liquidazione ed ai successivi adempimenti, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di contabilità. 4

5 Titolo III Servizio di cassa economale ART. 8 Gestione dei fondi di cassa 1. Il servizio di cassa economale è effettuato dall Ufficio economato; 2. L Economo deve: a. Ricevere, custodire e rendere conto delle somme assunte in carico, a qualsiasi titolo dal settore; b. Curare la custodia dei valori o preziosi rinvenuti; c. Provvedere al recupero delle somme dovute all Amministrazione per spese anticipate. ART. 9 Anticipazioni fondo economale 1. Per provvedere al pagamento delle somme rientrante nella su competenza è emesso, in favore dell Economo, all inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione di 1.033,00 (diconsi euro milletrentatre/00) sul relativo fondo stanziato in bilancio nel titolo IV Spese per servizi per conto terzi Capitolo Fondo economato. 2. Eventuali ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e temporaneo, sono disposte con motivata deliberazione. 3. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e, comunque, entro i l5 gennaio successivo, l economo restituisce, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura degli ordinativi d incasso emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione di cui ai precedenti commi. ART. 10 Procedure per i pagamenti dell economo 1. L economo può dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi Buoni di pagamento : a. Posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci; b. Giornali, abbonamenti alla G.U. e pubblicazioni periodiche di carattere tecnicoamministrativo, in servizio sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti; c. Tassi di proprietà degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi; d. Spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili; e. Anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all art. 41, comma 11, dal CCNL 14 settembre 2000; f. Trasferte agli amministratori e dipendenti; g. Spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.; h. Erogazione di sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del regolamenti di cui all art. 12 della legge n. 241/1990; i. La gestione della masse vestiario del personale; j. La gestione delle utenze telefoniche; k. La gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali; l. La vendita di mobili, macchine ed oggetti fuori uso; m. La tenuta degli inventari dei beni mobili e la immatricolazione dei beni; n. Le assicurazioni; 5

6 o. Le spese relative a pubblicazione di bandi, versamento di diritti SIAE, q quant altro abbia carattere di urgenza legata ad adempimenti di legge o fiscali. 2. Nessun buono di pagamento può essere emesso in assenza di disponibilità: a. Del fondo economale di cui all art. 9; b. Dell intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa. 3. I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quanto i singoli importi non superino la somma di 150, Può essere disposto il pagamento a mezzo dell economo nei soli casi in cui ricorre l urgenza di dare corso al pagamento immediato. 5. Il buono d ordine dell economo costituisce provvedimento di impegno di cui all art. 191,commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/ L Ufficio economato provvede al pagamento delle spese, debitamente autorizzate, sulla base dei documenti giustificativi e delle apposite richieste di rimborso predisposte a cura del dipendente interessato e controfirmate dal Responsabile del servizio, relative alle forniture, servizi e prestazioni acquisiti dal Comune. ART. 11 Riscossione entrate 1. L economo assicura tutte le riscossioni ad esso affidate derivanti da introiti occasionali e non previsti per cui il Responsabile del servizio finanziario ritiene sussista la necessità di immediato incasso e non sia possibile i diretto versamento presso la Tesoreria comunale, quali: a. Diritti su contratti; b. Spese di registrazione e marche da bollo, diritti di segreteria; c. Diritti di segreteria comunali di competenza comunale; d. Diritti per certificati varie e visure catastali; e. Vendita compostori; f. Rimborsi vari. ART. 12 Disciplina dei versamenti 1. Le somme riscosse con le modalità di cui all articolo precedente vengono versate mensilmente alla Tesoreria comunale, sulla base di riversali di incasso emesse dall Ufficio ragioneria. ART. 13 Anticipazioni provvisorie dell economo 1. L economo comunale può dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi: a. Per missioni fuori sede degli amministratori dei dipendenti, a richiesta dell interessato, pari al settantacinque per ceto del trattamento complessivo spettante per la missione, come previsto dall art. 41, comma 11, del CCNL ; b. Per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesce possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure. 2. Per le anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente sono osservate le procedure di cui al successivo articolo 14. 6

7 ART. 14 Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell economo 1. Per le anticipazioni provvisorie di cui al precedente art. 13, l economo deve attenersi alla seguente procedura: a. Le anticipazioni sono fatte esclusivamente in esecuzione di apposite autorizzazioni a firma del responsabile dell ufficio interessato; b. È cura dell economo richiedere, per le somme anticipate, il pronto rendiconto; c. Per le somme effettivamente e definitivamente pagate è emesso corrispondente buono di pagamento a norma del precedente art. 10; d. Al buono di pagamento di cui alla precedente lettera c) sono allegate: i. L autorizzazione di cui alla precedente lettera a); ii. Tutta la documentazione di spesa. ART. 15 Libri contabili 1. Per la regolare tenuta del servizio di economato, l economo tiene, sempre aggiornati, i seguenti registri e bollettari: a. Il giornale di cassa dove vengono manualmente registrate le operazioni di pagamento, comprese le spese postali; b. Registro dei pagamenti e dei rimborsi; c. Bollettario dei buoni di pagamento; d. Bollettari delle anticipazioni provvisorie; e. Registro delle riscossioni effettuate; f. Bollettario delle quietanze rilasciate. 2. Tutti i registri ed i bollettari sono numerati e vidimati, prima dell uso, a cura del Responsabile dell Ufficio ragioneria. 3. Tutti i registri ed i bollettari sono diligentemente conservati dall economo per poi documentare il rendiconto annuale di cui al successivo art.17. ART. 16 Rendiconto delle spese sul fondo anticipato 1. Trimestralmente l Economo deve presentare il rendiconto analitico delle suddette spese al Responsabile del servizio finanziario per il relativo rimborso. Tale rendiconto deve essere accompagnato dai buoni di pagamento debitamente quietanzati su cui viene inserito il capitolo di imputazione, e dalla documentazione che si riferisce ai pagamenti effettuati. 2. Il rimborso è disposto con apposito provvedimento. ART. 17 Conto della gestione 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, l economo comunale rende il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, è allegata la documentazione esattamente indicata dall art. 233 del D. Lgs. n. 267/

8 ART. 18 Custodia dei valori affidati 1. La custodia dei valori è affidata all economo che deve disporre di una cassaforte, la cui chiave è tenuta da lui personalmente o, in caso di assenza, da chi lo sostituisce. 2. Le consistenze di cassa comprendenti tutti i valori di qualsiasi natura (contanti, titoli, vaglia, assegni, bolli ed altri valori in genere in consegna all economo) sono custodie nell apposita cassaforte. 3. Della materiale tenuta della cassa economale può essere incaricato l istituto di credito assegnatario del servizio di tesoreria. ART. 19 Vigilanza verifiche ed ispezioni 1. L ufficio economato esercita le sue funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini del Responsabile del servizio finanziario. 2. il Responsabile del servizio finanziario,o suo incaricato, può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei fondi esistenti presso la cassa economale ed al riscontro delle relative scritture contabili. Di ogni verificazione si stende un verbale, sottoscritto dagli interessati e custodito presso l Ufficio economato. 3. In caso di cambiamento dell economo si procede ad una verifica straordinaria, con le modalità indicate sopra. 4. l amministrazione può ordinare in qualsiasi momento, l effettuazione di verifiche ed ispezioni. ART. 20 Responsabilità 1. L economo è responsabile della gestione dei fondi che vengono in suo possesso e ne risponde secondo le leggi vigenti in materia. 2. Si applicano alla sua gestione le norme relative ai consegnatari ed agli agenti contabili. 3. In caso di sua assenza odi impedimento, lo sostituisce l impiegato all uopo nominato con apposito provvedimento del responsabile dell area, con tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti. 4. L economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse. 8

9 Titolo VI Inventari ART. 21 Beni mobili e di consumo 1. I beni mobili e di consumo sono distinti in: a. Mobili, macchine, attrezzi (comprendono tutti quei beni che non hanno la caratteristiche dell immediato o rapito consumo utensili, arredi, addobbi, attrezzature ); b. Materiali ed oggetti di consumo (comprendono tutti quei beni non classificabili tra i beni del primo gruppo cancelleria, combustibili ) 2. La consistenza ed il movimento degli oggetti appartenenti al primo gruppo sono dimostrati con gli inventari. Quelli relativi ai generi di consumo per messo di apposite registrazioni di carico e scarico. ART. 22 Consegna dei beni mobili 1. I beni mobili del Comune, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in carico all Ufficio economato. Per determinati beni mobili, o per particolari servizi,l amministrazione può individuare speciali consegnatari. In ogni caso gli arredi, il mobilio, gli utensili d ufficio debono essere dati in carico, per ciascun settore, ad impiegato di ruolo allo stesso assegnato. 2. Il Responsabile del settore provvede a designare il consegnatario dandone comunicazione all Ufficio economato. In difetto il consegnatario è il Responsabile del settore. ART. 23 Contenuto e tenuta degli inventari 1. La tenuta degli inventari è disciplinata dal Regolamento di contabilità al titolo VIII, articoli 54 e 55. ART. 24 Responsabilità dei consegnatari 1. Il responsabile dell ufficio economato, sorveglia la regolare manutenzione e conservazione del materiale mobiliare affidato ai consegnatari. 2. Le mancanze, le deteriorazioni o le diminuzioni di cose mobili avvenute per causa di furto o di forza maggiore non sono ammesse a discarico dei consegnatari, se essi non esibiscono le opportune giustificazioni e non comprovano che non è a loro imputabili il danno per negligenza o per indugio nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione delle cose avute in consegna. 3. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati fino a che non abbiano avuto discarico. 4. Ad ogni mutamento di consegnatario si provvede alla verifica dell inventario, ed il conseguente passaggio al nuovo consegnatario avviene attraverso verbale firmato dal consegnatario cessante, dal subentrante e dal Responsabile del settore, laddove non sia consegnatario esso stesso. Copia di tale verbale deve essere trasmessa all Ufficio economato. 5. Il discarico deve risultare d deliberazione della Giunta comunale. 9

10 Titolo V Cose rinvenute ART. 25 Procedure 1. E affidato all ufficio economato il servizio di ricevimento, custodia, riconsegna e alienazione di tutti gli oggetti rinvenuti, secondo quanto disposto dagli articoli 927, e 930 del codice civile. Al depositante è rilasciata ricevuta dell oggetto consegnato, in relazione al verbale all uopo stese, nel quale devono essere indicate le circostanze ed i luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell oggetto e quant altro ritenuto indispensabile. 2. Le somme i contanti sono costituite in deposito fruttifero presso il Tesoriere comunale, alle stesse condizioni riservate al comune. ART. 26 Rimborso spese 1. Tanto i proprietario quanto il rinvenitore, ritirando la cosa od il prezzo, sono tenuti a rifondere all Ufficio economato le spese occorse per le pubblicazioni, la custodia e le altre eventuali spese di comunicati alla stampa, le spese di asta e di assicurazione, ecc. 2. Il diritto per rimborso spese di custodia effettivamente sostenute non po superare la misura dello 0,5% al mese del valore degli oggetti ritrovati. Se la cosa ed il valore della cosa ritrovata non supera 5,16 non si fa luogo a rimborso spese. ART. 27 Vendita delle cose rinvenute e devoluzione del valore ricavato 1. Se le circostanze richiedono la vendita della cosa ricevuta in consegna, l Ufficio economato vi provvede nelle forme e con le cautele prescritte per gli oggetti di proprietà del Comune destinati alla vendita. 2. I preziosi sono custoditi in cassaforte e affidati alla diretta responsabilità dell Ufficio economato. 3. Trascorso un anno dalla pubblicazione all Albo pretorio del ritrovamento, senza che si presenti il proprietario, le merci o i valori ritrovati, nonché il ricavato della vendita delle derrate deperibili spettano al rinvenitore, il quale può esercitare tale diritto entro un anno dal termine predetto; trascorso tale periodo gli oggetti sono distrutti, se invendibili, o venduti mediante trattativa privata. 4. Per quanto riguarda gli oggetti preziosi di valore stipato superiore a 517,00, la vendita si effettua mediante asta pubblica. 5. Il ricavato, unitamente a quello derivante dalla vendita delle derrate reperibili, è costituito i deposito fruttifero presso il Tesoriere comunale e viene devoluti in beneficenza, secondo le determinazioni della Giunta Comunale. 10

11 Titolo VI Disposizioni finali ART. 28 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. ART. 29 Norme abrogate 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti e le norme del Regolamento comunale di economato previdente. ART. 30 Tutela dei dati personali 1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. ART. 31 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. ART. 32 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell anno

12 Sommario TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO 2 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. 2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - COMPENSO 2 ART. 3 COMPETENZE DELL ECONOMO 3 TITOLO II APPROVVIGIONAMENTI, FORNITURE E PRESTAZIONI 4 ART. 4 ALBO DEI FORNITORI 4 ART. 5 APPROVVIGIONAMENTI 4 ART. 6 CONTROLLI E COLLAUDI 4 ART. 7 LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE, SERVIZI E PRESTAZIONI 4 TITOLO III SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE 5 ART. 8 GESTIONE DEI FONDI DI CASSA 5 ART. 9 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE 5 ART. 10 PROCEDURE PER I PAGAMENTI DELL ECONOMO 5 ART. 11 RISCOSSIONE ENTRATE 6 ART. 12 DISCIPLINA DEI VERSAMENTI 6 ART. 13 ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL ECONOMO 6 ART. 14 DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL ECONOMO 7 ART. 15 LIBRI CONTABILI 7 ART. 16 RENDICONTO DELLE SPESE SUL FONDO ANTICIPATO 7 ART. 17 CONTO DELLA GESTIONE 7 ART. 18 CUSTODIA DEI VALORI AFFIDATI 8 ART. 19 VIGILANZA VERIFICHE ED ISPEZIONI 8 ART. 20 RESPONSABILITÀ 8 TITOLO VI INVENTARI 9 ART. 21 BENI MOBILI E DI CONSUMO 9 ART. 22 CONSEGNA DEI BENI MOBILI 9 ART. 23 CONTENUTO E TENUTA DEGLI INVENTARI 9 ART. 24 RESPONSABILITÀ DEI CONSEGNATARI 9 TITOLO V COSE RINVENUTE 10 ART. 25 PROCEDURE 10 ART. 26 RIMBORSO SPESE 10 ART. 27 VENDITA DELLE COSE RINVENUTE E DEVOLUZIONE DEL VALORE RICAVATO 10 12

13 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 11 ART. 28 NORME DI RINVIO 11 ART. 29 NORME ABROGATE 11 ART. 30 TUTELA DEI DATI PERSONALI 11 ART. 31 RINVIO DINAMICO 11 ART. 32 ENTRATA IN VIGORE 11 13

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