Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2016 (OR. en)

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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 aprile 2016 (OR. en) 8088/16 ENV 232 MI 244 DELACT 70 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 19 aprile 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 2205 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Direttiva delegata (UE).../ della Commissione del che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 2205 final. All.: C(2016) 2205 final 8088/16 pdn DG E 1A IT

2 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 2205 final DIRETTIVA DELEGATA (UE).../ DELLA COMMISSIONE del che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

3 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Oggetto: direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo. La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (RoHS 2) 1, limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva RoHS 2 (rifusione) è entrata in vigore il 21 luglio Le sostanze con restrizioni d'uso sono elencate nell'allegato II della direttiva RoHS 2. Mentre attualmente si applica la restrizione relativa al piombo, al mercurio, al cadmio, al cromo esavalente, ai bifenili polibromurati e ai difenileteri polibromurati, la restrizione relativa al bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), al butil benzil ftalato (BBP), al dibutil ftalato (DBP), al diisobutil ftalato (DIBP) sarà applicata a decorrere dal 22 luglio Gli allegati III e IV della direttiva RoHS 2 elencano i materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per applicazioni specifiche esentati dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 L'articolo 5 della direttiva RoHS contiene le disposizioni relative all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (inclusione e soppressione delle esenzioni) degli allegati III e IV. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV, purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; l'affidabilità dei sostituti non è garantita o gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. L'articolo 5 istituisce una procedura per l'adeguamento degli allegati al progresso tecnico e scientifico. L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che la Commissione europea (la Commissione) includa materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, in conformità con l'articolo 20 della direttiva RoHS CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO In linea con le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'allegato V relative alla concessione, al rinnovo o alla revoca di un'esenzione che consentono alle parti interessate di richiedere un'esenzione dalle restrizioni d'uso per una sostanza, la Commissione ha ricevuto circa 50 domande di nuove esenzioni dalla pubblicazione della direttiva RoHS 2 nonché circa 100 domande di rinnovo di esenzioni esistenti. 1 GU L 174 dell' , pag. 88. IT 2 IT

4 Il 23 maggio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda relativa all'uso di piombo nelle saldature utilizzate per le connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a 150 C. Nell'allegato IV della direttiva RoHS 2, l'esenzione 26 riguarda l'uso di piombo nelle saldature per talune applicazioni AEE usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a 20 C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio. L'esenzione 26 dell'allegato IV della direttiva RoHS non riguarda pertanto l'uso di piombo nei sensori di dispositivi utilizzati solo temporaneamente a temperature inferiori a -20 C. Al fine di valutare la domanda di esenzione, la Commissione ha incaricato la realizzazione di diversi studi e ha svolto la valutazione tecnica e scientifica prescritta, comprensiva di una consultazione ufficiale delle parti interessate 2 per la domanda 3, della durata di otto settimane. Durante la consultazione delle parti interessate il Japanese Business Council in Europe ha presentato un documento che suggerisce un'eventuale relazione fra l'esenzione 7a dell'allegato III della direttiva RoHS e l'esenzione chiesta; questo non è stato ritenuto applicabile, poiché l'esenzione 7a dell'allegato III della direttiva RoHS consente l'uso di piombo in saldature ad alta temperatura di fusione contenenti l'85% o più di piombo, mentre la domanda riguardava l'uso di saldature contenenti solo il 37% di piombo. La relazione finale per la valutazione della domanda è stata redatta da consulenti dell'öko-institut, approvata dalla DG Ambiente e pubblicata 4 ; le parti interessate e gli Stati membri sono stati informati. La pagina relativa al progetto è accessibile dalla pagina web della DG Ambiente 5. La Commissione ha quindi consultato il gruppo ufficiale di esperti per gli atti delegati nell'ambito della direttiva RoHS 2. Il 9 settembre 2015 è stata trasmessa una proposta di modifica della direttiva RoHS 2, allegato IV, contenente tutte le informazioni generali e gli esperti sono stati invitati a presentare le loro osservazioni sulla proposta entro l'8 ottobre Il gruppo di esperti ha sostenuto unanimemente la proposta di modifica dell'esenzione 26 dell'allegato IV con l'inclusione, fino al 30 giugno 2021, delle saldature nelle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a 150 C. Sono state completate tutte le fasi necessarie a norma dell'articolo 5, paragrafi da 3 a 7. Il Consiglio e il Parlamento sono stati informati di tutte le attività. Secondo la relazione finale, sono state raccolte le seguenti informazioni tecniche (per maggiori informazioni, cfr. nota 4). Il piombo è presente nei sensori criogenici, utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni AEE. Tali sensori misurano temperature estremamente basse; mentre in alcune applicazioni il sensore resta a temperature estremamente basse per diversi periodo di consultazione dal al L'elenco delle parti consultate è aggiornato e gestito regolarmente dai consulenti, in cooperazione con la Commissione. L'elenco comprende organizzazioni del settore elettronico, fabbricanti e fornitori, imprese di riciclaggio, associazioni di consumatori, ONG, università, rappresentanti degli Stati membri, ecc. Collegamento diretto alla valutazione e alla raccomandazione: ort.pdf. IT 3 IT

5 anni, in altre applicazioni la temperatura è destinata ad aumentare e a diminuire, in modo che i sensori si trovino a temperature basse per molti periodi più brevi. Il piombo è usato nelle connessioni elettriche dei sensori criogenici per prevenire la formazione di fasi intermetalliche dure, di whisker e della peste dello stagno. Nelle applicazioni criogeniche non è possibile usare saldature senza piombo, in quanto sono soggette alla peste dello stagno, che incide gravemente sull'affidabilità delle apparecchiature. È stato dimostrato che per i sensori criogenici utilizzati in modo convenzionale non sono disponibili tecnologie di connessione affidabili alternative alla saldatura. Pur esistendo altre tecnologie di saldatura o di connessione, esse non possono sostituire in modo affidabile le saldature a piombo nei contatti esterni dei sensori di temperatura usati periodicamente a temperature inferiori a -150 C. Sotto il profilo tecnico e scientifico, la giustificazione della domanda di esenzione è molto simile alla logica alla base dell'esenzione 26 dell'allegato IV della direttiva RoHS 2, il cui vincolo principale risiede nel fenomeno della peste dello stagno che si produce a basse temperature. Per quanto attiene alla modifica dell'esenzione 26 dell'allegato IV con l'inclusione di "saldature delle connessioni elettriche di sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a 150 C", i risultati della valutazione mostrano che almeno uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatto e che l'inclusione dell'applicazione specifica fra le esenzioni di cui all'allegato IV è pertanto giustificata. Le motivazioni tecniche sono analoghe a quelle alla base all'esenzione 26 dell'allegato IV, che scade il 30 giugno Pertanto è opportuno concedere all'esenzione richiesta la medesima data di scadenza, onde poter valutare congiuntamente le eventuali future domande di rinnovo. Tale periodo non è suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione, poiché attualmente non esistono alternative né se ne prevede la commercializzazione nello stesso periodo. L'esenzione specifica non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'atto proposto concede un'esenzione dalle restrizioni delle sostanze previste dalla direttiva 2011/65/UE (la direttiva RoHS 2), da inserire nell'elenco di cui all'allegato IV, per l'impiego di piombo in applicazioni specifiche. Lo strumento proposto è quello della direttiva delegata, che attua la direttiva 2011/65/UE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). L'obiettivo dell'atto proposto è garantire la certezza del diritto nonché condizioni di mercato sostenibili per i fabbricanti del settore elettronico, consentendo applicazioni specifiche di sostanze altrimenti vietate in ottemperanza alle disposizioni della direttiva RoHS 2 e della procedura di adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico ivi stabilita. Conformemente al principio di proporzionalità, la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. IT 4 IT

6 La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'ue. IT 5 IT

7 DIRETTIVA DELEGATA (UE).../ DELLA COMMISSIONE del che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 6, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. (2) Il piombo è usato per le connessioni elettriche dei sensori criogenici dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, per prevenire la formazione di fasi intermetalliche dure, whisker e peste dello stagno. Tali sensori sono usati in alcune applicazioni per misurare temperature estremamente basse per brevi periodi. (3) Nelle applicazioni criogeniche non è possibile usare saldature senza piombo, in quanto sono soggette alla peste dello stagno, che incide gravemente sull'affidabilità delle apparecchiature. È stato dimostrato che per i sensori criogenici utilizzati in modo convenzionale non sono disponibili tecnologie di connessione affidabili alternative alla saldatura. (4) È pertanto opportuno esentare fino al 30 giugno 2021 le saldature a piombo nei contatti esterni dei sensori di temperatura usati periodicamente a temperature inferiori a -150 C, in quanto l'esenzione di cui al punto 26 dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei cicli di innovazione dei dispositivi medici e degli strumenti di monitoraggio e controllo, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, 6 GU L 174 dell' , pag. 88. IT 6 IT

8 HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [OP, si prega di inserire come data concreta, l'ultimo giorno del nono mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 7 IT

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