COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

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1 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE COMUE DI AZOLA DELL'EMILIA PROVICIA DI BOLOGA C O P I A CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA AZIOE PREVITA DALL'ART. 167 DEL D.LG.. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE I ZOA DI VICOLO PAEAGGITICO, I AEZA O DIFFORMITA' DELLA PRECRITTA AUTORIZZAZIOE PAEAGGITICA. 108 r. Progr. Data 20/12/2007 eduta R. 14 Titolo 6 Classe ottoclasse 3 5 Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/12/2007 Il PREIDETE ha convocato il COIGLIO COMUALE nella apposita sala del Municipio, oggi 20/12/2007 alle ore 19:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano: Cognome e ome Pre. Cognome e ome Pre. Cognome e ome Pre. ROPA LORI GADDI GUIDO ROCAGLIA FRACECO MOARI CARLO ZACCHIROLI DAILO DI DOMEICO LIA MARCHEII LORI MALAGUTI FIOREZO BRAGLIA LILIAA BUOLARI ROBERTA TREVIAI CLAUDIO BOARII MAURIZIO ZAVATTARO PAOLO BEEDETTO OFELIA GIORDAO ATOIO TOLOMELLI VAA MAFREDII ILVIA GALLERAI GABRIELE BARTOLII MOICA BIACHII REZO FACCHII RICCARDO Totale Presenti: 14 Totali Assenti: 7 Assenti giustificati i signori: ZAVATTARO PAOLO, BARTOLII MOICA, ZACCHIROLI DAILO, MAFREDII ILVIA, BIACHII REZO, ROCAGLIA FRACECO, BRAGLIA LILIAA Assenti O giustificati i signori: essun convocato risulta assente ingiustificato ono presenti gli Assessori Extraconsiliari: MIGAI FABIO, GHII ELVE, ROTUDO TEFAO Partecipa il EGRETARIO GEERALE del Comune, PERA LUCIA. Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di VICE PREIDETE, DI DOMEICO LIA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. ono designati a scrutatori i igg.: BOARII MAURIZIO, FACCHII RICCARDO, TREVIAI CLAUDIO. L'Ordine del Giorno, diramato ai igg. Consiglieri ai sensi del vigente tatuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del Giorno sono depositati presso la egreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

2 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 108 DEL 20/12/2007 OGGETTO: CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA AZIOE PREVITA DALL'ART. 167 DEL D.LG.. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE I ZOA DI VICOLO PAEAGGITICO, I AEZA O DIFFORMITA' DELLA PRECRITTA AUTORIZZAZIOE PAEAGGITICA. IL COIGLIO COMUALE Premesso che: - l art. 146 del D.Lgs , n Codice dei beni culturali e del paesaggio (così come modificato e integrato dall art. 16, del D.Lgs n. 157) stabilisce l obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela; - l art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato e integrato dall art. 27 del D.Lgs n. 157) prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessione in pristino a spese del trasgressore o del pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima; - l art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato dall art. 28 comma 1, del D.Lgs n. 157 ed integrato dall art. 1, comma 36, lettera c) della L. 308/2004), dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, ferma restando l applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all art. 167 e ss.mm.ii., le sanzioni penali non si applicano qualora l autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter; - il comma 1-quater dell art. 181 e ss.mm.ii descrive, poi, il procedimento volto all acquisizione del suddetto giudizio di compatibilità stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell immobile o dell area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter, l autorità preposta alla gestione del vincolo si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni ; - inoltre, l art. 1, comma 37 della L. 308/2004 prevede che l accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti, nel caso di realizzazione di interventi su beni paesaggistici effettuati entro e non oltre il 30 settembre 2004 in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l estinzione del reato di cui all art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione che il trasgressore abbia previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., maggiorata da un terzo alla metà, ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall autorità competente alla irrogazione della sanzione stabilita dall art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per un importo compreso tra un minimo di 3.000,00 ed un massimo di ,00;

3 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 108 DEL 20/12/2007 Rilevato che: - dalla normativa sopra richiamata, consegue che, in caso di inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni previsti in materia di tutela del paesaggio, si applicano obbligatoriamente le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla normativa medesima a prescindere dalla compatibilità dell intervento realizzato rispetto al vincolo di tutela gravante sul bene sul quale sono state eseguite le opere; - il danno ambientale, peraltro - pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a seconda del maggior importo dell uno o dell altro, assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. da valutarsi in maniera differente a seconda che l intervento sia ritenuto compatibile o meno; Dato atto che: - prima dell entrata in vigore della L.R. n. 3 del di riforma del sistema regionale e locale, le funzioni relative alla determinazione del danno ambientale erano di competenza, in un primo tempo, del servizio provinciale difesa del suolo e, successivamente, della Commissione Provinciale sulla Determinazione Valori Agricoli Medi, Indennità Definitiva di Esproprio e Valori Costruzioni Abusive senza che, però, nessuno dei predetti organismi abbia mai individuato criteri univoci volti alla determinazione del danno ambientale; - peraltro, ai sensi dell art. 94, comma 41, della suddetta L.R. n. 3/1999 le predette funzioni sono ora di competenza del Comune; Considerato che: - in attesa della definizione, da parte della Regione, dei criteri e delle modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie di cui all art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nonché all art. 1, comma 37, della L. n. 308/2004 si rende comunque necessario procedere all individuazione degli stessi posto che l art. 181, comma 1- quater del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. impone il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni per la definizione del procedimento, volto a conseguire l accertamento di compatibilità in presenza del quale, a fronte delle tipologie di interventi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1-ter e previo pagamento delle sanzioni ripristinatorie o pecuniarie di cui all art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non si applica la sanzione penale; - i criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono specificati nell allegato del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante; Ritenuto che: - ai fini dell individuazione dei criteri per l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. occorre distinguere le seguenti tre ipotesi: 1) nel caso in cui l abuso edilizio sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico dalla commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la sanzione sarà determinata con riferimento al solo maggior profitto conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta, una valutazione di sostenibilità dell opera nel contesto paesaggistico - ambientale con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale; 2) qualora, invece, l abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato una alterazione dell ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell opera prescrivendo eventuali modalità di esecuzione secondo

4 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 108 DEL 20/12/2007 le indicazioni che la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio riterrà opportuno stabilire; 3) infine, se l abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico - ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell immobile o potrebbe comportare un danno maggiore all ambiente rispetto al mantenimento in essere dell abuso medesimo -, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato; - pertanto, in relazione all ipotesi di cui al suddetto punto 1), i parametri per il calcolo del maggior profitto ai quali far riferimento per redigere la perizia (sintetica) di stima di cui all art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. sono i seguenti: a) zona di ubicazione b) tipologia edilizia c) superficie di riferimento d) valore venale medio e) costo unitario medio, dedotto dal costo di costruzione f) vetustà dell opera abusiva; Considerato, altresì, che: - in caso di interventi realizzati in difformità dall autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell ammontare della sanzione pecuniaria irrogabile a criteri di omogeneità, quest ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell immobile medesimo; - ai fini della determinazione della ulteriore maggiorazione, da un terzo alla metà, prevista dall art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. 308/ la cui corresponsione concorre, insieme con le altre condizioni previste dalla norma medesima, alla estinzione dei reati in materia paesaggistica - si individuano i seguenti criteri: 1) per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, verrà applicata una maggiorazione pari alla metà della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria a norma dell art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.; 2) per gli interventi sull esistente (manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione edilizia), verrà applicata una maggiorazione pari ad un terzo della somma calcolata a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004; - la sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall art. 1, comma 37, lett. b) punto 2) della L. 308/2004, sempre ai fini dell estinzione dei reati in materia paesaggistica, è determinata in 3.000,00, 4.000,00 e 5.000,00 per interventi sull esistente consistenti, rispettivamente, in manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; mentre, per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, la sanzione medesima sarà pari ad 300/mc e, comunque, non inferiore ad 6.000,00; Dato atto: - che ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore dell Area Urbanistica ed Attività Produttive;

5 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 108 DEL 20/12/ che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento verranno introitate su apposita risorsa del Bilancio di Previsione; - che, relativamente alla sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui all art. 1, comma 37, lett. b), punto 2 della L. 308/ determinata dall autorità amministrativa competente dell applicazione della sanzione ma riscossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per essere utilizzata per le finalità di cui ai commi 33 e 36 dell art. 1 della citata legge; entita la 3^ Commissione Consiliare in data 12 dicembre 2007; Udita, sul punto, l illustrazione del indaco, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n ; Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espressa dal Direttore dell Area Urbanistica e Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica; Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 componenti D E L I B E R A 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato e integrato dall art. 27 del D.Lgs n. 157) per interventi realizzati in zona di vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, così come specificati nell allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) Di approvare, per le medesime motivazioni, i criteri e le modalità di calcolo della maggiorazione da applicarsi alla sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. (così come previsto dall art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della L. 308/2004) descritti in premessa; 3) Di stabilire, sempre per le considerazioni svolte in premessa, l ammontare della sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall art. 1, comma 37, lett. b), punto 2) della L. 308/2004 la cui entità varierà a seconda della tipologia d intervento realizzato così come specificato nella premessa medesima; 4) Di dare atto che la sanzione pecuniaria di cui all art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. sarà irrogata anche nel caso di accertamento di conformità previsto dall art. 17 L.R. n. 23/2004; 5) Di dare atto, infine, che compete al Direttore dell Area Urbanistica ed Attività Produttive, o suo delegato, assumere i provvedimenti per l applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio di cui all art. 5.1 del vigente Regolamento Edilizio; uccessivamente con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art comma del Decreto Legislativo n. 267.

6 CALCOLO IDEITÀ PECUIARIA 1. MAGGIOR PROFITTO () il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica realizzata con l utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell oggetto, zona del territorio su cui è localizzato, tipologia dell unità immobiliare di riferimento; la stima è mediata dalla vetustà dell opera stessa e depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa: = (Vvm - Cum) x Te x c x Va tale formula è di riferimento per gli interventi di nuova costruzione o per gli ampliamenti; per gli altri interventi - è desunta in maniera forfetaria mediante l applicazione di valori tabellari, graduati in funzione dell intervento. Per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie vengono utilizzati i criteri di trasformazione del volume in superficie di cui alla L. 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3) I parametri ed i coefficienti per determinare l ammontare dell indennità pecuniaria () sono i seguenti : a) Vvm Valore venale medio b) Cum Costo unitario medio c) Te Tipologia edilizia d) c uperficie di riferimento e) Va Vetustà dell opera abusiva Valore venale medio (Vvm) Il Vvm è il valore di riferimento a metro quadro per il calcolo dell indennità pecuniaria ed è desunto dai valori di riferimento dell'osservatorio dei Valori Immobiliari dell'agenzia del Territorio. Tali valori sono di base per il calcolo della sanzione. ella Banca dati dell Osservatorio le quotazioni valorizzate sono riferite all'ordinarietà degli immobili. on vengono pertanto presi in considerazione i valori afferenti gli stati qualitativi relativi ad immobili non ordinari. Per evitare valori finali eccessivamente pesanti e disequilibrate sanzioni sul territorio si è preso a riferimento il valore medio tra i minimi relativi alle zone su cui ricadono gli interventi. - Edifici a destinazione residenziale a. Unifamiliari e bifamiliari 1705/mq b. Fino a 10 unità immobiliari 1480/mq c. Oltre 10 unità immobiliari 1290/mq - Edifici a destinazione commerciale 1530/mq - Edifici a destinazione terziaria 1830/mq - Edifici a destinazione produttiva 640/mq - Pertinenze 1. Box 960/mq

7 Costo unitario medio di produzione (Cum) Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l indennità pecuniaria. 1. Immobili residenziali 599,16/mq 2. Immobili commerciali 479,33/mq 3. Immobili produttivi 419,41/mq 4. Immobili rurali in genere 419,41/mq 5. Immobili direzionali 539,24/mq 6. Immobili turistici/alberghieri 659,08/mq Coefficiente relativo alla tipologia dell edificio (Te) E un coefficiente di perequazione del valore dell indennità pecuniaria, rispetto alla densità edilizia, riferito al numero di unità immobiliari dell intero edificio. 1. Edifici unifamiliari e bifamiliari Edificio fino a 5 unità immobiliari Condominio fino a 10 unità immobiliari Grande condominio 0.90 Coefficienti di riduzione delle superfici di riferimento (c) ono stati attribuiti coefficienti di riduzione per le superfici relative a vani accessori, o pertinenziali, rispetto alla superficie del vano utile identificato come ordinario. 1. Vano utile Vano accessorio uperficie accessoria (balconi, logge, porticati, tettoie) 0.60 Coefficiente di riduzione in relazione alla vetustà dell abuso (Va) In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di riduzione progressivo pari all'1% per i primi 15 anni e allo 0,50% per gli ulteriori anni per ogni anno decorrente dall anno successivo a quello di realizzazione dell abuso. La riduzione non potrà comunque superare il 50%. 1) 100% - 1% per anno per i primi 15 anni (max 0,85) 2) 85% - 0,50% per gli ulteriori anni (max 0,50) 1.1 VALORI FORFETARI DEL MAGGIOR PROFITTO () RIFERITI AGLI ITERVETI DIVERI DALLA UOVA COTRUZIOE E DAGLI AMPLIAMETI PER IGOLA UITÀ IMMOBILIARE Ristrutturazione Edilizia = Edifici di valore storico testimoniale 2500 = Altri Edifici 1500 Restauro e risanamento conservativo = Edifici di valore storico testimoniale 1500 = Altri edifici 1200 Manutenzione straordinaria = Edifici di valore storico testimoniale 1200 = Altri edifici 1000

8 1.2 VALORI FORFETARI DEL MAGGIOR PROFITTO () PER ULTERIORI ITERVETI Manutenzione straordinaria di parti comuni = Edifici di valore storico testimoniale 1000 = Altri edifici DAO AMBIETALE (DA) Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del maggior profitto (), come sopra definito: Da = 3. MAGGIORAZIOE DELLA OMMA CALCOLATA A TITOLO DI AZIOE PECUIARIA (MAGGIOR PROFITTO O DAO AMBIETALE) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 37 LETT. B), DELLA L.308/2004 Maggiorazioni M1 lettera b) punto 1 comma Interventi di uova Costruzione e ampliamento Maggiorazione della metà 2. Interventi sull'esistente Maggiorazione di 1/3 Maggiorazioni M2 lettera b) punto 2 comma 37 - Interventi di manutenzione straordinaria Interventi di restauro scientifico, risanamento conservativo e ripristino tipologico Interventi di ristrutturazione edilizia Interventi di ampliamento e nuova costruzione 300/mc (min max )

9 COMUE DI AZOLA DELL'EMILIA PROVICIA DI BOLOGA DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE umero Delibera 108 del 20/12/2007 AREA URBAITICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE OGGETTO CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA AZIOE PREVITA DALL'ART. 167 DEL D.LG.. 42/2004 PER OPERE REALIZZATE I ZOA DI VICOLO PAEAGGITICO, I AEZA O DIFFORMITA' DELLA PRECRITTA AUTORIZZAZIOE PAEAGGITICA. PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGILATIVO IL DIRETTORE DELL'AREA ITEREATA IL DIRETTORE AREA ECOOMICO / FIAZIARIA E COTROLLO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 14/12/2007 IL DIRETTORE AREA URBAITICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE F.to OZZI ROMOLO Per quanto concerne la REGOLARITA' COTABILE esprime parere: Data

10 DELIBERAZIOE DEL COIGLIO COMUALE R. 108 DEL 20/12/2007 Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE PREIDETE F.to DI DOMEICO LIA IL EGRETARIO GEERALE F.to PERA LUCIA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio dal 31/12/2007 al 15/01/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n AZOLA DELL'EMILIA, Lì 31/12/2007 L' ITRUTTORE AMMIITRATIVO/COTABILE F.to PAUCCI MARIA AUTA DICHIARAZIOE DI COFORMITÀ. È copia conforme all'originale. L' ITRUTTORE AMMIITRATIVO/COTABILE AZOLA DELL'EMILIA, Lì 31/12/2007 PAUCCI MARIA AUTA ATTETAZIOE DI EECUTIVITÀ. La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 10/01/2008, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n Addì, IL EGRETARIO GEERALE F.to PERA LUCIA

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