Procura speciale alle liti: quando l illeggibilità della firma è irrilevante

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1 Procura speciale alle liti: quando l illeggibilità della firma è irrilevante Autore: Mancusi Amilcare In: Diritto civile e commerciale, Diritto processuale civile, Note a sentenza Procura Speciale: il requisito della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Firma procura alle liti illeggibile: l'illeggibilità della firma di chi conferisca procura alle liti per conto di una società, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 28 marzo 2017, n. 7941, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d appello di Napoli. La vicenda 1 di 5

2 La pronuncia traeva origine dal FATTO che la Corte d appello di Napoli, con sentenza del 2012, aveva rigettato il gravame formulato in via principale dalle odierne SOCIETA ricorrenti nei confronti della sentenza resa il dal Tribunale di Napoli, il quale aveva accolto la domanda avanzata con citazione dalla XXZZXX SPA, in proprio e quale procuratrice della XXXX IMMOBILIARE SRL, dichiarando risolto il contratto di permuta del 2005 per il mancato rispetto del termine di consegna imputabile alle convenute. Il contratto di permuta del 24/03/2005 vedeva alcune SOCIETA quali cedenti della piena proprietà di una superficie immobiliare di mq. sita in Potenza, area di cui si rendeva cessionaria la XXZZXX SPA, la quale a sua volta trasferiva alle Società ricorrenti (già titolari del 50% delle azioni del capitale di CAMPANIA RESINE SPA) le residue 750,000 azioni, ovvero il restante 50% del proprio capitale sociale. Il Tribunale di Napoli, rilevato come fossero trascorsi quattro anni dalla data di esecuzione stabilita nella permuta, prevedeva, quale effetto della risoluzione contrattuale, l'obbligo della XXZZXX SPA di restituire il complesso immobiliare, mentre precisava che l'ulteriore effetto restitutorio delle 750,000 azioni alla società convenute sarebbe stato da richiedere in altro giudizio. Avverso la citata sentenza della corte d appello di Napoli le Società propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Piuttosto che per i motivi di merito la sentenza in commento assume rilievo per la regolazione di alcune questioni e doglianze attinenti il conferimento della procura speciale da parte delle ricorrenti al proprio legale e, come potrà evincersi nel motivo di doglianza in commento, per la contestata illeggibilità delle sottoscrizioni dei rappresentanti legali di XXZZXX SPA e di XXXXXX IMMOBILIARE SRL apposte nella procura conferita ai difensori a margine della comparsa di costituzione in appello, mancando altresì la certificazione dell'autografia. In riferimento alle dette questioni, la Suprema Corte precisa che va disattesa l'eccezione della 2 di 5

3 controricorrente di inammissibilità del ricorso per essere stata la procura speciale conferita dalle ricorrenti all'avvocato TIZIO con atto separato. Come spiegato già da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18/09/2002, n , e poi costantemente ribadito da altre successive pronunce della Corte, il requisito, posto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Nella specie, la procura per il ricorso per cassazione è stata validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, vista la sua apposizione topografica e considerata l'intima connessione con l'atto cui accede, giacchè materialmente unita in calce al ricorso e contenente espresso riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio da promuovere (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 19/12/2008, n ). I motivi di ricorso Per quanto è qui di interesse, le Società ricorrenti con il primo motivo di ricorso denunciano la nullità del procedimento d'appello per violazione degli artt. 83, 125 e 182 c.p.c., essendo illeggibili le sottoscrizioni dei rappresentanti legali di XXZZXX SPA e di XXXXXX IMMOBILIARE SRL apposte nella procura conferita ai difensori a margine della comparsa di costituzione in appello, e mancando altresì la certificazione dell'autografia. 3 di 5

4 La decisione La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 7941/2017 ha ritenuto il motivo infondato ed ha rigettato il ricorso. Precisa a tal proposito la Suprema Corte che, ove pure sussistessero i denunciati vizi della costituzione delle appellate dinanzi alla Corte di merito, essi avrebbero comportato al più la necessità di considerare tale costituzione "tamquam non esset", perché avvenuta a mezzo di procuratore privo di legittimazione processuale alla rappresentanza della parte, con conseguente dichiarazione di contumacia delle medesime appellate, ma non avrebbero avuto come effetto la nullità del procedimento di appello e della sentenza che ne segna la conclusione, come auspicato nel primo motivo di ricorso (Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 25/06/1985, n. 3825; Corte di Cassazione, Sezione III, 07/07/1964, n. 1756). Secondo costante orientamento della Corte, l'illeggibilità della firma di chi conferisca procura alle liti per conto di una società, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 07/03/2005, n. 4810). D'altro canto, l'illeggibilità della firma del conferente il mandato alle liti, come la mancata specificazione della sua carica sociale, dà luogo ad una nullità relativa, in quanto tale sanabile, dovendo, perciò, essere opposta dalla controparte con la sua prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., in modo da onerare la parte d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 07/11/2013, n ). 4 di 5

5 Altrettanto consolidata è l'interpretazione della Corte secondo cui la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma della parte apposta sulla procura alle liti (nella specie, a margine della comparsa di costituzione), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura stessa, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 23/03/2005, n. 6225). 5 di 5

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