E valida la notifica dell appello a più parti rappresentate da un unico procuratore?

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1 E valida la notifica dell appello a più parti rappresentate da un unico procuratore? Notifica cumulativa Per i giudici di legittimità - sentenza del 23 ottobre 2009 della sezione tributaria - non può essere dichiarato inammissibile l'appello nel caso in cui il fisco abbia notificato una sola copia del ricorso al difensore che assiste più contribuenti. Per i giudici di legittimità, la notifica di un solo atto d'impugnazione al procuratore che rappresenti più parti «è valida ed efficace sia nel processo ordinano che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo». Del resto, il difensore «non è un mero consegnatario dell'atto d'impugnazione, ma ne è il destinatario». Quindi,è tenuto a fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni utili allo svolgimento e all'esito del processo. Nell ambito della notificazione dell impugnazione ad una pluralità di parti, deve ritenersi applicabile al contenzioso tributario la disciplina di cui all art. 330 c.p.c. con conseguente validità della notificazione eseguita presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito. Secondo i giudici d'appello, che avevano dichiarato inammissibile il ricorso, questa soluzione positiva non era possibile per il contrasto tra norme del processo ordinario (articoli 170 e 330 del Codice di procedura civile) e di quello tributano (articoli 12 e 17 del D.Lgs 546/92). Mentre le prime fanno riferimento al "procuratore costituito", la disciplina processuale tributaria prevede solo l'assistenza tecnica dei contribuenti. In ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, le ipotesi di nullità in dipendenza di vizi meramente formali devono essere circoscritte alle ipotesi essenziali, permanendo dunque valida la notificazione di una sola copia dell atto in presenza di una pluralità di parti.(sent. n del 15 dicembre 2008 della Corte Cass., SS.UU. Civ.). In effetti, le sezioni unite della Cassazione, con la

2 sentenza del 15 dicembre , richiamata nella motivazione della pronuncia n , hanno affermato che le esigenze di efficienza e semplificazione impongono di fornire sempre interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia in un tempo ragionevole. Giova precisare che con le modifiche apportate dalla legge n. 69/2009 agli articolo 285 e 330 del c.p.c. è stato precisato che in caso di più parti costituite in giudizio per il tramite di un solo procuratore la sentenza è validamente notificata a quest ultimo consegnandogli una sola copia (e non più copie quanto sono le parti) 2 1 E principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione quello secondo cui la notificazione dell atto d impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo; pertanto, deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., in quanto investito dell inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all esito del processo (Cass., 15 dicembre 2008, n ). 2 Art.170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni. Art Modo di notificazione della sentenza.

3 Procura al difensore in appello La Corte di cassazione, sez. tributaria, con sentenza del 9 ottobre 2009 n , ha ribadito il principio consolidato secondo cui la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado con la formula "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, ecc.), senza alcuna specificazione limitativa, va intesa come espressiva della volontà di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, implicando così il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ.. In definitiva, nell ipotesi di conferimento del mandato a margine del ricorso di primo grado senza alcuna limitazione il mandato stesso deve intendersi stesso anche al grado successivo. L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 del codice di procedura civile è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt del codice civile e 159 del codice di procedura civile e, pertanto, deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio; sicché, la procura alle liti conferita in primo grado con la locuzione "per il presente giudizio", od altra equivalente, abilita il difensore alla proposizione dell'appello, senza necessità del rilascio di un'ulteriore delega, salvo che dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi (Cass. 9 giugno 2005, n ) 3. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170. Art Luogo di notificazione dell'impugnazione. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

4 ALLEGATI Sent. n del 23 ottobre 2009 (ud. del 4 giugno 2009) della Corte Cass., Sez. tributaria Notificazione Appello Pluralità delle parti Numero di copia Notifica cumulativa - D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 Fatto 1) Con ricorso ritualmente notificato il Ministero dell Economia e delle Finanze e l Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per Cassazione, nei confronti degli odierni controricorrenti, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva dichiarato l inammissibilità dell appello proposto dall Agenzia delle Entrate di Vicenza avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto relativo all istanza di rimborso dell imposta di registro concernente una sentenza di omologazione del concordato. In tale decisione si rilevava (ad eccezione di S.R., la cui posizione non è interessata dal ricorso in esame), che la notificazione dell impugnazione nei confronti degli Z. era invalida, in quanto al difensore degli stessi era stata consegnata, per tutti gli appellati, un unica copia dell atto. Nel ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione dell art. 330 c.p.c., in relazione all art. 360 c.p.c., n. 3, nonché vizio di motivazione, affermandosi, in particolare, che il vizio della notifica rilavato nella sentenza impugnata doveva intendersi sanato per effetto dalla costituzione degli appellati. 3 La/Il sottoscritta/o società/contribuente domiciliata/o in via, C.F. nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore (solo per le società) nato a il, residente a, in via C.F. conferisce procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di procedere ove nell interesse della/del sottoscritta/o società/contribuente medesima/o lo ritenga opportuno alla conciliazione giudiziale della controversia, ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, all Avv./Dott./Rag./Perito nato a il, residente a iscritto all Albo. di. al n., affinché la rappresenti, assista e difenda nel presente procedimento e nell eventuale giudizio di appello, eleggendo, a tal fine, domicilio presso il suo studio sito in.. via. Data. Firma del contribuente Firma del difensore per autentica

5 1.2) Si costituivano gli intimati con controricorso, deducendo l infondatezza del ricorso. 1.3) Avviata la procedura prevista dall art. 375 c.p.p., nel testo anteriore alla novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Procuratore Generale presso questa Corte, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, ne ha chiesto l accoglimento. È stata quindi fissata, per la trattazione, l odierna udienza camerale. Diritto 2.1) Va preliminarmente dichiarata l inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell Economia e delle Finanze, che non è stato parte del giudizio d appello, instaurato dalla sola Agenzia delle Entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del , con implicita estromissione dell ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n del 2006). Ricorrono giusti motivi per compensare le spese limitatamente a tale parte. 2.2) Il ricorso dell Agenzia è fondato. La decisione impugnata, invero, risulta in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la notificazione dell atto d impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., in quanto investito dell inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all esito del processo (Cass., 15 dicembre 2008, n ). 2.2) In considerazione di quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che, in applicazione del suesposto

6 principio, procederà all esame dell atto di appello, limitatamente agli odierni controricorrenti, provvedendo anche in merito alle spese. P.Q.M. - LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell Economia e delle Finanze, compensando le relative spese. Accoglie il ricorso dell Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto. Sent. n del 9 ottobre 2009 della Corte Cass., sez. tributaria Pres. Procura Validità in appello - Art. 83 c.p.c. Fatto e Diritto - Considerato quanto segue: La Commissione Tributaria Regionale di Firenze dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe indicato avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia rilevando che l'appello del contribuente era stato proposto da soggetto privo di procura professionale in quanto allo stesso sarebbe stata conferita soltanto per il giudizio di primo grado. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello il ricorrente in epigrafe indicato deducendo la violazione ed errata interpretazione dell'art. 83 c.p.c. in quanto la procura conferita per il primo grado del giudizio conservava la sua validità anche per le successive fasi del giudizio. Sono costituite per il presente giudizio le Amministrazioni in epigrafe indicate per il tramite dell'avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso in quanto sarebbe stata condivisibile la motivazione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte: "in materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula "per il presente giudizio" o "per la presente procedura", senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e

7 consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello". (Cass n. 40 Rv ; conforme Cass n Rv ). P.Q.M. La Corte di Cassazione cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 25 novembre 2009 Angelo Buscema

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