Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale
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- Giordano Piccinini
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1 Il termine per la proposizione dell'impugnazione - e, quindi, anche del ricorso per cassazione - stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre (Cassazione Sez. Un., 05 ottobre 2009, n ) REPUBBLICA ITALIANA 1 / 11
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE 2 / 11
3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente di sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione - 3 / 11
4 Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere - 4 / 11
5 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LLL Ppp RRR Mmm e PPP Ggg, domiciliati in Roma, <...>, presso l'avv. <...>, che li rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro 5 / 11
6 AAA CCC SSS s.p.a.; - intimato - contro AAA CCC PPP III s.p.a.; - intimato - avverso la sentenza n. 136/2 007 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, deposita il 27 agosto 2007; 6 / 11
7 Sentita la relazione svolga dal Consigliere dott. Aniello Nappi; Udite lo conclusioni del P.M., dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata il Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha condannato le società convenute AAA CCC SSS s.p.a., e A AA CCC PPP III s.p.a. al pagamento della somma di Euro 378,92 in favore degli attori Ppp LLL Mmm RRR e Ggg PPP, a titolo di risarcimento dei danni loro provocati con l'occupazione acquisitiva di un fondo di loro proprietà destinato all'impianto di un acquedotto. La sentenza di cassazione con rinvio aveva stabilito che, per le porzioni di fondo destinate solo a fasce di rispetto dell'acquedotto, il risarcimento del danno dovesse essere determinato in misura pari alla metà de valore dell'immobile, in applicazione analogica dell'ari c.c. come del resto disposto qià dalla 7 / 11
8 sentenza di primo grado, riformata poi in appello sul punto. I giudici del rinvio, ridotto pertanto l'importo della somma liquidata per l'occupazione delle fasce di rispetto, hanno dichiarato interamente compensate le spese del giudizio di merito, per la parziale reciproca soccombenza delle parti, ma hanno posto a carico degli attori le spese del giudizio di legittimità. Ricorrono per cassazione Ppp LLL Mmm RRR e Ggg PPP e propongono due motivi d'impugnazione. Non hanno spiegato difese gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 336 e 388 c.p.c.. Lamentano innanzitutto che erroneamente il Tribunale superiore abbia compensato anche e 8 / 11
9 spese del giudizio di primo grado, benché la liquidazione del danno disposta in quelle sentenza fosse stata in definitiva confermata. Sicché, non essendo stata modificata nelle statuizioni sul merito, la sentenza di primo grado non poteva essere modificala neppure sulla regolamentazione delle spese. Sostengono poi che illegittima è anche la compensazione delle altre fasi del giudizio di merito, appello e giudizio di rinvio, come illegittima è la condanna degli attori ai pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Infatti le spese vanno liquidate con riferimento all'esito globale della lite e non per fasi distinte. Con il seconde motivo i ricorrerai deducono contraddittorietà della motivazione esibita a giustificazione della compensazione integrato delle spese relative alle fasi di merito. Infatti non v'è stata alcuna soccombenza reciproca delle parti, unici soccombenti essendo i 9 / 11
10 convenuti, che, in seguito all'accoglimento del ricorso per cassazione, hanno visto ridotta solo di un ventesimo l'importo del loro debito nei confronti degli attori Il ricorso è inammissibile, perché tardivamente proposto il 29 ottobre 2008 avverso sentenza pubblicata il 27 agosto Infatti il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1, applicabile anche per le impugnazioni proposte contro lo sentenze dal T.S.A.P., decorre dalla pubblicazione della sentenza, "indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso "dies a quo". La successiva notifica nella sentenza che si a avvenuta a cura de cancelliere del Tribunale superiore a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 183 (testo unico)" (Cass., sez. un., 10 giugno 2005, n , m ). Tuttavia "il termine per la proposizione dell'impugnazione stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 c.p.c. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre" (Cass., sez. 3, 31 maggio 2006, n , m ). Ne consegue che nel caso in esame il termine per impugnare la sentenza depositata il 27 agosto 2007 era già scaduto sin dal 17 ottobre 2008, quando i ricorrenti proposero il 29 ottobre 2008 il ricorso per cassazione. Non ve pronuncia sulle spese, in mancanza di difese degli intimati. P.Q.M. 10 / 11
11 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 settembre Depositato in Cancelleria il 5 ottobre / 11
Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
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