La costituzione di parte civile: l intervento della vittima nel processo penale non solo a fini risarcitori.
|
|
- Ignazio Fusco
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento Studio Legale De Lalla La costituzione di parte civile: l intervento della vittima nel processo penale non solo a fini risarcitori. Che fare, oltre alla denuncia, se sono rimasto vittima di un reato? Con quali mezzi e modalità potrò esigere un risarcimento per il danno subito? Quali diritti posso far valere e come nel processo penale quale vittima di un reato? Posso affiancarmi alla Pubblica Accusa (il Pubblico Ministero) per apporatere elementi a carico dell accusato? Potrò chiedere al Giudice ancora prima di una condanna che i beni dell accusato siano posti a garanzia del futuro risarcimento? Che tipo di assistenza tecnica potrà assicurarmi un difensore? Queste, solitamente, le domande che si pone il soggetto vittima di un reato (sia che si tratti di un danno di lieve entità sia che il crimine abbia avuto conseguenze irreperabili) e per la quali è previsto un apposito istituto dalla procedura penale denominato costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile è sostanzialmente un atto scritto (necessariamente da un difensore) con particolari modalità e contenuti (vedi oltre) che assicura alla vitttima di un reato particolari diritti e facoltà. Senza tale tipo di atto colui che è danneggiato da un reato non potrà: Chiedere un risarcimento in sede penale ovvero all'esito del processo penale (e dovrà farlo intentando una causa civile ad hoc) e non potrà nemmeno avanzare istanza per l ottenimento di una cd. provvisionale ovvero una "quota" del risarcimento liquidata dal Giudice già al termine del primo grado del processo; Non potrà citare nel processo penale il responsabile civile ovvero il soggetto - come ad esempio una compagnia assicurativa - obbligato per legge a risarcire i danni cagionati da altri; Non potrà essere effettivamente rappresentato nel processo da un difensore che ne curi gli interessi attivamente; Non potrà depositare una propria lista testi;
2 Non potrà esercitare - accanto a quella pubblica - l'accusa privata ovvero sarà grandemente limitato nella possibilità di apportare in giudizio elementi che corroborino in aula la responsabilità dell'imputato; Non potrà controinterrogare - a mezzo del proprio difensore - i testimoni citati dalla difesa dell'imputato; La costituzione di parte civile (che è un atto scritto con particolari formalità di legge previste a pena di decadenza) può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi di un avvocato e deve essere formulata nel momento opportuno ovvero con delle precise scadenze cronologiche di legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della richiesta: un motivo in più per affidarsi ad un legale il prima possibile, per evitare di interessarsi al procedimento penale in modo tardivo, ovvero quando l'ingresso nel processo quale "protagonista" dell'accusa privata (con le facoltà sopra indicate) non è più consentita. L'azione volta al risarcimento del danno, infatti, appartiene alla giurisdizione civile e solo eccezionalmente l'ordinamento consente che la vittima del reato possa chiedere il risarcimento del danno anche nel processo penale, branca del diritto che, invece, è volta precipuamente all'accertamento della responsabilità penale ed alla punizione dell'autore del reato. Il processo penale segue il suo corso anche senza la parte civile. Si dice che la parte civile è parte eventuale del processo penale per evidenziare che, appunto, può mancare, senza per questo menomare la funzionalità del processo penale. Tuttavia, la parte civile (ovvero la vittima danneggiata che si sia ritualmente costituita con l'atto di costituzione di parte civile) ha un ruolo effettivo nel processo, diventa destinataria di una serie di facoltà e diritti che non le si può negare e che non sono riconosciuti, al contrario, al danneggiato da reato che NON si costituisce parte civile (ovvero che attraverso un difensore NON deposita il relativo atto con le sue formalità nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge). Questo aspetto è molto importante: la costituzione di parte civile NON è solo e solamente un mezzo per chiedere il risarcimento conseguente a reato; bensì la formalità necessaria affinchè il danneggiato da reato possa divenire parte attiva nel processo penale ed entrare pienamente in contraddittorio con Il Giudice, il Pubblico Ministero e con il difensore dell imputato facendo valere le proprie ragioni anche elementi di prova (documentale e testimoniale). Una volta costituitosi parte civile, il danneggiato - salva un'eventuale esclusione o una rinuncia volontaria - è parte del processo penale in ogni grado (primo grado, appello e cassazione) senza dover assumere particolari iniziative successive alla "prima" costituzione (è il c.d. principio di immanenza della parte civile). Si diceva che per "costituirsi" parte civile occorre rispettare una tempistica determinata e sottostare ad alcune formalità tecniche particolarmente significative. Quanto al tempo, la costituzione di parte civile può avvenire solo dopo che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ovvero abbia definito con una formale imputazione (redigendo il relativo capo di imputazione) l'accusa che muove all'indagato (che diventa, quindi, imputato), il che avviene ad esempio con la citazione diretta a giudizio o con la richiesta di rinvio a giudizio. Il codice di procedura penale, inoltre, prevede anche un termine "finale" (e sopra, infatti, si accennava alla necessità che la costituzione di parte civile avvenga secondo tempi stabiliti dalla legge) entro cui la costituzione deve essere eseguita e tale termine è il momento in cui il giudice accerta in udienza (durante la prima udienza solitamente) la regolare costituzione delle parti (tale momento è diverso a seconda del rito in cui ci si trova: giudizio con udienza preliminare, rito
3 immediato, rito abbreviato). Per regolare costituzione delle parti si intende sostanzialmente il controllo della avvernuta corretta notifica legale delle citazioni delle parti per il Giudizio. Quanto alle modalità, la costituzione di parte civile è sostanzialmente un atto scritto contenente determinati elementi stabiliti dalle legge tra i quali: le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o ente che si costituisce parte civile, nonchà le generalità del legale rappresentante; le generalità dell'imputato oppure altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura speciale rilasciata; la sottoscrizione del difensore, nonchà l'esplicitazione delle ragioni che giustificano la domanda, cioè che legittimano le richieste della parte. Quest'ultimo requisito consente al giudice di valutare se il richiedente ha titolo per costituirsi parte civile ovvero se è legittimato. A seconda del momento in cui il difensore strategicamente intende procedere alla costituzione, la modalità pratica può consistere nel deposito direttamente in udienza dell atto oppure nella notifica dello stesso da effettuarsi prima dell'udienza. In ogni caso, l'atto va portato a conoscenza dell'imputato e del pubblico ministero mentre l'originale dell'atto notificato (o depositato in udienza) confluisce nel fascicolo del giudice che procede ovvero del giudice del dibattimento. La scelta delle modalità con le quali costituirsi parte civile può dipendere da precise scelte strategico/difensive utili alla tutela dei diritti della persona offesa. Per allargare il campo di scelta e consentire oculate strategie difensive, evidentemente, è preferibile rivolgersi al più presto ad un avvocato, che studierà la via migliore adatta al caso concreto. Tra i diritt della vittima costituita parte civile vi è il diritto alla prova e, quindi, anche (ma non solo) quello di chiedere l'ammissione della lista testi nel caso in cui abbia effettuato la propria costituzione nei termini utili al deposito della suddetta lista (almeno sette giorni prima della prima udienza dibattimentale). In ogni caso, permane il potere del difensore della parte civile (anche in difetto del deposito di una sua lista testi) di effettuare l'esame dei testi della pubblica accusa e il controesame dei testi dell'imputato. Alla parte civile spetta, inoltre, il diritto di nominare un consulente tecnico, produrre atti e documenti. Inoltre, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo, come vedremo tra poco. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale - come visto il difensore della parte civile può partecipare attivamente al dibattimento e suo diritto sarà anche quello di pronunciare la sua arringa dopo la requisitoria del Pubblico Ministero e dovrà presentare conclusioni scritte (con le richieste in favore del danneggiato da reato) che sono obbligatorie a pena di revoca implicita della costituzione di parte civile. All'esito del dibattimento, dopo la sentenza di primo grado o di appello, se la decisione finale non è ritenuta corretta nell'interesse del danneggiato da reato, la parte civile può - sempre per il tramite del difensore - impugnare la decisione sfavorevole limitatamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa civilistica di risarcimento. La sentenza che eventualmente riformi quella di primo grado limitatamente agli aspetti civili (quindi al risarcimento) rimuove gli effetti pregiudizievoli del profilo risarcitorio della sentenza ma non produce effetti sull'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (se è stato giudicato innocente dal punto di vista penale, continuerà ad essere tale anche dopo la riforma in favore della parte civile). La decisione del giudice penale limitatamente alla resposnabilità pernale dell imputato rimane, dunque, intangibile se ad impugnare la sentenza di assoluzione è la sola parte civile. Può quindi verificarsi un oggettivo concreto contrasto tra quanto statuito nella sentenza di primo grado che assolve l'imputato dal punto di vista penale e quella d'appello, a seguito dell'impugnazione della parte civile, che accerta i fatti costituenti reato quale base per statuire sul risarcimento del danno. Si tratta, come si vede, di materia estremamente delicata e tecnica.
4 Se ad appellare è l'imputato avverso una sentenza di condanna, la parte civile - anzichà rimanere semplice spettatore del prosieguo della vicenda processuale - potrà depositare memoria per il tramite del difensore per contribuire al dibattito ulteriore sulla vicenda che l'ha vista nella veste di vittima e, quindi, per ribadire le ragioni per cui ritiene colpevole l'imputato condannato in primo grado anche alla luce delle argomentazioni dell'atto di appello presentato dal condannato. Concretamente, poi, come si accennava, la parte civile ha uno strumento particolarmente utile per l'effettivo soddisfacimento delle pretese risarcitorie che nasceranno eventualmente dal processo penale: si tratta del sequestro conservativo. Questo tipo di sequestro - che non va confuso con il sequestro probatorio e con il sequestro preventivo - consente di apporre un vincolo giuridico sui beni mobili o immobili dell'imputato quando vi sia fondato timore di ritenere che nel corso del processo manchino o si disperdano le garanzie per l effettiva esecuzione del disposizioni civili (ovvero in tema di risarcimento) della sentenza di condanna. La misura cautelare reale (che si sostanzia in un vincolo giuridico ai beni della persona accusata nei cui confronti verrà celebrato il processo) può essere chiesta in ogni stato e grado del processo, ma NON durante le indagini preliminari. Quindi - riassumendo - al termine delle indagini preliminari, quando il PM ha formulato il capo di imputazione e vi è stata la richiesta di rinvio a Giudizio con la fissazione dell'udienza preliminare, il soggetto danneggiato dal reato si potrà costituire PARTE CIVILE e nel contempo - considerati i tempi necessari per lo svolgimento anche solo del primo grado del processo, potrà fare istanza di sequestro conservativo al Giudice che, se accolta, impedirà che l'imputato venda i suoi beni e sperperi il suo patrimonio per non essere obbligato a risarcire la parte civile in caso di condanna. Tuttavia, se l'imputato o il responsabile civile (il secondo, lo ricordiamo, è il soggetto che per legge è obbligato a risarcire i danni causati da altri soggeti) offrono cauzione idonea a garantire il credito per cui è disposto il sequestro conservativo, il Giudice dispone di non far luogo al sequestro stabilendo le modalità con cui la cauzione deve essere prestata. È evidente che obiettivo del sequestro conservativo non è quello di apprendere un determinato bene, perchà pericoloso, o perchà frutto/prodotto/provento del reato, ma solo ed unicamente quello di garantire l'effettività dell'eventuale pronuncia al risarcimento del danno. Se la cauzione è disposta prima che sia disposto il sequestro conservativo questo non ha luogo; se successivamente, il sequestro conservativo viene revocato. Quando il giudice penale condanna l'imputato al risarcimento ed alla rifusione delle spese legali sotenute dalla parte civile, il condannato dovrà adempiere con la dazione delle somme il cui importo è stabilito dal Giudice penale nella sentenza di condanna. Qualora le prove acquisite nel corso del processo siano insufficienti per la quantificazione esatta dalle somme di cui sopra, il Giudice penale pronuncia condanna generica al risarcimento e rimette le parti avanti al giudice civile che effettuerà - dopo una vera e propria causa civile finalizzata a raggiungere quella prova dell'entità del risarcimento NON raggiunta durante il processo penale - la concreta quantificazione monetaria del danno. Per scongiurare il concreto svantaggio di dover intentare una causa civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale finalizzata alla quantificazione di tutto il risarcimento, la parte civile può chiedere - sempre tempestivamente ovvero nelle conclusioni scritte al termine del dibattimento - che l'imputato, appunto in caso di condanna generica al risarcimento del danno, sia condannato dal Giudice penale al pagamento di una somma provvisoriamente esecutiva, detta provvisionale. Nel caso in cui sia concessa la c.d. provvisionale vi sono due conseguenze:
5 Powered by TCPDF ( 1) la parte civile può agire immediatamente subito dopo la Sentenza penale di primo grado (con un considerevole risparmio di tempo) chiedendo formalmente al condannato il pagamento della provvisionale. Se lo stesso si rifiuta, la parte civile potrà ottenere immediatamente dal Giudice civile (ovvero senza fare una causa ad hoc) un titolo esecutivo per procedere coattivamente alla pignoramento dei beni del debitore condannato in entrambi casi (sia di collaborazione o meno del condannato) senza dover attendere che la sentenza passi in giudicato, ovvero che siano decorsi i tempi per eventuali impugnazioni (appello e cassazione) oppure che queste impugnazioni siano state "consumate"; 2) la parte civile può agire davanti al giudice civile per ottenere l'esatta quantificazione del danno ulteriore rispetto alla somma concessa a titolo di provvisionale. Se, invece, il giudice penale ritiene di poter effettuare direttamente la liquidazione di TUTTO IL DANNO reclamato dalla vittima, provvederà con la Sentenza di condanna "risparmiando" alla parte civile la fatica (anche economica) della causa civile. Nel caso di liquidazione da parte del Giudice penale di TUTTO il risarcimento richiesto dalla parte civile (senza che sia previsto l'intervento del giudice civile) il Giudice potrà su richiesta del difensore della parte civile - dichiarare la condanna al risarcimento del danno (o alle restituzioni) provvisoriamente esecutiva, quando ricorrano giustificati motivi. In altre parole e schematizzando: La condanna ad una provvisionale per un a parte del danno è sempre provvisoriamente esecutiva ma la parte civile per la quantificazione della "restante" parte di risarcimento dovrà intentare causa civile; STUDIO LEGALE DE LALLA Via Della Guastalla, Milano T F info@studiolegaledelalla.it P.iva Questo documento è stato scaricato dal sito
La parte civile nel processo penale
La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato
DettagliCAPITOLO II SEZIONE VII ALTRI SOGGETTI
CAPITOLO II SEZIONE VII ALTRI SOGGETTI SOMMARIO: 1. La parte civile 2. Il responsabile civile 3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria 4. La persona offesa. 4.1. La condizione di particolare vulnerabilità.
Dettagli*************************************************************************************
1. Avv. Antonio Cardella scrive: 18 febbraio 2013 alle 15:30 LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE Carissimi, nella mia qualità di componente del Comitato dei Creditori e, quindi, di rappresentante di tutti
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliPresentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ
INDICE GENERALE Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ NELL INFORTUNISTICA STRADALE 1. L art. 2054 c.c. e la colpevolezza...» 3 1.1. Primo comma.
DettagliCodice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:
DettagliGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO I GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO 1 Il giudice competente per gli atti preliminari... 1 2 La competenza per l emissione, la modifica o la revoca dei provvedimenti cautelari...
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... XIII
INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Regole generali (art. 568): principio di tassatività e interesse ad impugnare... 3 1B Regole generali (art. 568): favor per le impugnazioni... 4 2A Soggetti legittimati
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
DettagliINDICE SOMMARIO TOMO I
INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................
DettagliCAPITOLO SECONDO I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 1. Premessa. Soggetti e parti... 13
CAPITOLO PRIMO DIRITTO PROCESSUALE PENALE E PROCESSO PENALE 1. La nozione di diritto processuale penale... 1 2. Il contenuto specifico del diritto processuale penale... 2 3. Diritto processuale penale
DettagliINDICE SOMMARIO DELLE FORMULE
INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliINDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE 1. Premessa... pag. 3 Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI 1. La finalità della fase ed il ruolo dei suoi protagonisti.» 7 2. L obbligo del segreto...»
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... XXIII CAPITOLO I LA PERSONA OFFESA DAL REATO
Prefazione... XXIII CAPITOLO I LA PERSONA OFFESA DAL REATO 1. Soggetti e parti nel processo penale... 2 2. La persona offesa: nozione... 8 3. Identificazione dell offeso dal reato in relazione alle fattispecie
DettagliSOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo
DettagliCodice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46
Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
DettagliIndice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49
Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti TITOLO I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4
DettagliIndice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49
Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4 Sezione
DettagliIl ricorso per cassazione. L'impugnazione per i soli vizi di applicazione della legge. Il terzo grado di Giudizio.
Ricorso in cassazione Terzo grado di Giudizio Studio Legale De Lalla Il ricorso per cassazione. L'impugnazione per i soli vizi di applicazione della legge. Il terzo grado di Giudizio. Il massimo obbiettivo
DettagliSommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.
1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag. 9 2. L appello principale e l appello incidentale pag. 12 2.1. Tempestività e tardività dell appello incidentale pag. 12 2.1.1. Segue: alcune questioni
DettagliIl dibattimento nel processo penale
Il dibattimento nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione
DettagliLe impugnazioni. Le regole generali applicabili all'appello ed al ricorso per cassazione.
Le regole generali per l'appello, il ricorso per cassazione Studio Legale De Lalla Le impugnazioni. Le regole generali applicabili all'appello ed al ricorso per cassazione. Le impugnazioni (o gravami)
DettagliIndividuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp
Individuazione Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di cose o persone personalmente o mediante delega alla PG ( 361 cpp); si tratta di un atto simile a quel mezzo di
DettagliIL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:
IL DIBATTIMENTO Definizione: È la fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
DettagliSTALKING E IPOTESI DI CONFINE
STALKING E IPOTESI DI CONFINE Introduzione... XIII I GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI 1 L ALTERNATIVITÀ DELLE CONDOTTE. STALKING A DANNO DI PIÙ PERSONE La questione... 3 Analisi
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA 1 Gare clandestine. Riti alternativi e giudizio immediato (art. 9-bis c.d.s.) 3 Introduzione.... 3 Ordinanza di convalida dell arresto...
DettagliIL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE
IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CHIESTO DAL PM CHIESTO DALL IMPUTATO CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE QUATTRO TIPI DI GIUDIZIO IMMEDIATO RICHIESTO
DettagliABBREVIAZIONI... SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA... 7
ABBREVIAZIONI.................................... XVII SINTESI ESPOSITIVA DELLA MATERIA.................... 1 GIURISPRUDENZA E DOTTRINA......................... 7 CAPITOLO PRIMO LE DISPOSIZIONI GENERALI
DettagliINDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.
TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliSOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale
SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Mezzi di impugnazione (art. 323) Cosa giudicata formale (art. 324) Sezione I Impugnazioni in generale Termini per le impugnazioni (art. 325) Decorrenza dei
DettagliIndice sommario. Prefazione... pag. 5
Prefazione... pag. 5 1. Primi adempimenti...» 15 1.1. Un nuovo incarico...» 15 1.2. Il primo incontro con il cliente...» 15 1.3. Valutazione del caso concreto, della capacità processuale della parte e
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliCODICE DI PROCEDURA PENALE
Valerio de GIOIA CODICE DI PROCEDURA PENALE e leggi speciali Annotato con la giurisprudenza VI edizione SOMMARIO Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DettagliINDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI
INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione
DettagliLIBRO PRIMO Soggetti
Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... XIII
INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliLe figure dell imputato e della persona offesa nel processo penale
Le figure dell imputato e della persona offesa nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale L'attribuzione di un reato detta imputazione, avviene da parte del Pubblico Ministero
DettagliINDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
DettagliCOGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA
COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA Cognizione piena cognizione piena ed esauriente Processo ordinario (art. 163 cpc), lavoro (art. 409 cpc), locazione (art. 447-bis cpc), giudice pace (art. 311 cpc),
DettagliIL SEQUESTRO PROBATORIO
SOMMARIO Introduzione... XV PARTE PRIMA IL SEQUESTRO PROBATORIO CAPITOLO 1 IL SEQUESTRO PROBATORIO 1. Presupposti e finalità... 3 2. Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P.... 6 2.1. L impugnazione
DettagliLa trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como
La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed
DettagliLe indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica
Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le indagini preliminari sono state introdotte nel codice di procedura penale dall'art.
DettagliINDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI
INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliINDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SPECIALI. 1. Premessa...pag. 2. Titolo I RITI E PROCEDIMENTI SPECIALI
INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SPECIALI 1. Premessa...pag. 2 Titolo I RITI E PROCEDIMENTI SPECIALI 2. Le ipotesi classificatorie...» 4 3. Un quadro complesso...» 8 4. Un ipotesi fuori schema: il giurì
DettagliESAMI E CONCORSI. I COMPENDI D AUTORE editio minor. diretti da Roberto GAROFOLI
ESAMI E CONCORSI I COMPENDI D AUTORE editio minor diretti da Roberto GAROFOLI propone: I COMPENDI D AUTORE editio minor: - ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO / DIRITTO CIVILE - DIRITTO PENALE - DIRITTO AMMINISTRATIVO
DettagliINDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.
V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio
DettagliINDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
7 INDICE GENERALE INTRODUZIONE...» 15 CAPITOLO I NATURA E FUNZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 1. Le origini e il percorso evolutivo dell istituto...» 21 2. Fonti normative...» 25 3. Il principio di effettività
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO Essendosi perfezionata solo ora la sottoscrizione del Protocollo allegato da parte di questo Ordine e della Camera penale, si invia agli iscritti il Protocollo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliSOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1
SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1 1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 1 2. Principi del giusto processo. 3 3. Schema del nostro processo penale, prevalentemente accusatorio. 5 3.1. Le
DettagliPATROCINIO A SPESE DELLO STATO
UNIONE DISTRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI
DettagliLa presente edizione è stata chiusa in redazione il 13 gennaio 2011 ISBN Il Sole 24 Ore S.p.A.
La presente edizione è stata chiusa in redazione il 13 gennaio 2011 ISBN 978-88-324-7862-4 2011 - Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: via Monte Rosa, 91-20149 Milano Redazione: via C.
DettagliValore medio di liquidazione
INDICE TABELLE PARAMETRI IN MATERIA PENALE REGOLAMENTO MINISTERO GIUSTIZIA ( Decreto n. 55, firmato dal Ministro Orlando in data 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014)
DettagliIL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliPROVINCIA DI VICENZA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale N. 263 DEL 02/10/2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno DUE del mese di OTTOBRE alle ore 10:45 il Commissario
DettagliINDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
DettagliDiritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello»
Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Le impugnazioni in generale Gli articoli dal 49 al 51 del DPR 546/92 disciplinano: - le disposizioni generali applicabili alle
DettagliINDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI
INDICE-SOMMARIO Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI 1. Premessa... 3 2. Il dibattito culturale e le proposte legislative degli anni settanta : gli
DettagliParte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale
~ 1 ~ Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale Sintesi semplificata dell iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R.
DettagliINDICE. Presentazione. Introduzione. pag. XVII CAPITOLO I CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1
V Presentazione Introduzione XV XVII CAPITOLO I CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1 001. Questioni pregiudiziali-istanza di sospensione del processo (art. 3 c.p.p.) 3 002. Ricorso per cassazione
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliLe indagini preliminari nel sistema processuale penale
Le indagini preliminari nel sistema processuale penale Soluzioni e proposte interpretative nei dibattiti della dottrina e della giurisprudenza Luigi Carli MVLTA PAVCIS AG Giuflre Editore INDICE GENERALE
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali
DettagliAMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI
Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela
DettagliGiudice Amministrativo
Processo amministrativo=processo di parti Legittimazione a ricorrere Interesse a ricorrere (o ad agire) Legittimazione a ricorrere Titolarità di una posizione soggettiva legittimante (diritto soggettivo/interesse
DettagliINDICE. Presentazione di Luigi Cavallaro... TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE PARTE PRIMA LE DISPOSIZIONI GENERALI CAPITOLO I IL GIUDICE
INDICE Presentazione di Luigi Cavallaro... V TRATTATELLO DI PROCEDURA CIVILE Prefazione alla prima edizione del Manuale di diritto processuale civile... 3 Prefazione alla quinta edizione... 11 Prefazione
DettagliINDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale *(fac-simile predisposto dal Consiglio Nazionale Forense)...3 2. Dichiarazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3409 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori COLETTI e CAVALLARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2005 Modifiche al codice di procedura penale per l
DettagliIstituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Legge n. 512 del 22-12-1999 (in G.U., 10 gennaio, n. 6) Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
DettagliMEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA
Prodotto MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Il Medico Amministratore e dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica è il prodotto per i medici dipendenti pubblici che consente
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA
INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA 1. Lo scenario normativo di riferimento... Pag. 9 1.1. I primi tentativi di riforma...» 15 1.2. La direttiva ricorsi...» 20
DettagliNUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali
NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Capo I - Principi generali
DettagliAtto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32
TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
DettagliSchemi 14A 14B 14C 17A 17B
INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1
CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa
DettagliSOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo
SOMMARIO CAPITOLO 1 Il processo amministrativo e il suo giudice 1. Evoluzione storica... 2 1.1. La disciplina sul processo amministrativo ante codificazione... 2 1.2. Il nuovo codice sul processo amministrativo...
DettagliArt. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)
Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Autore: Ventanni Elisa In: Civile, Note a sentenza Massima La mancata costituzione in
DettagliA) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d ufficio di soggetti
DettagliMancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale
Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Se paga le ritenute previdenziali dei lavoratori, il datore è libero dalla condanna. Il versamento deve avvenire entro 3 mesi
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliLa differenza tra Riesame e Appello
La differenza tra Riesame e Appello Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Nel diritto processuale penale italiano, il riesame, previsto e disciplinato dall'art. 309 del codice di procedura
DettagliSCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,
DettagliIL COMPENSO DELL AVVOCATO
INDICE SOMMARIO Introduzione............................................ XV Capitolo I IL COMPENSO DELL AVVOCATO 1. Il diritto al compenso professionale dell avvocato................... 1 1.1. L evoluzione
DettagliRequisiti essenziali per l impiego del procedimento di ingiunzione (art. 633 c.p.c.) sono:
APPUNTI SUI PRINCIPALI PROCEDIMENTI SPECIALI N.B. I presenti appunti non sostituiscono lo studio del manuale né del codice di procedura civile, ma intendono solo costituire un ausilio alla migliore comprensione
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva
Dettagli(Istituzione del patrocinio)
Estratto Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115... omissis... Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile
DettagliLA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO
LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO A cura di Rosanna Acierno LA PROPOSIZIONE DELL APPELLO (1) L impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:
DettagliINdICE sistematico COstItuZIONE della REpuBBlICA ItAlIANA principi fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili
Indice sistematico Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 14» III - Rapporti
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliPROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE
Scuola di Formazione Avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere FORMAZIONE PENALISTICA DI BASE CORSO DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE
Dettagli