CAPITOLATO TECNICO. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Codice Identificativo Gara CIG : A8

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1 DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE Piazza Unità d Italia, TRIESTE Telefono: Fax: PEC : funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it; s.gest.eco.prev@regione.fvg.it; Sito web: CAPITOLATO TECNICO Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Codice Identificativo Gara CIG : A8

2 INDICE Art. 1: Definizioni Art. 2: Finalità e durata dell accordo quadro Art. 3: Oggetto dell appalto Art. 4: Valore complessivo dell appalto Art. 5: Normativa di riferimento Art. 6: Attivazioni e tempi delle somministrazioni Art. 7 : Contratti specifici di somministrazione Art.8: Obblighi a carico del Somministratore Art. 9: Sostituzione dei lavoratori Art. 10: Interruzione del rapporto di lavoro Art. 11: Obblighi a carico dell Utilizzatore Art. 12: Corrispettivo del servizio Art. 13: Ferie e recupero festività soppresse Art. 14: Fatturazione Art. 15: Subappalto Art. 16: Cessione del contratto e del credito Art. 17: Verifiche di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso Art. 18: Penali Art. 19: Clausola risolutiva espressa Art. 20: Recesso per sopravvenuta convenzione Consip S.p.A. Art. 21: Recesso per giusta causa Art. 22: Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 23: Foro competente Art. 24: Spese a carico del Somministratore Art. 25: Cauzione definitiva Art. 26: Trattamento dei dati Art. 27: Segreto d ufficio e obbligo di riservatezza Art. 28: Disposizioni in materia di sicurezza Art. 29: Forma delle comunicazioni Art. 30: Rinvio a norme vigenti 2

3 Art. 1 Definizioni 1. Nel presente capitolato valgono le seguenti definizioni: Utilizzatore: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Somministratore: l Agenzia per il lavoro firmataria dell accordo quadro; Accordo quadro: contratto concluso tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l Agenzia per il lavoro aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell accordo stesso; Contratto specifico: contratto di somministrazione stipulato, nell ambito di vigenza dell accordo quadro, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l Agenzia per il lavoro, nell ambito di vigenza dell accordo quadro, a seguito di richieste di fornitura; Richiesta di somministrazione: richiesta di messa a disposizione di personale somministrato inoltrata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all Agenzia per il lavoro. Art. 2 Finalità e durata dell accordo quadro 1. Il ricorso all istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha come finalità precipua quella di procurare all Utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico, con cui consentire l impiego temporaneo di personale in relazione alle esigenze contingenti che si verranno a verificare nel corso della durata dell accordo quadro, nei casi consentiti all Utilizzatore dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 2. L accordo quadro avrà decorrenza presumibilmente dal 1 marzo 2014, o comunque dalla data che verrà indicata nel contratto, e avrà la durata di tre anni ovvero sino all esaurimento dell importo massimo contrattuale. 3. E, altresì, facoltà dell Amministrazione regionale, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all affidatario del servizio una proroga tecnica dell appalto, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. Art. 3 Oggetto dell appalto 1. L appalto ha per oggetto, in conformità a quanto stabilito nella determinazione a contrarre, assunta con decreto del Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 1872/SAPR del 12 agosto 2013, l individuazione di un Agenzia per il lavoro cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, da svolgersi nel rispetto del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. 2. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si concretizza in una prestazione articolata consistente nell attività di ricerca, selezione, formazione, somministrazione, gestione e sostituzione dei prestatori di lavoro, da adibire alle mansioni proprie delle categorie A, B, C, D ed equiparate, disciplinate dalla legge regionale , n. 20, e dal Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto Unico non dirigenti - quadriennio normativo , nei profili professionali e negli indirizzi previsti per il personale della Regione Friuli Venezia Giulia dal Contratto integrativo 3

4 di ente Area non dirigenziale Documento stralcio sottoscritto in data (pubblicato sul B.U.R. n. 23 dd ), dal Contratto stralcio al contratto collettivo integrativo , area non dirigenziale, sottoscritto in data (pubblicato sul B.U.R. n. 25 dd ), nonché dal Contratto stralcio al contratto collettivo integrativo , area non dirigenziale, sottoscritto in data Tali profili e indirizzi professionali verranno specificati nelle richieste di somministrazione, ove saranno, altresì, indicati i titoli di studio attinenti alle mansioni da svolgere, in osservanza di quanto previsto dal D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il Regolamento di accesso all impiego regionale. Art. 4 Valore complessivo dell appalto 1. Il valore complessivo stimato dell appalto è fissato in ,00 (settemilionicinquecentomila/oo) inclusa IVA ai sensi di legge, calcolata sull utile di impresa indicato in sede di offerta, di cui ,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun anno. 2. Tali importi hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e sono da intendersi presunti e non garantiti in quanto relativi ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori (a titolo esemplificativo: il premio incentivante). 3. Come previsto dall articolo 18, comma 4, del disciplinare di gara, l aggiudicatario si impegna ad applicare i medesimi prezzi, patti e condizioni anche alle Agenzie ed Enti regionali che ne facessero autonoma richiesta. Art. 5 Normativa di riferimento 1. La procedura di gara e l esecuzione del servizio sono disciplinati da: - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) - Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); - Regio Decreto 18 novembre 1923, n e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato); - Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); - D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali); - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice civile); 4

5 - specifica normativa di settore, in particolare dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni; - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni; - disposizioni contenute nel Bando, nel presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. Art. 6 Attivazioni e tempi delle somministrazioni 1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal successivo contratto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) l Utilizzatore procederà, in base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato al Somministratore, tramite apposita richiesta scritta e firmata dal Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. La richiesta verrà inoltrata mediante fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dal Somministratore. Nei casi di urgenza l Utilizzatore ha la facoltà di anticipare la richiesta telefonicamente con formalizzazione entro le successive 24 ore; b) l Utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione, distintamente per ciascun lavoratore, con le seguenti informazioni: 1) casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; 2) descrizione della professionalità richiesta, della categoria, del profilo professionale, dell indirizzo e del titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere; 3) sede di lavoro; 4) modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta; 5) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell Utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo; c) il Somministratore, entro il termine perentorio di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto e i relativi curricula vitae; d) se richiesto, il Somministratore provvederà ad inviare presso l Utilizzatore uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione; e) l Utilizzatore, verificata l idoneità delle figure professionali proposte, ne comunicherà l esito al Somministratore, cui seguirà la sottoscrizione del contratto di somministrazione di cui al successivo articolo 7; f) il Somministratore entro i successivi 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico procederà all assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato e nel successivo contratto; g) i lavoratori oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto integrativo di ente area non dirigenziale documento stralcio sottoscritto in data (pubblicato sul B.U.R. n. 23 del ), dal Contratto stralcio al contratto collettivo integrativo , area non dirigenziale, sottoscritto in data 5

6 (pubblicato sul B.U.R. n. 25 dd ), nonché dal Contratto stralcio al contratto collettivo integrativo , area non dirigenziale, sottoscritto in data ; h) l orario di lavoro potrà essere a tempo pieno (attualmente 36 ore settimanali) o parttime, secondo l articolazione oraria vigente attualmente presso l Utilizzatore, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall Utilizzatore; i) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal Contratto collettivo di lavoro del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia area non dirigenziale vigente per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; j) la contribuzione previdenziale dovuta dal Somministratore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro; k) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella richiesta di somministrazione; l) il lavoratore dovrà prestare la propria attività negli uffici dell Utilizzatore che saranno indicati nella richiesta di somministrazione; m) il Somministratore provvederà ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; n) il personale richiesto dall Utilizzatore dovrà risultare idoneo in relazione alle competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme alle prestazioni professionali richieste dall Utilizzatore; o) il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro. Al termine del suddetto periodo, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore che sia risultato inidoneo rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato, con le modalità e nei termini di cui al comma 1; p) il personale richiesto dall Utilizzatore dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il quale, ai sensi dell art. 2, comma 3, estende a tutti i collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, gli obblighi ivi previsti, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel suddetto Codice, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore, con le modalità e nei termini di cui al comma 1. Art. 7 Contratti specifici di somministrazione 1. Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di specifici contratti, stipulati in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai sottoelencati elementi: a) estremi dell autorizzazione rilasciata al Somministratore; b) numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; 6

7 d) indicazione della presenza di eventuali rischi per l integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) data di inizio e durata del contratto; f) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati e loro inquadramento contrattuale; g) luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione dell obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali. 2. Il Somministratore si obbliga a comunicare per iscritto al lavoratore, all atto della stipulazione del contratto e prima dell assegnazione all Utilizzatore, le informazioni di cui al precedente comma. Art. 8 Obblighi a carico del Somministratore 1. Il Somministratore si obbliga, nei confronti dell Utilizzatore, alle seguenti prestazioni: a) assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all art. 21, comma 1, del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 e ss.mm.ii.; b) trasmettere all Utilizzatore prima dell inizio dell attività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l Utilizzatore stesso, ai fini di tutela dell Utilizzatore in ordine alla responsabilità solidale prevista dall art. 21, comma 4, del richiamato D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.; c) corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l Utilizzatore il trattamento economico previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale del Comparto per la categoria di inquadramento e relativa posizione economica ed ogni altra indennità retributiva, convenuta all atto della stipula del contratto e indicata nella richiesta di somministrazione o, comunque dovuta al lavoratore per legge o per contratto se espressamente autorizzata dall Utilizzatore. Nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell Utilizzatore, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati; d) provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali dovuti; e) provvedere all iscrizione del personale dipendente presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; f) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l Utilizzatore con periodicità mensile. 2. Il Somministratore ha l obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale vengono assunti. 3. Il Somministratore ha l obbligo di trasmettere all Utilizzatore, prima dell inizio dell attività lavorativa, la documentazione comprovante l avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. 4. Il Somministratore si impegna a far rispettare la prescrizione normativa prevista dall art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, la quale estende a tutti i collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o 7

8 incarico e a qualsiasi titolo, gli obblighi ivi previsti, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto. 5. Il Somministratore si impegna, altresì, a recepire nei contratti specifici di somministrazione le prescrizioni previste nel presente capitolato e nell accordo quadro. Art. 9 Sostituzione dei lavoratori 1. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, il Somministratore sarà tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei lavoratori con le modalità ed entro i termini perentori indicati all articolo 6, comma Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 15 giorni, il Somministratore si impegna a sostituire lo stesso su espressa richiesta dell Utilizzatore. In tal caso, sarà corrisposto soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. Nel periodo di assenza l Utilizzatore si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore. Art. 10 Interruzione del rapporto di lavoro 1. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al Somministratore, il Somministratore stesso dovrà sostituire il lavoratore con le modalità ed entro i termini perentori indicati all articolo 6, comma Nel caso in cui il Somministratore non provvedesse alla sostituzione ovvero l Utilizzatore non la accettasse, il rapporto relativamente a quel singolo lavoratore s intenderà risolto. L Utilizzatore si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrà provocare. Art. 11 Obblighi a carico dell Utilizzatore 1. L Utilizzatore si impegna a: a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCRL, assicurando al medesimo per quanto non di competenza del Somministratore, l adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza; b) comunicare al Somministratore i contratti collettivi di primo e secondo livello da applicarsi, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio; c) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l opera lavorativa per l intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione; d) comunicare al Somministratore per iscritto e tempestivamente l eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto; e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili all eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente; f) informare, immediatamente e per iscritto, il Somministratore in caso di infortunio, al fine di rendere possibile l adempimento tempestivo degli obblighi di legge; 8

9 g) assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell Utilizzatore addetti alla medesima sede di lavoro; h) adottare tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; i) versare direttamente al lavoratore e/o all ente previdenziale, in caso di inadempimento del Somministratore, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore. Art.12 Corrispettivo del servizio 1. Ad integrazione di quanto previsto nell articolo 18 del disciplinare di gara, per il servizio oggetto del presente capitolato, l Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l importo derivante dall applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di offerta economica alla tariffa lorda oraria prevista dal Contratto collettivo di lavoro per il personale della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad IVA ai sensi di legge, calcolata sull utile di impresa. Il moltiplicatore offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista. 2. La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali miglioramenti contrattuali futuri, fermo restando comunque la misura del moltiplicatore offerto in sede di offerta economica. 3. Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante dall applicazione del divisore alla retribuzione lorda mensile, sono le seguenti: Categoria A - posizione economica 1: stipendio iniziale Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.449,51 Euro 9,29 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 120,79 Euro 0,77 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 120,79 Euro 0,77 vacanza Art. 76 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Euro 10,87 Euro 0,07 Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Art. 13 c. 36 LR 24/2009 e art. 14 c. 52 LR 22/2010 TOTALI Euro 1.701,97 Euro 10,91 1 Divisore orario convenzionale mensile 9

10 Categoria B - posizione economica 1: stipendio iniziale Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.537,03 Euro 9,85 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 128,09 Euro 0,82 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 128,09 Euro 0,82 vacanza Art. 76 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Euro 11,53 Euro 0,07 Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Art. 13 c. 36 LR 24/2009 e art. 14 c. 52 LR 22/2010 TOTALI Euro 1.804,43 Euro 11,57 Categoria C - posizione economica 1: stipendio iniziale Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 1.851,14 Euro 11,87 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 154,26 Euro 0,99 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 154,26 Euro 0,99 vacanza Art. 76 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Euro 13,88 Euro 0,09 Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Art. 13 c. 36 LR 24/2009 e art. 14 c. 52 LR 22/2010 TOTALI Euro 2.173,54 Euro 13,93 Categoria D - posizione economica 1: Stipendio iniziale Art. 60 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Retribuzione Tariffa mensile lorda oraria lorda Euro 2.120,17 Euro 13,59 XIII mensilità Art. 30 CCRL 6 maggio 2008, area non dirigenziale Euro 176,68 Euro 1,13 salario aggiuntivo Art. 10 LR 26 ottobre 1987, n.33 Euro 176,68 Euro 1,13 vacanza Art. 76 del CCRL 7 dicembre 2006 del personale del Comparto unico non dirigenti Quadriennio normativo Biennio economico Art. 13 c. 36 LR 24/2009 e art. 14 c. 52 LR 22/ Euro 15,90 Euro 0,10

11 TOTALI Euro 2.489,43 Euro 15,96 4. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale non siano disposti aumenti contrattuali per il personale regionale, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell indennità di vacanza contrattuale, si applicano le disposizioni dell articolo 115 del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo a riferimento l indice ISTAT F.O.I., rilevato al 31 dicembre dell anno precedente all annualità cui si applica la rivalutazione, eventualmente decurtato delle quote percentuali corrisposte o da corrispondersi nel periodo considerato. 5. I valori retributivi indicati in sede di offerta economica prendono a riferimento, mensilmente e distintamente per categoria di appartenenza, i valori dello stipendio mensile, il rateo della 13^ mensilità, il rateo del salario aggiuntivo e le indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2011/2012. Tali valori mensili sono stati rapportati al costo orario attraverso l applicazione del divisore La tariffa oraria lorda per ogni categoria, aumentata dal valore del moltiplicatore unico come offerto in sede di offerta economica, dà la misura del prezzo orario offerto, IVA esclusa, cui si obbliga il Somministratore e che si intende comprensiva degli elementi già dettagliati all articolo 18 del disciplinare. 7. L Utilizzatore pertanto corrisponderà al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai lavoratori somministrati, rimanendo invece a carico del Somministratore l onere retributivo in caso di assenza legittima del lavoratore. 8. Per le ore straordinarie sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dall art. 80 della L.R. n. 48/75 e successive modificazioni ed integrazioni e dall art. 114 della L.R. n. 53/81 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Rimane ferma comunque la facoltà per l Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti. 10. Per il trattamento di missione si applicheranno le norme contenute nel Capo III, parte IV, titolo I, della L.R. n. 53/81 e successive modificazioni ed integrazioni. 11. L effettuazione di lavoro straordinario o di missione da parte del lavoratore somministrato sarà consentita in casi del tutto eccezionali; pertanto, in tali casi il Somministratore non potrà richiedere alcuna maggiorazione per il servizio svolto, rispetto a quanto offerto in sede di gara. 12. Se a seguito di accordi sindacali verrà disposto il riconoscimento di emolumenti a titolo di premialità per il periodo di riferimento, tali emolumenti saranno corrisposti dal Somministratore su richiesta dell Utilizzatore e da questi di seguito rimborsati, senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio. 13. Il Somministratore dovrà inoltre assicurare l indennità sostitutiva della mensa, di cui all art. 54 bis L.R. n. 53/81 e successive modificazioni ed integrazioni, per l importo lordo di Euro 11,70 - da erogarsi al lavoratore con le modalità di cui all art. 11, comma 5, del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stato giuridico del personale regionale 1994/97 area non dirigenziale, pubblicato sul BUR supplemento straordinario n. 19 dd , ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. 14. Gli importi relativi al trattamento di missione e all indennità sostitutiva della mensa, nonché la retribuzione delle festività infrasettimanali, verranno computati in aggiunta al costo orario a rimborso di quanto effettivamente erogato al lavoratore ed agli istituti previdenziali. 11

12 15. Inoltre, il lavoratore dovrà quotidianamente provvedere alla timbratura del badge al fine di consentire la rilevazione automatica delle presenze. In caso di difformità fra i dati contenuti nella scheda presenze di cui al successivo articolo 14, comma 3, e quelli risultanti dalle timbrature, prevarranno i dati risultanti dalle timbrature. Art. 13 Ferie e recupero festività soppresse 1. Ai sensi dell articolo 14 del Contratto collettivo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia stato giuridico del personale 1994/ area non dirigenziale, in ogni anno di servizio il periodo di ferie retribuito ammonta a 30 (trenta) giornate lavorative. 2. In ogni anno di servizio le festività soppresse, disciplinate all articolo 23 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) , biennio economico , constano di 4 (quattro) giornate di riposo retribuite, oltre a 2 (due) giornate di riposo non retribuite. 3. La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l ufficio ove il lavoratore presta servizio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come ulteriore giornata di ferie. Art. 14 Fatturazione 1. Il Somministratore emetterà fattura con cadenza mensile secondo le norme fiscali in vigore, contenente i seguenti dati: codice CIG: A8 numero di contratto e nominativo del lavoratore; quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore; tariffa, così come derivante dall offerta e dalla prestazione resa; retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo utile d impresa per ogni singolo lavoratore; IVA di legge sull utile d impresa; totale fattura. 2. Per il servizio di somministrazione, l Utilizzatore si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo utile d impresa. 3. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore, l Utilizzatore ed il lavoratore sottoscriveranno un apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede del Somministratore entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. 4. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalla scheda di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall attestazione del versamento degli oneri contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l avvenuta presentazione della documentazione senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte del Somministratore. 5. Il Somministratore dovrà, altresì, fornire, unitamente alla fattura, copia delle buste paga spettanti ai lavoratori, al fine di consentire di verificare la regolarità dell inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dal Somministratore stesso. Inoltre, il Somministratore dovrà, sempre unitamente alla fattura, comunicare gli imponibili previdenziali di ciascun dipendente ai fini dell applicazione da parte dell Utilizzatore dell I.R.A.P. calcolata con il metodo retributivo. 12

13 6. Si precisa che l Utilizzatore potrà richiedere al Somministratore modalità differenti di fatturazione per i lavoratori somministrati impegnati nell ambito di progetti comunitari, senza che alcun onere possa essere richiesto. 7. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni con cadenza diversa rispetto alla mensile, interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o riportanti particolari diciture richieste dalle autorità coinvolte nei diversi progetti. 8. L Utilizzatore si obbliga ad effettuare il pagamento spettante al Somministratore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura corredata dalla documentazione di cui ai commi precedenti, previa acquisizione dell attestazione di conformità delle prestazioni contrattuali, di cui al successivo articolo Il Somministratore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all Amministrazione regionale. 10. In occasione di ogni singolo pagamento, il Servizio amministrazione personale regionale deve operare sull imponibile, una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Il Somministratore deve tenere conto di questa ritenuta e fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell importo netto progressivo. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, il Somministratore deve fatturare anche l ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione. Art.15 Subappalto 1. La possibilità del subappalto è consentita nei limiti e con le modalità previste dall articolo 118 del Codice dei contratti, nonché nel rispetto di quanto disciplinato all articolo 10 del disciplinare. Art.16 Cessione del contratto e del credito 1. La cessione del contratto e del credito viene disciplinata dagli articoli 116 e 117 del Codice dei contratti. Art. 17 Verifica di conformità del servizio e controlli sullo svolgimento dello stesso 1. Il Direttore del Servizio competente alla gestione del contratto accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile, attestandone la conformità. 2. L Utilizzatore si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Somministratore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Somministratore di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. 3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, l Utilizzatore contesta mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le 13

14 disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. 4. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell inadempienza) o il Somministratore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo Nei casi di particolare grave recidiva, l Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 6. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. 7. L Utilizzatore ha la facoltà di verificare l applicazione da parte del Somministratore nei confronti dei lavoratori dell esatta retribuzione in base al vigente Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico - non dirigenti. Art. 18 Penali 1. Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, risultanti dalle verifiche e dai controlli di cui all articolo 17, possono dar luogo all applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno: a) in caso di omessa fornitura rispetto alla tempistica indicata all articolo 6, comma 1, del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,5 per mille del valore complessivo stimato dell appalto; b) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale nei casi di cui agli articoli 9 e 10 del presente capitolato rispetto alla tempistica indicata all articolo 6, comma 1, del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,4 per mille del valore complessivo stimato dell appalto; c) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata all articolo 6, comma 1, del presente capitolato: addebito di un importo pari allo 0,3 per mille del valore complessivo stimato dell appalto; d) per i casi di inadempimento contrattuale di cui all articolo 17 del presente capitolato: addebito di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore complessivo stimato dell appalto, in relazione all entità delle inadempienze, fermo il caso della particolare grave recidiva di cui al comma 5 dell articolo Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell importo contrattuale. In tal caso l Utilizzatore potrà avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo Le penali di cui sopra vengono notificate al Somministratore dal Direttore del Servizio competente alla gestione del contratto tramite contestazione scritta. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, le penali si intenderanno accettate. 4. L importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso ovvero sull importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata come previsto dall articolo 23, comma 3, del disciplinare di gara. 14

15 Art. 19 Clausola risolutiva espressa 1. L Utilizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1456 del Codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Somministratore, oltre all applicazione della clausola penale di cui al precedente articolo 18 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Somministratore: a. ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei lavoratori entro i termini indicati dall articolo 6, comma 1, del presente capitolato per più di due volte nel corso dell accordo quadro; b. ometta di pagare al lavoratore le retribuzioni dovute nonché di versare gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per legge; c. sia sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale; d. contravvenga alle disposizioni che disciplinano la cessione del contratto e del credito ovvero il subappalto; e. incorra nell applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all articolo 18, comma 2, del presente capitolato; f. perda i requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell appalto; g. incorra nell ipotesi di grave recidiva nelle inadempienze di cui all articolo 17, comma 5, del presente capitolato; h. non provveda, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a reintegrare la garanzia per l importo escusso dall Utilizzatore ai sensi dell art. 23, comma 3, del disciplinare di gara; i. nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge. 2. In caso di risoluzione il Somministratore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall Utilizzatore. 3. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l Utilizzatore si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 20 Recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP S.p.A. 1. Ai sensi dell articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l Utilizzatore ha diritto di recedere dall accordo quadro qualora il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l Utilizzatore e il Somministratore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. Art. 21 Recesso per giusta causa 1. Qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Somministratore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta 15

16 ex articolo 444 del Codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica Autorità, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l Utilizzatore ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 2. In ogni caso, l Utilizzatore potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall articolo 38 del Codice di contratti. Nel caso in cui dovessero sopravvenire disposizioni normative interessanti l Utilizzatore che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio oggetto del presente capitolato, lo stesso Utilizzatore potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Somministratore con PEC o lettera raccomandata A/R. 3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Somministratore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all articolo 1671 del Codice civile. Art. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari 1. Il Somministratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali, in particolare, gli obblighi di seguito richiamati. 2. Il Somministratore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all accordo quadro, il Somministratore comunica al Servizio amministrazione personale regionale gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. Il Somministratore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta dei suddetti contratti. 4. Il Somministratore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione al Servizio amministrazione personale regionale e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste. 5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina, ai sensi del comma 8 del precitato articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. la risoluzione di diritto dell accordo quadro. Art. 23 Foro competente 1. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato e dell accordo quadro sarà, in via esclusiva, quello di Trieste. 16

17 Art. 24 Spese a carico del Somministratore 1. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant altro previsto sono a carico del Somministratore. Art. 25 Cauzione definitiva 1. In merito alla cauzione definitiva, si fa integrale rinvio alle disposizioni contenute nell articolo 23 del disciplinare di gara. Art. 26 Trattamento dei dati 1. Le parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali e di quelli di ogni singolo lavoratore avviato nell ambito dell accordo quadro nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Si intendono quindi espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Art. 27 Segreto d ufficio e obbligo di riservatezza 3. Tutto il personale somministrato dovrà mantenere il segreto d ufficio su fatti e circostanze di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l espletamento dell attività lavorativa o in funzione della stessa; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. 4. Il Somministratore dovrà ottemperare ed assicurare l osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa. Art. 28 Disposizioni in materia di sicurezza 1. Il Somministratore ha l obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008. Art. 29 Forma delle comunicazioni 1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, lettera raccomandata A/R o fax. Art. 30 Rinvio a norme vigenti 1. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore. 17

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