IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L EMILIA-ROMAGNA N. S E N T E N Z A
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1 REPUBBLICA ITALIANA N. 620/2001 Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. Sez. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L EMILIA-ROMAGNA N. Reg. Sent. SEZIONE I Anno 2002 composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone Dott. Giorgio Calderoni Dott. Carlo Testori Presidente Consigliere Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n.620 del 2001 proposto da., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Dalla Riva e Beatrice Belli e presso la seconda elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore n.47, contro - l Università degli Studi di Bologna, costituitasi in giudizio in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall'avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici in via G. Reni n.4 è domiciliata; - il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici in via G. Reni n.4 è domiciliato, per l'annullamento, previa sospensione, A) del provvedimento in data 5 aprile 2001 n.7453 con cui l'università di Bologna sospendeva temporaneamente la procedura di riconoscimento del titolo di dottore in medicina conseguito presso l'università di Nis dal ricorrente, richiedendo la presentazione di ulteriore documento consistente nella dichiarazione di valore del titolo; nonchè di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, tra cui in particolare: B) l'atto del 2 marzo 2001 prot.4516 dell'università degli Studi di Bologna nella parte in cui si comunica che "Con riferimento alla Sua nota del 16/02/2001, questa amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riconoscimento di titolo di studio straniero, ha provveduto a richiedere all'ambasciata d'italia a Belgrado la dichiarazione di valore del titolo accademico conseguito del sig. presso l'università di Nis";
2 C) la richiesta all'ambasciata d'italia a Belgrado relativa alla dichiarazione di valore prot del 26 gennaio 2001; D) la nota n.965 del 9 marzo 2001 dell'ambasciata d'italia a Belgrado. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell Università degli Studi di Bologna e del Ministero degli Esteri; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Cons. Carlo Testori; Uditi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002 l Avv. G. Dalla Riva per il ricorrente e l Avv. dello Stato S. Cappelli per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il sig. ha conseguito nel 1996 presso l'università di Nis, nella Repubblica di Serbia (facente parte della Repubblica federale di Jugoslavia), il diploma di laurea in medicina e chirurgia. In data 12 luglio 2000 ha presentato all'università degli Studi di Bologna domanda di riconoscimento del titolo in questione. Con nota prot del 26 gennaio 2001 il predetto Ateneo ha chiesto all'ambasciata d'italia a Belgrado la dichiarazione di valore del diploma di laurea conseguito dal sig...; di ciò ha dato notizia all'interessato con nota prot.4516 del 2 marzo L'Ambasciata italiana in Jugoslavia ha fornito riscontro con nota n.965 del 9 marzo 2001, facendo presente: - di non avere mai ricevuto dall'odierno ricorrente richiesta di dichiarazione di valore; - che i documenti riguardanti il predetto non erano sufficienti per poter emettere la dichiarazione richiesta dall'università di Bologna. Quanto sopra è stato comunicato al sig., con nota n.7453 del 5 aprile 2001, dall'università predetta che ha contestualmente disposto di sospendere temporaneamente la procedura di riconoscimento in attesa dell'invio della menzionata dichiarazione di valore da parte dello stesso richiedente. Tale ultima determinazione, unitamente agli atti presupposti e sopra richiamati, sono stati impugnati dal sig... con il ricorso in epigrafe, in cui si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione ed insistendo per la reiezione del gravame.
3 Nella camera di consiglio del 9 maggio 2001, con ordinanza n.385, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata dal ricorrente (facendo peraltro presente che il provvedimento impugnato non precludeva la possibilità per il predetto di chiedere l ammissione con riserva all esame di Stato di abilitazione professionale, al quale infatti il sig. ha potuto partecipare, con risultati positivi). La difesa del ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria in vista della trattazione del ricorso nel merito. All'udienza del 14 febbraio 2002 la causa è passata in decisione. D I R I T T O 1) Le censure formulate nel ricorso possono essere così sintetizzate: - gli atti impugnati sono carenti di motivazione; in particolare, il provvedimento datato 5 aprile 2001 con cui l Università degli Studi di Bologna ha deciso di sospendere l'ulteriore corso del procedimento di riconoscimento del diploma di laurea conseguito dal ricorrente non illustra le ragioni per cui non sarebbe possibile proseguire nella procedura, esaminando nel merito la documentazione presentata dall'interessato a corredo della sua domanda; nè basta il richiamo alla risposta fornita dall Ambasciata italiana a Belgrado con nota del 9 marzo 2001, a sua volta evasiva e del tutto generica perché priva di puntuali indicazioni circa le asserite carenze documentali che non avrebbero consentito di emettere la dichiarazione di valore del titolo in questione; - l'operato dell'università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero; al contrario, nel caso di specie tali presupposti (relativi all'effettivo soggiorno nel paese straniero ed alla natura dell'università che ha rilasciato il titolo de quo) sono ampiamente dimostrati dalla documentazione prodotta dal ricorrente; - gli atti impugnati contrastano, altresì, con gli obblighi nascenti dalla "Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli stati della regione Europa" (convenzione di Parigi) del 21 dicembre 1979, ratificata con legge 4 giugno 1982 n.376; - un ulteriore vizio che inficia gli atti impugnati è costituito dal difetto di istruttoria, in relazione alla circostanza che nel corso del procedimento la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della sua domanda non ha mai formato oggetto di valutazione puntuale; - è evidente infine la disparità di trattamento, in danno del ricorrente, rispetto a casi analoghi risolti favorevolmente - e senza l'intervento dell'ambasciata d'italia a Belgrado - nei confronti di precedenti richiedenti il riconoscimento del medesimo titolo conseguito presso la medesima università straniera. 2) Il Collegio ritiene che tutte le censure proposte nel ricorso presentino apprezzabili profili di fondatezza. In particolare, la determinazione dell'università degli Studi di Bologna di sospendere il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento presentata dall'interessato (costituente, allo stato, l atto conclusivo della procedura, produttivo del pregiudizio che legittima il ricorrente ad agire in questa sede giurisdizionale) risulta priva di idonea motivazione, contrastante con la normativa nazionale di riferimento, affetta da insufficiente istruttoria e da disparità di trattamento.
4 Va innanzitutto precisato che nel caso di cui si controverte va fatta applicazione della disciplina di cui agli artt.170 comma 3 e 332 comma 2 del R.D. 31 agosto 1933 n.1592, che regola la fattispecie in cui il riconoscimento di un titolo accademico ottenuto all'estero non consegue automaticamente (come avviene nei casi in cui sussistano specifici accordi internazionali tra l Italia ed altri Stati), bensì è rimesso alla valutazione discrezionale delle autorità accademiche; disciplina integrata dalle disposizioni regolamentari (artt.12, 49 e 115) del R.D. 4 giugno 1938 n Dette norme non contengono alcun riferimento ad un eventuale intervento nella procedura di cui si tratta del Ministero degli Affari Esteri; ed in effetti neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la richiesta rivolta dall'università bolognese all'ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito dal sig.. L'unica fonte richiamata in proposito dalla difesa erariale è costituita dalla circolare emanata in materia di riconoscimento dei titoli di studio dal Ministero dell'università in data 16 giugno 1993, in cui si fa riferimento alla menzionata dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica, includendola tra la cosiddetta "documentazione di rito" da richiedere agli interessati. È ragionevole dunque concludere che, come sostenuto dal ricorrente, la richiesta della dichiarazione di valore è conforme ad una mera prassi instauratasi nel tempo, ma non trova riscontro in puntuali previsioni normative. Il Collegio osserva che tale prassi corrisponde evidentemente ad un'esigenza di comprensibile ed apprezzabile prudenza, particolarmente avvertita soprattutto in relazione a situazioni ambientali difficilmente controllabili (quali quelle verificatesi nella ex Jugoslavia), in cui più facilmente possono operare istituzioni private non abilitate al rilascio di validi titoli accademici. In tale quadro si può ritenere che la prassi di coinvolgere le rappresentanze diplomatiche risulta non doverosa, ma comunque legittima, in quanto volta ad accertare (come sostiene il ricorrente e come emerge, peraltro, dalla richiamata circolare del M.U.R.S.T. e dalla stessa nota dell'ambasciata d'italia a Belgrado qui impugnata) che il richiedente abbia effettivamente frequentato l'università straniera che ha rilasciato il titolo, seguendone i corsi, e che l'università stessa presenti caratteristiche di idoneità al rilascio di titoli accademici suscettibili di riconoscimento in Italia. Resta inteso, tuttavia, che la menzionata prassi non vale a sottrarre le autorità accademiche alla responsabilità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo; il che significa che incombe sull'università alla quale la domanda sia stata presentata il potere-dovere di valutare autonomamente le risultanze della procedura (e dunque anche le informazioni pervenute dalla rappresentanza diplomatica) al fine di definire la stessa. E qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici ed insufficienti, tale circostanza non legittima gli organi accademici ad adottare una pronuncia soprassessoria, gravando invece sugli organi predetti l obbligo di determinarsi autonomamente circa l'accoglimento o meno dell'istanza, sulla base della completa e puntuale valutazione di tutti gli atti acquisiti al procedimento. Tale situazione è esattamente quella che si è verificata nel caso in esame, in cui l'ambasciata italiana in Jugoslavia ha fornito un riscontro meramente interlocutorio ed insufficientemente motivato in ordine alla asserita, ma non puntualmente individuata, carenza della documentazione prodotta dall'odierno ricorrente all'ateneo bolognese e da questo trasmesso alla predetta rappresentanza diplomatica (ai fini del rilascio della richiesta dichiarazione di valore). Non potendo disporre di un più adeguato supporto fornito dalla menzionata Ambasciata, l'università di Bologna non poteva comunque limitarsi a sospendere il procedimento facendo carico al richiedente di produrre ulteriore documentazione, neppure espressamente prevista dalla disciplina normativa in materia, e di fatto rinviando sine die la definizione del procedimento; al contrario, doveva valutare autonomamente la documentazione acquisita per verificare essa stessa se sussistessero o meno i presupposti per il riconoscimento richiesto. Il provvedimento datato 5 aprile
5 2001 n.7453 risulta quindi adottato dall'ateneo bolognese senza un adeguata motivazione, in violazione della normativa nazionale di riferimento (che impone alle autorità accademiche di pronunciarsi nel merito delle richieste pervenute) e sulla base di un istruttoria incompleta (perché appunto non tradottasi nella puntuale valutazione della documentazione fornita dall'interessato); esso concreta, altresì, un evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe, gestite in tempi recenti dalla medesima Università secondo modalità ben diverse e più favorevoli ai richiedenti. Per quanto concerne l ultimo profilo considerato, in particolare, si osserva che, come documentato dal ricorrente quanto meno nel caso della domanda proposta dal dott..., l'università di Bologna è pervenuta al riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal predetto (dottore in medicina e chirurgia presso l Università di Nis nel 1995) valutando direttamente, senza cioè l intervento dell'ambasciata italiana a Belgrado, i documenti allegati all'istanza (tra l'altro in larga misura analoghi a quelli presentati dal ricorrente odierno) ovvero altri acquisiti in via istruttoria dallo stesso Ateneo (come risulta dal decreto rettorale n.310 del 27/8/1998 doc.30 della produzione di parte ricorrente). La disparità di trattamento denunciata nel ricorso va riconosciuta sussistente in relazione non all'esito del procedimento, cioè alla scelta di merito conclusivamente compiuta dall'ateneo (che non è ancora intervenuta e dunque non può essere in discussione nel presente giudizio), bensì alle modalità di svolgimento del procedimento stesso, avendo la predetta Amministrazione a suo tempo provveduto alla valutazione nel merito della documentazione prodotta dal dott. laddove invece nel caso in esame gli organi accademici se ne sono astenuti (giustificando tale atteggiamento con il richiamo ad un atto istruttorio a sua volta privo di adeguata motivazione). In altre parole, non è questa la sede per stabilire se spetta o meno all odierno ricorrente il riconoscimento richiesto, essendo il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una determinazione assunta dall Università di Bologna in una fase ancora anteriore: ed il Collegio ritiene che la decisione soprassessoria adottata dal predetto Ateneo, che ha ritenuto di non poter procedere all'esame nel merito della richiesta del ricorrente sulla base della documentazione dal medesimo fornita, è illegittima per le ragioni precedentemente illustrate. Il ricorso va quindi accolto e l'impugnata determinazione dell'università degli Studi di Bologna espressa nella nota n.7453 del 5 aprile 2001 (unico atto effettivamente lesivo per il ricorrente) va conseguentemente annullata. Le spese eseguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo per l Emilia-Romagna, Sezione I accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Condanna l Università degli Studi di Bologna ed il Ministero degli Esteri, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, nella misura di 3.500,00 (tremilacinquecento/00) euro, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna il 14 febbraio Presidente Consigliere rel.est.
6 Depositata in Segreteria in data Bologna, li Il Segretario
presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
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