Black Slot: un salto nel vuoto

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1 Black Slot: un salto nel vuoto Tutti i tentativi per trovare una soluzione politica o amministrativa al caso che sta tenendo col fiato sospeso l intera industria sono andati a vuoto. I gestori, in vista del temuto rastrellamento, hanno cominciato a dismettere gli apparecchi sotto inchiesta, ma tra mille difficoltà, e la Sapar ora punta sulla Finanziaria per ottenere una modifica di legge che renda intrinseca la legalità delle macchine in possesso di certificazione e controllati dalla rete lack Slot, una bomba ad B orologeria senza un timer visibile, ma con il ticchettio del count-down che stordisce ed angoscia sempre di più col passare dei giorni, in attesa della fatidica Ora-X, quella dell inizio delle operazioni di controllo negli esercizi pubblici e di sequestro, ovviamente laddove i gestori non abbiano provveduto al ritiro spontaneo degli apparecchi e alla loro dismissione, come da invito formulato dalla Procura di Venezia e dall Aams stessa. Di sicuro, ci troviamo di fronte a procedure del tutto anomale, che destano chiari dubbi di legittimità, soprattutto perché a fronte della mancata adesione del gestore a tali disposizioni si ha automaticamente l avvio di un procedimento penale, con conseguenze che andremo ad illustrare più avanti. Al di là di ciò, ed è qui che si ravvisa il core problem di tutta la vicenda, sebbene sia ormai fin troppo chiara la posizione di parte lesa del gestore, questi è diventato l unico autentico parafulmine di tutta la situazione. Eppure, soluzioni concrete e attendibili non erano mancate da parte della Sapar. In primo luogo per via legislativa: svariati sono stati i tentativi di far approvare la modifica del comma 5 dell art. 110 da ultimo, con un emendamento al cosiddetto decreto sul tesoretto presentato ad inizio agosto da Azzolini, Vegas, Bonfrisco, Ferrara, Taddei e Sacconi in virtù della quale si sarebbero potuti superare gli equivoci attualmente generati dalla contraddittoria compresenza di elementi quali l abilità, l alea e l intrattenimento da un lato, e dall altro di parametri che stabiliscono la percentuale minima di vincita, il ciclo entro il quale la percentuale deve essere rispettata, ecc., scongiurando altresì la possibilità che qualsiasi altro apparecchio possa essere risucchiato nel vortice (ipotesi divenuta ormai concreta, essendo certa la notizia che parallelamente sono state avviate indagini su altri 6 modelli di schede). Detto emendamento che comunque non mancherà di essere rilanciato (con qualche possibile correzione) in sede di Finanziaria 13

2 2007 SETTEMBRE SEPTEMBER si configurava come segue: «3-quinquies. Il comma 85 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: 85. All articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che, privi di attestazione di conformità rilasciata dalle competenti autorità amministrative, consentono vincite puramente aleatorie di premi in denaro. Sono in ogni caso escluse da tale tipologia le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al successivo comma 6 ; b) al comma 6, lettera a), le parole: gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio, sono soppresse». A quel punto, l azione della Sapar è proseguita sul binario dell upgrade che, come abbiamo già avuto modo di illustrare nello scorso numero di Automat, si configurava come la miglior soluzione-tampone in attesa della sospirata modifica di legge. Ma, a Piazza Mastai l idea non è La sentenza del Tar del Lazio che respinge il ricorso contro la revoca dei nulla osta del modello Flexy Screen BLACK SLOT piaciuta sin dall inizio. E, a fronte dell insistenza con cui i nostri esponenti hanno sostenuto questa causa, a tutti i livelli, alla fine i vertici di (OMISSIS) FATTO Aams si sono visti costretti ad emanare un comunicato per spiegare i motivi per i quali l aggiornamento della Black Slot&co. non poteva essere autorizzato. Con riferimento alla richiesta di upgrade recita la nota del 7 agosto pervenuta a questa Amministrazione, Aams precisa che tale procedura non può trovare applicazione mancando, ad oggi, una specifica previsione normativa. Infatti, il richiamo ai contenuti dell articolo 8, comma 6, lettera c) del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 non può riguardare apparecchi certificati nell ambito di una previsione normativa e regolamentare precedente. In tal senso, il recente decreto interdirettoriale 18 luglio 2007 (che ha riaperto i termini per il rilascio dei nulla osta di distribuzione ed esercizio degli apparecchi ex art. 110, comma 6, del Tulps, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre del corrente anno), dispone all art. 1, comma 1 che la riapertura dei suddetti termini è limitata ad apparecchi per i quali sia stata già rilasciata certificazione dell esito positivo della verifica di conformità. Le disposizioni dell articolo 8 comma 6, lettera c) citato, sono applica- Espone la ricorrente che in data aveva ottenuto dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione Generale, Direzione Centrale per le risorse amministrative, un certificato di conformità dell esemplare dell apparecchio a premio appartenente alla tipologia comma 6 dell art. 110 del Tulps. Tale provvedimento autorizzatorio veniva rilasciato all esito delle verifica tecnica di conformità nonché della relazione concernente la verifica stessa di cui all art. 8, comma 4 del decreto interdirettoriale del 4 dic inviata all organismo di certificazione e ispezione Cermet Srl. Il provvedimento reca come contenuto la certificazione dell Amministrazione della conformità dell esemplare alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche vigenti. La legge di riferimento è rappresentata dall articolo 38 comma 1 della l. n. 388 del 2000 come sostituita dall art. 22 comma 2 legge n. 289 del A completamento e specificazione della legge è stato emanato da Aams e dal Dipartimento di PS il decreto interdirettoriale del 4 dic recante oggetto Regole Tecniche di Produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110 comma 6 del Tulps. Secondo quanto sancito dalle norme esaminate è l Amministrazione intimata a compiere le verifiche tecniche avvalendosi di organismi esterni convenzionati. Tali organismi certificano la corri-

3 bili ad apparecchi di cui all art. 110, comma 6, lett. a) del Tulps, non potendo in alcun modo essere adattati a posteriori ad apparecchi verificati ed omologati secondo prescrizioni oggi non più valide. L amministrazione, in sostanza, ha voluto dire: non è che ci manchi la volontà, ma non abbiamo gli strumenti legislativi per muoverci in questa direzione. Un affermazione, questa, sulla quale sarebbe lecito obiettare. Ma la Sapar ha preferito non dilungarsi su tale aspetto, bensì intervenire direttamente sul problema, inviando una lettera al Presidente Prodi, ai Ministri Amato, Padoa Schioppa e Santagata, al Viceministro Visco, al Sottosegretario Grandi, ai Presidenti delle Commissioni V e VI di Camera e Senato e ai vertici di Aams, per richiedere un intervento urgente del governo affinché emani una specifica norma che autorizzi l upgrade delle macchine sotto inchiesta. L Associazione Nazionale Sapar, che rappresenta circa 1500 operatori di apparecchi da gioco e da intrattenimento e come tale risulta essere la più rappresentativa nell ambito della categoria segnala che in data 8 agosto ha ricevuto dalla Aams la comunicazione con la spondenza dell apparecchio alle prescrizioni vigenti. Dopo la certificazione di conformità la ricorrente ha chiesto 1200 nulla osta di distribuzione equivalenti agli esemplari fabbricati. Sennonché, in data 22 dicembre 2006 l Amministrazione, in persona del medesimo funzionario Dirigente sottoscrivente il certificato di conformità del 7 dic. 2004, emetteva un provvedimento di revoca dello stesso. Avverso tale provvedimento unitamente al successivo atto datato 16 gennaio 2007 propone l odierno gravame la ricorrente affidato ai seguenti profili: 1) Eccesso di potere per erronea interpretazione delle risultanze della istruttoria amministrativa. Travisamento del presupposto del provvvedimento impugnato. quale l Amministrazione formalizza il rifiuto ad autorizzare la sostituzione del software (c.d. upgrade ) delle schede di gioco di circa il 50% La motivazione del provvedimento impugnato è sorretta da una verifica tecnica esperita da Sogei allegata al provvedimento medesimo. Sogei afferma che a fronte di una teorica possibilità di configurare il prodotto come difforme dalle prescrizioni vigenti all epoca del rilascio della certificazione di conformità, tuttavia esisterebbero altre circostanze che non consentono che si verifichi in concreto ciò che teoricamente sarebbe vietato. A fronte delle normative all epoca vigenti non rappresentate dall art. 110 Tulps comma 6 nel testo apportato dalla legge n.266 del 23 dic comma 525, non sarebbe chiaramente evincibile il precetto che si assume violato. 2) Eccesso di potere e violazione di legge (art. 58 l. n. 388 del degli apparecchi certificati e controllati dallo Stato, se non in presenza di una adeguata previsione normativa. La situazione è quindi divenuta insostenibile per i gravissimi risvolti conseguenti al provvedimento del PM di Venezia che invita i gestori a procedere all immediato ritiro e alla dismissione degli apparecchi da gioco denominati Black Slot, Stack Slot e Terza Dimensione, in conseguenza al decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal GIP del Tribunale Ordinario di Venezia, su richiesta del Sost. Proc. Dott. Gava. La necessità di garantire la piena legalità del settore è da sempre perseguita dagli operatori rappresentati e la situazione creatasi si sostanzia in una impossibilità di recuperare gli investimenti già sopportati con la contemporanea necessità di affrontarne dei nuovi e onerosi senza alcuna garanzia e con la continua incertezza che ha portato alla quasi totale paralisi di un settore dalle grandi potenzialità: la più temuta delle conseguenze risiede nel timore che il lavoro immenso profuso per ottenere l affermazione della legalità del settore possa essere vanificato dall affermarsi di offerta di gioco illegale a danno delle imprese di gestione e dell intero sistema degli apparecchi e di reg. (decreto interdirettoriale 4 dic. 2003). Violazione del principio del contrarius actus per mancato ripetizione del protocollo di verifica tecnica di cui al decreto interdirettoriale del 4 dic Nel caso di specie si doveva porre in essere una nuova verifica tecnica in virtù del decreto del 4 dic ) Violazione di legge, difetto di motivazione del provvedimento. Ius superveniens: art. 1 co 85 della legge n.296 del , art. 1 co. 525 della legge 266 del L attuale legislazione rende meno stringenti i parametri legislativi dell art. 110 Tulps rispetto a quelli contemplati nel Legittima l erogazione della vincita di 100 euro per ciascuna partita. Assimila gli apparecchi di cui al 15

4 2007 SETTEMBRE SEPTEMBER 18 LA SENTENZA DEL TAR comma 6 dell art. 110 del RD 773 del 1931 alle macchine vidimatrici delle giocate del lotto. 4) Eccesso di potere: disparità di trattamento. La scheda black slot è utilizzata dalla maggioranza dei produttori italiani di apparecchi che non sono stati tuttavia sottoposti a verifica. 4) bis Eccesso di potere: disparità di trattamento. In altre situazioni Aams risolse problemi similari senza ricorrere all ordine di dismissione degli apparecchi e senza revocare i certificati di conformità. 5) Contraddittorietà tra gli scopi del provvedimento e gli effetti dello stesso. Peraltro il soggetto economico che subisce tutte le più gravi conseguenze negative sono appunto le imprese di gestione che in assenza di interventi normativi urgenti saranno costrette a licenziamenti che si stimano già per i prossimi tre mesi, in circa il 50% dei occupati dalle imprese di gestione, pur essendo totalmente estranee a qualsiasi comportamento illecito ipotizzato dalla procura. Pertanto la Scrivente associazione condivide le premesse e la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi del settore già formalizzata da tutti i concessionari di rete e chiede che il Governo si faccia carico della problematica adottando interventi normativi urgenti e straordinari finalizzati a: permettere la sostituzione delle schede di gioco mediante procedure di upgrade rendendo possibile e praticabile e a costi contenuti il ripristino degli apparecchi, conservando i nulla osta già posseduti dai singoli apparecchi; introdurre misure a sostegno delle imprese di gestione in materia fiscale, permettendo la dilazione del pagamento del Preu e incentivi alla eventuale sostituzione degli apparecchi in discorso; intervenire sull impianto normativo per garantire stabilità e certezza degli investimenti nel settore, definendo i ruoli dei diversi protagonisti della filiera. La Sapar ribadisce la piena disponibilità delle imprese rappresentate 5) bis Confronto tra le esigenze di tutela dell ordine pubblico e di salvaguardia del consumatore. Conclude la ricorrente chiedendo l accoglimento del ricorso formulando contestualmente una richiesta di risarcimento dei danni. Si è costituita l Aams confutando con ampia memoria difensiva le argomentazioni sostenute nel ricorso. Si è costituita in giudizio l ATI Atlantis World Goup of Companies NV facendo presente di essere uno dei concessionari italiani dei Monopoli di Stato del servizio pubblico di raccolta del cd gioco lecito e di gestire circa mille gestori possessori di slot machines per circa slot machines. Atlantis ha nel proprio parco a collaborare per la definitiva affermazione della legalità nel settore che si trova oggi ad affrontare una così grave crisi per fatti e responsabilità del tutto estranei alla propria sfera di azione, chiede quindi la convocazione di un urgentissimo incontro con il Governo per definire una linea d azione ed una gamma di interventi da attuarsi in tempi rapidissimi per scongiurare la possibile definitiva scomparsa del comparto. Nel frattempo, si è appreso del mancato accoglimento, da parte del Tar del Lazio, del ricorso presentato contro la revoca del nulla osta del modello Flexy Screen (con conseguente dismissione d ufficio degli apparecchi che lo contemplano), e dell avvio, da parte dei concessionari di rete, delle operazioni di ritiro degli apparecchi, inviando ai gestori delle comunicazioni inizialmente molto soft, ma al tempo stesso inequivocabili. Come ha dichiarato pubblicamente Assoslot, ferma è stata la presa di posizione di Aams nei confronti dei concessionari affinché questi procedessero con sollecitudine all effettuazione delle procedure di dismissione. E ciò esprime chiaramente le reali intenzioni di Piazza Mastai, al di là delle pur legittime giustificazioni riportate nel comunicato di cui sopra. macchine circa schede di gioco rientranti nella tipologia di cui si discute Black Slot. Conclude la interveniente chiedendo l accoglimento del ricorso proposto. Alla pubblica udienza del il ricorso veniva trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. 2. In punto di fatto si evidenzia che su iniziativa della Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia (proced. penale n.5657 del 2006 RG), erano state sottoposte a sequestro le schede di gioco denominate Black slot, a suo tempo omologate da Aams ai sensi dell art. 22 della legge n.289 del 2002, installate negli apparecchi

5 D altro canto, né Aams né i concessionari potevano fare a meno di prendere atto della notizia (certa ma non resa nota per iscritto) che il PM di Venezia aveva concesso un periodo di tolleranza sia rendendosi conto dell enorme mole di lavoro a cui i gestori sarebbero stati sottoposti, sia per evitare situazioni di caos che avrebbero facilmente prestato il fianco all illegalità, e anche per permettere alla Guardia di Finanza, a cui l esecuzione del sequestro è delegata, di organizzare tutti gli adempimenti necessari limitandolo però a soli 45 giorni (a far data dal 4 luglio, giorno della pubblicazione del comunicato di Aams), ovvero al 19 agosto. Ciò non ha comunque impedito il verificarsi di sporadici episodi di sequestro, che pur essendo prontamente rientrati hanno tenuto alto il clima di all erta. A Napoli, ad esempio, sono stati i Carabinieri a dar corso a controlli in alcuni locali, che hanno portato all apposizione di una quindicina di sigilli. A Bolzano, addirittura, è stato un ispettore di Aams a sequestrare un apparecchio della famiglia della Nazionale Elettronica. Per la cronaca, nel primo caso, il dissequestro immediato è stato disposto proprio in virtù del fatto che non era ancora decorso il periodo da intrattenimento NewSlot, per difformità dalle specifiche tecniche normativamente previste, sul presupposto che le caratteristiche del gioco non coincidessero con i parametri previsti dall articolo 110 Tulps, comma 6. La suddetta Procura di Venezia ha disposto anche perizia tecnica su un apparecchio Black slot, mod. Flexy screen, identificato con codice modello CM L e prodotto dalla medesima società ricorrente riscontrando la non conformità dell apparecchio alla normativa di riferimento. Successivamente la Procura della Repubblica di Venezia ha sottoposto a sequestro preventivo numerosi apparecchi da intrattenimento sui quali è stata installata la scheda BlacK Slot. Su tali presupposti l Amministrazione ha chiesto alla Sogei Spa, partner tecnologico pubblico del Ministero dell Economia e delle Finanze, di effettuare l esame sul codice sorgente del modello di apparecchio nonché di verificare altri apparecchi installati sul territorio. La verifica effettuata da Sogeicon la collaborazione tecnica della Società GLI Italia, ha evidenziato la non conformità del modello di apparecchio alle prescrizioni normative. La verifica rilevava che il software di gioco consente vincite superiori a euro 50,00 (limite modificato dalla legge finanziaria per il 2006 a 100,00 euro) e che sono presenti sequenze di vincite fortunate di euro 50,00 consecutive; quando è attiva la modalità Joker Frenzy, a seguito di una prima vincita di euro 50,00 o inferiore (in questo caso occorrono più partite), è possibile per il giocatore forzare in maniera continua la vincita nella giocata successiva. In tale modo entro il quale doveva andare a realizzarsi la presunzione legale che i gestori fossero a conoscenza della possibilità concessa dal PM veneziano di ritirare spontaneamente le macchine, resa nota, lo ricordiamo, dalla nota di Aams del 4 luglio. Nel secondo caso, sembra che si sia trattato di sequestro amministrativo e non penale, frutto di un disguido forse dovuto ad un eccesso di solerzia da parte del funzionario. Tornando alle iniziative Sapar, il Presidente Dalla Pria, nella prima metà di agosto, ha intrapreso una serie di contatti su tutto il fronte associativo di settore, per verificare le linee di pensiero di tali organismi di rappresentanza e la loro eventuale disponibilità ad avviare iniziative comuni, al di là della già assodata convergenza con le posizioni di Assoslot e dei concessionari facenti capo ad essa. Inutile nascondere che, in passato, con alcune associazioni è sempre stato problematico trovare una sintonia. Ma la gravità del momento e la necessità manifestata dal mondo politico di poter valutare una proposta univoca da parte delle associazioni stesse ha indotto la Sapar a mettere in atto tutti i tentativi necessari per appianare le divisioni e trovare un comune denominatore alle varie istanze avanzate dalle parti in causa. Il momento di sintesi è stata la riunione indetta a Roma il 30 agosto, con la partecipazione di sono state registrate anche vincite in 5 partite consecutive di euro 216, In punto di diritto si osserva che tale sistema si pone in contrasto con l art. 110, comma 6 lettera a) Tulps, anche così come da ultimo novellato (l.n.266 del 2005), secondo il quale è previsto che l importo massimo delle vincite da distribuire non può superare rispettivamente prima gli euro 50,00 e poi 100,00 e con il Decreto Intedirettoriale del 4 dic relativo alle caratteristiche tecniche degli apparecchi appartenenti alla tipologia di cui all art. 110, comma 6 del Tulps che ha stabilito la non predeterminabilità della vincita. La stessa modalità di gioco trasferisce crediti alle partite successive e predetermina il risultato di queste ultime. In sostanza il software in esame 19

6 2007 SETTEMBRE SEPTEMBER 22 Assotrattenimento, Acmi, Assoslot (con i rappresentanti di Atlantis World, Gamenet e HBG) e Acadi. In quella sede, è emersa perlomeno la volontà di tutte le associazioni di creare un confronto periodico per ricercare possibili convergenze, le cui basi poggiano su tre elementi cardine: introduzione dell upgrade, sollecito di un intervento legislativo che dia certezze assolute agli operatori, autorizzazione alla dismissione programmata degli apparecchi sotto inchiesta. Tornando alla cronaca, la fatidica deadline prevista per il ritiro spontaneo degli apparecchi è stata ampiamente superata senza che nulla accadesse. Anche qui, per fortuna, ha prevalso il buonsenso: avviare un operazione così massiccia nel pieno del mese di agosto comportava notevoli controindicazioni pratiche. D altro canto, nessuno può illudersi che l esecuzione del sequestro possa andare chissà quanto per le lunghe. Essa è stata ritardata solo per dare il tempo alla rimozione spontanea degli apparecchi sollecitata da Aams attraverso i concessionari, e anche per permettere alla Guardia di Finanza, a cui l esecuzione del sequestro è delegata, di organizzare tutti gli adempimenti necessari (trattandosi di apparecchi). LA SENTENZA DEL TAR elude la normativa in vigore in quanto dà la possibilità al consumatore di superare i limiti prescritti per le vincite e mette in condizione di poter predeterminare l importo della vincita attraverso il sistema Jocker Frenzy, grazie al quale l eccedenza non pagata al giocatore e cioè i crediti accumulati dal giocatore, vengono momentaneamente accantonati per essere corrisposti nelle partite successive grazie a vincite agevolate. Il sistema si arresta solo nel momento in cui sono stati restituiti al giocatore tutti i crediti che superano i 200,00 euro. 4. Deduce la ricorrente nelle numerose censure, profili vari di eccesso di potere per erroneità, travisamento, difetto di motivazione, Anche le grandi attese che si nutrivano nei riguardi della riunione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto (poi slittato al 4 settembre), contraddittorietà, in particolare riferiti alla presupposta verifica tecnica effettuata dalla Amministrazione attraverso Sogei. Tali censure non hanno pregio. Va premesso che l atto appare trova i suoi presupposti su un accertamento tecnico, e cioè accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze di strumenti tecnici di sicura acquisizione. Tali accertamenti tecnici non vengono posti in discussione dalla ricorrente con una apposita controperizia limitandosi la medesima ricorrente ad affermare, con riferimento al riepilogo finale della relazione Sogei, la irragionevolezza ed illogicità della verifica effettuata e conseguentemente del provvedimento. nella quale questo tema avrebbe dovuto essere in qualche modo agganciato all altra gravosa questione del momento, la galattica sanzione di 98 miliardi comminata ai concessionari per il mancato collegamento dei comma 6 alla rete telematica, sono state deluse. Il vertice come si leggerà nella nota pubblicata a parte (vedi pag. 38) ha prodotto un sostanziale nulla di fatto, in un senso e nell altro. In questo bailamme, i gestori si sono trovati attanagliati nel dilemma sul che fare?. Forti anche i dibattiti in Sapar: da un lato preme la volontà di strapparsi di dosso l etichetta di vittime sacrificali dell enorme baco di sistema portato alla luce dall inchiesta di Venezia; dall altro emerge un forte senso di responsabilità nei confronti degli associati e quindi la necessità di prestare la massima cautela a fronte dell incombenza dell azione di sequestro. Saggiamente, si è optato per diffondere una nota informativa incentrata sulle conseguenze penali e civili anche per i gestori e gli esercenti connesse al sequestro, e con la doverosa premessa che in questa fase, le valutazioni sono ampiamente discrezionali ed esclusiva prerogativa della Magistratura. Tuttavia deve osservarsi che l analisi effettuata da Sogei non è limitata al solo riepilogo, come sembra sostenersi nel ricorso, ma è contenuta in una complessa relazione richiamata dal provvedimento di revoca della certificazione di conformità e parte integrante della motivazione dello stesso provvedimento, comunque conoscibile dalla interessata. Nel provvedimento si evince chiaramente l iter logico seguito ed i motivi di contrasto del sistema software con quanto prescritto anche dal novellato art. 110, comma 6, lett. A) Tulps. Come precedentemente osservati, in particolare si rilevava in tale relazione che quando è attiva la modalità Joker Frenzy, a seguito di una prima vincita di euro 50,00 o inferiore (in questo caso occorrono più partite), è possibile per il giocatore forzare in manie-

7 Quanto agli aspetti penali, dall atteggiamento tenuto dalla Magistratura procedente e dalle istruzioni esecutive del sequestro si evince che tanto l esercente quanto il gestore, essendo chiaramente persone danneggiate dal reato più grave (falsità ideologica in certificato), non sono considerati responsabili di alcun illecito penale e quindi non dovrebbero essere sottoposti ad indagine (è bene specificare che l invito a nominare una persona di fiducia o un legale perché assista alle operazioni di sequestro è un obbligo di legge per la validità delle operazioni di sequestro atto garantito e non significa di per sé stesso che si è sottoposti a indagine). Comunque, un atto di sequestro fa nascere l indisponibilità del bene e l obbligo di custodia (di solito gli apparecchi sono sequestrati nei locali e questo da luogo a un danno all immagine dell ignaro esercente; ancora lo stesso esercente è nominato custode del bene sequestrato con relativi obblighi e serie responsabilità connesse). Inoltre, se nell eventuale, ma facilmente ipotizzabile, processo (date le ipotesi di reato i tempi non saranno brevi) trovasse accoglimento la tesi dell accusa, se cioè questi apparecchi consentono il gioco d azzardo, sia gli apparecchi che il denaro in essi contenuti saranno ra continua la vincita nella giocata successiva. In tale modo sono state registrate anche vincite in 5 partite consecutive di euro 216,00. Risulta chiara al violazione dell art. 110, comma 6 lett. A) Tulps nel quale tra l altro si afferma che l importo massimo delle vincite che può essere erogato non può superare euro 100,00. Risulta quindi conseguenziale la legittimità del provvedimento di revoca del certificato di conformità nonché di revoca del nulla osta di distribuzione e messa in esercizio degli apparecchi. Siffatti atti di revoca devono considerarsi quali dovuti e vincolati, esclusa ogni possibilità di valutazione discrezionale, con la conseguenza che non necessitano di alcuna particolare motivazione essendo sufficiente il mero richiamo al presupposto di fatto soggetti a confisca obbligatoria (il Preu deve essere pagato comunque come previsto dall ultima finanziaria). e normativo per il ritiro, mentre l interesse pubblico si configura in re ipsa, come ripristino della legalità violata per contrasto con norme imperative. Quanto alla censura di disparità di trattamento in relazione al fatto che Eurogruppo non è l unica società che ha ottenuto il certificato di conformità con il sistema Black slot si richiama il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile per giustificare un comportamento illegittimo per violazione di norme imperative. In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento. Spese ed onorari tuttavia, in relazione all andamento della vicenda, possono essere compensati. Per quanto concerne gli aspetti civilistici, si ritiene che gli operatori che subiscono la misura o che hanno avuto conoscenza tramite gli inviti dei concessionari a dismettere gli apparecchi hanno sicuramente diritto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti. In questo senso è utile innanzitutto, a prescindere da ogni altra valutazione, scrivere a chi ha venduto gli apparecchi entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione del concessionario indicando le fatture di acquisto a norma degli art e 1495 del codice civile per chiedere la restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni. Inoltre si impone una riflessione: se il concessionario (su istruzione di Aams) ci invita/impone di dismettere/distruggere un bene aziendale sulla base di un provvedimento ancora non definitivo, seppure si ottempera all invito, è opportuno scrivere tanto al Concessionario quanto ad Aams per riservarsi il risarcimento dei danni anche nei loro confronti. Infatti se nel processo o già nel corso delle indagini, il bene ormai distrutto risultasse pienamente legale ed in regola, bisognerà avere traccia di averlo distrutto su loro indicazione e non per una normale scelta commerciale (in questa ultima comunicazione con- P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo RE- SPINGE. Compensa spese ed onorari. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l intervento dei signori giudici: Dr. Roberto CAPUZZI Presidente rel. Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere Dr. Anna BOTTIGLIERI Primo Referendario Presidente estensore 23

8 2007 SETTEMBRE SEPTEMBER 24 viene sottolineare che fino a dichiarazione di falsità o revoca il certificato di conformità è considerato comunque valido). Un quadro, quello appena esposto, che dovrebbe indurre i gestori alla massima cautela nell esporsi all eventuale sequestro degli apparecchi, pur apparendo remota l ipotesi che possano prodursi gli effetti del decreto sui requisiti dei terzi raccoglitori, che di certo rappresenterebbe la conseguenza più grave per la loro attività. Ma, a prescindere da queste valutazioni, enormi sono per i gestori i problemi pratici da affrontare. L obbligo di rinnovare con rapidità il parco macchine si scontra con le difficoltà generate dalle lungaggini nelle procedure di dismissione, dalla non immediata reperibilità dei nuovi apparecchi, dai limiti di capienza dei magazzini soprattutto dai tempi di rilascio dei nuovi nulla osta. Senza poi sottovalutare il fatto che, in ogni caso, le macchine introdotte ex novo in fretta e in furia sul mercato avranno vita breve; quindi, investimenti nuovamente a rischio e probabilmente non ammortizzabili. Un qualche segnale di speranza era sembrato giungere dalle parole del Sottosegretario Alfiero Grandi, intervenuto in una trasmissione di Rai Utile il 7 settembre. In effetti, il tema del programma era lo Scoop del secolo, ovvero la questione della sanzione da 98 miliardi comminata ai concessionari. Ma la presenza di Marco Menduni, uno dei due giornalisti del Secolo XIX che ha realizzato la famosa inchiesta pubblicata il 31 maggio, con un titolo a dir poco dirompente Videopoker: l ombra di cosa nostra dietro il buco da 98 miliardi, ha fatto sì che la discussione si spostasse anche sui fatti di Venezia. In una repubblica democratica ha detto il Sottosegretario è normale che la procura possa intervenire su atti amministrativi. E la ragione sta nel fatto che le vincite consentite sono fuori dai parametri. La situazione è complessa ha aggiunto Grandi ma innanzitutto nel settore delle slot cerchiamo di salvare quello che c è, facendo in modo che tutti possano arrivare almeno a fine anno con una certa serenità. Il magistrato si è comportato con ragionevolezza, poiché ad oggi non è stata sequestrata la generalità delle macchinette sotto inchiesta. D altra parte mi risulta che circa apparecchi siano già stati sostituiti; le aziende produttrici si sono dette disponibili a sfornare un certo numero di macchine nei prossimi mesi, e c è anche in corso l ipotesi di sostituzione delle sole schede. La cosa certa è che, nonostante le difficoltà, la nostra rete è la più grande e sofisticata del mondo, e sarebbe sbagliato tornare indietro e buttare via il lavoro che abbiamo svolto finora. Tra le pieghe di un di un dibattito che non è stato fluido come si dovrebbe per dare assolute certezze, Grandi ha fatto riferimento ad un atto parlamentare che impegna il governo a trovare soluzioni idonee a salvaguardare gli interessi di tutti. Ma, se per questo atto va intesa la risoluzione Nannicini, allora la frase dello stesso Grandi: abbiamo dato tempo fino alla fine dell anno per sostituire le macchine, dovrebbe essere inquadrata (come si è poi dimostrato) nell ambito della riapertura dei nulla osta comma 6 stabilita col decreto del 18 luglio e non, come vorrebbero le interpretazioni più ottimistiche, in un blocco del provvedimento del magistrato sino a dicembre. I tempi di pubblicazione della Rivista limitano le nostre considerazioni a quanto accaduto sino al 20 settembre. Da ultimo, va riferito che il proposito della Presidenza Sapar di opporsi al diniego dell Amministrazione all istanza concernente l upgrade presentando un ricorso al TAR (di cui è stato dato ragguaglio anche sul proprio sito internet), ha via via sollevato, nella Presidenza stessa, la necessità di ulteriori approfondimenti. Su questo, non incide tanto la pronuncia del Procuratore Gava del 13 settembre, nella quale ha dichiarato che al proprio ufficio non possono in alcun modo competere valutazioni inerenti giochi assolutamente nuovi. Semmai, può proporsi il rischio che una volta raggiunta l intesa sull upgrade, a livello politico possa venir meno l esigenza, almeno nel breve periodo, di un intervento legislativo nei termini più volte enunciati. Pertanto, sarà il Consiglio Direttivo a dare le indicazioni definitive in merito, nella riunione in programma il giorno prima dell Enada. La storia di questi giorni è stata arricchita dagli esposti presentati alla Procura di Venezia dall azienda produttrice dei software commercializzati dalla Nazionale Elettronica e da un altro noto personaggio del settore per spingere la soluzione dell upgrade e bloccare i sequestri, evidenziando il fatto che anche le altre schede in circolazione presentano analoghe caratteristiche. Iniziativa velleitaria, perché il Procuratore, come abbiamo appena riferito, si è dichiarato non competente in materia. Ma la riflessione si sposta sull effettiva opportunità di portare avanti azioni autonome che implicitamente disconoscono il ruolo delle associazioni, esprimendo altresì una forte disaggregazione nel settore. E questo è forse l aspetto più deleterio, anche perché se, da ultimo, l indicatore del livello di comprensione del problema da parte del Governo può essere individuato nella risposta data dal Sottosegretario alle Finanze Lettieri il 20 settembre all interrogazione presentata dall On.le Salerno che conferma come unica soluzione quella già tracciata con la riapertura dei termini di rilascio dei nulla osta di esercizio comma 6 allora bisogna proprio rimboccarsi le maniche per trovare una linea chiara, precisa, incisiva e soprattutto univoca, che rappresenti le istanze del settore nella sua interezza. Altrimenti, il treno della Finanziaria 2008 rischia di diventare un altra occasione perduta. Marco Cerigioni

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