CITTA DI THIENE Provincia di Vicenza

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1 CITTA DI THIENE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO QUADRO PER L INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 103 DEL

2 CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento individua, ai sensi dell art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le modalità con cui sono definite le condizioni economiche richieste per l'accesso e/o la determinazione della partecipazione ai costi delle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Thiene (VI). ART. 2 Ambito di applicazione 1. Per prestazioni sociali agevolate si intendono quelle erogate dall amministrazione comunale: a) nel quadro degli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; b) dei servizi a domanda individuale; c) delle agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale. Per la definizione puntuale delle prestazioni sociali agevolate, si fa rinvio agli specifici strumenti regolamentari. 2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono, inoltre, quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l amministrazione comunale assuma, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo. ART. 3 Integrazioni 1. Con riferimento alle prestazioni definite al comma 1 dell articolo 2, le norme del presente regolamento integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri vantaggi economici emanate ai sensi all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n Parimenti integrata o sostituita, ove incompatibile, é ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ART. 4 Situazione economica 1. L accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente. 2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al D. Lgs. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni o modificazioni. 2

3 3. E fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godere di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica. ART. 5 Modalità di presentazione della domanda 1. Il richiedente la prestazione agevolata presenta la domanda predisposta dall Ufficio competente, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R , n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente. 2. La domanda del richiedente e la correlata Dichiarazione Sostitutiva Unica contengono l esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti. 3. L acquisizione del trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative. ART. 6 Attestazione I.S.E.E. 1. Effettuata l istruttoria delle domande presentate, il Comune rilascia un attestazione riportante il contenuto della Dichiarazione Sostitutiva Unica e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell Isee. 2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità di un anno dalla data in cui è stata effettuata l attestazione della sua presentazione al Comune. 3. La Dichiarazione Sostitutiva Unica, munita dell attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l accesso e/o la determinazione della partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate. 4. Il Comune trasmette i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell attestazione al sistema informativo dell INPS che provvede a calcolare l Ise e l Isee rendendo disponibile il calcolo degli indicatori. ART. 7 Variazioni al nucleo familiare per particolari prestazioni 1. Ai sensi del comma 2, dell art. 3 del D. Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni, l amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate per le quali l accesso o la determinazione della partecipazione ai costi siano determinate in base all Isee, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare estratta rispetto a quella risultante dall applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto citato. 2. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. 109/ Tale composizione familiare ridotta troverà applicazione solo se l Indicatore della Situazione Economica Equivalente, calcolato rispetto ad essa, risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale. ART. 8 Rilevanti variazioni della situazione economica 1. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate al fine del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di 3

4 accesso ai servizi, l amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all utente la possibilità di chiedere il calcolo dell Isee secondo tali, più favorevoli condizioni. 2. E facoltà dell utente ripresentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all articolo 4 del D. Lgs. n. 109/98. Le variazioni documentate debbono avere carattere non transitorio. 3. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica i trasferimenti di consistenze patrimoniali mobiliari operate a favore di parenti fino al 3 grado, estranei al nucleo familiare definito ai fini Isee. 4. La decorrenza degli effetti delle variazioni e delle nuove dichiarazioni, in relazione alle prestazioni da erogare, viene definita nei Regolamenti che disciplinano le specifiche prestazioni sociali agevolate. ART. 9 Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari 1. E facoltà dell amministrazione comunale prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari che andranno eventualmente considerati, ai sensi dell art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 109/98, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente. 2. Nella definizione delle tariffe spetta all amministrazione individuare i beneficiari diretti ed indiretti delle prestazioni sociali agevolate erogate, imputando ad essi quota parte opportunamente definita della tariffa, in ragione della misura del beneficio e della prossimità dei rapporti familiari con il diretto beneficiario del servizio. 3. L intervento del beneficiario indiretto, ove esista, si configura solo laddove il beneficiario diretto non risulti autonomamente in grado di corrispondere all amministrazione comunale l intero importo della prestazione che allo stesso compete corrispondere. CAPO III PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE ART. 10 Competenze 1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto del Responsabile dell ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, ai sensi dell art. 3, primo comma, del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. ART. 11 Modello tariffario 1. Le prestazioni sociali agevolate saranno riconosciute attraverso la correlazione, per ciascun livello di Isee, di una appropriata tariffa individuata con il modello della tariffa lineare, che consente di definire quote di partecipazione ai costi del servizio personalizzate per ciascun utente. 2. La tariffa lineare si ottiene attraverso la definizione: a) di un valore di Isee minimo a cui risulterà correlato l esenzione o il pagamento della tariffa minima del servizio; b) di un valore di Isee massimo, cui sarà correlato una tariffa rapportata al costo pieno del servizio; c) in presenza di valori dell Isee intermedi fra il minimo ed il massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente incrementato rispetto alla tariffa minima, tale da comportare prelievi tariffari linearmente crescenti in correlazione della crescita dell Isee stesso. 3. Spetta alla Giunta Comunale definire annualmente i valori della tariffa minima, della tariffa massima e della percentuale da applicare ai valori Isee intermedi, nel rispetto dei criteri eventualmente espressi dal Consiglio Comunale ai sensi 4

5 dell art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n Sono ritenuti criteri imprescindibi: a) il costo pieno dei servizi considerati al netto dei trasferimenti specifici, b) l impatto della tariffa sull utenza; c) la salvaguardia in ogni caso degli equilibri di bilancio. ART. 12 Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive 1. Spetta, altresì, al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministro delle Finanze. 2. Ciascun Ufficio, per le prestazioni di propria competenza, controlla a campione le autodichiarazioni ai fini Isee, ai sensi dell articolo 4 del D. Lgs. n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000. Vengono comunque sottoposte al procedimento di controllo le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate che risultino: a) palesemente inattendibili; b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell istanza o precedentemente dichiarati; c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo; d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell Amministrazione Comunale. 3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile del Servizio competente può richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. 4. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Ufficio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi. ART. 13 Convenzioni con i Caaf 1. E facoltà dell amministrazione comunale, stipulare apposita convenzione con i CAAF, al fine di garantire: a) adeguate garanzie di espletamento delle complesse procedure di raccolta, istruttoria e gestione delle autocertificazioni Isee sotto il profilo professionale; b) un numero maggiore di sportelli a disposizione del pubblico ove, oltre che la mera presentazione della modulistica compilata, l utente possa ricevere, senza sostenere spese, un adeguata consulenza per la compilazione. A tal fine l amministrazione ricorre alla stipula di apposita convenzione, il cui testo, redatto con le specifiche che seguono verrà definito dalla Giunta Comunale, previo espletamento di una fase di esame dello stesso allargata a tutti i Caaf operanti sul territorio comunale e senza pregiudizio di estensione della stessa ad ulteriori Caaf che, aprendo sedi sul territorio, intendano avvalersene. 2. La convenzione dovrà prevedere un costo per il Comune definito con deliberazione di Giunta Comunale per ogni pratica elaborata e trasmessa all Inps, con conseguente acquisizione dell attestazione contenente il calcolo dell Ise e dell Isee. 3. Non vengono riconosciuti costi specifici per attività di mera informazione, o di parziale compilazione della modulistica. 4. L adesione alla convenzione prevede anche la partecipazione a periodiche riunioni con l amministrazione comunale di carattere tecnico, al fine dello 5

6 scambio di informazioni, adozione concordata di buone pratiche organizzative, disamina ed implementazioni di novità normative, monitoraggio e verifica delle soglie individuate per l accesso ai servizi soggetti all Isee. 5. In ogni caso, il Caaf adegua le proprie modalità operative alle novità normative introdotte sull Isee, in corso di validità della convenzione, senza per questo vantare maggiori oneri sul Comune. 6. La convenzione prevede inoltre, in modo analitico, i flussi informativi e la relativa tempistica tra Comune, Caaf ed Inps ed altri enti implicati nella funzione di controllo delle autocertificazioni. Sono anche definiti i supporti cartacei o informatici necessari al predetto scambio informativo. ART. 14 Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all erogazione delle prestazioni sociali agevolate e presso l U.R.P. 2. La definizione delle carte dei servizi sociali comporterà, a sua volta, l opportuna informazione sullo strumento Isee. 6

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