FOTOVOLTAICO. Commentario al D.M. 5 maggio ELS Campesan - Erriquez - Graziani - Minchio FOTOVOLTAICO IL quarto COnTO energia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FOTOVOLTAICO. Commentario al D.M. 5 maggio 2011. ELS Campesan - Erriquez - Graziani - Minchio FOTOVOLTAICO IL quarto COnTO energia"

Transcript

1 ELS Campesan - Erriquez - Graziani - Minchio FOTOVOLTAICO IL quarto COnTO energia FOTOVOLTAICO IL quarto COnTO energia Commentario al D.M. 5 maggio 2011 a cura di Aldo Campesan Gianni T. Erriquez Rodolfo Graziani Fabio Minchio

2 2

3 FOTOVOLTAICO IL QUARTO CONTO ENERGIA Commentario al D.M. 5 maggio

4 A cura di Aldo Campesan, Gianni T. Erriquez, Rodolfo Graziani, Fabio Minchio 4

5 Aldo Campesan: Avvocato libero professionista STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONDIN CAMPESAN URBANI MESSURI di Vicenza Presidente dell'associazione En.Alterna Rodolfo Graziani: Dott. in Economia Aziendale Vicepresidente dell'associazione En.Alterna Fabio Minchio: ingegnere libero professionista dottore di ricerca in energetica Studio 3F Engineering Torri di Quartesolo (VI) Membro consiglio direttivo En.Alterna Gianni T. Erriquez: Ingegnere in Strà (Ve) Esperto Sviluppo e Autorizzazioni sul fotovoltaico Energy Legal Services srl Corso Palladio 40 Vicenza (VI) els@venetoavvocati.it 5

6 6

7 Indice generale Introduzione Il Preambolo del Conto Energia 2011 (D.M. 05/05/2011) Definizioni Finalità (art.1) Campo di applicazione del Quarto Conto Energia Criteri generali del regime di sostegno (art.2) Definizioni (art.3) Obiettivi dell'incentivazione (art.4) Lo scambio sul posto La vendita sul libero mercato Il ritiro dedicato Condizioni per l accesso alle tariffe incentivanti (art.6) Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una tariffa incentivante (art.7) Iscrizione al registro per i grandi impianti (art.8) Certificazione di fine lavori per i grandi impianti (art.9) Trasmissione della documentazione e accesso alle tariffe incentivanti (art.10) Impianti solari fotovoltaici Requisiti dei soggetti e degli impianti (art.11) I condomini Tariffe incentivanti (art.12) Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell energia (art.13) Premi per specifiche tipologie e applicazioni (art.14) Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Requisiti dei soggetti e degli impianti (art.15) Tariffe incentivanti (art.16) Impianti fotovoltaici a concentrazione Requisiti dei soggetti e degli impianti (art.17) Tariffe incentivanti (art.18) Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica (art.19) Disposizioni finali Compiti dell Autorità per l energia elettrica e il gas (art.20) Verifiche e controlli (art.21) Monitoraggio, divulgazione dei risultati e informazione (art.22) Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie (art.23) Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi (art.24) Impianti i cui soggetti responsabili sono gli enti locali (art.25) Entrata in vigore del Quarto Conto Energia (art.26) Allegato 1 Norme tecniche

8 Allegato 2 Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell accesso alla corrispondente tariffa Allegato 3 Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariffa incentivante Allegato 3-A Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro Allegato 3-B Condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete Allegato 3-C Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio Allegato 5 Tariffe Impianti di cui al titolo II Impianti di cui al titolo III Impianti di cui al titolo IV Appendice 1 - Il regime delle autorizzazioni Comunicazione preventiva dell inizio dei lavori al Comune (attività edilizia libera) e comunicazione preventiva asseverata Procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.) Autorizzazione unica regionale La sanatoria di impianti realizzati con titoli edilizi inidonei Lo screening e la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

9 Introduzione Come ben noto agli operatori del settore il Decreto Romani (Decreto 3 marzo 2011 n. 28, che ha recepito la direttiva Europea RES 2009/28/CE) ha sospeso l incentivazione stabilita pochi mesi prima con il D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) imponendone una revisione; il 12 maggio 2011 è stato pubblicato il Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011), oggetto del presente lavoro, pensato con l obiettivo di dare una prospettiva al mercato del fotovoltaico garantendone la sostenibilità economica per la collettività. Molti ora riconoscono come la vera origine del problema sia stato il decreto Salva Alcoa (legge n. 129 del 13 agosto 2010) che, introducendo la possibilità di ottenere l accesso alle tariffe 2010 (Secondo Conto Energia) per coloro che avessero comunicato, asseverandola, la fine lavori entro il 31 dicembre 2010, ha portato la potenza installata ad esplodere negli ultimi mesi dell anno. Il Legislatore, così come il GSE, avevano ampiamente sottovalutato la portata del provvedimento, ritrovandosi poi a gennaio con domande per quasi 4 GWp che hanno messo in seria discussione la sostenibilità del regime di incentivazione, e per qualche settimana anche l esistenza stessa del mercato fotovoltaico italiano. Il Salva Alcoa ha avuto una portata tale da mettere in ginocchio la struttura del GSE, prima a livello informatico (con il portale in tilt nel mese di dicembre 2010) poi a livello operativo, con un sistema organizzativo incapace di assorbire nei tempi previsti per legge l ondata di pratiche. Come se non bastasse, numerose sono state le domande presentate in modo incompleto mentre il GSE, a volte, ha applicato criteri disomogenei alle valutazioni delle pratiche determinando un susseguirsi di iniziative (amministrative e giudiziarie) da parte dei soggetti responsabili al fine di ottenere la revisione del giudizio. Il Governo si è trovato a dover rimediare ad un provvedimento poco meditato (il Salva Alcoa ) e lo ha fatto bloccando il Terzo Conto Energia uscito solo pochi mesi prima (ad Agosto 2010) e operativo ancora da meno (da gennaio 2011). Il Quarto Conto Energia è nato, inevitabilmente, come risultato di una serie di compromessi e mediazioni, ricevendo fin da subito numerose critiche dai diversi attori del settore fotovoltaico; a distanza di qualche mese è possibile tracciare un primo bilancio e valutare più serenamente le principali criticità ed i punti di positiva innovazione che caratterizzano il Quarto Conto Energia. Il Decreto mantiene l impianto del Terzo Conto Energia per quanto riguarda gli aspetti più prettamente tecnici introducendo però importanti novità sui criteri per l accesso alle tariffe e sui valori e l aggiornamento delle tariffe stesse. Il Decreto si applica agli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016, ed ha un obiettivo indicativo di potenza installata pari 23 GW, con costo indicativo cumulato massimo annuo di 6-7 miliardi di Euro; si introduce pertanto un criterio basato non tanto su un obiettivo di potenza quanto piuttosto su un obiettivo massimo di spesa (erogazioni di tariffa). 9

10 In merito alle procedure operative si ravvisa un complessivo peggioramento delle stesse sia per i nuovi termini previsti, sia per l appesantirsi della burocrazia, con il risultato di aver reso la pratica più complessa e articolata di quanto non fosse in precedenza. A questo si aggiunge una maggior rigidità dimostrata dal GSE nella valutazione delle pratiche, derivata dall esperienza delle pratiche Salva Alcoa. Per quanto riguarda i c.d. grandi impianti, il meccanismo di prenotazione rappresenta un forte limite agli investimenti, ed ha provocato ricorsi tuttora pendenti al TAR del Lazio; l incertezza nell accesso alle tariffe crea a sua volta ostacoli al ricorso al credito, con il risultato che impianti autorizzati non vengono realizzati per l eccessivo rischio imprenditoriale che questo comporterebbe. Per quanto riguarda il tema degli impianti fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, le novità introdotte segnano chiaramente la volontà di limitare (fino ad eliminare totalmente) la diffusione dei grandi campi fotovoltaici a terra. Dopo i primi mesi di funzionamento del Quarto Conto Energia l impressione è che, grazie al ribasso dei prezzi di moduli ed inverter, il mercato sia in lenta ripresa, avendo ritrovato -almeno per i piccoli impianti- la stabilità perduta nei primi mesi del La portata del nuovo regime a partire dal 2013 è ancora poco percepita dal mercato, concentrato a massimizzare i risultati nel corso del 2011 e del 2012 ed impossibilitato (viste anche le vicende del Terzo Conto Energia) a fare previsioni; tuttavia le prospettive del mercato fotovoltaico oltre il 2012 potranno trovare una nuova domanda dagli obblighi introdotti per i nuovi edifici dal Decreto Romani a partire dalla metà del 2012, che definiscono una potenza nominale da installare senza accesso alle tariffe incentivanti- al fine di ottenere il permesso a costruire, e dagli ambiziosi obiettivi che saranno introdotti con il recepimento della Direttiva Near Zero Energy Building a livello nazionale. Le tariffe definite dal meccanismo di incentivazione sono diminuite in modo già molto consistente a partire da novembre 2011, accompagnando il mercato verso la cosiddetta grid-parity, quella situazione cioè in cui l impianto fotovoltaico potrà garantire un adeguato tasso interno di rendimento anche senza incentivi. Nel presente lavoro si approfondiranno i contenuti del D.M. 05/05/2011 (e parzialmente del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) nelle varie componenti ed innovazioni: soggetti aventi diritto, tariffe, scaglioni, premi, procedure, etc.. 10

11 1. Il Preambolo del Conto Energia 2011 (D.M. 05/05/2011) Come già nel Secondo Conto Energia (D.M. 19 febbraio 2007), e nel Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), anche nel Quarto Conto Energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 la parte di Preambolo anticipa e motiva i molti elementi di novità apportati. L analisi puntuale del Preambolo del Quarto Conto Energia si rivela molto interessante per comprendere la filosofia di fondo che ha guidato le modifiche rispetto alla precedente disciplina, e va comunque letto unitamente al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Il fine del Quarto Conto Energia si conferma essere la promozione degli investimenti in Italia sugli impianti di generazione fotovoltaica, permettendo il recupero integrale dei costi di costruzione e gestione dell'impianto fotovoltaico, oltre ad un adeguato margine di guadagno per gli investitori. Per quanto riguarda gli incentivi il Quarto Conto Energia riprende i cardini principali della precedente normativa, con funzione di continuità, ovvero: il pagamento degli incentivi per un periodo di 20 anni (oltre ai periodi di fermata per cause di forza maggiore o di rete) da parte del GSE; versamenti con cadenze mensili (periodi più lunghi sono previsti per impianti con bassa produzione); livello degli incentivi fissato nel suo valore monetario nominale nell'anno di ammissione, e invariato per l'intero ventennio (non è prevista indicizzazione); incentivi pagati solo in funzione dell'energia effettivamente prodotta, a prescindere dal fatto che poi venga immessa in rete o meno. Altrettanto numerosi, come vedremo nell analisi dettagliata delle singole disposizioni, gli elementi di discontinuità. Si riportano nel seguito il testo del D.M. 05/05/2011 aggiungendo, all inizio di ogni comma, un richiamo numerico (non presente nel testo originario del D.M.) che sarà utilizzato in sede di commento del preambolo con riferimento al comma stesso. 11

12 Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare VISTO [1] il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE, ed in particolare: - l articolo 23 1 relativo ai princìpi generali per la ridefinizione dei regimi di sostegno applicati all energia prodotta da fonti rinnovabili e all efficienza energetica, con particolare riferimento all efficacia e all efficienza degli incentivi, alla riduzione degli oneri in capo ai consumatori, alla gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilità della struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell evoluzione dei 1 Art 23 decreto legislativo 3 marzo 2011, n Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. 2. Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell'impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 12

13 meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con motivi di esclusione dagli incentivi stessi; - l articolo 25, comma 9 2, il quale prevede che le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011; - l articolo 25, comma 10 3, il quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dall articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con 2 Art. 25 comma 9 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio Art. 25 comma 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime. 13

14 modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 4, l incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata 4 Art. 2 sexies del D.L. 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-gse S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione. 14

15 di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n , entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell area di sedime; 5 Articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'anci e sei presidenti di provincia designati dall'upi. Dei quattordici sindaci designati dall'anci, cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'anci, dell'upi o dell'uncem. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno. 15

16 d) applicazione delle disposizioni dell articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n , in quanto compatibili con il presente comma. VISTO [2] l articolo 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del , il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall allegato 2 dello stesso decreto: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; 6 Articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. 2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente: a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione; b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi; d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare; f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione; g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n Articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 28 del Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. 16

17 VISTO [3] che il medesimo articolo 10, ai commi 5 e 6 8, dispone che le condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni, nonché agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto; VISTA [4] la legge 4 agosto 1978, n. 440 recante norme per l utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ed in particolare gli 8 Art. 10, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 28 del I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. 6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 17

18 articoli 2 9 e 4 10 con i quali, rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed è attribuito alle Regioni il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di abbandono; VISTO [5] l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n , che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 9 Art. 2 legge 4 agosto 1978, n Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie. Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui. 10 Art. 4 legge 4 agosto 1978, n Le regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge. Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a novanta giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente. Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i principi di cui alla legge 8 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i principi previsti dalla legge stessa. Le regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione. Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai quarantacinque giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la regione la quale ne accetta la esecuzione. 11 Vedi nota 6. 18

19 dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; VISTI [6] i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del ; VISTO [7] il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007), con il quale è stata data nuova attuazione a quanto disposto dal citato articolo 7, comma 2, lettera d) 13 ; VISTO [8] il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n. 59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si è provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio 2007; VISTO [9] il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 (nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono stati aggiornati i criteri per l incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica; VISTO [10] il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia e successive modifiche e integrazioni; 12 Vedi nota Vedi nota 6. 19

20 VISTO [11] l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n , e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kw; 14 Art. 52 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas naturale biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi; f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a kwh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 4. Il competente Ufficio dell'agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. 20

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09 Deliberazione 16 dicembre 2004 Determinazione del contributo tariffario da erogarsi ai sensi dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 14 OTTOBRE 2015 489/2015/I/EFR PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER L INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DIVERSE DALLA

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 2 OTTOBRE 2014 478/2014/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E AL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE

Dettagli

Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici

Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Detrazione del 36-50% per le spese relative all acquisto e installazione di impianti fotovoltaici Con la presente si analizzano i chiarimenti recentemente forniti dall Agenzia delle Entrate con la Risoluzione

Dettagli

V Conto Energia. Sintesi e novità

V Conto Energia. Sintesi e novità V Conto Energia Una sintesi del Decreto Ministeriale (c.d. V Conto Energia) che indica quali sono e potranno essere i criteri e le modalità di incentivazione attuali e futuri della produzione di energia

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013 SOMMARIO Pag. 2. CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: MODIFICATO IL BANDO E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Pag. 3. RINNOVABILI TERMICHE: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA

Dettagli

Link GSE per approfondimenti : QUINTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO 2012-2016

Link GSE per approfondimenti : QUINTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO 2012-2016 Link GSE per approfondimenti : QUINTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO 2012-2016 Il DM 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI

Dettagli

Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr

Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr Versione integrata e modificata dalla deliberazione 493/2012/R/efr Definizione delle modalità per il ritiro, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell energia elettrica immessa in

Dettagli

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%) GUIDA ALL APPLICAZIONE DEL DECRETO 83/2012 ART. 11 CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 2012 N 134 (SETTEMBRE 2012) Indice: 1. INTRODUZIONE...2 2. TESTO DISPOSIZIONE: ARTICOLO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

il fotovoltaico quanto costa e quanto rende

il fotovoltaico quanto costa e quanto rende il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica mediante

Dettagli

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44 Incentivi: il Conto Energia Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento

Dettagli

IL PROJECT LEASING per Impianti fotovoltaici

IL PROJECT LEASING per Impianti fotovoltaici IL PROJECT LEASING per Impianti fotovoltaici 1 IL NUOVO CONTO ENERGIA (Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2007) Potenziali clienti Il conto energia: è un incentivo statale nato per diffondere l utilizzo

Dettagli

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 aprile 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall art. 16-bis del TUIR, alle spese

Dettagli

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI CON POMPA DI CALORE. dott. ing.

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI CON POMPA DI CALORE. dott. ing. Giornata formativa: PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CLIMATICO CON SONDE GEOTERMICHE A CIRCUITO CHIUSO Auditorium Villa Albertini di Arbizzano Negrar (VR) 14 marzo 2014 AGEVOLAZIONI FISCALI

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

il fotovoltaico quanto costa e quanto rende

il fotovoltaico quanto costa e quanto rende il fotovoltaico quanto costa e quanto rende gli incentivi /1 In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito Conto Energia, per la produzione di energia elettrica mediante

Dettagli

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione.

Epigrafe. Premessa. 1. Oggetto del regolamento. 2. Domanda di autorizzazione. 3. Fase istruttoria. 4. Provvedimento di autorizzazione. D.P.R. 11-2-1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti

Dettagli

5. LE NORME CHE REGOLANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE

5. LE NORME CHE REGOLANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE 5. LE NORME CHE REGOLANO LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE La normativa nazionale relativa all energia prodotta da sistemi solari fotovoltaici riguarda

Dettagli

Guida al IV Conto Energia. DM 5 maggio 2011 2011-2016

Guida al IV Conto Energia. DM 5 maggio 2011 2011-2016 Guida al IV Conto Energia DM 5 maggio 2011 2011-2016 Periodo di applicazione dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016 Criteri del regime di sostegno Il regime di sostegno è assicurato secondo : obiettivi

Dettagli

INFORMATIVA 02/2010. Il terzo Conto Energia: 2011-2013

INFORMATIVA 02/2010. Il terzo Conto Energia: 2011-2013 INFORMATIVA 02/2010 Il terzo Conto Energia: 2011-2013 Realizzato da: TIS Area Energia & Ambiente Data: Bolzano, 08/10/2010 TIS AREA ENERGIA & AMBIENTE 2 Indice 1 L attuale Conto Energia... 4 1.1 Introduzione...

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 La risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 dell Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull applicabilità della detrazione alle spese

Dettagli

Modalità copertura gestione, verifica. ica

Modalità copertura gestione, verifica. ica Modalità operative per il riconoscimento delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo relative ai meccanismii di incentivazione e sostegno delle

Dettagli

L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili

L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 L obbligo di dotare gli edifici di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è certamente una novità.

Dettagli

Le principali novità del V Conto Energia

Le principali novità del V Conto Energia Vittorio Chiesa L entrata in vigore Le modalità di accesso all incentivazione Lo scambio sul posto Le principali novità del V Conto Energia Il limite ai volumi incentivabili Le tariffe incentivanti www.energystrategy.it

Dettagli

Relazione tecnica alla deliberazione 24 novembre 2011, EEN 12/11

Relazione tecnica alla deliberazione 24 novembre 2011, EEN 12/11 Presupposti e fondamenti per la determinazione del valore del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l anno 2012 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio

Dettagli

ii. è caratterizzato da uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva 200 kw <P<10 MW;

ii. è caratterizzato da uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva 200 kw <P<10 MW; A. DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTO 1. Impianto fotovoltaico realizzato su un o: è l impianto i cui moduli sono posizionati sugli secondo le modalità individuate nell allegato 2. 2. Impianto fotovoltaico

Dettagli

18 Maggio 2011. Energy & Strategy Group. www.energystrategy.it. www.energystrategy.it

18 Maggio 2011. Energy & Strategy Group. www.energystrategy.it. www.energystrategy.it 18 Maggio 2011 Energy & Strategy Group ll decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 fino al 31 dicembre 2016 L obiettivo indicativo di

Dettagli

1. Cenni sul Nuovo Conto Energia. Incentivazione. Premi incentivanti

1. Cenni sul Nuovo Conto Energia. Incentivazione. Premi incentivanti Impianti fotovoltaici su immobili pubblici e risparmio energetico nella pubblica amministrazione: Un opportunità per il riequilibrio dei conti (A cura dell Ing. Gianluca Toso) 1. Cenni sul Nuovo Conto

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Risoluzione del 20/05/2008 n. 207 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 20/05/2008 n. 207 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 20/05/2008 n. 207 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazione del 55% prevista per

Dettagli

Cosa è il Conto energia? Come funziona il quarto Conto energia? Cosa devo fare per ottenere la tariffa incentivante del Conto energia?

Cosa è il Conto energia? Come funziona il quarto Conto energia? Cosa devo fare per ottenere la tariffa incentivante del Conto energia? FAQ Cosa è il Conto energia? Con il Decreto Ministeriale del 05 Maggio 2011 è stato introdotto il nuovo Quarto Conto Energia per il riconoscimento degli incentivi Statali ai proprietari di impianti fotovoltaici.

Dettagli

DECRETO MINISTERIALE V CONTO ENERGIA NOTA SINTETICA

DECRETO MINISTERIALE V CONTO ENERGIA NOTA SINTETICA DECRETO MINISTERIALE V CONTO ENERGIA NOTA SINTETICA Entrata in vigore: Il nuovo regime di incentivazione previsto dal V conto energia entrerà in vigore 45 giorni dopo il raggiungimento di un costo indicativo

Dettagli

Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili

Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il contatore degli oneri delle fonti rinnovabili Il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici 30 settembre

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico BIOEDILIZIA PER CONSUMARE MENO ENERGIA Dopo le misure per l efficienza energetica contenute in finanziaria arriva un decreto legislativo che spinge l industria italiana

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)

Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del

Dettagli

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 22 dicembre 1998 Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3MW (Deliberazione n. 162/98) Nella riunione

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VISTO l articolo 1 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con

Dettagli

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DCO 2/08 AGGIORNAMENTO DEL FATTORE DI CONVERSIONE DEI KWH IN TEP CONNESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (Articolo 2, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004) Documento per

Dettagli

Arriva il V Conto Energia

Arriva il V Conto Energia Arriva il V Conto Energia ecco le risposte alle domande più frequenti BibLus-net 11 luglio 2012 Decreto 5 luglio 2012 V Conto Energia Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 il Decreto Ministeriale

Dettagli

L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE

L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE L IMPIANTO FOTOVOLTAICO, L ENERGIA PRODOTTA E LA SUA REMUNERAZIONE L impianto fotovoltaico è un impianto che consente di generare energia elettrica direttamente dalla radiazione del sole. L impianto fotovoltaico

Dettagli

Scaglioni di potenza (kw) 1<P 3 3<P 6 6<P 20 20<P 200 200<P 1.000 P>1.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1

Scaglioni di potenza (kw) 1<P 3 3<P 6 6<P 20 20<P 200 200<P 1.000 P>1.000. /kw /kw /kw /kw /kw /kw - 2,2 2 1,8 1,4 1,2. Tabella 1 Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari

Dettagli

4 CONTO ENERGIA: INCENTIVI PER IMPIANTI SU SERRE, PENSILINE, ETC.

4 CONTO ENERGIA: INCENTIVI PER IMPIANTI SU SERRE, PENSILINE, ETC. 1) INCENTIVI 2011-2012 PER GLI Anche il "Quarto Conto Energia" per gli impianti fotovoltaici su serre, pensiline, tettoie o pergole stabilisce degli incentivi riconosciuti e costanti per 20 anni, a decorrere

Dettagli

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico

Dettagli

Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile

Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile POR FESR LAZIO 2007-2013 Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile FAQ Quesito n. 1 Il Bando PSOR al punto n delle premesse definisce impianti

Dettagli

ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N

ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 2, COMMA 153, DELLA LEGGE N. 244/07 E DELL ARTICOLO 20 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

Dettagli

Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione

Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione Delibera n. 88/07 Disposizioni in materia di misura dell energia elettrica prodotta da impianti di generazione L AUTORITA' PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell 11 aprile 2007 Visti: il

Dettagli

Il 4 Conto Energia in breve

Il 4 Conto Energia in breve Il 4 Conto Energia in breve DECRETO 5 maggio 2011 Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. 1 1 Premessa: La breve vita del

Dettagli

Gli adempimenti fiscali in materia contabile

Gli adempimenti fiscali in materia contabile Gli adempimenti fiscali in materia contabile Scadenze di versamento dell accisa e dichiarazione di consumo Unindustria Reggio Emilia - 29 novembre 2013 Monica Zini Non sottoposizione accisa Non è sottoposta

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 201, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012);

Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 201, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012); ALLEGATO A Regolamento di attuazione dell articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili Indice

Dettagli

Periodico informativo n. 44/2013

Periodico informativo n. 44/2013 Periodico informativo n. 44/2013 Impianto fotovoltaico e detrazione del 36% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a seguito di un chiarimento

Dettagli

Il 4 Conto Energia in breve

Il 4 Conto Energia in breve Il 4 Conto Energia in breve DECRETO 5 maggio 2011 Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. www.campisano.it 1 Premessa Con

Dettagli

INTERVENTI AMMISSIBILI L'energia che viene auto consumata dal richiedente deve avere come destinazione esclusiva i fabbricati rurali o può servire la

INTERVENTI AMMISSIBILI L'energia che viene auto consumata dal richiedente deve avere come destinazione esclusiva i fabbricati rurali o può servire la INTERVENTI AMMISSIBILI L'energia che viene auto consumata dal deve avere come destinazione esclusiva i fabbricati rurali o può servire la casa d'abitazione dell'imprenditore? L'energia auto consumata dal

Dettagli

Imprese a forte consumo di energia e obbligo di adottare sistemi di gestione dell energia.

Imprese a forte consumo di energia e obbligo di adottare sistemi di gestione dell energia. Il decreto legislativo nr. 1022014 (di seguito decreto) ha introdotto per le imprese a forte consumo di energia l obbligo di adottare sistemi di gestione dell energia conformi alla norma UNI EN ISO 50001

Dettagli

IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia

IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia IMPIANTI FOTOVOLTAICI Conto Energia Bergamo 8 novembre 2007 INCENTIVI E LA CONNESSIONE ALLA RETE a cura di Raul Ruggeri ARGOMENTI FORMA DI INCENTIVAZIONE CONNESSIONE ALLA RETE RICONOSCIMENTO INCENTIVO

Dettagli

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art.

Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Art. Consiglio Regionale Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Art. 1 (Oggetto) 1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione

Dettagli

I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici

I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici IL FOTOVOLTAICO PER LE IMPRESE I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici Workshop CERSAA 18 dicembre 2009 INDICE Il Conto Energia: incentivi per gli impianti fotovoltaici Modalità di cessione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Incentivi e Agevolazioni Solare. Fotovoltaico

Incentivi e Agevolazioni Solare. Fotovoltaico Incentivi e Agevolazioni Solare Fotovoltaico Conto Energia 2007 Il Decreto Tariffe Incentivanti Procedure e documentazione IL DECRETO Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007 - G.U. n n 43-21/02/07. Ministero

Dettagli

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Rif. Normativo L.116/2014 (c.d. Legge Competitività ),

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

NUOVE REGOLE SUL FOTOVOLTAICO

NUOVE REGOLE SUL FOTOVOLTAICO NUOVE REGOLE SUL FOTOVOLTAICO Studio Masella Dottori Commercialisti Associati 1 D.M. 3/3/2011 IV Conto Energia Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva

Dettagli

Il certificati bianchi quale nuovo sistema di incentivazione dell innovazione

Il certificati bianchi quale nuovo sistema di incentivazione dell innovazione Il certificati bianchi quale nuovo sistema di incentivazione dell innovazione Pasquale Monti Responsabile Efficienza Energetica Rozzano(MI) 21 Febbraio 2013 Enel.si srl Unità Sviluppo ed Efficienza Energetica

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Brevi Note sul V Conto energia a sostegno degli impianti solari fotovoltaici.

Brevi Note sul V Conto energia a sostegno degli impianti solari fotovoltaici. Brevi Note sul V Conto energia a sostegno degli impianti solari fotovoltaici. Premessa Dal 27 Agosto entra pienamente in funzione il il DM 5 luglio 2012 definito (Quinto Conto Energia), le tariffe incentivanti

Dettagli

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria Regione Liguria - Dipartimento Ambiente Servizio Tutela dall Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell energia Sostenibile Badalato Lidia 02/07/2009

Dettagli

Impianti fotovoltaici: tecnologia e forme di incentivazione statale

Impianti fotovoltaici: tecnologia e forme di incentivazione statale Impianti fotovoltaici: tecnologia e forme di incentivazione statale Giovanni Pisu pisu@sardegnaricerche.it 1 1 Come è fatto un Impianto Fotovoltaico? 2 2 DECRETO 19 FEBBRAIO 2007. Che cosa è il Nuovo Conto

Dettagli

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti: Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

Dettagli

ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO. I SEU D.Lgs. 115/2008. Breve guida alla nuova normativa

ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO. I SEU D.Lgs. 115/2008. Breve guida alla nuova normativa ENERPOINT, 10 ANNI PER IL FOTOVOLTAICO I SEU D.Lgs. 115/2008 Breve guida alla nuova normativa 1 SEU SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA I SEU sono sistemi alimentati da impianti a fonti rinnovabili o di cogenerazione

Dettagli

ITER AUTORIZZATIVO per un GRANDE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISCRIVERSI AL REGISTRO GRANDI IMPIANTI (E RISULTARE ISCRITTI NELLA GRADUATORIA GSE)

ITER AUTORIZZATIVO per un GRANDE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISCRIVERSI AL REGISTRO GRANDI IMPIANTI (E RISULTARE ISCRITTI NELLA GRADUATORIA GSE) Per accedere al IV Conto Energia è necessario superare 4 step per i grandi impianti. Questo documento ha lo scopo di analizzare in dettaglio ognuna delle fasi, presentandovi il quadro generale e offrendovi

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 dicembre 2014 Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella

Dettagli

A voti unanimi e palesi delibera:

A voti unanimi e palesi delibera: Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, mediante la cui applicazione l Unione Europea ha inteso promuovere il

Dettagli

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico

PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico PROGETTO SOLE La realizzazione di un impianto fotovoltaico Il Governo italiano ha presentato il 19 febbraio scorso il "Nuovo piano sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili e sull'eco industria", con

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2008

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2008 Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2008 Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Il 5 Conto Energia in breve

Il 5 Conto Energia in breve Il 5 Conto Energia in breve 1 Il 5 Conto Energia è ufficiale In vista all avvicinarsi del tetto dei 6/7miliardi di euro annui fissato dal Decreto 5 maggio 2011, dopo circa tre mesi dalle prime voci di

Dettagli

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche. Relatore: Ing. G. Velleca Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per l Emilia Romagna e le Marche Relatore: Ing. G. Velleca 1 L Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra gli altri compiti istituzionali, è competente

Dettagli

classe energetica fino al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 dal 1 gennaio 2016 A+ 1.5 1.0 0.6

classe energetica fino al 31 dicembre 2013 dal 1 gennaio 2014 dal 1 gennaio 2016 A+ 1.5 1.0 0.6 105 99260 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 2 marzo 2015, n. 323 Ulteriori modifiche all'allegato A del d.p.p. 13 luglio 2009,

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

Fotovoltaico: aspetti economici e nuovo Conto Energia

Fotovoltaico: aspetti economici e nuovo Conto Energia Il costo di un impianto fotovoltaico Un impianto fotovoltaico è costituito da differenti componenti che determinano il valore complessivo dell investimento e della spesa. In generale, per impianti di piccole,

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

UniCredit Banca a sostegno del fotovoltaico Stefano Rossetti Direttore Regionale Emilia Est e Romagna UniCredit Banca

UniCredit Banca a sostegno del fotovoltaico Stefano Rossetti Direttore Regionale Emilia Est e Romagna UniCredit Banca UniCredit Banca a sostegno del fotovoltaico Stefano Rossetti Direttore Regionale Emilia Est e Romagna UniCredit Banca 30 settembre 2007 Agenda La situazione della produzione di energia rinnovabile in Italia

Dettagli

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2009, n. 278.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2009, n. 278. Ministero dello sviluppo economico D.M. 16-11-2009 Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale.

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO 2014-2016 Approvato con delibera del CdA num. 39 del 13 ottobre 2014 Il presente programma fa riferimento alle deliberazioni di Consiglio di

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 6 agosto 2009 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Il Quinto Conto Energia

Il Quinto Conto Energia Nota di approfondimento Il Quinto Conto Energia E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n. 159, il decreto 5 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, che ridefinisce le modalità

Dettagli