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1 Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 23 dell 8 giugno 2012 (n. 28) GAZZETTA LEGGE 1 giugno 2012, n. 32. LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie. pag. 3 LEGGE 1 giugno 2012, n. 33. REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE SICILIANA Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Interventi riguardanti il settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa pag. 7 DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 34. Anno 66 - Numero 23 UFFICIALE PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 8 giugno 2012 SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 141 PALERMO INFORMAZIONI TEL. 091/ ABBONAMENTI TEL. 091/ INSERZIONI TEL. 091/ FAX 091/ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali pag. 24

2 2 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 35. Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana. DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 36. pag. 29 Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello pag. 34

3 34 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) NOTE Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all Epigrafe: L articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell attività amministrativa., così dispone: «Tempi di conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall inizio d ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale competente di concerto con l Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall amministrazione procedente per l acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. 4-bis. Nell ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. 4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.». Note alle Premesse: La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante Ordinamento del Governo e dell Amministrazione centrale della Regione siciliana è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64. La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante Nuove norme per l ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15. Il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante Approvazione del testo unico delle leggi sull ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione siciliana. è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19. La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione è pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell attività amministrativa. è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22. La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l efficienza, l informatizzazione della pubblica amministrazione e l agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell 11 aprile 2011, n. 16. Nota all art. 5, comma 1: Il decreto del Presidente della Regione 15 marzo 1995, n. 60, abrogato dal comma che si annota, recava Regolamento concernente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza della Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell educazione permanente dell Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione.. ( )008 DECRETO PRESIDENZIALE 27 marzo 2012, n. 36. Regolamento recante norme di attuazione dell articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull ordinamento del Governo e dell Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione, e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gaz-

4 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 35 zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell attività amministrativa, quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2 bis dell articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che con decreto del Presidente della Regione su proposta dell Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento ; Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale competente di concerto con l Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni ; Preso atto dell avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello ; Visto l allegato A) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visto l allegato B) alla proposta di regolamento, con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di giorni; Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Visto il concerto espresso dall Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all allegato B); Visto il parere n. 2570/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell adunanza del 31 gennaio 2012; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 23 febbraio 2012; Su proposta dell Assessore regionale per il turismo, lo e lo ; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale del turismo, dello e dello, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l indicazione dell organo o dell ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni. Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d ufficio 1. Per i procedimenti d ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l obbligo di provvedere. 2. Qualora l atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta. Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o, possono validamente pervenire all amministrazione. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l adozione del provvedimento. 3. Ove la domanda dell interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all istante entro trenta giorni, indicando le cause dell irregolarità o dell incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Art. 4. Termine finale del procedimento 1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente uffi-

5 36 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) cio del Dipartimento dall obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell inosservanza del termine. 3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell Assessore regionale per il turismo, lo e lo, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. 4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l Assessore regionale per il turismo, lo e lo fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale. 5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell Assessore regionale per il turismo, lo e lo. Tale periodo è compreso nell ambito del termine complessivo del procedimento. 6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi. 7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell Assessorato abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale. 9. Quando la legge preveda che la domanda dell interessato si intende respinta o accolta dopo l inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità. Art. 5. Norme finali 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all entrata in vigore. Il presente decreto, solo a carattere informativo, verrà, altresì, pubblicato nel sito istituzionale dell Assessorato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Palermo, 27 marzo Assessore regionale per il turismo, lo e lo Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica LOMBARDO TRANCHIDA CHINNICI Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 22 maggio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 83.

6 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 37 Allegato A REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI Art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991 Area 1 - Affari generali 1 Manutenzione, riparazione ed adattamento A Unità Ope- L.R. n. 28/62; D ufficio Decreto 60 locali rativa 3 - Servizi Generali L.R. n. 7/71; L.R. n. 2/78 di Area 2 Acquisto libri e riviste A Unità Operativa 3 - Servizi Generali L. n. 355/81; D.P.R. n. 485/81; L.R. n. 7/71 D ufficio Decreto di Area 60 Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici 3 Riconoscimento iscrizioni all albo regionale delle associazioni pro loco (esame delle istanze avanzate presso i Servizi turistici regionali competenti per territorio, esame dei pareri resi dalle Province Regionali, predisposizione dello schema di D.A. e trasmissione per il tramite del D.G. all di diretta collaborazione dell Assessore) Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici L.R. n. 10/2005, art. 8; D.A. 19/07/2011 (G.U.R.S. n. 37/2011, parte I) D ufficio Decreto assessoriale 60 Servizio 5 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica 4 Finanziamenti con fondi comunitari, Servizio 5 - L.R. n. 47/1977 Di parte Decreto 50 statali o regionali: emissione titoli di spesa Opere pubbliche di valorizzazione turistica 5 Finanziamenti con fondi comunitari statali o regionali: ribassi d asta/presa d atto P.V. Servizio 5 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica L.R. n. 12/2011 D ufficio Mandato 60 Servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio 6 Apertura nuova succursale agenzia 9 - Professioni R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto 60 viaggio Nulla osta turistiche e agenzie di viaggio L. n. 2650/37; D.P.R. n. 630/55; Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96 7 Iscrizione all albo delle guide subacquee Servizio 9 - Professioni L.R. n. 8/2004 Di parte Decreto 60 turistiche e agenzie di viaggio 8 Iscrizione elenco centri di immersione e di addestramento subacqueo Servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio L.R. n. 8/2004 Di parte Decreto 60 Servizio 10 - Teatri e attività musi 9 Erogazione del rateo del contributo Servizio 10 - Teatri L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte Mandato di pagamento annuo per l organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni Taormina arte, nonché per la prosecuzione delle attività del comitato Taormina arte 10 Erogazione del rateo del contributo annuo per l organizzazione, la promozione e la gestione delle Orestiadi di Gibellina, nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della fondazione Istituto di alta cultura Orestiadi Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte Mandato di pagamento

7 38 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 11 Stipula di convenzioni con organismi Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte Stipula conven- 60 di distribuzione di spettacoli che colleghino e attività musizione con Diri- la loro attività con i circuiti gente Generale nazionali principali, tra i quali l Ente Teatro Italiano (ETI) e l Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA). 12 Stipula di convenzioni con gli organismi Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 12 Di parte Stipula conven- professionali del teatro siciliano per il e attività musizione con Diri- sostegno delle attività amatoriali gestite gente Generale da organismi siciliani e per quelle gestite dalle scuole e dalle università, nonché per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro. 13 Erogazione del rateo del contributo Servizio 10 - Teatri L.R. n. 19/1986 Di parte Mandato di paga- annuo a favore dell ente autonomo e attività musimento regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. 14 Erogazione del rateo del contributo per Servizio 10 - Teatri L.R. n. 3/1996, art. 1 Di parte Mandato di paga- assicurare l attività del Teatro Pirandello e attività musimento di Agrigento. 15 Erogazione del rateo del contributo per Servizio 10 - Teatri L.R. n. 21/2001, art. 84 Di parte Mandato di paga- la salvaguardia, la valorizzazione e la e attività musimento ristrutturazione del teatro comunale di Adrano. 16 Erogazione del rateo del contributo Servizio 10 - Teatri L.R. n. 21/1994, artt. 1 e 2 Di parte Mandato di paga- annuo a favore dell Istituto Nazionale e attività musimento del Dramma Antico per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali. 17 Erogazione del rateo delle spese per l istituzione L.R. n. 25/2007, art. 17 Di parte Mandato di paga- dell Accademia di arte del tri e attività musimento dramma antico. 18 Erogazione del rateo del contributo Servizio 10 - Teatri L.R. n. 33/1996 Di parte Mandato di paga- annuo alla Fondazione Orchestra e attività musimento Sinfonica Siciliana. 19 Erogazione del rateo del contributi da Servizio 10 - Teatri L.R. n. 2/2002 Di parte Mandato di paga- corrispondere alla Fondazione Teatro e attività musimento Massimo di Palermo. 20 Erogazione del rateo del contributo alla Fondazione The Brass group per la gestione ordinaria. Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli L.R. n. 5/2006 Di parte Mandato di pagamento Visto: LOMBARDO

8 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 39 Allegato B REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO COMPRESI TRA 61 E GIORNI Art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991 Area 1 - Affari generali 1 Spese per acquisto di beni di consumo A Unità Operativa D.P.R. n. 485/81 D ufficio Decreto Servizi Generali di Area 2 Spese per servizi ausiliari A Unità Operativa D.P.R. n. 485/81 D ufficio Decreto Servizi Generali di Area 3 Spese per noleggio e leasing A Unità Operativa D.P.R. n. 485/81 D ufficio Decreto Servizi Generali di Area 4 Spese per macchine ed attrezzature A Unità Operativa 3 - Servizi Generali D.P.R. n. 485/81 D ufficio Decreto di Area 120 Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici 5 Riconoscimento iscrizioni all Albo regionale del turismo sociale Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici L.R. n. 78/81; D.A. 12/12/1997 (G.U.R.S. n. 11/98, parte I) Di parte Decreto assessoriale 6 P.O. FESR 2007/2013 attività connesse Servizio 3 - Servizi Decisione Commissione Di parte Decreto alla Linea di intervento Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione delle proposte turistici regio- nali, distretti turistici Europea C (2007) 4249 del 7/09/2007; L.R. n. 12/ P.O. FESR 2007/2013 attività connesse Servizio 3 - Servi- Decisione Commissione Eu- Di parte Decreto 75 alla Linea di intervento Aziozi turistici regioropea C (2007) 4249 del ni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Valutazione delle eventuali opposizioni, osservazioni ed integrazioni nali, distretti turistici 7/09/2007; L.R. n. 12/ P.O. FESR 2007/2013 attività connesse Servizio 3 - Servi- Decisione Commissione Eu- Di parte Decreto alla Linea di intervento Aziozi turistici regioropea C (2007) 4249 del ni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Verifica e valutazione della proposta esecutiva e predisposizione decreto di finanziamento nali, distretti turistici 7/09/2007; L.R. n. 12/ P.O. FESR 2007/2013. Attività di competenza Servizio 3 - Servi- Decisione Commissione Eu- Di parte Decreto connesse alla linea d intervento zi turistici regioropea C (2007) 4249 del Interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti d informazione ed accoglienza con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a standard qualitativi e quantitativi omogenei ed adeguati Verifica dei requisiti di ammissibilità e valutazione delle proposte nali, distretti turistici 7/09/2007; L.R. n. 12/2011

9 40 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 10 P.O. FESR. 2007/2013. Attività di competenza Servizio 3 - Servi- Decisione Commissione Eu- Di parte Decreto connesse alla linea d intervenzi turistici regioropea C (2007) 4249 del to Interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti d informazione ed accoglienza con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a standard qualitativi e quantitativi omogenei ed adeguati Valutazione delle eventuali opposizioni, osservazioni ed integrazioni nali, distretti turistici 7/09/2007; L.R. n. 12/ P.O. FESR 2007/2013. Attività di competenza Servizio 3 - Servi- Decisione Commissione Eu- Di parte Decreto connesse alla linea d intervento zi turistici regioropea C (2007) 4249 del Interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti d informazione ed accoglienza con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a standard qualitativi e quantitativi omogenei ed adeguati Verifica e valutazione del singolo progetto nali, distretti turistici 7/09/2007; L.R. n. 12/ Valutazione esigenze ed attribuzione delle risorse (cap ) ai Servizi Turistici Regionali. Richiesta di fabbisogno e predisposizione piano di riparto Servizio 3 - Servizi turistici regionali, distretti turistici L.R. n. 10/2005 D ufficio Decreto Servizio 4 - Classificazione alberghiera e tutela del prodotto turistico 13 Emissione dei decreti di concessione Servizio 4 - Classificazione L.R. n. 32/2000, art. 75 D ufficio, a Decreto definitiva dei contributi alle strutture ricettive (POR 2000/2006 Misura 4.19) alber- ghiera e tutela del prodotto turistico seguito di relazione finale della Banca Concessionaria 14 Emissione dei decreti di concessione Servizio 4 - Classificazione L.R. n. 32/2000, art. 75 D ufficio, a Decreto definitiva per progetti (ex POR alber- seguito di 2000/2006 Misura 4.19) imputati alle risorse liberate ghiera e tutela del prodotto turistico relazione finale della Banca Concessionaria 15 Decreto di impegno dei singoli progetti per finanziamenti relativi al Marchio d Area di cui al P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento Servizio 4 - Classificazione alberghiera e tutela del prodotto turistico L.R. n. 10/2005 Di parte Decreto Servizio 5 - Opere pubbliche di valorizzazione turistica 16 Finanziamenti con fondi comunitari Servizio 5 - Opere Decisione Commissione Europea Di parte Decreto rivolti agli Enti Locali per la riqualificazione pubbliche di valo- C (2007) 4249 del dei centri urbani: Decreto di rizzazione turi- 7/09/2007; approvazione graduatoria stica L.R. n. 12/ Finanziamenti con fondi comunitari rivolti agli Enti Locali per la riqualificazione Servizio 5 - Opere pubbliche di valo- L.R. n. 12/2011 Di parte Decreto dei centri urbani: Decreto di rizzazione turi- finanziamento del singolo progetto stica Servizio 6 - Manifestazioni ed eventi 18 Istruttoria procedimentale interventi Servizio 6 - Manifestazioni L.R. n. 32/2000 e Circolare Di parte, Decreto finanziari a favore di eventi diffusi nel territorio quali patrocini onerosi (cap ) ed even- ti applicativa n. 4/2007 avallato dall Assessore 19 Istruttoria procedimentale interventi finanziari a favore di importanti manifestazioni nel territorio regionale per le quali si determina l intervento su base percentuale rispetto al preventivo e che la Regione promuove direttamente Servizio 6 - Manifestazioni ed eventi L.R. n. 32/2000 e Circolare applicativa n. 4/2007 Di parte, avallato dall Assessore Decreto

10 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) Redazione calendario grandi manifestazioni. Servizio 6 - Manifestazioni L.R. n. 2/2002, art. 39 Uffici territorialriale Decreto assesso- Atto giuridicamente vinco- lante ed even- ti 21 Istruttoria procedimentale di compatibilità Servizio 6 - Manifestazioni L.R. n. 2/2002, art. 39 Di parte Decreto ai criteri P.O. FESR, analisi docu- mentazione consuntiva inoltrata dai beneficiari, per singola fattura dell operazione, ai fini della liquidazione del cofinanziamento a rimborso per gli eventi a regia calendario P.O. FESR. Inserimento singole fatture programma Caronte ed even- ti 22 Analisi e studi di fattibilità eventi direttamente Servizio 6 - Manifestazioni L.R. n. 2/2002, art. 39 Come da Decreto organizzati dal Dipartimento (titolarità). Analisi bilancio preventivo, decreto di approvazione intervento, nomina del Funzionario Delegato, invio del decreto alla Corte dei conti. Verifica attuazione operazione, inserimento singole fatture programma Caronte ed even- ti calendario 23 Carnevali di Sicilia Servizio 6 - Manifestazioni L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte Decreto ed even- ti 24 Interventi a favore dell autodromo di Pergusa Servizio 6 - Manifestazioni ed eventi L.R. n. 33/1996, art. 38 Di parte Decreto Servizio 7 - Cinesicilia, Film commission 25 Attuazione Accordo di Programma Servizio 7 - Cinesicilia, Atto negoziale tra MiBAC, D ufficio Decreto Quadro Sensi Contemporanei - per il finanziamento di film e documentari su fondi del Ministero Beni Culturali Film com- mission MiSE e Regione siciliana. Delibere CIPE n. 20/2004 e n. 35/ Concessione contributi per il rafforzamento, Servizio 7 - Cinesicilia, L.R. n. 16/2007, art. 5 Di parte, Decreto la qualificazione e gli incentivi all industria dell audiovisivo Film com- mission a seguito di Bando Pubblico 27 Autorizzazioni all insediamento dell esercizio cinematografico Servizio 7 - Cinesicilia, Film commission L.R. n. 17/2011, art. 7, comma 2 Di parte Decreto Servizio 8 - Sostegno ive e impiantistica iva. 28 Esame istanze per predisposizione piano di riparto contributi alle Associazioni ive per Centri di Avviamento Servizio 8 - Sostegno ive e impian- L.R. n. 8/1978, art. 13 Di parte Decreto allo e attività agonistica tistica iva. 29 Esame istanze per predisposizione piano di riparto contributi alle Associazioni Sportive per l organizzazione Servizio 8 - Sostegno ive e impiantistica L.R. n. 8/1978, art. 14 Di parte Decreto di manifestazioni ive iva. 30 Classificazione, istruttoria, esame delle pratiche e redazione piano di riparto dei contributi alle Associazioni ive Servizio 8 - Sostegno ive e impian- L.R. n. 18/1986, art. 4 Di parte Decreto che partecipano a campionati naziotistica iva. nali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie 31 Classificazione, istruttoria, esame delle pratiche e redazione piano di riparto dei contributi destinati alle Società Servizio 8 - Sostegno ive e impiantistica L.R. n. 31/1984, art. 21 Di parte Decreto ive siciliane professionistiche, iva. dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A

11 42 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 32 Istruttoria dei consuntivi e predisposizione Servizio 8 - Soste- L.R. n. 8/1978, art. 13 Di parte Mandato di paga- mandati di pagamento di cui al gno mento punto 28) ive e impiantistica iva. 33 Istruttoria dei consuntivi e predisposizione Servizio 8 - Soste- L.R. n. 8/1978, art. 14 Di parte Mandato di paga- mandati di pagamento di cui al gno mento punto 29) ive e impiantistica iva. 34 Istruttoria dei consuntivi e predisposizione Servizio 8 - Soste- L.R. n. 18/1986, art. 4 Di parte Mandato di paga- mandati di pagamento di cui al gno mento punto 30) ive e impiantistica iva. 35 Istruttoria dei consuntivi e predisposizione Servizio 8 - Soste- L.R. n. 31/1984, art. 21 Di parte Mandato di paga- mandati di pagamento di cui al gno mento punto 31) ive e impiantistica iva. 36 P.O. FESR 2007/ Attivazione Servizio 8 - Sostegno L.R. n. 2/2002 Di parte Decreto delle linee di intervento di competenza. Linee di intervento (procedura ive e impiantistica a regia) iva. 36/ bis P.O. FESR 2007/ Attivazione delle linee di intervento di competenza. Linee di intervento (procedura a titolarità) Servizio 8 - Sostegno ive e impiantistica iva. L.R. n. 2/2002 Di parte Decreto 37 P.O. FESR 2007/ Attivazione Servizio 8 - Sostegno L.R. n. 18/1986, art. 1 Di parte Decreto delle linee di intervento di competenza. Linee di intervento ive e impiantistica iva. 38 P.O. FESR 2007/ Attivazione Servizio 8 - Sostegno L.R. n. 8/1978 Di parte Decreto delle linee di intervento di competenza. Linee di intervento ive e impiantistica iva. 39 Accordo di Programma Quadro Trapani Servizio 8 - Soste- Delibere Cipe n. 35 del 27 Di parte Decreto Sviluppo integrato delle attività gno maggio 2005 e n. 3 del 22 e Man- della nautica e del turismo localizzato ive e impiantistica marzo 2006 dato nel contesto territoriale Trapanese iva. 40 Fondo regionale per l impiantistica Servizio 8 - Sostegno L.R. n. 4/2003 Di parte Decreto iva ive e impiantistica iva. Servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio 41 Procedimento per il rilascio di licenza Servizio 9 - R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto per iniziare l attività di agenzia di viaggi Professioni turistiche e agenzie di viaggio L. n. 2650/37; D.P.R. n. 630/55; Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96

12 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) Procedimento per il rilascio di licenza Servizio 9 - Professioni R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto a soggetto che subentra in un attività di turisti- L. n. 2650/37; agenzia di viaggi già autorizzata che e agenzie di D.P.R. n. 630/55; viaggio Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96 43 Procedimento per l autorizzazione al Servizio 9 - Professioni R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto trasferimento della sede dell agenzia turisti- L. n. 2650/37; che e agenzie di D.P.R. n. 630/55; viaggio Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96 44 Procedimento per l accertamento dei Servizio 9 - Professioni R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto requisiti per dirigere una agenzia di turisti- L. n. 2650/37; viaggi che e agenzie di D.P.R. n. 630/55; viaggio Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96 Procedimento per l autorizzazione al Servizio 9 - Professioni R.D.L. n. 2523/36; Di parte Decreto titolare di una agenzia di viaggi a sostituire turisti- L. n. 2650/37; il direttore tecnico della propria che e agenzie di D.P.R. n. 630/55; agenzia che sia venuto meno viaggio Circolare commissario per il turismo n. 8680/55; L.R. n. 27/96 46 Espletamento verifiche per abilitazione professioni turistiche fessioni turisti- Servizio 9 - Pro- L.R. n. 8/2004 D ufficio che e agenzie di viaggio DECRETAZIONE Servizio 10 - Teatri e attività musi Decreto 47 Determinazione dei contributi alle Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 6, com- Di parte, Decreto assesso- strutture teatrali private che si distinguono e attività musima 5 previa riale per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni 48 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte, Decreto ad organismi privati, compagnie tri previa teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico 49 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte, Decreto agli organismi teatrali siciliani per tri previa le attività svolte al di fuori del territorio regionale ed in particolare all estero 50 Determinazione contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 7, com- Di parte, Decreto agli organismi teatrali siciliani per tri e attività musima 5 previa l organizzazione e la gestione di rassegne pubbli- e festival da svolgersi nel territorio cazione della Regione 51 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 9 Di parte, Decreto agli organismi teatrali per l agtri previa giornamento e l acquisto di attrezzature, pubbli- strumenti ed arredi necessari allo cazione svolgimento di attività teatrali 52 Determinazione dei contributi da assegnare in favore di soggetti privati teatrali per l organizzazione di attività esclusivamente destinate ai giovani che abbiano sede legale in Sicilia. Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli L.R. n. 25/2007, art. 10 Di parte, previa Decreto dal termine di scadenza di presentazione delle domande

13 44 Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 53 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 11 Di parte, Decreto in favore di soggetti che svolgono tri previa attività di conservazione e diffusione del teatro dell opera dei pupi. 54 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 13 Di parte, Decreto alle imprese che gestiscono sale tri previa destinate alle rappresentazioni teatrali per i costi di gestione della sala. 55 Determinazione dei contributi da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 6, com- Di parte, Decreto assesso- per gli interventi previsti dall artri e attività musima 6 previa riale ticolo 6, comma 6, della legge regionale pubbli- 5 dicembre 2007, n. 25, (stagione cazione teatrale fasce) 56 Contributi in favore delle associazioni Servizio 10 - Teatri L.R. n. 44/1985, art. 5 Di parte, Decreto concertistiche previa EROGAZIONE 57 Erogazione del contributo alle strutture L.R. n. 25/2007, art. 6, com- Di parte, Mandato di paga- teatrali private che si distinguono tri e attività musima 5 previa mento per la qualità delle attività e per il valore pubbli- artistico delle produzioni cazione 58 Erogazione del contributo da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte, Mandato di paga- ad organismi privati, compagnie teatri previa mento trali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico. 59 Erogazione dei contributi da assegnare Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte, Mandato di paga- agli organismi teatrali siciliani per le previa mento attività svolte al di fuori del territorio regionale ed in particolare all estero. 60 Erogazione del contributo da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 7 Di parte, Decreto agli organismi teatrali siciliani per tri su l organizzazione e la gestione di rassegne della am- e festival da svolgersi nel territorio ministra- della regione. zione 61 Erogazione dei contributi da assegnare Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 9 Di parte, Decreto agli organismi teatrali per l aggiornamento su e l acquisto di attrezzature, strumenti della ammento ed arredi necessari allo svolgi- ministra- di attività teatrali. zione 62 Erogazione del contributo da assegnare L.R. n. 25/2007, art. 10 Di parte, Decreto in favore di soggetti privati teatrali tri su per l organizzazione di attività esclusivamente della amno destinate ai giovani che abbia- ministra- sede legale in Sicilia. zione 63 Erogazione dei contributi da assegnare Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 11 Di parte, Decreto in favore di soggetti che svolgono attività su di conservazione e diffusione del della am- teatro dell opera dei pupi. ministra- zione 64 Erogazione del contributo da assegnare alle imprese che gestiscono sale destinate alle rappresentazioni teatrali per i costi di gestione della sala. Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli L.R. n. 25/2007, art. 13 Di parte, su della amministrazione Decreto

14 Avvertenza: Suppl. ord. n.1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 23 dell (n. 28) 65 Erogazione del contributo da assegnare Servizio 10 - Teatri L.R. n. 25/2007, art. 6, com- Di parte, Decreto per gli interventi previsti dall articolo e attività musima 6 su previo 6, comma 6, della legge regionale 5 della am- decreto approvazione dicembre 2007, n. 25 (stagione teatrale ministra- Piano di - fasce). zione riparto da parte dell Assessore 66 Erogazione contributi in favore delle Servizio 10 - Teatri L.R. n. 44/1985, art. 5 Di parte, Decreto associazioni concertistiche. su della am- ministra- zione 67 Contributi ad associazioni bandistiche, ivi comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi bandistici che, anche mediante convenzione con i comuni, svolgono attività concertistica nel territorio della regione. Servizio 10 - Teatri e attività musicali. Albo degli L.R. n. 44/1985, art. 6 Di parte, su della amministrazione Decreto NOTE Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo. Nota all Epigrafe: L articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell attività amministrativa., così dispone: «Tempi di conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall inizio d ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell Assessore regionale competente di concerto con l Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall amministrazione procedente per l acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. 4-bis. Nell ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. 4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.». Note alle Premesse: Visto: LOMBARDO La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante Ordinamento del Governo e dell Amministrazione centrale della Regione siciliana è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64. La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante Nuove norme per l ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

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