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1 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO a cura di: arch. M. Gabriella Alfano arch. Consuelo De Pascale n dicembre 2006 SOMMARIO Sped. abb. postale comma 34 art. 2 legge 549/95 autorizz. n. 589 del trib. di Salerno periodico gratuito diretto agli iscritti all Albo 1. Dal CNA Concorsi Corsi, mostre ed altri eventi Approfondimenti e news Inarcassa Inserto staccabile - Norme, Circolari, Giurisprudenza Trav. G. Verdi SALERNO tel fax info@architettisalerno.it

2 1. DAL CNA Prot. n./p/06/ Roma, 16 novembre 2006 Corsi di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'art. 5 dei D.M A seguito di quesiti pervenuti da alcuni Ordini in merito aila possibilità per gli architetti junior di partecipatone ai corsi in oggetto e di loro successiva iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 818/84, previo superamento dell'esame finale, questo Consiglio si è attivato presso il competente Dicastero affinché assumesse i necessari provvedimenti al fine di fornire a tutti gli Ordini precise indicazioni. Recentemente, con nota 2 novembre 2006, prot.n. P1075/4101/137, il Ministero dell'interno, consentendo, oltre alla partecipazione ai corsi, anche la possibilità di iscrizione dei citati professionisti negli elenchi mediante l inserimento davanti alla matricola d'iscrizione all'albo di appartenenza di una lettera "B" (al fine di distinguerli dai professionisti con laurea magistrale), ha anche preannunciato che opportune modifiche in tal senso saranno introdotte nell'applicativo informatico di prossimo impiego. Nel trasmetterne copia in allegato, si coglie l occasione per porgere i migliori saluti. Prot. n./p/06/ Roma, 16 novembre 2006 Corsi di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'art. 5 dei D.M A seguito di quesiti pervenuti da alcuni Ordini in merito alla possibilità di partecipazione ai corsi in oggetto da parte di non iscritti all'albo, questo Consiglio si è attivato presso il competente Dicastero affinché esprimesse il proprio parere in proposito al fine di fornire precise indicazioni. Recentemente, con nota 2 novembre 2006, prot. n. P1074/4101/137, il Ministero dell'interno, ha ritenuto di dover escludere tele possibilità in forza dell'attuale impianto normativo. Nel trasmetterne copia in allegato, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti. Ministero dell Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi Prot. N. P1074/4101/137 Roma, 2 Novembre 2006 Al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Ministero dell Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi Prot. N. P1075/4101/137 Roma, 2 Novembre 2006 Al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori OGGETTO: Corsi di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'art. 5 dei D.M. 25/03/1985. Con riferimento ai quesiti posti con la nota cui si risponde, si chiarisce quanto segue. La partecipazione ai corsi di cui all'art. 5 del D.M. 25/03/1985, riservata esclusivamente agli iscritti all'albo, deve considerarsi estensibile anche ai laureati con laurea breve (junior). Ne consegue che, anche le procedure per l'assegnaone del codice d'identificazione sono le stesse. L'unica differenziazione, proposta da alcuni Consigli Nazionali e recepita da questo Ufficio, consiste nella facoltà d'inserire davanti alla matricola d iscrizione all albo di appartenenza di una lettera "B", al fine di distinguere i professionisti con laurea breve (junior) da quelli con laurea magistrale (senior). Detta differenziazione verrà introdotta con l'applicativo informatico di prossimo impiego. OGGETTO: D.M. 25/03/1985 procedure e requisiti per l'autorizzazione dei professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota del 13 ottobre 2006, questo Ufficio in forza dell'attuale impianto normativo, ritiene di dover escludere per i professionisti non ancora iscritti agli Ordini o Collegi professionali, la possibilità di partecipare ai corsi di specializzazione di prevenzione incendi di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n Prot. n./p/06/ Roma, 16 novembre 2006 Predisposizione atto di natura regolamentare ex D.Lgs. 196 del 30/6/2003 per il trattamento del dati sensibili e giudiziari. Con riferirimento alla precedente comunicazione dei 27 luglio 2006 n. 901, di pari oggetto, si informa che in data 13 novembre 2006, presso i locali dei Ministero della Giustizia, si è tenuta una riunione dei rappresentanti delle categorie professionali, all uopo convocate, per il deposito ufficiale dello schema di regolamento "tipo" frutto dei contributi pervenuti dalle professioni interessate. Il Ministero, di conseguenza, si farà carico della presentazione del documento al Garante per l'emissione dei successivo parere che, pertanto, verrà comunicato direttamente allo stesso Ministero. A conclusione di detto iter procedurale, che dovrebbe esaurirsi nell arco di 10 giorni, l'efficacia dello schema di regolamento, in adempimento alle prescrizioni del 2

3 D.Lgs. 196/2003, dovrà essere perfezionata da una successiva delibera consiliare con la quale detto documento verrà adottato dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Provinciali sotto forma di atto di natura regolamentare entro il 31 dicembre Pertanto nel rimanere in attesa di una comunicazione ufficiale, da parte dei Ministero, sull'esito della valutazione del Garante, si sottolinea l'opportunità di prevedere in tempi utili una seduta di Consiglio per l'adozione dei documento in oggetto, non appena Vi sarà da noi trasmessa il testo definitivamente approvato. Cordiali saluti. Il consigliere segretario Arch. Luigi M. Mirizzi 2. CONCORSI Il presidente Arch. Raffaele Sirica Città di Fisciano Affidamento d incarico per la redazione di tipi di frazionamento. Per la pubblicizzazione agli iscritti di codesto spett.le Ordine, il termine per la presentazione delle richieste cui all oggetto, stabilito al con la determina n. 439/2006 è stato prorogato al Comune di Ricigliano Richiesta affissione albo pretorio avviso di selezione per l affidamento di incarico professionale relativo alla redazione della progettazione per i lavori di: - Ampliamento cimitero comunale. - lavori di realizzazione piazzetta in via C. Colombo; - lavori di sistemazione strada s. Píetro - Casaria; - lavori sistemazione aree in via Matteotti; - lavori sistemazione aree in via Gíuseppe Verdi; - sistemazione locali comunali in via S. Elia; - lavori sistemazione aree in via Torella ed aree circostanti il castello; - lavori di sistemazione area e fabbricati in zona pip; - lavori di sistemazione area in zona peep; - lavori sistemazioue e manutenzione casa comunale; - lavori sistemazione piazza vittime del ( ) Il Bando è scaricabile dal sito internet dell Ordine. ANAS SpA Avviso per la formazione di un Elenco di prestatori di servizi professionali e tecnici per l affidamento incarichi di importo inferiore a Euro ,00 L ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Campania, con sede in V.le Kennedy, 25 Napoli, ai sensi dell art.90 e dell art. 91 c. 2 D.Lgs. n. 163/2006, intende costituire un Elenco di professionisti per l affidamento di incarichi di servizi attinenti all architettura ed all ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, in affiancamento alle attività delle proprie strutture, per importi stimati inferiori a Euro ,00 al netto di IVA e oneri contributivi di legge. Tali incarichi riguardano le seguenti categorie di prestazione professionale: 1. Studi di fattibilità di infrastrutture stradali; 2. Studi trasportistici, economici, finanziari e di incidentalità; 3. Progettazione di strade; 4. Progettazione di opere d arte maggiori o minori; 5. Progettazione di gallerie; 6. Progettazione risoluzione interferenze con reti di servizi; 7. Progettazione impiantistica stradale e di sicurezza nelle gallerie; 8. Progettazione acustica; 9. Rilievi fonometrici; 10. Rilievi topografici do aerofotogrammetrici; 11. Rilievi opere d arte o manufatti; 12. Monitoriggi strutturali; 13. Procedure espropriative, frazionamenti ed accatastamenti; 14. Redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, ecc. 15. Redazione elaborati grafici di progetti stradali; 16. Studi geologici; 17. Studi geotecnici; 18. Idrologia, idraulica e progettazione opere d arte connesse; 19. Rilievi di stabilità dei versanti e progettazione opere di protezione da caduta massi; 20. Studi di Impatto Ambientale, inserimento paesaggistico, fotomontaggi rendering ed Elaborazioni multimediali; 21. Redazione piani di manutenzione stradale comprensivi di impianti tecnologici; 22. Studi e rilievi relativi all archeologia; 23. Collaudi Statici; 24. Collaudi Impianti; 25. Redazione piani di sicurezza; 26. Coordinatori sicurezza cantieri; 27. Assistenza alla Direzione Lavori; 28. Assistenza al Coordinatore per la sicurezza; 29. Supporto all attivita del RUP; 30. Validazione progetti stradali. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ELENCO Tutti i professionisti singoli o associati e le società, di cui all art. 90 co. 1 lettere d), e), f), g) e h) D.Lgs. n. 163/2006, interessati alle indicate categorie di prestazione professionale sono invitati a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del una domanda corredata dal proprio curriculum. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, recante la dicitura esterna: Richiesta di iscrizione all Elenco dei prestatori di servizi professionali e tecnici al seguente indirizzo: 3

4 ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA Unità Organizzativa Gare e Contratti V. le Kennedy, 25 Napoli. La domanda dovrà riportare: 1. Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio, numero telefonico, fax ed ; 2. Titolo di studio (Laurea, Diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell Università o Istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito, per gli incarichi che prevedono tale requisito; 3. Indicazione specifica delle categoria o delle categorie di prestazione professionale per le quali si intende offrire la propria collaborazione; 4. Dichiarazione di iscrizione nei registri professionali o commerciali; 5. Dichiarazione del fatturato globale dell attività professionale svolta nell ultimo quinquennio; 6. Dichiarazione dei servizi più rilevanti svolti negli ultimi 10 anni, specificando per ciascun incarico: 6.a) Il soggetto che ha svolto il servizio; 6.b) La descrizione della prestazione; 6.c) L importo complessivo; 6.d) L importo di ogni singola classe e categoria di lavori; 6.e) Per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare, definitiva, esecutiva); 6.f) Il committente; 7. Elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all albo professionale; 8. Dichiarazione di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dagli appalti di cui all art.51 e 52 c.1 e 2 del D.P.R. 554/99; 9. Dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva prevista dal D. Leg.vo 231/01; 10. Dichiarazione di essere in regola con le norne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 11. Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa; 12. Dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all attività esercitata; 13. Dichiarazione di aver sottoposto l eventuale strumentazione utilizzata a controllo periodico di taratura. 14.Dichiarazione di possesso della firma digitale. L intera documentazione deve essere trasmessa anche su supporto digitale. La domanda dovrà essere sottoscritta e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il Compartimento ANAS si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli su quanto dichiarato. Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o l esclusione dall Elenco. PUBBLICAZIONE DELL AVVISO Il presente Avviso è pubblicato per un periodo di almeno 4 30 giorni sull Albo del Compartimento ANAS per la viabilità della Campania, sul sito internet ANAS S.p.A. ( sull Albo pretorio del Comune di Napoli. Lo stesso Avviso verrà altresi trasmesso agli Ordini professionali interessati. L Elenco verrà annualmente aggiornato previa pubblicazione di idoneo avviso con le medesime modalità ora indicate. Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente Avviso, saranno prese in considerazione nei successivi aggiornamenti annuali dell Elenco. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Compartimento ANAS attingerà per l affidamento di incarichi. Fermi restando i requisiti specifici e le caratteristiche tecnico-professionali e di esperienza pregressa richiesti per l espletamento dell incarico da affidare, il Compartimento assicura una rotazione degli incarichi da affidare ai prestatori di servizi iscritti nell Albo compartimentale. Il compartimento si riserva la facoltà, nel caso in cui la particolarità dellíincarico richieda una specifica esperienza pregressa, di non far ricorso al normale criterio di scelta a rotazione, individuando con relazione motivata il soggetto qualificato. L affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito contratto. ESCLUSIONE DALL ELENCO Verrà escluso dall Elenco per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni, a insindacabile giudizio del Compartimento ANAS, il prestatore di servizi professionali e tecnici che si sia reso responsabile di una grave inadempienza contrattuale, e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere,e/o che sia stato escluso da albi professionali, e/o qualora risulti annotata nella banca dati dell Autorità per la Vigilanza LLPP una causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di una propria banca dati per líaffidamento degli incarichi. Titolare del trattamento dei dati è Compartimento ANAS per la Viabilità della Campania, con sede in Napoli, Viale Kennedy n. 25. ( ) La modulistica è disponibile sul sito internet dell Ordine. Concorso Internazionale di Idee Made of Wood. Nuovi Spazi al parquet

5 Gazzotti SpA, azienda leader nella produzione di parquet tradizionali e prefiniti di alta qualità, ha indetto il Concorso Internazionale di Idee Made of WOOD. Nuovi spazi al parquet" con la finalità di raccogliere nuove idee e proposte progettuali per l'utilizzo dei parquet in ambienti interni, sia pubblici che privati. Il Concorso è promosso da Gazzotti con il Patrocinio dell'ordine degli Architetti di Bologna ed è stato presentato a Verona in occasione della Fiera Abitare il Tempo dall Architetto Claudio Silvestrin, in qualità di presidente di Giuria. L'iscrizione al concorso è gratuita e va effettuata online sul sito dove sono disponibili anche il bando completo e tutta la documentazione relativa. Il concorso prevede la partecipazione di due categorie, con due graduatorie di merito separate: Categoria Professionisti, riservata ad Architetti, Ingegneri, Designer e Progettisti in genere, regolarmente iscritti a Ordini, Albi Professionali e altre Associazioni di categoria. 1 PREMIO Euro PREMIO Euro PREMIO Euro Categoria Studenti, riservata a studenti regolarmente iscritti alle Facoltà di Architettura, Ingegneria e agli Istituti di Progettazione e Design. 1 PREMIO Euro PREMIO Euro PREMIO Euro I progetti dovranno pervenire entro le ore dei 23 marzo 2007, mentre la premiazione avrà luogo il 19 aprile 2007 a Milano in occasione dei Fuori Salone del Mobile, nel corso del quale verrà allestita una mostra temporanea dei progetti vincitori e di quelli più meritevoii. Accesso diretto al Borgo Castello dal Centro Urbano e riqualificazione Piazza Vittoria. Nazione: Italia Provincia: Gorizia Oggetto: Appalto di servizi per l'affidamento della Direzione dei lavori, Assistenza, Misura, Contabilità, Assistenza al collaudo, nonché per le attività connesse di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di «Realizzazione dell'accesso diretto al Borgo Castello dal Centro Urbano e per la riqualificazione della Piazza Vittoria». Importo complessivo stimato del servizio posto a abse di gara Euro ,22. Procedura: affidamento d'incarico professionale. Partecipazione: liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria. Scadenza: Nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia. Nazione: Italia Provincia: Palermo Oggetto: Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia nella sede del p.o. Civico. Valore stimato, IVA esclusa: ,00 EURO. Procedura: affidamento d'incarico professionale Partecipazione: liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria. Scadenza: CORSI, MOSTRE ED ALTRI EVENTI PROGETTO CONCRETE: LA DURABILITA NON E UN COSTO! Si chiama Progetto Concrete l innovativa iniziativa ideata da ATECAP, AITEC, SISMIC e ASSIAD per sostenere la crescita qualitativa del mercato del cemento armato attraverso la valorizzazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il D.M. 14 settembre La progettazione del calcestruzzo armato in Italia registra uno scarso aggiornamento e un basso livello di attenzione nei confronti del rapporto tra le caratteristiche del prodotto e le condizioni ambientali e di applicazione pratica. Ciò va a scapito della qualità e della durabilità delle opere. Per favorire una crescita qualitativa della progettazione è nato Progetto Concrete, promosso da ATECAP - Associazione Tecnica Economica del Calcestruzzo Preconfezionato - insieme ad AITEC Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, ASSIAD Associazione Italiana Produttori di Additivi e Prodotti per Calcestruzzo e SISMIC - Associazione Produttori Acciai Sismici per Cemento Armato. Obiettivo principe del Progetto è la divulgazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, priorità sulla quale il progetto ha acquisito il patrocinio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, elemento che rafforza e accresce di autorevolezza l iniziativa. Progetto Concrete consiste in una squadra di ingegneri con una formazione specifica e di eccellenza nel campo delle strutture in cemento armato - impegnati a far conoscere e a diffondere le Norme Tecniche per le Costruzioni sull intero territorio nazionale. Attraverso un azione porta a porta presso le diverse categorie di prescrittori - siano essi professionisti della progettazione o tecnici delle amministrazioni territoriali o delle stazioni appaltanti- ogni promotore svilupperà una puntuale azione divulgativa e di consulenza. L attività sul campo sarà supportata dalla produzione di studi, documentazione tecnica e da azioni di sensibilizzazione presso i media di settore, interessando le principali fonti di aggiornamento e di formazione continua del mondo della progettazione italiana. Lo stesso materiale sarà consegnato dagli stessi consulenti tecnici al target di 5

6 riferimento. I tecnici promotori di Progetto Concrete, con questa azione capillare di sensibilizzazione della portata innovativa delle Norme Tecniche, si ripromettono da un lato di sostenere la cultura tecnica del calcestruzzo, dall altro di migliorare la qualità dei capitolati, consentendo all industria italiana delle costruzioni di garantire livelli adeguati di durabilità delle opere in cemento armato. In particolare, la squadra di ingegneri del Progetto fornirà a prescrittori, amministrazioni pubbliche e direttori di lavori indicazioni puntuali per la redazione di capitolati in linea con la nuova normativa dando una risposta concreta alle nuove responsabilità e alla domanda di maggiore durabilità richiesta. Tale argomento verrà trattato nel corso di un incontro che si terrà il giorno 9 gennaio 2007 presso la sede dell Ordine alle ore 16,00. CONVEGNO TECNICHE INNOVATIVE DI MANUTEN- ZIONE DEL VERDE STORICO E CONTEMPORANEO Torino, Aprile 2007 Il Gruppo di Ricerca di Floricoltura, Parchi e Giardini del Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio dell Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l UNACOMA (Unione Nazionale Costruzioni macchine Agricole), organizza nei giorni venerdì 13 e sabato 14 aprile 2007 un Convegno dal titolo Tecniche innovative di manutenzione del verde storico e contemporaneo avente come oggetto temi relativi alla manutenzione delle aree verdi con particolare riferimento all ambito urbano. Sono previsti in qualità di relatori esperti del settore di chiara fama nazionale ed internazionale, docenti universitari, rappresentanti del Settore del Verde Pubblico delle principali città europee e del Comune di Torino e liberi professionisti. Il primo giorno sarà dedicato agli interventi, mentre il secondo prevederà visite a giardini storici e a realizzazioni verdi nell ambito della Torino Olimpica. Per l occasione verrà organizzata una Sessione Poster in cui ci sarà la possibilità di esporre lavori inerenti l argomento del Convegno. Coloro che fossero interessati ad inviare il proprio contributo sono pregati di fare pervenire alla segreteria del Convegno il Titolo indicativo del poster entro il 20 Dicembre Gli Atti del Convegno, pubblicati in una speciale edizione della rivista Mondo Macchina, verranno distribuiti nel corso dell incontro e comprenderanno il testo di ciascun poster. Il costo dell iscrizione è di Euro 150, per gli studenti Euro 50. Per informazioni ed invio dei titoli dei lavori: elena.accati@unito.it - federica.larcher@unito.it - elena.costa@unito.it. Telefono: Fax Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno 4. APPROFONDIMENTI E NEWS Da Edilizia e Territorio Avvalimento, meglio abolire il divieto del subappalto La norma ora sospesa (del Codice appalti che vieta all'ausiliaria di partecipare all'esecuzione in subappalto è già stata criticata dalla Ue. Se venisse eliminata sarebbe possibile «coinvolgere» in modo più diretto l'ausiliaria sulla quale già grava una responsabilità solidale per risarcimento danni. Il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva 2004/18, si è per lo più limitato a riprodurre le prescrizioni comunitarie (tecnica-legislativa tanto innovativa quanto efficace), evitando in tal modo contrasti e interpretazioni che, nel passato, hanno comportato non poche difficoltà operative alle stazioni appaltanti. L'articolo 49 del Codice, nel recepire l'istituto dell'avvalimento, è però uno dei pochi casi nei quali il legislatore ha dettagliato specificatamente la disposizione comunitana. La direttiva 2004/18, in merito all'avvalimento, si limita infatti a dettare un principio: le imprese possono partecipare alla gara qualificandosi con requisiti non esclusivamente propri, ma anche altrui. Il Dlgs 163/2006 dettaglia questo principio ampliando le poche parole del legislatore comunitario in un articolo composto da ben 11 commi. Questo dettagliato recepimento trova la propria giustificazione nella precipua volontà del legislatore nazionale di tutelare le pubbliche amministrazioni dal rischio del cosiddetto «svilimento» dei requisiti di qualificazione. L'enfasi di tutela legislativa ha toccato il proprio apice nel comma 10, dell'articolo 49, disponendo che «il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore». Questo comma, immediatamente posto sotto il controllo della Commissione europea che ha minacciato l'apertura di una procedura di infrazione, è stato sospeso dalla legge 223/2006 fino al 1 febbraio Il servizio legale della Commissione europea, nel merito, ha affermato che «il divieto per l'impresa ausiliaria di partecipare alla realizzazione dell'appalto a qualsivoglia titolo può annientare la portata dell'avvalimento. Perché non dovrebbe poter partecipare come subappaltatore? (... ). Se c'è un caso in cui può essere utile il ricorso al subappalto è proprio quando le capacità della società ausiliaria sono necessarie alla realizzazione dell'appalto.». E infine anche il Consiglio di Stato, nel proprio recente parere n del 28 settembre 2006, ha sostenuto che:«pertanto, allo scopo di prevenire l'instaurazione di una procedura di infrazione, si propone, la soppressione dell'articolo 49, comma 10, e in sua sostituzione la previsione a favore dei concorrenti di avvalersi nell'esecuzione dei lavori della società ausiliaria, nei limiti di competenza di quest'ultima».

7 Norme, Circolari, Giurisprudenza Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni corretive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. ( ) Deliberazione Lavori Pubblici, Regione Campania 28 ottobre 2006, n Bur 27 Novembre 2006, n. 53 ( ) Lr 30/12/2005, n. 14, art. 1 Comma 16 «Istituzione di un fondo di rotazione per le spese di progettazione per opere pubbliche infrastrutturali a favore delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti Pubblici Economici» - Approvazione criteri per la selezione delle istanze di accesso al fondo. Deliberazione Lavori Pubblici 28 ottobre 2006, n Bur 27 Novembre 2006, n. 53 ( ) Linee guida per la mitigazione del rischio sismico per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio pubblico e privato. NUOVE MODALITÀ DI ESECUZIONE VISURE CATASTALI Il provvedimento dell'agenzia del territorio emanato in attuazione dell art. 7, commi 21 e 22, del D.L , n. 262 definisce i nuovi criteri per l'accesso e la consultazione degli atti e degli elaborati catastali, e le modalità per la loro visura. Il provvedimento, in conformità alla normativa vigente, ribadisce che la visura delle planimetrie immobiliari urbane è consentita unicamente dietro richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare, ed in generale di chi ha un legittimo interesse. Le visure di atti ed elaborati sono eseguite con modalità informatiche, con rilascio di una sola stampa, che non costituisce né attestazione di conformità né certificazione. Per accedere al servizio occorre presentare richiesta su modello conforme allo schema allegato al provvedimento. È possibile effettuare il download del modello predisposto dall agenzia del territorio sul sito COMUNICAZIONE AL FISCO DATI PRATICHE EDILIZIE Con il provvedimento del ( ) (G.U , n. 245) l'agenzia delle entrate ha definito le modalità ed i termini per la comunicazione, da parte degli uffici comunali all'anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nonché alle domande di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, rilasciato ai sensi del DPR 380/2001 (TU dell'edilizia). Il provvedimento, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 332, della L. 311/2004 Legge finanziaria per il 2005, dispone che obbligati alle comunicazioni in argomento sono gli uffici comunali che abbiano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti di assenso in materia di attività edilizia, mentre oggetto della comunicazione stessa sono: - i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, così come previsti dagli artt. 10, 14, 15 comma 3 e 32 del DPR. 380/2001 (TU dell'edilizia); - i dati relativi alle denunce di inizio attività, così come previsti dall'art. 22 del citato DPR 380/2001; - i dati relativi alle denunce di inizio attività, così come previsti dall'art. 1, comma 6 della L. 443/2001 (cosiddetta «legge obiettivo»); - i dati relativi ai certificati di agibilità così come previsti dall'art. 24 del DPR 380/2001. Le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2007 per le pratiche relative all'anno 2005, e poi entro il 30 aprile di ciascun anno per le comunicazioni relative all'anno solare precedente con decorrenza dal In allegato al provvedimento sono state individuate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Con un secondo provvedimento, sempre in data , l'agenzia delle entrate ha inoltre individuato le modalità per le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi, tra l'altro, a: - pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della L. 449/1997; - estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati; - domande di iscrizione, variazione e cancellazione degli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali. INDICI ISTAT E TASSI Descrizione Periodo Valori Rivalutazione equo canone immobili set set ,500 (75% di 2,0) ultimati entro il Rivalutazione biennale immobili set set ,925 (75% di 3,9) ad uso diverso Numero indice dei prezzi al consumo settembre ,4 per le famiglie di operai ed impiegati Indice del costo di costruzione giugno 2006 Generale 122,2 di un fabbricato residenziale Mano d'opera 124,1 Materiali 120,8 Trasporti e noli 119,3 Indice del costo di costruzione dicembre 2005 Generale 131,0 di un capannone industriale Mano d'opera 126,5 Materiali 133,5 Trasporti e noli 138,0 Indice del costo di costruzione dicembre 2005 Senza tratto in galleria di un tronco stradale Generale 136,9 Mano d'opera 128,9 Materiali 147,5 Noli 131,8 Trasporli 136,9 Con tratto in galleria Generale 136,8 Mano d'opera 129,2 Materiali 146,9 Noli 131,9 Trasporti 136,9 Trattamento di fine rapporto settembre ,372031%

8 Adeguamento tariffa urbanistica luglio ,4 Tasso ufficiale di riferimento dall ,25% Tasso interesse legale dall ,50% Tasso ritardi nei pagamenti commerciali dall' ,83% al COMUNE DI SALERNO Sportello unico per l edilizia - Ufficio DIA Si informa che il 16/11/2006 sono stati adottati il P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale con del. C.C. n.56 e il R.U.E.C. - Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale con del. C.C. n.58. In esito a tanto, l Ufficio ha predisposto la modulistica D.I.A. aggiornata in considerazione che l'art. 23 del DPR n.380/2001 prevede l asseverazione di conformità degli interventi anche rispetto agli strumenti urbanistici adottati. Per eventuali comunicazioni: ( ) La modulistica è scaricabile dal sito dell Ordine. MINISTERO DELL INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area Prevenzione Incendi Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi Chiarimenti in ordine all intestazione del certificato di prevenzione incendi. Come è noto con la lettera circolare prot. N. P717/4106 sott. 40/A dello scorso 35 giugno, questa direzione ha fornito i primi indirizzi applicativi in merito all attuazione della semplificazione procedurale introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, per I serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi. In allegato alla lettera circolare è stato altresì trasmesso il modello PIN3 GPL-2006 per la richiesta di sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, prevedendo che l istanza fosse sottoscritta dal proprietario del serbatoio che usualmente coincide con l azienda distributrice di GPL. Trattandosi in gran parte di depositi ad uso domestico e similare, infatti, è frequente il ricorso al comodato quale modalità di offerta del serbatoio da parte della ditta distributrice di GPL all utente finale, in accordo con quanto previsto dall art. 10 del d.lgs n. 32/1998. In tal caso, pertanto, è possibile identificare due soggetti (il proprietario del serbatoio/azienda distributrice di GPL, e l utilizzatore finale/titolare dell attività), ai quali fanno capo responsabilità e obblighi distinti, nell ambito degli adempimenti di prevenzione incendi: - il comodante (ditta distributrice di GPL), prprietario del serbatoio, che è responsabile della manutenzione dello stesso, ha l obbligo di verificare la funzionalità dei dispositivi accessori, ma che non ha diritto di accesso alla proprietà privata ove il deposito è installato né ha la possibilità di vigilare sul rispetto delle misure di esercizio; - il comodatario (utente finale) che ha la piena disponibilità del bene ottenuto in comodato e del prodotto in esso depositato (GPL) e risulta, quindi, responsabile dell osservanza degli obblighi di esercizio e del rispetto dei divieti, limitazioni e misure antincendio previsti dale vigenti disposizioni. In tal caso, l impostazione corretta sembrerebbe quella che prevede una cointestazione del certificato di prevenzione incendi, così da chiamare in causa entrambi i soggetti interessati, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza. All uopo, tuttavia, si renderà necessaria un esplicita previsione legislativa che, allo stato, né il d.lgs. n. 139/2006, a valenza generale, né il D.P.R. n. 214/2006, relativo ai depositi di GPL, contemplano. Il certificato di prevenzione incendi, infatti, come disciplinato dall art. 16 del menzionato d.lgs. n 139/2006, individua un unico responsabile dell'attività sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco - sia per gli aspetti costruttivi che gestionali - titolato a richiedere il sopralluogo e a sottoscrivere la dichiarazione di inizio attività: tale soggetto diverrà, in caso di esito positivo, l'intestatario del certificato. Nelle more di apportare le necessarie integrazioni ai provvedimenti citati, si ritiene che la richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi e la connessa dichiarazione di inizio attività debbano essere rese dall'utilizzatore finale/titolare dell'attività e in tal senso è stato impostato il nuovo PIN che si trasmette, e che sostituisce quello allegato alla lettera circolare del 30 giugno 2006 ciò anche in ragione dell'esigenza di predisporre un unico modello che soddisfi l'ipotesi di comodato sopra prospettata, ma che ben si adatti anche al caso in cui il titolare dell'attività sia proprietario dei serbatoio. Si aggiunge che, in presenza di contratto di comodato, viene richiesto alla ditta distributrice di GPL l'impegno ad effettuare i rifornimenti previa verifica non solo della corretta manutenzione del serbatoio e della funzionalità dei relativi dispositivi accessori, ma anche del possesso, da parte dei titolare dell'attivitá, della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, sottoscrivendo l'apposito campo nella seconda pagina dei modello. I dati della ditta distributrice di GPL, ivi presenti, dovranno essere correttamente riportati nella sezione a ciò dedicata e che sarà inserita nel programma di gestione informatizzata dei procedimenti di prevenzione incendi al fine di poter disporre dei riferimenti necessari ad attuare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 5 dei D.P.R. n. 214/2006. Infine, per venire incontro alle esigenze dell utenza, un apposito spazio nella prima pagina del modello contempla la possibilità, a cui il titolare discrezionalmente potrà ricorrere, di delegare alla stessa ditta distributrice di GPL la presentazione della pratica presso il competente Comando provinciale VV.F. Decreto 22 febbraio 2006, n Articolo 5 Obblighi di sicurezza. Facendo seguito alle lettere-circolari del 2 e 17 maggio 2006 emanate da questa Direzione in merito all attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo indicato in oggetto, si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli obblighi di sicurezza previsti all'art. 5. Come noto detto articolo stabilisce che gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL qualora non giá sottoposti agli obblighi di cui al D.lgs. 334/99 - e successive modifiche ed integrazioni - devono redigere il documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione dei sistema di gestione della sicurezza.

9 Si tratta degli impianti di capacità inferiore a 50 tonn. sempreché gli stessi non rientrino nelle esclusioni di cui al successivo art. 6, comma 2, (depositi di GPL per usi privati, agricoli ed industriali, depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate e comunque destinati ad uso non commerciale). L'art. 5 prevede, altresì, che gli impianti esistenti si adeguino alle nuove disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 128/06 e cioè entro lo scorso 27 settembre. L inadempienza di tale obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto. I suddetti impianti saranno assoggettati anche alle verifiche ispettive svolte dall ente competente secondo i criteri di cui all'art. 25 dei D. Lgs. 334/99. Ciò premesso, si fa presente che al fine di provvedere all'attività di monitoraggio, e stato predisposto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un modello di dichiarazione che sará inviato, per opportuna informazione, anche a codesti Comandi provinciali oltre che al Ministero dello sviluppo economico che provvederà alla raccolta ed all'elaborazione dei dati. Si invitano pertanto gli Uffici in indirizzo a verificare, nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi, il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di sicurezza a carico dei titolari degli impianti interessati. Da Ediliza e Territorio Conferenze di servizi, niente verbale al Tar Non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo il verbale conclusivo di una conferenza di servizi, anche se riunita in sede decisoria: è un atto «meramente istruttorio» che non impone nessuna prescrizione, fino all'adozione da parte dell'ente che ha convocato la conferenza. Solo a quel punto comincia a produrre effetti anche nei confronti di altri soggetti interessati. L'interpretazione, certamente innovativa, arriva dal Tar Toscana, II sezione nella sentenza n del 20 ottobre, che argomenta l'inammissibilità del ricorso proposto dalla società Tenaris-Dalmine Spa contro la Regione Toscana, i Ministeri Ambiente, Salute e Attività produttive, le Agenzie, nazionali e regionali per la protezione dell'ambiente, l'istituto superiore di Sanità, il Comune di Piombino e la Provincia di Livorno (omissis) La sentenza In passato, i giudici amministrativi (anche quelli del Consiglio di Stato) avevano conferito natura provvedimentale alle delibere delle conferenze di servizi: si pensi al terzo traforo del Gran Sasso, opera da 110 miliardi di lire, bocciata dal Tar e dal Consiglio di Stato proprio attraverso l'annullamento del verbale di conferenza. Stavolta il Tribunale amministrativo di Firenze ha «deciso di non decidere», ritenendo l'atto impugnato di natura «interna», quindi «non idoneo a pregiudicare la posizione giuridica che la Dalmine intendeva tutelare in via giudiziale». Il verbale di una conferenza di servizi non viene comparato a un qualsiasi atto pubblico, quindi non ha lo stesso «peso» di una delibera di una Giunta. Il Tar Toscana definisce la conferenza dei servizi come un momento di «coordinamento e organizzazione di fini pubblici» o meglio ancora un «modulo procedimentale» che «riverbera certamente i suoi effetti sull'atto finale, ma non assurge alla dignità di organo ad hoc, né acquista soggettività giuridica autonoma». «Senza che il provvedimento venga concluso con l'adozione dell'atto finale da parte del ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio - conferma la decisione - le prescrizioni contenute non possono giuridicamente imporsi al destinatario». APPALTO Corte di cassazione - Sezione II civile Sentenza 15 novembre 2006, n Vizi e difetti dell'immobile - Responsabilità dell'appaltatore - Denuncia dei committente - Decorrenza - Dalla sicura conoscenza dei difetti dell'opera Configurabilità. (CC, articolo 1669) Nel contratto di appalto il termine di denuncia dei vizi ex articolo 1669 del codice civile non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti dell'opera quanto alla gravità degli stessi e alla riferibilità all'attività dell'appaltatore. Corte di cassazione - Sezione II civile Sentenza 15 novembre 2006, n Vizi e difetti dell'immobile - Somma liquidata per l'eliminazione dei vizi a titolo di risarcimento dei danno - Natura Debito di valore dell'appaltatore - Rivalutazione per il diminuito potere d acquisto moneta - Necessità. (CC, articoli 1669 e 2058) In tema di appalto, la somma liquidata a favore del committente per l'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'opera, a titolo di risarcimento del danno, ha a oggetto un debito di valore dell'appaltatore che deve essere rivalutato. Corte di cassazione - Sezione Il civile Sentenza 15 novembre 2006, n Vizi e difetti dell'opera - Azione di garanzia - Natura personale dell'azione - Conseguenze - Partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari - Necessità - Esclusione. (CC, articolo 1669) L'azione di garanzia ex articolo 1669 del codice civile ha natura personale e può essere fatta valere da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. DISTANZE LEGALI Corte di cassazione - Sezione Il civile Sentenza 18 settembre 2006, n Tra le costruzioni - Rapporti di vicinato - Violazione delle distanze da parte del vicino - Azione risarcitoria -Natura obbligatoria - giudizio dell'azione - Nei confronti del solo proprietario dell'immobile - Esclusione - Anche nel confronti dell'autore materiale dell'edificazione - Possibilità - Sussistenza. (CC, articoli 873 e 2043) In tema di distanze legali, l'azione risarcitoria di natura obbligatoria concessa al proprietario del fondo vicino per violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni è legittimamente esercitata nei confronti del proprietario dell'immobile e anche, eventualmente, nei confronti dell'autore materiale dell'edificazione. CONDONO EDILIZIO Consiglio di Stato - Sezione V Decisione 14 novembre 2006, n Area sottoposta a vincolo ambientale - Omessa adozione del parere ambientale - Qualificazione inerzia

10 dell'amministrazione Silenzio-rifiuto. (Articolo 35, legge ) Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi regolato dall'articolo 35, legge 47/1985, non è onere del richiedente allegare il parere dell'autorità preposta alla tutela dei vincolo ambientale (nel caso un vincolo indiretto imposto con Dm 16 dicembre 1991), il quale deve essere assunto all'interno del procedimento a iniziativa dell'amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Il mancato rilascio del parere ambientale costituisce silenzio-rifiuto. REATI EDILIZI Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 10 novembre 2006, n Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Giudice dell'esecuzione - Compatibilità dell'ordine con i provvedimenti amministrativi - Valutazione - Necessità - Incompatibilità degli atti della pubblica amministrazione con l'ordine di demolizione - Revoca dell'ordine - Necessità. (Legge 47/1985, articolo 7) Il giudice dell'esecuzione al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione, deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso. Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 10 novembre 2006, n Procedimento penale - Sospensione - Per tutti i procedimenti - Esclusione - Opere che hanno oggettivi requisiti per la condonabilità - Applicazione. (Legge 47/1985, articolo 44; Dlgs 326/2003, articolo 3) In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'articolo 44 della legge 47/1985 non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi a oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex articolo 32 del decreto legislativo n. 326 del Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 10 novembre 2006, n Norme sul conglomerato cementizio - Contenuto - Obbligo di redazione di un progetto da parte di un professionista e di comunicazione al Genio civile - Violazione - Responsabilità penale anche dei committente - Sussistenza Motivazione - Omissione della dovuta vigilanza - Configurabilità Obbligo dei committente di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative - Sussistenza. (Legge 1086/1971) In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la legge n del 1971 prevede l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato e di una denuncia al competente ufficio del Genio civile. Quest'ultimo adempimento grava anche sul committente nel cui interesse la costruzione è realizzata. Infatti la responsabilità del committente per la violazione edilizia commessa dal preposto o dal direttore dei lavori, trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza cui egli è tenuto perché l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente, pertanto, ha l'obbligo di accertarsi che i lavori da lui richiesti siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, poiché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri. REATI EDILIZI Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 26 ottobre 2006, n Immobile abusivo - Domanda di condono edilizio - Presentazione - Conseguenze - Estinzione immediata dei reati - Esclusione - Definizione positiva della domanda amministrativa - Necessità. (Dpr 380/2001, articolo 44) La sola presentazione della domanda di condono edilizio non determina ispo iure e automaticamente l'estinzione dei reati edilizi oggetto dell'istanza, essendo invece necessaria la definizione positiva dei relativo procedimento amministrativo. REATI EDILIZI Corte di cassazione Sezione III penale Sentenza 21 novembre 2006, n Costruzione abusiva - Presentazione della domanda di condono edilizio - Immobili sottoposti a vincolo - Sospensione dei procedimento penale - Concedibilità - Esclusione. (Legge 47/1985, articoli 32 e 38) La sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 38, della legge 47/1985, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata, non può essere disposta nel caso in cui le opere abusive siano realizzate su immobili sottoposti a vincolo. Infatti la sospensione del procedimento penale in attesa della definizione della domanda di sanatoria richiede in ogni caso la previa verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per l'applicabilità del condono edilizio. URBANISTICA Corte di cassazione - Sezione III penale Sentenza 21 noveffibre 2006, n Sbancamento di un'area - Realizzazione di una cava abusiva - Terreno soggetto a vincolo Concessione edilizia Necessità - Mancanza - Conseguenze - Abuso edilizio - Configurabilità. (Legge 47/1985, articolo 20) Mentre per le opere di trasformazione di tipo fondiario non è normalmente richiesta la concessione, l'atto concessorio di tipo urbanistico è, invece, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati a usi diversi da quelli agricoli, tanto più se l'area interessata è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale. VIA Consiglio di Stato - Sezione VI Decisione 22 novembre 2006, n Mancato svolgimento - Sanatoria Ammessa - Via - Postuma. L'omissione dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale può essere sanato attraverso lo svolgimento della proceduta (anche postuma) e, di conseguenza, una volta che tale svolgimento è avvenuto prima di ogni concreta conseguenza sul territorio, ogni contestazione circa la compatibilità ambientale dell'opera, non può che riguardare il contenuto della valutazione, restando superato l'aspetto del momento della valutazione.

11 In realtà il legislatore potrebbe cogliere quest'occasione per superare anche l'ultimo ostacolo che ancora grava di fronte all'avvalimento: il difficile rapporto con il subappalto. Il recepimento effettuato dalla Commissione guidata dal presidente del Tar Lazio, ha senza dubbio tutelato le pubbliche amministrazioni dal rischio di svilimento dei requisiti di qualificazione, non affrontando però, la problematica del rapporto tra l'avvalimento e il subappalto. Se infatti da una parte l'articolo 49 dei Codice, nei commi 2 e 4, elencando le dichiarazioni che devono essere presentate in gara dalla concorrente e dall'ausiliaria e prevedendo la loro responsabilità solidale «in relazione alle prestazioni oggetto del contratto», garantisce alle amministrazioni di potersi sempre rifare su entrambe in caso di inadempienze, dall'altra non prevede disposizioni che consentano di conciliare, in sede di esecuzione dell'appalto, il ruolo dell'ausiliaria con quello di impresa subappaltatrice. L'articolo 118 del Codice prevede, infatti, che la prestazione principale dell'appalto possa essere subappaltata nella percentuale massima del 30 per cento. Si tratta di un limite grave per la concorrente che, qualificandosi mediante requisiti tecnici dell'ausiliaria, in sede di esecuzione, potrà sfruttare la capacità concreta di questa in cantiere solo nel limite massimo del 30%, oltre il quale dovrà in qualche modo far fronte con le proprie esclusive forze. E, d'altra parte, la norma impone anche all'impresa ausiliaria l'assunzione di forti responsabilità (il 100% delle prestazioni oggetto del contratto) senza che, in sede di esecuzione, questa possa materialmente garantire la buona esecuzione, evitando la richiesta di danni avanzata da parte dell'amministrazione nel caso in cui l'aggiudicataria (naturalmente priva dei requisiti tecnici e quindi incapace) non esegua le opere a regola d'arte. Questo limite, infine, può apparire particolarmente grave per le stazioni appaltanti. Infatti, l'impossibilità di concedere un'autorizzazione al subappalto (oltre alla percentuale del 30% per la prestazione prevalente), può comportare l'inadempimento dell'impresa aggiudicataria e la rescissione contrattuale, obbligando pertanto le stazioni appaltanti a esperire nuove procedure di affidamento e subire gravi ritardi nelle esecuzioni delle opere. Per evitare questo pericolo è opportuno che il legislatore riscriva il comma 10, non solo limitandosi a prevedere che l'impresa ausiliaria possa essere, in sede di esecuzione, la subappaltatrice prediletta dell'impresa concorrente, ma anche che, quella parte di lavori nella categoria prevalente eseguiti in subappalto dall'impresa ausiliaria, non incida sulla quota massima del 30% di subappaltabilità della categoria prevalente imposta dall'articolo 118, Dlgs 163/2006. In tal modo, anche qualora l'impresa concorrente si qualificasse alla gara d'appalto non dimostrando alcun requisito proprio, ma solo requisiti tecnici altrui, si potrebbe legittimamente verificare un'esecuzione dell'appalto, integralmente effettuata dall'impresa ausiliaria, con buon esito e soddisfazione della stazione appaltante. Questa innovativa previsione legislativa darebbe anche risposta a una prescrizione che da sempre vige nel nostro ordinamento, ma non è mai stata realmente compresa: il comma 8, dell'articolo 118, Dlgs 163/2006 (in precedenza comma 9, dell'articolo 18, legge 55/1990). La norma non prescrive che l'impresa subappaltatrice non debba essere in nessun rapporto di collegamento e controllo con l'aggiudicataria, ma chiede solo di dichiarare alla stazione appaltante se tale rapporto esista o meno. Ci si domanda quale sia la ratio di quella norma. La risposta a tale domanda si potrebbe trovare per tramite dell'istituto dell'avvalimento infragruppo, interpretando quel comma 8 nel senso che le parti di opera subappaltate a imprese controllate o collegate con l'aggiudicataria non debbano essere calcolate dalla stazione appaltante quali incidenti sulla quota percentuale massima subappaltabile della categoria prevalente. In sostanza la controllata o coregata subappaltatrice opera quale mero braccio esecutivo dell'impresa aggiudicataria. Allo stesso modo, anche l'ausiliaria (che nella grande maggioranza dei casi si presenterà anche quale impresa collegata o controllata con la concorrente) diviene, in sede di esecuzione, un braccio operativo dell'aggiudicataria che, assumendosi responsabilità solidale al 100% con l'aggiudicataria (relativamente alle prestazioni oggetto del contratto), non dovrebbe trovare limiti normativi che ostacolino la sua presenza in cantiere onde garantire, per tramite della massima flessibilità concessa, la migliore esecuzione possibile alla stazione appaltante. Infine l'intervento normativo in correzione dell'articolo 49 del Codice potrebbe essere anche una valida occasione per interpretare il comma 4 che sancisce la responsabilità solidale tra l'impresa concorrente e l'ausiliaria «in relazione alle prestazioni oggetto del contratto». La norma assimila sostanzialmente l avvalimento all'istituto dell'associazione temporanea di imprese. Occorre accertare se l'ausiliaria deve essere solidale con la concorrente, per tutte le prestazioni oggetto del contratto d'appalto (assimilandosi così a un Ati orizzontale), oppure debba essere solidale per le sole prestazioni oggetto del contratto di avvalimento (assimilandosi in tal modo all'ati verticale). Si confida che prevalga la seconda interpretazione che permetta all'impresa ausiliaria, che concede alla concorrente di qualificarsi si mediante una specifica capacità tecnica assumersi la responsabilità di questa sola tipologia di lavorazioni senza doversi assumere una complessiva responsabilità solidale su tutte le opere oggetto dell'appalto. L'opposta interpretazione, inevitabilmente, potrebbe apparire alla Commissione europea come un ulteriore 7

12 tentativo di render poco affascinante l'avvalimento nel nostro ordinamento giuridico e porre la nostra normativa, ancora una volta a rischio, di apertura di procedura di infrazione. Campania, contributi per interventi destinati all'architettura rurale La Campania tutela il patrimonio storico. È stato approvato dal Consiglio regionale il disegno di legge «Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale». La Regione concederà contributi, in conto capitale, nella misura de 45% delle spese ammissibili sostenute (con un limite massimo di 250mila euro), per gli interventi di manutenziotie straordinaria, il consolidamento e il restauro conservativo dei manufatti di architettura rurale tradizionale. ( ) Il disegno di legge è disponibile sul sito internet dell Ordine. Campania, nuova disciplina al via per tutte le strutture museali Semaforo verde dei Consiglio regionale della Campania al regolamento di attuazione della legge regionale 12/2005 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale). Il nuovo provvedimento serve non solo a disciplinare le modalità di riconoscimento dei musei e delle raccolte, ma detta le regole per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle strutture e dei servizi museali. ( ) Il testo del regolamento è disponibile sul sito internet dell Ordine. Campania, varato il regolamento sui centri di accoglienza anziani La Campania detta le regole per i centri di accoglienza di anziani, minori e portatori di handicap. Le norme sono contenute nel regolamento sui servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori che è stato approvato, la scorsa settimana, all'unanimità, dall'aula del Consiglio regionale. In particolare vengono stabiliti i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi necessari per autorizzare l'attività dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, sia privati ache pubblici. ( ) Il testo del regolamento è disponibile sul sito internet dell Ordine. PARCO NAZIONALE DEI MONTI PICENTINI FORMEZ Finanziamenti alle piccole imprese. Riapertura Bando di attuazione misura 1.10 POR Campania (BURC n 50 del 06/11/2006) Con decreto dirigenziale n. 57 del 27 ottobre 2006, pubblicato sul BURC n. 50 del 6 novembre 2006, è stato riaperto il Bando di attuazione della misura 1.10 (pubblicato sul BURC n. 48 del 23 settembre 2005), per il finanziamento alle piccole imprese ubicate nel territorio dei Parchi regionali. Il Formez, nell ambito delle attività di assistenza al PI Parco Regionale dei Monti Picentini, organizza una serie di incontri per illustrare modalità e procedure di accesso ai regimi di aiuto per le imprese ubicate nel territorio del Progetto Integrato. Gli incontri sono rivolti ai soggetti (imprenditori o neo imprenditori) che intendono usufruire dei fondi della misura POR Campania , nel settore della piccola ricettività, per un importo di ,00 euro. In particolare, sono previsti: workshop di informazione ed orientalnento sportelli di assistenza tecnica Gli sportelli di assistenza tecnica saranno rivolti ai soggetti interessati a presentare l'istanza di finanziamento per approfondire gli aspetti tecnici relativi alle domande e per offrire delucidazioni sui casi specifici. Per maggiori informazioni: piparchiregionali@formez.it parcomontipicentini@libero.it La Consulta salva le nuove tariffe. Ora il DM del 4 aprile 2001 diventa l'unico punto di riferimento per determinare i compensi Approvate in gran fretta, poi annullate poi resuscitate e ora pienamente legittimate. Si conclude davanti alla Corte Costituzionale l odissea delle nuove tariffe per la progettazione delle opere pubbliche contenute nel decreto del 4 aprile La Consulta si è pronunciata e ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma che ha ripescato e reso nuovamente validi quei compensi, anche dopo l'annullamento del decreto deciso dal Tar. Secondo i giudici della Corte costituzionale «il legislatore è sempre libero di disciplinare con propri atti... e alla legificazione non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati in materia provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo». In altre parole, la forza delle scelte del Parlamento è superiore alle pronunce dei giudici e il Parlamento in piena autonomia può quindi decidere di legiferare soprattutto se ritiene che in una certa materia vi sia «insufficiente copertura legale». La conseguenza dell ordinanza (la n. 352 depositata il 30 ottobre) è che è pienamente legittima la soluzione tampone individuata da Governo e Parlamento per far fronte alla cancellazione degli aumenti tariffari da parte dei giudici. Ad avanzare dubbi sulla manovra era stato il Consiglio 8

13 di Stato secondo il quale trasformando in legge il DM del 2001 si eludevano gli effetti dell'annullamento del decreto stesso, deciso dal Tar Lazio per la mancata consultazione di tutte le categorie interessate. Una tesi che non ha convinto la Consulta per la quale, appunto, il legislatore della legge 166 era libero di muoversi. Le conseguenze L'ordinanza rafforza appieno la validità del decreto del 2001 dando torto a quelle amministrazioni che avevano preparato bandi di gara senza far riferimento agli aggiornamenti ma semplicemente utilizzando i compensi della legge 143 del Qualche problema di interpretazione in più l'ordinanza lo crea se rapportata al decreto Bersani. Qui si fronteggiano due teorie: la prima che sostiene l'applicazione del Bersani e dunque l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi anche per le professioni tecniche. In questo caso, l'ordinanza ha il solo effetto di indicare nel decreto dei 2001 l'unico parametro di riferimento per quelle stazioni appaltanti che, sempre in relazione al decreto, intendono comunque mantenere le tariffe come punto di riferimento. In questo senso si è espressa l Oice. Il vicepresidente Braccio Oddi Baglioni ha precisato: «L'ordinanza dice a chiare lettere che l'abrogazione dei minini tariffari contenuta nel decreto Bersani non interferisce con la questione all'esame dei giudici». La seconda teoria vede nell'ordinanza un indiretto sostegno alle tesi dei Consigli di architetti e ingegneri, schierati a favore della non applicazione della liberalizzazione al campo delle professioni tecniche, perché - è questo l'assunto di base - disciplinate da una legge speciale quale il Codice degli appalti. Campania, guerra al rischio sismico le norme tecniche serviranno a ingegneri e architetti per valutare la resistenza degli immobili La Campania rafforza l opera di prevenzione contro i terremoti. La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la mitigazione del rischio sismico, una sorta di guida pratica sia per i geologi incaricati di svolgere indagini sulla vulnerabilità sismica del territorio campano, sia per gli ingegneri e gli architetti, che devono controllare la progettazione de manufatti, nonché condurre le verifiche di adeguatezza sismica prescritte dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri 3274/2003. L'ordinanza prevede, infatti, che nell'arco di cinque anni (entro il 2008), a cura dei proprietari, vengano effettuate verifiche sismiche sia per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità assume un rilievo fondamentale durante gli eventi sismici (ad esempio sedi di prefettura, protezione civile e amministrazioni locali, i centri di accoglienza e alcune opere come ponti e strade), sia per gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (come scuole, cinema, teatri, biblioteche o luoghi destinati ad accogliere pubblico). Le linee guida Approvate dalla Giunta regionale sono state stilate, sulla base delle norme tecniche vigenti e delle conoscenze più recenti, da una commissione tecnico-scientifica, guidata dal settore Geologico regionale e composta anche da docenti universitari. Si dividono in due categorie. La prima riguarda le linee guida finalizzate alla definizione delle indagini e analisi geologiche, geofisiche e geotecniche, cioè criteri che dovranno essere utilizzati sia, nel caso delle singole opere, per l'analisi del sistema struttura-terreno di fondazione sotto le azioni prodotte da un evento sismico, sia su scala territoriale, come insieme di procedimenti di buona pratica con cui tenere conto degli effetti indotti dalle condizioni locali di sito sul moto sismico. La seconda categoria comprende, invece, le linee guida finalizzate alla verifica strutturale degli edifici in cemento armato, un vero e proprio percorso guidato per l'applicazione delle norme tecniche contenute nell'allegato 2 dell'opcm 3274 del Molte le conseguenze positive che deriveranno dall'applicazione delle linee guida, che saranno pubblicate sul sito Internet della Regione. «Innanzitutto - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo De Luca -, potrà essere avviata un'indagine seria sulla vulnerabilità sismica del territorio campano, attraverso studi di tipo geologico, geofisico e geotermico atti a individuare anche i siti potenzialmente sensibili all'innesco di frane. Gli studi così effettuati potranno quindi condurre a una migliore definizione dell'attuale zonizzazione, cioè alla suddivisione del territorio in aree omogenee riguardo alla risposta sismica e alle conseguenze dirette o indirette derivanti dall'evento sismico, e consentiranno di elaborare programmi di tutela a breve, medio e lungo termine in un continuo processo di elaborazione e di adattamento alle varie situazioni di rischio». Sarà inoltre garantito un migliore controllo sul patrimonio immobiliare strategico presente in Regione. «Una mappatura spiega l'ingegner Luigi A.M. Cicalese, dirigente del settore Geologico regionale - che comunque è già stata intrapresa attraverso l'elaborazione di una scheda di livello zero, inviata ai Comuni per censire le caratteristiche delle opere strategiche per le finalità di protezione civile. Il controllo sarà rafforzato nei prossimi mesi anche con la predisposizione di schede più approfondite, di livello 1 e 2». Le linee guida saranno infine un criterio per definire la distribuzione dei fondi strutturali sul territorio. «I fondi previsti per il periodo 2007/ conclude Cicalese - non potranno essere utilizzati per gli edifici che non sono stati sottoposti a verifica secondo quanto prescritto dalle linee guida approvate dalla Regione». 9

14 È l'ora degli edifici a basso consumo Gli sconti riguardano interventi su tetti, pareti e finestre - Bonus anche per pannelli solari e caldaie Nell'ambito degli sconti sulle ristrutturazioni, il Governo ha puntato su quelle finalizzate alla riduzione dei consumi energetici. Il Ddl Finanziaria 2006, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede infatti detrazioni Irpef più elevate (55%) per gli interventi che consentiranno di contenere la dispersione di calore o di utilizzare apparecchi meno dispendiosi a livello energetico. Allo stesso tempo, il disegno di legge riconferma anche per il 2007 gli ormai classici sgravi Irpef per le ristrutturazioni, con le modalità introdotte dal DL Bersani e cioè sconto del 36% e tetto di spesa agevolata di 48mila euro per unità immobiliare. Ma gli incentivi al risparmio energetico rafforzano anche il ruolo dei professionisti. Gli sconti potranno essere concessi infatti solo a patto che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti. Il contribuente deve inoltre acquisire la certificazione energetica dell edificio (se introdotta dalla Regione o dall'ente locale) o un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato. Le spese per questa asseverazione rientrano negli importi detraibili. La detrazione Irpef è sempre del 55% e deve riguardare spese documentate al 31 dicembre Lo sgravio deve essere di pari importo. Ciò che cambia è il tetto massimo dello sgravio espresso in valori assoluti. A poter beneficiare della detrazione sono innazitutto gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che consentano il conseguimento di un fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del Dlgs 192/2005 (il limite massimo è 100mila euro). Gli sconti riguardano inoltre gli interventi sull'involucro degli edifici, sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), su quelle verticali e sulle finestre comprensive di infissi. Detrazioni inoltre per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero, istituti scolastici e università (il tetto massimo è 60mila euro). L'ultimo capitolo riguarda l'installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto di sistema di distribuzione (il tetto massimo è 30mila euro). Per la realizzazione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica il Ddl Finanziaria prevede la costituzione di un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio La scuola diventa eco-compatibile In arrivo anche le linee guida destinate a Pa e progettisti interessati a conoscere le novità dei settore È l'edilizia scolastica a guidare la classifica delle nuove realizzazioni ecosostenibili nell'ambito dell ediliza pubblica. E non a caso il Saie ha ospitato la mostra-convegno Edilizia scolastica ecocompatibile e soprattutto ha avuto a battesimo la prima mappa nazionale degli eco-edifici scolastici. Su 20 edifici vagliatii 40 sono quelli selezionati come esempi di best practice. La mappa nasce su iniziativa della casa editrice friulana Edicom Edizioni (specializzata in bioarchitettura) attraverso il Progetto Percorsi Sostenibilità. Il lavoro di ricerca, eseguito tramite l'invio di un questionario ad hoc e la richiesta dei progetti di costruzione e riqualificazione degli edifici scolastici in chiave sostenibile, ha coinvolto anche il ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca e tutte le amministrazioni comunali (8.151), nonché 30mila progettisti e 60 aziende del settore. Sulla base dei risultati raccolti saranno realizzate anche le «Linee guida per l'edilizia scolastica ecocompatibile», sorta di vademecum dedicato a pubbliche amministrazioni e progettisti, che avranno la possibilità di prendere visione dei progetti analizzati e dei prodotti disponibili sul mercato. Senza dubbio il risparmio energetico può essere considerato il grande tema dell'edizione 2006 del Saie. I convegni, numerosi, dedicati alle nuove certificazioni e pù in generale alla progettazione di edifici in linea con i principi della sostenibilità ambientale, la mostra sull'edilizia scolastica ecocompatibile e le decine e decine di novità di prodotto rappresentano il segnale di una rivoluzione, i cui effetti si faranno sentire prepotentemente, dicono gli esperti, soprattutto a partire dal prossimo anno. Pioniera fu la Provincia di Bolzano - la prima a rendere obbligatoria la certificazione energetica degli edifici - che non a caso è stata presente alla Fiera di Bologna, dove ha presentato i casi all'attivo, dal condomio di Varza (Bz) alla casa Flora, entrambi dotati del certificato di qualità CasaClima. In campo anche l'organismo di certificazione ICMQ (che opera nel settore dei prodotti e dei servizi delle costruzioni e dell'edilizia in genere) con il Sistema Edificio schema di certificazione già utilizzato nell'ambito della realizzazione di nuovi edifici a Milano, Trento, Vimodrone (Mi), Ozzano dell'emilia (Bo), Motta di Livenza (Tv) e Pejo (Tn) - per citarne alcuni. «A partire dall'8 ottobre di quest'anno - commentano da ICMQ gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti con superficie superiore a 1000 mq e interessati da radicali interventi di ristrutturazione devono essere dotati dell'attestato». Il fabbisogno energetico E proprio in recepimento del dlgs, ICMQ ha redatto il regolamento per la certificazione del requisito energetico «che permette appunto di determinare il fabbisogno energetico dei fabbricati». Questo fabbisogno non riguarda soltanto il riscaldamento invernale e il consumo di acqua calda sanitaria, ma riguarda anche ventilazione, condizionamento estivo e illuminazione e considera anche gli apporti dovuti alla presenza di fonti di energia 10

15 rinnovabili. Secondo ICMQ si tratta di elementi che vanno tenuti in considerazione nel loro complesso: «l esperienza ha dimostrato continuano dall Organismo - che una classificazione basata solo sul fabbisogno energetico può essere ingannevole. Si è constatato, ad esempio, che fabbricati simili, aventi praticamente lo stesso fabbisogno energetico per il riscaldamento, avevano consumi di energia primaria diversi fra loro, anche del 20%, a causa delle differenti soluzioni impiantistiche». Per questa ragione ICMQ ha deciso di realizzare un nuovo tipo di certificazione che tiene conto, fra l'altro, anche di parametri quali la zona climatica e il cosiddetto fattore di forma (ossia il coefficiente che determina il rapporto fra la superficie, che delimita verso l'esterno lo spazio riscaldato, e il volume lordo riscaldato). La certificazione precisa poi la fase del ciclo di vita del fabbricato: i valori dei consumi riportati nel certificato sono ricavati dal calcolo quando le verifiche avvengono in fase di progettazione e/o di costruzione. Lo schema sistema edificio prevede la possibilità di certificare, oltre ai livelli prestazionali energetici, l'esistenza di situazioni di garanzia aggiuntiva, ossia di certificazioni relative al benessere termico, ai materiali impiegati e ai piani di manutenzione. Codice appalti, correzioni rinviate Le modifiche sostanziali al Codice degli appalti non arriveranno con il primo decreto correttivo e sono rinviate a un futuro non immediato. Dell'impossibilità di intervenire subito, magari sugli istituti sospesi ancora per soli due mesi, hanno preso atto le commissioni parlamentari Lavori pubblici di Camera e Senato che, per rimanere nel termine, hanno dovuto esprimere dei mini pareri sul primo decreto correttivo senza affrontare le questioni di fondo. Chi si aspettava quindi di sapere l'orientamento della nuova maggioranza su scelte importanti quali la trattativa privata, l'avvalimento, il dialogo competitivo e gli altri istituti europei resta deluso. Se si vorrà evitare che le norme del Codice appalti bloccate da Di Pietro entrino in vigore senza modifiche sarà necessaria un'altra proroga secca: il Governo infatti in questi primi cinque mesi di rinvio non è riuscito a elaborare un testo. I pareri parlamentari Le commissioni parlamentari hanno quindi deciso di votare due pareri al primo decreto correttivo che si limitano a suggerire al Governo piccoli interventi. La commissione Ambiente della Camera pone diverse condizioni, mentre il Senato si è limitato a formulare osservazioni (non vincolanti per il Governo). Alla Camera è stato affrontato ad esempio il problema dell'adeguamento del Codice alla nuova composizione dell'autorità con la richiesta di una norma transitoria per la durata in carica dell'attuale Consiglio, allargato a sette membri. Il Senato ha puntato molto su un tema caro alla Federazione degli editori di giornale (la Fieg), ovvero la salvaguardia della pubblicità sulla carta stampata. Ed ecco quindi che si propone di eliminare il futuro passaggio di tutta la pubblicità sotto soglia alla sola pubblicazione su Internet. E si chiede anche di rafforzare gli obblighi (e dunque i costi) di pubblicazione per le gare di lavori tra 500mila euro e la soglia dei 5,9 milioni: non più solo l obbligo di uscire su un quotidiano locale, ma anche la diffusione su quello nazionale. Soddisfatto, ovviamente il presidente della Fieg Loris Biancheri, che ha auspicato che il Governo recepisca le osservazioni del Senato: «I siti informatici sono forse in grado di assicurare la concorrenza tra le imprese - ha detto - ma se si vuole garantire trasparenza nella gestione dei contratti pubblici si devono utilizzare i giornali». La Camera comunque (relatore Tino lannuzzi dell'ulivo) condiziona il parere positivo all'avvio di una riflessione più organica sulle modifiche. «A gennaio partirà un ciclo di audizioni con le categorie - spiega Iannuzzi - per mettere a punto un atto di indirizzo sulle principali questioni che ci ha richiesto lo stesso Di Pietro». 5. INARCASSA AGENZIA DEL TERRITORIO Presentazione atti di Aggiornamento Pregeo. Al fine di poter correttamente operare in merito alla presentazione degli atti di aggiornarmento PREGEO si comunica che sarà possibile accedere al sistema eliminacode che distribuisce i tickets dalle ore alle ore Tenuto conto che non vi è limite alla emissione dei ticket non si potrà assicurare ol servizio per tutti i prenotati poiché la cassa deve chiudere entro le ore 12,30. Si ritiene però opportuno precisare che è possibile prenotare gli appuntamenti on-line sul sito territorio.it e che possibile consegnare gli elaborati PREGEO presso gli sportelli decentrati attrezzati per questo servizio. Estensione ai familiari delle Polizze Sanitarie per l'anno Il termine di scadenza per l'estensione ai familiari delle Polizze sanitarie Unipol/Unisalute è stato fissato al 31/01/07, con copertura assicurativa senza soluzione di continuità. Per gli iscritti e i pensionati la copertura assicurativa è a carico di Inarcassa e comprende le garanzie base Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi. Ciascun associato può, come per il passato, estendere le prestazioni assicurative ai componenti del nucleo familiare, per i quali con l ultimo rinnovo della polizza è stato eliminato il limite di 80 anni di età. L'estensione può essere stipulata per entrambe le garanzie o per una sola 11

16 di esse. I relativi premi a carico degli associati sono immutati: per la Grandi Interventi Chirurgici euro 42,00 annui; per la Gravi Eventi morbosi euro 70,00 annui. Tutti gli associati possono inoltre ampliare a proprie spese la copertura di base aderendo, sempre entro il 31/01/07 al Piano sanitario integrativo fino agli 80 anni di etá. I premi, previsti per classe di età e tipologia di garanzia, anch'essi immutati, sono i seguenti: Piano sanitario integrativo fino agli 80 anni di età Premi Garanzia Principale Premi Garanzia Facoltativa Età per le forme di ricovero con o senza visite specialistiche, accertamenti diagnostici, intervento chirurgico e l alta diagnostica trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche ,00 310, ,00 410, ,00 480,00 Anche il Piano sanitario integrativo può essere esteso al nucleo familiare (sempre entro il 31/01/07), a condizione che l'associato aderisca al piano integrativo e che il nucleo familiare sia incluso in almeno una delle due garanzie coperte dalla Polizza Base (Gravi Interventi e/o Gravi Eventi Morbosi). Tutti gli associati e pensionati Inarcassa riceveranno a breve, a cura della Unisalute, una nota informativa sui piani sanitari con la modulistica necessaria per effettuare l'estensione ai familiari. Per i professionisti interessati, sul sito sono riportati il testo integrale delle Polizze e un servizio di compilazione guidata on line della modulistica che consente di effettuare sia l'estensione del Piano Sanitario Base sia l'adesione al Piano sanitario integrativo. Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Unisalute: numero verde ; numero dedicato Il Consiglio dell Ordine augura Buone Feste QUADRIENNIO 2005/2009 presidente Pasquale Caprio vice presidente Mario Giudice cosigliere segretario Maria Gabriella Alfano consigliere tesoriere Maddalena Pezzotti consiglieri Luca Bruno Consuelo De Pascale Corradino D Elia Bruna Crescenzi Ciro Fasano Gennaro Guadagno Eugenio Guglielmotti Franco Luongo Tiziana Polisciano Enza Sambroia consigliere junior Luca Casaburi Orari commissioni Lunedì: Commissione Parcelle...ore 17,00 Commissione Lavoro...ore 16,30 Martedì: Commissione Cultura...ore 16,30 Commissione Qualità dell Architettura...ore 16,30 Commissione Urbanistica...ore 18,30 Giovedì: Commissione Sostenibilità dell Ambiente Costruito...ore 16,30 Commissione Formazione...ore 17,00 Orario di apertura al pubblico degli uffici lunedì 09,30-12, martedì 09,30-12,30 16,30-19,30 mercoledì 09,30-12, giovedì 09,30-12, venerdì 09,30-12, Grafica & Stampa: Grafiche Capozzoli via Irno (z.i.) Lotto 15/17 Pontecagnano F. (SA) tel fax info@grafichecapozzoli.it 12

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