C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 74 DEL 17/12/2014

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1 C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 74 DEL 17/12/2014 Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE L anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. Sono presenti all appello : MAZZETTI STEFANO Sindaco Presente BASSI LAURA Consigliere Presente BIGNAMI CLAUDIO Consigliere Presente DONATI RAFFAELA Consigliere Presente DUCCI GIANLUCA Consigliere Presente FELIZIANI FEDERICO Consigliere Presente LENZI MARILENA Consigliere Presente MACCHIAVELLI LUCIANO Consigliere Presente MARTINI SILVIA Consigliere Presente MECAGNI MANILA Consigliere Assente NUVOLI DAVIDE Consigliere Presente RASCHI ALESSANDRO Consigliere Presente CALZOLARI ENRICA Consigliere Presente FORTUZZI PIETRO Consigliere Presente SALAMONE EUGENIO Consigliere Presente BIAGIONI LORENZO Consigliere Presente FARES MASSIMILIANO Consigliere Assente Presenti N. 15 Assenti N. 2 Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri CARLA, TURRINI MIRCO CORTI RENZO, MASTRAPASQUA Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 Al punto n.73 è entrata la Consigliera Mecagni. Presenti n.16 IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: che con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 repertorio nr. 17/2013 dell Unione, i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno (dal 01/01/2014 Comune di Valsamoggia a seguito di fusione dei cinque comuni) Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi e Zola Predosa hanno costituito l Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all art. 32 TUEL, all art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012; che ai sensi dell art. 5 del vigente Statuto dell Unione, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell Unione promuovere l integrazione dell azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali; Visto l art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica. Rilevato che l art. 7 comma 3, della lr. 21/2012 e s.m.i, con riferimento alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all ambito territoriale ottimale prevede: - l obbligo di gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell informazione e di ulteriori tre funzioni da scegliersi tra l Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e sociosanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap; - che ai sensi dell art.1 comma 4 della L.R. n.23/2013 il termine per l avvio della gestione associata delle funzioni, originariamente stabilito nel 1 gennaio 2014, è stato differito al 31/3/2014; Dato atto che ai sensi dell art.30 della citata L.R. n.21/2012 e s.m.i. con provvedimento della Giunta Regionale il termine per l avvio della gestione associata delle funzioni è stato ulteriormente prorogato all 1/01/2015; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 7/04/2014 con la quale venivano individuate le funzioni amministrative da gestire in forma associata mediante l Unione dei Comuni ai sensi della L.R n. 21/2012 e si attivavano gruppi di lavoro tecnici per l analisi della Delibera n 74 del 17/12/2014

3 situazione organizzativa e lo studio di fattibilità di una gestione associata delle seguenti funzioni: Sistemi Informatici e Tecnologie dell'informazione Protezione Civile Personale Servizi sociali; Rilevato che a seguito di un attento lavoro di analisi e della stesura di un Piano di fattibilità tecnico - economico, si è pervenuti alla stesura di una proposta di convenzione per la gestione in forma associata della funzione in materia di "Amministrazione del Personale", nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale e dalla L.R. 1/2005; Visto lo schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di "Amministrazione del personale" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Dato atto che: - lo schema di convenzione è adottato in coerenza e in esecuzione degli atti normativi regionali, dello Statuto dell Unione e degli atti di indirizzo e programmazione assunti già dai Comuni dell ambito distrettuale e disciplina in maniera organica le modalità di conferimento e di esecuzione delle funzioni di protezione civile; - tale necessità viene condivisa da tutti gli Enti aderenti all Unione; Visto l art. 7 dello Statuto dell Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi da parte dei Comuni e prevede che detto conferimento avvenga con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati; Dato atto che ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti e depositati in atti, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizi interessati; Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili; Presenti n. 16 Con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Biagioni e Fortuzzi) espressi per alzata di mano D E L I B E R A - di approvare lo schema di convenzione per il conferimento all Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, della funzione in materia di "Amministrazione del Personale", nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di dare atto che le amministrazioni dei restanti Enti conferenti procederanno all adozione di analoga deliberazione, con approvazione finale da parte del Consiglio dell Unione; - di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, di intervenire nella stipulazione della convenzione; - di stabilire che in sede di approvazione dei bilanci di previsione dovranno essere recepiti gli effetti della convenzione in oggetto in merito agli aspetti economico - finanziari tra Comuni ed Unione discendenti dal conferimento dei servizi approvato con la presente deliberazione. Con successiva votazione palese dal seguente esito: Con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Biagioni e Fortuzzi) espressi per alzata di mano si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000 e smi. Delibera n 74 del 17/12/2014

4 Rep. CONVENZIONE TRA L UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE L anno Duemilaquattordici (2014), il giorno () del mese di (), nella Sede dell Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, TRA Il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna (BO) il , (C.F. Ente ), la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzata in forza del provvedimento sindacale Nomina e delega delle funzioni assessorili, protocollo generale n dell 11 giugno 2014; Il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco protempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna (BO) il , (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva; Il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Mazzetti, nato a Bologna (BO) il , (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in

5 proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva; Il Comune di Valsamoggia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele Ruscigno, nato a Bologna (BO) il , (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva; Il Comune di Zola Predosa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Stefano Fiorini, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il , (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. del, esecutiva; L Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso, nato a Casalecchio di Reno (BO) il , (C.F. Ente ), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante dell Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio n. del, esecutiva; PREMESSO CHE: L Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è istituita ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012, a seguito dell'allargamento

6 istituzionale dell Unione Samoggia, costituita a far data dal in forza di deliberazione di Consiglio dell Unione n. 1 del , ai sensi della L.R. n. 10/2008 e successivo decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 45 del , a sua volta subentrata alla soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia; L Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è ambito ottimale ai sensi della L.R. n. 21/2012; L art. 7, co.3, della L.R. n. 21/2012 prevede l esercizio associato tra tutti i Comuni dell ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall art. 7, come modificato dalla L.R. n. 9/2013, che comprendono quella relativa alla amministrazione del personale; Lo Statuto dell Unione, all art. 7, prevede che il conferimento delle funzioni all Unione si determina con l approvazione di conformi deliberazioni dei singoli Consigli comunali, che approvino la convenzione associativa; I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di amministrazione del personale all Unione dei Comuni, che provvederà ad esercitarle in forma associata, per conto degli stessi Comuni, mediante l Ufficio Personale Associato; tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

7 ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Oggetto della presente convenzione è l integrale conferimento all Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, da parte dei Comuni aderenti, delle funzioni comunali in materia di amministrazione del personale. 2. L Unione dei Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l Ufficio Personale Associato costituito con la presente convenzione. ARTICOLO 2 CONFERIMENTO DI FUNZIONI 1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di personale, con le modalità e nei limiti disciplinati dal presente atto. 2. L Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto. ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. L espletamento delle funzioni in materia di personale, come individuate dal presente atto, è gestito mediante l Ufficio Personale Associato, costituito ai sensi della presente convenzione. 2. L Ufficio Personale Associato assicura l esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, del trattamento economico degli Amministratori e Consiglieri, nonché del trattamento economico dei collaboratori coordinati e continuativi, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo: Retribuzione del personale e adempimenti connessi; Previdenza e contributi;

8 Gestione giuridica e amministrazione del personale; Gestione procedure selettive; Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro subordinato; Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro; Mobilità e sviluppo professionale; Procedimenti disciplinari e supporto per contenzioso del lavoro; Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere; Servizio civile volontario (adempimenti amministrativi). 3. In relazione alle funzioni conferite, l Unione dei Comuni è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/ All Ufficio Personale Associato è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell applicazione delle norme in materia di personale nell ordinamento dei Comuni e dell Unione. 5. All Ufficio Personale Associato compete l istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell atto finale. 6. Nell ambito del rapporto funzionale tra l Unione ed i Comuni, il Responsabile dell Ufficio Personale Associato assume gli atti ed i pareri in materia di personale, sia nell organizzazione dei Comuni che dell Unione per quanto di competenza. 7. Resta in capo ai Comuni aderenti all Unione l approvazione del Regolamento di organizzazione, della dotazione organica e della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale. Resta in

9 ogni caso l obbligo dell Ufficio Personale Associato, in merito alle competenze di cui al precedente capoverso, di predisporre l istruttoria necessaria per addivenire all approvazione dell atto. 8. I Comuni si impegnano a: - rispettare le norme interne di organizzazione dell Ufficio Personale Associato, predisposte ed adottate dall Unione nel rispetto della presente convenzione e previo parere favorevole della Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati) di cui al successivo articolo 8; - collaborare con l Ufficio Personale Associato per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività; - ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dell Ufficio Personale Associato. ARTICOLO 4 O.I.V./ NUCLEO DI VALUTAZIONE E UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 1. Sono costituiti in forma associata l Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione e l Ufficio unico per i procedimenti disciplinari. 2. Il relativo funzionamento verrà disciplinato con appositi atti approvati con delibera di Giunta dell Unione. ARTICOLO 5 CONTRATTAZIONE DECENTRATA 1. I Comuni e l Unione concordano di costituire un tavolo di contrattazione sindacale unitario, composto indicativamente da un rappresentante per ciascun Ente, al quale spetterà la trattazione delle materie di interesse per tutte le Amministrazioni, per la definizione di protocolli generali. Resteranno

10 operative le singole delegazioni trattanti di Ente, che manterranno la competenza a sottoscrivere i contratti decentrati integrativi, anche sulla base degli accordi quadro definiti a livello di Unione, e a trattare tutte le materie con rilevanza esclusivamente locale. Le delegazioni trattanti comunali saranno integrate, nella loro composizione, da un rappresentante dell Ufficio Personale Associato, che garantirà il necessario supporto tecnico, oltreché la convocazione e verbalizzazione degli incontri. 2. L applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non espressamente rimessi alla contrattazione decentrata, viene determinata in modo unitario dall Ufficio Personale Associato nei confronti del personale dell Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza. ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1. L Ufficio Personale Associato ha il compito di curare, sulla base delle indicazioni fornite da ciascuna Amministrazione, l istruttoria degli atti e le proposte di deliberazione del fabbisogno del personale. Parimenti l Ufficio Personale Associato definisce, in raccordo con i singoli Enti, i tetti di spesa del personale previsti dalla normativa. E prevista una fase di condivisione e confronto sulla situazione dei singoli Enti all interno della Giunta dell Unione, che consenta di elaborare un quadro di insieme sulla complessiva entità di personale e relativa spesa, prima che le singole Giunte approvino, ciascuna, gli atti di propria competenza. 2. All Ufficio Personale Associato è assegnata la funzione di raccordo tra i Comuni per la creazione dei piani formativi del personale. Le modalità

11 operative e i relativi costi saranno disciplinati in via amministrativa tra gli Enti. ARTICOLO 7 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO RSPP E MEDICO COMPETENTE 1. Sono gestite in forma associata le seguenti funzioni in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008: - Informazione e formazione del personale; - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); - Medico competente. 2. L Unione dei Comuni provvede alla gestione associata di detti servizi anche a mezzo di appalto a società / soggetti esterni qualificati. ARTICOLO 8 COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DELL UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 1. Il coordinamento tecnico delle attività tra l Unione ed i Comuni è garantito dalla Conferenza di direzione (Segretari/Direttori dei Comuni associati). 2. In ordine alla presente convenzione, la Conferenza di direzione sovrintende a: Redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione; Monitoraggio dell attività dell Ufficio Personale Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, avanzate nell ambito della Conferenza, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l attività; Supporto all Ufficio Personale Associato mediante la consegna di dati,

12 materiali, informazioni, necessari all espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti; Verifica proposte e pareri degli Organi dell Unione in merito a questioni attinenti l organizzazione dell Ufficio Personale Associato. ARTICOLO 9 MODALITA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE 1. L Unione dei Comuni esercita le funzioni conferite ai sensi della presente convenzione mediante l organizzazione e la gestione, anche economica, dell Ufficio Personale Associato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione. 2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio delle funzioni conferite all Unione, secondo quanto disposto nel preventivo di spesa annuale di cui al successivo articolo L Unione nell assunzione degli atti, nell espletamento dei servizi e nell esecuzione delle opere, deve fare espressa menzione al conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. 4. L'Unione attua la presente convenzione dal con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa,i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell'unione. ARTICOLO 10 SEDE 1. La sede è definita dalla Giunta dell Unione, anche in relazione alla migliore erogazione delle attività dell Ufficio Personale Associato.

13 ARTICOLO 11 PERSONALE 1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 12, l Unione dei Comuni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi dell Ufficio Personale Associato, definendo anche l entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento delle attività. 2.In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all utilizzo di personale già inserito nell organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l Unione dei Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di riferimento. 3.Saranno garantite le informazioni di legge alle organizzazioni sindacali. 4. L Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l espletamento del servizio, previo accordo con tutte le Amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento dell Ufficio Personale Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni. ARTICOLO 12 ONERI FINANZIARI 1. Le spese relative all esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. 2. La gestione finanziaria dell Ufficio Personale Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa. 3. In particolare l Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:

14 l ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi dell Ufficio Personale Associato nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto. 4. Il preventivo di spesa annuale dei costi dell Ufficio Personale Associato viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi. 5. Ogni qual volta gli Organi dell Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa dell Ufficio Personale Associato aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo all Ufficio

15 Personale Associato. 6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi dell Ufficio Personale Associato dell anno successivo mediante apposita variazione. 7. Nelle more dell approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell anno precedente. 8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l ultima rata entro il 30 novembre. 9. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i seguenti parametri: - il 90% proporzionalmente alla spesa storica consolidata dei singoli Servizi Personale anno 2013; - il 10% sulla base del numero di dipendenti e amministratori gestiti a favore di ciascun Comune al 31 dicembre dell anno precedente. 10. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune. 11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell Unione. 12. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale. 13. Gli Organi dell Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l abbattimento di parte dei costi

16 complessivi dell Ufficio Personale Associato, e quindi delle rispettive quote dei Comuni. ARTICOLO 13 DURATA E RECESSO 1. La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge. 2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima di anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha effetto a partire dal secondo anno dall adozione della deliberazione di recesso. 3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione. 4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'unione. Il Comune che delibera il recesso rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di

17 diritto in cui si trovano. La Giunta dell Unione determina gli aspetti successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati. 6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione. 8. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi. Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO IL SINDACO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI IL SINDACO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA IL PRESIDENTE DELL UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

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19 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to MAZZETTI STEFANO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. POLI CLAUDIO La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune dal 23 DICEMBRE 2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art.32 Legge n.69/2009. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. POLI CLAUDIO La presente è copia conforme all originale conservato presso la Segreteria Comunale. Sasso Marconi, L Addetto Delibera n 74 del 17/12/2014

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