ACCORDO PER IL CONFERIMENTO ALL UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA GONZAGA DI FUNZIONI E SERVIZI

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1 ACCORDO PER IL CONFERIMENTO ALL UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA GONZAGA DI FUNZIONI E SERVIZI L'anno il giorno. del mese di. in Bozzolo nella Sede dell Unione dei Comuni Terra dei Gonzaga; SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA ELETTRONICA TRA - MASSIMILIANO GALLI, nato a il C.F. il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO (codice fiscale: ), con sede in., in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n... del., dichiarata immediatamente eseguibile; - CINZIA NOLLI, nata a il C.F. la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BOZZOLO (codice fiscale: ), con sede in, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile; PREMESSO: -CHE con atto costitutivo sottoscritto in data 27 dicembre 2016 n rep. registrato al n. 155/1 il 28 dicembre 2016 si è formalmente costituito l ente locale denominato UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRA DEI GONZAGA tra i Comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano, per la gestione associata di funzioni e servizi di seguito elencati: a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

2 g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h. edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i. polizia municipale e polizia amministrativa locale; j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; k. i servizi in materia statistica DATO ATTO che : - ai sensi dell art. 7, comma 2 dello Statuto il trasferimento delle competenze si perfezionarà con l'approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, di conformi deliberazioni, nelle quali saranno disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti nonché con l'adozione di una deliberazione del Consiglio dell'unione di recepimento delle competenze ad essa attribuite. - sono regolarmente insediati gli organi dell Unione, così come previsto dallo Statuto; - ai sensi dell art. 24, comma 4, l esercizio delle funzioni comporta l unificazione dei servizi e delle relative strutture amministrative; - l art. 27 dello Statuto dell Unione regolamenta gli aspetti contabili e finanziari per quanto attiene la gestione associata delle funzioni trasferite; - l art. 35, comma 3 dello Statuto prevede che entro il 30 aprile 2017, il personale di ciascun Comune appartenente alla funzione trasferita all Unione, sarà alle dipendenze della stessa Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il presente accordo ART. 1 OGGETTO DELL ACCORDO 1. Il presente accordo individua e disciplina il conferimento all Unione Terra dei Gonzaga, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni di Bozzolo e di Rivarolo Mantovano, le seguenti funzioni fondamentali come individuate dall articolo 14 comma 27 del D.L. 78/2010 : a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; b) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

3 La funzione comprende: Comune di Rivarolo Mantovano allegato alla Delibera CC n. 43 del Sistema di protezione civile; - Interventi a seguito di calamità naturale; c) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi La funzione comprende: - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente; - Rifiuti; d) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale (art. 14 comma 27 lettera i). In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni, con istituzione del servizio di polizia municipale dell Unione, ai sensi della lr 23/2004 così come integrata e modificata dalla l.r 8/2013. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall articolo 5 della Legge 65/1986. e) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; la funzione comprende: - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile f) servizi in materia statistica. 2. La titolarità dell indirizzo politico amministrativo e della potestà regolamentare, fatte salve le competenze che per legge restano in capo al Sindaco o al Comune, spetta agli organi competenti dell Unione. ART. 2 MODALITA DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI 1.L esercizio delle funzioni da parte dell Unione, di cui all art. 1 del presente accordo, avviene con la decorrenza che sarà indicata nella deliberazione del Consiglio dell Unione. 2. Da tale data l Unione esercita le competenze inerenti alle funzioni fino ad allora in capo ai Comuni conferenti, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con i soggetti terzi inerenti quanto oggetto di conferimento. 3. In relazione alle funzioni conferite, gli Organi dell Unione adottano tutti gli atti di carattere gestionale e organizzativo nonché quelli di natura politica nel rispetto di quanto indicato nell art. 1, commi 1 e 2 del presente accordo; 4. L Unione esercita:

4 - le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni, attraverso il trasferimento del personale da parte dei Comuni conferenti secondo quanto previsto al successivo art. 5 dotandosi di una struttura organizzativa propria. - le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, di altri Enti e di quelle attribuite dai Comuni conferimenti secondo quanto previsto dall art. 27 dello Statuto dell Unione; - le funzioni e i servizi conferiti utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto indicato e disposto dai successivi art. 5. ART. 3 - REGOLAMENTI L Unione adotta i necessari regolamenti tenuto conto dell evolversi del processo riorganizzativo a seguito di conferimento delle funzioni. Vengono adottati dai singoli Comuni i regolamenti sulle materie che rimangono in capo al Comune. Per tali fattispecie, i regolamenti dei singoli Comuni dovranno tendere il più possibile ad essere omogenei ed uniformi con la necessità di intervenire anche sui regolamenti già in essere. Nelle more dell approvazione dei regolamenti di cui al primo capoverso, la Giunta dell Unione, per garantire l operatività delle funzioni conferite dovrà attenersi a quanto disciplinato dall art. 34 dello Statuto. ART. 5 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE I Comuni conferenti trasferiscono il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato in servizio cui compete lo svolgimento delle funzioni, servizi ed attività conferite di cui all art. 1,comma 1 del presente accordo in conformità all art. 24 dello Statuto. L Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti individuali di lavoro flessibile, occasionale ovvero nei rapporti individuali per attività di lavoro socialmente utile, che questi hanno stipulato con persone per l esercizio di attività inerenti a quanto conferito. I competenti organi dei Comuni e dell Unione, per rendere disponibile all Unione il personale trasferito dalla data di cui all art. 2,comma 1, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti del presente accordo. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alla materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente, per un parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto di trasferimento all Unione, le Giunte dei Comuni e dell Unione provvedono ad assumere atti che definiscono le modalità in cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l Unione, oppure al contrario, le modalità con il cui il personale trasferito all Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa al favore del Comune di origine.

5 ART. 6 SEDI Le sedi operative dell Unione sono la sede dell Unione e le sedi di servizio dei Comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano. La Giunta dell Unione, in accordo con le Giunte dei singoli Comuni, localizza la sede di ogni singolo servizio od ufficio. ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNALI E L UNIONE. Dalla data di trasferimento delle funzioni all Unione diventa titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all Unione ed oggetto del presente accordo. L Unione diventa altresì titolare di tutti i costi di funzionamento dell organizzazione centrale e delle unità operative territoriali nelle quali vengono erogati i servizi dell Unione, per effetto del trasferimento dai Comuni all Unione di funzioni e servizi, sulla base del presente accordo. Per il riparto delle entrate delle spese e dei trasferimenti si applica l art. 27 dello Statuto. ART. 8 BENI MOBILI E IMMOBILI L Unione all atto di conferimento esercita le funzioni e i servizi oggetto del presente accordo utilizzando: a) beni immobili o la porzione di essi, presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l esercizio di quanto conferito; b) beni immobili ( attrezzature, arredi, strumentazione, apparecchiature, automezzi) ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all esercizio di quanto conferito. La consegna all Unione dei beni immobili o parte di essi avviene sulla base di contratti di comodato, soggetti a registrazione solo in caso d uso, sottoscritti dalle parti interessate e nei quali verrà evidenziata altresì la loro gratuità; Il conferimento all Unione di beni mobili fungibili e di ogni altro mezzo necessario all esercizio del servizio avviene mediante mutuo gratuito, sulla base di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d uso, sottoscritto dalle parti interessate. Il mutuo cesserà col cessare dell Unione ed ai Comuni conferenti torneranno beni fungibili corrispondenti per qualità e quantità a quelli all epoca conferiti. Salvo diversa decisione della Giunta dell Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni consegnati all Unione per l esercizio di quanto conferito, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni, servizi ed attività oggetto del presenta accordo.

6 L Unione provvederà a condurre i beni immobili in comodato d uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione, funzionamento e manutenzione ordinaria rimanendo in carico al Comune le spese di manutenzione straordinaria. L Unione provvederà a condurre i beni mobili oggetto del contratto di mutuo con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione e manutenzione nonché alla loro ordinaria sostituzione. L Unione, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui all art. 27 dello Statuto, dovrà garantire un adeguata copertura assicurativa sia dei beni mobili che immobili oggetto del presente atto., ART. 9 DURATA E RECESS0 L entrata in vigore del presente accordo decorre dal termine indicato all art. 3, comma 1 ed ha la medesima durata dell Unione e cioè a tempo indeterminato. In caso di recesso o scioglimento si applica la disciplina di cui all art. 5 dello Statuto I singoli Comuni pur non recedendo dall Unione, possono recedere dal conferimento di funzioni e servizi oggetto del presente accordo. Il recesso non deve recare e alcun nocumento all Unione. Per il recesso si applica la disciplina di cui all art. 5, comma 5 dello Statuto. ART CONTROVERSIE 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all organo giurisdizionale competente. ART RAPPORTI FRA I COMUNI E L UNIONE Le relazioni e i rapporti, compresi quelli finanziari, fra l unione e i Comuni avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal presente accordo. conferenti ART. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1. Il presente accordo deve essere attuato secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 2. L Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell esercizio delle funzioni oggetto del presente accordo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza. ART. 13 RINVIO

7 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell Unione, al codice civile e alla normativa vigente. ART. 14 REGISTRAZIONE 1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell art.1 della tabella allegato al DPR 131/86. ART SPESE CONTRATTUALI L atto è esente da bollo ai sensi dell art. 16 tabella all. B. D.P.R. n. 642/72. Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione. ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI In sede di prima applicazione e fino all approvazione da parte dell Unione del primo bilancio di previsione, nel quale saranno previste tutte le entrate e le spese per l esercizio delle funzioni conferite, i singoli Comuni assumono gli atti di gestione necessari per l assolvimento delle spese inerenti dette funzioni e per l introito delle entrate correlate. ************

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