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1 Schema di convenzione per il conferimento all Unione dei Comuni Pentri della funzione: Polizia municipale e polizia amministrativa locale" di cui all'art. 19, lett. i) del D.L. 95/2012. **************** L anno 2015, il giorno. del mese di, presso la sede di Tra - Il Comune di Pesche, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.; - Il Comune di Carpinone, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.; E - L UNIONE COMUNI PENTRI, costituita con atto in data e rappresentata dal.. del.(p.i. e codice fiscale ); Presidente pro-tempore nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell Unione, Via Biondi, Pesche (IS) il quale agisce in nome e per conto dell'ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell Unione n. PREMESSO: - che con deliberazione di C.C. n 34 in data 02/11/1999 il Comune Carpinone aderiva alla costituenda "Unione dei Comuni Pentri", formata dai Comuni di Carpinone, Miranda, Pesche, Pettoranello di Molise e Sessano del Molise, approvando lo schema di Statuto e di atto costitutivo; - che, in data 07/12/1999 è stato sottoscritto l atto costitutivo e lo Statuto dell Unione dei Comuni Pentri, tra i Comuni di Miranda, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano del Molise e successivamente il Comune di Carpinone; - che con deliberazione di C.C. n 30 del 13/12/2009, è stata approvata la proroga dell adesione del Comune di Carpinone all Unione dei Comuni Pentri, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto dell Unione; - che con deliberazione di C.C. n 17 del 5/08/2014, è stato riapprovato, con modificazioni, lo Statuto dell Unione dei Comuni Pentri ; - che ai sensi dell art. 3 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell Unione promuovere l integrazione dell azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali; VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito 1

2 nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a abitanti, ovvero abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; VISTI: - l articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; - l articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo; - l art.1, comma 530 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha modificato la lett b) dell art. 14, comma 31-ter del DL 78/2010, convertito con modifiche con L. n. 122/2010, e ha individuato come termine per adempiere all obbligatorietà delle gestioni associate, il 31/12/2014, successivamente differito al 31 dicembre 2015, dall art. 4, comma 6bis, della legge 11/2015,; - l articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a abitanti la tempistica per l esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell eventualità di un ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall articolo 8 della legge n. 131/2003; ATTESO che con deliberazioni n. del n. del e n. del i Consigli Comunali di Carpinone e Pesche, rispettivamente, stabilivano di gestire in forma associata attraverso l Unione dei Comuni Pentri la funzione Polizia Municipale e polizia amministrativa locale" di cui all'art. 19, lett. i) del D.L. 95/2012. di cui alla lettera c) del D.L. n. 95 del , convertito in Legge n. 135 del ed approvavano il relativo schema di convenzione; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto 1. La presente convenzione disciplina il conferimento all Unione dei Comuni Comuni Pentri, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata della seguente funzione: Polizia Municipale e polizia amministrativa locale ", di cui all'art. 19, lett. i) del D.L. 95/2012 (dl. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. d). 2. La suddetta funzione, di seguito denominata Servizio Unico di Polizia Locale, rappresenta i servizi di polizia municipale già in capo ai comuni aderenti, strumento operativo di gestione della succitata funzione trasferita. 2

3 Art. 2 - Finalità La gestione unitaria è finalizzata a garantire: politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa; la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo di Polizia Locale, per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti; l uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio; il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. Art. 3 Decorrenza e durata La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell Unione dei Comuni Pentri. In caso di revoca della funzione all Unione verrà applicata la procedura prevista dallo Statuto dell Unione. Art. 4 Ambito territoriale L ambito territoriale per la gestione associata della funzione individuato nel territorio dei Comuni aderenti all Unione. oggetto della presente convenzione è Il personale può operare nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti gli Enti, mantenendo, a tal fine, le qualifiche attribuitegli dalla leggi, regolamenti o provvedimenti dell Autorità. Art. 5 Organizzazione del servizio Il servizio è organizzato mediante la costituzione di una sede centrale, che è individuata presso l Unione dei Comuni Pentri via A. Biondi, Pesche e di presidi di polizia municipale, localizzati presso gli uffici comunali. Art. 6 - Dotazione organica Il Servizio Unico di Polizia Locale sarà costituito dagli operatori già appartenenti al servizio di polizia dei comuni facenti parte dell Unione, comandato o distaccato o trasferito all Unione dei Comuni Pentri, nonché da personale eventualmente assunto direttamente dall Unione o da altro personale di comuni che intendono aderire al servizio. 3

4 La dotazione organica del personale è definita nel regolamento degli Uffici e dei servizi dell Unione, ovvero in apposito atto adottato dalla Giunta dell Unione, tenendo conto delle indicazioni di legge, nonché, prioritariamente, delle risorse disponibili. Il Responsabile del Servizio Unico di Polizia Locale viene nominato con proprio atto dal Presidente dell Unione dei Comuni Pentri. Tutte le competenze fisse ed accessorie spettanti al personale, comprese quelle derivanti dall applicazione dei contratti collettivi nazionali decentrati, nonché ogni altra spesa direttamente o indirettamente connessa al personale stesso, sono sostenute dall Unione e poste a carico dei Comuni aderenti, secondo i criteri previsti dal successivo art.10 Art. 7 - Funzioni trasferite L esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia municipale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza ed in particolare: a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze di polizia di cui all articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto legislativo , n. 285 (Nuovo codice della strada); b) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari; c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia; d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva delle attività di polizia giudiziaria; e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro; f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli Enti associati; g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile; h) controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali con le modalità dell art. 36 del D.P.R. 29/9/1973, n L adesione alla convenzione implica il subentro dell Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite e, pertanto, gli enti aderenti perdono ogni titolarità gestionale in materia. Art. 8 Sistema direzionale Il sistema direzionale dell attività del Servizio Unico è così articolato: 4

5 il Presidente dell Unione è l Autorità di Polizia Municipale del territorio dell Unione, anche ai sensi dell art.1 L n. 56, nel rispetto delle specifiche prerogative dei Sindaci, fissate dalla legge; la Giunta dell Unione definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l attuazione. Il Responsabile del Servizio Unico di Polizia Locale coordina l impiego tecnico operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all art. 9 della Legge 65/1986 e dell art. 3 della Legge Regionale Molise n 12/1990 e ss.mm.ii. Ha altresì il compito di: - recepire le direttive generali dal presidente e della Giunta dell Unione ; - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio; - relazionare al Presidente e alla Giunta periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull efficacia del servizio unificato; - assegnare il personale e le risorse strumentali; - valutare il personale assegnato alle proprie dipendenze. II Responsabile del Servizio Unico di Polizia Locale è responsabile della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Giunta dell Unione. L Unione si impegna ad adottare forma di consultazione permanente con i Comuni. Art. 9 Beni strumentali I beni mobili, i mezzi, gli arredi, le attrezzature e apparecchiature tecniche ed informatiche appartenenti ai comuni aderenti destinati all esercizio della funzione sono assegnati in comodato d uso gratuito all Unione dei Comuni Pentri, sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d uso all Unione è a carico dell Unione stessa. I beni trasferiti all Unione entrano a far parte dell inventario dell Unione stessa. I beni assegnati in comodato o acquistati con i fondi dei singoli Comuni aderenti, in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti o di scioglimento dell Unione sono automaticamente riconsegnati all Ente proprietario. 5

6 Art. 10 Ripartizione delle spese Tutti i costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione e necessario al funzionamento del Servizio di P.L., vengono sostenuti dall Unione con fondi propri e/o con fondi trasferiti dai Comuni ripartiti in parti uguali fra i singoli Enti partecipanti, fatte salve diverse modalità stabilite con atto della Giunta dell Unione (es. numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, estensione territoriale, complessità operativa etc.) Le spese di mantenimento e di funzionamento delle sedi di Presidio localizzate presso i Comuni aderenti sono a carico dell Unione, pertanto i singoli Comuni determineranno le quote da trasferire da parte dell Unione in conto rimborso delle spese gestionali di diretta correlazione a tali sedi. Le spese per l utilizzo del personale del Servizio, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, sia di interesse municipale che statale sono sostenute dai singoli Enti ovvero rimborsate all Unione in proporzione alle ore effettivamente autorizzate e svolte a favore degli stessi. Nel caso di consultazione statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti. In ogni caso si applicano le istruzioni emanate in materia dal Ministero dell Interno. Art. 11 Proventi Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti nonchè i rimborsi delle spese sostenute già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall Unione per i servizi alla stessa trasferiti e ripartiti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente, secondo il luogo di accertamento dell infrazione. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall Unione ed utilizzati per servizi di istituto. Art. 12 Recesso e scioglimento Il recesso di un Comune è deliberato e comunicato agli altri Enti con le modalità stabilite dallo Statuto dell Unione ed avrà effetto dal 1 gennaio dell anno successivo. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall Unione, mentre i beni conferiti e risultanti dall inventario di cui al precedente art. 9, verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In caso di recesso o scioglimento 6

7 dell Unione o revoca all Unione del servizio in oggetto, al personale dipendente dell Unione si applica quanto previsto nello Statuto dell Unione. Art. 13 Controversie La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni nei confronti dell Unione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono deferite al Forso di Isernia. Art Rinvio Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente. Sino all approvazione dei vari regolamenti di polizia da parte dell Unione, troveranno applicazione i regolamenti in vigore presso il Comune interessato aderente al servizio associato di polizia locale. Art. 15 Registrazione Il presente atto composto sarà soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, 2 comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto. - Comune di Carpinone Sindaco Pasquale Sarao Firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n Comune di Pesche Sindaco Ido De Vincenzi Firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n Unione dei Comuni Pentri Presidente Pasquale Sarao Firmato digitalmente ai sensi dell art. 15 c. 2-bis della Legge 07/08/90 n

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