UNIONE DEI COMUNI Città della Riviera del Brenta PROVINCIA DI VENEZIA. Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del

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1 UNIONE DEI COMUNI Città della Riviera del Brenta PROVINCIA DI VENEZIA Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del Visto il Segretario OGGETTO: Modifica della convenzione per la gestione del Servizio Notifiche da parte dell'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" per conto dei Comuni di Dolo, Fiesso d'artico e Fossò e dell'unione stessa. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Premesso che con delibera di Consiglio di Amministrazione n 1 del 16/9/2002 si è dato concreta attivazione dell'esercizio delle funzioni associate attribuite all'unione; - Atteso che con delibera dell'assemblea dell'unione n 16 del 14/11/2003 si è assunto l'esercizio della funzione amministrativa e la gestione del Servizio Notifiche, a dar data dal 1/12/2003, relativamente ai Comuni di Dolo e Fiesso d Artico; - dato atto che con atto registro a.p. n 10 in data 18/12/2003 è stata sottoscritta la Convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" della funzione e della gestione del Servizio Notifiche, tra i Comuni di Dolo e Fiesso d'artico; - riscontrato che con atto rep. n 3 in data 29/12/2005 del Segretario Comunale dell'unione (registrato all'agenzia delle Entrate VE 2 in data 12/1/2006 al n 187 serie 1) il Comune di Fossò ha aderito all'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta"; - visto che con atto registro a.p. n 63 in data 27/12/2007 è stata sottoscritta la Convenzione per il trasferimento all'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" della funzione e della gestione Notifiche, tra il Comune di Fossò e l'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta"; - dato atto che con effetto 1 aprile 2011 è in quiescenza, per raggiungimento dell'età pensionabile, il collaboratore G.C., già dipendente di ruolo dell'ente ed incaricato quale istruttore cat. C al Servizio Notifiche; - considerato che la normativa in materia di personale della pubblica amministrazione, non consente la sostituzione per turn-over del sopraindicato dipendente, per cui il servizio Notifiche perde il 50% della forza lavoro ed ovviamente non è più in grado di garantire ai Comuni di Dolo, Fiesso d'artico e Fossò, i carichi di lavoro di quanto contrattualmente stabilito con le relative convenzioni sottoscritte con l'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta"; - visto a tal riguardo che ai fini organizzativi si è tenuta il 5 aprile u.s., una Conferenza di Servizi tra gli Enti interessati, circa l organizzazione del Servizio, conseguente al pensionamento del collaboratore G.C., ed al fine di addivenire ad una soluzione compatibile con i carichi di lavoro in rapporto al personale a disposizione; - vista l ulteriore comunicazione prot del 7 aprile 2011, con la quale si sono trasmesse alle singole amministrazioni comunali di Dolo, Fiesso d Artico e Fossò gli esiti della predetta Conferenza di Servizi, che così di seguito vengono riassunti: a) riduzione degli atti da sottoporre a notifica, mediante la rivalutazione delle notifiche da eseguire tramite messo notificatore, con corrispondente incremento per l utilizzo del servizio postale o del ricorso a notifiche tramite PEC; b) necessità di garantire la continuità del servizio in caso di assenza o impedimento dell unico addetto, e quindi con l individuazione da parte di ciascun Comune aderente all Unione, di una figura che vada a sostituire, temporaneamente in quota parte per il proprio territorio, il messo notificatore dell Unione nei periodi di ferie ed in caso di eventuale malattia; c) riorganizzazione delle modalità di gestione del servizio, con l eliminazione degli orari di ricevimento e apertura al pubblico, la messa a disposizione di un numero di telefonia cellulare, ed il passaggio delle attività di recapito e trasferimento della corrispondenza da e per i Comuni di Fiesso d Artico e Fossò, dal Servizio Notificazioni al Comando Polizia Locale; - dato atto altresì che, con l introduzione dell obbligo della pubblicazione on-line degli atti e provvedimenti amministrativi all Albo Pretorio Informatico, a seguito dell entrata in vigore dell art. 32 della Legge 69/2009, nell ambito di ciascuna amministrazione comunale e dell Unione stessa, ciascun Settore provvede direttamente o sta per provvedere, alla pubblicazione degli atti di propria competenza;

2 pagina 2 Visto il Segretario Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopraesposte e del mutato assetto organizzativo, nonché delle novità normative introdotte di recente in materia di pubblicità legale, procedere all aggiornamento delle predette convenzioni, anche al fine di omogeneizzare i testi delle diverse convenzioni, a suo tempo sottoscritte dalle diverse amministrazioni aderenti, in particolare sostituendo i seguenti articoli delle convenzioni già sottoscritte con i Comuni di Dolo, Fiesso d Artico e Fossò: artt. 3, 5, 8, 9, 10 ed allegato a), che vengono ad avere la formulazione sottoriportata: Art. 3 Finalità 1. La gestione unitaria è finalizzata a garantire: a) l organizzazione del servizio attraverso criteri di economicità, efficienza ed efficacia e rispondendo al pubblico interesse dell azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità; b) l organizzazione unificata del servizio deve essere improntata ai seguenti principi: massima attenzione all esigenza dell utenza, preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile; rapida risoluzione dei contrasti e difficoltà interpretative; divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; c) l uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell Unione e standardizzazione della modulistica e procedure; d) l uniformità nell applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l ottimizzazione dei tempi di espletamento delle pratiche; e) la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione; 2. Viene pertanto costituito il servizio unico di MESSI COMUNALI ; 3. La sede del servizio viene stabilita con la sede legale dell Unione presso il Municipio di Dolo, e con possibilità di apertura di singoli uffici per il ricevimento del pubblico presso i Comuni di Fiesso d'artico e Fossò, in locali messi a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito. Art. 5 Decorrenza e durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta. Art. 8 Dotazione organica 1. Al Servizio notifiche dell Unione viene assegnato personale assunto dall Unione stessa e potranno essere assegnati temporaneamente dipendenti di altri uffici delle Amministrazioni firmatarie della convenzione. 2. Le funzioni di Responsabile del Servizio saranno conferite con provvedimento del Presidente dell Unione. 3. Al Responsabile compete, l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio notifiche, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano il Servizio verso l esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compreso autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva per il conseguimento dei risultati, nell ambito dei programmi definiti dagli organi di governo; inoltre coordina l impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio; svolge altresì funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio. 4. Il Responsabile del Servizio ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti nelle strutture dell Unione e dei Comuni che la formano, utili per l esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali, dell Unione o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del servizio. 5. Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall Unione.

3 pagina 3 Visto il Segretario Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del Art. 9 Beni strumentali 1. Ogni dipendente e collaboratore dell'unione si avvale della strumentazione attualmente in proprietà dell'ente o in uso dagli enti di provenienza. Art. 10 Ripartizione delle spese 1. I costi globali per stipendi, contributi ed ogni altro emolumenti dovuto al personale, nonché per corsi di formazione ed aggiornamento, sono sostenuti dall Unione con fondi trasferiti dai Comuni sulla base del criterio del numero degli abitanti, così come le spese per acquisto, aggiornamento e manutenzioni della strumentazione in uso al servizio notifiche. Allegato sub. lett. A) Competenze amministrative relative alle funzione e gestione del Servizio notificazioni, trasferite all Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta ******* - Notifica atti e provvedimenti dei Comuni aderenti all Unione e dell Unione stessa; - Notifica atti relativi alla tenuta e revisione delle liste elettorali; - Notifica atti e certificati per consultazioni elettorali e referendarie; - Notifica atti e provvedimenti per conto di altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell art. 10 della Legge n 265/1999 (i relativi introiti saranno acquisiti interamente al Bilancio dell Unione e concorrono al finanziamento delle spese correnti), tra cui: a) notifiche dei ricorsi giurisdizionali dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (v. art. 12 della Legge 21/7/2000, n 205); b) notifiche delle decisioni della Corte dei Conti nei confronti di agenti contabili quando siano dipendenti dei Comuni aderenti all Unione e dell Unione stessa (v. art. 49 del R.D. 12/7/1934, n 1214); c) notifiche di atti contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche (v. art. 145 R.D. 11/12/1933, n 1775); d) notifiche degli avvisi e degli altri atti che per Legge devono essere notificati al contribuente (v. art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n 600); - considerato pertanto necessario procedere alla modifica della convenzione che disciplina il trasferimento all Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta del Servizio Notificazioni, come da allegato sub. lett. a); - dato atto che tali modifiche alla convenzione dovranno essere recepite anche dai singoli Comuni aderenti all Unione, prima della sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore; - visti gli allegati pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno entrambe ottenuto voti favorevoli unanimi; D E L I B E R A 1. di prendere atto del mutato assetto organizzativo conseguente il pensionamento di 1 delle 2 unità addette al Servizio Notificazioni e delle successive intese raggiunte tra gli enti aderenti all Unione, nell apposita conferenza di servizi tenutasi il 5 aprile u.s., così come riportato nelle premesse della presente;

4 pagina 4 Visto il Segretario Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del di approvare le modifiche alla convenzione per la gestione del Servizio Notificazioni, da parte dell'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", per conto dei Comuni di Dolo, Fiesso d'artico e Fossò e dell'unione stessa, al fine di adeguarla all assetto organizzativo e strumentale attualmente vigente in Unione e nelle singole amministrazioni comunali, come da allegato sub. lett. a); 3. di stabilire che, prima della sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, tale modifica della convenzione sia recepita dai singoli Comuni di Dolo, Fiesso d Artico e Fossò, cui la stessa viene inviata; 4. di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n 267.

5 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NOTIFICAZIONI DELL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA" PER CONTO DEI COMUNI DI FOLO, FIESSO D'ARTICO E FOSSO' E DELL'UNIONE STESSA. L'anno 2011, il giorno del mese di, nella sede dell'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge; TRA - il Comune di Dolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig., domiciliato per la sua carica presso il Comune di Dolo con sede in Via Cairoli n 39, cod. fisc ; - il Comune di Fiesso d'artico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig., domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fiesso d'artico con sede in Piazza Marconi n 16, cod. fisc ; - il Comune di Fossò, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig., domiciliato per la sua carica presso il Comune di Fossò con sede in Piazza Marconi n 3, cod. fisc ; - l'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" in persona del Presidente, domiciliato per la sua carica presso l'unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" con sede in Dolo (VE) in Via Cairoli n 39, cod. fisc ; TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Premessa 1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 Oggetto 1. La presente convenzione disciplina le modalità espletamento da parte dell Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta del servizio di notificazione atti già in capo ai Comune di Dolo, Fiesso d'artico e Fossò e per l'unione stessa, per una gestione unitaria delle relative competenze amministrative sull intero territorio dei Comuni aderenti all Unione, i quali perdono ogni titolarità e competenza in materia. Art. 3 Finalità 1. La gestione unitaria è finalizzata a garantire: a) l organizzazione del servizio attraverso criteri di economicità, efficienza ed efficacia e rispondendo al pubblico interesse dell azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità; b) l organizzazione unificata del servizio deve essere improntata ai seguenti principi: massima attenzione all esigenza dell utenza, preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile; rapida risoluzione dei contrasti e difficoltà interpretative; divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; c) l uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell Unione e standardizzazione della modulistica e procedure; d) l uniformità nell applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l ottimizzazione dei tempi di espletamento delle pratiche; e) la maggiore specializzazione anche attraverso corsi di aggiornamento e formazione; 2. Viene pertanto costituito il servizio unico di MESSI COMUNALI ;

6 3. La sede del servizio viene stabilita con la sede legale dell Unione presso il Municipio di Dolo, e con possibilità di apertura di singoli uffici per il ricevimento del pubblico presso i Comuni di Fiesso d'artico e Fossò, in locali messi a disposizione a titolo di comodato d'uso gratuito. Art. 4 Funzioni trasferite 1. L esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività già posti in esecuzione negli Enti Locali di provenienza e relativi al servizio notifiche. In particolare i messi notificatori dovranno provvedere: a) alle notifiche degli atti amministrativi provenienti dalle Amministrazioni Comunali di Dolo, Fiesso d Artico e Fossò oltrechè quelli propri dell Unione; b) alle notifiche di atti amministrativi nell interesse di altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta; 2. Gli atti di cui al precedente comma 1. lett. a) e b), in via esemplificativa vengono individuati nell allegato sub. lett. A). Art. 5 Decorrenza e durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta. Art. 6 Ambito territoriale 1. L ambito territoriale del servizio notifiche è individuato nel territorio dei Comuni dell Unione. Art. 7 - Forme di consultazione 1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti il servizio di notifiche è il Consiglio di Amministrazione dell Unione. 2. Alla seduta del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare, con specifica competenza tecnica ed amministrativa, dipendenti e consulenti dell Unione. 3. L Unione si impegna a trasmettere agli Enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall Assemblea dell Unione relativi agli interventi previsti dalla presente convenzione. 4. In sede di conto consuntivo l Assemblea dell Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione. Art. 8 Dotazione organica 1. Al Servizio notifiche dell Unione viene assegnato personale assunto dall Unione stessa e potranno essere assegnati temporaneamente dipendenti di altri uffici delle Amministrazioni firmatarie della convenzione. 2. Le funzioni di Responsabile del Servizio saranno conferite con provvedimento del Presidente dell Unione. 3. Al Responsabile compete, l adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio notifiche, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano il Servizio verso l esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compreso autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva per il conseguimento dei risultati, nell ambito dei programmi definiti dagli organi di governo; inoltre coordina l impiego tecnicooperativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio; svolge altresì funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio. 4. Il Responsabile del Servizio ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti nelle strutture dell Unione e dei Comuni che la formano, utili per l esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali, dell Unione o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del servizio. 5. Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall Unione. Art. 9 Beni strumentali 1. Ogni dipendente e collaboratore dell'unione si avvale della strumentazione attualmente in proprietà dell'ente o in uso dagli enti di provenienza.

7 Art. 10 Ripartizione delle spese 1. I costi globali per stipendi, contributi ed ogni altro emolumenti dovuto al personale, nonché per corsi di formazione ed aggiornamento, sono sostenuti dall Unione con fondi trasferiti dai Comuni sulla base del criterio del numero degli abitanti, così come le spese per acquisto, aggiornamento e manutenzioni della strumentazione in uso al servizio notifiche. Art. 11 Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell Unione. 1. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall art. 7 dello Statuto, ha effetto dal 1 gennaio dell anno successivo. 2. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall Unione e nel caso di mancato accordo si procederà con delibera dell Assemblea dell Unione. Gli Enti si impegnano sin d ora a non impugnare la decisione assembleare. 3. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni. 4. In caso di recesso o scioglimento dell Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale dei Comuni ritorna all Amministrazione di provenienza. 5. Le Amministrazioni s impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all interno di una dei Comuni aderenti per il personale assunto direttamente dall Unione. Art. 12 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un Collegio arbitrale composto: dal Presidente dell Unione; dal Sindaco di un Comune interessato; da un esperto in diritto amministrativo nominato di Comune accordo tra i Comuni contestanti e Consiglio di Amministrazione dell Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia. 3. Il Collegio, giudicherà in via amichevole senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. 4. La pronuncia del Collegio è definitiva e inappellabile. Art. 13 Rinvio 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti nonché al codice di procedura civile, alle leggi in materia di notificazioni, e alla normativa vigente. Art. 14 Norme transitorie 1. L Unione subentra ai contratti di forniture di beni e servizi ritenuti convenienti in atto nei singoli Comuni aderenti. Art. 15 Registrazione 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 16 della tabella, allegato B) del D.P.R. n 642/72, il presente atto è esente dall imposta di bollo e sarà soggetto a registrazione solo in caso d uso ai sensi dell art. 5, 1 comma del D.P.R. 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di Dolo Per il Comune di Fiesso d'artico Per il Comune di Fossò Per l Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta

8 Allegato sub. lett. A) Competenze amministrative relative alle funzione e gestione del Servizio notificazioni, trasferite all Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta ******* - Notifica atti e provvedimenti dei Comuni aderenti all Unione e dell Unione stessa; - Notifica atti relativi alla tenuta e revisione delle liste elettorali; - Notifica atti e certificati per consultazioni elettorali e referendarie; - Notifica atti e provvedimenti per conto di altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell art. 10 della Legge n 265/1999 (i relativi introiti saranno acquisiti interamente al Bilancio dell Unione e concorrono al finanziamento delle spese correnti), tra cui: a) notifiche dei ricorsi giurisdizionali dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (v. art. 12 della Legge 21/7/2000, n 205); b) notifiche delle decisioni della Corte dei Conti nei confronti di agenti contabili quando siano dipendenti dei Comuni aderenti all Unione e dell Unione stessa (v. art. 49 del R.D. 12/7/1934, n 1214); c) notifiche di atti contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche (v. art. 145 R.D. 11/12/1933, n 1775); d) notifiche degli avvisi e degli altri atti che per Legge devono essere notificati al contribuente (v. art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n 600);

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