Stato Maggiore dell Aeronautica

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1 Stato Maggiore dell Aeronautica 1 Reparto L ORDINAMENTO IN AERONAUTICA MILITARE Strutture organizzative e strumenti ordinativi Anno Accademico

2 PREMESSA Negli ultimi anni la comunità internazionale è stata interessata da numerosi e repentini mutamenti geopolitici che hanno influenzato in maniera significativa le relazioni internazionali tra Stati. Lo scenario strategico globale è orientato a perseguire un nuovo ordine internazionale più democratico, più libero e più attento al rispetto dei diritti umani. Nel periodo storico caratterizzato dal dualismo Est-Ovest la minaccia era chiara e le risposte a eventuali situazioni di crisi erano pianificabili in termini quantitativi e qualitativi. L insicurezza e l instabilità che hanno caratterizzato il panorama internazionale post 1989, per molti osservatori del tutto inattese, hanno indotto un significativo ripensamento dei modelli di Difesa delle nazioni occidentali. Ogni Stato ha, quindi, dato corso a profonde ristrutturazioni per adattare le organizzazioni difensive ai nuovi concetti strategici necessari per fronteggiare le emergenti minacce multiformi, diffuse, multi-direzionali e asimmetriche. Eserciti numerosi hanno lasciato il posto a componenti militari assai più ridotte in grado di operare a grande distanza dalla madrepatria. Contestualmente, sono aumentati gli interventi di carattere operativo della compagine militare nell ambito di operazioni di pace multinazionali (Crisis Response Operations - CRO) sotto l egida dell Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), della North Atlantic Treaty Organization (NATO) o dell Unione Europea (UE) per salvaguardare la sicurezza internazionale. Nel contempo, la crescente professionalità richiesta allo strumento militare e la continua contrazione delle risorse hanno determinato la necessità di riorganizzazione del Dicastero Difesa. In tale contesto, l Aeronautica Militare, da un ventennio è in continua trasformazione. Il presente testo è stato redatto con l intento di descrivere in una sinossi le strutture, i processi e le direttive che regolano il funzionamento di un organizzazione complessa quale quella costituita dalla FA. Quanto sopra viene sintetizzato con il termine Ordinamento che, in linea con la Direttiva SMA-ORD-001 La Politica del Personale dell Aeronautica Militare, stabilisce le relazioni, attribuisce le competenze e le responsabilità e disciplina le mansioni specifiche del personale. Considerata la portata dell ambito di trattazione, il testo rappresenta un documento di sintesi dei provvedimenti ordinativi della FA e un punto di situazione aggiornato sulla realtà organizzativa per i frequentatori dei corsi di formazione. Inoltre, può essere d ausilio per gli insegnanti in quanto delinea un collaudato percorso formativo per le lezioni sulla materia. Infine può essere un 1

3 utile riferimento anche a coloro i quali, a tutti i livelli, desiderano seguire con puntuale attenzione e partecipazione il processo di riorganizzazione. I contenuti del testo sono stati elaborati dal personale del 1 Ufficio Ordinamento del 1 Reparto dello Stato Maggiore dell Aeronautica, che rappresenta l articolazione dello staff del Capo di SMA chiamata a gestire proprio gli aspetti ordinativi delle riorganizzazioni. L aggiornamento del testo, pertanto, è continuo e, considerato che parte del personale che si occupa della redazione svolge attività di insegnamento della materia presso gli istituti di formazione della FA, tiene conto dei commenti e dei bisogni formativi rappresentati dai frequentatori. 1 1 La presente sinossi è distribuita presso gli Istituti di Formazione dell Aeronautica Militare allo scopo di integrare gli interventi in aula dei formatori e non sostituisce i documenti ordinativi ufficiali della FA. In caso di riproduzione parziale dei suoi contenuti deve essere sempre indicata la fonte. Non può essere oggetto di alterazione rispetto al formato originario di distribuzione o di pubblicazione, a nessun titolo, su siti internet. La sinossi è oggetto di revisione annuale e/o in occasione di significative variazioni organizzative. 2

4 SOMMARIO PREMESSA... 1 SOMMARIO L ORDINAMENTO DELLE DIFESA - Il vertice politico-strategico a. b. c. d. e. f. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA... 6 CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA... 7 IL PARLAMENTO... 8 IL GOVERNO... 8 IL MINISTRO DELLA DIFESA SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA CENNI STORICI a. RIDUZIONE STRUTTURALE IN ATTO RIFERIMENTI NORMATIVI a. AREA TECNICO-OPERATIVA (1) Stato Maggiore della Difesa (SMD) (2) Il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) (3) Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) (4) Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) b. c. COMITATO DEI CAPI DI STATO MAGGIORE AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA d. AREA TECNICO-INDUSTRIALE (1) Agenzia Industrie Difesa (AID) (2) Stabilimenti e Arsenali militari MISSIONE DELLE FORZE ARMATE ORDINAMENTO DELL AERONAUTICA MILITARE a. b. c. d. e. LA NASCITA DELL AERONAUTICA MILITARE INFLUENZA DELLA 2ª GUERRA MONDIALE SULL ORDINAMENTO POSTBELLICO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AM MISSION E COMPITI DELL AERONAUTICA MILITARE STRUTTURA ORDINATIVA DELL AERONAUTICA MILITARE IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA (CaSMA) ORGANISMI DI VERTICE DELL AERONAUTICA MILITARE a. STATO MAGGIORE DELL AERONAUTICA (SMA) (1) I Reparti/Uffici Generali dello SMA b. c. d. e. UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AERONAUTICA MILITARE (UCRA AM) UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E DELLA TUTELA AMBIENTALE UFFICIO GENERALE DI COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA (UCOVA). 61 DIREZIONE PER L IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL AERONAUTICA (DIPMA)

5 f. g. h. i. j. k. ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ISV) ISTITUTO SUPERIORE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ISSV) GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI E CAPI DEL CORPO DEL GENIO, DI COMMISSARIATO E SANITARIO AERONAUTICO COMANDO 1ª REGIONE AEREA COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA (COMAER) UFFICIO DEL VICARIO EPISCOPALE PER L AM COMANDI DI VERTICE DELL AERONAUTICA MILITARE a. COMANDO DELLA SQUADRA AEREA (1) Il Vice Comandante (2) Lo Stato Maggiore (3) Comando Operazioni Aeree (COA) (4) Comando Forze da Combattimento (5) Comando Forze di Supporto e Speciali (6) 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW b. COMANDO LOGISTICO DELL AM (1) Il Vice Comandante (2) Lo Stato Maggiore (3) 2ª Divisione Supporto Tecnico Operativo Aeromobili, Armamento e Avionica (4) 3ª Divisione Supporto Tecnico Operativo Sistemi Comando e Controllo, Comunicazioni e Telematica (5) Servizio dei Supporti (6) Servizio di Commissariato e di Amministrazione (7) Servizio Infrastrutture (8) Servizio Sanitario AM (9) Centro Sperimentale di Volo (10) Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (PISQ) Perdasdefogu c. COMANDO DELLE SCUOLE DELL AM/3ª REGIONE AEREA (CSAM/3ªRA) (1) Lo Stato Maggiore (2) Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) - Firenze (3) Accademia Aeronautica - Pozzuoli (4) Scuola Specialisti AM - Caserta (5) Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto Viterbo (6) Scuola Volontari di Truppa AM Taranto (verrà rinominata Scuola Volontari AM ) (7) Scuola di Aerocooperazione Guidonia (8) Centro Selezione AM Guidonia (9) 60 Stormo Guidonia (10) Centro di Formazione Aviation English Loreto (11) 61 Stormo Lecce (12) 70 Stormo Latina (13) 72 Stormo Frosinone (14) Centro Addestramento Equipaggi Multi Crew - Pratica di Mare ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL'AM (Enti Tipo ) a. b. c. LO STORMO QUARTIER GENERALE DI ALTO COMANDO/ORGANISMO DI VERTICE (QG) IL COMANDO AEROPORTO

6 d. e. TELEPOSTI AM TIPOLOGIE DI DISTACCAMENTO RAPPRESENTANZE DELL AERONAUTICA MILITARE (RAMi) ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE EXPEDITIONARY/DEPLOYABLE CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE PRESIDIO MILITARE PRESIDIO AERONAUTICO GLI ORGANI COLLEGIALI DELL AERONAUTICA MILITARE a. b. c. LE RIUNIONI DI VERTICE DI FA I CONSIGLI DI COORDINAMENTO I CONSIGLI DI ALTO COMANDO POLITICA E FONDAMENTI ORDINATIVI DELL AM a. POLITICA DELL ORDINAMENTO (SMA-ORD-001) (1) Che cos è l ordinamento (2) Scopo della politica (3) I Responsabili (4) Attuazione della politica (5) Sviluppo delle attività b. FONDAMENTI ORDINATIVI DELL AM (1) Il concetto di dipendenza (2) La dipendenza gerarchica (3) Il collegamento tecnico (4) Il supporto logistico-amministrativo (5) Il Comandante di Corpo (6) La continuità di comando (7) La potestà ordinativa e gli strumenti ordinativi (8) Decreto Ministeriale (9) La Circolare Ordinativa (10) Le Tabelle Ordinative e Organiche (TOO) (11) Tipologia degli incarichi previsti nelle TOO (12) La potestà ordinativa decentratata (13) L Ufficio Stralcio (14) Il comprensorio operativo (15) La posizione quadro (16) Le posizioni di forza del personale ALLEGATI Allegato A Glossario... A-1 Allegato B Acronimo B-1 Allegato C Reparti Operativi e Sistemi d Arma associati C-1 Allegato D Organigramma Generale dell Aeronautica Militare... D-1 5

7 1. L ORDINAMENTO DELLE DIFESA - Il vertice politico-strategico. Nell'organizzazione militare di uno Stato occorre distinguere due livelli: il primo è di natura politica, coinvolge le supreme istituzioni dello Stato e richiede un coordinamento interministeriale risalente al capo del governo, e nelle repubbliche presidenziali, al capo dello Stato (vertice politico-strategico); il secondo è relativo all'organizzazione del vertice tecnico-militare, cioè delle forze armate e dell'amministrazione della difesa 2. Per quanto riguarda l Italia, nel primo livello possiamo annoverare il Presidente della Repubblica, il Consiglio Supremo di Difesa, il Parlamento, il Governo, di cui fa parte il Ministro della Difesa, e i Sottosegretari di Stato alla Difesa. a. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. L art. 87 della Costituzione assegna al Presidente il comando delle Forze Armate e la presidenza del Consiglio supremo di difesa 3. Il comando non conferisce tuttavia al Presidente della Repubblica il potere di dare ordini alle FFAA e quindi di disporre concretamente dell apparato militare. La funzione di difesa è nell integrale disponibilità del Governo. L art. 87 intende invece valorizzare l adesione (e sottomissione) delle FFAA ai valori repubblicani, ponendo formalmente a capo l autorità che rappresenta l unità nazionale. L art. 87, più che conferire un potere gerarchico in ambito militare, assegna al Presidente un ruolo di garanzia, al fine di assicurare che il ricorso alle FFAA avvenga nel rispetto delle disposizioni costituzionali Per esercitare il delicato ruolo di garante, il Presidente si avvale delle funzioni di Presidente del consiglio supremo di difesa, organo a rilevanza costituzionale. Sempre l art. 87 della Cost. recita che il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere ; alla deliberazione delle Camere, consegue la dichiarazione formale di guerra da parte del Presidente che fa scaturire una pluralità di torsioni 2 C. Jean, Organizzazione Militare, Enciclopedia delle scienze sociali Art. 87 Cost. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. 6

8 dell ordinamento: si può prorogare la durata di una o entrambe le Camere, si può sopprimere il ricorso per Cassazione rispetto ai provvedimenti in merito alla libertà personale pronunciata dai Tribunali miliari, si poteva, in passato, introdurre anche la pena di morte. 4 b. CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo istituito dall'articolo 87 della Costituzione che precisa che il Presidente della Repubblica "ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo della Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". Il Consiglio, pertanto, è l unico Organo del Dicastero Difesa a rilevanza costituzionale. Il COM ne definisce le funzioni e la composizione. L'art. 2 stabilisce che il Consiglio esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano. L'art. 3 stabilisce che esso è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal: Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vicepresidente; Ministro degli Affari Esteri; Ministro dell'interno; Ministro dell Economia e delle Finanze; Ministro della Difesa; Ministro dello Sviluppo Economico; Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il Segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute. L art. 4 aggiunge che possono essere convocati alle riunioni i Capi di Stato Maggiore delle FA, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari. L'art. 8 afferma che il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è, inoltre, convocato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal 4 V. Poli, V. Tenore, op. cit. 7

9 Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio Supremo è dunque un organo consultivo del Governo, ovvero di un organo costituzionale, i cui interessi e le cui finalità esulano dalla concreta competenza di un singolo Ministero ma investono, invece, la vita sociale, economica, politica dello Stato, in relazione al problema della Difesa del Paese. Il Consiglio Supremo è un organo di carattere collegiale i cui atti deliberativi hanno la veste di criteri e direttive, che investendo anche attività estranee al quadro istituzionale della difesa, sono destinate a soddisfare le esigenze generali, di natura politica e tecnica della Difesa (es. produzione industriale, servizi, ricerca scientifica e tecnologica ecc.). c. IL PARLAMENTO Il Parlamento è l organo costituzionale che direttamente rappresenta la volontà popolare. La Costituzione (artt. 56, 57, 70 e 71) conferisce al Parlamento una posizione ed un ruolo centrale nel sistema politico-costituzionale configurandolo come l anello di congiunzione più importante tra collettività e governati. La sua centralità nell assetto costituzionale si svolge attraverso la titolarità di funzioni di preminente rilievo, tra cui quelle fondamentali sono la funzione legislativa e quella di indirizzo e controllo politico del Governo. Appare evidente come le due fondamentali funzioni del Parlamento si inseriscono in modo determinante ed incisivo nella politica generale del Governo e quindi in quella della sicurezza dello Stato. 5 L art. 78 Cost. conferisce poi alle Camere la competenza a deliberare lo stato di guerra prevedendo al contempo che le stesse conferiscano al Governo i poteri necessari per la pratica attuazione; resta inteso che la dichiarazione formale dello stato di guerra spetta, come già detto, al Presidente della Repubblica. d. IL GOVERNO La Costituzione dedica il Titolo III della parte seconda al Governo e in particolare all art. 92, recita che il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del consiglio e dai Ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 5 La Difesa, Libro Bianco 2002, pagg

10 Secondo l art. 95 della Costituzione, Il Presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l attività dei Ministri. In questo articolo la politica militare non è espressamente citata; essa però rientra sicuramente nell ambito della politica generale che, di conseguenza, è responsabilità diretta del Governo il quale, peraltro, in base al citato art. 78, diviene in guerra l organo supremo responsabile della sua condotta. Nel nostro ordinamento non esiste una legge specifica e conseguente alla Costituzione che stabilisca le responsabilità del Governo quando la Nazione è in guerra; l unico riferimento possibile è quello alla L. 415 del 12/05/1940 intitolata Organizzazione della Nazione per la guerra che è da ritenersi ancora in vigore perché non abrogata. Essa assegna al Governo il compito di preparare, fin dal tempo di pace, l organizzazione dello Stato per la guerra e di attivare, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione. 6 Abbiamo visto quindi che la politica generale del Governo viene fissata dal Consiglio dei ministri, attuata dai singoli ministri e coordinata e diretta dal Presidente del Consiglio. Quest ultimo non può impartire ordini ai Ministri, né avocare a sé funzioni proprie di un dato Ministro ma, nella sua veste di responsabile della politica generale del Governo: dirige implicitamente e ne è responsabile, la politica attinente la Difesa militare dello Stato; promuove e coordina l attività del Ministro della difesa; è costituzionalmente al vertice della gerarchia della responsabilità e, come tale, deve rispondere dell opera propria e di quella che tutto il potere esecutivo svolge per la efficiente predisposizione della difesa interna dello Stato; evita che la politica ignori e sottovaluti le esigenze militari assicurando che le Forze Armate possano assolvere con il dovuto prestigio i compiti che sono loro affidati in campo nazionale e nel quadro dei vincoli delle alleanze politicomilitari. 7 Oltre alle funzioni istituzionali previste dalla Costituzione, la legge ordinaria definisce altre particolari attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Difesa Nazionale, infatti: 6 Organizzazione Centrale della Difesa Ed. Scuola di guerra Aerea, febbraio Organizzazione Centrale della Difesa Ed. Scuola di guerra Aerea, febbraio

11 Al presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva: l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza; la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 8 Al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali, spetta il compito di emanare apposito decreto per la dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile. 9 e. IL MINISTRO DELLA DIFESA Tra i due livelli che abbiamo citato all inizio del paragrafo (quello di natura politica e quello tecnico-militare) si colloca il Ministro della Difesa. Il suo ruolo e le sue attribuzioni sono generalmente diversi in tempo di pace e in caso di emergenza o conflitto. In tempo di pace il Ministro della Difesa rappresenta il punto di collegamento fra il potere politico e le forze armate e ha piena autorità su di esse. Invece, in caso di emergenza o conflitto in quasi nessuno Stato è previsto questo anello intermedio fra il vertice politico-strategico e il comando supremo delle operazioni, anche per evitare inutili duplicazioni e garantire maggiore tempestività alle decisioni e alla trasmissione degli ordini fra il vertice 8 Art. 1, Legge 3 agosto 2007, n. 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Con la legge 124/2007 è stato istituito il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riformato il comparto dell intelligence italiana che, fino a quel momento, aveva operato sotto la vigenza della legge 801/1977. La riforma del 2007 ha introdotto significative novità, prima fra tutte l attribuzione della responsabilità politica dell intero settore al solo Presidente del Consiglio dei ministri. In questo modo è stata superata la condivisione di responsabilità gestionale con i Ministri della difesa e dell interno che era prevista dalla legge 801/1977. In base alla riforma, il Presidente del Consiglio può delegare tutti i compiti, a lui attribuiti in via non esclusiva, all Autorità delegata individuata nella figura di un Sottosegretario di Stato o di un Ministro senza portafoglio. 9 Legge 8 dicembre 1970, n. 996, Norme sul soccorso e l assistenza alle popolazioni colpite da calamità Protezione civile, (art. 5). 10

12 politico-strategico e quello tecnico-militare. Quest'ultimo, a cui viene attribuita la direzione strategica delle operazioni, passa in tal caso alle dipendenze dirette del capo del governo. 10 I compiti istituzionali del Ministro della Difesa sono disciplinati all'articolo 10 del COM. Il Ministro della Difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa, è massimo organo gerarchico e disciplinare: attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal Parlamento; emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa; partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale; approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze Armate; può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del CaSMD, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate. Il Ministro delle difesa oltre ad attuare le decisioni governative per quanto di competenza del proprio Dicastero e ad approvare le attività di pianificazione, ha una sfera di responsabilità propria e precisamente definita, che sostanzia la funzione d indirizzo politico che comprende, ma non si limita ai settori della politica militare, delle politiche di sviluppo ed impiego dello Strumento militare, delle politiche per il personale, delle politiche industriali e delle relazioni a livello internazionale C. Jean, op. cit. 11 Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 2015, art

13 f. SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA 12 I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Essi possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. 12 Art. 10, Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 12

14 2. CENNI STORICI Dopo la seconda Guerra Mondiale l evolversi della dottrina militare e dei criteri di impiego delle forze terrestri, marittime ed aeree portò gradualmente ad unificare l organizzazione delle FFAA. In sintesi, si è sempre maggiormente sviluppato il criterio che la difesa di un Paese non possa essere affrontata settorialmente, ma deve essere vista con una visione unitaria e unitarie devono perciò essere le forme di organizzazione. 13 In Italia il processo di unificazione ebbe inizio con l emanazione del DCPS 4 febbraio 1947, n. 17, che riunì in un Ministero della Difesa i Ministeri della Guerra, della Marina Militare e dell Aeronautica, lasciando però immutato il numero di segretari generali, direttori generali e ispettorati. Conseguentemente, in molti settori, attività analoghe venivano svolte da più organizzazioni sicché era particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, che si seguisse una uniformità di indirizzo. Si può dire che l unificazione venne quindi inizialmente limitata nella forma strettamente indispensabile a consentire uno stesso indirizzo politico ed un limitato coordinamento per alcune delle più importanti attività delle singole amministrazioni militari. Nel 1965 vennero alla luce i due decreti legislativi del Ministero della Difesa e cioè: DPR 18 novembre 1965, n Ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, in tempo di pace ; DPR 18 novembre 1965, n Riorganizzazione degli Uffici Centrali del Ministero della Difesa. A seguito di tali provvedimenti si è avuto finalmente un radicale mutamento di indirizzo, nel senso di una sostanziale unificazione delle Forze Armate, pur nel rispetto delle tradizioni e delle esigenze tecnico-operative proprie di ciascuna di esse. Negli anni 90 fu percepita a livello politico la necessità di riorganizzare il Dicastero della Difesa, la cui configurazione era ancora disciplinata dai DPR 1477 e 1478 del 1965, per razionalizzarne la struttura tecnico-operativa, quella tecnico-amministrativa e quella tecnico-industriale allo scopo di individuare un'organizzazione più snella, funzionale e sinergicamente rispondente ai compiti istituzionalmente affidati. 13 Organizzazione Centrale della Difesa Ed. Scuola di guerra Aerea, febbraio

15 Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cd. legge finanziaria), il Governo è stato delegato a predisporre uno o più decreti legislativi per riordinare l'amministrazione Difesa. Furono pertanto emanati i seguenti provvedimenti: D.Lgs. 464/97 relativo all area Tecnico-Operativa; D.Lgs. 264/97 relativo all area Tecnico-Amministrativa; D.Lgs. 459/97 relativo all area Tecnico-Industriale; D.Lgs. 265/97 relativo alla componente Civile della Difesa, che hanno ridisegnato le strutture centrali e periferiche. In particolare, per l AM furono previsti e adottati, in un arco temporale di sette anni (dal 1997 al 2003), una serie di provvedimenti di riorganizzazione 14 e soppressione 15 di Enti/Reparti operativi di cui si elencano i più significativi: 3 Stormo Villafranca (soppressione e riconfigurazione in Reparto Mobile di Supporto Villafranca nel 1999, nel Stormo Supporto Operativo e 3 Stormo nel 2012); 53 Stormo Cameri (soppressione); 30 Stormo Cagliari Elmas (soppressione e riconfigurazione in Distaccamento Aeroportuale); 2ª Regione Aerea (soppressione); Ispettorato Logistico (ILOG) e Ispettorato Telecomunicazioni e Assistenza al Volo (ITAV) (soppressione e riconfigurazione in Comando Logistico AM); Soppressione di 2 Gruppi IT e di 10 Gruppi Radar AM; Soppressione di numerosi Distaccamenti Aeroportuali e Aeronautici. A completamento della cornice legislativa in cui inquadrare la profonda attività di riordino iniziata in quegli anni, ai citati provvedimenti normativi si aggiungano quelli relativi al personale civile della Difesa (Accordi e/o Contratti Collettivi Nazionali), nonché quelli concernenti la riorganizzazione strutturale della FA in chiave gerarchico-funzionale attraverso la costituzione dei cd Alti Comandi (di cui si tratterà più diffusamente nel successivo Cap. 5 "Ordinamento dell'aeronautica Militare"). Il riordino del Dicastero ha trovato, inoltre, il suo naturale compimento nella Legge 25/97 e relativo DPR attuativo 556/99 14 Riorganizzazione, qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti. 15 Soppressione, qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione. 14

16 concernente le Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell amministrazione Difesa, riformando in senso verticistico l intero apparato del Dicastero. Altro momento fondamentale è costituito dalla Legge 331/2000 (cd. Professionale ), con la quale è stata attuata una profonda e radicale modifica delle Forze Armate, introducendo due novità sostanziali: la sospensione della leva in tempo di pace; il contingentamento degli organici a unità. La Legge prevedeva la progressiva trasformazione dello strumento militare, da implementare entro il 31 dicembre 2006 (anticipata poi al 2004), in senso completamente professionale. Nell ambito delle unità, il D.Lgs. 215/01 ha assegnato all AM unità così ripartite: Ufficiali, Marescialli, Sergenti, Truppa in servizio permanente e Truppa in ferma volontaria. a. RIDUZIONE STRUTTURALE IN ATTO Recentemente sono stati adottati due provvedimenti normativi finalizzati ad operare un ulteriore significativa ristrutturazione in chiave riduttiva dell organizzazione militare. Il primo, denominato Spending Review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), ha previsto la contrazione del volume organico complessivo delle Forze Armate con una diminuzione dei dirigenti pari al -20% per i Generali ed al -10% per i Colonnelli, da realizzarsi entro il 1 gennaio Con il DPCM 11 gennaio 2013 "Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate e rideterminazione della relativa ripartizione" è stata fissata la riduzione a unità dell'entità complessiva delle Forze Armate con la relativa ripartizione (EI , MM e AM ) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e con il DPCM 22 gennaio 2013 le complessive dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa sono state rideterminate fissando la riduzione a unità. Il secondo, Legge 31 dicembre 2012, n. 244 Delega al Governo per la riduzione dello strumento militare nazionale e norme sulla 15

17 medesima materia e discendenti Decreti Legislativi n. 7 e n. 8 del 28 gennaio , disciplina la revisione in senso riduttivo: dell assetto strutturale ed organizzativo dello Strumento Militare, secondo principi e criteri direttivi che prevedono, tra l altro: la riduzione strutturale complessiva non inferiore al 30% 17 da realizzare in 6 anni, l accentuazione del ruolo di preminenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, il potenziamento del collegamento fra il COI ed i Comandi Operativi di Componente, la standardizzazione organizzativa dell Area di Vertice e Centrale interforze e delle Forze Armate, una diversa ripartizione di competenze fra l Area Tecnico- Operativa e l Area Tecnico-Amministrativa, la revisione in ottica interforze dei settori sanità e infrastrutture, entro il 2020; delle dotazioni organiche complessive del personale militare a unità (di cui circa EI MM AM ), entro il 2024; delle dotazioni organiche complessive del personale civile a unità, entro il In vigore dal 26 febbraio Sono previsti 368 provvedimenti di riorganizzazione. 16

18 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Il fondamento giuridico dell ordinamento del Ministero della Difesa è rappresentato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell Ordinamento Militare (cd. COM ) e dal DPR 15 marzo 2010, n. 90 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare a norma dell articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (cd. TUOM ). Il COM ed il TUOM sono il frutto di una intensa attività di ricognizione e di analisi delle norme di interesse del Ministero della Difesa con lo scopo di verificarne l utilità e l attualità. E stata all uopo costituita una commissione di studio denominata Comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della Difesa in materia di semplificazione della legislazione, che ha proceduto al riassetto delle norme di interesse della Difesa. In particolare, tutte le norme non più utili sono state espressamente abrogate, facendo invece confluire le norme di rango primario quali leggi, decreti legislativi, decreti legge e relative leggi di conversione, regi decreti legge, decreti legislativi luogotenenziali e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato nel COM e le norme di rango secondario quali decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti del Capo provvisorio dello Stato, decreti interministeriali, decreti ministeriali di natura regolamentare, regi decreti, decreti luogotenenziali e regie patenti nel TUOM. I decreti del Presidente della Repubblica e i Regi Decreti sono confluiti, in virtù della loro valenza giuridica, nel COM quelli aventi forza di legge ovvero nel TUOM quelli aventi natura regolamentare. Sul piano della semplificazione normativa, si è passati da circa fonti primarie e secondarie a una sola fonte primaria e una sola fonte secondaria; da circa articoli a articoli complessivi. L'organizzazione del Ministero della difesa è oggi articolata nelle seguenti componenti: uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; area tecnico-operativa; area tecnico-amministrativa; area tecnico-industriale; due uffici centrali; Servizio assistenza spirituale; Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; 17

19 Circolo ufficiali delle Forze armate. 18 Nell organigramma del Ministero troviamo anche i cosiddetti Enti vigilati, si tratta di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione Difesa ovvero per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente, per i quali vi è l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione. Gli enti vigilati sono: 19 l'agenzia industrie difesa; la Difesa servizi spa; l'unione nazionale ufficiali in congedo d'italia; l'opera nazionale per i figli degli aviatori; l'unione italiana tiro a segno; la Lega navale italiana; l'associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; la Cassa di previdenza delle Forze armate. CONSIGLIERE GIURIDICO 1 CONSIGLIERE MILITARE 1 MINISTRO DELLA DIFESA PORTAVOCE DEL MINISTRO 1 CONSIGLIERE PER LA SANITA MIL. 1 UFFICIO DI GABINETTO UFFICIO LEGISLATIVO SEGRETERIE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO SEGRETERIA PARTICOLARE UFFICIO DEL CONSIGLIERE DIPLOMATICO Uffici di diretta collaborazione ORGAN. IND. DI VALUT. PERFORM. ORDINARIO MILITARE COMMISSAR. GEN. ONOR. CADUTI RMI ITALBREGUET 2 RMI El Alamein AGENZIA INDUSTRIE DIFESA UNUCI UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO DIFESA SERVIZI SPA ONFA LEGA NAVALE ITALIANA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FF.AA. ASS. ITAL. DELLA CROCE ROSSA Enti vigilati SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 3 CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA BILANDIFE ISPEDIFE Area Tecnico Amministrativa Area Tecnico Operativa NOTE: 1 = qualora nominato dal Ministro 2 = per il tramite del CaSMA 3 = dipende direttamente dal Ministro per attribuzioni amministrative e dal CaSMD per attribuzioni militari Il Ministro della Difesa per l esercizio delle proprie funzioni si avvale di Uffici di diretta collaborazione. Per definizione gli Uffici di diretta collaborazione sono Elementi di Organizzazione aventi esclusive 18 Art. 16 comma 1 del COM. 19 Art. 20 del COM. 18

20 competenze di supporto dell Autorità posta al vertice di un Organismo e di raccordo di questo con l esterno. Fra questi va citato l Ufficio di Gabinetto, che coadiuva il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d indirizzo politicoamministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati Maggiori, del Segretariato Generale della Difesa e degli enti e organismi del Ministero, assistendolo nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del Dicastero. Il Capo dell Ufficio di Gabinetto è nominato dal Ministro tra gli Ufficiali Generali o Ammiragli delle Forze Armate in Servizio Permanente. Riveste una particolare rilevanza anche l Ufficio Legislativo, che cura la definizione delle iniziative legislative e regolamentari, collaborando, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, con i competenti Uffici del Ministero e garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l analisi dell impatto della regolamentazione. L Ufficio Legislativo, inoltre, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d iniziativa parlamentare, segue l andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo con l attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari. Tra l altro, sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro (ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli Uffici del Ministero), predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico, svolge attività di consulenza giuridica anche nei confronti degli Uffici dell organizzazione centrale del Ministero. Inoltre, va evidenziato che i due Uffici Centrali (BILANDIFE 20 e ISPEDIFE 21 ), ancorché inquadrati nell ambito dell Area Tecnico- Amministrativa, dipendono direttamente dal Ministro. Del loro operato, comunque, si avvale il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti per l assolvimento delle proprie attribuzioni in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico. Dal Ministro della Difesa dipendono il Capo di Stato Maggiore della Difesa (Autorità di Vertice dell Area Tecnico-Operativa) e il Segretario Generale della Difesa (Autorità di Vertice dell Area Tecnico-Amministrativa e Tecnico-Industriale). 20 Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari. 21 Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative. 19

21 In aderenza a quanto previsto dal COM, il Capo di SMD è gerarchicamente sovraordinato al Segretario Generale della Difesa (per le attribuzioni tecnico-operative a quest ultimo affidate), ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e al Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti all Arma stessa (la dipendenza del Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri dal Capo di SMD è conseguenza dell elevazione a rango di Forza Armata dell Arma dei Carabinieri ai sensi della legge 31 marzo 2000, n ). Il ruolo sovraordinato del Capo di SMD rispetto ai Capi di Stato Maggiore delle FA rappresenta uno dei più importanti elementi di discontinuità rispetto al passato quando, invece, il Capo di SMD era solo un primus inter pares. MINISTRO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA ARSENALI E STABILIMENTI AREA TECNICO-INDUSTRIALE SGD-DNA CaSMD CaSME CaSMA CaSMM Comte CC AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA AREA TECNICO-OPERATIVA Per le attribuzioni tecnico-operative Limitatamente ai compiti militari L Agenzia Industrie Difesa è posta sotto vigilanza del Ministro che può esercitarla anche avvalendosi del SGD/DNA L architettura organizzativo-funzionale del Ministero delinea un sistema fortemente caratterizzato dalla sua specificità, nel quale i principi generali dell azione amministrativa, derivanti dall attività di indirizzo politico del Ministro, sono combinati con le peculiarità dell ordinamento militare. a. AREA TECNICO-OPERATIVA Dell Area T/O della Difesa fanno parte: 23 il CaSMD; lo Stato Maggiore della Difesa e gli Organismi/Comandi interforze; 22 Parzialmente abrogata dal COM. 23 D.Lgs. 66/2010, Libro Primo Titolo III Capo III Area Tecnico-Operativa. 20

22 il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate; le Forze Armate e l Arma dei Carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell Arma; gli Addetti delle Forze Armate in servizio all estero. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa 24 ha la responsabilità della Pianificazione, della Predisposizione e dell Impiego delle FA nel loro complesso. Egli emana direttive ai fini dell esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e del Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri (per i compiti militari) e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario Generale della Difesa/DNA. Inoltre, sulla base delle direttive del Ministro, il Capo di SMD predispone, sentiti i Capi di SM di FA e il Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri (limitatamente ai compiti militari dell Arma), la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, definendo i conseguenti programmi tecnico-finanziari. Il CaSMD, inoltre, è organo centrale di sicurezza per la Difesa. CAPO DI SMD Stato Maggiore della Difesa Ufficio Generale del Capo di SMD Scuola TLC delle FF.AA. 2 Comitato dei Capi di Stato Maggiore 1 Scuola di Aerocooperazione 4 Scuola Interforze per la Difesa NBC 3 ITALDELEGA 5 ITALONU 6 ITALUE 7 ITALNATO 8 ITALSTAFF 9 CUFA RAMDIFE Comando Operativo di vertice Interforze Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali Centro Alti Studi per la Difesa NOTE: 1 Organo di consulenza del CaSMD. 2 Dipende dall Ispettore delle Scuole della MM, su delega del CaSMD, ad eccezione emanazione direttive didattiche e formative in campo interforze e potestà ordinativa. 3 Dipende dal Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell EI, su delega del CaSMD, ad eccezione emanazione direttive didattiche e formative in campo interforze e potestà ordinativa. 4 Dipende dal Com.te delle Scuole AM/3ª RA, su delega del CaSMD, ad eccezione emanazione direttive didattiche e formative in campo interforze e potestà ordinativa. 5 Rappresentanza Militare Italiana presso Comando Supremo Potenze Alleate in Europa 6 Ufficio dell Addetto per la Difesa e Consigliere Militare presso la Rappresentanza Permanente d Italia in seno all ONU 7 Rappresentanza Permanente d Italia presso l Unione Europea 8 Ufficio degli Addetti dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica presso la Rappresentanza Permanente d Italia presso il Consiglio Atlantico 9 Rappresentanza Militare Italiana presso il Comitato Militare della NATO e della UE 5-9 Gli Addetti delle F.A. presso le Rappresentanze Permanenti d Italia in seno alle Organizzazioni Internazionali dipendono per l impiego dal Rappresentante permanente (Ambasciatore) presso le organizzazioni e per gli aspetti disciplinari dal Ca.SMD Le competenze del CaSMD sono riconducibili a due macro-funzioni: operativa, in quanto ha la responsabilità della pianificazione, predisposizione e impiego delle FA nel loro complesso; 24 Art. 26 del COM. 21

23 finanziaria, poiché predispone la pianificazione generale e finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari. In definitiva, si può ritenere che il Capo di SMD sia il Comandante Operativo delle Forze Armate. Per l esercizio delle sue attribuzioni: dispone dello Stato Maggiore della Difesa (SMD); si avvale del Comando Operativo di vertice Interforze (COI). (1) Stato Maggiore della Difesa (SMD) 25 Lo SMD, competente per la pianificazione, il coordinamento e il controllo nei vari settori di attività, è retto dal Sottocapo di Stato Maggiore (SCaSMD), nominato con decreto del Ministro della Difesa, su indicazione del Capo di SMD, scelto tra gli Ufficiali con grado di Generale di Corpo d Armata, Ammiraglio di Squadra o Generale di Squadra Aerea in Servizio Permanente, appartenente a Forza Armata diversa da quella del CaSMD. Il SCaSMD indirizza e coordina le attività di 6 Reparti (Personale; Informazioni e Sicurezza; Politica Militare e Pianificazione; Logistica ed Infrastrutture; Affari Generali; Sistemi C4I e Trasformazione) e 2 Uffici Generali (Pianificazione, Programmazione e Bilancio; Affari Giuridici), strutturati in senso interforze con organico determinato su base di equilibrata rappresentatività delle Forze Armate. 25 Art. 27 del COM e art. 92 del TUOM. 22

24 SCaSMD Ufficio del SCaSMD Segreteria Particolare del SCaSMD Ufficiale Generale Affari Giuridici Ufficio Amministrazione Ufficio Protocollo Unico Reparto Carabinieri dello SMD * IGESAN 1 REPARTO Personale 3 REPARTO Politica Militare e Pianificazione CID 5 REPARTO Affari Generali Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio CUSI 2 REPARTO Informazioni e Sicurezza 4 REPARTO Logistica ed Infrastrutture 6 REPARTO Sistemi C4I e Trasformazione Centro JM&S Ce.Va CII CIFIGE CITS Comando C4 Difesa CIGC SICRAL Dal 2 Reparto dello SMD (RIS) dipendono, tra gli altri, i seguenti Enti, la cui missione riveste particolare interesse ai fini dell impiego dello strumento aerospaziale: CII (Centro Intelligence Interforze): il Centro ha il compito di assicurare le attività di ricerca, acquisizione, analisi, valorizzazione, valutazione e disseminazione degli elementi di informazione necessari per la configurazione dello strumento militare nel suo complesso e per la pianificazione e la condotta delle operazioni militari. Il Comandante del CII coincide con il Vice Capo Reparto per le Informazioni Operative del RIS. CITS (Centro Interforze Telerilevamento Satellitare): il Centro è responsabile dell esecuzione delle missioni nazionali del sistema militare di osservazione satellitare HELIOS 26 e del sistema di osservazione satellitare COSMO-SKYMED 27. (2) Il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) 28 Il COI è l Elemento di Organizzazione mediante il quale il Capo di SMD svolge le funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni internazionali e multinazionali. 26 Helios è una famiglia di satelliti da ricognizione francese progettato insieme a Italia, Spagna, Belgio e Grecia, messo in orbita tra il 1995 e il Esso comprende quattro satelliti: due satelliti (Helios 1) lanciati tra il 95 e 99 e due satelliti (Helios 2), più sofisticati, lanciati nel 2004 e il Nel 2016, due satelliti sono ancora operativi: Helios 2A e Helios 2B. 27 COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) è il primo sistema duale (civile e militare) di satelliti radar di osservazione terrestre; il sistema è promosso dall'agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa. COSMO-SkyMed è la componente italiana di un sistema italo-francese risultato di un accordo intergovernativo bilaterale Italia-Francia siglato nel 2001 Accordo di Torino e ratificato con la Legge 10 gennaio 2004, n. 20; è realizzato dall'azienda italiana Thales Alenia Space Italia (ex Alenia Spazio) per conto dell'agenzia Spaziale Italiana. 28 Art. 29 del COM e art. 94 del TUOM 23

25 In tale quadro, il Comandante del COI, nominato con DM e scelto, su indicazione del CaSMD, tra i Generali di Corpo d Armata, Ammiragli di Squadra e Generali di Squadra Aerea, ha le seguenti attribuzioni: Capo dello Staff del Comandante Operativo delle Forze (CaSMD) per l esercizio del comando operativo; Comandante Interforze in operazioni nazionali convenzionali (COMINFOR) esercitando il controllo operativo sulle forze assegnate all operazione stessa, quando delegato dal CaSMD; Comandante dell Operazione (COPER) di operazioni multinazionali, di cui l Italia ha la leadership e, come tale, esercita il controllo operativo sulle forze multinazionali assegnategli dalle Nazioni partecipanti. Il COI ha un Capo di Stato Maggiore il quale è responsabile dello sviluppo delle attività dello Stato Maggiore secondo le direttive e gli obiettivi fissati dal Comandante. A tal fine indirizza, coordina e controlla l attività dei 2 Reparti dipendenti: Reparto Operazioni e Reparto Supporto Operativo. COMANDANTE VICE COMANDANTE Aiutante di campo/ bandiera/volo Ufficio del Comandante Segreteria Particolare Quartier Generale Ufficio Legale Joint Force Headquarters Ufficiale Generale di Collegamento EI Ufficiale Generale di Collegamento MM Ufficiale Generale di Collegamento AM Ufficiale Generale di Collegamento CC Ufficiale Generale di Collegamento G. di F. Ufficio del Capo di Stato Maggiore CAPO DI STATO MAGGIORE Reparto Operazioni Reparto Supporto Operativo Centro Operativo Interforze Divisione J2 Informazioni Divisione J1 Personale Divisione J4 Logistica Divisione J3 Operazioni Divisioni J5 Piani Divisione J8 Finanziaria DivisioneJ6 Comunicazione Divisione J7 Esercitazioni Divisione J9 Cooperazione Civile e Militare Divisione JMED JMCC Divisione Joint Effects e Targeting Dal Comandante del COI dipende il Joint Force Headquarters italiano, Comando interforze a livello di Brigata. Il Joint Force Headquarters è preposto alla pianificazione e alla conduzione di 24

26 operazioni di limitata entità (small operations), è posto in prontezza operativa ed ha un assetto organizzativo molto flessibile al fine di assicurarne la capacità deployable. (3) Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) Il COFS è responsabile della concezione, organizzazione e condotta delle Operazioni delle Forze Speciali Interforze, nonché dell elaborazione e dell armonizzazione della dottrina d impiego e dell addestramento interforze delle Forze Speciali, sia in ambito nazionale sia in contesti multinazionali. Le Operazioni Speciali 29 consistono in attività militari condotte da forze appositamente designate, addestrate, organizzate ed equipaggiate mediante l impiego di tecniche operative non standard per le forze convenzionali. Tali attività sono condotte in tutto lo spettro delle operazioni militari, in maniera coordinata o indipendente rispetto alle operazioni delle forze convenzionali, con lo scopo di conseguire obiettivi politici, militari, psicologici o economici. Le Operazioni Speciali si caratterizzano per essere svolte in ambienti ostili o non permissivi, anche a grande distanza dalle unità amiche. Il COFS è responsabile della concezione, organizzazione e condotta delle operazioni nei principali e più delicati teatri operativi avvalendosi del 9 Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" dell'esercito Italiano; del Gruppo Operativo Incursori (GOI) della Marina Militare; del 17 Stormo Incursori dell'aeronautica Militare (che trae le proprie origini e tradizioni dagli ADRA - Arditi Distruttori Regia Aeronautica); del Gruppo Intervento Speciale (GIS) dei Carabinieri. 29 AAP-6 (Nato Glossary of Term and Definitions). 25

27 COMANDANTE Segreteria Particolare Consulente Giuridico-Legale Consulente Sanitario Ufficio Amministrazione CAPO DI STATO MAGGIORE Sottocapo di SM Supporto Sottocapo di SM Operativo Sottocapo di SM Addestramento, Innovazione e Interoperabilità Ufficio J1 Personale Ufficio J4 Logistica Ufficio J2 Intelligence Ufficio J3 Operazioni Ufficio J7 Addestramento e Esercitazioni Ufficio J10 Innovaz., Interop. e Dottrina Ufficio J8 Pianificazione Finanziaria Ufficio J5 Piani Ufficio J6 Comunicazione e Informatica (4) Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Il CASD rappresenta l'organismo di studio di più alto livello nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa. Da ciò discende la sua missione: migliorare il background professionale e culturale degli Ufficiali di alto rango e dei Funzionari e Dirigenti civili della difesa; perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali in uno spirito interforze; elaborare studi relativi alle problematiche inerenti all'organizzazione della difesa nazionale e alla preparazione dello strumento militare. Il CASD è strutturato in una Presidenza, in uno Stato Maggiore e in tre istituti: l Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS). 26

28 PRESIDENTE Aiutante di campo/ bandiera/volo Quartier Generale Sezione di Amministrazione STATO MAGGIORE Segreteria Particolare Ufficio Segreteria Personale e Benessere Ufficio Coordinamento Sezione Servizio Prevenzione e Protezione Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI) (1) (2) Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) Centro Militare Studi Strategici (CeMiSS) (1) Collegamenti tecnici: dal I Reparto di SMD per gli aspetti formativi e dal IV Reparto di SMD per gli aspetti nella materia di pertinenza. (2) Ente dotato di autonome TOO Lo IASD programma e conduce sessioni di aggiornamento professionale annuali che vertono sull'analisi della politica militare, sull'organizzazione delle Forze Armate e sullo studio di strategie di sicurezza e difesa, al fine di: aggiornare il background professionale e culturale degli Ufficiali di alto rango e dei Dirigenti civili della Difesa nel campo della difesa e sicurezza; curare la diffusione della cultura militare e promuovere l'osmosi culturale e scientifica con le maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese organizzando, a tale scopo, una "Sessione Speciale" di studi. L ISSMI ha il compito di sviluppare e perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle FA e della Guardia di Finanza, al fine di consentire loro di ricoprire incarichi di rilievo negli ambiti di Forza Armata, interforze e internazionale. Il CeMiSS ha il compito di effettuare studi e ricerche di carattere politico-militare e strategico-militare, promuovendo la formazione e la specializzazione dei ricercatori scientifici nello specifico settore. Nell espletamento dei propri compiti istituzionali, può collaborare con le Università e con i Centri di Ricerca italiani e stranieri. Dal Presidente del CASD dipende il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI) che opera nel campo della formazione avanzata logistica coordinando i corsi e indirizzando gli studi per 27

29 istruire il personale di tutte le FF.AA. sulle procedure logistiche interforze, nazionali e NATO UE. b. COMITATO DEI CAPI DI STATO MAGGIORE Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle FA, istituito con legge 8 marzo 1968, n. 200, è adesso disciplinato dall art. 28 del Codice dell Ordinamento Militare, che lo definisce quale organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Sono Membri del Comitato: il Capo di Stato Maggiore della Difesa (Presidente); il Capo di Stato Maggiore dell Esercito (Membro); il Capo di Stato Maggiore della Marina (Membro); il Capo di Stato Maggiore dell Aeronautica (Membro); il Comandante Generale dell Arma dei Carabinieri (Membro); il Segretario Generale e Direttore Nazionale degli Armamenti (Membro). In caso di indisponibilità, i Membri possono essere sostituiti dai rispettivi Sottocapi di SM, dal Vice Comandante Generale dell Arma o dal Vice Segretario Generale. Possono partecipare alle riunioni del Comitato: in qualità di uditori ordinari, il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa; in qualità di relatori ordinari, i Capi Reparto/Uffici Generali incaricati dell esposizione degli argomenti in Ordine del Giorno eventualmente accompagnati dal proprio personale di staff e comunque limitatamente agli argomenti di competenza; come relatori straordinari, gli Ufficiali delle FA, i funzionari dell Amministrazione Pubblica, nonché le personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare invitati dal Presidente del Comitato, anche su proposta dei Membri, per essere ascoltati sulle questioni all Ordine del Giorno. c. AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA L Area Tecnico-Amministrativa cura la politica degli armamenti e dei relativi programmi di cooperazione internazionale; il conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; gli affari 28

30 giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; gli armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; le attività di commissariato e dei servizi generali; la leva ed il reclutamento; la sanità militare; le attività di ricerca e sviluppo, l approvvigionamento dei materiali e di sistemi d arma. Al vertice dell area è collocato il Segretario Generale della Difesa che ricopre anche la funzione di Direttore nazionale degli armamenti (DNA). 30 Il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) è il responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell organizzazione e del funzionamento delle Aree Tecnico-Amministrativa e Tecnico- Industriale 31 ; è posto alle dipendenze del Ministro della Difesa, per le attribuzioni amministrative, e del Capo di SMD per quelle tecnicooperative. In qualità di Segretario Generale, figura che si inquadra nel contesto generale della Pubblica Amministrazione, assicura il coordinamento dell azione amministrativa, avvalendosi di due Vice Segretari, di cui uno civile. Come Direttore Nazionale degli Armamenti, esplica la propria funzione nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell approvvigionamento dei materiali. Proprio in quest ultimo settore il DPR 270/10 32 ha apportato le modifiche alla struttura ordinativo-organica esistente, prevedendo, fra l altro, la soppressione di quattro Direzioni Generali 33 (DIFESAN 34, ARMAEREO 35, NAVARM 36 e TERRARM 37 ). In particolare, per quanto concerne la parte degli armamenti, le attribuzioni delle soppresse TERRARM, NAVARM e ARMAEREO, nonché di TELEDIFE, sono state allocate presso apposite articolazioni (denominate Direzioni ) del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA), che si configura come la principale Agenzia di procurement della Difesa. Sul piano funzionale, è stata altresì confermata la previsione normativa che 30 V. Poli, V. Tenore, L Ordinamento Militare, L Ordinamento Militare. Fonti, Organizzazione, Funzioni, Mezzi, Giuffrè Editore, Fanno parte dell Area T-I gli stabilimenti e gli arsenali militari, gestiti dall Agenzia Industrie Difesa, dipendenti dal Segretariato Generale della Difesa, dai Comandi e dagli Ispettorati Logistici di FA. 32 Regolamento recante modifiche al TUOM. 33 TELEDIFE (Direzione Generale delle Telecomunicazioni, dell Informatica e delle Tecnologie Avanzate) era stata soppressa con il DPR 145/ Direzione Generale della Sanità Militare. 35 Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità. 36 Direzione Generale degli Armamenti Navali. 37 Direzione Generale degli Armamenti Terrestri. 29

31 permette ai Capi di Stato Maggiore di FA, per l ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di avvalersi delle citate Direzioni, alle quali possono fornire anche specifiche indicazioni. Infine, con il DPR 191/12 è stata attuata una ulteriore razionalizzazione dell Area Tecnico- Amministrativa, con la riconfigurazione anche di GENIODIFE da Direzione Generale dei Lavori e del Demanio a Direzione dei Lavori e del Demanio. Il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti è articolato in 5 Direzioni e 6 Reparti, presso i quali sono attestate le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e le relazioni internazionali, la ricerca e lo sviluppo tecnologico ed il contenzioso; a tali articolazioni è inoltre demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il SGD/DNA nell attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell Area Tecnico-Amministrativa. SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento Aiutante di Campo Segreteria Particolare Ufficio Generale del Segretario Generale PERSOMIL PREVIMIL PERSOCIV COMMISERVIZI 2 UTT (FI-NA) Ufficio Generale CRA VICE SEGRETARIO GENERALE Ufficio formazione specialistica e didattica VICE SEGRETARIO/ VICE DNA DIFEAMMISPEC I Reparto Personale II REPARTO Coordinamento Amministrativo VI Reparto Contenzioso e Affari Legali III Reparto Politica Industriale Relazioni Intern.li IV Reparto Coordinamento dei Programmi d Armamento V REPARTO Innovazione Tecnologica DIRAMINTER Direzione GENIODIFE Direzione TELEDIFE Direzione TERRARM Direzione NAVARM Direzione ARMAEREO STT Milano UTT Torino UTT Genova UTT Torino STT Roma UTT Nettuno UTT Roma UTT Milano UTT Napoli Sotto il Vice Segretario Generale/Vice Direttore Nazionale degli Armamenti operano l Ufficio Amministrazioni Speciali (UAS) e il Circolo Ufficiali delle FA (CUFA) mentre sotto il Vice Segretario Generale opera l Ufficio formazione specialistica e didattica. Dal Capo del II Reparto dipende la Direzione di Amministrazione Interforze (DIRAMINTER). Le 4 Direzioni Generali, di seguito elencate, rispondono direttamente al Ministro, da cui dipendono per l attuazione delle 30

32 Direttive Ministeriali ma, nell espletamento delle proprie attività, sono indirizzate, controllate e coordinate dal SGD-DNA: PERSOMIL (Direzione Generale per il Personale Militare); PERSOCIV (Direzione Generale per il Personale Civile); PREVIMIL (Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva); COMMISERVIZI (Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali). d. AREA TECNICO-INDUSTRIALE Branca del Ministero della Difesa cui sono attribuite le funzioni e i compiti in materia di: pianificazione relativa all area industriale di interesse della Difesa; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d armamento; pianificazione dell area industriale pubblica e privata. Costituiscono l Area T/I: gli Stabilimenti e Arsenali militari e le sezioni staccate; l Agenzia Industrie Difesa; gli Enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici di Forza Armata. Gli enti dell Area T/I e i Centri tecnici inquadrati nell Area T/O del Ministero della difesa si distinguono in: enti gestiti dall Agenzia industrie difesa, denominati unità; enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa; enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza Armata. (1) Agenzia Industrie Difesa (AID) L Agenzia Industrie Difesa, istituita con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario Generale della Difesa. Scopo dell Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della Difesa. Sono organi dell Agenzia il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti. 31

33 L Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate. La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all impiego dello strumento militare rimane affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza Armata. (2) Stabilimenti e Arsenali militari Gli Stabilimenti e gli Arsenali militari sono organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze Armate. Assolvono di massima i seguenti compiti: produzione di mezzi e materiali; riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di Forza Armata; conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo; studio ed esperienze; realizzazione di prototipi; analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un azione calmieratrice dei prezzi di mercato; formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa. Concorrono inoltre allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica. Con decreto del Ministro della Difesa sono stabiliti tipo, finalità, numero, dislocazione, ordinamento e ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate. Gli Stabilimenti e Arsenali militari sono retti, a seconda della loro potenzialità, da Ufficiali Generali o Ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale. Sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più Servizi. 32

34 4. MISSIONE DELLE FORZE ARMATE La missione delle Forze Armate ha il proprio fondamento giuridico nel testo della Costituzione (articoli 11 38, e ) e nel COM, in cui viene stabilito (art. 87) che sono al servizio della Repubblica. Nel COM viene altresì specificato che le Forze Armate (art. 89): hanno come compito prioritario la difesa dello Stato; devono operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l Italia fa parte; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Inoltre, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i Comandanti delle Forze Armate hanno il compito di vigilare, in concorso con gli organismi internazionali competenti, sull osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario. Alle FA sono, altresì, assegnati dal quadro normativo vigente compiti ulteriori, di seguito declinati: fornire, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale 41 ; garantire la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali e altri di interesse pubblico 42. Sulla base di tale disposizioni di legge e in esito alle linee di indirizzo del livello Politico Militare ( Direttiva Ministeriale ), in cui vengono fissati gli obiettivi e i criteri di sviluppo dello Strumento Militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa: fornisce la visione strategica del contesto di sicurezza; definisce gli elementi di riferimento concettuali per il processo di trasformazione delle FA; 38 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 39 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 40 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. omissis... Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 41 Art. 92 del COM. 42 Art. 18 della Legge 128/01. 33

35 indica gli obiettivi generali da conseguire nel breve, medio e lungo termine. In questa ottica, il CaSMD ha individuato le missioni delle Forze Armate, che si possono così sintetizzare (riportate in ordine di importanza strategica, che non riflette necessariamente la probabilità di occorrenza): 1ª missione Difesa dello Stato contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l integrità del territorio nazionale - inteso come piattaforma terrestre, spazio aereo e acque territoriali - la sicurezza e la libertà delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all estero, ovunque siano minacciati. Questa missione implica per lo Strumento Militare la capacità di far fronte a tutte le potenziali forme di minaccia realisticamente ipotizzabili - dall azione militare convenzionale all attacco terroristico, all impiego di armi di distruzione di massa, alle forme di lotta non convenzionale e asimmetriche sul territorio nazionale e/o oltre confine. Essa implica, inoltre, per quel che concerne la configurazione delle capacità militari nazionali nel loro complesso, la disponibilità di uno Strumento completo e bilanciato in tutte le sue componenti, ossia in grado di assicurare, se necessario autonomamente, in un contesto esclusivamente nazionale, la Difesa dello Stato contro ogni tipo e livello di aggressione realisticamente possibile. La rispondenza ai requisiti indicati consente allo Strumento Militare di perseguire i fini della prima missione anche attraverso gli effetti dissuasivi della deterrenza. 2ª missione Salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO. Questa missione, che può essere condotta sul territorio nazionale e/o oltre confine, trova il proprio fondamento nel Trattato costitutivo dell Alleanza Atlantica e negli altri accordi sottoscritti e ratificati dal Parlamento, e, più in dettaglio, nelle enunciazioni del Concetto Strategico dell Alleanza Atlantica Active Engagement, Modern Defence approvato nel corso del Summit di Lisbona del novembre

36 3ª missione Contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione a operazioni di prevenzione e gestione della crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l affermazione dei diritti fondamentali dell uomo nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell ambito di organizzazioni internazionali in primis la NATO, l UE e l ONU e/o di accordi bi-multilaterali. 4ª missione Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Questa missione comprende alcuni compiti non direttamente connessi con le responsabilità primarie della Difesa, ai quali le Forze Armate provvedono compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione. Essa richiede adeguate predisposizioni organizzative e comporta oneri di non trascurabile entità, sia di carattere finanziario sia in termini di risorse umane. È possibile affermare che dette missioni sono strettamente interdipendenti, perché utilizzano le stesse capacità e risorse, e fortemente sinergiche negli effetti. Esse vanno sempre considerate in prospettiva sistemica e con visione unitaria (4 missioni - 1 strategia). Dal Modello di Difesa sopra delineato, discende la necessità che lo Strumento Militare sia configurato per esprimere le seguenti CAPACITÀ: comando, controllo, comunicazioni e consultazione di livello strategico e di livello operativo; interoperabilità in ambito interforze e multinazionale; intelligence; sfruttamento massimo dell informazione mediante la disponibilità di centri e di piattaforme terrestri, navali, aeree (pilotate e non); targeting joint & combined; mobilità strategica in grado di contribuire all immissione e al supporto di aliquote di forze in Teatro; rilevazione e difesa CBRN; condotta di operazioni speciali; difesa integrata contro Theatre Ballistic Missile; cooperazione civile-militare (CoCiM/CiMiC). 35

37 In tale quadro l Aeronautica Militare deve essere in grado di effettuare: operazioni di Difesa Aerea contro minacce aeree pilotate e non, tradizionali o emergenti (terroristiche), anche con capacità contro Theatre Ballistic Missile; operazioni Aeree Strategiche (simultanee, di concorso e autonome), ovvero operazioni mirate a conseguire risultati con effetto strategico, quali il bombardamento di precisione, il trasporto aereo ecc.; operazioni Aeree Offensive e Difensive; operazioni nello Spazio; operazioni di Combat Search and Rescue, anche in contesti e con formazioni interforze, ferme restando le capacità autonome di ciascuna Forza Armata; attività di concorso alle altre Istituzioni dello Stato. 36

38 5. ORDINAMENTO DELL AERONAUTICA MILITARE a. LA NASCITA DELL AERONAUTICA MILITARE Le origini dell aviazione in Italia risalgono alla fine dell 800, quando in Europa si comprese l importanza dell uso dei palloni aerostatici per esigenze di carattere militare. Ciò orientò molti paesi a investire nel settore; tra questi l Italia che, nel 1884, con una Circolare del Ministero della Guerra, autorizzò la costituzione di un Servizio Aeronautico nell ambito del 3 Reggimento Genio Militare trasformatosi, nel gennaio dell anno successivo, in Sezione Aerostatica del medesimo Reparto. Con l avvento dell aeroplano e i successi del mezzo aereo nella guerra di Libia (1911), si diffuse il convincimento che l aviazione dovesse essere un arma autonoma, riorganizzando il settore con relativo ampliamento delle competenze. Ciò portò all emanazione della Legge 27 giugno 1912, n. 698 che istituì il Servizio Aeronautico presso la Direzione Generale Genio e Artiglieria del Ministero della Guerra. La costante ascesa dell uso del mezzo aereo per scopi militari indusse una rivisitazione ordinativa del settore aeronautico che puntualmente si realizzò con la costituzione della Direzione Servizio Aeronautico presso il citato 3 Reggimento Genio e con la successiva istituzione, in luogo del Servizio Aeronautico, del Corpo Aeronautico Militare autonomo, ovvero equiparato con le altre armi e corpi dell Esercito e con organizzazione indipendente dall arma del genio (RD 7 gennaio 1915, n. 11). Tuttavia, è solo nel 1923 che la componente aerea militare italiana fu elevata al rango di Arma indipendente rispetto alle altre forze armate con la costituzione, dapprima, del Commissariato per l Aeronautica 43, avvenuta con il RD 24 gennaio 1923, n. 62 e, successivamente, con la costituzione, proprio alle dipendenze del neo Commissariato, della Regia Aeronautica 44 (RA), 43 Tale istituto aveva la funzione di coadiuvare il Ministro nella discussione dei provvedimenti normativi che richiedevano particolari conoscenze tecniche. Il Commissario per l Aeronautica esercitava tutte le attribuzioni del Governo per quanto concerneva l Aeronautica civile e militare. Il Commissariato era articolato in un Comando Generale, al quale facevano capo le forze aeronautiche del territorio metropolitano e delle colonie nonché un Intendenza Generale che sovraintendeva a tutti i servizi tecnici. 44 La Royal Air Force (1918) e la Regia Aeronautica sono state le prime aeronautiche militari al mondo a nascere come forze armate indipendenti. La Luftwaffe, ad esempio, nacque solo nel 1935 e l USAF nel

39 avvenuta con il RD 28 marzo 1923, n. 645 alla quale erano subordinate tutte le forze aeree militari del Regno e delle Colonie. La Regia Aeronautica era costituita da un Comando Generale della Regia Aeronautica dal quale dipendevano i Comandi di Squadra Aerea e di Divisione Aerea costituiti da: stormi di aeroplani da bombardamento notturno o diurno, da caccia, da ricognizione; stormi di idrovolanti; un gruppo dirigibili; Regia Accademia e da una scuola di applicazione alle specialità; centri (depositi di aeronautica) e servizi. Gli aspetti tecnico-amministrativi erano competenza dell Intendenza Generale dell Aeronautica (organizzata in Direzioni Superiori) che rappresentava, pertanto, l organo tecnico-amministrativo del Commissariato dell Aeronautica. Il personale della RA, costituito da Ufficiali e Sottufficiali (naviganti e non naviganti), e da personale di Truppa, venne interessato da una serie di provvedimenti adottati nel 1923 e negli anni immediatamente successivi che contribuirono a definire nei dettagli le professionalità necessarie affinché la nuova Arma fosse efficace ed efficiente. Il 31 luglio 1923 con apposito Decreto Commissariale (DC) venne costituito il Regio Corpo del Genio Aeronautico che esercitava tutte le funzioni tecniche, direttive, ispettive e sperimentali inerenti al progetto, alla costruzione, all allestimento e alla manutenzione del materiale aeromobile, mobile e immobile dell Aeronautica di Stato. Con altro DC, emanato sempre in data 31 luglio 1923, venne costituito il Corpo di Commissariato militare dell Aeronautica per esercitare le funzioni amministrative di carattere direttivo, sia per quanto riguarda il bilancio dell Aeronautica, l approvvigionamento e la gestione del materiale necessario così allo svolgimento delle varie attività aeree, come alla vita dei reparti e sia per quanto riguarda la gestione economica delle direzioni e dei servizi dipendenti. Il Corpo di Stato Maggiore della RA, attuale Ruolo Naviganti, venne istituito con il Decreto Commissariale 12 ottobre 1923, n. 7. Il personale appartenente a tale corpo esercitava tutte le funzioni devolute al comando degli aeromobili, nonché tutte le altre funzioni tecnico-militari 38

40 sull impiego dei mezzi aerei e sull addestramento e impiego di tutte le forze in attività di servizio e di riserva. Il Regio Corpo degli Aeroporti, attuale Ruolo delle Armi, fu costituito con DC 10 dicembre 1923 per presiedere tutti i servizi degli aeroporti assicurandone il regolare funzionamento e per evitare di distogliere il personale navigante dalle attività di volo. Il quadro dei provvedimenti di costituzione dei ruoli del personale della RA venne completato con l emanazione del Decreto Commissariale 25 agosto 1924, n. 200 che istituì il Corpo degli Equipaggi della Regia Aeronautica, e del Decreto Commissariale 27 agosto 1924, n. 183 che costituì il Corpo Ufficiali degli Equipaggi della Regia Aeronautica. La bandiera dell Aeronautica fu concessa con RD 17 ottobre 1920, n all allora Corpo Aeronautico e successivamente venne consegnata alla neo-costituita Regia Aeronautica il 4 novembre 1923 nel corso del primo raduno generale dell arma azzurra tenutosi presso l aeroporto di Centocelle (Roma). In questa occasione la Bandiera venne consegnata nelle mani del Comandante Generale pro-tempore, il Gen. Piccio. L ulteriore sviluppo dell arma aerea, il significativo livello raggiunto dai singoli servizi e l autorevolezza dimostrata dalla RA indussero a elevare il Commissariato a livello di Ministero. Si trattò, di fatto, di un provvedimento che tradusse in precisi termini ordinativi la realtà dei fatti che vedeva, in concreto, il Commissariato operare come un vero e proprio Ministero pur non avendone il rango e, pertanto, incontrando una serie di inconvenienti sia in materia di bilancio sia nei rapporti con le altre amministrazioni militari 45. Il passaggio da Commissariato a Ministero si realizzò con l emanazione del RD 30 agosto 1925, n Tale provvedimento rappresentò il culmine di una serie di atti adottati per assicurare all Aviazione Militare il posto che le competeva e per stabilire le condizioni necessarie per il futuro sviluppo. L ordinamento della RA subì negli anni tra le due Guerre Mondiali una serie di modifiche, trovando la sua ultima espressione legislativa nel RDL 22 febbraio 1937, n Tale provvedimento prevedeva per la RA: 1 Ufficio di Stato Maggiore; 4 Comandi di Zona Aerea Territoriale; 45 Tratto dalla relazione del Commissario per l Aeronautica al Re relativa al RD per l elevazione a rango di Ministero del Commissariato. 39

41 6 Comandi di Aeronautica (Sicilia, Sardegna, Egeo, Libia, Africa Orientale Italiana e Albania). Inoltre, l articolo 6 del RDL definiva gli elementi della Regia Aeronautica come segue: l Arma Aeronautica; il Corpo del Genio Aeronautico; il Corpo di Commissariato Aeronautico; il Corpo Sanitario Aeronautico 46 ; le Scuole Militari della Regia Aeronautica. È rilevante sottolineare che la locuzione Arma Aeronautica comprendeva: l Arma Aerea, ovvero il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del regno e dei territori comunque soggetti alla sovranità dello Stato; l Aviazione per il Regio Esercito (RE), costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti assegnati in pace e in guerra ai comandi del RE; l Aviazione per la Regia Marina (RM), costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego assegnati in pace e in guerra ai comandi della RM; Aviazione Coloniale, costituita dalle forze aeree dislocate nei territori delle colonie destinate esclusivamente ad assolvere i compiti di presidio assegnato in pace e in guerra. b. INFLUENZA DELLA 2ª GUERRA MONDIALE SULL ORDINAMENTO POSTBELLICO Le unità aeree della RA erano state organizzate in modo da dover necessariamente contare su una rigida organizzazione di supporto a terra. La 2ª Guerra Mondiale si rivelò una guerra di movimento e ciò mise in crisi le nostre unità aeree, costrette a spostarsi su basi di fortuna affrettatamente approntate e sprovviste delle strutture organizzative di supporto logistico indispensabili per garantirne l operatività. Da questa esperienza derivò, da una parte, la tendenza a rendere autonomi, almeno per un certo periodo di tempo, i reparti di maggiore valenza operativa, dotandoli dei necessari mezzi tecnici e, dall altra, 46 Il RDL 22 febbraio 1937, n. 220 costituisce per la prima volta il Corpo Sanitario che, pertanto, viene costituito con ritardo rispetto agli altri Corpi istituiti nel

42 quella di predisporre, sin dal tempo di pace, aeroporti di rischieramento in grado di garantire l immediata operatività ai reparti di volo. Anche nei settori della difesa aerea e terrestre, i reparti furono resi maggiormente autonomi mettendo loro a disposizione uomini e mezzi. Rispetto alla legge ordinativa fondamentale del 22 febbraio 1937, furono soppressi i Comandi di Armata e Squadra Aerea. Per quanto concerne invece l ordinamento territoriale, in luogo delle Zone Aeree Territoriali (ZAT), furono costituiti, con la legge 8 giugno 1961, n. 509 i Comandi di Regione Aerea e le Circoscrizioni Aeroportuali. A queste modifiche si sono poi aggiunte quelle derivanti dall applicazione del DPR 18 febbraio 1965, n relativo alla ristrutturazione dello Stato Maggiore della Difesa a degli Stati Maggiori di FA. c. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AM. Nella cornice legislativa delineata nei precedenti paragrafi, anche l Aeronautica Militare ha ridefinito il proprio ordinamento, tradizionalmente incentrato su un'organizzazione di tipo territoriale, ed ha riconfigurato la propria struttura in base alle principali funzioni di FA (operativa, addestrativa, logistica e formativa) attestandole a Comandi appositamente istituiti. Alla fine degli anni 90 l Aeronautica Militare, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 464/97, ha assunto una struttura organizzativa di tipo gerarchico-funzionale con la costituzione dei Comandi di Vertice (cd. Alti Comandi): il Comando della Squadra Aerea (CSA), il Comando Logistico dell AM (CLOG AM) e il Comando Operativo delle Forze Aeree (COFA) che si sono aggiunti al pre-esistente Comando Generale delle Scuole (CGS) che è stato riorganizzato. A tali Alti Comandi sono state assegnate, rispettivamente, la funzione addestrativa, quella logistica, quella operativa e quella formativa. La riorganizzazione della FA ha interessato nel 2008 il Comando Generale delle Scuole che, con il cambio di sede da Guidonia a Bari, è stato oggetto di accorpamento con la 3ª Regione Aerea e ridenominato Comando delle Scuole dell AM/3ª Regione Aerea (CSAM/3ªRA). Successivamente, alla luce della piena funzionalità del Comando Operativo di vertice Interforze e considerata la necessità di ottimizzare la struttura della Forza Armata, nel dicembre 2010 è stato soppresso il 41

43 COFA, attestando al CSA (riorganizzato di conseguenza) sia la funzione addestrativa sia la funzione operativa. Inoltre, nel tempo alle funzioni sopracitate si è aggiunta in maniera autonoma e peculiare la funzione territoriale, che è stata attestata, con il D.Lgs. 253/2005, ai due Comandi di Regione Aerea, transitati perciò alle dirette dipendenze dal Capo di Stato Maggiore dell AM, e (recentemente) al Comando Aeronautica Militare Roma. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL AM PER AREE FUNZIONALI CAPO DI SMA COMANDO 1ª REGIONE AEREA (1) COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA (1) COMANDO DELLA SQUADRA AEREA (2) COMANDO LOGISTICO DELL AM (3) COMANDO DELLE SCUOLE DELL A.M./3ª REGIONE AEREA (1) (4) NOTE: (1) Funzione Territoriale (2) Funzione Operativo/Addestrativa (3) Funzione Logistica (4) Funzione Formativa d. MISSION E COMPITI DELL AERONAUTICA MILITARE Nell ambito della cornice di riferimento normativo illustrata vanno inquadrate la Vision e la Mission dell AM, che si riportano di seguito: Vision: Una Aeronautica sempre più coesa e sempre più utile al Paese. Un unico grande Stormo di solidi valori che con unità di intenti sappia porre la propria professionalità al servizio esclusivo del bene dell Italia anteponendo l interesse comune a qualsiasi considerazione personale. Un Aeronautica sempre più efficiente ed integrata a livello interforze, che oltre a garantire la difesa del territorio e la tutela della sovranità nazionale, possa esprimere significative capacità operative del sistema geopolitico di sicurezza internazionale e 42

44 contribuire, nel contesto interdisciplinare, alla salvaguardia delle persone, delle cose, della cultura e dei valori del Paese. Mission: Evolvere coniugando le peculiari caratteristiche del potere aerospaziale e le capacità operative già conseguite verso un Aeronautica che sia in grado di sviluppare prioritariamente persistenti capacità di sorveglianza e consapevolezza della situazione operativa, elevata mobilità, più estese capacità di difesa aerea integrata e ingaggio di precisione. Oltre l Air Superiority ed all Ingaggio di Precisione, sviluppare persistenti capacità Information Superiority, Strategic Awereness e Mobilità Strategica. Ampliare i campi d azione delle singole specialità alle componenti attigue nell ambito di una sempre più elevata sostenibilità finanziaria ed efficienza complessiva nell ambito reale e sinergica integrazione interforze ed interagenzia per garantire al contempo l assolvimento dei compiti assegnati ed elevata utilità complessiva al sistema paese. Ridisegnare l intera pianta dell aeronautica ponendo al centro dell organizzazione l'unità operativa fondamentale - lo STORMO a cui conferire priorità organica, sostenibile efficacia operativa e logistica in una organizzazione più agile e snella a partire dalle strutture di staff e di comando. Realizzare una sorta di palestra del pensiero aeronautico esteso a tutto il personale della Forza Armata che consenta di dare sostenibilità morale e vivacità alle idee per favorire ispirazione, creatività, innovazione e cambiamento condiviso, al fine di rafforzare gli elementi di riferimento e di valori etici propri dell organizzazione. Creare un ambiente dove il personale possa realizzare se stesso, dove il benessere fisico ed intellettuale di ognuno, congiuntamente alla soddisfazione nel lavoro, costituisca la base della considerazione, della premura, del rispetto e della dignità di tutti gli altri. 43

45 Dalla missione dell Aeronautica Militare e ai fini didatti della presente pubblicazione, discendono i compiti della FA che possono essere, a titolo esemplificativo, così schematizzati: compiti operativi, derivanti da esigenze nazionali; compiti operativi derivanti da accordi internazionali; altri compiti di interesse nazionale; compiti complementari derivanti da accordi internazionali. I compiti operativi derivanti da esigenze nazionali sono: assicurare la difesa dello spazio aereo; mantenere la necessaria prontezza per condurre operazioni aeree di attacco; assicurare la ricerca e il soccorso aereo; assicurare l attività di supporto alle operazioni aeree; concorrere con la MM nelle attività di ricerca antisommergibile; partecipare ad azioni congiunte con le altre FA; svolgere attività informativa; assicurare la protezione delle installazioni aeronautiche; concorrere alla difesa del territorio. I compiti operativi derivanti da accordi internazionali sono: integrare la difesa aerea nazionale nel sistema NATO; condurre le operazioni aeree previste dai piani operativi alleati/internazionali; mantenere in prontezza gli assetti operativi resi disponibili a seguito di accordi ONU, NATO, UE, nonché bi e multilaterali; assicurare il necessario sostegno logistico alle unità alleate stabilmente costituite, ovvero operanti temporaneamente, sul territorio italiano in base a specifici accordi; garantire la prontezza e il mantenimento in efficienza nel corso delle operazioni, degli assetti operativi designati per la partecipazione ad operazioni combinate di Peace Support Operations (PSO)/Crisis Response Operations (CRO), sulla base degli impegni assunti nell ambito della politica estera nazionale. Altri compiti di interesse nazionale sono: assicurare l alta direzione tecnica, operativa e di controllo dei servizi di assistenza al volo; presiedere all alta direzione tecnica operativa e di controllo dell intero servizio meteorologico; provvedere alla formazione dei piloti di aeroplano e di elicottero delle altre FA e al rilascio dei relativi brevetti; assicurare i collegamenti aerei per esigenze militari e civili nei casi previsti dalla normativa vigente; delineare gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del volo; concorrere a studi, ricerche e 44

46 sperimentazioni nel campo aerospaziale; concorrere, quando richiesto, alle operazioni di difesa civile, di ordine pubblico, di soccorso e assistenza alle popolazioni in caso di pubbliche calamità e assicurare i servizi essenziali di pubblica necessità. I compiti complementari derivanti da accordi internazionali sono: diffondere gli elementi di situazione meteorologica; sviluppare il necessario coordinamento con gli organismi non governativi che partecipano alle PSO/CRO; partecipare alle attività di studio ricerca e sperimentazione di interesse nel settore aerospaziale. e. STRUTTURA ORDINATIVA DELL AERONAUTICA MILITARE L Aeronautica Militare è organizzata secondo un modello gerarchico-funzionale 47. ORGANISMI DI VERTICE SMA, UCOPRATA, UCOVA, UCRA-AM, DIPMA, ISV, ISSV, Uffici Gen. Ruolo delle Armi e dei Capi dei Corpi, Commissioni Avanzamento e Segreteria Permanente e UCSMA. Com. 1ªRA COMAER COMANDI DI VERTICE CSA COMLOG CSAM/3ª RA COMANDI COMP. OPER.VA COMANDI COMP. LOG.CA EdO Operativi EdO Logistici EdO Formativi EdO Territoriali 47 Un'organizzazione è costituita da diverse entità, grandi o piccole, orientate ai risultati, relativamente autoregolate, capaci di cooperare con gli altri e di interpretare gli eventi esterni. Le connessioni che collegano queste entità in modo semplicistico determinano la tipologia di organizzazione. La struttura organizzativa consta sostanzialmente di due dimensioni: una dimensione verticale e una orizzontale. La dimensione verticale esprime l attribuzione del potere gerarchico all interno dell organizzazione e si sostanzia nella creazione di vincoli di cultura organizzativa e connessioni di subordinazione/dipendenza. I collegamenti verticali vengono creati per coordinare le attività tra il vertice e la base operativa; la dimensione orizzontale consente di superare le barriere tra le varie unità organizzative e fornisce il supporto necessario tra i dipendenti. Nell ambito di organizzazioni complesse possono essere create delle unità organizzative, mediante la riunione di più persone dotate di competenze comuni, alle quali viene affidato il raggiungimento di un determinato obiettivo. Si sviluppa così una dimensione orizzontale (divisione del lavoro, specializzazione delle mansioni, formazione di unità organizzative che prendono il nome di funzioni aziendali) e una dimensione verticale (introduzione di uno o pii livelli gerarchici tra vertice strategico e nucleo operativo). Si passa in sostanza alla forma organizzativa gerarchico-funzionale. 45

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