Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Sommario. n

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Newsletter. Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa. Sommario. n. 6-2014"

Transcript

1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Alcune novità normative dell estate 2014 volte alla semplificazione dell attività d impresa Appalti pubblici e parere precontenzioso dell autorità anticorruzione Provvedimento del Garante Privacy Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie Riforma giustizia civile - principali novità 1 ottobre 2014: nuove modalità di pagamento degli F24: i chiarimenti dell Agenzia Visto di conformità per compensare i crediti IRES/IRPEF ed IRAP: il professionista autorizzato può fare da sé Prevenzione e contrasto all evasione: l Agenzia detta le linee guida per il 2014 Erogazioni liberali a sostegno della cultura: l Agenzia fornisce i primi chiarimenti

2 Alcune novità normative dell estate 2014 volte alla semplificazione dell attività d impresa A) Modifica al capitale minimo necessario per la costituzione di Spa e Sapa E stato modificato il capitale minimo necessario per la costituzione di Spa e Sapa: scende da a euro, anche in caso di conferimento di crediti e altri beni in natura (articolo 227 Codice civile). Questa modifica si riflette su altre disposizioni della disciplina societaria quali, ad esempio, quella riguardante i versamenti iniziali, quella relativa agli interventi in caso di perdite patrimoniali rilevanti e quelle disciplinanti le cause di scioglimento. Per quanto riguarda il versamento minimo da effettuarsi in caso di sottoscrizione del capitale in denaro, ad esempio, dal momento che il codice civile richiede che ne sia versato il 25%, o il 100% se trattasi di società unipersonale, gli importi dovuti passano quindi, a euro (contro gli euro precedenti) o euro, in caso di socio unico. Secondo i primi commentatori, l'impatto del nuovo limite sarà maggiormente incisivo sulla gestione delle perdite ed in particolare sulla possibilità per i soci di evitare le conseguenze derivanti per legge da una perdita che, oltre a superare il terzo del patrimonio, riduca il capitale al di sotto del minimo legale. Da ora in poi questo limite va quantificato in euro e non più in , con la conseguenza che sarà più facile non ricadere negli obblighi relativi alla ricapitalizzazione forzata. D.L. 91/2014. B) Semplificazione delle procedure di iscrizione di alcuni atti nel registro delle imprese A decorrere dal 1 settembre 2014, quando l iscrizione nel registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore procede all iscrizione immediata dell atto. Tale disposizione non si applicherà alle società per azioni. Lo scopo della norma è facilitare e accelerare le procedure finalizzate all avvio delle attività economiche, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all attività dell impresa. Il Mise, in una circolare contenente chiarimenti sul punto, ritiene applicabile questa procedura anche a "tutti gli atti provenienti da una autorità pubblica, ad esempio, le sentenze", ma la esclude per gli atti di cessione di quote di Srl. Stando alla lettera dalle legge, dovrebbero essere esclusi gli atti di cessione inviati dagli intermediari come i commercialisti e le domande cui sono allegati atti formati dai soci, dagli amministratori, dagli organi di controllo (verbali assembleari, attribuzioni di poteri, etc.). L accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l iscrizione presso la Camera di Commercio rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l atto e resta ferma la cancellazione d ufficio ai sensi dell articolo 2191 del codice civile. La disposizione si basa sul fatto che il valore probatorio dell atto pubblico è molto intenso, in quanto è considerato prova legale, la cui efficacia può essere messa in discussione solo attraverso l apposito procedimento della querela di falso. La cancellazione, di cui all art c.c., si riferisce ai casi in cui l iscrizione doveva essere rifiutata: la mancanza della forma scritta; l incompletezza della documentazione allegata; la mancanza della legittimazione del richiedente; la mancata corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge; la mancanza dei presupposti legali relativi all iscrizione. Riferimenti Art. 21, comma 7-bis, D.L. 91/2014 (introdotto dalla legge di conversione n. 116 del 2014) Circolare del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) n. 67 del 19 settembre C) Semplificazione dell avvio, gestione e cessazione delle attività imprenditoriali attraverso il potenziamento e ampliamento dei poteri delle Agenzie per le imprese Entro il 21 febbraio 2015 (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto competitività ) dovrà essere emanato un regolamento in base al quale i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle agenzie per le imprese sostituiranno a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati sia in quelli ordinari. Resteranno escluse solo le determinazioni in via di autotutela e l esercizio della discrezionalità. Come noto, le agenzie per le imprese sono soggetti privati accreditati, ai quali può essere affidata l attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell esercizio dell attività di impresa (legge 1/2008). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che consente l avvio immediato dell attività o dell intervento. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell amministrazione, le agenzie per le imprese svolgono unicamente attività istruttoria in luogo e a supporto dello sportello unico per le attività produttive. Riferimenti Articolo 8, comma, lettera c), della legge 1/2008 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n Appalti pubblici e parere precontenzioso dell autorità anticorruzione Il 2 settembre, l Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha emanato un regolamento contenente la disciplina dei casi in cui su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti la stessa autorità è chiamata ad esprimere un parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione c.d. parere precontenzioso (Art. 6, comma 7, lettera n, codice dei contratti pubblici). Innanzi tutto, l ANAC conferma che sono legittimati a richiedere un parere di precontenzioso, oltre la stazione appaltante e le parti interessate, anche i portatori di interessi diffusi, come le associazioni di categoria ed i comitati. Quanto ai requisiti essenziali delle istanze, nel regolamento in esame si precisa che sono inammissibili se: presentate in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate; incomplete delle informazioni indicate 2

3 come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato al Regolamento stesso; non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all esterno la volontà del soggetto richiedente. Tuttavia, i primi commenti hanno evidenziato che l Autorità non chiarisce i termini per individuare una controversia utile per l avvio della procedura, per la quale potrebbe essere ipotizzabile l astratta idoneità di un semplice carteggio, tra concorrente e stazione appaltante, da cui emerga una disparità di posizioni. Si prevede inoltre che le istanze siano trattate con un criterio di priorità, dando la precedenza alle istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara. In caso di istanze presentate singolarmente, si darà precedenza: alle istanze presentate dalla stazione appaltante; alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria); alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici. Non è ammissibile l istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l archiviazione, fatta salva l ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest ultimo caso troveranno applicazione le disposizioni del presente Regolamento, per quanto compatibili. Riferimenti Art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 Regolamento Anac 2 settembre Provvedimento del Garante Privacy Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie Entro il prossimo 0 settembre le banche, le società appartenenti a gruppi bancari e Poste Italiane Spa dovranno adottare le misure prescritte dal Garante Privacy con il Provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011 contenente Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie. Detto Provvedimento mira a fornire prescrizioni in relazione al trattamento di dati personali della clientela, al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali sanciti dal Codice Privacy, in ordine ai temi della circolazione delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della tracciabilità delle operazioni bancarie effettuate dagli incaricati del trattamento degli istituiti di credito (sia quelle che comportano movimentazione di denaro, sia quelle di sola consultazione, c.d. inquiry ). Riforma giustizia civile - principali novità Con un decreto legge del 12 settembre, il Governo ha apportato significative novità volte alla semplificazione e allo smaltimento dell arretrato relativo alle controversie civili. Di seguito, una sintesi delle principali novità. A) Trasferimento in sede arbitrale Nelle cause civili pendenti in primo grado e in grado d appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, da svolgersi secondo le ordinarie regole dell arbitrato contenute nel codice di procedura civile (espressamente richiamate). B) Conciliazione con l assistenza degli avvocati (c.d. negoziazione assistita) Si tratta di una procedura co-gestita dagli avvocati delle parti, volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Un procedimento particolare di negoziazione assistita è previsto per le cause di separazione e divorzio. In questi casi, inoltre, è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. C) Modifica al regime della compensazione delle spese Cambiano le condizioni al ricorrere delle quali il giudice può decidere la compensazione delle spese del processo. Prima della modifica, il codice prevedeva che la compensazione potesse essere disposta sia nel caso di soccombenza reciproca, sia nel caso in cui il ricorressero non meglio precisati altri giusti motivi. Ora, invece, il Legislatore ha ristretto il campo della discrezionalità del giudice e ha sancito che, fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione possa essere disposta solo nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. D) Passaggio dal rito ordinario al rito sommario Per le cause meno complesse, cioè i casi in cui è idonea un istruttoria semplice, è previsto che possa essere disposto, d ufficio, il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato, previo contraddittorio tra le parti in ordine al mutamento. E) Dichiarazioni rese al difensore: Si introduce la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore dai testimoni, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l onere di provare. F) Dimezzamento dei termini di sospensione feriale È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 1 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre). G) Ritardo nei pagamenti Per fare in modo che la lunghezza del processo non vada a discapito della parte vittoriosa e per evitare che gli strumenti processuali siano utilizzati in maniera strumentalmente dilatoria, la legge ora prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. Infine sono state introdotte alcune disposizioni volte a rendere più semplice e più veloce la procedura di esecuzione forzata.

4 D.L. 12 settembre 2014, n ottobre 2014: nuove modalità di pagamento degli F24: i chiarimenti dell Agenzia Dal 1 ottobre 2014, le persone fisiche potranno effettuare soltanto online i pagamenti dei modelli F24 di importo superiore ad euro 1.000,00 ovvero di quelli nei quali è stata utilizzato l istituto della compensazione. In particolare, i versamenti mediante modello F24 dovranno essere effettuati: nel caso in cui, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è pari a zero, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 online; F24 web e F24 cumulativo); nell ipotesi in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale è di importo positivo, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (i.e. le banche); ed infine, se il saldo finale è di importo superiore a 1.000,00 euro, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ha illustrato tali nuove modalità di pagamento del modello F24, precisando che le deleghe di pagamento a saldo zero, potranno essere trasmesse: direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi di F24 web ; attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, oltre a quelli appena descritte è possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione. Per i contribuenti che non detengono un conto corrente, l Agenzia ha inoltre precisato che se devono pagare una somma superiore a 1.000,00 euro (senza utilizzo di crediti in compensazione), possono affidarsi o a un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all addebito sul proprio conto, o a un intermediario della riscossione che consente di pagare, ad esempio, con una carta prepagata. In ultima istanza, se questi canali non sono disponibili, si può utilizzare l F24 cartaceo. Queste stesse modalità si applicano anche ai modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. I casi in cui è ancora possibile presentare l F24 cartaceo sono: F24 precompilato dall ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione; contribuenti che versano a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 1 dicembre 201), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero); beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. Agenzia delle Entrate Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E. Visto di conformità per compensare i crediti IRES/IRPEF ed IRAP: il professionista autorizzato può fare da sé Il professionista autorizzato può apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione, laddove dalla stessa emergano crediti relativi alle imposte sui redditi ed IRAP, superiori a euro ,00 che intende utilizzare in compensazione in F24. E questo il chiarimento reso dall Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 82/E del 2 settembre Infatti, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per l anno 2014, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 1 dicembre 201, vi è l obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per compensare in F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle sostitutive delle imposte sul reddito e all Irap, per importi superiori a ,00 euro annui. In particolare, l Agenzia ha precisato che possono apporre il visto di conformità i seguenti soggetti: i) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; ii) gli iscritti alla data del 0 settembre 199 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Pertanto, il professionista abilitato a legittimare i crediti può autocertificarsi la propria dichiarazione, senza ricorrere a soggetti terzi. Agenzia delle Entrate Risoluzione 2 settembre 2014, n. 82/E. Prevenzione e contrasto all evasione: l Agenzia detta le linee guida per il 2014 L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 25/E del 6 agosto 2014, ha illustrato le linee guida per la prevenzione e il contrasto all evasione per l anno Particolare attenzione è stata dedicata ai casi di frode ed evasione più gravi, al fine di individuare i comportamenti più pericolosi che possono essere adottati dai contribuenti, e chiedendo agli Uffici di svolgere l attività di controllo in un contesto di collaborazione e buona fede. Controlli in funzione del livello di rischio L Agenzia ha precisato che tutte le attività di controllo devono essere basate su differenti analisi di rischio a seconda delle varie tipologie dei contribuenti. Ad esempio, per i grandi contribuenti, l attività di controllo deve focalizzarsi sui fenomeni di reale evasione, come ad esempio la delocalizzazione dei redditi verso Paesi a fiscalità privilegiata e la pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, l Agenzia ha invitato gli Uffici alla prosecuzione della sperimentazione del regime di adempimento collaborativo, avviato a giugno 201, in collaborazione col mondo delle imprese, con l obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale. Particolare cautela deve essere adottata nei casi di accertamento basati su presunzioni. 4

5 Le indagini finanziarie, infatti, dovranno essere utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Il redditometro scatterà soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute. Fari puntati sulle operazioni di riorganizzazione societaria L Agenzia ha invitato a prestare particolare attenzione alle operazioni di riorganizzazione societaria. Sul fronte del contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria è in arrivo una stretta sulle false lettere d intento e le compensazioni di crediti erariali inesistenti. Il documento di prassi, inoltre, ribadisce l opportunità di seguire nel tempo le attività che i soggetti coinvolti nelle frodi intraprendono successivamente poiché spesso, utilizzando gli stessi schemi societari, tendono a riprodurre i fenomeni fraudolenti. PMI e lavoratori autonomi Con riferimento all attività di controllo da porre in essere nei confronti dei lavoratori autonomi e delle imprese di medie dimensioni, l Agenzia ha sottolineato che lo strumento delle indagini finanziarie deve essere utilizzato soltanto dopo un attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie e che vanno in ogni caso evitate richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Priorità, in ogni caso, deve essere destinata alla collaborazione con il contribuente, chiamato a fornire eventuali giustificazioni in merito alle operazioni sotto osservazione. I controlli sugli enti non commerciali Infine, con specifico riferimento agli enti non commerciali, l Agenzia ha ribadito che particolare attenzione continua ad essere dedicata a quei soggetti che si presentano come enti non commerciali, ma di fatto svolgono vere e proprie attività commerciali. Agenzia delle Entrate Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E. Erogazioni liberali a sostegno della cultura: l Agenzia fornisce i primi chiarimenti L Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 1 luglio 2014, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al credito d imposta riconosciuto dal D.L. n. 8/2014 per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura e dello spettacolo. Possono beneficiare di tale credito le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, in misura pari: al 65% delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015; al 50% delle erogazioni eseguite nel Per beneficiare di tale credito le erogazioni devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, e devono essere destinate a: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico - sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità, sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta: le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15% del reddito imponibile; per i titolari di reddito d impresa, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi. L Agenzia ha inoltre precisato che le modalità di fruizione del credito sono differenziate a seconda del beneficiario: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui hanno effettuato l erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi; le imprese possono utilizzare il credito, nell ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai soggetti non residenti. Il credito d imposta che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al tetto di euro previsto per i crediti d imposta agevolativi. Al credito non si applica nemmeno il limite generale di compensazione di crediti d imposta e contributi, pari a euro a decorrere dal 1 gennaio Sul fronte temporale, la quota annuale non utilizzata può essere portata agli anni successivi se non sfruttata per intero: le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata nelle dichiarazioni degli anni successivi; i titolari di reddito d impresa possono compensarlo nei periodi d imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Si rileva, infine, che il credito d imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. Agenzia delle Entrate Circolare 1 luglio 2014, n. 24/E. 5

6 Contatti Milano - Sede legale Via della Moscova, Milano Tel Fax info@crowehorwath.it Roma Via Barberini, Roma Tel Fax Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati è tra i principali studi professionali del panorama italiano nel campo della consulenza fiscale, legale e di diritto del lavoro. Con oltre 150 professionisti e sedi a Milano, Roma, Torino e Venezia, lo Studio offre consulenza professionale di elevato livello, integrando esperienze diversificate con specializzazioni di settore. La strategia dello Studio è di puntare ai massimi standard di specializzazione nei vari ambiti del diritto, mantenendo salde le logiche del lavoro di squadra e dell'interdisciplinarietà tra professionisti. Tale approccio consente di offrire risposte tempestive alla clientela, mirate alla soluzione dei problemi specifici nel contesto generale di riferimento. Lo Studio è member firm di Crowe Horwath International - Network internazionale fra i global top 10 - e partner privilegiato di F2A Srl, attivo nella fornitura di servizi di outsourcing in ambito Finance & Administration e Human Resources. Torino Corso Matteotti, Torino Tel Fax Venezia Viale Ancona, Mestre (VE) Tel Fax Crowe Horwath International Crowe Horwath International, tra le top 10 global accounting firm, è un Network internazionale che include più di 167 Società indipendenti, attive nel campo dei servizi contabili e di consulenza, con la collaborazione di più di risorse tra professionisti e staff dislocati in 650 uffici in più di 109 Paesi nel mondo. Crowe Horwath International è caratterizzato da un elevato livello di servizio, da una forte integrazione tra i servizi offerti e da un insieme di valori fondamentali comuni che ne orientano le decisioni. Ogni "Member firm" è leader nel proprio mercato nazionale grazie alla collaborazione di professionisti che, con un approfondita conoscenza della normativa e dei costumi locali, supportano le aziende che vogliono investire nei loro mercati. Newsletter Legale - Fiscale Registrazione n. 4 del 17 luglio presso il Tribunale di Milano Produzione riservata - vietata la copia 6

Roma, 19 settembre 2014

Roma, 19 settembre 2014 CIRCOLARE N. 27 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 19 settembre 2014 OGGETTO: Modalità di presentazione delle deleghe di pagamento

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA CIRCOLARE n. 18 del 17/09/2014 MODELLI F24: DAL 1 OTTOBRE NUOVI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA INDICE 1. PREMESSA 2. DECORRENZA 3. AMBITO OGGETTIVO 4. AMBITO SOGGETTIVO 5. FINALITÀ 6. NOVITÀ IN MATERIA

Dettagli

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile Circolare informativa n. 9 del 01 ottobre 2014 NUOVE REGOLE PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24 Il Decreto Legge n.66/2014 ha introdotto importanti novità per i pagamenti dei modelli F24. Dal 1 ottobre non

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati)

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 01.10.2014 anche per i non titolari di partita iva (privati) AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare F24 Telematico Data: 24.09.2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti per i soggetti titolari di partita Iva

F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti per i soggetti titolari di partita Iva ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 22 25 OTTOBRE 2014 F24 telematico: dal 1 ottobre 2014 obbligo esteso anche ai privati Effetti

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Modello F24: dal 1 ottobre in vigore nuove regole (DL n. 66 del 24.04.2014, convertito con legge n. 89 del 23.06.2014) Gentile

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

Studio. Commercialisti Revisori Legali. Merati - Valla A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO Studio Merati - Valla Commercialisti Revisori Legali Milano, 19 Settembre 2014 Rag. Walter Merati Dott. Massimo Valla Dott. Cinzia Morselli of counsel Dott. Camillo Cibelli A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO

Dettagli

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000

DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 DAL 1 OTTOBRE SCATTA L F24 TELEMATICO PER I PAGAMENTI SUPERIORI AD EURO 1.000 Abstract - Così come stabilito dall art. 11, 2 comma del DL n. 66/2014, con decorrenza 1 ottobre 2014, i versamenti di cui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Alessandria, 15 aprile 2015

Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Alessandria, 15 aprile 2015 Art-bonus: credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura Alessandria, 15 aprile 2015 1 Art-bonus CREDITO D IMPOSTA di natura temporanea, introdotto dal decreto-legge 31

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1 ottobre 2014. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014

Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 Circolare n. 18 - bis del 29 settembre 2014 Chiarimenti Agenzia delle entrate sui nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa... 3 2 Finalità... 4 3 Ambito

Dettagli

Bologna, 22 settembre 2014

Bologna, 22 settembre 2014 Bologna, 22 settembre 2014 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 7 OBBLIGO DI VERSAMENTO TELEMATICO DEI MODELLI F24 A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2014 L art. 11, comma 2 del Decreto Legge

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

Periodico informativo n. 96/2014. Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014

Periodico informativo n. 96/2014. Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Periodico informativo n. 96/2014 Nuove regole di utilizzo dell F24 dal 01.10.2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che dal 01.10.2014

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Circolare nr. 36 del 24 settembre 2014

Circolare nr. 36 del 24 settembre 2014 Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Art bonus. (Art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014)

Art bonus. (Art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014) Art bonus (Art. 1 del D.L. 31.05.2014 n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014) Credito d imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale sostegno

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità. 1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti

Dettagli

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Direzione Regionale delle Marche Ufficio Gestione Tributi Ancona, 22 marzo 2013 Ai Comuni della Regione Marche LORO SEDI e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE Reg. Uff. n. 7446 - All. n. 1 OGGETTO: Codice

Dettagli

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative Informativa - ONB Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza della nuova disciplina... 2 3 Soggetti che possono

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 19 del 10 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA INDICE 1 Premessa... 2 2 Ambito di

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 21 febbraio 2014 Oggetto: Informativa n. 4 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione; Contrasto indebiti rimborsi modello 730 Deducibilità

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura Art-Bonus Credito d imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1 PREMESSA L art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l 1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale CIRCOLARE N. 34 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 22/10/2015 OGGETTO: Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale 2 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SANZIONE

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro CIRCOLARE A.F. N. 18 del 5 Febbraio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra 15.000 euro Gentile cliente, con la presente

Dettagli

OGGETTO: Stretta agli F24 cartacei

OGGETTO: Stretta agli F24 cartacei Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Stretta agli F24 cartacei Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che il Decreto Irpef ha introdotto importanti novità

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 28.04.2015 Imposte da compensare L utilizzo del credito può compensare non solo IMU Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con l

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 11/2014

NOTA OPERATIVA N. 11/2014 NOTA OPERATIVA N. 11/2014 OGGETTO: compensazione di crediti tributari. - Introduzione Mediante il meccanismo della compensazione, i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i contributi

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP

RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP 1 RICHIESTA E INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP L articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell articolo 3 stabilendo che, ai fini della

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dal 1.10.2014 1. PREMESSA... 2 2. DECORRENZA... 2 3. AMBITO SOGGETTIVO...

Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dal 1.10.2014 1. PREMESSA... 2 2. DECORRENZA... 2 3. AMBITO SOGGETTIVO... 19.2014 Settembre Sommario Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dal 1.10.2014 1. PREMESSA... 2 2. DECORRENZA... 2 3. AMBITO SOGGETTIVO... 2 4. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 A SALDO

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24

Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24 A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell Ufficio fiscale Dal 1 ottobre 2014 nuove regole per i pagamenti con modello F24 Il Decreto Renzi ha ampliato i casi in cui è necessario

Dettagli

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità Criteri per la selezione e il finanziamento di progetti da realizzare nell ambito del Protocollo di intesa tra l Autorità per l energia elettrica e il gas e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Roma, 03/08/2009 QUESITO

Roma, 03/08/2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 199 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03/08/2009 OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali. Art. 46 della legge 20 maggio 1985,

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone: Prot. n. 2014/159941 Modalità operative per l inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità

CIRCOLARE N. 3/2016. Approfondimento. Oggetto: utilizzo in compensazione del credito IVA annuale 2015 e visto di conformità Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Clementina Mercati Dott. Fausto Braglia Dott. Paolo Caprari Reggio Emilia, lì 12 gennaio 2016 CIRCOLARE

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta,

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE DICHIARAZIONE REDDITI 2000 LE SCADENZE Anche quest anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi. Come annunciato, ormai,

Dettagli

Il contratto di Rete

Il contratto di Rete 18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato

Dettagli

Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti

Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N. 147 17.10.2014 F24: le nuove regole di invio dal 01.10.2014 Casi dubbi e possibili soluzioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: Modello F24 F24

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 160 del 24.10.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Certificazione dei crediti della PA: la procedura è online E stata resa operativa la piattaforma web che

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli