IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO

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1 Provincia di Ravenna settore ambiente e suolo Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4 Provvedimento n. 699 del 25/10/2007 Oggetto: D.LGS 59/05 - L.R. 21/04 DITTA F.LLI FOLLI DI LUIGI E CARLA FOLLI E C. S.S. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI POLLAME (PUNTO 6.6 LETTERA a) ALL. I D.LGS 59/05) SITO IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO, VIA SENIO, N.9. IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO RICHIAMATO il decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento ; RICHIAMATI in particolare gli articoli: art. 3 Principi generali dell autorizzazione integrata ambientale, art. 4 Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili, art. 5 Procedure ai fini del rilascio dell Autorizzazione integrata ambientale, art. 7 Condizioni dell autorizzazione integrata ambientale, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA), art.9 Rinnovo e riesame ; VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA; RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 375 del 20/03/2006 di approvazione della settima modifica al calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale; RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n.1198 del 30/07/2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle Autorità competenti e all ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC; VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive del Comune di Casola Valsenio in data 31/10/2006 e pervenuta a questa Provincia in data 09/11/2006 prot. n.93877/2006, da parte del Sig. Folli Luciano in qualità di gestore della Ditta F.lli Folli di Luigi e Carla Folli e C. s.s. avente sede legale e impianto in Comune di Casola Valsenio, Via Senio n.9, ai sensi dell'art. 7, della Legge Regionale n. 21/2004 intesa ad ottenere il rilascio dell AIA per l impianto esistente di allevamento intensivo di pollame (punto 6.6 lettera a) - All. I D.Lgs. 59/05); VISTA l avvenuta pubblicazione della documentazione presentata ai sensi dell art. 8 della L.R. n.21/04; PRESO atto delle integrazioni presentate dal gestore in data 1/10/2007; CONSIDERATO altresì che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati in base a quanto previsto dalla L.R. n. 21/04; VISTA la richiesta di parere inoltrata al Comune di Casola Valsenio in data 20/11/2006 prot. n 95004/2006 ai sensi dell art.10, commi 3) e 4) della L.R. n.21/2004; Assunto che per il settore sopraccitato esistono: - le Linee guida per l individuazione e l utilizzo delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti pollame; b) posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe., emanate con Decreto 29 gennaio 2007 (Supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale 31 maggio 2007 n. 125) dal Ministero Dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell art. 3 del D.lgs 372/99 e dell art.4 del D.Lgs. 59/05; - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) presente all indirizzo internet eippcb.jrc.es adottato dalla Commissione Europea; Considerato che per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione, e, dall altro lato, la determinazione del Piano di Monitoraggio e Controllo, il riferimento è costituito dagli allegati I e II

2 al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale 135 del 13 giugno 2005: - Linee guida generali per la individuazione e l utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all allegato I del D.lgs 372/99 ; - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio. Rilevato inoltre che, in considerazione delle specificità del settore degli allevamenti intensivi, il sopra richiamato quadro di riferimento tecnico consente alla Regione ed alle Autorità Competenti di formulare le indicazioni gestionali di riferimento finalizzate alla omogenea applicazione della normativa IPPC contenute nell allegato Condizioni dell AIA ; Preso atto dell esame e delle valutazioni effettuate dagli uffici del Settore Ambiente e Suolo in concorso e con il supporto dei Servizi ARPA competenti; Visti i verbali degli incontri istruttori con il Servizio provinciale ARPA posti agli atti dell Autorità Competente e le previgenti autorizzazioni ambientali settoriali rilasciate nel rispetto della normativa nazionale e regionale; Dato atto che sulla base degli elementi e delle valutazioni e pareri sopracitati, l impianto risponde alla condizioni minime di soddisfacimento dei principi della norma IPPC, salvo che la presente AIA sarà oggetto di riesame nei casi previsti all art.9 - comma 4), del Decreto Legislativo n.59/2005, oltre che in caso di modifiche sostanziali e a seguito delle verifiche sul Piano di Monitoraggio e controllo e sul Piano di Utilizzazione Agronomica; Dato atto altresì che la Ditta F.lli Folli di Luigi e Carla Folli e C. s.s. non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n.761/2001-emas), per cui, ai sensi dell art.9 comma 3) del Dlgs n.59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque) ; VISTO l art.107, 5 comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:... "Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti"; SU proposta del Responsabile del procedimento: DISPONE di rilasciare l'autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell art 10 della LR 21/04 al Sig. Folli Luciano in qualità di gestore dell impianto esistente di allevamento intensivo di pollame (al punto 6.6 lettera a) dell All. I D.Lgs. 59/05 Impianti per l allevamento intensivo con più di posti pollame ), della Ditta F.lli Folli di Luigi e Carla Folli e C. s.s., con sede legale e impianto sito in Comune di Casola Valsenio, Via Senio n.9, la prosecuzione dell attività esistente di cui al punto 6.6, lettera a) dell All. I D.Lgs 59/05. La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: 1. Il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali già di titolarità della Ditta: -autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo LR n.50/95 n.386 del 04/06/2003; Nel prendere atto che eventuali autorizzazioni settoriali a cui l impianto è soggetto, ma non indicate nella domanda presentata dal Gestore, non sono ascrivibili alle prioritarie condizioni di esercizio dello stesso, questa Provincia si riserva di inserirle successivamente nel presente provvedimento, qualora ritenuto necessario; 2. l impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche e prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e nell allegato Condizioni e prescrizioni dell AIA; 3.il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame: - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall articolo 9, comma 4 del D.Lgs. 59/05 ;

3 - qualora si verifichino modifiche sostanziali sull assetto dell impianto rispetto alle condizioni indicate nella domanda per l impianto esistente; - sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell esame del Piano di Utilizzazione Agronomica; - sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo; 4. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Ravenna anche nelle forme dell autocertificazione; 5. in caso di modifica degli impianti il gestore comunica alla Provincia di Ravenna, all ARPA ed al Comune le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. 59/05 6. Il gestore è tenuto a presentare CONGUAGLIO alle spese istruttorie come previsto dalla Delibera GR 11 Aprile 2005 n. 667 Modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Il presente provvedimento e le condizioni e prescrizioni contenute nell allegato, parte integrante, è efficace a decorrere dal 31 ottobre 2007 e ha validità fino al 31 ottobre 2012 (5 anni ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale n. 21/2004 e dell art. 9, commi 1, 2 e 3, del D. lgs 59/05). Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione al gestore, ovvero, in ogni caso, dall avvenuta pubblicazione sul BUR. Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione integrata ambientale. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Casola Valsenio e si provvede altresì alla pubblicazione di un estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale. La Provincia di Ravenna esercita i controlli di cui all art. 11 del D.Lgs. 59/05, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell ARPA, al fine di verificare la conformità dell impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione. La Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO (Dott. Stenio Naldi)

4 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELL AIA ALLEGATO Al provvedimento n. del /2007 A - SEZIONE INFORMATIVA A1 - INFORMAZIONI SULL IMPIANTO Si assumono le informazioni descrittive dell impianto esistente riportate nella domanda di AIA presentata. In particolare dalla documentazione allegata alla domanda, dalle integrazioni presentate e dalla descrizione dei cicli di allevamento, si evince che: 1. la consistenza massima di allevamento è di 124,36 t di peso vivo di pollame (corrispondenti a galline ovaiole). La consistenza effettiva è di 97,20 t di peso vivo di pollame (corrispondenti a galline ovaiole). 2. il quantitativo totale annuo di azoto prodotto è pari a kg per un carico di 97,20 t di peso vivo di pollame allevato. 3. per lo stoccaggio dei liquami l Azienda dispone di contenitori per un volume complessivo di 684 m 3 e per lo stoccaggio dei materiali palabili dispone di 950,50 mc. 4. per l utilizzo agronomico degli effluenti dell allevamento l Azienda dispone di ha di terreno agricolo in provincia di Ravenna, siti in zona non vulnerabile. A2 - ITER ISTRUTTORIO Si dà atto che l iter autorizzativo è stato effettuato nel rispetto dei passaggi procedurali fissati dalla vigente normativa regionale e nazionale secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento. A3 AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE Elenco autorizzazioni settoriali sostituite: - autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici su suolo agricolo LR n.50/95 n.386 del 04/06/2003; B - SEZIONE FINANZIARIA La ditta ha provveduto al versamento delle spese istruttorie pari a 850 euro con versamento in data 31/10/2006. Eventuale conguaglio sarà versato sempre ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 667 del 11 aprile C - SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Si dà atto che alla luce del quadro informativo attualmente disponibile, quadro che dovrà essere integrato e migliorato utilizzando i dati che deriveranno dal piano di monitoraggio e controllo, e delle valutazioni effettuate rispetto alle autorizzazioni settoriali in essere, l attuale assetto dell impianto risponde ai principi della normativa IPPC (art.3 del DLgs n.59/05). D - PIANO DI ADEGUAMENTO E PROPOSTE VOLONTARIE AVANZATE DAL GESTORE PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE Si prende atto di quanto indicato dalla Ditta. E SEZIONE EMISSIONI (CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL IMPIANTO) CONDIZIONI GENERALI PER L ESERCIZIO DELL IMPIANTO Per l esercizio dell impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali già contenute nella autorizzazione settoriale di cui al punto A3, fino al 30 ottobre 2007.

5 Dal 31 ottobre 2007 ai sensi e per effetto degli artt. 30 e 51 della Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.96 del 16 gennaio 2007 della Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4, vanno applicate le disposizioni stabilite dalla deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.96 del 16 gennaio 2007 e le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento vanno effettuate in conformità alle disposizioni della deliberazione stessa e, per quanto da essa non previsto, a quelle del DM 7 aprile Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e dalle norme e regolamenti di settore. In particolare vanno rispettate le disposizioni dei regolamenti di igiene, sanità pubblica e veterinaria e le ordinanze comunali. Il gestore dell impianto, oltre a quanto specificato nel piano di monitoraggio e controllo di cui allegato F, ai fini del soddisfacimento dei principi della normativa IPPC, dovrà: - presentare entro il a questa Provincia, e un ulteriore copia direttamente alla Sezione Provinciale ARPA - distretto competente, una relazione sulle attività svolte nelle aree scoperte in relazione ai disposti della DGR 286/05 e della DGR 1860/06 in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, comprensiva di dichiarazione sull assoggettamento o non assoggettamento alla DRG 286/05 e sulla conformità alla DGR 1860/06 e, in caso di assoggettamento alle suddette norme, allegare anche un progetto di adeguamento alle disposizioni regionali, con indicazione del tempo massimo previsto per l esecuzione degli interventi, in caso fossero necessari, a far data dalla valutazione positiva del progetto stesso da parte della Provincia; - seguire le prescrizioni gestionali qui di seguito riportate: 1 - Requisiti in materia di gestione 1.1 Formazione del personale Il gestore deve assicurare che l impianto è gestito da personale adeguatamente preparato e pertanto tutti i lavoratori debbono essere opportunamente informati e formati in merito a: - effetti potenziali sull ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti; - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali; - l importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione; - effetti potenziali sull ambiente dell esercizio degli impianti in condizioni anomale e di emergenza; - azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o di emergenza. 1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e dovrà essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. 1.3 Il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti. 2 - Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell inquinamento 2.1 Localizzazione e gestione degli stoccaggi A. Il gestore è dotato di una planimetria dell impianto, da mantenere aggiornata, dove sono indicati: 1. locali o spazi adibiti a deposito; 2. tipologia di materiali stoccati nei locali o negli spazi adibiti a deposito. B. Non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime, rifiuti ed effluenti di allevamento al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell impianto. C. Le zone intorno agli edifici saranno gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, concimi o mangimi.

6 D. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri reflui e dagli effluenti di allevamento. 2.2 Stoccaggio dei mangimi e materie prime per l alimentazione La preparazione e distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005. Il gestore, inoltre, deve: A. Stoccare i materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti in sistemi chiusi quali appositi silos o sotto coperture. B. Effettuare la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio, in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria. C. Stoccare le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi in contenitori idonei a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti. D. Proteggere dai danni accidentali i serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime per la produzione di mangimi e dei mangimi. 2.3 Stoccaggio dei combustibili agricoli e altri materiali A. Tutti i sistemi per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali. In ragione di quanto sopra, entro il 31/01/2008, deve esser fornita a questa Provincia e ad ARPA distretto competente, la documentazione comprovante che il sistema adottato è conforme alle normative di settore. B. I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005). C. La detenzione e l utilizzazione dei medicinali veterinari è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e i locali ed i depositi nei quali sono detenute le scorte di medicinali debbono essere idonei ed asciutti. 3 - Requisiti in materia di alimentazione degli animali e materie prime Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle escrezioni sono da preferire tipi di diete a basso tenore proteico. 4 - Requisiti in materia di ottimizzazione dell utilizzo dell acqua La ottimizzazione dell uso dell acqua è garantita dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali dell impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo. 5 Requisiti in materia di emissioni in atmosfera La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell impianto e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo. 6 - Requisiti in materia di gestione degli effluenti La gestione degli effluenti è effettuata dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell impianto e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo.

7 In particolare: 6.1 Utilizzo agronomico II gestore effettua l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in conformità al Piano di Utilizzazione Agronomica redatto a norma della Deliberazione Legislativa 96/2007, da presentare in quattro copie a questa Provincia entro il 31/01/2008, salvo diversa determinazione regionale successiva all adozione del presente atto, relativo all annata agraria 2007/2008 e che diverrà parte integrante della presente Autorizzazione Integrata Ambientale. Per le annate agrarie successive a quella 2007/2008 il gestore dell allevamento procede alla elaborazione dei piani di utilizzazione annuali, nonché alla produzione e conservazione della conseguente documentazione tecnica, che costituisce parte integrante del piano di monitoraggio. Comunque l utilizzazione agronomica deve avvenire secondo quanto di seguito prescritto: A. Dal 31 ottobre 2007 ai sensi e per effetto degli artt. 30 e 51 della Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.96 del 16 gennaio 2007 della Legge Regionale 6 marzo 2007, n.4, vanno applicate le disposizioni stabilite dalla medesima deliberazione della Regione Emilia-Romagna n.96/2007 e le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento vanno effettuate in conformità alle disposizioni della deliberazione stessa e, per quanto da essa non previsto, a quelle del DM 7 aprile B. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e dalle norme e regolamenti di settore. In particolare vanno rispettate le disposizioni dei regolamenti di igiene, sanità pubblica e veterinaria e le ordinanze comunali. C. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto disponibile al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il fabbisogno della coltura e, comunque, 340 kg per ha per anno. Nelle zone vulnerabili la quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture, in ogni caso la quantità di effluente, liquido e palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a 170 kg per ha per anno. D. Lo spandimento degli effluenti zootecnici dovrà essere effettuato unicamente al fine della concimazione dei suoli agricoli, nel rispetto della corretta pratica agronomica, purchè le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola e siano prive di sostanze tossiche, bioaccumulabili, non biodegradabili. E. E vietato distribuire gli effluenti zootecnici nel periodo 1 novembre-31 gennaio nei terreni ubicati in zona non vulnerabile e nel periodo 1 novembre-fine febbraio nei terreni ubicati in zona vulnerabile, tranne per quanto diversamente disposto nella deliberazione regionale n.96/2007. F. Lo spandimento del liquame dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a 200 m da sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano, ai sensi del DLgs 152/2006 e ad una distanza non inferiore a 20 m dai pozzi di alimentazione idrica eventualmente presenti sul fondo. G. Lo spandimento del liquame dovrà essere seguito da interramento entro 24 ore, fatte salve disposizioni più restrittive stabilite dalle ordinanze comunali e dai regolamenti di igiene, sanità pubblica e veterinaria. 6.2 Cessione a terzi Qualora il gestore attribuisca a terzi le fasi di trattamento, stoccaggio, depurazione e/o distribuzione in campo degli effluenti, dovrà fornire alla Provincia copia dei contratti in cui sia esplicitamente indicato il soggetto che si assume la responsabilità della gestione dell effluente, o del PUA nel caso di distribuzione in campo (art. 28 DGR 96/07). 7 - Requisiti in materia di uso dell energia Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all uso efficiente dell energia, monitorando i consumi secondo modalità e frequenze definite nel piano di monitoraggio e controllo. 8 Requisiti in materia di produzione e gestione dei rifiuti La gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è effettuata dal gestore nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche. Per tutte le altre tipologie di rifiuti, in particolare quelli classificati pericolosi e sanitari pericolosi, il gestore provvede al loro stoccaggio, trattamento e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti e tenendo regolare registro di carico/scarico. 9 - Requisiti in materia di rumore

8 Il gestore deve mette in atto le misure per il contenimento del rumore entro i limiti previsti della normativa vigente in relazione ai recettori presenti e alla classificazione acustica del territorio. Il rispetto dei limiti dovrà essere verificato eseguendo i rilevamenti ed operando le registrazioni specificati nel piano di monitoraggio e controllo Requisiti in materia di prevenzione e gestione degli incidenti A. Il gestore segue il Piano di prevenzione degli incidenti e di gestione delle emergenze ambientali che deve essere tenuto a disposizione presso l impianto. B. Il gestore deve revisionare il Piano a seguito di situazioni di emergenza e in ogni caso almeno una volta all anno C. Il gestore dovrà segnalare e registrare secondo le modalità definite nel piano di monitoraggio e controllo ogni incidente che può essere causa d'inquinamento significativo, ed in particolare: - rilasci accidentali nel reticolo delle acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo, di carburanti e lubrificanti, fitofarmaci, e di altri liquidi contenenti sostanze pericolose, così come definite dalla normativa vigente; - sversamenti di liquami per danneggiamenti delle strutture di contenimento o dei sistemi o attrezzature di distribuzione Requisiti in materia di dismissione In caso di dismissione dell impianto il gestore mette in atto il piano di dismissione concordato con l Autorità Competente provvedendo in ogni caso alla rimozione degli effluenti di allevamento dalle strutture di stabulazione, di trattamento e di stoccaggio nonché la messa in sicurezza delle vasche di stoccaggio. F - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL IMPIANTO Si prende atto del Piano di Monitoraggio proposto dalla Ditta nella domanda di AIA per l impianto esistente. Al riguardo, come previsto dall art.7 comma 6) del DLgs n.59/05, la Ditta è tenuta a redarre annualmente una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati con una verifica di conformità rispetto ai limiti e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Tale relazione deve essere inviata a Provincia, Comune e ARPA entro il 30 aprile dell anno successivo al presente provvedimento. Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso. G - PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA (ARPA) Verifica Ispettiva con periodicità TRIENNALE per il controllo dell applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e controllo. La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che la ditta è tenuta a fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio, alla Provincia e all Arpa. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell Organo di Vigilanza (ARPA) previste nel Piano di Controllo dell impianto, oltre alla verifica del Piano di Adeguamento, sono a carico del gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al Piano di Controllo verrà valutato in base alle tariffe in corso di definizione a livello regionale per questa attività; in mancanza di tale riferimento, verrà utilizzato il tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna. Il corrispettivo economico delle determinazioni analitiche sarà valutato in base ai costi industriali relativi alle attività analitiche, mentre le altre attività verranno rendicontate in base alla tariffa oraria, secondo quanto definito dal Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna.

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