Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Programma per la Formazione Continua Anno 2014 Dispensa per il corso FAD Professione Doganalista

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1 Legge istitutiva codice deontologico dei doganalisti. A cura del dr. Eugenio Pizzichelli La professione di spedizioniere doganale fu disciplinata e riconosciuta con la legge , n che la riconobbe quale professione qualificata avente per oggetto le materie: fiscale, merceologica, valutaria e quant altro si riferisce al campo doganale. Il tema della rappresentanza in dogana, direttamente connesso a quello della figura del doganalista, è stato dapprima esclusivamente disciplinato dalla normativa nazionale (Testo Unico delle Leggi e disposizioni Doganali approvato con D.P.R , n. 43) e successivamente integrato quando non sostituito dalla normativa comunitaria costituita attualmente dal codice doganale comunitario approvato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del e dal regolamento (CE) n. 2454/93della Commissione del recante le disposizioni di applicazione del codice e, da ultimo, dal regolamento (UE) del Parlamento europeo del che ha istituito il codice doganale dell Unione in applicazione dal 1 maggio La legge istitutiva del 1960 oltre a prevedere il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale istituì anche gli albi professionali allora distribuiti secondo la compartimentazione delle Direzioni Doganali. Furono previsti i Consigli Compartimentali, ora divenuti Consigli territoriali, e il Consiglio Nazionale che gestisce l albo nazionale e regola i conflitti di competenza dei Consigli Territoriali. La legge 1612/1960 è strutturata in 16 articoli con sei titoli: Oggetto della professione, Titolo ed esercizio professionale, Albi professionali, Disciplina della professione (Consigli Compartimentali e Consiglio Nazionale) e Disposizioni finali. Il Titolo V relativo al Fondo Previdenziale e disciplinato dall art. 11 è stato abrogato con la legge 16 luglio 1997, n

2 Le norme del TULD che riguardano specificamente la professione sono contenute nel capo II rubricato sotto il titolo La rappresentanza dei proprietari delle merci che prevede due sezioni: la prima relativa agli Spedizionieri doganali ed altri rappresentanti e la seconda alla procedura per la nomina degli spedizionieri doganali. L art. 40 (aggiornato e costituito dall art. 28, comma 1, lett. a) della legge , n. 146) prevede che ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivano di fare una dichiarazione doganale o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentano di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. Il secondo comma statuisce che la rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all albo professionale ovvero (ai sensi della prescrizione dell art. 43, 1 comma TULD) può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto all albo professionale purché si tratti di un dipendente del proprietario della merce. In quest ultimo caso i rappresentanti sono considerati procuratori speciali che agiscono sotto la responsabilità del proprietario delle merci. La legge 25 luglio 2000, n. 213 intervenne per aggiornare le disposizioni della legge istitutiva a seguito delle profonde variazioni verificatesi col tempo e delle mutate esigenze dei traffici internazionali di merci, individuando nuove competenze e qualifiche per la professione di spedizioniere doganale. Istituì i Centri di Assistenza Doganale (CAD), nuove procedure semplificate, nuove modalità di pagamento e una specifica via di accesso alla professione ai laureati in materie giuridiche, economiche ed equipollenti. La legge 213/2000 ha previsto, inoltre, l abilitazione alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell amministrazione finanziaria per gli Spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali della legge istitutiva. 2

3 L art. 2 concesse ai doganalisti di poter asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari e negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di merci comunitarie (nel casi dei listings Intrastat previa autorizzazione di cui all art. 6 D.M ). L asseverazione fu definita la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali l asseverazione comprende anche l attestazione che l operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata. L art.9 ha previsto che gli spedizionieri doganali iscritti all albo, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti. La legge 27 febbraio 2002, n. 15 all art. 16 ter riconobbe agli spedizionieri doganali la competenza per l assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti i tributi amministrati dall Agenzia delle dogane. A settembre 2008 ( in proposito vi è una sezione apposita dedicata sul sito istituzionale del CNSD)il Codice deontologico dei doganalisti è stato oggetto di un ampia opera di rivisitazione attuata al fine di rendere le norme di disciplina della professione maggiormente aderenti alle realtà operative dei traffici cercando allo stesso tempo di scongiurare il verificarsi di eventi in grado di danneggiare gli iscritti nonché di compromettere l immagine della categoria Le norme deontologiche (dal greco deon ovvero dovere) vogliono assicurare la diligenza del professionista e garantire che esso agisca nella propria attività attenendosi ai criteri di responsabilità, lealtà e correttezza. Si tratta di una serie di regole comportamentali in materia professionale comprese nei 51 3

4 articoli di cui si si compone il Codice e molti di essi prescrivono concrete azioni professionali che non sono in nessuna maniera eludibili. Vi sono otto Capitoli così suddivisi: Capitolo I Principi generali: rammentano il principio di responsabilità, il dovere di correttezza e riservatezza, la leale e libera competizione Capitolo II Norme relative alle modalità di esercizio della professione di doganalista, in qualità di libero professionista (singolo o associato) oppure di dipendente Capitolo III rapporti con i committenti. Vi si trovano i fondamentali artt. 13 e 14 sul Mandato i quali prevedono l obbligo per il doganalista, disciplinarmente sanzionato, di acquisire all atto dell accettazione dell incarico professionale un mandato concluso in forma scritta anche sotto forma di lettera d incarico firmato dal mandante. Va rilevato che la forma scritta (a differenza della disciplina civilistica che non la prevede per il mandato ma solo per la procura) costituisce un mezzo di prova qualora insorgessero contestazioni riguardo al suo potere di rappresentanza ovvero riguardo alla conclusione del contratto stesso. Il doganalista è il mandatario che attraverso la forma scritta si assicura un valido elemento probatorio. L art.13 del codice deontologico prevede anche l obbligo per il doganalista di comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico in grado di incidere sulle condizioni di esecuzione del contatto di mandato originariamente concluso. Il successivo e coordinato art. 14 (esecuzione del mandato) stabilisce che il doganalista deve eseguire il proprio incarico, oltreché nel rispetto delle norme deontologiche fissate dal Codice deontologico in conformità alle condizioni dal Codice previste, anche informando il mandante dei fatti sopravvenuti e delle prassi operative o interpretazionali degli uffici doganali che potrebbero indurlo a modificare le modalità concordate di svolgimento della propria attività. 4

5 L articolo in questione prescrive anche che il doganalista ha l obbligo di assumere incarichi solo a fronte di competenze realmente possedute e in linea con le effettive possibilità di intervento e mezzi di cui dispone, rifiutando gli incarichi che non può espletare con sufficienti cura e diligenza. Capitolo IV Rapporti con gli enti pubblici. E previsti che per ogni dubbio che al riguardo dovesse insorgere, il caso da dirimere va rimesso al vaglio del Consiglio Nazionale. Capitolo V Rapporti tra doganalisti: devono essere improntati a collaborazione e vi è divieto di concorrenza sleale e di denigrazione. Capitolo VI Rapporti con l ordine professionale. Al suo interno si trova l art. 36 che prevede l obbligo di agire principalmente tramite la forma della rappresentanza diretta e il successivo art. 37 prescrive l obbligo, nell esercizio della propria attività professionale, di osservanza delle delibere e direttive formulate dal Consiglio Nazionale. E previsto, all art. 42, l obbligo di partecipazione alle votazioni elettive dei Consigli. In merito al disposto del Capitolo VII relativo alle Sanzioni, va segnalato che il CNSD ha deliberato, nella seduta del , che in considerazione dell avvenuta abrogazione del D.M , contenente norme di applicazione della legge 1612/1960, ad opera del DPR , n. 248 (combinato disposto dell art. 1, comma 1 e dell allegato 1), di ritenere applicabili tutte le norme che attengono alla gestione e al funzionamento del Consiglio nazionale e dei Consigli Territoriali in attesa che venga emanato un apposito regolamento di prossima emanazione da parte del CNSD. L VIII Capitolo relativo alle Disposizioni finali conclude l articolato in esame. A seguito della riforma degli ordinamenti professionali disposta dal DPR , n. 137 è istituita la figura del tirocinante che va ad aggiungersi a quella dell ausiliario prevista dall art. 45 TULD. Quest ultimo prevede che il 5

6 dichiarante può fari coadiuvare da un terzo per l espletamento di mansioni di carattere meramente esecutivo nelle formalità doganali. L iscrizione nel registro previsto dall art. 46 TULD, riservata agli ausiliari di uno spedizioniere doganale, fino all entrata in vigore del DPR 137/2012 costituiva requisito imprescindibile per l ammissione agli esami di abilitazione. La figura del tirocinante deve rispondere ai requisiti indicati nella delibera del Consiglio Nazionale del 14 dicembre Lo spedizioniere doganale affidatario è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alle sue finalità. Il tirocinio professionale non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ed è soggetto al limite temporale di 18 mesi ed il relativo registro è tenuto aggiornato direttamente dai Consigli territoriali senza intervento alcuno dell Autorità doganale alla quale ne viene data comunicazione al solo fine di permettere l accesso in dogana ai tirocinanti. Il tirocinante deve svolgere l attività presso un doganalista che sia iscritto all Albo professionale da almeno cinque anni e, al termine, del periodo di tirocinio correttamente concluso, gli verrà rilasciato il certificato di avvenuto tirocinio che gli consentirà di accedere all esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale. Il predetto ha validità di cinque anni. Per concluder segnaliamo l approvazione da parte del Consiglio nazionale del Regolamento dei Consigli di disciplina e del Consiglio di disciplina nazionale dell ordine professionale degli spedizionieri doganali. Si tratta di atto emanato ai sensi dell art. 8, comma 3 del DPR , n. 137 recante riforma degli ordinamenti professionali. I Consigli di disciplina territoriali hanno sede presso i Consigli territoriali degli spedizionieri doganali e svolgono attività di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all albo. Sono composti da un numero di tre consiglieri. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale tra un elenco composto di sei nominativi redatto a cura del competente Consiglio territoriale. In tale elenco vi devono essere almeno 6

7 quattro nominativi di persone iscritte da almeno cinque anni al Consiglio territoriale al Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali presso il quale deve avvenire la nomina. I rimanenti due nominativi possono essere selezionati tra soggetti che abbiano maturato almeno 10 anni di iscrizione all Albo dei doganalisti ovvero cinque anni all albo degli avvocati o dei dottori commercialisti con comprovata esperienza nelle materie fiscale, merceologica, valutaria e quant altro si riferisca al campo doganale oppure tra professori universitari in materie giuridiche o economiche o tra magistrati o in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione tributaria o amministrative oppure tra coloro he abbiano prestato servizio presso l amministrazione delle dogane con mansioni direttive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale. Il Consigliò Nazionale degli spedizionieri doganali, all atto del suo insediamento, provvede alla nomina del Consiglio di disciplina nazionale, composto da tre membri che durano in carica per la stessa durata del Consiglio Nazionale (tre anni). Almeno uno dei membri è nominato fra spedizionieri doganali iscritti all Albo da almeno 5 anni mentre possono essere nominati membri del Consiglio di disciplina nazionale i soggetti che rispondono ai requisiti sopra illustrati a proposito della nomina dei consiglieri di disciplina territoriali con esclusione dei soggetti appartenenti all amministrazione delle dogane o della Guardia di finanza. Il Consiglio di disciplina nazionale svolge compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali a norma dell art. 12 della legge , n. 1612, nonché le funzioni di organo di appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli di disciplina territoriali. I membri del Consiglio di disciplina nazionale non possono partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali. 7

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