La certificazione del credito nei confronti delle Aziende Sanitarie 1

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1 La certificazione del credito nei confronti delle Aziende Sanitarie 1 Tra gli obiettivi dell attuale Governo è stata posta la semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Imprese, in particolare nella gestione delle rispettive partite di credito e debito, al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento dei servizi e forniture erogate a favore degli Enti pubblici, o quantomeno, di facilitarne lo smobilizzo. Già nel 2009, la legge di conversione del decreto legge 185/2008 aveva inserito all art. 9 un comma 3bis dedicato alla certificazione del credito vantato dai fornitori al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. Questa disposizione fu integrata con il d.l. 78/2010, che ha previsto l inserimento nel D.P.R. 602/1978 sulla riscossione delle imposte sul reddito dell art. 28 quater, che prevede la compensazione delle somme iscritte a ruolo con crediti certi, liquidi, esigibili e non prescritti derivanti da somministrazione, forniture e appalti, risultanti dalle certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni debitrici. Questa norma, in origine dedicata ai crediti vantati dai fornitori nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è stata successivamente estesa ai crediti vantati nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni centrali dalla legge di conversione del decreto spending review 1 (d.l. 52/2012). Nel corso degli anni, la norma sulla certificazione del credito ha subito numerosissime modifiche, fino all attuale testo: Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, ( ), entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo. Il d.l. 16/2012, da ultimo, ha disposto che questa disposizione si applichi anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali; lo stesso decreto legge ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha così predisposto, nel maggio dello stesso anno, diversi decreti attuativi, dedicati alla certificazione dei crediti nei confronti degli Enti dello Stato, degli Enti locali ed alla compensazione dei crediti certificati, pubblicati tra il giugno ed il luglio 2012, rendendo in questo modo operativa sia la procedura di certificazione che quella di compensazione. Gli effetti della certificazione Prima di passare all analisi del contenuto dei diversi decreti emanati sul tema della certificazione, è opportuno soffermarsi brevemente sul significato e sulle conseguenze della certificazione. Così come è impostata, la certificazione è un atto, proveniente da debitore, che riconosce l esistenza di un debito liquido ed esigibile. Si può quindi inquadrare tra gli atti di riconoscimento di debito (art cc): il credito, quindi, si presume esistente fino a prova contraria. Due ulteriori effetti sono ricollegabili alla certificazione: l interruzione della prescrizione (art cc) e del termine di decadenza (art cc), che, uniti al primo, rendono questi crediti particolarmente interessanti per lo smobilizzo. La certificazione non produce tuttavia solo effetti sul piano civilistico. Infatti, con il rilascio della certificazione, l Ente accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari, come previsto 1 A cura dell Avv. Mauro Crosato, con studio legale in Verona, per l Osservatorio Biomedicale Veneto

2 dall art. 117 del Codice dei Contratti pubblici; inoltre, Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e` rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l importo di crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del creditore. I limiti della certificazione Con la pubblicazione dei decreti attuativi è ora possibile richiedere la certificazione del credito alle Pubbliche Amministrazioni; gli stessi decreti, tuttavia, pongono una serie di vincoli alla possibilità di rilascio della certificazione del credito: - Non possono essere certificati crediti vantati nei confronti degli Enti locali commissariati; - Non possono essere certificati crediti vantati nei confronti degli Enti del Servizio Sanitario delle Regioni sottoposte a piani di rientro; - Non possono essere certificati crediti qualora risultino pendenti per essi procedimenti giurisdizionali; Alcuni limiti alla certificazione derivano anche dall adempimento ai vincoli finanziari in capo alle Regioni ed agli Enti locali. Così, gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a rilasciare la certificazione solo se essa è compatibile con i saldi programmati di finanza pubblica. Inoltre, al fine del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data: in questo caso, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione del credito prevista dalla norma del Infine, nel corso della procedura di certificazione, possono emergere ulteriori elementi che incidono sul rilascio del certificato. Prima di rilasciare la certificazione, infatti, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l Ente debitore procede, a verificare, come previsto dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso di accertata inadempienza, la certificazione ne dà atto, ma viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima, quindi per l intero ammontare del credito per il quale è stata richiesta. Nel caso inoltre di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa Amministrazione, il credito può essere certificato solo per la parte eccedente le somme dovute dal fornitore all Amministrazione. La procedura di certificazione La certificazione viene rilasciata su istanza del creditore, utilizzando i modelli allegati ai decreti ministeriali. L'Ente debitore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, espletate le necessarie verifiche, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, emettendo quindi un certificato positivo, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, rilasciando quindi un certificato negativo o solo parziale. Anche per i certificati rilasciati dalle Amministrazioni sono previsti dei moduli allegati ai decreti ministeriali. Nel caso del mancato rispetto del termine di 30 giorni per la risposta alla richiesta di certificazione, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta, i cui costi sono posti a carico dell Amministrazione inadempiente, con il compito di rilasciare direttamente la certificazione richiesta o, nel caso in cui il credito non venga riscontrato o non venga ritenuto esigibile, fornire comunque una risposta al creditore istante. E importante notare che i pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata. La richiesta o il rilascio della certificazione non esercitano poi alcuna influenza sulla maturazione degli interessi sul credito, che continuano normalmente a decorrere.

3 La compensazione nei decreti ministeriali Una volta ottenuta la certificazione, è possibile utilizzare i crediti certificati per il pagamento, mediante compensazione, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, secondo quanto ora dispone l art. 28 quater del D.P.R. 602/1978. Il decreto pubblicato il 2 luglio 2012 stabilisce che i crediti certificati possono essere utilizzati per pagamenti, tramite compensazione totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti notificati entro il 30 aprile 2012, per: tributi erariali; per tributi regionali e locali; contributi assistenziali e previdenziali; premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; entrate spettanti all amministrazione che ha rilasciato la certificazione. Per il pagamento mediante compensazione, è necessario presentare all agente di riscossione la certificazione del credito, indicando quali cartelle di pagamento si intendono saldare con l importo del credito: dopo la verifica della validità della certificazione, che viene effettuata dall agente direttamente contattando l Amministrazione debitrice, se positiva, la cartella o l atto di imposizione viene considerato saldato, senza ulteriori oneri a carico dell intestatario della cartella di pagamento. Se il credito certificato è superiore all importo dovuto a seguito di iscrizione a ruolo, viene indicata sull atto di certificazione la somma già utilizzata in compensazione. Un breve commento Se il meccanismo della certificazione del credito può certamente facilitare lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, va detto che la sua efficacia come strumento per la compensazione con i debiti tributari e previdenziali è certamente assai limitata. Un credito certificato, infatti, per quanto certo, liquido ed esigibile, è utilizzabile come strumento di pagamento solo per le somme iscritte a ruolo, quindi quegli importi che, non saldati tempestivamente, non sono stati pagati neppure in sede di avviso bonario, quindi gravati di pesanti oneri per sanzioni ed interessi, mentre è esclusa ogni forma di compensazione con debiti non ancora in sofferenza. Un ulteriore limite riguarda la previsione dell utilizzo dei crediti certificati per la compensazione delle cartelle di pagamento ed atti notificati entro il 30 aprile 2012, previsione, peraltro, che, estranea al testo normativo, rende questa parte del decreto di dubbia legittimità.

4 Gli acquisti in Sanità dopo la Spending Review 2 Il decreto legge 95/2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini c.d. spendig review 2, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, contiene, tra l altro, una lunga serie di disposizioni in materia di acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, contenute nell art. 1 e nell art. 15, dedicato specificamente alla Sanità. Le diverse disposizioni contenute nell art. 1, infatti, per sua espressa previsione, non si applicano alle Aziende del Sistema Sanitario Nazionale (comma 23). Nonostante questa norma, tuttavia, alcune delle novità previste dall art. 1 crediamo debbano necessariamente trovare applicazione anche nei confronti delle Aziende Sanitarie: sono quelle disposizioni che modificano testi normativi generali, in particolare il Codice dei Contratti pubblici, pacificamente applicabili anche a questi soggetti. Così, la modifica dell art. 2, comma 1 bis del Codice, che diviene ora Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali; i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Allo stesso modo, viene previsto all art. 41, dedicato ai requisiti di capacità economica e finanziaria che vengono richiesti per la partecipazione alle gare pubbliche, che sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Altre modifiche riguardano gli artt. 75 e 113, in materia di garanzie provvisorie e definitive da presentarsi in gara, e 37, sulla partecipazione alle gare in forma di raggruppamento temporaneo di imprese. L art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica Se l art. 1 non è applicabile alle Aziende Sanitarie, questa disposizione è dedicata invece esclusivamente alla Sanità. Una prima parte riguarda la spesa farmaceutica, mentre a partire dal comma 13 vengono affrontate le tematiche più generali degli acquisti e, in particolare, degli acquisti di dispositivi medici. Il comma 13, lett. a) In particolare, il comma 13, lett. a. dispone testualmente: gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre Questa norma, che non si applica agli acquisti di farmaci, contenuta nel testo originario del decreto legge e rimasta invariata dopo la legge di conversione, prevede una riduzione congiunta, e deve ritenersi proporzionale, degli importi e delle connesse prestazioni contenute nei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, quindi il 7 luglio Partiamo, nella lettura del testo, proprio dal significato di quest ultima disposizione. 2 A cura dell Avv. Mauro Crosato, con studio legale in Verona, per l Osservatorio Biomedicale Veneto

5 La riduzione degli importi e delle connesse prestazioni si applica a contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi. I contratti di appalto di servizi sono normalmente caratterizzati da una durata temporale, per quanto questo non sia un elemento necessario del contratto, così che, un contratto perfezionatosi prima del 7 luglio 2012, per prestazioni da eseguirsi anche successivamente a questa data, è certamente soggetto alla disposizione di questa norma. Molti contratti di fornitura rientrano anche in questa previsione normativa: non solo contratti di somministrazione, nei quali il tempo della fornitura è uno degli elementi caratterizzanti, ma anche contratti configurabili come vendite a consegne ripartite. Vi sono tuttavia tutta una serie di contratti che sono riferibili ad un unica fornitura o, al limite, ad un unico servizio (ad esempio, un trasporto): è il caso tipico del piccolo acquisto in economia effettuato con una richiesta ed un offerta. In questo caso il contratto è perfetto con l invio dell ordine d acquisto: non essendoci alcuna previsione di durata in essi, deve ritenersi, ragionevolmente, che questi contratti siano esclusi dall ambito di applicazione dell art. 15, comma 13, lett. a). A maggior ragione, acquisti di questo tipo effettuati dopo il 7 luglio sono certamente esclusi dall applicazione di questa norma, così come sono esclusi i contratti, anche se caratterizzati da una durata temporale, stipulati dopo il 7 luglio e quelli venuti a scadenza prima del 7 luglio stesso. La riduzione del 5% Il tema più controverso relativo a questa disposizione di legge, tuttavia, riguarda la riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere alla data del 7 luglio Il testo normativo appare abbastanza chiaro, grazie all uso della congiunzione e, nell affermare che la riduzione debba intervenire sia sugli importi che sulle prestazioni del contratto: quindi, a fronte di minori prestazioni rese dal forniture, l importo globale del contratto subirà una contrazione che il decreto impone essere del 5%. Questa interpretazione consente di inserire questa norma coerentemente nel sistema normativo dei contratti pubblici, dove già esiste una disposizione di legge, contenuta nell art. 11. R.D. 2440/1923, che attribuisce alla parte pubblica la facoltà di variare la quantità delle prestazioni contrattuali nell ambito del 20 % delle stesse (il c.d. quinto d obbligo ). Il decreto spending review impone una riduzione del 5%, ampiamente compatibile con la disciplina del quinto d obbligo. Va poi tenuta presente la disciplina delle varianti in corso di esecuzione del contratto (art. 311, regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici), nell ambito della quale la stazione appaltante può ordinare modifiche nell esecuzione del contratto anche per per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. Lo stesso art 311 prevede anche varianti, in aumento o in diminuzione, ( ) a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali ( ). L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Tali varianti possono essere adottate dall Azienda Sanitaria senza il necessario consenso del fornitore, che è tenuto ad accettarle. Tuttavia, sia la variazione quantitativa prevista dalla regola del quinto d obbligo, sia le varianti in corso di esecuzione contenute nel limite del 5% dell importo contrattuale, comportano effettivamente una riduzione delle prestazioni dovute dal fornitore e consentono quindi di ridurre coerentemente gli importi e le connesse prestazioni, risultando quindi entrambe conformi al testo dell art. 15, comma 13, lett. a) del decreto 95/2012. Altrettanto non può dirsi della richiesta, se non dall imposizione, da parte di diverse Aziende sanitarie, di una riduzione tout court dei prezzi di aggiudicazione,in base ad un interpretazione della norma che non tiene conto del tenore letterale della stessa, né dei principi generali in materia di contratti e, in particolare, di contratti sorti a seguito di procedure di gara.

6 La riduzione del solo prezzo contrattuale, infatti, incide sicuramente sull importo del contratto ma non anche sulle connesse prestazioni, mentre certamente l art. 15, comma 13, lett. a) del d.l. 95/2012 impone una riduzione di entrambe queste voci. L imposizione di uno sconto ex lege, inoltre, incide su un elemento essenziale del contratto, quale il prezzo, alterando l equilibrio contrattuale ed intervenendo in un ambito, quello della determinazione delle condizioni contrattuali, nel quale vige il principio dell autonomia delle parti, per i contratti privati, e della formazione delle condizioni contrattuali nell ambito delle procedure di gara, per i contratti pubblici, come imposto dalla normativa comunitaria. La variazione di uno degli elementi essenziali del contratto già concluso non può certo essere imposto unilateralmente da una delle parti: deve poi ritenersi che una norma che imponesse la variazione ex lege delle condizioni di affidamento di un contratto pubblico si porrebbe in violazione della normativa comunitaria, che impone la formazione degli elementi essenziali del contratto nell ambito della procedura di gara. Per questi motivi, è da ritenersi che, salva sempre la facoltà del fornitore di aderire volontariamente ad una richiesta di sconto, il d.l. 95/2012 non attribuisce alle Aziende Sanitarie alcuna facoltà di riduzione unilaterale dei prezzi relativi ai contratti in essere alla data del 7 luglio La riduzione del 5% nel caso degli ausili ortopedici Il decreto legge non prevede alcuna eccezione sui beni o servizi per i quali sia da applicarsi la riduzione del 5% qui prevista: pertanto, tutti i beni ed i servizi forniti alle Aziende Sanitarie ne sono soggetti. Vi sono tuttavia dei casi particolari, per i quali è lecito dubitare dell effettiva applicabilità di questa norma. E il caso degli ausili ortopedici inseriti nell elenco 1 del D.M. 332/1999 per i quali vige un regime di prezzo amministrato, tanto che più volte i Tribunali Amministrativi hanno escluso la possibilità, per le Aziende sanitarie, di bandire procedure di gara per l acquisizione di questa tipologia di ausili. Per quanto il decreto non specifichi che i contratti cui si riferisce debbano derivare da gara d appalto, deve ritenersi che, nel campo dei prezzi amministrati, non via sia spazio per l autonomia delle parti, che non possono che applicare il tariffario in vigore. D altra parte, in questi casi, la prestazione dovuta coincide con un dispositivo realizzato su misura per una specifica disabilità, su precisa prescrizione medica che forma parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni. Non residua quindi alcuno spazio, per il fornitore, per una qualsiasi riduzione degli importi e delle connesse prestazioni, come richiesto dall art. 15, comma 13, lett. a): il dispositivo prescritto deve essere necessariamente fornito di tutte le caratteristiche necessarie, che verranno verificate in sede di collaudo. L invarianza delle prestazioni ai cittadini Molte Aziende sanitarie cercano di giustificare la riduzione unilaterale del prezzo in quanto essa sarebbe l unica interpretazione del testo normativo che potrebbe consentire la riduzione degli importi senza incidere sui servizi prestati al pubblico. Questa impostazione non convince. In primo luogo, lo stesso decreto 95/2012 impone la riduzione degli standard dei posti letto e dei ricoveri ospedalieri (art. 15, comma 13, lett. c), rendendo coerente la riduzione dei consumi delle Aziende Sanitarie con queste misure di contenimento e con tutte le misure di contenimento adottate negli ultimi mesi. Inoltre, in particolare per il settore dei dispositivi medici, l introduzione di un tetto di spesa (aggiornato con lo stesso decreto 95/2012 all art. 15, comma 13, lett. f) lascia intendere che vi sono margini per una razionalizzazione della spesa, che può essere adottata senza incidere sulla qualità e quantità delle prestazioni da rendere al pubblico.

7 L obbligo di razionalizzare spese ed acquisti non può che essere addossato alle Aziende sanitarie, non solo attraverso gli strumenti di concentrazione degli acquisti ma anche attraverso un contenimento dei consumi e una corretta individuazione dell effettivo fabbisogno. La durata della riduzione La riduzione del 5%, nel senso sopra precisato, dell importo dei contratti e delle connesse prestazioni, resta in vigore per tutta la residua durata contrattuale, con l eccezione dei dispositivi medici, per il quali l effetto della norma è stato limitato al Il comma 13, lett. b) Il successivo punto del comma 13 dell art. 15 integra una disposizione, contenuta nel d.l. 98/2011, all art. 17, nel quale veniva prevista, a partire dal luglio 2012, la pubblicazione, da parte dell osservatorio dei contratti pubblici, attivato presso l Autorità di Vigilanza, l elaborazione di prezzi di riferimento al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Questa norma era già stata integrata con il primo decreto spending review (art. 7 bis, d.l. 52/2012), che aveva previsto, a favore delle Aziende sanitarie, la facoltà di recesso senza penali, in caso di significative differenze non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche tra il prezzo di acquisto ed i prezzi di riferimento, elaborati ora anche dalle centrali regionali d acquisto. Il recesso era condizionato al fallimento di un tentativo di rinegoziazione dei prezzi di aggiudicazione proposto dall Azienda Sanitaria. Questo articolo è stato ora nuovamente modificato dal decreto spending review 2, che non solo ha eliminato la possibilità do giustificare le differenze di prezzo con particolari condizioni tecniche o logistiche, ma ha precisato che per significative differenze devono intendersi le differenze superiori al 20% rispetto al prezzo di riferimento. Pertanto, sulla base della nuova norma, le Aziende Sanitarie proporranno ai fornitori, i cui prezzi contrattuali saranno superiori al 20% rispetto ai prezzi pubblicati dall osservatorio dei contratti pubblici o dalle centrali regionali d acquisto, una rinegoziazione per portare la differenza al di sotto di questa soglia: in caso di esito negativo della rinegoziazione, potranno recedere dal contratto senza oneri aggiuntivi. E da evidenziarsi che l osservatorio dei contratti pubblici ha già pubblicato alcuni prezzi di riferimento; anche alcune centrali regionali d acquisto hanno iniziato a divulgare le proprie rilevazioni di prezzi di riferimento: tuttavia, per espressa previsione del decreto, il sistema entrerà a regime nel I nuovi contratti ad esito dell esercizio del diritto di recesso La stessa lett. b) del comma 13 dell art. 15 precisa che le Aziende sanitarie, che abbiano proceduto al recesso (la norma utilizza il termine rescissione ) dal contratto, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, possono stipulare nuovi contratti, ovviamente tramite gara oppure accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture. Appare evidente il contrasto di questa disposizione con il dettato della Direttiva 2004/18/CE, che impone la stipula dei contratti pubblici solo ad esito di procedure di gara. Nel caso, non è neppure sufficiente affermare che, alla base degli accordi quadro stipulati da altre regioni o ampliamenti di contratti stipulati da altre aziende sanitarie, vi sia comunque l espletamento di una gara pubblica: infatti, l art. 9 della Direttiva, trasfuso nell art. 29 del Codice dei Contratti pubblici, impone che eventuali ampliamenti del contratto, opzioni o rinnovi siano predeterminati nella documentazione di gara. Ogni ampliamento del contratto, non previsto nelle originarie previsioni, deve considerarsi nuovo contratto e come tale assoggettato all obbligo di esecuzione di una nuova gara.

8 Il ruolo di CONSIP negli acquisti delle Aziende Sanitarie Il decreto spending review interviene anche sul ruolo di CONSIP nelle procedure di acquisto delle Aziende sanitarie. Anche questo decreto non impone alle Aziende sanitarie, cui non si applica l art. 1, l obbligo di acquisto presso CONSIP, a pena di nullità dei contratti stipulati in violazione di tale divieto, né l obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): resta pertanto, apparentemente, in vigore la disciplina previgente, che prevede l obbligo per le Aziende Sanitarie di aderire agli acquisti delle Centrali regionali e l utilizzo di parametri di qualità prezzo di CONSIP come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296). Va ricordato che la violazione del rispetto di questi parametri di qualità prezzo comporta la nullità dei contratti (art. 11, d.l. 98/2011). Con il nuovo decreto viene ora stabilita la sanzione della nullità anche per i contratti stipulati senza utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. In questo caso, pertanto, la nullità colpisce non tanto il contenuto del contratto, o la violazione delle norme sulla pubblica gara, quanto il metodo utilizzato per la gestione della procedura, che può pertanto essere svolta lecitamente solo con l utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali regionali di acquisto. Appare evidente che questa disposizione, introduce, sia pur in forma larvata, per le categorie merceologiche presenti sul MEPA, un obbligo generale di utilizzo di questo sistema, posto che esso si può tranquillamente definire uno strumento di negoziazione messo a disposizione di CONSIP. Global service e facility management Una disposizione particolare del decreto spending review impone, per i contratti che prevedono forniture di beni e servizi diversi, come i global service o i facility management, di specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Si deve ritenere che la ragione di questa disposizione sia consentire all osservatorio dei prezzi di imputare correttamente i costi delle singole voci del contratto ed alle Aziende sanitarie di verificare, anche per contratti misti di questo tipo, la congruità dei prezzi di aggiudicazione.

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