730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
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1 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento necessario, a differenza delle società di persone, per le quali è facoltativo e che, pertanto, possono cessare senza eseguirlo. Le modalità di determinazione del reddito ai fini Ires, nella fase di, sono disciplinate dall'art. 182, D.P.R. 917/1986, mentre i connessi adempimenti dichiarativi sono contenuti nell'art. 5, D.P.R. 322/1998, così come modificato dal D.L , n. 207, conv. con modif. dalla L , n. 14. La messa in della società crea inevitabilmente una situazione complessa e, sotto certi aspetti, anche legislativamente e concettualmente ambigua: uno degli ambiti più delicati da definire appare quello fiscale e in particolare la presentazione della dichiarazione. Premessa In tema di di società, indicazioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni vengono date dall art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998. L articolo in questione, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 (c.d. Semplificazioni fiscali ), entrato in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, prevede che: il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di entro nove mesi successivi alla chiusura della stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica. 1
2 Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi, presentare due dichiarazioni: la prima, attiene al periodo compreso tra l inizio del periodo d imposta e la data di iscrizione al Registro Imprese della ; la seconda riguarda il periodo compreso tra quest ultima data e la chiusura della. In seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 al citato disposto normativo, in generale il termine di decorrenza dei nove mesi non è più rappresentato dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in, bensì: - dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; - in caso di disposta dall assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in. Revoca della L articolo 2, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il nuovo comma 3-bis all articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: 3-bis. In caso di revoca dello stato di quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell articolo 2487ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di, ad eccezione dell ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d imposta in cui si verifica l inizio della. In sostanza, la nuova disposizione prevede che in caso di revoca della, se i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post. Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d imposta in cui si verifica l inizio della. 2
3 Liquidazione che si prolunga oltre il periodo di imposta Nel caso in cui la si prolunghi oltre il periodo d imposta in corso alla data in cui ha effetto la, il liquidatore deve procedere con delle ulteriori dichiarazioni, così come previsto dal terzo comma dell articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: Se la si prolunga oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d imposta. In merito a quest ultima situazione l Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione 6 luglio 2010, n. 66 in riferimento, in particolare alle liquidazioni che si protraggono oltre il periodo d imposta, ma per meno di cinque esercizi. In tal caso, ha precisato l Agenzia delle Entrate, occorre presentare: - una dichiarazione relativa alla frazione di periodo compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data di messa in (ora data di iscrizione della al Registro Imprese); - le dichiarazioni relative ai periodo d imposta intermedi durante i quali perdura la ; - una dichiarazione relativa all intero periodo di in base al bilancio finale, nel periodo d imposta in cui la si conclude. In pratica ai fini IRES, nel caso di che si protrae oltre l esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito va determinato provvisoriamente in ciascun esercizio intermedio, salvo conguaglio nell esercizio in cui la si chiude. Rispetto a quanto previsto dal dettato normativo, l Agenzia specifica, inoltre, che è necessario produrre anche un ulteriore dichiarazione, ossia quella relativa all intero periodo d imposta di sulla base di quanto emerge dal bilancio finale predisposto al termine della della società. La frazione di esercizio antecedente alla chiusura della non costituisce un autonomo periodo d imposta, ma viene assorbita nel bilancio finale che coinvolge tutto il periodo della. La determinazione del reddito provvisoria, infatti, va riferita ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la ha termine. Ne deriva che: il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della è assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di e, conseguentemente, anche l imposta ad esso 3
4 relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali imposte di conguaglio. Quanto esposto vale per l IRES e non per l IRAP e l IVA per le quali ciascun periodo d imposta successivo all iscrizione della al Registro delle Imprese è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. ESEMPIO Liquidazione con durata non superiore a 5 esercizi - dei redditi per società con periodo d imposta coincidente con l anno solare. 01/01/. Data iscrizione della al Registro Imprese finale definitiva intero periodo Chiusura 05/10/. 31/12/. 31/12/. 20/03/. definitiva frazione esercizio ante intermedia provvisoria frazione esercizio post intermedia provvisoria Nessuna dichiarazione intermedia Termini di versamento Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie, non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall art. 17, D.P.R. n. 435/2001. I termini di versamento sono così individuati: per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, il 16/6 dell anno in cui è presentata la dichiarazione; per i soggetti IRES, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, differito al 16 del mese successivo in caso di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio. 4
5 È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. Con riferimento ai termini di versamento, si rammenta che gli stessi sono differenziati in relazione al fatto che il soggetto sia, nella frazione di esercizio che precede l operazione straordinaria, una società di persone o una società di capitali. Infatti: in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali o di di società di persone, per il periodo ante trasformazione/ si applicano le regole previste per le società di persone; in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone o di di società di capitali, per il periodo ante trasformazione/ si applicano le regole di versamento previste per le società di capitali. Modelli da utilizzare L obbligo di presentare la dichiarazione con riferimento a un periodo infrannuale si verifica solo ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP. Per quanto riguarda i modelli da utilizzare, in presenza di un periodo d imposta non coincidente con l anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12, è previsto che le società di capitali sono tenute a utilizzare il modello approvato per l anno precedente. Quindi per le società di capitali che nel corso del 2012 sono state interessate: dalla chiusura della, iniziata nello stesso periodo d imposta, va utilizzato per il periodo di : per la dichiarazione dei redditi sulla base del bilancio finale di, il mod. UNICO 2012 SC se la è stata chiusa prima del ovvero il mod. UNICO 2013 SC se la stessa è stata chiusa il ; per la dichiarazione IRAP, il mod. IRAP 2012 se la stessa è stata chiusa prima del ovvero il mod. IRAP 2013 se la stessa è stata chiusa il ; dalla chiusura della, iniziata in periodi d imposta precedenti, va utilizzato il mod. UNICO 2012 SC per la dichiarazione dei redditi relativa all intero periodo di (dalla messa in alla chiusura della stessa) sulla base del bilancio finale di e il mod. IRAP 2012 per il periodo d imposta Anche in tal caso si ritiene che se la è chiusa il vanno utilizzati i modelli nuovi (modd. UNICO 2013 e IRAP 2013). 5
6 Esempi CASO Liquidazione società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare. Iscrizione al Registro delle Imprese della in data 04/05/2012. Chiusura 31/12/2012 con approvazione piano di riparto. DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ PERIODO ANTE LIQUIDAZIONE Modello dichiarativo Scadenza invio da utilizzare telematico redditi ed IRAP (entrambe in forma autonoma) Modello 2012 (periodo da 01/01/2012 al 03/05/2012) 28 febbraio 2013 (entro l ultimo giorno del 9 mese successivo alla data di messa in ) Versamento saldo IRES e IRAP entro il 16/11/2012 ovvero entro il 17 dicembre (il 16 dicembre cade di domenica) con maggiorazione interessi dello 0,4%. Deve essere stato versato il I acconto IRES per l anno 2012 (18/06/12 - poiché il 16 cade di sabato - o 18/07/12), mentre non è dovuto il II acconto per l anno 2012, in quanto il termine del versamento del saldo è scaduto anteriormente. DICHIARAZIONE SOCIETÀ PERIODO LIQUIDAZIONE Modello dichiarativo da utilizzare Scadenza invio telematico Modello 2013 (periodo da Redditi 04/05/2012 al FACOLTÀ 31/12/2012) UNIFICATA 30/09/2013 IVA Modello 2013 Modello 2013 IRAP (in forma autonoma) (periodo da 04/05/2012 al 30/09/ /12/2012) 770 semplificato in forma autonoma Modello /07/ ordinario in forma autonoma Modello /07/2013 Versamento: saldo IRES e IRAP entro il 17/06/2013 ovvero entro il 17 luglio con maggiorazione interessi dello 0,4%; IVA entro il 18/03/2013; entro il 17/06/2013 con maggiorazione dello 0,4% per interessi per mese o frazione di mese, ovvero entro il 17/07/2013 con l ulteriore maggiorazione dello 0,4% (se si presenta unificata). 6
7 Si noti che entro il 16/11/2012 doveva essere versato il I acconto IRES/IRAP per l anno 2012 (termine per il versamento del saldo del periodo ante). Si ritiene che la società doveva versare anche il II acconto per il 2012 entro il 30/11/2012. CASO Liquidazione che si protrae oltre il periodo d imposta, ma per meno di cinque esercizi Iscrizione al Registro delle Imprese della in data 09/07/2010; chiusura in data 31/12/2012. La si è protratta, quindi, oltre il periodo di imposta in cui ha avuto inizio, ma si è chiusa entro cinque anni. Il liquidatore nella fase ante (periodo dal 01/01/2010 al 08/07/2010) ha presentato la dichiarazione in forma autonoma dei redditi entro l ultimo giorno del nono mese successivo alla data di messa in (02/05/2011, poiché il 30/04/2011 cadeva di sabato) ed è stato versato il saldo IRES entro il 17/01/2011 (il 16 cadeva di domenica). Nel periodo successivo (09/07/ /12/2012) bisogna procedere alle dichiarazioni provvisorie per ciascun periodo di imposta. DICHIARAZIONI PROVVISORIE Periodo di dichiarazione Modello dichiarativo da utilizzare Scadenza invio telematico REDDITI 09/07/ UNICO /09/ /12/ /01/ /12/2011 UNICO /10/2012(*) (*) Il 30 settembre 2012 cadeva di domenica. Si procederà alla dichiarazione finale di : Periodo di dichiarazione Modello dichiarativo da utilizzare Scadenza invio telematico 09/07/ /12/2012 UNICO /09/2013 7
8 Il modello da utilizzare in questo caso è UNICO SC 2013, in quanto la si è conclusa il 31 dicembre Diversamente, se la si fosse chiusa precedentemente, si sarebbe dovuto usare il Mod. UNICO SC Le dichiarazioni devono essere presentate entro nove mesi dalla chiusura della. Nel momento in cui viene presentato il Mod. UNICO SC verrà effettuato il calcolo definitivo dell imposta IRES dovuta per tutto il periodo della, evidenziando l eventuale conguaglio a credito o a debito scomputando, cioè dall IRES dovuta quanto versato negli esercizi intermedi. Nell ipotesi di conguaglio a debito, la società dovrà procedere ad effettuare i versamenti a saldo entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, così come previsto dall art. 17 D.P.R. n. 435/2001 (nel nostro caso 17 giugno 2013, in quanto il giorno 16 giugno cade di domenica). Riepilogo Le diverse fattispecie e le relative conseguenze I CASI Liquidazione che si conclude nel periodo d'imposta nel quale è cominciata Liquidazioni che hanno durata superiore al periodo di imposta in cui inizia la procedura ma che terminano entro 5 anni La procedura di si protrae oltre i cinque periodi di imposta COMPORTAMENTO Il reddito d impresa è determinato in base al bilancio finale di La determinazione del reddito e la corrispondente tassazione sono effettuate sulla base dell'intero periodo di tenendo conto delle liquidazioni fiscali provvisorie intermedie I redditi determinati inizialmente in via provvisoria, si considerano definitivi 8
9 LIQUIDAZIONE - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI e di VERSAMENTO Periodo d'imposta Periodo antecedente la messa in (1/1 - giorno di iscrizione al registro imprese della ) Primo periodo di (data iscrizione al registro imprese - 31/12) Esercizi intermedi di Ultimo periodo di Termine di presentazione della dichiarazione (art. 5, D.P.R. 322/1998 e succ. modif.) Entro l'ultimo giorno del nono mese Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura del periodo d'imposta Entro la fine del nono mese successivo alla data di deposito del bilancio finale di Termine di effettuazione dei versamenti delle imposte a saldo (art. 17, D.P.R. 435/2001 e succ. modif.) Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Entro il giorno sedici del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta - Riproduzione riservata - 9
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