DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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1 DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff. normativi e amministrativi: Artt. 6 e 13 Decreto Legislativo n. 472/1997; Art. 19 Decreto Legislativo n. 241/1997; art. 10, comma 3, Legge 212/2000; art.7 Decreto Legislativo n. 32/2001; Circolare n. 180/E del 10/07/1998; Circolare n. 77 del 3/08/2001; Circolare n. 5 del 21/01/2002; Circolare n. 54 del 19/06/2002; Nota Direzione Centrale Gestione Tributi n. I/3/17073/03; Ris. n. 76 del 27/05/2004. Art. 13 Dlgs 472/97 ( testo modificato dal Dlgs 422/98, dal Dlgs 99/2000 e dal Dlgs n. 32/2001) in vigore dal 20/03/2001: "1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a. ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b. ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c. ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un ottavo del minimo di quella prevista per l omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. (comma abrogato) 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione".
2 IN CHE COSA CONSISTE Rimozione di un inadempimento versando, entro i termini previsti dalla legge, il tributo, se dovuto, gli interessi e la sanzione ridotta. Non è ammesso, se la violazione è già stata constatata dall Amministrazione Finanziaria e il contribuente ne ha avuto formale conoscenza. Non è inoltre consentito per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei contributi previdenziali. CHI PUÒ UTILIZZARLO Tutti i contribuenti (persone fisiche e/o giuridiche - sostituti d'imposta). NB. Devono essere versati gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno; fino al 31/12/2003 il 3% annuo, dal 1/01/2004 il 2,5%. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO Deve essere redatta su un modello conforme a quello approvato per l'anno interessato dalla rettifica utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione dei modelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Può essere riprodotto l'intero contenuto della dichiarazione originaria (con le necessarie correzioni ed integrazioni) oppure possono essere compilati solo i quadri interessati dalle modifiche unitamente al frontespizio contenente i dati identificativi del contribuente; in ogni caso è necessario che siano evidenziate le variazioni apportate rispetto alla dichiarazione oggetto di regolarizzazione nonché le maggiori imposte o i minor crediti che dovessero derivare. La presentazione deve avvenire in via telematica diretta, tramite intermediari abilitati, ovvero tramite un ufficio postale.
3 TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO FATTISPECIE 1. OMESSI, CARENTI, VERSAMENTI DI IMPOSTE E/O RITENUTE DICHIARATE (art. 13, 1 comma, lett. a) e b) PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO NO VERSAMENTI DA EFFETTUARE Imposta, interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno), sanzione 3,75% (se entro 30 gg.) o 6% (entro il termine di presentazione della all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). 2.ERRORI ED OMISSIONI CHE INCIDONO NELLA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E VIOLAZIONI CHE PUR NON RILEVANDO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO O DEL TRIBUTO SONO DI OSTACOLO ALL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO (art. 13, 1 comma, lett. b) A. Errori rilevabili in sede di art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 (errori di calcolo ecc..) che hanno determinato un minor versamento diversi da quelli indicati al punto 1. SI Imposta, interessi, sanzione 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
4 B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di REDDITI) che hanno determinato un minor versamento, e/o un maggior credito. SI Imposte o minor credito interessi, sanzione pari a 1/5 del minimo; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. C. Violazioni che pur non rilevando ai fini della determinazione del tributo sono di ostacolo all attività di accertamento. esempio: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui non siano dovute imposte; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente (v.si circolare n. 77 del 3/08/2001). 3. MANCATA PRESENTAZIONE NEI TERMINI DEL MODELLO UNICO (art. 13, 1 comma, lett. c) (dichiarazione tardiva) Dipende dal tipo di infrazione commessa Pagamento della sanzione pari ad 1/5 del minimo entro i termini previsti dall art.13 lett.b. Entro 90 gg. dalla scadenza con pagamento SI per ogni tipologia di NB. (non si tratta di dichiarazione di euro 32 dichiarazione (1/8 di euro 258), fermo integrativa ma della restando l applicazione dichiarazione delle sanzioni relative alle originaria che deve eventuali violazioni essere presentata riguardanti il pagamento entro 90 gg. dalla delle imposte, se non scadenza) regolarizzate secondo le modalità illustrate al punto 1). 4. ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 (errata indicazione nelle sezioni Erario e Regioni Enti Locali di: codice fiscale periodo di riferimento codice tributo suddivisione in più tributi di un importo versato con un solo codice Presentazione di un istanza per la correzione dei dati presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate
5 5. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON COMPENSAZIONE TOTALE Sanzione pari a EURO 10 (1/5 di EURO 51) se il Mod. F24 viene presentato entro 5 gg. Sanzione pari a EURO 30 (1/5 di EURO 154) se il Mod. F24 viene presentato oltre i 5 gg. ma entro un anno dall omissione. Sanzione di cui al punto precedente per regolarizzare la mancata presentazione del Mod. F bis. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON COMPENSAZIONE PARZIALE E MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO (PARI ALLA DIFFERENZA TRA IMPORTI A DEBITO E CREDITI COMPENSATI) Versamento del tributo dovuto, interessi nella misura legale, sanzione del 3.75% se il pagamento avviene entro 30 gg Oppure Versamento del tributo dovuto, interessi nella misura legale, sanzione del 6% se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della all anno in cui la violazione è commessa, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione. N.B. In base a quanto precisato dalla circolare n. 106/E del 21/12/2001, quando la base su cui calcolare la riduzione della sanzione è espressa in misura fissa, si segue la regola del troncamento eliminando le cifre decimali; viceversa, quando la misura delle sanzioni è espressa in percentuale (es. per l omesso versamento, il 30% dell importo non versato) viene applicata la regola ordinaria dell arrotondamento al centesimo di euro.
6 MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'art. 13 DLGS 472 presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, banca delegata o ufficio postale utilizzando il MODELLO F24. Gli interessi al tasso legale devono essere pagati cumulativamente al tributo a cui si riferiscono; se il tributo è già stato pagato gli interessi ancora dovuti devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono. DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO SANZIONE PECUNIARIA IRPEF 8901 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 8902 SANZIONE PECUNIARIA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 8903 SANZIONE PECUNIARIA I.V.A SANZIONE PECUNIARIA IRPEG 8905 SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTI DI IMPOSTA 8906 SANZIONE PECUNIARIA IRAP 8907 SANZIONE PECUNIARIA ALTRE IMPOSTE DIRETTE 8908 SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, IMPOSTE SOSTITUTIVE, IRAP E IVA SANZIONE PECUNIARIE RELATIVE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E AL CODICE FISCALE PER IMPOSTE SUI REDDITI, IMPOSTE SOSTITUTIVE, IRAP E IVA SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DIRETTE SANZIONE PECUNIARIA IRES 8918
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