Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015

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1 Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015 dott. Fabrizio Povinelli Capo Area Imprese grandi e medie dimensioni Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento

2 Come rimediare a errori e dimenticanze Il ravvedimento operoso Con il ravvedimento il contribuente può, spontaneamente, regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie Nessuna preclusione rispetto al tipo di violazione tributaria Versamento di imposte, interessi legali, sanzione ridotta Remissione in bonis: regolarizzazione di errori e dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti, al fine di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali Riferimenti di prassi: Cir. 180/1998, Cir. 192/1998, Cir. 18/2011, Ris. 67/2011 Cir. 38/2012, Cir. 27/2013, Cir. 6/2015

3 Strumenti per evitare le liti fiscali Gli istituti definitori In caso di contestazione o accertamento, per evitare il contenzioso tributario, il contribuente può accedere a diversi istituti definitori, detti anche «istituti deflativi del contenzioso», beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative A seconda del diverso istituto applicabile al caso concreto, la misura effettiva della sanzione da corrispondere all erario varia: in ogni caso, non supera mai il 40% della sanzione ordinaria

4 La legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) Nuovo modello di cooperazione tra Fisco e Contribuente Comma 637 lettera a): modifiche all art. 2, co. 8, D.P.R. 322/98 Dichiarazioni integrative «a sfavore» Lettera b): modifiche all art. 13 D.Lgs. 472/97 Ravvedimento operoso Lettera c): modifiche al D.Lgs. 218/97 Accertamento con adesione Commi 638 e 639: norme transitorie per l anno 2015 Compresenza di tutti gli istituti definitori e delle nuove possibilità di ravvedimento

5 Il ravvedimento operoso - 1 Articolo 13 D. Lgs. 472/97 Fino al 31/12/2014 Dal 01/01/2015 Consentito entro determinati limiti di tempo A condizione che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività ispettive Nessun limite temporale Anche dopo l inizio di attività ispettive e anche dopo la constatazione della violazione

6 Il ravvedimento operoso - 2 Articolo 13 D. Lgs. 472/97 Fino al 31/12/2014 Dal 01/01/2015 1/10 entro 30 gg (versamento) 1/10 entro 90 gg (dichiarazione) 1/8 entro 1 anno 1/10 entro 30 gg (pagamento) 1/10 entro 90 gg (dichiarazione) 1/9 entro 90 gg (tutte) 1/8 entro 1 anno 1/7 entro 2 anni 1/6 oltre 2 anni 1/5 dopo constatazione

7 Il ravvedimento operoso - 3 Articolo 13 D. Lgs. 472/97 Nuove norme applicabili dall 1/1/2015 ai soli tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate Comma 1-bis: riduzioni ad 1/7 (tra 1 e 2 anni dal compimento della violazione) e ad 1/6 (oltre 2 anni, purché prima della constatazione della violazione) Comma 1-ter: sono cause ostative del nuovo ravvedimento solo le comunicazioni di irregolarità (da liquidazione delle dichiarazioni) e gli avvisi di accertamento notificati Circolare 6/2015, par. 10.5: anche gli atti di recupero di crediti d imposta e gli avvisi di irrogazione sanzioni

8 Articolo 2, co. 8, D.P.R. 322/98 Dichiarazioni integrative «a sfavore» Fino al 31/12/2014 Entro il termine per l accertamento ma ravvedimento possibile: entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva a condizione che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività ispettive Dal 01/01/2015 Entro il termine per l accertamento ma ora ravvedimento possibile: sempre (no termine) a condizione che non sia stato notificato avviso di accertamento (o comunicazione di irregolarità)

9 Gli istituti definitori - 1 Adesione al contenuto del pvc art. 5-bis D. Lgs. 218/97 Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016 Dopo la consegna del processo verbale di constatazione Istanza da presentare entro 30 gg Adesione al contenuto integrale del pvc Riduzione sanzioni ad 1/6 del minimo Istituto abrogato

10 Gli istituti definitori - 2 Adesione al contenuto dell invito non preceduto da processo verbale di constatazione definibile art. 5, co.1 bis, D. Lgs. 218/97 Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016 Dopo la notifica dell invito a comparire Comunicazione di adesione e pagamento da presentare entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione Riduzione sanzioni ad 1/6 del minimo Istituto abrogato

11 Gli istituti definitori - 3 Acquiescenza all accertamento non preceduto da processo verbale definibile né da invito definibile art. 15, co. 2 bis, D. Lgs. 218/97 Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/2016 Dopo la notifica dell avviso di accertamento Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso Riduzione sanzioni ad 1/6 Istituto abrogato

12 Gli istituti definitori - 4 Acquiescenza all accertamento art. 15, co. 2, D. Lgs. 218/97 Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015 Dopo la notifica dell avviso di accertamento Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso Riduzione sanzioni ad 1/3

13 Gli istituti definitori - 5 Accertamento con adesione art. 2, co. 5, D. Lgs. 218/97 Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015 Avvio del procedimento: su istanza del contribuente dopo consegna di un processo verbale di constatazione o dopo la notifica di un avviso di accertamento su iniziativa dell ufficio (anche dopo notifica pvc) Pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell atto di adesione Riduzione sanzioni ad 1/3 del minimo

14 Gli istituti definitori - 6 Definizione agevolata delle sanzioni art. 16, co. 3 e 7 bis, e art. 17, co. 2, D. Lgs. 472/97 Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015 Dopo la notifica dell atto di contestazione delle sanzioni (art. 16, co. 3), dell avviso di irrogazione sanzioni (art. 16, co. 7 bis) o dell avviso di accertamento (art. 17, co. 2) Pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso Riduzione sanzioni ad 1/3

15 Reclamo e mediazione art. 17 bis D. Lgs. 546/92 Conciliazione giudiziale art. 48 D. Lgs. 546/92 Gli istituti definitori - 7 Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015 Dopo la notifica dell avviso di accertamento, in fase precontenziosa, prima della discussione davanti al Giudice Pagamento entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale di conciliazione o dell accordo di mediazione Riduzione sanzioni al 40%

16 Gli istituti definitori - 8 Adesione al contenuto delle comunicazioni di irregolarità - art. 2, co. 2, D. Lgs. 462/97 Nessuna modifica normativa con la Legge di Stabilità 2015 Dopo il ricevimento della comunicazione o avviso di irregolarità, a seguito di controllo automatico ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72 Pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito Riduzione sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria del 30%

17 Violazioni e sanzioni Tipologia di violazioni Meramente formali: non incidono sulla determinazione del tributo e non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo Formali sanabili con istituto della «remissione in bonis» Formali: non incidono sulla determinazione né sul pagamento del tributo (possono essere - tuttavia - commisurate al tributo) Sostanziali («collegate al tributo») Omesso o tardivo versamento di imposte Omessa o infedele dichiarazione

18 Omesso versamento regolarizzazione sanzione Articolo 13 D. Lgs. 471/97 - sanzione 30% della maggiore imposta Fino al 31/12/2014 0,20% per ciascun giorno di ritardo, nei primi 14 gg (da 0,20 a 2,80%) 3,00% da 15 a 30 gg 3,75% entro un anno Dal 01/01/2015 0,20% per ciascun giorno di ritardo, nei primi 14 gg (da 0,20 a 2,80%) 3,00% da 15 a 30 gg 3,33% da 31 a 90 gg 3,75% entro un anno 4,29% entro 2 anni 5,00% oltre 2 anni (ma prima della constatazione) 6,00% dopo la constatazione

19 Omesso versamento Articolo 13 D. Lgs. 471/97 - sanzione 30% della maggiore imposta Ravvedimento 2014 Definizione agevolata ,20% per ciascun giorno di ritardo, nei primi 14 gg (da 0,20 a 2,80%) 3,00% da 15 a 30 gg 3,33% da 31 a 90 gg 3,75% entro un anno 10,00% entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di irregolarità

20 Omesso versamento Articolo 13 D. Lgs. 471/97 - sanzione 30% della maggiore imposta Ravvedimento dal 2015 Definizione agevolata dal ,20% per ciascun giorno di ritardo, nei primi 14 gg (da 0,20 a 2,80%) 3,00% da 15 a 30 gg 3,33% da 31 a 90 gg 3,75% entro un anno 4,29% entro 2 anni 5,00% oltre 2 anni (ma prima della constatazione) 6,00% dopo la constatazione 10,00% entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di irregolarità

21 Infedele dichiarazione regolarizzazione sanzione Articolo 1 D. Lgs. 471/97 sanzione 100% della maggiore imposta Fino al 31/12/2014 Dal 01/01/ ,11% entro 90 gg 12,50% entro un anno 12,50% entro un anno 14,29% entro 2 anni 16,67% oltre 2 anni (ma prima della constatazione) 20,00% dopo la constatazione

22 Infedele dichiarazione Articolo 1 D. Lgs. 471/97 sanzione 100% della maggiore imposta Ravvedimento ,50% entro un anno Definizione agevolata ,67% adesione al contenuto integrale del pvc, o dell invito a comparire 33,33% acquiescenza all accertamento, accert. con adesione, definizione agev. sanzioni 40,00% mediazione tributaria, conciliazione giudiziale

23 Infedele dichiarazione Articolo 1 D. Lgs. 471/97 sanzione 100% della maggiore imposta Ravvedimento ,11% entro 90 gg 12,50% entro un anno 14,29% entro 2 anni 16,67% oltre 2 anni (ma prima della constatazione) 20,00% dopo la constatazione Definizione agevolata ,67% adesione al contenuto integrale del pvc, o dell invito a comparire 33,33% acquiescenza all accertamento, accert. con adesione, definizione agev. sanzioni 40,00% mediazione tributaria, conciliazione giudiziale

24 Infedele dichiarazione Articolo 1 D. Lgs. 471/97 sanzione 100% della maggiore imposta Ravvedimento 2016 Definizione agevolata ,11% entro 90 gg 12,50% entro un anno 14,29% entro 2 anni 16,67% oltre 2 anni (ma prima della constatazione) 20,00% dopo la constatazione 33,33% acquiescenza all accertamento, accert. con adesione, definizione agev. sanzioni 40,00% mediazione tributaria, conciliazione giudiziale

25 Grazie per l attenzione!

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