TUTTE LE DATE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2005 E PER I VERSAMENTI DELLE RELATIVE IMPOSTE
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1 Dott. Stefano Sarubbi Dottore Commercialista Revisore Contabile TUTTE LE DATE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2005 E PER I VERSAMENTI DELLE RELATIVE IMPOSTE E' oramai tempo di dichiarazioni dei redditi, sia per le societa' che per le persone fisiche che presentano UNICO Cerchiamo dunque di riepilogare, in modo sintetico ed operativo, tutte le scadenze di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali e per i relativi versamenti (per le quali, quest'anno, non sembrano previsti provvedimenti di proroga). A) QUANDO BISOGNA PAGARE A.1) ) I termini di versamento delle imposte per persone fisiche e società di persone Le imposte connesse alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone per l anno 2004 (saldi 2004 e primo acconto 2005) devono essere versate entro il 20 giugno In alternativa sarà possibile effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2005 con la maggiorazione fissa dello 0,40%. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono avvalersi della facoltà di versare anche il saldo IVA 2004, anziché entro il 16 marzo 2005, entro il termine previsto per effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla stessa dichiarazione unificata. In tal caso il saldo IVA deve essere maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo successivo al 16 marzo (ad esempio l'1,20% se il versamento IVA è effettuato entro il 16 giugno oppure l 1,60% se eseguito entro il 20 giugno); la maggiorazione non è invece dovuta se l'iva viene compensata con i crediti di altri tributi o contributi. I termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 2005 (saldi 2004 e primo acconto 2005) sono riepilogati nella tabella sotto riportata. Tipo di dichiarazione (persone fisiche e società di persone) Imposte risultanti da Unico 2005 Persone Termine di versamento
2 fisiche (Irpef, addizionali, Irap, 20 giugno 2005 (*) Contributi Inps, ecc..) Imposte risultanti da Unico 2005 Società di persone e assimilati (Irap, imposte 20 giugno 2005 (*) sostitutive, ecc..) Saldo Iva marzo 2005 (**) (*) Oppure entro il 20 luglio 2005, con maggiorazione fissa dello 0,40% (**) Oppure entro il termine di versamento delle imposte sui redditi, con maggiorazione fissa dello 0,40% per mese o frazione di mese A.2) I termini di versamento delle imposte connesse alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali Le imposte connesse alla dichiarazione dei redditi 2004 delle società di capitali e degli altri soggetti Ires (ex Irpeg) devono essere versate entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sono invece tenuti al versamento delle imposte entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. E' inoltre prevista, in tutti i casi, la possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, applicando la maggiorazione fissa dello 0,40%; come di consueto è inoltre prevista la facoltà di rateizzare il versamento (fino ad un massimo di sei rate), applicando l'interesse dello 0,50% mensile. Ad esempio tutti i soggetti con esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 che approvano il bilancio entro il termine ordinario di fine aprile dovranno versare le imposte connesse alla dichiarazione dei redditi 2004 (saldi 2004 e acconti 2005) entro il 20 giugno 2005 senza maggiorazione, oppure entro il 20 luglio 2005 con la maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che, dall'esercizio che ha inizio a decorrere dal 1 gennaio 2004 (ossia dal 2004 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'irpeg è stata sostituita dall'ires e l'aliquota è scesa dal 34% al 33%, mentre resta invece invariata l'aliquota Irap del 4,25%. Il Decreto istitutivo dell'ires (D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), ha innalzato la misura dell'acconto Ires per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2005 (ossia per l'anno 2005 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) portandolo dal 99% al 102,5% dell'ires dovuta per l'anno precedente. Gli acconti Ires per l anno 2005 vanno quindi calcolati, in misura pari al 102,5% dell Ires dovuta per l anno precedente (rigo RN18 dell Unico 2005 Società di capitali), da versare per il 40% come prima rata (ossia il 41% del rigo RN18) e per il 60% come seconda rata (ossia il 61,50% del rigo RN18). Si segnala che anche la misura dell'acconto Irap per il 2005 dovuto delle società di capitali dovrebbe essere pari al 102,5% dell'irap dovuta per l'anno precedente. Il condizionale deriva dal fatto che le istruzioni ministeriali al Modello Unico 2005 riportano tale percentuale, anche se il D. Lgs. N. 344/2003 aveva innalzato la misura dell'acconto ai soli fini dell'ires. In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali si consiglia di calcolare l'acconto Irap 2005 nella misura del 102,5%. Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare la scadenza per i versamenti in esame varierà, naturalmente, in base alle date di chiusura dell'esercizio e di approvazione del bilancio (es. esercizio chiuso al 30 novembre 2004 e assemblea che
3 approva il bilancio tenuta nei 120 giorni successivi, ossia entro il 30 marzo 2005: versamenti entro il 20 maggio 2005). I termini di versamento delle imposte per le società di capitali sono riepilogati nella Tabella seguente. Data approvazione bilancio Termine di versamento (società di capitali) Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare A) Entro il 30 aprile 2005 (*) 20 giugno 2005 (***) B) Entro il 29 giugno del mese successivo ad approvazione (**) bilancio, in genere 20 luglio 2005 (***) Soggetti con esercizio che non coincide con l'anno solare A) Entro 120 giorni da 20 del sesto mese successivo a chiusura chiusura esercizio (*) esercizio (***) B) Entro 180 giorni dalla 20 del mese successivo ad approvazione chiusura dell'esercizio (**) bilancio (***) (*) o nel mese successivo, in seconda convocazione, ma senza fruire del maggior termine di 6 mesi (**) oppure nel mese successivo, in seconda convocazione (***) o entro il 30 giorno successivo al termine stesso, con maggiorazione fissa dello 0,40% Si veda per chiarezza espositiva il seguente esempio relativo a due società con esercizio coincidente con l anno solare: SOC. A SOC. B Data assemblea 26/4 (*) 28/6 (**) Termine di versamento imposte (saldo 2004 e primo acconto 2005) senza maggiorazione 20/6 20/7 Termine di versamento imposte (saldo 2004 e primo acconto 2005) con maggiorazione fissa dello 0,40% 20/7 19/8 (*) o in maggio, in seconda convocazione, ma senza fruire del maggior termine di 6 mesi (*) o in luglio, in seconda convocazione In caso di mancata approvazione del bilancio nel termine di legge, i versamenti delle imposte vanno comunque eseguiti entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del termine di legge per l'approvazione del bilancio, senza maggiorazioni (con la possibilità, anche in questo caso, di fruire di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%). B) LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI La dichiarazione unificata (Modello UNICO 2005) Prima di passare ad esaminare nel dettaglio le scadenze e le modalità di presentazione delle diverse dichiarazioni, si ricorda che a partire da quest'anno la soglia minima del volume d'affari che consente alle persone fisiche titolari di Partita Iva di inviare ancora in forma cartacea la dichiarazione dei redditi è stata portata da Euro ,84 agli attuali
4 Euro , fermi restando gli altri requisiti, ovvero non essere tenuti a presentare il modello 770 né gli studi di settore o i parametri. Anche quest anno i contribuenti, persone fisiche e società (di capitali e di persone), dovranno presentare la dichiarazione unificata annuale, che riepilogherà i dati relativi al 2004 riguardanti: - i redditi (per tutti i contribuenti); - l Iva e l Irap (per i soli titolari di partita Iva). Sono invece escluse dalla possibilità di presentare la dichiarazione unificata le società di capitali il cui periodo d imposta non coincide con l anno solare, come ad esempio i soggetti con esercizio a cavallo di due anni solari (ad esempio una società con esercizio dall 1/11/04 al 31/10/05), i quali devono presentare le singole dichiarazioni in forma separata come in passato. B.1) Presentazione della dichiarazione di persone fisiche e società di persone In base al calendario delle scadenze per l'unico 2005, la dichiarazione unificata delle persone fisiche va presentata tra il 2 maggio ed il 1 agosto 2005 (il 31 luglio è domenica) laddove sia ancora ammessa la presentazione su supporto cartaceo in banca o posta, come ad esempio nel caso delle persone fisiche senza partita Iva. Per le persone fisiche e le società di persone che effettuano la presentazione della dichiarazione in via telematica il termine ultimo è invece fissato al 31 ottobre Si ricorda che le persone fisiche e le società di persone, se tenute a predisporre anche la dichiarazione Iva o il Mod. 770 o a comunicare i dati relativi agli studi di settore, sono obbligate alla presentazione telematica, ossia entro il 31 ottobre Il termine del 31 ottobre 2005 vale sia per chi è obbligato ad utilizzare l'invio telematico sia per chi, pur non essendovi obbligato, decide di avvalersi di Internet per spedire la propria dichiarazione. In ogni caso, le scadenze per i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale rimangono comunque le stesse, sia qualora la dichiarazione venga consegnata su supporto cartaceo in banca o posta, sia se essa venga presentata in via telematica. B.2) Il Modello 730 I lavoratori dipendenti e pensionati che utilizzano il Modello 730 hanno tempo fino al 15 giugno 2005 per presentare il 730 ad un CAF. Chi presenta la dichiarazione al proprio datore di lavoro (se questi presta assistenza fiscale ai propri dipendenti) o all ente pensionistico aveva invece tempo solo fino allo scorso 2 maggio. B.3) La dichiarazione dei redditi delle società di capitali Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad Ires, il termine di presentazione della dichiarazione unificata (o di quelle dei redditi ed Irap per i soggetti con esercizio a cavallo ) è stabilito come segue: - entro la fine del settimo mese dalla chiusura dell esercizio, se la presentazione avviene in banca o posta (nei limitati casi in cui ciò sia ancora ammesso); - entro la fine del decimo mese dalla chiusura dell esercizio, per la presentazione in via telematica (modalità obbligatoria per tutte le società di capitali).
5 Ad esempio tutte le società di capitali con esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 dovranno presentare l'unico 2005 in via telematica (o le dichiarazioni dei redditi ed Irap da presentare separatamente, per chi non è tenuto alla dichiarazione unificata) entro il 31 ottobre 2005, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio. B.4) La dichiarazione dei sostituti di imposta La dichiarazione delle ritenute operate in qualità di sostituto d imposta (modello 770) è anche quest'anno divisa in due: il 770 semplificato, da presentare entro il 30 settembre 2005 per le ritenute più comuni: dipendenti e collaboratori continuativi o a progetto (compresi i dati sull assistenza fiscale), lavoratori autonomi, collaboratori occasionali, diritti d autore e provvigioni; il 770 ordinario, da presentare entro il 31 ottobre 2005, per le altre ritenute come quelle sui dividendi distribuiti dalle società o sui redditi di capitale. Si ricorda che per le Società per Azioni che non hanno distribuito dividendi non è più previsto da alcuni anni l obbligo di indicare gli azionisti che hanno partecipato all Assemblea di bilancio nel corso del 2004 e quindi in molti casi non è più dovuta la presentazione del 770 ordinario. In seguito al nuovo regime di tassazione dei dividendi, le società di capitali applicano obbligatoriamente la "cedolare secca" del 12,5% sui dividendi erogati a partire dal 2004 a persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate; l'importo di tale ritenuta va evidenziato nel quadro SI del 770 ordinario, ma non vanno indicati negli altri quadri del 770 ordinario i nominativi dei soci percettori assoggettati alla cedolare secca. Chi, nel corso del 2004, ha effettuato trattenute che ricadono in entrambe le fattispecie, deve quindi porre in essere un duplice adempimento presentando entro il 30 settembre il modello semplificato (senza compilare i prospetti ST e SX), mentre entro il 31 ottobre invierà il modello ordinario per le sole ritenute per cui non è ammesso il primo modello (unendo anche i quadri ST e SX completi), come chiaramente indicato dalle istruzioni al Modello 770/2005. Per il 770 semplificato anche quest anno è possibile suddividerlo in due parti, una per i dati di dipendenti, collaboratori continuativi o a progetto e assimilati e dell assistenza fiscale, un altra per i compensi a lavoratori autonomi e le provvigioni (permettendo così la trasmissione da parte di due diversi soggetti, ad es. il consulente del lavoro ed il commercialista, oppure una parte la società e l altra un professionista). Il Mod. 770 deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (non è invece possibile presentarlo presso una banca o ufficio postale). E fatta salva, anche quest anno, la facoltà di inserire il 770 ordinario nella dichiarazione unificata annuale, qualunque sia il numero di soggetti ai quali il sostituto d imposta ha operato le ritenute nel 2004.
6 B.5) La dichiarazione IVA annuale (separata) Per i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA separata, come ad esempio le società con esercizio a cavallo dell anno solare, quelle che hanno cessato l attività nel corso del 2004 o quelle che applicano la procedura di liquidazione Iva di gruppo, il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2005 separata risulta fissato, come per gli altri modelli, entro il 31 ottobre 2005 in via telematica oppure entro il 1 agosto 2005 se la dichiarazione viene presentata su supporto cartaceo in banca o posta (ove ciò sia tuttora possibile). La presentazione telematica è obbligatoria per tutti i contribuenti Iva tenuti per il 2004 a presentare la dichiarazione annuale Iva, con la sola eccezione, a determinate condizioni, delle persone fisiche con volume d affari Iva non superiore a euro. C) UN RIEPILOGO: TUTTE LE SCADENZE DI PRESENTAZIONE I termini di presentazione (cartacea o in via telematica) delle dichiarazioni 2005 I termini per la presentazione ordinaria in banca o posta (ove ancora consentita) o per quella in via telematica delle dichiarazioni fiscali (oltre al Mod. 730, di cui si e' gia' detto), possono quindi essere riepilogati come segue. I TERMINI DI PRESENTAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE CARTACEA (banca o posta) Unico 2005 Persone fisiche PRESENTAZIONE TELEMATICA 1 agosto 2005 (nei casi in è consentita su supporto cartaceo) 31 ottobre 2005 Unico 2005 Società di persone e soggetti assimilati 1 agosto 2005 (*) 31 ottobre 2005 Unico 2005 (o Dich. Redditi e Irap) Società di capitali: esercizio chiuso al Unico 2005 (o Dich. Redditi e Irap) Società di capitali: esercizio non coincidente con l'anno solare 1 agosto 2005 (*) 31 ottobre 2005 Fine del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio (*) Fine del decimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio Dichiarazione IVA autonoma 1 agosto 2005 (*) 31 ottobre 2005 Modello 770 semplificato Non consentita 30 settembre 2005 Modello 770 ordinario (in via autonoma o unificato) Non consentita 31 ottobre 2005 (*) nei limitati casi in cui sia tuttora consentita la presentazione su supporto cartaceo in banca o posta
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