Approvato dal Congresso del PPE, il 7 dicembre 2011 a Marsiglia (Francia) STATUTO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO (ONLUS INTERNAZIONALE)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Approvato dal Congresso del PPE, il 7 dicembre 2011 a Marsiglia (Francia) STATUTO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO (ONLUS INTERNAZIONALE)"

Transcript

1 STATUTO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO (ONLUS INTERNAZIONALE) PREAMBOLO I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'unione europea. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica del cittadini dell'unione." (articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea). Sulla base: - della visione cristiana dell'uomo e del concetto cristiano-democratico della società, - della loro volontà comune di creare un'unione federale europea in quanto unione di popoli e cittadini liberi e consapevoli delle proprie responsabilità, i Cristiano Democratici, i partiti centristi e vicini al pensiero del Partito popolare europeo come eredi dei padri fondatori dell'europa accettano queste responsabilità e creano un'associazione internazionale senza scopo di lucro. Questa associazione sarà un membro dell'internazionale democratica cristiano/centrista (Christian/Centrist Democrat International, CDI), un'organizzazione mondiale dei Cristiano Democratici e dei partiti politici che la pensano analogamente e dell'unione Democratica Internazionale (International Democrat Union, IDU), un'organizzazione mondiale di partiti politici conservatori, democristiani e affini del centro e del centro destra. Pertanto, 1. il "Christian Democratisch Appèl (CDA)", avendo personalità giuridica secondo la legge olandese quale associazione con piena competenza giuridica (Verening met volledige rechtsbevoegdheid), con sede legale in 2512 XA Den Haag, Buitenom 18, rappresentata da Wilfried Martens, avvocato, domiciliato in 1050 Ixelles (Bruxelles) casa di Marie-José 14/10, con la procura di partecipare alla costituzione dell'organizzazione internazionale senza scopo di lucro "Parti Populaire Européen, in breve PPE/EVP/PPE"; 2. il "Partido Popular (PP)", avendo personalità giuridica secondo la legge spagnola quale associazione con piena capacità giuridica iscritta nel registro dei partiti politici (Ministero del Affari Interni), con sede legale in Madrid, Calle Génova n 13, rappresentata da Antonio López-Istúriz, Avda Menendes Pelayo 27, Madrid, Spagna, avvocato, il quale ha il potere di avvocato nel partecipare alla costituzione dell'organizzazione internazionale senza scopo di lucro "Parti Populaire Européen, insomma PPE/EVP/PPE "; decidono di creare un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro secondo la legge belga e determinare il suo Statuto come segue: I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA Articolo 1 L'associazione, un'alleanza di partiti politici a livello europeo, si chiama "Parti populaire européen/europese Volkspartij/Europäische Volkspartei/Partito popolare europeo", abbreviato in "PPE/EVP/PPE"). Questo nome deve essere sempre preceduto o seguito dalle parole "Associazione internazionale senza scopo di lucro ("association internationale sans but lucratif/internationale vereniging zonder winstoogmerk") o abbreviazione AISBL/IVZW. L'associazione è disciplinata dal titolo III della legge del 27 giugno 1921 sulle associazioni noprofit, le fondazioni e le organizzazioni internazionali non-profit.

2 Articolo 2 La sede legale dell'associazione è stabilita in Rue du Commerce 10, 1000 Bruxelles, nel distretto giudiziario di Bruxelles. La Presidenza è autorizzata a trasferire la sede legale dell'associazione in un'altra posizione all'interno di questo distretto giudiziario e di stabilire altri uffici e/o controllate all'interno o all'esterno di questo distretto giudiziario. Articolo 3 Lo scopo dell'associazione è quello di: - promuovere e incentivare la collaborazione stretta e continua tra i suoi membri al fine di attuare una politica comune a livello europeo; - promuovere e organizzare l'azione unanime dei suoi membri a livello europeo; - lavorare (i) per il raggiungimento di una democrazia libera e pluralista, (ii) per il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, sulla base di un programma comune; - promuovere il processo di integrazione e unificazione federale in Europa come un elemento costitutivo dell'unione europea. Per realizzare questo scopo e al fine di stabilire, sviluppare, implementare e promuovere le sue politiche, l'associazione organizza diversi forum di discussione e decisione, grandi eventi e missioni di accertamento dei fatti da svolgersi secondo rigorosi principi democratici, e pubblica documenti di ogni genere. L'associazione è inoltre autorizzata ad eseguire tutti gli strumenti giuridici (ivi incluse le operazioni immobiliari) direttamente o indirettamente utili o necessarie per la promozione e realizzazione degli obiettivi sopra-citati. Attraverso le loro politiche nazionali, i partiti membri dell'associazione sostegno le posizioni assunte dall'associazione nel contesto dell'unione europea. Nel contesto della responsabilità nazionale, essi mantengono il proprio nome, la propria identità e la propria libertà di azione. L'associazione è rappresentata in Parlamento europeo dal gruppo del Partito popolare europeo (Cristiano-Democratici) (Gruppo di il PPE al Parlamento europeo). I partiti membri obbligano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nella propria lista, e/o inviati al Comitato delle regioni, o alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'europa, dell'osce e della NATO, a unirsi ai Gruppi del PPE al loro interno. Articolo 4 L'associazione è costituita per una durata indeterminata. II. SOCI Articolo 5 Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a due. Le richieste di adesione devono essere presentate alla Presidenza per iscritto. Esse devono contenere una dichiarazione relativa all'adozione del programma politico e dello statuto e del regolamento interno dell'associazione, oltre ad una copia delle statuto della parte richiedente e le informazioni sul contesto e sull'organizzazione di tale richiedente. La Presidenza trasmette la domanda all'assemblea politica. Fatto salvo l'articolo 6, e salvo quanto segue, l'assemblea politica è autorizzata a concedere, a propria discrezione, uno dei seguenti status di membro del PPE: Partito Membro Ordinario, Partito Membro Associato, Associazione Membra o Socio Individuale (come definito di seguito).

3 - Partiti membri ordinari L'Assemblea politica è autorizzata a concedere lo status di membro dell'associazione a ogni partito cristiano democratico o partito affine, con sede nell'unione europea, che sottoscriva il programma politico dell'associazione e ne accetti lo statuto e i regolamenti interni (d'ora in poi denominati "membri ordinari"). - Partiti membri associati L'Assemblea politica è inoltre autorizzata a concedere lo status di membro a qualsiasi partito politico cristiano democratico o partito affine, con sede al di fuori dell'unione europea, in quegli Stati la cui domanda di adesione all'unione europea è stata inviata e/o appartenenti agli Stati dell'associazione europea di libero scambio (EFTA), che aderiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3 di questo statuto e al programma politico dell'associazione, e che accettino il suo statuto e regolamenti interni (di seguito "i membri associati"). Essi non partecipano alle decisioni che riguardano le politiche e la struttura dell'unione europea, né il suo sistema istituzionale. Se lo Stato in cui è stabilito il partito membro associato diventa effettivamente un membro dell'unione europea, i membri associati diventano automaticamente membri ordinari a partire dalla data di adesione di tale Stato all'unione europea. - Associazioni Membri Lo status di membro dell'associazione può essere concesso a tutte le associazioni ai sensi dell'articolo 27 dello statuto e dalla Sezione X del regolamento interno e che sottoscrivono il programma politico dell'associazione e ne accettano lo statuto e i regolamenti interni (di seguito come "associazioni membri"). - Membri Individuali Inoltre, tutti i membri del Gruppo PPE al Parlamento europeo eletti in una lista di un Partito membro sono anche membri d'ufficio dell'associazione (di seguito i "membri individuali"). Altri membri del Parlamento europeo possono diventare membri individuali dell'associazione su decisione dell'assemblea politica e su proposta della Presidenza dell'associazione. I diritti di parola e di voto dei singoli membri all'interno degli organi dell'associazione sono personali e inalienabili. Se un candidato per l'adesione all'associazione è una persona giuridica ai sensi della legge ad esso applicabile, è necessario nominare nella domanda di adesione una persona fisica che la rappresenta presso l'associazione. La stessa disposizione si applica se il candidato non ha personalità giuridica ai sensi del legge ad esso applicabile. Si deve quindi designare come suo rappresentante una persona fisica che agisca per conto di tutti i rappresentati del membro candidato senza personalità giuridica. In caso di cambiamento di rappresentante, il presidente dell'associazione viene immediatamente informato per iscritto. Nelle disposizioni transitorie, è fatta deroga a queste disposizioni per la concessione dello status di membro ai membri ordinari, ai membri associati, ai membri osservatori e ai membri individuali che si uniranno all'associazione subito dopo la sua costituzione, prima della prima riunione dell'assemblea politica. Articolo 6 Ai partiti vicini al PPE, in (i) Stati membri dell'unione europea, (ii) Stati che hanno chiesto di diventare Membri dell'unione europea, nonché in (iii) Stati europei che sono membri del Consiglio di Europa, può essere concesso lo status di osservatore dall'assemblea politica, su proposta della Presidenza, fatta eccezione per i partiti cui è concesso lo status di osservatore immediatamente dopo l'incorporazione dell'associazione e prima della prima riunione dell'assemblea politica, in conformità con le disposizioni transitorie. Questo categoria dei soci è chiamata "membri osservatori".

4 Articolo 7 I membri ordinari, i membri associati, le associazioni membri e membri osservatori pagano singolarmente quote annuali di non più di (cinquecentomila) euro. L'importo della quota è determinato annualmente dall'assemblea politica. Le quote sono pagabili entro due settimane dalla definizione e comunicazione dall'assemblea politica ai membri. Articolo 8 La Presidenza conserva un registro soci presso la sede legale dell'associazione. Questo registro elenca il cognome, il nome, il luogo di residenza, la data e il luogo di nascita dei membri o, in caso di persone giuridiche o associazioni de facto, il nome, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale, l'identità del rappresentante e, se del caso, il numero di registrazione ai sensi della normativa vigente e/o regolamenti. Tutti i membri possono consultare detto registro presso la sede legale dell'associazione. L'iscrizione al PPE è strettamente esclusiva. In nessun caso un membro del PPE come definito ai sensi degli articoli 5 e 6, Sezione II dello Statuto del PPE può essere membro anche di un altro partito politico a livello europeo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n 2004/2003 del 4 Novembre 2003 del Parlamento euro peo e del Consiglio, che stabilisce la regolamentazione dei partiti politici a livello europeo e le regole per il loro finanziamento. Un membro del PPE che risulta essere anche membro di un altro partito politico a livello europeo sarà automaticamente escluso ai sensi dell'articolo XIV del regolamento interno del PPE. Articolo 9 Qualunque socio potrà dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento. Il membro comunica alla Presidenza la decisione di rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata. I membri che si dimettono sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi finanziari verso l'associazione per l'anno in cui sono presentate le dimissioni e per tutti gli anni precedenti. La sospensione e l'esclusione di un membro possono essere decise dall'assemblea politica, che non è obbligata a rendere note le ragioni. La proposta per l'esclusione di un membro può essere presentata dalla Presidenza o da sette membri ordinari o associati provenienti da cinque paesi diversi. La Presidenza può sentire il membro interessato. La proposta per l'esclusione di un membro singolo può essere presentata solo dalla Presidenza del Gruppo PPE al Parlamento europeo. Se un membro non è più una forza politica reale nel rispettivo Paese e, in particolare, non è più stato rappresentato nel/i Parlamento/i regionale o nazionale o europeo per due mandati consecutivi, la Presidenza del PPE può raccomandare all'assemblea politica la sua sospensione o esclusione, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. L'affiliazione di un socio cessa automaticamente al momento della morte, interdizione, fallimento o, nel caso di un'amministrazione temporanea, per condanna di insediamento o di insolvenza. L'affiliazione di un membro individuale termina automaticamente quando questo non è più un membro del Parlamento europeo e l'affiliazione di un'associazione termina automaticamente quando questa non soddisfa più i criteri preliminari necessari per il suo riconoscimento come associazione membra che sono stabilite nei regolamenti interni. I membri dimissionari o che sono stati esclusi e gli eredi legali di tali membri o del defunto non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione e non possono essere rimborsati per quote versate, contributi o eventuali altri pagamenti versati all'associazione, ove non espressamente previsto dello statuto.

5 In nessun caso un membro che ha presentato le proprie dimissioni o che è stato escluso può chiedere una copia dei conti, il posizionamento dei sigilli ufficiali sulla proprietà dell'associazione o la definizione di un inventario. III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 10 Gli organi dell'associazione sono: (I) la Presidenza (II) l'assemblea politica (III) il Congresso. Il PPE si impegna per la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti i suoi organi. IV. PRESIDENZA Articolo 11 L'associazione è gestita dalla Presidenza, l'organo esecutivo. La Presidenza è composta da: (I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) il Presidente del PPE; il Presidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio europeo, l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Presidente del Parlamento europeo Parlamento europeo (nella misura in cui queste persone sono affiliate al PPE); il Presidente del Gruppo PPE al Parlamento europeo; il/i Presidente/i Onorario(i); dieci Vicepresidenti; il Tesoriere, e il Segretario Generale. Fatta eccezione per il/i Presidente/i Onorario(i), che è/sono eletti dall'assemblea politica, e del presidente della la Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo, dell'alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, del Presidente del Parlamento europeo, del Presidente del gruppo del PPE al Parlamento europeo, che sono membri di diritto della presidenza, i membri del Presidenza sono eletti dal Congresso a scrutinio segreto e con votazione separata, per un mandato rinnovabile di tre anni, fatta eccezione per la prima nomina dei membri di Presidenza immediatamente dopo la costituzione dell'associazione, che verrà effettuata in conformità con le disposizioni transitorie. Il Congresso elegge il primo Presidente che, in seguito, propone al Congresso un Segretario Generale. Solo i rappresentanti dei membri ordinari e associati sono candidabili a questa funzione. I candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi sono eletti. Le astensioni non sono considerati voti validi. I candidati per le funzioni di presidente, vicepresidenti e tesoriere devono essere comunicati, per iscritto, al Segretariato generale, sette giorni prima della data delle elezioni. Presidenti e Segretario Generale hanno diritto, a nome dei membri ordinari e associati e per conto delle associazioni membri, di proporre candidati, a condizione che tutti i candidati appartengano a un membro ordinario o associato. Tutti i partiti membri ordinari e associati e tutte le associazioni membri sono informati dei nomi dei candidati non meno di tre giorni prima delle elezioni.

6 I membri della Presidenza possono dimettersi in qualsiasi momento, dando comunicazione alla Presidenza della decisione di rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata. Il loro mandato è revocabile da parte del Congresso in qualsiasi momento. Se un mandato si rende vacante, l'assemblea politica può, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti di questo articolo, eleggere un sostituto. Al successivo Congresso, è richiesta la conferma di questa elezione e il Congresso determina la durata del mandato. I membri della Presidenza sono rieleggibili. I membri della Presidenza il cui mandato sta volgendo al termine devono, prima della scadenza del termine, convocare un Congresso al fine di eleggere i nuovi membri della Presidenza. Se non riescono a farlo, sono obbligati a rimanere in carica fino al momento in cui può essere trovato un sostituto, ferma restando la loro responsabilità per eventuali danni causati dalla loro omissione. Su proposta del presidente, e in conformità con i requisiti di ordine del giorno, le seguenti persone possono essere invitate a partecipare alle riunioni della Presidenza: - i membri della Commissione europea, che sono membri di un partito membro - il Presidente del gruppo del PPE alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'europa, OSCE e la NATO, nonché in seno al Comitato delle Regioni Le seguenti persone sono permanentemente invitate: - il/i Vicesegretario(i) generale/i del PPE - il Segretario generale del Gruppo PPE al Parlamento europeo. Il Presidente del PPE e/o il Segretario Generale possono partecipare, se vogliono, al tutte le riunioni degli organi dei gruppi e delle associazioni del PPE. I membri della Presidenza non sono retribuiti per l'esercizio del loro mandato, salvo decisione diversa dell'assemblea politica. Nel caso in cui il presidente sia impossibilitato a soddisfare i poteri a lui attribuiti dal presente statuto e dal regolamento interno, delegherà uno dei vicepresidenti come suo rappresentante. Articolo 12 La Presidenza ha i poteri ad essa attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento interno. Le sue competenze consistono, tra l'altro, di: - assicurare l'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea politica; - redazione dei conti annuali e del bilancio; - garantire la presenza politica permanente del PPE; - monitorare il lavoro del Segretariato generale, e più in particolare la gestione del bilancio; - rilasciare dichiarazioni a nome del PPE, nel quadro del suo programma politico a seguito di una decisione dell'assemblea politica; - proporre i candidati alla funzione di Segretario Generale all'assemblea politica, d'intesa con il Segretario Generale; - proporre candidati alla nomina a Presidente Onorario dell'assemblea politica. Articolo 13 I membri di Presidenza si riuniscono almeno otto volte l'anno, su convocazione del Presidente, a mezzo lettera, fax o entro e non oltre le due settimane di anticipo, se non in caso di urgenza. Gli incontri si svolgono nel giorno, nel momento e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. L'avviso contiene anche l'ordine del giorno, che è fissato dal presidente. La Presidenza può solo discutere le voci all'ordine del giorno, a meno che tutti i membri siano presenti e concordi all'unanimità di deliberare e di approvare un nuovo ordine del giorno stabilito in quel momento. La presidenza delibera validamente se la maggioranza dei membri è presente.

7 In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, è convocata con lo stesso ordine del giorno una seconda riunione, che può validamente deliberare a prescindere dal quorum di partecipazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Tutti i membri della presidenza dispongono di un voto. In caso di parità, il Presidente ha il voto decisivo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Il Segretario generale o un Vice segretario generale redige i verbali delle riunioni, che devono essere conservati presso la sede legale dell'associazione. L'appartenenza alla Presidenza è strettamente personale. Un rappresentante di un membro della presidenza non sarà ammesso alle riunioni. Il mandato dei membri della Presidenza scadrà automaticamente se, durante il corso dell'anno, un membro non ha partecipato ad almeno la metà delle riunioni. Su proposta del presidente, la presidenza può dividere il lavoro tra i suoi membri o dare mandato alcuni membri per compiti specifici e delegare poteri ad uno o più dei suoi membri. Articolo 14 Se il Presidente ritiene opportuno, la Presidenza può approvare una proposta se firmata da tutti i membri della Presidenza per approvare una circolare che definisca una proposta. In questo caso, la Presidenza non è tenuta a convocare una riunione. La circolare deve comprendere i seguenti Informazioni: - l'indicazione che il testo è una proposta di decisione della Presidenza; - una dichiarazione che la decisione è approvata soltanto se firmata da tutti i membri della Presidenza; - una dichiarazione che la decisione non può essere modificata e che non può essere espressa riserva dai membri della Presidenza; - una dichiarazione che tutti i membri della Presidenza devono restituire in un documento firmato e con le parole scritte a mano "letto e approvato"; - l'indicazione che la circolare firmata deve essere restituita entro dieci giorni all'associazione. Le riunioni della Presidenza potranno anche essere organizzate in video- o tele-conferenza. V. GRUPPO POLITICO Articolo 15 L'Assemblea è l'organo politico strategico dell'associazione. Esso è composto da: a. membri d'ufficio: - membri della Presidenza; - membri della Presidenza del Gruppo del PPE al Parlamento europeo; - presidenti di membri ordinari o associati, associazioni membri o loro rappresentanti incaricati; - presidenti delle delegazioni nazionali dei partiti membri del Gruppo del PPE al Parlamento europeo;

8 - i membri della Presidenza del Parlamento europeo, della Commissione europea e della presidenza del Comitato delle regioni, a condizione che appartengano a un membro ordinario; - i presidenti dei Gruppi del PPE in seno al Comitato delle regioni e delle assemblee parlamentari del Consiglio d'europa, dell'osce e della NATO, a condizione che appartengano a un membro ordinario o membro associato. Il mandato di tali membri dell'assemblea Politica termina quando perdono la capacità in cui sono diventati membri dell'assemblea stessa. b. membri delegati: - i rappresentanti dei membri ordinari e associati. I membri ordinari e i membri associati nominano i loro delegati insieme ad un numero equivalente di sostituti. o i delegati e i diritti di voto dei membri ordinari sono assegnati proporzionalmente al numero dei membri di dette associazioni; o i delegati e i diritti di voto dei membri associati sono assegnati dalla Presidenza. Il mandato di tali membri dell'assemblea politica termina quando la delegazione con cui essi sono diventati membri dell'assemblea politica cessa di esistere. La composizione dell'assemblea politica è calcolata dal Segretario Generale due volte in una legislatura del Parlamento europeo: (i) all'inizio e (ii) a metà della legislatura del Parlamento europeo (qualsiasi ritardo in questi calcoli è limitato ad un massimo di sei mesi). Questo calcolo deve essere approvato dall'assemblea politica. c. membri senza diritto di voto: - il/i Vicesegretario(i) generale/i dell'associazione; - il Segretario Generale del Gruppo PPE al Parlamento europeo, e Segretari Generali del Gruppo del PPE al Comitato delle regioni e alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'europa, dell'osce e della NATO; - due delegati di ciascun membro osservatore. Su proposta del Presidente, l'assemblea politica può invitare alcune personalità quali consiglieri. Articolo 16 L'Assemblea politica ha i poteri ad essa attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni. Le sue competenze consistono, tra l'altro, in: - garantire l'unità d'azione da parte del PPE e influenzare il conseguimento della politica europea nel rispetto del suo programma; - l'elezione del/i Segretario(i) generale/i su proposta della Presidenza; - stimolare e organizzare relazioni sistematiche tra gruppi parlamentari nazionali e membri in accordo con il Gruppo del PPE al Parlamento europeo; - approvare i conti annuali e il bilancio; - decidere sulle domande di adesione, nonché sul riconoscimento delle associazioni membri; - decidere in merito alla esclusione dei soci e la revoca del riconoscimento delle associazioni membri; - decidere la quantità di quote annuali a carico dei soci; - formulare raccomandazioni al Congresso per modifiche dello statuto; - adottare i regolamenti interni; - eleggere il/i Presidente/i Onorario(i) su proposta della Presidenza, ad eccezione del primo Presidente Onorario eletto prima della prima riunione dell'assemblea politica secondo delle disposizioni transitorie; - nomina del revisore legale dei conti.

9 L'Assemblea politica può istituire commissioni permanenti e gruppi di lavoro ad hoc per lo studio di problemi specifici e decidere di scioglierli dopo aver consultato il presidente della commissione o gruppo di lavoro. Articolo 17 Su invito del presidente, l'assemblea politica si riunisce almeno quattro volte l'anno, ogni volta che l'obiettivo o l'interesse dell'associazione lo richiede; una riunione straordinaria può essere tenuta su richiesta o di un terzo dei membri ordinari e membri associati, o della Presidenza del Gruppo del PPE al Parlamento europeo. La deliberazione dell'assemblea politica ha validità solo se è convocata regolarmente, cioè per lettera, fax o con almeno due settimane di anticipo, ad esclusione dei casi di urgenza, e se la maggioranza dei suoi membri è presente. Il mancato raggiungimento di tale quorum può essere stabilito soltanto sulla base di una proposta formale, su richiesta delle delegazioni di almeno sette membri ordinari o membri associati. Se è stata convocata una seconda riunione con lo stesso ordine del giorno, dopo almeno due settimane e al massimo entro due mesi dopo il riconoscimento del mancato raggiungimento del quorum, questo secondo incontro può validamente deliberare, a prescindere dal quorum. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Le riunioni si tengono presso la sede legale dell'associazione o nel luogo indicato nella convocazione della riunione. Per inserire e votare validamente un elemento non presente all'ordine del giorno, almeno due terzi dei soci presenti devono acconsentire. Tutti i voti e le votazioni elettorali sono decisi a maggioranza assoluta dei membri presenti. Nel caso di parità di voti, il Presidente ha il voto decisivo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. Il Segretario generale o un Vicesegretario generale redige i verbali delle riunioni, che devono essere conservati presso la sede legale dell'associazione. Tutti i membri riceveranno copie di questi verbali, entro quattro settimane dopo ogni riunione. L'Assemblea politica si riunisce di norma "a porte chiuse". Su richiesta della presidenza o di un decimo dei delegati, l'assemblea politica può decidere, a maggioranza semplice, di ammettere il pubblico alla riunione. VI. CONGRESSO Articolo 18 Il Congresso ha le seguenti competenze: - decidere il programma politico del PPE; - decidere sulle modifiche dello statuto; - eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere; - decidere lo scioglimento dell'associazione. La composizione e il funzionamento del Congresso sono disciplinati dal regolamento interno.

10 VII. SEGRETARIO GENERALE Articolo 19 Eccezion fatta per la prima nomina del Segretario Generale immediatamente dopo istituzione dell'associazione, che sarà effettuata in conformità con le disposizioni transitorie, il Congresso elegge, su proposta del Presidente, un Segretario Generale, incaricato della gestione quotidiana dell'associazione, compresa la rappresentanza dell'associazione nei limiti della gestione quotidiana. Questa gestione quotidiana comprende, tra l'altro, (i) la gestione del Segretariato generale e l'esercizio delle decisioni adottate dagli organi, (ii) il controllo della cooperazione tra Segretariati generali dei membri ordinari, dei membri associati e delle associazioni membri e il Segretariato Generale del Gruppo del PPE al Parlamento europeo, (iii) l'elaborazione, d'intesa con il Presidente, degli ordini del giorno delle riunioni degli organi, il controllo delle convocazioni delle riunioni, la loro preparazione, e la scrittura dei verbali, (iv) la responsabilità per la Presidenza e l'assemblea politica per una corretta e adeguata gestione del bilancio, e (v) la redazione di una relazione delle attività del Segretariato generale e le prospettive organizzative per l'assemblea politica, all'inizio di ogni anno. Il Segretario Generale ha inoltre diritto ad attuare le decisioni della Presidenza e, in particolare, autorizzare un avvocato a rappresentare l'associazione in un procedimento giudiziario sia come richiedente sia come convocato. Su proposta della Presidenza e d'intesa con il Segretario Generale, l'assemblea politica, dopo l'elezione della Presidenza, elegge il/i Vicesegretario(i) generale/i per un periodo di tre anni. VIII. RAPPRESENTANZA Articolo 20 Tutti gli atti giuridici per conto dell'associazione che non rientrano nell'ambito di applicazione della gestione quotidiana o di una delega speciale di poteri, devono essere firmati dal Presidente o da due membri del Presidenza. IX. MODIFICHE STATUTARIE Articolo 21 Le proposte di modifiche statutarie possono essere introdotte dalla Presidenza, da membri ordinari, membri associati o associazioni membri e da parte del Gruppo del PPE al Parlamento europeo, e dai Presidenti dei Gruppi del PPE al Comitato delle regioni, all'assemblea parlamentare del Consiglio d'europa, dell'osce e della NATO a condizione che appartengano a un membro ordinario o a un membro associato. Le proposte devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale, che le trasmette ai membri dell'assemblea politica per la deliberazione almeno quattro settimane prima della riunione in cui l'assemblea politica delibererà su tali proposte. Le proposte devono essere presentate al Congresso per l'adozione solo se hanno ottenuto la maggioranza di due terzi nell'assemblea politica. L'approvazione di modifiche statutarie presentate dall'assemblea politica richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti al Congresso. Il Congresso può, con una maggioranza di due terzi dei membri presenti, non tener conto delle proposte dell'assemblea politica.

11 X Centro di studi europei Articolo 22 Il Centro di studi europei (Centre for European Studies, CES) è la fondazione politica ufficiale del Partito popolare europeo. Il CES funzionerà come unico e ufficiale think-tank del PPE e, in particolare, come quadro comune europeo per le fondazioni nazionali/think tank riconosciuto dai partiti membri del PPE. XI. ESERCIZIO FINANZIARIO - CONTI ANNUALI E BILANCIO - CONTROLLO Articolo 23 I membri ordinari, i membri associati, le associazioni membri e i membri osservatori contribuiscono al finanziamento dell'associazione. Le condizioni sono rigorosamente definite nei regolamenti interni. Articolo 24 L'esercizio finanziario dell'associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Presidenza chiude i conti per l'anno concluso e stabilisce il bilancio per l'esercizio finanziario successivo, conformemente alle disposizioni di legge applicabili; i conti annuali sono presentati all'assemblea politica per approvazione. Il Tesoriere assiste la Presidenza nella redazione dei conti e del bilancio. Controlla la gestione del bilancio del Segretario Generale e riferisce alla Presidenza. È responsabile in particolare per il finanziamento dell'associazione e delle sue attività, attraverso quote associative, donazioni o altro. L'eccedenza viene aggiunta ai beni dell'associazione e in nessun caso può essere versata ai soci sotto forma di dividendi. Articolo 25 Fatta eccezione per la prima nomina del revisore legale subito dopo l'istituzione dell'associazione, che sarà effettuata in conformità con le disposizioni transitorie, l'assemblea politica nomina uno o più revisori a cui sono assegnati compiti di revisione dei conti da presentare alla Presidenza e di presentazione di una relazione sul bilancio. Il revisore è nominato per un periodo di tre anni rinnovabile. L'Assemblea politica fissa la sua retribuzione. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Presidenza. In assenza di un revisore dei conti o se il revisore non è in grado di esercitare le sue funzioni, il Presidente convoca entro un mese una riunione dell'assemblea politica al fine di nominare un revisore contabile o di sostituire il revisore. Il revisore nominato in sostituzione di un revisore dei conti che ha rassegnato le dimissioni nel corso del suo mandato completa durata di quest'ultimo.

12 XII. SCIOGLIMENTO Articolo 26 L'associazione non è dissolta in conseguenza della morte o delle dimissioni di un membro, purché il numero di membri non sia inferiore a due. L'associazione può essere sciolta volontariamente da una decisione del Congresso con la maggioranza di tre quarti dei membri presenti, in conformità alle norme applicabili al suo funzionamento, come definite dal regolamento interno. In caso di scioglimento volontario, il Congresso elegge il/i liquidatore/i. In assenza di liquidatore/i, i membri della Presidenza fungeranno da liquidatori. In caso di scioglimento, l'assemblea politica decide la cessione delle attività. Tale disposizione deve essere non a scopo di lucro. XIII. REGOLAMENTO INTERNO Articolo 27 Su proposta della Presidenza, l'assemblea politica decide un regolamento interno in cui sono definite questioni di ordine interno e di ordine finanziario non menzionate nel presente Statuto. Nel regolamento interno saranno creati alcuni organismi, come il vertice del PPE e saranno definite le nozioni di "associazioni membri" e "membro sostenitore". Le proposte di modifica del regolamento interno possono essere presentate dai membri ordinari, membri associati e associazioni membri e della Presidenza. Tali proposte devono essere presentate per iscritto al Segretario Generale quattro settimane prima della riunione dell'assemblea politica in cui saranno prese in considerazione e devono essere notificate ai membri.

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale. S T A T U T I I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Generalità Con il nome dell Associazione Svizzera delle Imprese di Rimozione Amianto e Bonifiche (abbreviato ASIRAB) viene costituita un associazione

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL) I. NOME, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1. Con la denominazione Associazione dei Direttori Lavori della Svizzera Italiana (ADL) viene

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita

Dettagli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.

Dettagli

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. STATUTO Art. 1 Nome dell associazione e sede 1. L associazione è denominata Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona. 2. Successivamente all iscrizione nel registro delle persone giuridiche acquisterà

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato

Dettagli

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari. Statuto di Visarte Ticino Associazione professionale delle arti visive A) Denominazione, sede, scopo Art. 1 Denominazione e sede 1 - Con la denominazione Visarte -Ticino è costituita un associazione ai

Dettagli

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire (Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA Sotto la denominazione Associazione degli Amici del Conservatorio della Svizzera Italiana è costituita un'associazione, con sede a Lugano, secondo l'art. 60

Dettagli

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Traduzione in lingua italiana dello statuto di Memoriav; fa testo l originale tedesco dello statuto. MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA Art. 1 Denominazione e

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA

Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Art. 1 Denominazione - Oggetto e scopi E costituita la associazione denominata Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE (Italian Society of Law and

Dettagli

CONSULTA DELLA CULTURA

CONSULTA DELLA CULTURA T/360/U14 STATUTO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL EMILIA ************** Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14 giugno 2000. Approvato dal Comitato Regionale

Dettagli

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

Dettagli

AS.SO.DIP. STATUTO SOCIALE

AS.SO.DIP. STATUTO SOCIALE STATUTO SOCIALE ART. 1 E' costituita l'«associazione dei soci ed obbligazionisti dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata», in sigla «AS.SO.DIP.» con sede in Altamura Possono farne parte

Dettagli

Art. 1. Ragione sociale

Art. 1. Ragione sociale Art. 1 Ragione sociale Sotto la ragione sociale SOS Ticino è costituita un associazione ai sensi dell art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero con sede sociale a Lugano. Scopo Art. 2 SOS Ticino è un

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles

Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Progetto di Regolamento del Circolo PD di Bruxelles Approvato dall Assemblea del Circolo PD di Bruxelles il XXX PREAMBOLO Il presente Regolamento (in prosieguo: "Regolamento PD Bruxelles") ha per scopo

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO (D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469) SOMMARIO TITOLO I - Norme di organizzazione ART. 1 Ambito di applicazione ART. 2 Finalità ART.

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana STATUTI Associazione Svizzera del Brillamento ASB Sezione Svizzera Italiana I. Nome e sede Art. 1 Con il nome di Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Sezione Svizzera Italiana, è costituita una società

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata OPTION PLAYER. L Associazione ha sede in Massa, Via Beatrice

Dettagli

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione

Dettagli

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO

ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO ART. 1 ISTITUZIONE La Consulta Giovanile Comunale è istituita dal Comune di Torino di Sangro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Pagina 1 di 6 Allegato A al Regolamento Associazione CSV Basilicata REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA Art. 1 Campo di applicazione del Regolamento

Dettagli

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELLA S.I.A. STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare

Dettagli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...

Dettagli

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1 STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS Art.1 E costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, nonchè del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una associazione denominata AMICIZIA MISSIONARIA

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Elaborazione Ufficio Servizi Culturali Ottobre 2007 INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 Consulta delle Associazioni Art. 3 Finalità ed attività Art. 4

Dettagli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede) STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice

Dettagli

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

CENTRO ANZIANI DI PORCIA Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)

Dettagli

Associazione Culturale Enrico De Stefani

Associazione Culturale Enrico De Stefani Associazione Culturale Enrico De Stefani ARTICOLO I E costituita con sede provvisoria in Via Archelao di Mileto, 30 00124 Roma L Associazione culturale Enrico De Stefani con durata indeterminata, la quale

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 $662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,

Dettagli

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art. STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008 DENOMINAZIONE SEDE DURATA Art. 1 E' costituita l'associazione "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE",

Dettagli

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015)

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015) STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione 3.7.2015) Costituzione, denominazione e sede Art. 1 E costituita l associazione denominata: Società Italiana di Economia

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza

Dettagli

S T A T U T I (con la modifica del 13.12.2010)

S T A T U T I (con la modifica del 13.12.2010) Società Cooperativa S T A T U T I (con la modifica del 13.12.2010) Art. 1 Definizione sotto la ragione sociale società cooperativa Area si è costituita, con sede a Lugano, per una durata indeterminata,

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in

Dettagli

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean STATUTO Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL Art. 1 Denominazione e Sede L Associazione è denominata Associazione CGTV Channel. Le sede associativa viene stabilita in Via Monte Bianco 12, a Cesano Boscone (MI).

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA Articolo 1 E' costituita una libera associazione consortile senza fini di lucro, denominata ITALIA SOTTERRANEA. Articolo2 La sede dell'associazione

Dettagli

REGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS. Premessa

REGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS. Premessa REGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS Premessa Il Regolamento è un documento interno all'associazione, approvato dal Consiglio Direttivo e da questo modificabile, in ogni momento, con le maggioranze previste

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede) Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI

Dettagli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >> STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU Titolo I Denominazione, sede e durata Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata StoriaMemoria.EU. Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Bologna. L

Dettagli

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione

Dettagli

Regolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici

Regolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici Regolamento di Veneto Stato Art. 1 - Organizzazione territoriale Veneto Stato (d'ora in poi anche VS) si compone di gruppi territoriali, dei quali favorisce la formazione. I gruppi territoriali si classificano

Dettagli

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Culturale MirAttiva Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:

Dettagli

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino Allegato "A" al rep. 3237/1231. STATUTO ARTICOLO 1) - COSTITUZIONE E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino ARTICOLO 2) - SEDE E DURATA L'Associazione ha sede in Piazza s. Giulia

Dettagli

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione

Dettagli

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE (aggiornato al 14.4.2008) Articolo 1 (Associazione) La Camera Penale di Firenze é la libera associazione dei penalisti fiorentini. Essa aderisce all'unione delle

Dettagli

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO. Accademia Forense Europea STATUTO Accademia Forense Europea ***** PARTE PRIMA COSTITUZIONE SCOPI SOCI Art. 1 COSTITUZIONE 1) E costituita in data 7 febbraio 2012 l associazione culturale Accademia Forense Europea (in acronimo A.F.E.)

Dettagli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA ART. 1 Denominazione e sede 1.1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata " Amici dell Etiopia". 1.2. L'Associazione ha sede

Dettagli

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri ART. l - COSTITUZIONE È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt.

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - L Associazione L Associazione GIOVANI BANCA di CREDITO COOPERATIVO Giuseppe Toniolo (GIOVANI

Dettagli

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della

Dettagli