REGIONE ECCLESIASTICA CAMPANIA TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO LUCANO REGOLAMENTO

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1 REGIONE ECCLESIASTICA CAMPANIA TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO SALERNITANO LUCANO REGOLAMENTO

2 Premessa Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi in data 25 gennaio 2005 ha emanato l'istruzione Dignitas connubii (di seguito DC), che disciplina le norme da osservarsi nei Tribunali Diocesani e Interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità di matrimonio. Nel Proemium è stabilito che L'istruzione è stata, dunque, elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei Tribunali Ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto, le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretazione dell'istruzione. Con motu proprio Qua cura 8 dicembre 1938 (AAS 30 [1938] ) veniva costituito il Tribunale Ecclesiastico Regionale per la Regione Salernitana-Lucana. Nel 1976, nel riordino delle Regioni Ecclesiastiche in Italia, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con disposto del 12/10/1977, assumeva l'attuale denominazione di Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano. Il presente Regolamento è in attuazione anche delle Norme predisposte dalla C.E.I., con decreto del 18/03/1997, delle successive modifiche ed integrazioni, e ad integrazione dello Schema di Regolamento per i Tribunali Ecclesiastici Italiani approvato dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici in data Pagina 1 di 33

3 Art. 1 Sede e competenza 1- Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano (di seguito TERCISL), con sede in Salerno alla via R. il Guiscardo 1, nel Palazzo Arcivescovile, è il Tribunale competente per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale delle Diocesi di Acerenza, Amalfi-Cava, Badia di Cava, Matera-Irsina, Melfi-Rapolla- Venosa, Nocera Inferiore-Sarno, Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Salerno- Campagna-Acerno, S.Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Teggiano- Policastro, Tricarico, Tursi-Lagonegro, Vallo della Lucania. 2- Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano istruisce anche le cause di Dispensa del Matrimonio rato e non consumato, su delega degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi dei territori delle Diocesi di competenza. 3- Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano appella in II Istanza al Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, con sede in Napoli, salva la competenza della Rota Romana (cf. can ,1 ). 4- Organo Superiore di controllo del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. 5- Gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi dei territori di giurisdizione del TERCISL metteranno a disposizione dei Giudici di questo Tribunale la sede Diocesana di competenza per eventuali rogatorie e trasferte. 6- Il TERCISL gode di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde (Norme C.E.I. art.1 2) Art. 2 Il Moderatore 1- L Arcivescovo Metropolita di Salerno è il Moderatore del TERCISL. 2- Rimane in carica durante munere ed esercita la sua autorità in comunione Pagina 2 di 33

4 con gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi dei rispettivi territori diocesani di competenza, in ottemperanza alle disposizioni canoniche vigenti nell'ambito del diritto universale, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana per i Tribunali Ecclesiastici. 3- Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto ai sensi dei cann. 1419, 1420, , 1423, , e 1435, spetta al Moderatore vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale, nonché nominare i Ministri e del Personale del Tribunale secondo le Norme della C.E.I.. 4- Ogni anno, entro il mese di Febbraio, deve presentare alla Presidenza della C.E.I. i dati statistici dell attività del Tribunale e un rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell anno precedente, secondo uno schema approvato dalla medesima Presidenza della C.E.I.. (Norme C.E.I., art.3 2). I - I MINISTRI DEL TRIBUNALE Art. 3 Il Vicario Giudiziale 1- Il Vicario Giudiziale è nominato dall'ecc.mo Moderatore, udito il parere degli altri Vescovi dei territori competenti; rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. 2- Al Vicario Giudiziale, oltre ai compiti attribuitigli dal diritto universale e particolare, spetta, in stretta intesa con l'ecc.mo Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale in tutti i suoi ambiti, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace. 3- In particolare costituiscono compiti specifici e peculiari del Vicario: a) curare i rapporti istituzionali con le Autorità Superiori e tutte le Persone Pagina 3 di 33

5 interagenti, a vario titolo, con il Tribunale Ecclesiastico, sia a motivo di ufficio, sia per quanto attiene all'esercizio del ministero ecclesiale della giustizia a favore dei fedeli; b) ricevere tutta la documentazione e la corrispondenza destinata al Tribunale e al Vicario e curarne la trasmissione al Cancelliere per gli adempimenti di rito, previsti dal diritto universale e dall'art. 61 DC; c) costituire i turni giudicanti, secondo le indicazioni del can e art DC d) presiedere, nella misura del possibile, i collegi giudicanti e, in caso di necessità, nominare il Presidente del Collegio; e) designare il Difensore del Vincolo costituito per ogni causa; f) assicurare la presenza dei notai alle udienze; g) favorire la formazione permanente del personale che opera nel Tribunale; h) vigilare sul corretto adempimento dei compiti assegnati ai Ministri; i) gestire l'amministrazione ordinaria del Tribunale, secondo gli indirizzi demandati dall'ecc.mo Moderatore e le disposizioni vigenti della C.E.I.; j) presentare all'ecc.mo Moderatore e agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi dei territori rientranti nella giurisdizione del Tribunale una relazione annuale sull'attività del Tribunale medesimo. k) assicurarsi dell idoneità, del possesso dei titoli e della competenza di coloro che vengono chiamati a ricoprire incarichi presso il tribunale nei diversi uffici. Pagina 4 di 33

6 Art. 4 I Vicari giudiziali aggiunti 1- Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiuti, detti Vicari giudiziali aggiunti, nominati dal Moderatore. 2- Fatta salva la loro libertà nel giudicare, i Vicari giudiziali aggiunti sono tenuti ad operare sotto la direzione del Vicario giudiziale. Art. 5 I Giudici 1- I Giudici del Tribunale sono nominati dall'ecc.mo Moderatore su proposta del Vicario Giudiziale. Restano in carica per cinque anni e possono essere confermati. 2- I Giudici esercitano il rispettivo Ufficio nelle cause loro assegnate e nel ruolo specifico, osservando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, nonché dall'istruzione DC, dalla vigente normativa della C.E.I. e dal presente Regolamento, ed agendo sempre in stretta collaborazione con il Vicario Giudiziale. 3- A norma del can e dell'art DC, sono specialmente tenuti a osservare il segreto in ordine allo svolgimento dell'istruttoria e alla discussione che ha luogo nel tribunale collegiale, prima di emettere la sentenza; e così pure in ordine ai voti e ai pareri esposti in tale circostanza, che vanno consegnati, senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, personalmente al Vicario Giudiziale o al Presidente del Collegio. 4- I Giudici istruttori devono garantire il corretto e celere svolgimento dell istruttoria in ottemperanza del principio di economia processuale e celerità della giustizia. 5- I Giudici portino avanti le istruttorie secondo l ordine di incardinazione/protocollo e cerchino di concluderle nel medesimo ordine, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve Pagina 5 di 33

7 essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni, secondo il can.1458 CIC e dall art.76 DC. 6- I Giudici che formano il Collegio giudicante chiamati ad emettere la decisione devono partecipare attivamente alla seduta di discussione per la decisione e redigere un voto articolato (can ); 7- Si raccomanda vivamente inoltre che nessuno sia nominato giudice senza prima aver svolto nel Tribunale un altro incarico per un tempo conveniente (art DC). 8- I Chierici che vogliono svolgere l ufficio di Giudice devono ricevere il Nulla Osta dal proprio Ordinario, i Religiosi dal proprio Ministro Provinciale. 9- Non trattengano nelle Aule di Udienza gli Atti originali di causa, se non per studio con relativa decisione, e per breve tempo. Art. 6 Il Difensore del Vincolo 1- Il Difensore del Vincolo è nominato dall'ecc.mo Moderatore su proposta del Vicario Giudiziale. Resta in carica per cinque anni e può essere confermato 2- Il Difensore del Vincolo esercita l'ufficio osservando le norme previste dal diritto canonico, dall'istruzione DC, dalle disposizioni della C.E.I., nonché dal presente Regolamento. 3- Nelle cause di nullità matrimoniale deve sempre intervenire, a norma di legge, fin dall'inizio e nello svolgimento del processo, in tutte le sue fasi. 4- In particolare: a) ha l'obbligo di proporre ogni osservazione, opposizione eccezione e/o mezzo di prova a sostegno della validità del vincolo; Pagina 6 di 33

8 b) è tenuto a partecipare alle udienze, in particolare a quelle in cui vengono sentite le parti ed assunti i mezzi di prova, a norma dell art. 159 DC; c) nelle cause di cui al can è tenuto a controllare che al Perito siano sottoposti chiarimenti o questioni pertinenti alla fattispecie; vigilare che le perizie si fondino sui principi dell'antropologia cristiana e siano eseguite con metodo scientifico; significare al Tribunale di appello, in caso di sentenza affermativa, se qualche deduzione contraria al vincolo, contenuta nelle perizie, non sia stata correttamente ponderata dal Giudice; d) è tenuto all'osservanza scrupolosa dei termini previsti dalla normativa e di quelli fissati dal Giudice, ed in particolare per la presentazione delle animadversiones, nonché per l'eventuale sussunta al restrictus della parte attrice e della parte convenuta, se costituita; e) deve far pervenire i quesiti per le Parti e i Testi, almeno tre giorni prima delle udienze. 5- Non può essere nominato Difensore del Vincolo chi non abbia conseguito il dottorato in diritto canonico o in utroque iure ed abbia esplicitato un congruo termine di pratica, affiancando, anche se in possesso della sola Licenza, un Difensore del vincolo già in carica. Art. 7 Il Promotore di Giustizia 1- Il Promotore di Giustizia è nominato dall'ecc.mo Moderatore su proposta del Vicario Giudiziale. Resta in carica per cinque anni e può essere confermato. 2- Il Promotore di Giustizia ha diritto ad impugnare la nullità del matrimonio, a norma del can CIC, nonché degli artt DC, e a tutela della legge processuale, intervenire ogni qualvolta sia previsto dalla legge, osservando quanto stabilito dalla disciplina codiciale. Pagina 7 di 33

9 3- Nessuno può essere nominato Promotore di Giustizia senza il possesso del grado di dottorato in diritto canonico o utroque iure. Art. 8 I Patroni di fiducia e procuratori 1- Il Patrono Stabile e i Patroni di fiducia esercitano le loro funzioni nel rispetto della vigente normativa prevista dal CIC, dalla Istruzione DC, dalle disposizioni C.E.I. e dal Regolamento. 2- I Patroni di fiducia sono inseriti in un apposito Albo approvato dall Ecc.mo Moderatore, con il parere del Vicario Giudiziale, preso atto del Nulla Osta dell'ecc.mo Vescovo della Diocesi di provenienza dello stesso Avvocato, previa presentazione di apposita richiesta corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione e dalla presentazione di un ecclesiastico secondo le modalità stabilite dal Tribunale. 3- L'iscrizione all' Albo è ad quinquennium. 4- Possono essere inseriti nell'albo dei Patroni di fiducia: a) coloro che hanno residenza, domicilio e sede legale dello studio nel territorio di giurisdizione del TERCISL, o nella Regione Ecclesiastica della Campania. b) coloro che sono in possesso del dottorato in diritto canonico o utroque iure. 5- Gli Avvocati iscritti nell'albo dei Patroni di fiducia, devono essere cattolici, godere di buona fama (can. 1483) ed essere in comunione con la Chiesa. 6-Non possono essere iscritti all Albo coloro che versano nelle seguenti situazioni ecclesiali irregolari: vengono notoriamente meno alla fede cattolica; vivono in concubinato o hanno contratto solo il vincolo civile o Pagina 8 di 33

10 perseverano in grave manifesto peccato; aderiscono ad associazioni di qualsiasi genere che tramano contro la Chiesa; aderiscono o collaborano con movimenti o associazioni ispirati ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede o della morale cristiana o promuovono programmi politici o progetti legislativi contrari alla legge naturale e cristiana; pubblicamente contrastano le istruzioni dottrinali e pastorali delle legittime Autorità ecclesiastiche. (Cf. M.P. Iusti Iudicis, in AAS 80 [1988] ; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Rescriptum in re peculiari, , in Periodica 82, ). In questi casi la questione sarà immediatamente deferita al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per i rispettivi provvedimenti disciplinari. 7- Gli Avvocati che nel corso del loro Ufficio di Patrocinio, incorressero in situazioni matrimoniali difficili, separazione coniugale o divorzio, sono tenuti a sottoporre immediatamente tale nuova posizione personale all'ecc.mo Moderatore del Tribunale per ogni rispettiva valutazione. 8- Chi esercita le funzioni di Avvocato non può assumere incarichi di altra natura, né svolgere funzioni di altro genere tra quelle previste nell ambito di attività propria del Tribunale. 9- I Patroni sono tenuti a rispettare le tariffe stabilite dalla C.E.I. ed a prestarsi per svolgere il patrocinio d'ufficio, anche gratuitamente, avendo presenti le condizioni delle parti e le indicazioni del Vicario Giudiziale. 10- Gli avvocati iscritti all'albo, con il consenso del Moderatore, possono costituirsi in Assemblea o in Associazione, eleggendo un loro rappresentante che tratti con il Vicario Giudiziale. Pagina 9 di 33

11 11- Almeno una volta all'anno si riuniranno, convocati dal Vicario Giudiziale, per uno scambio di vedute circa l'attività del Tribunale. 12- La Tabella degli onorari degli Avvocati è stabilita dalla C.E.I. a cui gli Avvocati devono tassativamente attenersi; 13- Eventuali reclami delle parti contro l operato degli Avvocati e dei Procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al Presidente del Collegio giudicante; questi, sentiti gli interessati, se riscontra la fondatezza del reclamo, deferisce la questione al Vicario giudiziale per gli opportuni provvedimenti. 14- In caso di sostituzione di un Avvocato, rinuncia al Patrocinio da parte di un Avvocato o rinuncia agli Atti di causa, le spese saranno compensate dal Preside del Collegio in base all attività giudiziale svolta dal Patrono. 15- L Iscrizione all Albo degli Avvocati del TERCISL è incompatibile con l esercizio dell Ufficio di Giudice e di Difensore del vincolo, sia stabilmente che ad casum, presso altro Tribunale Ecclesiastico collegato con questo per ragione di appello (cf. art.36 3 DC). 16- Gli Avvocati provenienti da altri Tribunali Ecclesiastici e non iscritti all Albo del TERCISL, potranno patrocinare ad actum, previa lettera di attestazione di iscrizione all Albo degli Avvocati del proprio Tribunale di appartenenza. 17- Gli Studenti in Diritto Canonico, su autorizzazione del Vicario giudiziale e sentito il parere del Giudice istruttore, possono assistere alle udienze. Art. 9- L'esercizio della funzione di Patrono 1- Nell'esercizio delle loro funzioni i Patroni sono tenuti a collaborare, nel rispetto delle competenze di ognuno, con il Vicario Giudiziale e gli altri Ministri del Tribunale, ai fini di una corretta e proficua amministrazione della Giustizia. Pagina 10 di 33

12 2- Inoltre, sono tenuti a rispettare, con la loro partecipazione e salvo legittimo impedimento documentato, nel qual caso possono delegare altro Avvocato sempre in possesso dei requisiti previsti, il calendario delle udienze definito dal Giudice Istruttore. 3- I Patroni sono tenuti a rispettare tempi e termini previsti dalla normativa di riferimento per la consegna degli atti e documenti inerenti lo svolgimento del processo. 4- Le istanze vanno consegnate, personalmente dai Patroni o dalla Parte in causa o tramite terzi, con regolare delega del Patrono o della Parte, o mediante Raccomandata A/R, direttamente alla Cancelleria del Tribunale per essere vidimate e protocollate. 5- I patroni garantiscano la loro presenza alle udienze per permettere alle parti in causa il corretto esercizio delle loro prerogative assicurando la più ampia tutela del diritto alla difesa e al contraddittorio delle parti. 6- In caso di più udienze contemporanee, non è consentito ai Patroni di entrare ed uscire dalle aule delle udienze. Art. 10 L'Ufficio di Patrono Stabile 1- Il Patrono Stabile è nominato dall'ecc.mo Moderatore su proposta del Vicario Giudiziale. Resta in carica per cinque anni e può essere confermato. 2- Per ricoprire l'ufficio di Patrono Stabile, secondo la disciplina delle norme C.E.I., è necessario il compimento di almeno trent anni di età, il Dottorato in Diritto Canonico o utroque iure, godere di buona fama e specchiata moralità, aver svolto un anno di tirocinio presso il Tribunale oppure aver ricoperto per il medesimo tempo un altro ufficio all interno del Tribunale. 3- L incarico di Patrono Stabile presso un Tribunale Ecclesiastico Regionale Pagina 11 di 33

13 è incompatibile con l esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani (cf. art. 6 1 delle Norme C.E.I.) e con l assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale (Determinazione C.E.I., ). 4- Chiunque può chiedere di essere assistito dal Patrono Stabile, avuto il parere favorevole del Vicario Giudiziale. 5- Il Patrono Stabile può seguire in grado di Appello, le cause già trattate come Patrono di fiducia in primo grado presso questo Tribunale (cf. Circolare C.E.I. del 23/01/2004, prot. n. 48/04). Art. 11- Il Cancelliere 1- Il Cancelliere è nominato dal Moderatore, resta in carica cinque anni e può essere confermato. 2- Nell organizzazione generale coordina l attività della Cancelleria e collabora con il Vicario Giudiziale nell organizzazione generale del funzionamento del Tribunale (cf. Schema Regolamento Commissione Episcopale). 3- Al Cancelliere del Tribunale, il quale è per ciò stesso notaio per gli atti giudiziari, spetta curare che gli atti del Tribunale siano correttamente predisposti e redatti secondo le disposizioni del giudice e custoditi nell archivio (art DC). Nel caso riscontrasse Atti redatti in difformità o in violazione del Codice informerà formalmente il Vicario giudiziale che, coadiuvato eventualmente dal Promotore di Giustizia, provvederà alla risoluzione della questione expeditissime. 4- In particolare, nel rispetto di quanto previsto dal CIC, dalla Istruzione DC e dal presente Regolamento, costituiscono competenze specifiche del Cancelliere: a) protocollare gli atti del Tribunale: Pagina 12 di 33

14 a1. in Entrata: tutti gli Atti; a2. In Uscita: i Decreti di Pubblicazione degli Atti e della Sentenza, gli eventuali Decreti di Rettifica, le richieste Rogatoriali, la corrispondenza con altre Autorità e Tribunali; per tutti gli altri atti relativi allo sviluppo della causa, farà riferimento la notifica secondo le modalità previste dall art.25, 2 del presente Regolamento. b) iscrivere a ruolo ed annotare nel protocollo l'inizio, lo sviluppo e la fine di ciascuna causa; c) curare la preparazione dei sommari dei processi e la loro distribuzione ai Giudici; d) ricevere i documenti esibiti dalle parti; e) custodire gli atti e i documenti di ciascuna causa, osservando scrupolosamente le norme sull'obbligo del segreto previste dal diritto canonico; f) inviare quattro copie degli Atti di causa al Tribunale di Appello, di cui una munita del sigillo di autenticità, sia che venga interposto l'appello sia per la trasmissione d'ufficio; g) custodire nell'archivio del Tribunale l'esemplare originale degli atti e dei documenti; h) munire del sigillo di autenticità la copia di ogni atto o documento dietro legittima richiesta di chi vi abbia interesse legittimo; i) curare la restituzione dei documenti, a chi ne faccia richiesta, a norma dell'art DC. Pagina 13 di 33

15 5- Ai sensi dell'art DC, il Cancelliere si astenga da qualsiasi intervento nelle cause, oltre ciò che gli spetta per ufficio. 6- Assente o impedito il Cancelliere, di quanto sopra indicato relativamente agli atti giudiziari si prenda cura il Vice Cancelliere (ove esistente) e solo in assenza di entrambi un notaio designato dal Vicario giudiziale. Art. 12 Il Vice Cancelliere 1- Il Vice Cancelliere è nominato dal Moderatore, resta in carica cinque anni e può essere confermato. 2- Il Vice Cancelliere collabora ordinariamente con il Cancelliere nel coordinare l attività del Tribunale e ne fa le veci in sua assenza. 3- Il Vice Cancelliere del Tribunale, il quale è per ciò stesso notaio per gli atti giudiziari, può sostituire un Notaio in caso di assenza per il corretto svolgimento delle udienze. Art. 13 I Notai 1- E' compito specifico del Notaio: a) partecipare alle udienze secondo il turno stabilito dal Vicario Giudiziale; b) redigere il verbale di udienza, sotto la direzione del Giudice (cf. art DC); c) far fede con la firma dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale, su mandato del Giudice responsabile dei singoli procedimenti; d) collaborare con la Cancelleria per l'espletamento di tutte le pratiche Pagina 14 di 33

16 di ufficio; e) ordinare, al termine dell'istruttoria, tutti gli atti e consegnarli alla Cancelleria per gli adempimenti di rito; f) prendere cura degli Atti giudiziari, in caso di assenza o di impedimento del Cancelliere e del Vice Cancelliere (ove esistente) (cf. art DC); g) su ordine del Presidente o del Ponente provvedere alle citazioni, alle notifiche degli atti, nonché alle comunicazioni necessarie; h) su ordine del Presidente o del Ponente provvedere, se necessario e opportuno, a richiedere le lettere testimoniali (cf. art. 201 DC); i) tenere in ordine lo schedario delle cause; j) annotare lo sviluppo delle cause nei singoli fascicoli o sui mezzi informatici, qualora predisposti. 2- I Notai devono arrivare per tempo, secondo l orario di lavoro, per predisporre le cause per l udienza del giorno e preparare i fascicoli di causa, possibilmente, il giorno prima. Art. 14 I Periti 1- I Periti del Tribunale sono iscritti in un apposito Albo. 2- Il Vicario Giudiziale provvede, ogni cinque anni, al Rinnovo dell'albo dei Periti, quantunque un Perito possa essere inserito in qualsiasi momento, dopo aver acquisito le informazioni canoniche e valutata la condotta dello stesso nel precedente periodo di nomina. 3- L inserimento in detto Albo è disposto dall'ecc.mo Moderatore, preso Pagina 15 di 33

17 atto del Nulla Osta dell'ecc.mo Arcivescovo o Vescovo della Diocesi di provenienza dello stesso Perito, col parere del Vicario Giudiziale, previa presentazione del Curriculum accademico e professionale, aggiornato e completo, della presentazione di un ecclesiastico, secondo le modalità stabilite dal Tribunale, della sede dello studio sul territorio di competenza del TERCISL, nonché del possesso della Partita Iva e, inoltre, della disponibilità, a richiesta del Vicario Giudiziale, ad un tirocinio di preparazione. 4- I Periti, iscritti all'albo del TERCISL, sono nominati per le Perizie d'ufficio secondo quanto disposto dal CIC, dalla Istruzione DC e dal presente Regolamento. 5- I Periti possono essere ricusati, per grave motivo, dalle Parti o dai Patroni, entro i termini stabiliti nel Decreto di Nomina. 6- I Periti, prima di svolgere l'incarico affidato, sono tenuti a prestare il giuramento de munere fideliter adimplendo. 7- I Periti devono svolgere la propria relazione nel rispetto delle norme previste dal CIC e dall'istruzione DC agli artt Devono, altresì, essere presenti nei processi ogni qualvolta il diritto lo richieda oppure, per ordinanza del Giudice, qualora occorra per esigenza processuale un parere qualificato, allo scopo di provare qualche fatto o l'autenticità di un documento, o, infine, per indicare la natura di una situazione clinicamente patologica a carico di un soggetto. 9- Sono tenuti a consegnare la loro relazione secondo i tempi stabiliti dal Presidente o dal Ponente, nonché ad osservare quanto stabilito dal presente Regolamento. 10- Chi interviene in una causa quale Perito di parte, non può essere nominato Perito d'ufficio nel medesimo procedimento (can CJC e art Pagina 16 di 33

18 DC). 11- Le parti, con l'approvazione del Presidente o del Ponente, possono nominare un proprio Perito di Parte a norma del can e dell'art. 213 DC. Art. 15 Gli atti del Tribunale 1- Nello svolgimento del processo tutti gli atti vanno inseriti cronologicamente nel fascicolo di causa. 2- Il fascicolo di causa deve essere curato e tenuto sempre in ordine da parte del Notaio, sotto la direzione del Giudice. 3- I Patroni che volessero prendere visione degli Atti non ancora pubblicati dovranno compilare l'apposito modulo di richiesta ed essere autorizzati dal Giudice. 4- I Giudici non possono portare fuori dalla Sede del Tribunale gli originali degli Atti, né trattenere, oltre la decisione della causa o della stesura della Sentenza, su mezzi elettronici personali o in formato cartaceo, gli Atti o dati della causa di cui compongono il Collegio, in particolare nelle cause relative al can. 1095, in osservanza delle leggi civili e canoniche in materia di privacy e dati sensibili. 5- La Cancelleria deve curare scrupolosamente la notifica degli atti, sia quelle fatte per raccomandata A/R alle parti e ai rispettivi patroni, sia quelle fatte in sede ai giudici e ai difensori del vincolo; delle notifiche in entrambi i casi deve sempre risultare prova dell avvenuta ricezione. 6- Nel notificare gli Atti, i Giudici tengano presente il periodo di giacenza (circa 30 giorni) stabilito dai mezzi postali. Art. 16 -Tutela del segreto professionale ed istruttorio 1- A norma del can e dell'art della Istruzione DC, i Pagina 17 di 33

19 Giudici e tutti gli altri Ministri ed Operatori del Tribunale sono specialmente tenuti a osservare il segreto in ordine alle discussioni che hanno luogo nel Tribunale, alle notizie di loro conoscenza relative alle cause trattate nel Tribunale e ad ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei rispettivi compiti ed uffici. 2- In particolare sono tenuti a non divulgare notizie ed informazioni in loro possesso, la cui conoscenza pubblica determina violazione di norme del diritto canonico. Art Tutela delle norme 1- I Giudici e tutti gli altri Ministri, addetti e collaboratori del Tribunale che commettono un atto illecito contro l'incarico loro affidato sono puniti a norma di legge. 2- Il Vicario Giudiziale vigila sull'osservanza delle norme e sul corretto svolgimento delle attività del Tribunale, sollecitando, se del caso, l'intervento dei competenti organi per l'eliminazione delle condotte che determinano violazione delle norme previste dal diritto canonico, dalla Istruzione DC e dal presente Regolamento. 3- Dove la retta amministrazione della giustizia sia impedita da negligenza, imperizia o abusi, il Vicario Giudiziale invoca l'intervento dell'ecc.mo Moderatore a porre rimedio con ogni mezzo idoneo, non esclusa, quando ne sia il caso, la rimozione dall'ufficio. 4- Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, o qualsiasi altro atto posto con dolo o colpa grave, arreca un danno ad un altro o all'attività del Tribunale è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato. Pagina 18 di 33

20 II L'ATTIVITA' PRELIMINARE AL PROCESSO Art Il servizio di consulenza I fedeli che intendono assumere informazioni circa l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità matrimoniale possono prendere contatti con la Cancelleria del Tribunale che provvede ad indirizzarli al Patrono Stabile. Art La richiesta di introdurre una causa La richiesta di iniziare una causa matrimoniale deve essere presentata dalla parte legittimata, o dall'eventuale patrono di fiducia, al Vicario Giudiziale, il quale chiarisce, secondo le modalità più opportune, l'onere economico della causa nella forma del contributo obbligatorio da versare al Tribunale, e della contribuzione volontaria al costo finale della causa da versare alla C.E.I. Art La richiesta del Patrono Stabile 1- Il Vicario Giudiziale assegna ai fedeli che ne fanno richiesta il Patrono Stabile che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate dalla documentazione e valutate alla luce della particolare sensibilità della parte, nonché della effettiva disponibilità del servizio. 2- Il Patrono Stabile è tenuto ad assicurare il servizio di consulenza nelle modalità determinate dal Vicario Giudiziale e ad introdurre le cause, una volta esperita la consulenza, rispettando l'ordine cronologico. Art Il gratuito patrocinio 1- Nelle cause di gratuito patrocinio il Vicario Giudiziale nomina un Avvocato d'ufficio dall'albo del Tribunale, che svolga le funzioni di patrono con diligenza e cura, senza ricevere alcun compenso, ma solo il rimborso documentato delle spese vive sostenute, o affida la causa al Patrono stabile. Pagina 19 di 33

21 2- Qualora al Presidente dei Collegio venga fatta formale richiesta da una delle Parti del gratuito patrocinio, lo stesso Presidente del Collegio, dopo opportuna valutazione, presenta formale istanza al Vicario Giudiziale. Art.22 - Patrocinio comune 1- A norma dell'art. 102 della Istruzione DC, le Parti possono costituirsi con un Procuratore o un Avvocato comune, conferendo ciascuno l'incarico al medesimo Avvocato con distinto mandato, senza che ciò alteri la struttura del processo. 2- Deve, pertanto, riconoscersi una parte attrice distinta dalla parte convenuta, anche in ordine alla individuazione del Tribunale competente. 3- La determinazione del compenso per il patrocinio comune rimane all'interno delle vigenti tariffe C.E.I., eventualmente condiviso liberamente dalle parti. 4- Anche in caso di patrocinio comune si applicano integralmente le indicazioni del presente Regolamento. III - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Art Il Libello 1- Oltre a quanto espressamente richiesto dalla normativa canonica e, in particolare, dagli artt. 116 e 117 della Istruzione DC, il Libello deve recare in allegato: a) il mandato di patrocinio per l'avvocato con firma autenticata o dal parroco o dal Cancelliere del Tribunale o della Curia di appartenenza; b) fotocopia dell'atto di Matrimonio canonico (composto da due Pagina 20 di 33

22 pagine) con la dicitura di copia conforme all'originale ; c) l'estratto per riassunto dell'atto di trascrizione civile del matrimonio; d) l esatta indicazione della residenza e/o del domicilio della Parte Convenuta; e) l'elenco dei testi con indirizzi completi di c.a.p.; f) modulo privacy; g) l'indicazione dei mezzi di prova e degli altri elementi probatori; h) l'eventuale documentazione della situazione civile relativa al matrimonio la cui validità viene impugnata; i) Scheda riepilogativa dei dati della causa (modello TERCISL) j) contributo di concorso ai costi della causa, previsto dalle Norme C.E.I. 2- In mancanza di una delle documentazioni richieste, non si potrà incardinare la causa. 3- Il libello va presentato in originale, con sei copie, all'ufficio di Cancelleria nei giorni stabiliti (v. art. 34 del presente Regolamento), dalla Parte attrice o dal Patrono che l'assiste. 4- Se il Libello è a firma della parte attrice, tale firma deve essere autenticata o dal Parroco o dal Cancelliere del Tribunale o della Curia di appartenenza. 5- Della presentazione del Libello e dell'avvenuto pagamento delle spese di causa, viene rilasciata ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale, ai fini di cui al can CIC. Pagina 21 di 33

23 6- Per le cause di gratuito patrocinio o diminuzione delle spese, il Libello deve essere firmato dalla parte attrice e corredato dalla domanda per ottenere il richiesto beneficio, con relativa documentazione. 7- Per le cause di nullità del matrimonio dove si chiede la competenza di questo Tribunale in ragione del luogo in cui la parte (attrice o convenuta) ha il domicilio o il quasi domicilio (can o 3 CIC), bisogna presentare il Certificato storico di Residenza della parte. 8- I Vicari Giudiziali dei Tribunali Ecclesiastici Diocesani del territorio di competenza del TERCISL, in caso di richiesta di proroga di competenza da parte degli altri Tribunali Regionali, dovranno informare la Cancelleria del TERCISL al fine di verificare eventuali richieste già pervenute o cause già trattate precedentemente dal TERCISL. Art. 24 La presentazione di documenti 1- Ogni istanza, richiesta, documento consegnato al Tribunale: a) deve constare di un originale, o copia autentica, corredato di cinque copie fotostatiche; b) se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Preside o Giudice Istruttore. c) se viene inviato via fax, l'esibizione dell originale deve seguire celermente. 2- I documenti originali prodotti dalle parti possono essere restituiti a fine istanza, a richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria (art DC). 3- I documenti vanno presentati obbligatoriamente, personalmente dai Pagina 22 di 33

24 Patroni di fiducia o dalle Parti, qualora non siano costituite, o tramite terzi, con regolare delega del Patrono o della Parte, oppure mediante servizio postale con Raccomandata A/R. alla Cancelleria del Tribunale, che provvederà a protocollarli e a consegnarli al Giudice competente. Art Le notifiche alle parti 1- Se le Parti sono costituite con Patrono, le notifiche saranno effettuate al Patrono, salvo diversa disposizione riportata nel Mandato procuratorio. 2- Ogni notifica alle parti va fatta in busta chiusa tramite i servizi postali (Raccomandata A/R, corrieri, ecc.) o in altro modo assolutamente sicuro (Posta Elettronica Certificata, fax, ecc.) osservate le norme stabilite per legge particolare che ne permetta il riscontro legale (cf. can CIC e art.103, 1 DC). 3- I termini eventualmente assegnati alle parti decorrono dal momento del ricevimento della notifica medesima. 4- Alla parte assistita da un Patrono, sia stabile che di fiducia, possono essere comunque notificate personalmente le citazioni per richiedere permessi ai datori di lavoro. 5- Chi si rifiuta di ricevere la citazione o la notifica di un atto giudiziale, o impedisce che queste gli pervengano, si considera legittimamente citato ed informato dell'oggetto della notifica. 6- Alla parte dichiarata assente dal giudizio si notifichino la formula del dubbio e la sentenza definitiva, salvo l'art della Istruzione DC. 7- Alle parti che si rimettono alla giustizia del Tribunale devono essere notificati il decreto con cui è stata stabilita la formula del dubbio, una eventuale sua riformulazione e tutte le decisioni del Collegio. 8- I riscontri online di alcuni enti o servizi di spedizione non hanno valore Pagina 23 di 33

25 per l'attestazione dell'avvenuta ricezione, se non legalmente riconosciuti. 9- La citazione per l'esame giudiziale è fatta con decreto del giudice, legittimamente notificato, art DC, osservando le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto. Art Accettazione del Libello, Contestazione della lite e Concordanza del dubbio. 1- Il Presidente del Collegio con suo decreto, entro un mese dalla presentazione del Libello, procede alla rispettiva accettazione o reiezione motivata e cita le parti per la Contestazione della lite. 2 La concordanza del dubbio, adempiuto quanto disposto dal CIC e dalla Istruzione DC, avviene o per Decreto o nella relativa Sessione, con l'invito alle parti, ai relativi Patroni e al Difensore del Vincolo a comparire personalmente. 3- La formula del dubbio, espressa in lingua latina, secondo la prassi consolidata del Tribunale o in lingua italiana, sia inequivocabile. 4- Alla parte convenuta viene trasmessa copia del Libello e della nota dei testi, con l'invito a comparire per manifestare la propria volontà circa l'azione promossa dalla parte attrice, ovvero ad esprimere per iscritto il suo parere in merito al contenuto del libello e alla posizione che intende assumere nei confronti dell'istanza, comunicando alla medesima che se vuole può costituirsi in giudizio ed avvalersi della facoltà di intervenire da sola, salvo quanto previsto dall'art DC. 5- Alla parte convenuta, oltre a quanto trasmesso al 4 vengono inviati il Decreto di Costituzione del Collegio giudicante, il decreto di Ammissione del Libello, l Albo degli Avvocati del TERCISL, l indicazione per la richiesta di Patrocinio con il Patrono stabile ed un Memorandum sullo svolgimento della causa canonica. Pagina 24 di 33

26 6- Eventuali integrazioni del dubbio di causa, ai sensi del can e dell'art. 136 DC, avvengono per decreto del Presidente del Collegio o del Ponente. Art L'Istruttoria 1- In applicazione e ad integrazione di quanto dettato dal CIC e dalla Istruzione DC si stabilisce quanto segue: a) nella istruttoria della causa il Giudice e le Parti si atterranno scrupolosamente a quanto previsto dalle norme del CIC, della Istruzione DC e del presente Regolamento; b) l'istruttoria procederà nel seguente ordine, salvo disposizioni diverse e motivate del Giudice istruttore: b1) Sessione per la Contestazione della lite e la formulazione del dubbio o Decreto di formulazione del dubbio; b2) Esame della Parte Attrice; b3) Esame della Parte Convenuta; b4) Esame dei Testi di P. A.; b5) Esame dei Testi di P. C.; b6) Nomina del Perito (se necessaria); c) nella Sessione di Contestazione della lite per la formulazione del dubbio o nella Sessione per l esame della parte attrice o convenuta, se costituita, sarà consegnato e firmato, dalla Parte e dal Patrono, il Modulo spese alla presenza del Giudice; d) se nel giorno stabilito per l'escussione della parte convenuta, da tenersi ad almeno una settimana dall escussione della parte attrice in Pagina 25 di 33

27 caso di opposizione sul capo di nullità o sulla causa di nullità di matrimonio, la stessa non si dovesse presentare, per economia processuale, il Giudice dovrà stabilire una nuova data secondo il modello già in uso. Così pure, nella sessione che decreta l'assenza della Parte Convenuta a norma del can e dei relativi articoli della Istruzione DC, stabilirà già il calendario per la citazione dei Testi, da tenersi possibilmente entro i successivi sessanta giorni, con l emissione del relativo Decreto; e) il ricorso contro la non ammissione di una prova da parte del Presidente o del Ponente, va diretto al Collegio giudicante, che deciderà la questione expeditissime; f) in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio, nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi; g) nel condurre gli interrogatori il Giudice deve osservare, con particolare accuratezza, quanto previsto dalla vigente normativa, sia nell'ammettere domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio. In particolare, deve astenersi dal recepire opinioni espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza e gli elementi di riscontro delle loro affermazioni; h) se alle udienze partecipano il Difensore del vincolo ovvero i Patroni, sia stabili che di fiducia, essi possono rivolgere eventuali domande, non suggestive, per l'interrogato, in forma scritta, con il consenso del giudice e solo a seguito dell'esame da questi condotto; i) nella redazione di eventuali domande ai Periti, occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare Pagina 26 di 33

28 quesiti che possono spingerlo ad esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque fuori del campo della sua disciplina; j) quando il Giudice chiede ad altro Tribunale l'esecuzione di una Rogatoria, la Cancelleria allegherà alla richiesta il Libello, la deposizione della parte o delle parti già interrogate, quesiti specifici da sottoporre agli interrogandi, nonché tutta la documentazione che può essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoriale; k) nel caso in cui devono allegarsi in atti testi tradotti da altre lingue, deve risultare chi ha approntato la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto; l) tutti gli Atti dalla Contestazione della Lite alla Pubblicazione degli Atti, nonché eventuali Supplementi istruttori, saranno predisposti dai Notai secondo le indicazioni del Giudice. I restanti atti dal Cancelliere o dal Vice Cancelliere (ove esistente, e se impedito o assente il Cancelliere); m) le assenze di parti e testi vanno giustificate con idonea documentazione; n) non si accettino rinvii di udienze per impedimenti del Patrono, il quale ha facoltà di delegare un altro collega; o) i testi potranno essere citati per il tramite del Patrono, qualora fosse indicato nella Lista testi. Art La pubblicazione degli atti 1- Completata l'istruttoria vengono pubblicati gli atti. 2 Il decreto di pubblicazione degli atti è firmato dal Presidente del Collegio Pagina 27 di 33

29 o dal Ponente che fissa anche il termine assegnato alle parti entro cui consultare gli atti nonché proporre eventuali nuove richieste istruttorie. 3 Gli atti devono essere consultabili, una sola volta, salvo cause voluminose, per le parti presso la Cancelleria del Tribunale, in modo che esse possano leggerli integralmente e di persona. Alla parte non può essere consegnata copia degli Atti. 4 Agli Avvocati che ne facciano richiesta il giudice può consegnare una copia degli atti; gli Avvocati sono gravemente tenuti a non consegnare copia degli atti, sia integrale sia parziale, ad altri, non eccettuate le parti. In tal caso saranno deferiti al Moderatore che, udito il Vicario Giudiziale, assumerà i provvedimenti più opportuni. 5- Se il Presidente del Collegio o il Ponente, decide di porre un atto sotto segreto, a norma del can , deve inserire nel fascicolo di causa un suo provvedimento (pure sotto segreto) da cui risulta quali sono i gravissimi pericoli che lo hanno condotto a quella decisione e in che modo ha ravvisato di poter garantire l integrità del diritto di difesa per tutti i partecipanti al processo. In tale ipotesi si applica quanto disposto dall'art. 234 DC. 6- La segretazione degli atti vale per tutte le parti tranne che per i Giudici del Collegio giudicante, i Patroni ed il Difensore del vincolo, che potranno visionarli ma non potranno menzionarli nelle istanze, nelle Difese e nelle Sentenze. Art I supplementi istruttori 1- Eventuali supplementi istruttori dopo la pubblicazione degli atti (can ), o dopo la conclusione in causa (can. 1600), devono essere richiesti per iscritto dal Patrono, dalla parte se non costituita e dal Difensore del vincolo ed ammessi dal Presidente del Collegio o dal Ponente con provvedimento motivato e notificato alle parti, previamente sentite quanto richiesto dalla legge. Pagina 28 di 33

30 2- In caso di riesame di Parti e/o di testi, oltre all Istanza, motivata non genericamente ma specificando su quali elementi si fonda la richiesta, vanno allegati anche i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio. 3- In caso di ampliamento del dubbio, l Istanza va motivata specificando su quali elementi si fonda la richiesta secondo il can.1514 CIC. Art La conclusione della causa 1- Il decreto di conclusione della causa è firmato dal Presidente del Collegio o dal Ponente il quale fissa anche il termine per la presentazione delle difese, tenuto conto della complessità della causa stessa. 2- Se gli Avvocati omettono di esibire in tempo utile le difese, ledendo gravemente il diritto alla difesa, le parti ne devono essere informate dal Presidente del Collegio o dal Ponente e invitate a provvedere personalmente entro il termine stabilito, o per mezzo di un nuovo Avvocato legittimamente costituito. 3- Se le parti non provvedono entro il termine stabilito dal giudice, oppure si rimettono alla sua scienza e coscienza, il Giudice stesso, se dagli atti e da quanto è stato dimostrato abbia piena cognizione della causa, dopo aver acquisito le osservazioni scritte dal Difensore del Vincolo può pronunciare la sentenza. Vincolo. 4- Non si decida mai una causa senza le Animadversiones del Difensore del 5- Lo scambio delle difese tra gli intervenuti al dibattimento avviene tramite la Cancelleria del Tribunale sotto la direzione del Presidente del Collegio. 6- Trascorso il termine per le Responsiones, il Presidente del Collegio coadiuvato dal Cancelliere, che consegnerà il fascicolo di causa ai singoli Giudici, fissa la data per la decisione della causa. 7- Con la consegna delle Difese e delle eventuali Responsiones, prima della Pagina 29 di 33

31 decisione della causa, qualora la parte si rifiuti o non provveda, l'avvocato potrà chiedere al Presidente o al Ponente che la parte saldi l'onorario, secondo quanto pattuito nel modulo spese presentato al momento dell'incardinazione della causa. 8- Depositati le Responsiones o il Restrictus, gli Avvocati devono consegnare alla Cancelleria del Tribunale le copie degli Atti di causa in loro possesso, nonché la dichiarazione congiunta con la parte dell avvenuta liquidazione delle spese di causa. 9- Qualora il Patrono avesse ricevuto un compenso superiore a quanto stabilito dalle Norme della C.E.I. o quanto pattuito nel modulo spese, sarà deferito dal Moderatore. 10- Qualora i Patroni decidano di non voler Replicare all altro Patrono e al Difensore del vincolo, per celerità di giudizio lo dichiarino al termine del Restrictus. Art. 31 La sentenza e le impugnazioni 1- Una volta decisa la causa, i Giudici, ad eccezione del Ponente, consegnino gli Atti di causa alla Cancelleria. Il ponente comunichi l esito (dispositivo) della decisione della causa al Cancelliere e, nei termini del can e art DC, consegni il testo della Sentenza, secondo il Modello in uso, al Cancelliere per la procedura di Pubblicazione e gli adempimenti di rito. 2 La sentenza e ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva devono essere motivati in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio veramente consoni ad un pronunciamento giurisdizionale. 3- La sentenza ed il Decreto di Pubblicazione della Sentenza sono notificati alle Parti personalmente, mentre ai Patroni verrà comunicato il dispositivo. 4 L impugnazione della Sentenza dovrà pervenire entro i termini stabiliti Pagina 30 di 33

32 nel Decreto di pubblicazione della Sentenza unitamente alla richiesta di trasmissione di Atti al Tribunale di Appello scelto, mentre le motivazioni dovranno essere inviate al Tribunale di Appello nei termini previsti. 5- Al Tribunale di Appello sarà inviata una copia Atti munita del sigillo di autenticità e tre copie atti per il Collegio di II grado. 6- Nella Sentenza definitiva il Tribunale Regionale, ai sensi del can e art DC, appone alla parte interessata il divieto di celebrare nuove nozze, esclusivamente se vi sono fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio. Spetta poi, a norma dell art DC, al Tribunale di appello decidere se il divieto apposto dal Tribunale di grado inferiore debba essere confermato o meno. IV DISPOSIZIONI VARIE Art. 32 Il contributo delle parti ai costi della causa Il contributo delle parti ai costi della causa è stabilito dalla C.E.I. e viene aggiornato periodicamente. Art Gestione amministrativa 1- Il TERCISL e i Tribunali Regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde (Norme C.E.I. art.1 2) Economo. 2- Il Vicario Giudiziale, è coadiuvato da un Commercialista con il ruolo di 3- Le spese di viaggio, effettivamente sostenute nell esercizio dell ufficio e documentabili dagli operatori dei Tribunali Ecclesiastici Regionali Italiani, possono Pagina 31 di 33

33 essere rimborsate dal Tribunale (Determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, sessione gennaio 1998). Art Calendario e orari del Tribunale 1- La sede del Tribunale è aperta agli Avvocati tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00, eccetto i giorni festivi e quelli di cui al Per il lavoro interno d'ufficio osserverà il seguente orario: 16.30; -dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore e dalle ore alle ore -il Sabato dalle ore 8.00 alle ore Resta chiuso: dal 1 al 6 Gennaio 19 Marzo dalla Domenica delle Palme al Martedì in Albis 1 Maggio 2 Giugno dal 1 al 31 Agosto 21 Settembre 1 e 2 Novembre 8 Dicembre dal 24 al 31 Dicembre. 4- Per i termini processuali si osserva il can Per l'incardinazione delle cause, salvo diverse disposizioni, i giorni predisposti sono: Martedì e giovedì dalle ore alle ore oppure mediante spedizione con Raccomandata A/R e relativa verifica dei Documenti inviati. 6- Per tutte le informazioni sulle cause, salvo diverse disposizioni, i giorni predisposti sono Mercoledì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12: Il Patrono Stabile riceve dal Lunedì al Venerdì: (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore alle ore Calendario e orari del TERCISL sono esposti nella bacheca della Cancelleria, unitamente all Albo degli Avvocati. Pagina 32 di 33

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